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Decisione

31.2016.17

Responsabilità ex 52 LAVS dei membri del CdA di una SA. In casu il credito riasarcitorio non é prescritto. Violato l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di concolpa della cassa. Non dati motivi di g

6 settembre 2017Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi relativi al conteggio di chiusura per l’anno 2012, agli acconti dal

mese di agosto 2013 in avanti e al conteggio di chiusura dello stesso anno

(cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi per

gli anni 2012 e 2013 sub. doc. 4 dell’incarto 31.2016.17).

Concessa, con decisione 3

maggio 2013 (XIV/14 dell’incarto 31.2016.17), una dilazione di pagamento per i

contributi arretrati del 2012 e dopo aver invitato la società a saldare entro

il 24 ottobre 2013 due rate arretrate (cfr. lo scritto del 14 ottobre 2013 sub XIV/15

dell’incarto 31.2016.17), in data 15 novembre 2013 la Cassa ha fatto spiccare

nei confronti della società un precetto esecutivo (cfr. lo specchietto relativo

all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 sub. doc. 4 dell’incarto

31.2016.17). Quanto al 2013, la società è entrata in mora con i pagamenti dei

contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla

dal mese di ottobre dello stesso anno (cfr. lo specchietto relativo

all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2013 sub. doc. 4 dell’incarto

31.2016.17).

Con decreto 9 settembre

2014 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della

società e sospeso, per mancanza di attivo, la procedura (cfr. FUSC del __________

2014 sub. XIV/7 dell’incarto 31.2016.17).

La liquidazione

fallimentare è continuata in via sommaria (cfr. FUSC del __________ 2014 sub. XIV/7

dell’incarto 31.2016.17).

La Cassa ha insinuato il 7

ottobre 2015 all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ (UF) il proprio

credito di fr. 179'191.50 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti

per gli anni 2012 (fr. 83'129.30) e 2013 (fr. 80'909.10) oltre ai contributi su

rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (fr. 15’153.10) (cfr.

doc. 1 degli incarti 31.2016.17-18 e XIV/8 dell’incarto 31.2016.17).

L’UF di __________, con

comunicazione del 4 marzo 2016, ha comunicato alla Cassa che non sono previsti

dividendi per i creditori (cfr. doc. 1 degli incarti 31.2016.17-18 e XIV/8

dell’incarto 31.2016.17).

1.3. Costatato di avere subito un

danno, con decisioni 29 aprile 2016, confermate con decisioni su opposizione 3

novembre 2016, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per

un importo di fr. 92'883.55 (corrispondente ai contributi non soluti per gli

anni 2012 e 2013, quest’ultimo fino al mese di ottobre [acconti]; cfr. doc. 1 e

3 dell’incarto 31.2016.7), in via solidale con RI 2 chiamato a risarcire

l’importo di fr. 78'751.75 per i contributi non soluti limitatamente all’anno 2012

(cfr. doc. 1 e 3 dell’incarto 31.2016.18).

1.4. Con i presenti ricorsi RI 1 (tramite

l’avv. RA 1) e RI 2 (personalmente) hanno impugnato le succitate decisioni su

opposizione e contestato una loro responsabilità ex art. 52 LAVS.

Delle singole motivazioni

verrà detto nei considerandi di diritto.

1.5. Con le risposte di causa la

Cassa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento anche nei

confronti di TERZ 1 che non si è opposto alla decisione risarcitoria del 31

ottobre 2016 (cfr. III degli incarti 31.2016.17-18 e VIII/1 dell’incarto

31.2016.17) e con argomentazioni di cui si dirà in seguito – ha

confermato le decisioni su opposizione e chiesto di respingere i ricorsi (III degli

incarti 31.2016.17-18).

1.6. Con lettera del 30 gennaio 2017

RI 2 ha trasmesso al TCA la dichiarazione sottoscritta da una ex dipendente

della società e non si è opposto alla congiunzione delle cause (V e V/1

dell’incarto 31.2016.18).

Dal canto suo RI 1, con

scritto del 30 gennaio 2017, ha comunicato al TCA di non opporsi alla

congiunzione delle cause e quale ulteriore mezzo di prova ha chiesto

l’audizione di RI 2 (V dell’incarto 31.2016.17).

1.7. Con decreto 24 febbraio 2017

il vicepresidente del TCA ha proceduto alla congiunzione delle cause (VII degli

incarti 31.2016.17-8).

(Di seguito, laddove non è

indicato diversamente, la documentazione citata si riferirà agli atti

dell’incarto principale 31.2016.17).

1.8. Con e-mail del 24 febbraio

2017, rilevato che la ricevuta di ritorno conferma l’avvenuta ricezione il 7

novembre 2016, la Cassa ha trasmesso al TCA copia della decisione di

risarcimento danni del 31 ottobre 2016 concernente TERZ 1 e degli accertamenti

circa il suo domicilio (VIII e allegati VIII/1-2).

L’e-mail del 24 febbraio

2017 con i relativi allegati sono stati notificati alle parti (X).

Con lettera del 6 aprile

2017 (trasmessa per conoscenza alla Cassa; XII) RI 2 ha precisato di aver

rivestito la carica di organo formale della società dal 28 dicembre 2011 sino

alle dimissioni del 19 aprile 2013 (XI).

1.9. Con decreto 24 febbraio 2017

il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (IX) che è rimasto

silente.

1.10 Con lettera del 13 giugno 2017

(XIII) il TCA ha chiesto alla Cassa la produzione di ulteriore documentazione

ricevuta il 19 giugno 2017 e completata con scritto del 30 giugno 2017 (XIV con

allegati doc. 7-15 e XVI con allegati doc. 16-24). Detta documentazione è stata

trasmessa immediatamente alle parti (XV e XVII) che hanno formulato le proprie

osservazioni con scritti del 30 giugno e del 14 luglio 2017 (XVIII e XIX).

I doc. XV, XVII, XVIII e

XIX sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (XX).

Considerandi

2.1

In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2

e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003.

– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie

concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1

(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1

e a RI 2, entrambi membri del CdA della società con diritto di firma

individuale (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2

Quanto alla prescrizione del

credito risarcitorio, censura sollevata da entrambi i ricorrenti (cfr. I, punti

2.

-2.4, dell’incarto 31.2016.17 e I, punto 1, dell’incarto 31.2016.18), va

osservato quanto segue.

2.2.1

L’art. 52 cpv. 3 LAVS

stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal

momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso

in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3

LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore

sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione

(SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la

giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al

nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito

risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato

(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta

dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di

lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6.2

e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte con riferimenti).

Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello

dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri

sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura

ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso

concreto con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 7 novembre 2014

(XIV/7).

Decisiva

per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del

danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a

conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:

Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,

volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce

sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del

suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del

danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è

depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei

crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale

conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima

del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa

edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei

creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe

(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del

danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag.

167.

= DTF 121 V 240).

Se il

fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo

quella sommaria, la conoscenza del danno – subentrato con l'apertura del

fallimento – viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione della

procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la data

di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio

(DTF 134 V 265 consid. 3.3.1 con riferimenti), questo anche nel caso in cui un

creditore dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento

per mancanza di attivi fornisca la garanzia richiesta per la continuazione

della medesima (DTF 128 V 13; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §16 nr. 845, pag.

204).

In concreto, conformemente

alla succitata giurisprudenza, essendo il fallimento della società stato

sospeso per mancanza di attivo (cfr. consid. 1.2), il momento decisivo per la

decorrenza del termine biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS (così come

ritenuto a ragione anche dalla Cassa; cfr. punto 4 delle decisioni su

opposizione del 3 novembre 2016 sub. doc. 3 degli incarti 31.2016.17-18)

risulta essere il 7 novembre 2014 (data di pubblicazione nel FUSC del

fallimento con sospensione della procedura del 7 novembre 2014; cfr. XIV/7). Le

decisioni di risarcimento del 29 aprile 2016 (cfr. doc. 1 degli incarti

31.2016

-18) rispettano quindi il termine di prescrizione.

Ne consegue che il credito

risarcitorio ex art. 52 LAVS, per il danno subito dalla Cassa per il mancato

versamento dei contributi paritetici relativi al periodo in esame,

non è prescritto.

2.2.2

RI 1, osservato come la Cassa

non provi l’asserita domanda di esecuzione del mese di novembre 2013, rileva

inoltre che “(…) il Signor RI 1 ribadisce quindi come la richiesta

d’indennizzo avanzata dalla Cassa sia tardiva e contraria alla buona fede.

L’inazione della Cassa, oltre ad aver compromesso il rispetto del termine

bimestrale [ndr. recte: biennale] succitato, ha aumentato il danno da essa

subito, e non è certamente giusto rimbalzare ora la responsabilità su un organo

della fallita che ha svolto la sua funzione solo per qualche mese nel 2013.

(…)” (cfr. I, punto 2.1, dell’incarto 31.2016.17). Egli adduce che “(…)

se, come da lei asserito […] la Cassa aveva diffidato e poi escusso la società

già nel 2013, non poteva non essersi già allora resa conto che, per motivi di

fatto, la riscossione del suo credito sarebbe stata impossibile o quantomeno

assai difficoltosa. […] La Cassa inoltre, in un subdolo tentativo di scaricare

la colpa delle proprie manchevolezze sul Signor RI 1, omette scientemente di

considerare un altro importante fattore e cioè che a prescindere dalla diffida

e dall’esecuzione della società la Cassa medesima, per sua stessa ammissione e

a differenza del qui ricorrente, sapeva benissimo in che situazione finanziaria

si trovasse la fallita FA 1. La Cassa ammette infatti di aver concesso alla

società una dilazione del conguaglio 2012 su ben 15 rate (doc. A, pag.

10). Ella stessa aveva concesso questa rateizzazione proprio perché sapeva che

la società non poteva far fronte ai pagamenti richiesti; è quindi assurdo

credere che la Cassa non fosse effettivamente a conoscenza del fatto che la

riscossione dei contributi sarebbe stata praticamente impossibile per motivi di

fatto e che da ciò sarebbe scaturito un danno. […] La decisione della Cassa di

far ricadere la responsabilità dei mancati pagamenti dei contributi sociali sul

Signor RI 1 con effetto retroattivo di quasi due anni è dunque assolutamente

sproporzionata, di modo che, come poc’anzi espresso, il medesimo sarebbe da

limitare al massimo all’anno di entrata in funzione del qui ricorrente in

qualità di organo e quindi al 2013. (…)” (cfr. I, punti 2.2, 2.3 e 5.2,

dell’incarto 31.2016.17).

Dal canto suo l’avv. RI 2

eccepisce una grave negligenza della Cassa che, avendo “(…) ingiustamente

atteso oltre un anno e mezzo dall’apertura del fallimento e oltre 3 anni dalle

dimissioni del sottoscritto dalla carica di membro per emettere la qui

impugnata decisione di risarcimento dei danni, resa solo il 29 aprile 2016.

(…)”, ha “(…) leso inevitabilmente il diritto dello scrivente di poter

agire a propria tutela nei pagamenti da parte del datore di lavoro ed ha permesso

evidentemente il non perseguimento di parte del consiglio di amministrazione,

nonché azionisti, e meglio TERZ 1, __________ ed altri. Trattasi di una grave

negligenza da parte della Cassa che limitando ingiustificatamente il diritto di

difesa del ricorrente ne lede giocoforza il diritto di essere sentito. (…)”

(cfr. I, punto 1, dell’incarto 31.2016.18).

Riguardo a dette

argomentazioni – che concernono le questioni a sapere se, da una parte, esista

un’eventuale concolpa della Cassa e, dall’altra parte, se il nuovo

amministratore possa o meno essere ritenuto responsabile per il danno causato

alla Cassa prima della sua entrata in carica – questo Tribunale rileva

quanto segue.

2.2.2.1

I motivi di

riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno

1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la

propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di

lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp

e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio

di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi

ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di

causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato

(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Ad esempio

nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta

corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo

presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione

(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19

agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo

del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore

dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità

della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata

dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in

passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La giurisprudenza

federale ha individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato

al datore di lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi

versati in eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione aveva inoltre omesso di

procedere ad un controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la

violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha

ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla Cassa (STFA H 36/02 e H

38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, pag. 182).

Per un caso

in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver

proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati

in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 +

7).

In una sentenza

9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa

all’amministrazione, per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i

primi ritardi nei pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel

2010, in quanto “dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta insolvente per

sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in gran parte senza

successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere ritardato le

procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la ricorrente fa

valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi nel 2011”.

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.

cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

Nella fattispecie concreta

dallo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per il

2012.

(doc. 4) risulta che la polizza del conteggio di chiusura per quell’anno è

stata inviata il 18 febbraio 2013 (nel doc. 4 è stato indicato erroneamente

l’anno 2012 vista la dichiarazione dei salari per quell’anno sub doc. 1 datata

21.

gennaio 2013 e la “Richiesta rateizzazione pagamento contributi

paritetici 2012” dell’8 aprile 2013 sub doc 11 che fa riferimento alla

comunicazione del 18 febbraio 2013) e la diffida il 10 aprile 2013.

La Cassa, con decisione

del 3 maggio 2013 (doc. 14) – per l’importo di fr. 99'209.--, pari ai

contributi paritetici per l’anno 2012 rimasti impagati dopo la corrispondenza

intercorsa con la società in merito alla domanda di dilazione del pagamento in

15.

rate mensili ed il versamento del 29 aprile 2013 dell’importo di fr.

20'000.-- (cfr. doc. 11-13) –, ha poi concesso una dilazione del

pagamento del conguaglio per il 2012. Non avendo la società (dopo il versamento

della terza rata il 7 agosto 2013) rispettato i termini della rateizzazione di

cui alla suddetta decisione di dilazione, la Cassa, il 14 ottobre 2013, l’ha

interpellata con uno scritto del seguente tenore: “(…) rileviamo che non

avete ossequiato l’impegno assunto nei confronti della Cassa in merito alla

rateizzazione concessavi il 03 maggio 2013 sui contributi paritetici, periodo

01.01.2012

– 31.12.2012. Le rate arretrate sono 2 per un importo complessivo di

fr. 13'230.00. Vi invitiamo a voler provvedere al saldo degli arretrati entro

il prossimo 24 ottobre 2013, caso contrario, sarà dato avvio all’incasso

per via esecutiva. (…)” (doc. 15).

Il 15 novembre 2013 la

Cassa ha poi proceduto all’invio del precetto esecutivo. Al riguardo vedi anche

il doc. 16 e lo scritto del 27 giugno 2017 nel quale la Cassa ha evidenziato

che “(…) a complemento del nostro scritto del 16 giugno 2017, in allegato le

trasmettiamo la documentazioni fornitaci dall’Ufficio esecuzione di Lugano

dalla quale risulta il numero di esecuzione, l’importo, il titolo di credito

(periodo) e la data di redazione del precetto esecutivo che, per motivi

informatici, può differire di qualche giorno dalla “data invio precetto”

indicata nei nostri dettagli evoluzione incasso (doc. 4 della risposta di

causa). (…)” (XVI e allegati doc. 16-17).

Quanto al 2013, la società

è entrata in mora con i pagamenti dei contributi (dall’agosto 2013 in avanti

nessun contributo è stato più versato) per cui la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidarla dal mese di ottobre e precettarla dal mese di

novembre dello stesso anno (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del

pagamento dei contributi per il 2013 sub doc. 4, vedi anche la documentazione

dell’Ufficio esecuzione di __________ sub doc. 18-21).

Stante quanto precede, questo

Tribunale può fare proprie le argomentazioni sviluppate dalla Cassa con le

rispettive risposte di causa e meglio, da una parte, che“(…) Per quanto

riguarda le censure formulate nuovamente dal ricorrente riguardo la tardività

dell’avvio della procedura, la Cassa si riconferma nella propria posizione. Per

quanto riguarda l'avvio di diffide e delle procedure esecutive si produce il

dettaglio evoluzione incassi per gli anni 2012 e 2013 (doc. 4). La Cassa ha

agito nel termine di prescrizione imposto dalla legge, tanto più che,

conformemente alla costante giurisprudenza, non sono le difficoltà di incasso

ed il mancato pagamento dei contributi a determinare per la Cassa la conoscenza

del danno ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr. STCA dell’11 dicembre 2013). […]

Nessun subdolo tentativo della Cassa di scaricare la colpa sul ricorrente,

per celare le proprie presunte manchevolezze. Nulla di tutto ciò. La richiesta

di dilazione non significa per la Cassa impossibilità di riscuotere ed

incassare i contributi e conseguentemente l'insorgenza o la conoscenza di un

danno ai sensi dell'art. 52 LAVS. Già nel 2011, allorquando la società era in

regola con il pagamento degli acconti, senza diffide e non erano mai state

avviate procedure esecutive era stata concessa una dilazione alla società che

venne rispettata. Sulla richiesta di dilazione del conguaglio per l'anno 2012,

la Cassa precisa che la stessa venne concessa soltanto dopo il versamento di un

primo acconto di CHF 20'000.00. (…)” (I, Ad. 2.1/2.2 e Ad. 2.3), e,

dall’altra parte, che “(…) la Cassa ha agito nel termine di prescrizione

imposto dalla legge. Nel suo pieno potere di cognizione ha emanato la decisione

risarcitoria nei confronti del qui ricorrente, del signor RI 1 e del signor TERZ

1.

La Cassa non ha dunque commesso alcun arbitrio nell’emanazione delle

decisioni risarcitorie. (…)” (I, punto 2 dell’incarto 31.2016.18).

In particolare una

concolpa della Cassa non può certo essere ravvisata nel fatto di aver concesso

la dilazione di cui alla succitata decisione del 3 maggio 2013 (cfr. doc. 14).

Detta dilazione è stata

infatti concessa, incontestatamente, dopo che il 29 aprile 2013 la società

aveva provveduto al versamento di fr. 20'000.-- (cfr. doc. 13) e ritenuto che

nel 2011 una precedente dilazione era stata rispettata dalla società (per un

caso diverso in cui il danno è stato ridotto alla metà vista la concolpa della

Cassa, vedi la succitata STF H 142/03 del 19 agosto 2003). Inoltre – visto

anche che il versamento delle prime tre rate della dilazione era stato

rispettato (versamento dell’ultima rata il 7 agosto 2013) e che fino al mese di

luglio 2013 i contributi correnti erano stati versati (cfr. doc. 4) –

per le sole difficoltà d’incasso non è possibile concludere che la Cassa

dovesse già conoscere il danno.

Dalle suddette risultanze,

conformemente alla succitata giurisprudenza, alla Cassa, a differenza di quanto

preteso (a torto) dai ricorrenti, non può dunque essere rimproverata alcuna

negligenza né in merito ai passi intrapresi per la riscossione dei contributi

né alla tempistica delle decisioni di risarcimento.

In questo senso nemmeno

può essere seguito l’avv. RI 2 laddove – adducendo che la Cassa avrebbe “(…)

ingiustamente atteso oltre un anno e mezzo dall’apertura del fallimento e oltre

3.

anni dalle dimissioni del sottoscritto dalla carica di membro per emettere la

qui impugnata decisione di risarcimento dei danni, resa solo il 29 aprile 2016.

(…)” – sostiene di essere stato leso nel suo diritto “(…) di

poter agire a propria tutela nei pagamenti da parte del datore di lavoro (…)”

e che così facendo la Cassa avrebbe permesso “(…) il non perseguimento di

parte del consiglio di amministrazione, nonché azionisti, e meglio TERZ 1, __________

ed altri. Trattasi di una grave negligenza da parte della Cassa che limitando

ingiustificatamente il diritto di difesa del ricorrente ne lede giocoforza il

diritto di essere sentito. (…)” (cfr. I, punto 1, dell’incarto 31.2016.18).

Va qui ricordato che nel

caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere

contro quale dei debitori solidali procedere. Qualora la Cassa ometta di

procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed

agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).

Parimenti inconferenti,

quindi non meritevoli di ulteriori approfondimenti (da quanto suesposto questo

Tribunale ha infatti potuto stabilire con la sufficiente tranquillità che la

Cassa non ha agito in modo arbitrario e che alla stessa non può essere imputata

alcuna concolpa, che ha rispettato i passi necessari alla riscossione dei

contributi e che ha emesso le decisioni di risarcimento danni entro il termine

di prescrizione), risultano essere le osservazioni del 30 giugno 2017 di RI 1 secondo

cui: “(…) 1. Il doc. 8 è di data 7 ottobre 2015 e si asserisce come

l'insinuazione del credito sia avvenuta "nel termine assegnato": non

rilevo tra gli atti alcun documento dal quale risulti l'assegnazione di questo

termine, che chiedo all'__________ di produrre. 2. Non rilevo tra gli atti

l'estratto di conto per il periodo 1.2012-12.2012 che data del mese di gennaio

o febbraio 2013, che chiedo all'__________ di produrre; tra gli atti vi è sì un

estratto conto per il suddetto periodo, allegato al doc. 8, che tuttavia porta

la data 2015: desidero sapere se in questo estratto di conto siano inclusi gli

interessi di mora sino al mese di luglio 2015. 3. L'__________ asserisce di non

poter concedere dilazioni per crediti superiori a CHF 100'000.-- senza garanzie

bancarie o assunzione di debito personale da parte degli amministratori: chiedo

all'__________ di indicare ove è regolamentata questa disposizione, oppure se

si tratti di semplice prassi (in tal caso invito l'__________ ad indicarmi

riferimenti dottrinali o giurisprudenziali a questo riguardo). 4. Chiedo che l'__________

dica e dimostri con documenti se la società fallita in data 16 aprile 2013, ed

alla fine di ogni mese successivo sino al 31 dicembre 2013, fosse in mora con

il pagamento dei contributi paritetici relativi all'anno 2013, indicando i

relativi importi ed eventuali solleciti di pagamento. 5. Chiedo infine che l'__________

produca il "piano di pagamento vedi retro" di cui al doc. 14 e i

documenti comprovanti gli avvenuti accrediti, in favore della cassa, delle rate

versate dalla società fallita in base al piano di pagamento. (…)” (XVIII).

2.2.2.2

RI 1 sostiene inoltre che “(…)

nella molto denegata ipotesi in cui il qui procedente venga ritenuto

responsabile per il danno subito dalla Cassa, esso deve essere limitato al

danno subito nel corso dell’anno in cui egli è stato assunto quale membro del

CdA e meglio nel 2013, per un importo complessivo di CHF 14'131.80. (…)”

(I, punto 5.1).

Il nuovo amministratore

risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito

scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti,

secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era

ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid.

7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è

data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della

sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva

modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401)

rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili

per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa;

Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde

unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti

contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach

art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr.

anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16

gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli

atti non emerge che al momento dell’entrata in carica (il 28 giugno 2013, cfr.

doc. A/2) quale membro del CdA della FA 1, la società si trovasse già in uno

stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già

scaduti, motivo per cui RI 1 deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti

prima del giugno 2013.

In effetti dagli atti

risulta che, al fine di ottenere la dilazione del versamento del conguaglio dei

contributi relativi al 2012 (cfr. la decisione del 3 maggio 2013 sub doc. 14),

il 29 aprile 2013 la società ha provveduto al versamento di fr. 20'000.-- (cfr.

doc. 13). Gli importi di fr. 6'615.-- cadauno per le rate con scadenza 31

maggio, 30 giugno e 31 luglio 2013 (cfr. doc. 14), sono stati versati il 5

giugno, il 2 luglio e il 7 agosto 2013 (cfr. lo specchietto relativo

all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 sub. doc. 4). Anche

l’acconto di fr. 4'734.80 per i contributi relativi ai mesi da gennaio a luglio

2013.

sono stati versati il 31 gennaio 2013, il 12 marzo 2013, il 17 aprile

2013, il 22 maggio 2013, il 12 giugno 2013, il 29 luglio 2013 e il 13 agosto

2013.

(cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi

per l’anno 2013 sub. doc. 4). Dette operazioni non indicano certo l’insolvenza

della società che, del resto, è stata constatata con l’apertura e sospensione

del fallimento pubblicati nel FUSC del __________ 2014 (cfr. doc. 7).

Quanto alle prove indicate

con il ricorso e meglio: “(…) Interrogatorio/deposizione: - del

Signor RI 1; - del Signor TERZ 1, domicilio da accertare, eventualmente in via rogatoria,

teso ad ottenere informazioni sullo stato economico e finanziario della fallita

società. Richiami: - dalla Cassa CO 1 dell'inc. 2520730; - dalla Cassa FA

1.

di tutta la corrispondenza intercorsa con gli organi della società fallita; -

dall'UEF di __________ dell'estratto esecuzioni e fallimento della fallita FA 1.

Edizione: - dalla __________, __________, dei bilanci e dei conti

economici della fallita FA 1 concernenti gli anni 2010, 2012, 2013; - edizione

da FA 1 in liquidazione, rispettivamente dal suo liquidatore, degli estratti di

conto integrali di ogni relazione bancaria o postale di FA 1 relativa agli anni

2010, 2011, 2012 e 2013. Perizia tesa ad accertare: - la situazione

economico finanziaria della società FA 1 al 25 luglio 2013; - la situazione di

liquidità della medesima nel periodo in cui RI 1 ha svolto il ruolo di

Consigliere di Amministrazione; - se la società nel periodo in cui RI 1 ha

svolto il ruolo di Consigliere di Amministrazione, godeva di una situazione

tale da poter sostenere il pagamento dei contributi allora pendenti nei

confronti della Cassa CO 1. (…)” (I, pag. 17 dell’incarto 31.2016.17),

questo Tribunale rileva quanto segue.

La giurisprudenza federale

non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione,

atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi

da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo

selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il

giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad

eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31

gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H

170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d

e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).

In ogni caso le prove

richieste – osservato che, come si dirà in seguito, RI 1 aveva

sufficienti motivi per rifiutare la carica di membro del CdA della SA o

quantomeno di disdirla tempestivamente e rilevato che nemmeno allega e tantomeno

prova di essere stato impedito di agire in tal senso – vanno respinte in

quanto irrilevanti. Questo Tribunale, come si vedrà in seguito, ritiene che RI

1.

abbia omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

membro del CdA di una SA. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti

istruttori.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2

Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

In questo senso a ragione

la Cassa ha sostenuto che “(…) in merito alla richiesta di assunzione di

prove, si ribadisce che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio. Nella fattispecie la Cassa

non ha ritenuto necessario assumere ulteriori prove prima dell’emanazione della

decisione. (…)” (III, pag. 12).

2.3

Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994.

pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002.

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369.

segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133.

consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto

del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dal 2012 al

2013.

(fino ad ottobre), così come risultano dagli specchietti relativi

all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per gli anni 2012 e 2013

(doc. 4), dagli estratti conto dei contributi paritetici per gli stessi anni e

dalla dichiarazione dei salari del datore di lavoro per il 2012 (doc. 1).

Gli importi fatti valere

nei confronti di RI 1 per complessivi fr. 92'883.55 e di RI 2 per fr. 78'751.75

(cfr. consid. 1.3), a prescindere dal fatto che non sono stati in quanto tale

contestati e che tengono conto delle dimissioni dalla carica di membri del CdA

del 19 aprile 2013 per RI 2 (cfr. doc. 1 e 3 dell’incarto 31.2016.18 e XI) e

del 6 dicembre 2013 per RI 1 (doc. A/3), sono quindi da ritenere adeguatamente

comprovati, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e

alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi

moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno

risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Quanto alla censura di RI

1.

secondo cui “(…) nella molto denegata ipotesi in cui il procedente venga ritenuto

responsabile per il danno subito dalla Cassa, esso deve essere limitato al

danno subito nel corso dell’anno in cui egli è stato assunto quale membro del

CdA e meglio nel 2013, per un importo complessivo di CHF 14'131.80. (…)”

(I, pag. 13, dell’incarto 31.2016.17), si rinvia qui a quanto detto al consid.

2.2.2.2

2.4

Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente

in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid.

5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg.

OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993.

pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6

L’art. 35 cpv. 2 OAVS

stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra

2048.

il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in

lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1°

gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è

ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di

compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli

effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla

legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro

che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo

alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza

assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti

mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano

presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del

10.

agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen

Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System

der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.

Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers

bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres

positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der

Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen

Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen

Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.

35.

Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der

Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten

Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der

ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in

diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli

2002.

E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil

9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein

Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der

in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge

leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November

2012.

E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

2.7

Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8

Costituisce motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per

fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag.

156.

segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9

Ricorso di RI 1 (incarto

31.2016

)

2.9.1

Il ricorrente – membro

del CdA della FA 1 (con diritto di firma individuale) dal 28 giugno 2013 al 6

dicembre 2013 (cfr. consid. 1.1; per quanto riguarda le censure circa la

prescrizione, l’asserita negligenza della Cassa e l’estensione della

responsabilità ai contributi precedenti l’entrata nel CdA si rinvia a quanto

concluso al consid. 2.2) – sostiene che nessuna negligenza grave possa

essergli attribuita ritenuto che la latitanza degli altri amministratori e la

mancanza di riunioni durante il suo periodo di carica non gli avrebbero

permesso di informarsi ed agire in merito al reale andamento aziendale. A suo

dire, visto che per sua conoscenza la società avrebbe sempre onorato gli

obblighi contributivi, non si può pretendere da un amministratore di verificare

il pagamento dei contributi prima della chiusura contabile.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti

ragioni.

Va innanzitutto rilevato

che accettando il mandato di membro del CdA della società l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare

sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli

attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

In questo contesto non è

certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che “(…)

nella fattispecie, come già esposto in narrativa (cfr. supra ad 1.1.), la

latitanza – non preventivamente conosciuta o riconoscibile dal ricorrente –

degli amministratori e la conseguente assenza di riunioni ha privato il

ricorrente della facoltà materiale di agire e di informarsi in merito al reale

andamento dell'azienda. II Signor RI 1 è inoltre rimasto in seno al CdA solo

per pochi mesi; questo breve lasso di tempo non gli è certo stato sufficiente

per addentrarsi in ogni minimo dettaglio passato e presente della società, come

la Cassa, del tutto irrealisticamente, vorrebbe far credere e pretendere,

peraltro dopo che la Cassa medesima, come l'istruttoria ben dimostrerà, ha dato

prova (essa innanzitutto) di grave negligenza nella gestione della pratica

concernente questa società. (…)” (I, pag. 7).

Dette argomentazioni (per

quanto riguarda l’asserita negligenza da parte della Cassa nella gestione della

pratica si rinvia alle considerazioni sviluppate al consid. 2.2.2.1)

sono ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di membro del CdA

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che,

vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive

agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF

9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02

del 31 gennaio 2003).

Va in questa sede

ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;

STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18,

consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma

(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993.

e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Come sopra accennato, incorrono

in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la

carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per

quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far

parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del

periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di

amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la

contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale

mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato

contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13

e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Nello specifico RI 1 ha

addotto che “(…) in data 25 luglio 2013 il Signor RI 1 entrava a far parte

del CdA della fallita FA 1, __________. La società sembrava godere di ottima

salute, tant'è che in quel periodo si stava in apparenza interfacciando al

mercato della vicina penisola con la progettazione e realizzazione di un

importante impianto di produzione di energia solare. Il qui ricorrente, a mente

della dirigenza societaria, si sarebbe dovuto occupare della riorganizzazione e

della gestione degli uffici della società nell'ottica dell'imminente apertura

della medesima sul mercato italiano. Nonostante FA 1 disponesse di un organo

revisore e mostrasse una buona salute finanziaria, il Signor RI 1, persona

assai responsabile, verificava la situazione finanziaria della società, pur

senza entrare in ogni dettaglio. Una verifica più dettagliata non ha potuto

avvenire non per negligenza del qui ricorrente, bensì perché, complice il

periodo estivo e le relative vacanze, durante la breve permanenza del Signor RI

1.

nel CdA della fallita FA 1, non si tenne alcuna riunione o assemblea del CdA

medesimo. (…)” (I, punto 1.1., pag. 3).

Va qui ribadito che RI 1,

prima di assumere la carica di membro del CdA, avrebbe potuto e dovuto verificare

accuratamente e di persona la situazione economica della società e in

particolare anche se i contributi sociali maturati fino a quel momento erano

stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società

oppure si fosse fatto presentare un'attestazione della Cassa relativa alla

situazione avrebbe potuto constatare che il conguaglio dell’anno 2012,

allestito il 18 febbraio 2013 e diffidato il 10 aprile 2013, non era stato

pagato e che la Cassa, con decisione del 3 maggio 2013 (doc. 14), aveva

concesso una dilazione.

In simili circostanze,

allorquando ha accettato di assumere la carica di membro del CdA, l’insorgente

avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al puntuale versamento sia delle

rate della dilazione di cui alla decisione del 3 maggio 2013 (doc. 14) che dei

contributi correnti.

La necessità di verificare

attentamente la situazione finanziaria della società era data anche dalle

incertezze al riguardo che lo stesso ricorrente evidenzia asserendo che “(…)

la società sembrava godere di un’ottima salute, tant’è che in

quel periodo si stava in apparenza interfacciando al mercato della

vicina penisola con progettazione e realizzazione di un importante impianto

di produzione di energia solare. (…)” (doc. I, punto 1.1, pag. 3, le

sottolineature sono del redattore).

In ogni caso, al momento

di assumere il mandato, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità

di verificare la contabilità e la situazione contributiva della società, egli

avrebbe potuto e dovuto non accettare il mandato o perlomeno esigere il

puntuale versamento delle rate della dilazione e dei contributi correnti.

In particolare, visto che poco

più di un mese dopo aver assunto (il 23 giugno 2013) la carica di membro del

CdA la società ha interrotto il versamento dei contributi paritetici –

l’ultima rata della dilazione di fr. 6'615.-- (con scadenza 31.07.2013, cfr.

doc. 14) è stata versata il 7 agosto e il 13 agosto 2013 è stato versato

l’ultimo acconto per il mese di luglio dello stesso anno (cfr. lo specchietto

relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 e 2013

sub. doc. 4) – l’insorgente avrebbe dovuto rassegnare immediatamente le

proprie dimissioni dalla carica assunta in seno alla SA e non attendere oltre

tre mesi fino al 6 dicembre 2013 (cfr. doc. A/3).

Pertanto, l'agire passivo

dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun

modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato

pagamento dei contributi 2012 e 2013 (quest’ultimo fino al mese di ottobre

viste le dimissioni del 6 dicembre 2013; cfr. doc. A/3).

Al contrario, è proprio la

passività dimostrata dall’insorgente che va considerata in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa. Va

qui ricordato che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale

(tacitamente: "stillschweigend") un nesso di causalità

naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito

al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1).

L’insorgente non può,

adducendo semplicemente (oltretutto senza specificare come) che avrebbe

verificato “(…) la situazione finanziaria della società, pur senza entrare

in ogni dettaglio. (…)” (I, punto 1.1., pag. 3), liberarsi dalle proprie

responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave

violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima

e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio

2010.

consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). Tale non può certo essere

ritenuto solo il fatto che, visto “(…) il periodo estivo e le relative

vacanze, durante la breve permanenza del Signor RI 1 nel CdA della fallita FA 1,

non si tenne alcuna riunione o assemblea del CdA medesimo. (…)” (I, punto

1.1

, pag. 3).

Del resto questo Tribunale

osserva che il ricorrente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato

impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di membro del CdA con

diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto rispettivamente ha

comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che

a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in

argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.9.2

Quanto a eventuali motivi di

giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.8, questo

Tribunale può fare proprio quanto sostenuto dalla Cassa e meglio che “(…) a

sua discolpa, l'insorgente sostiene che il mancato pagamento dei contributi da

parte della società sarebbe da ricondurre alla mancanza di liquidità.

Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza, la

responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS non è in relazione

alla gestione della società per se stessa né ad eventuali cause di fallimento

(STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20). Secondo costante giurisprudenza, la

ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002,

H 170/01; STFA 7 maggio 1997, H 336/95; STCA 18 febbraio 2013, inc. 31.2012.5).

La Corte federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare

particolare attenzione all'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta

sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 luglio 2001 , H 446/00). E'

pur vero che la società ha effettuato importanti versamenti per gli anni 2012 e

2013.

(CHF 96'320.60 rispettivamente CHF 33'206.60 e non le cifre riportate dall'opponente

che includono anche AF anticipati e rimborsi CO2), ma è anche vero che la

stessa ha interrotto i versamenti alla Cassa successivamente all'entrata del

signor RI 1 e più precisamente nel mese di agosto 2013. Da quel momento il

mancato pagamento dei contributi è divenuto cronico e sono pertanto rimasti

insoluti il conguaglio 2012 (pagate 3 sole rate su 15 della dilazione

concessa), gli acconti da agosto a dicembre 2013 e il relativo conteggio di

chiusura, per complessivi CHF 164'038.40 (cfr. estratti conto allegati alla

decisione impugnata). Di conseguenza, la Cassa ha iniziato a diffidare la

società dal mese di ottobre 2013 e precettarla dal mese di novembre 2013 (doc.

4). Pur considerando che la società ha fatto fronte a parte del debito contributivo,

nel concreto caso, non si è tuttavia in presenza del motivo di giustificazione

considerato eccezionalmente valido dalla giurisprudenza, ammesso per i datori

di lavoro che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato dal

profilo delle assicurazioni sociali i propri obblighi cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolti e rimangono debitori dei contributi sociali

per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza

circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal

profilo dell'art. 52 LAVS (STF 12 dicembre 2008, 9C 812/2007; STCA 18 febbraio

2013, inc. 31.2012.5 e STCA 19 agosto 2003, inc. 31.2002.24-26). (…)” (III,

pagg. 11-12).

Nella fattispecie la

società, dopo il versamento della terza rata, non ha più rispettato la

dilazione di cui alla decisione del 3 maggio 2013 lasciando impagato parte del

conguaglio per l’anno 2012 e, dopo il mese di luglio 2013, non ha più pagato i

contributi.

Non sono dunque dati, in

concreto, dei motivi di giustificazione ai sensi della succitata

giurisprudenza.

2.9.3

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e

non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuto

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10

Ricorso di RI 2 (incarto

31.2016

)

2.10.1

Il ricorrente – membro

del CdA della FA 1 (con diritto di firma individuale) dal 28 dicembre 2011 al

19.

aprile 2013 (cfr. consid. 1.1; per quanto riguarda le censure circa la

prescrizione, l’asserita negligenza della Cassa e il mancato coinvolgimento

degli altri organi della società si rinvia a quanto concluso al consid. 2.2) –

sostiene che nessuna negligenza grave possa essergli attribuita avendo egli

rivestito una posizione di “(…) mero organo di rappresentanza (…)” (doc.

I, punto 3, pag. 4 dell’incarto 31.2016.18) e considerato che sino alle sue

dimissioni i contributi sarebbero stati pagati o quantomeno non erano ancora

scaduti o in dilazione. A suo dire, ritenuto il minor grado di vigilanza

richiesto – vista la grandezza dell’azienda (da ritenersi media) e la

struttura della società (da ritenersi complessa) – egli avrebbe “(…)

adempiuto a tutti gli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con

la massima vigilanza e nel preciso momento in cui ha preso atto

dell’impossibilità di assolvere il proprio compito all’interno del CdA ha

tempestivamente rassegnato le dimissioni. (…)” (I, punto 2, pag. 11,

dell’incarto 31.2016.18).

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti

ragioni.

In primo luogo occorre

precisare che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno

2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

Avuto riguardo al numero

dei dipendenti l’Alta corte ha ritenuto un impresa di media grandezza nei

seguenti casi:

● STFA

H 38/06 e 44/06 del 26 ottobre 2006, consid. 6.2; impresa con 50 dipendenti;

● STFA

H 77/03 del 18 gennaio 2005, consid. 6.4; nel caso di un associazione di

hockey;

● STFA

H 273/03 e 278/03 del 4 ottobre 2004, consid. 4; impresa con un numero di

dipendenti soggetto ad oscillazioni, nel 1998 di 120 dipendenti;

● STFA

H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002, consid. 7.2; impresa con circa 80

dipendenti;

● STFA

H 209/01, 212/01 e 214/01 del 29 aprile 2002, consid. 6b; impresa con 40

dipendenti e una somma di salari soggetti a contribuzione di 1.3 milioni di

franchi in mezzo anno;

● STFA

H 404/99 del 21 febbraio 2001, consid. 3b; impresa con più di 50 dipendenti e

cifra d’affari di 7.5 milioni di franchi nel 1994.

La FA 1 – considerato da una parte che

(incontestatamente) nel 2012 annoverava 17 dipendenti (cfr. la dichiarazione

dei salari per l’anno 2012 sub doc. 1) e d’altra parte che nemmeno la struttura

della società appare complessa visto che si compone di un amministratore

unico/presidente, di due membri del CdA e di un ufficio di revisione (cfr.

l’estratto RC agli atti) –, conformemente alla succitata giurisprudenza (e

ricordato anche che in dottrina vi è chi pone la soglia al di sopra dei 50-80 collaboratori

per definire una impresa grande; cfr. RtiD II 2013 alla nota a pié pagina 97 a

pag. 449) non può essere ritenuta un’impresa di media grandezza come

preteso dal ricorrente ed è dunque a torto che RI 2 pretende che il grado di

diligenza, nella sua veste di membro del CdA, sia da ritenersi diminuito.

In questo senso non può

essere seguito il ricorrente laddove sostiene che “(…) il fatto che il

Consiglio di amministrazione della società fosse composto da un Presidente a

due membri, oltre ad un delegato dimissionario ad inizio 2013 non fa altro che

confermare che se FA 1, non rientra nella casistica delle grosse aziende quanto

meno essa rientra nelle medie aziende con una struttura della società che può

definirsi mediamente complessa. (…)” (I, punto 2, pag. 4, dell’incarto

31.2016

). Del resto l’insorgente, senza peraltro allegare e comprovare, si è

limitato a sostenere che “(…) come risulta dall'organigramma, la gestione

della società era affidata in particolare alla Presidenza (pure dipendente al

100% della società) nonché una organizzazione con dipendenti deputati ai vari

specifici "Contabilità/Reportistica" e "Traffico dei

pagamenti", uffici che verosimilmente si occupavano del pagamento dei

contributi. La struttura dell'azienda può quindi definirsi come complessa, con

tanto di ufficio di revisione. (…)” (doc. I, pag. 4, dell’incarto

31.2016

).

Di conseguenza, anche

nell’asserita posizione di “(…) mero organo di rappresentanza (…)” (doc.

I, punto 3, pag. 4 dell’incarto 31.2016.18), l’insorgente doveva rispettare

tutti gli obblighi inalienabili che da tale carica gli derivavano.

Va qui ribadito che

accettando il mandato di membro del CdA della società l’insorgente ha assunto

tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova

infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. Inoltre, lo si ribadisce, per la giurisprudenza

un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.;

STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre

1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di

amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono

tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il

fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i

pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004

nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

2.

).

Come sopra evidenziato

(cfr. consid. 2.6), l’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro

devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti

riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. Secondo le Direttive

sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC) è ritenuto

mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il

10.

per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile e le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.

Dagli atti risulta che la

Cassa, con lettera del 15 dicembre 2011 (doc. 6), ha trasmesso alla FA 1 la “Richiesta

acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l’anno 2012” –

che partiva da una massa salariale annua di fr. 450'000.-- (37'500 X 12) (cfr. doc.

6) – precisando che “(…) se l’acconto proposto dalla Cassa non

corrisponde alla situazione reale, vogliate, entro 15 giorni, comunicarci

l’importo da voi ritenuto più confacente indicando gli elementi della vostra

valutazione. Se entro il termine indicato non ci perverrà comunicazione

contraria, riterremo che la misura dell’acconto è stata accettata. (…)”

(doc. 6). In concreto la società è rimasta silente nonostante la massa

salariale per quello stesso anno fosse in realtà aumentata notevolmente (fr.

1'331'967.70 come risulta dall’“Attestazione di salario AVS per l’anno 2012”

del 21 gennaio 2013 sub. doc. 1).

In questo senso, nella sua

veste di membro del CdA della SA, a torto RI 2 pretende di non aver commesso

alcuna grave negligenza ai sensi dell’art. 52 LAVS. Infatti una grave

negligenza è ravvisabile già per il fatto di non aver debitamente controllato i

salari versati durante il 2012 e comunicato l’importante mutamento della massa salariale.

Va qui ricordato che, nella succitata STF 9C_2472016 del 10 agosto 2016, il TF

ha, tra l’altro, evidenziato che “(…) wie das Bundesgericht in dem von der

Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August

2010.

E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich

und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der

Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne

sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November

2012.

E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

Dagli atti risulta inoltre

che il conteggio di chiusura per l’anno 2012 è stato emesso il 18 febbraio 2013

(cfr. lo specchietto relativo all’anno 2012 sub. doc. 4 e la richiesta di

rateizzazione dell’8 aprile 2013 sub doc. 14) ed è quindi scaduto il 17 marzo

2013.

ovvero precedentemente alle dimissioni di RI 2 del 19 aprile 2013 (cfr.

consid. 1.1).

Al riguardo va osservato

che il Tribunale federale, nella STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 –

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’insorgente aveva fatto valere, tra

l’altro, che il danno sarebbe subentrato successivamente alle sue dimissioni

dal consiglio di amministrazione e comunque a seguito di un’azione intempestiva

dell’amministrazione secondo la giurisprudenza federale – ha rilevato

che “(…) é vero che, una volta che ha dimissionato, un membro del consiglio

di amministrazione perde la possibilità di influenzare il comportamento della

società circa i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 112 V 1 consid. 3b-d

pag. 4). Tuttavia, va ricordato che il datore di lavoro o (in via sussidiaria)

i suoi organi possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato dal

mancato pagamento di oneri sociali se questi sono divenuti esigibili in un

momento in cui dette persone potevano disporre del capitale esistente e dunque

influenzare i pagamenti (VSI 1994 pag. 36 consid. 6b [H 73/91]). Occorre

inoltre pure rammentare che né l'obbligo di conteggio né tantomeno l'obbligo

contributivo e l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o di una

decisione di tassazione della cassa di compensazione.

L'obbligo di conteggio

e contributivo nascono al momento del pagamento del salario (art. 14 e 51

LAVS), mentre i contributi diventano esigibili alla scadenza del periodo di

pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS; cfr. pure SVR 2001 AHV n. 15 pag. 51 consid.

4b). Ora, con riferimento ai contributi posti a fondamento della decisione di

risarcimento danni (cfr. sopra, Fatti A), essi erano già divenuti esigibili al

momento in cui W._________ dimissionò dalla sua carica di consigliere di

amministrazione (v. art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS). (…)” (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011, consid. 6.1).

L’Alta

Corte, nella STF 9C_851/2015 del 21 gennaio 2016, ha stabilito inoltre che “(…)

entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers

entsteht die Beitragspflicht nicht erst mit der Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse,

sondern unmittelbar mit der Leistung der Arbeit. Die Beiträge sind bei

Realisierung des Lohn- oder Entschädigungsanspruchs eines Arbeitnehmers

geschuldet und die Beitragsforderungen werden ex lege monatlich zur Zahlung

fällig, wenn wie hier die jährliche Lohnsumme Fr. 200'000.- übersteigt (Art. 34

Abs. 1 und 3 AHVV; Urteil 9D_1/2013 vom 25. September 2013 E. 3.5 mit

Hinweisen). Einer (Akonto-) Rechnung der Ausgleichskasse bedarf es dazu nicht.

Somit hat der Beschwerdeführer dadurch, dass er als Geschäftsführer der

C.________ GmbH nicht die Zahlung (oder Sicherstellung) der geschuldeten

Beiträge veranlasste, grundsätzlich für den gesamten Schadensbetrag

einzustehen. (…)” (STF 9C_851/2015 del

21.

gennaio 2016, consid. 4.3).

Conformemente alla succitata

giurisprudenza – ribadito che viste le dimensioni dell’azienda RI 2 era

soggetto ad una responsabilità accresciuta e considerato come egli non ha

addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo

nell’esercizio della sua carica di membro del CdA con diritto di firma

individuale e che nemmeno ha sostenuto rispettivamente comprovato di essere

stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi

non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H

152/05 del 7 febbraio 2006) – questo Tribunale può dunque fare proprie

le considerazioni della Cassa stante le quali “(…) l'affermazione del

ricorrente secondo cui sino 19 aprile 2013, giorno in cui ha rassegnato le

proprie dimissioni dalla carica di membro del CdA, tutti gli acconti richiesti

erano pagati mentre il conguaglio non era ancora scaduto, non può essere

interamente condivisa. Infatti, la società ha effettivamente versato gli

acconti contributivi per l'anno 2012 di CHF 4'706.30 cadauno, tuttavia, il

conteggio di chiusura emesso il 18 febbraio 2013 (cfr. doc. A allegato alla

decisione su opposizione) era scaduto precedentemente alle dimissioni dell'avv.

RI 2 e più precisamente il 17 marzo 2013. A quel momento non era neppure ancora

stata concessa la dilazione di pagamento. Pur considerando che la società aveva

fatto fronte a parte del debito contributivo, si evidenzia che i pagamenti

effettuati sino all’uscita del ricorrente, pari a CHF 56'475.60 (CHF 4'706.30 x

12), non erano nemmeno sufficienti a coprire la quota parte trattenuta ai

dipendenti (soggetta a denuncia penale) che ammontava a CHF 78'832.45 (cfr.

doc. B allegato alla decisione su opposizione). Solo successivamente all'uscita

dell'avv. RI 2 dal CdA, al fine di ottenere una dilazione di pagamento sul

conteggio di chiusura la società ha versato CHF 20'000.00, ed in seguito pure

le prime tre rate della dilazione, che hanno permesso di coprire l’importo

sopra citato. […] Nel concreto caso, il 15 dicembre 2011 la Cassa ha inviato una

proposta di acconto per il 2012 con l’avvertenza di voler comunicare l'importo

più confacente nell'eventualità in cui l'acconto proposto dalla Cassa non

corrispondesse alla reale situazione (cfr. doc. C allegato alla decisione su

opposizione). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della società,

la Cassa ha quindi proceduto a fatturare gli acconti sulla base di CHF

37'500.00 mensili, che corrispondono a CHF 450'000.00 annui. L'ammontare dei

salari per l'anno 2012 comunicato alla Cassa con la distinta salari trasmessa

il 21 gennaio 2013 era di CHF 1'316'967.00, CHF 866'967.00 in più rispetto

all'importo preso in considerazione per fatturare gli acconti mensili, che

erano pertanto manifestamente inferiori rispetto alla reale massa salariale. La

società ha quindi contravvenuto all'art. 35 OAVS, secondo cui i datori di

lavoro devono comunicare alla Cassa i mutamenti importanti riguardanti la somma

dei salari durante l’anno corrente, ciò che non è stato fatto. In particolare,

è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile

(cfr. DTF 9C 851/2015). Come detto, la differenza tra la somma dei salari

presumibile e quella reale era di CHF 866'967.00, che rappresentava quindi

addirittura un mutamento superiore al 190%! II comportamento del ricorrente,

quale organo formale, contrariamente a quanto sostenuto, è quindi in relazione

di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa e la responsabilità

del signor Avv. Dott. RI 2 è data per aver provocato alla Cassa un danno per

negligenza grave (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/02 e

STFA 17 gennaio 2002, H 38/01; DTF 9C 851/2015). (…)” (III, pagg. 4-7,

dell’incarto 31.2016.18).

In sostanza RI 2,

nonostante gli obblighi derivantegli dalla funzione assunta il 28 dicembre 2011

e durante il periodo in cui ha rivestito la carica di membro del CdA della FA 1

fino al 19 aprile 2013, non si è informato compiutamente e debitamente –

e ciò anche se con la succitata lettera del 15 dicembre 2011 la Cassa ha

trasmesso alla FA 1 la “Richiesta acconto per il pagamento dei contributi

paritetici per l’anno 2012” (doc. 6) – circa i salari versati dalla

società e la Cassa (visto il silenzio della società alla precisa richiesta in

questo senso del 15 dicembre 2011) poteva fissare gli acconti da versare per il

2012.

sulla base di una massa salariale annua di fr. 450'000.--. Nemmeno durante

tutto l’anno 2012 la società ha annunciato l’aumento rilevante della massa

salariale che si è attestata invece a fr. 1'331'967.70 (cfr. l’“Attestazione

di salario AVS per l’anno 2012” del 21 gennaio 2013, sub doc. 1). Quanto

sopra, a mente di questo Tribunale, configura una grave negligenza e RI 2 non

può pertanto essere seguito laddove sostiene che “(…) la Cassa vorrebbe far

discendere la grave negligenza in forza di un ritardato conteggio stipendi per il

periodo 2012. Orbene in tale periodo gli acconti richiesti erano versati e se

anche responsabilità vi fosse essa, quantomeno come grave negligenza, sarebbe

comunque sanata, come evidenziato dalla cassa, dall'accordo di dilazione

effettuato con il datore di lavoro a fronte di un primo pagamento di CHF 20'000

e successivi pagamenti rateali. Diversamente sarebbe la cassa stessa ad aver

agito con grave negligenza accordando una dilazione senza garanzie o viceversa

il fatto che il datore ai lavoro avesse sempre onorato i suoi impegni faceva

presagire un regolare pagamento del dovuto e di conseguenza il venir meno di

qualsivoglia grave negligenza. (…)” (I, pag. 8, dell’incarto 31.2016.18).

In particolare, per quanto

concerne la richiamata dilazione del 3 maggio 2013 (doc. 14) già si è detto che

la stessa non configura una concolpa della Cassa (cfr. consid. 2.2.2.1.).

Inoltre, ribadito che l’obbligo di pagare i contributi sorge immediatamente con

la prestazione lavorativa (vedi la succitata STF 9C_851/2015 del 21 gennaio

2016) e osservato che, in casu, il conteggio di chiusura per l’anno 2012 emesso

il 18 febbraio 2013 è scaduto prima delle sue dimissioni, nemmeno può giovare a

RI 2 il fatto che “(…) al momento delle proprie dimissioni tutti gli acconti

richiesti dall’istituto delle assicurazioni sociali erano pagati ed il

successivo conguaglio era stato dilazionato ed in parte pagato anche

successivamente alle dimissioni del sottoscritto. (…)” (I, pag. 6,

dell’incarto 31.2016.18). L’amministrazione non poteva infatti che stabilire

gli acconti per il 2012 sulla base dei dati che la stessa società le aveva

fornito. Inoltre, vista la differenza emersa con la dichiarazione dei salari

per lo stesso anno del 21 gennaio 2013 (cfr. doc. 1), il 18 febbraio 2012 la

Cassa ha puntualmente emesso il conteggio di chiusura poi diffidato il 10

aprile 2013 (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei

contributi per l’anno 2012 sub. doc. 4).

Vista la violazione

dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, che per tutto quanto sopra evidenziato configura una grave

negligenza, nulla giova a RI 2 il fatto che egli, come sostenuto, “(…) a seguito

della conoscenza del conguaglio relativo al 2012 ha più volte sollecitato la

società ad adempiere agli obblighi contributivi, come può essere confermato da

svariati dipendenti della società, a mero titolo di esempio __________, __________,

__________. In seguito accertato di non essere in grado di svolgere le proprie

funzioni e ritenuto che le richieste venivano sistematicamente disattese, lo

scrivente ha posto tempestivamente fine con atti propri alla situazione di

rischio, rassegnando le proprie dimissioni già nell'aprile 2013. (…)” (I,

pag. 5, dell’incarto 31.2016.18).

Infatti, visto che non

adduce e tantomeno prova che la società fosse già insolvente nel 2012, va qui

ribadito che il datore di lavoro o (in via sussidiaria) i suoi organi rispondono

del danno cagionato dal mancato pagamento di oneri sociali divenuti esigibile

in un momento in cui dette persone potevano disporre del capitale esistente e

quindi influenzare i pagamenti (cfr. la succitata STF 9C_112/2010 del 15

febbraio 2011).

2.10.2

Quanto a eventuali motivi di

giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.8, questo

Tribunale rileva che, a prescindere dal fatto che nemmeno sono stati

chiaramente addotti, non ve ne sono.

In particolare dagli

articoli intitolati “Nasce a __________ il più grande parco fotovoltaico

d’Europa interamente su serre” e “__________torna a sperare FA 1 punta

all’area industriale” e (cfr. doc. A/3 e A/4) non è possibile concludere,

come sembrerebbe pretendere l’insorgente, che la società abbia omesso il

pagamento del conteggio di chiusura dell’anno 2012 per fare fronte ad una

mancanza (passeggera) di liquidità.

2.10.3

Riguardo alla richiamata applicazione

degli articoli 86 e 87 CO la Cassa ha precisato che “(…) in merito ai

versamenti si osserva che non è stato applicato il principio dell'art. 87 CO

secondo cui "ove non esista una

valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla

quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti

scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si

procedette, al debito scaduto prima", ritenuto che i pagamenti sono

stati effettuati tramite polizze di versamento codificate per cui l'importo è

stato accreditato automaticamente al periodo di riferimento indicato su tali

polizze. (…)” (XVI).

In tali circostanze,

visto, da una parte, che non è stato contestato che il pagamento dei contributi

nel 2013 é stato effettuato tramite polizze codificate e, dall’altra parte, che

con il pagamento di una polizza che si riferisce ad un determinato periodo vi è

da ritenere che il debitore abbia, per atti concludenti, inteso pagare proprio

i contributi relativi a detto periodo, non è possibile conteggiare gli importi

di fr. 4'743.80 cadauno versati il 31 gennaio, il 12 marzo, il 17 aprile, il 22

maggio, il 12 giugno, il 29 luglio e il 13 agosto 2013 (cfr. lo specchietto

relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2013 sub. doc.

4) sui contributi ancora dovuti di cui al conteggio di chiusura del 18 febbraio

2013.

per l’anno 2012. Questo vale a maggiore ragione visto che è la stessa

società che ha chiesto la dilazione del pagamento del conteggio di chiusura per

l’anno 2012 (cfr. doc. 11, 12 e 13), che la società non ha contestato la relativa

decisione di dilazione del pagamento del 3 maggio 2013 con annessa la scadenza

delle relative rate di pagamento e che il pagamento della quarta rata (la prima

rimasta impagata) scadeva il 31 agosto 2013, quindi in un momento in cui la

società non aveva più proceduto al pagamento di nessun contributo (cfr. doc.

14).

2.10.4

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e

non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 2 deve essere ritenuto

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.11

Visto tutto quanto precede i

ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate

confermate.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione

di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso

largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic

au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis,

in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.

inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti