31.2016.2
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30 novembre 2016Italiano60 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2016.2
fs
Lugano
30 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 novembre 2015 emanata
da
in relaz. alla fallita:
terzi chiamati in causa:
CO 1
FA 1,
(cancellata da RC il 6 agosto 2014)
in materia di art. 52 LAVS
1. TERZ 1
2. TERZ 2
2. rappr. da: RA 2
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________
(in precedenza a __________; cfr. FUSC 6 giugno 2012, vedi anche il verbale di
assemblea generale straordinaria del 31 maggio 2012 sub doc. 2/B), è stata
iscritta a Registro di commercio il 27 aprile 2010 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti sub. doc. 2/A).
Lo scopo sociale
consisteva nell’esecuzione di lavori edili e del genio civile, di impresa
generale, di pavimentazioni stradali e di lavoro di sopra e sottostruttura.
RI 1 è stato in carica
quale gerente con diritto di firma individuale dal 31 maggio 2012 (doc. 2/B)
sino alla dichiarazione di fallimento del 14 ottobre 2013 (doc. 2/C).
1.2. La FA 1 è stata affiliata
alla CO 1 (in seguito: Cassa), quale datrice di lavoro, dal 1. gennaio 2011 al
31 agosto 2013.
La società è entrata in
mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto
sistematicamente diffidarla da febbraio 2012 e precettarla da maggio 2012 (cfr.
doc. 4, 5 e 6).
Con decreto 14 ottobre
2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento
della società e successivamente è stata autorizzata la liquidazione in
procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (cfr. pubblicazione FUSC del 15
novembre 2013 sub doc. 2/C).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti del Distretto di Bellinzona il proprio credito di fr. 61'497.10
a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal
2011 al 2013, quest’ultimo sino al mese di luglio, come pure riprese salariali
per i medesimi anni, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 2/D-D/4).
A procedura fallimentare
conclusa l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha rilasciato, il 24 luglio
2014, un attestato di carenza beni per l’intero credito insinuato dalla Cassa
(doc. 2/E).
La ragione sociale è stata
radiata d’ufficio da RC il 6 agosto 2014.
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione 31 marzo 2015 – notificata il 19 maggio 2015 tramite
polizia visto il mancato ritiro dei precedenti scritti (doc. 1/E-G) – la
Cassa ha stabilito la responsabilità (in via solidale per lo stesso
importo con TERZ 1 e limitatamente a fr. 17'562.15 con TERZ 2) ex art.
52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 61'497.10 a titolo di contributi
paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti per gli anni dal 2011 al 2013 (fino al mese
di luglio) e per riprese salariali relative al medesimo periodo, dopo controllo
del datore di lavoro (doc. 1).
In esito all’opposizione
del 15 giugno 2015, interposta dall’interessato tramite l’avv. RA 1 (doc. 3),
con decisione su opposizione 20 novembre 2015 (doc. 2) la Cassa ha parzialmente
accolto l’opposizione e confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS rilevando,
in particolare, che “(…) ritenuto che il signor RI 1, in qualità di gerente
della società, malgrado la diffida del 21 novembre 2013 (doc. F) e la
comminatoria del 14 febbraio 2014 (doc. G), non ha tramesso le distinte dei
salari per gli anni 2012 e 2013, il Servizio ispettorato, come da rapporto n.
66 dell'8 aprile 2014 (doc. H), ha provveduto ad allestirle d'ufficio (doc. l -
I1), rilevando pure (nell'ambito della procedura fallimentare) i
salari rivendicati dagli ex dipendenti per gli anni dal 2011 al 2013 (doc. L –
L2). La Cassa ha quindi insinuato all'Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di CHF 61'497.10, a
titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal
2011 al 2013, come pure di contributi sulle rivendicazioni di credito per gli
anni dal 2011 al 2013 (cfr. doc. D – D4). Si rileva inoltre che
dall’attestato di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio dei fallimenti del
Distretto di __________ in data 24 luglio 2014, risulta che "il fallito ha
riconosciuto il credito della Cassa" (cfr. doc. E). Pertanto, la
contestazione dell'insorgente secondo cui le dichiarazioni dei salari per gli
anni 2012 e 2013, non sottoscritte dalla società, includerebbero salari non
versati ed oltretutto riferiti a non meglio precisati "diversi", è
destituita da ogni fondamento. L'ammontare del danno chiesto con il
provvedimento avversato è quindi corretto ed è confermato. In conclusione, il
signor RI 1, quale ex gerente, deve assumersi le conseguenze del mancato
pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della fallita FA 1
riferiti agli anni dal 2011 al 2013, come pure dei contributi sulle
rivendicazioni di credito per gli anni dal 2011 al 2013 per l'ammontare ora
limitato a CHF 46'497.10, tenuto conto del pagamento intervenuto, non avendo
ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza
che è d'uso osservare nei propri affari ed avendo così violato le prescrizioni
per negligenza grave. (…)” (doc. 2 pagg. 10 e 11).
1.4. Contro la decisione su
opposizione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, contesta una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo di non aver violato né
volontariamente né per negligenza le prescrizioni. Egli rileva che “(…) le
indicazioni circa i motivi dell'assunzione della carica da parte del ricorrente
non costituiscono evidentemente motivi di discolpa relativi al presunto danno
causato alla Cassa, ma consentono di capire le ragioni per le quali il
ricorrente non può essere ritenuto responsabile non avendo avuto la possibilità
di svolgere alcun compito operativo e decisionale per la società in questione
che di fatto è sempre stata amministrata solo ed esclusivamente dal di lei
proprietario, socio unico e presidente della gerenza con diritto di firma
individuale signor TERZ 1. Il ricorrente, nei limiti delle sue facoltà, dato lo
scarso potere che gli è stato riconosciuto dal presidente della gerenza, ha
comunque svolto l'alta direzione della società e ha dato le istruzioni
necessarie così come previsto dall'art. 716a cpv. 1 CO, che però in vero è
riferito alle società anonime. La Cassa non spiega quali prescrizioni avrebbe
violato il ricorrente per negligenza grave causando così il presunto danno. La
decisione impugnata difetta pertanto di una precisa e circonstanziata
motivazione che consenta al ricorrente di prendere posizione compiutamente
sugli eventuali addebiti che gli vengono mossi. Il ricorrente ha comunque
vegliato affinché i contributi arretrati e correnti venissero pagati. Egli però
non ha potuto né effettuare il pagamento né imporre al socio della società il
pagamento, non avendo egli alcun diritto di firma sui conti della società. Pure
tale circostanza esclude che vi possa essere una responsabilità del ricorrente per
il presunto danno causato alla Cassa. (…)” (I).
Il ricorrente censura
inoltre il fatto “(…) che la Cassa si è accanita solo ed esclusivamente
contro di lui, escludendo di fatto una responsabilità del presidente della
gerenza e socio della società, il quale è per contro l’unico responsabile per
il danno causato, avendo lui gestito da solo e in modo autonomo la società in
questione. (…)” (I) e, quanto all’importo del danno, ha evidenziato che “(…)
nella decisione su opposizione la Cassa non documenta in modo inequivocabile
l’importo del suo presunto danno risultante da conteggi che non sono stati
allestiti dal datore di lavoro ma verosimilmente dalla Cassa medesima a
posteriori. La Cassa neppure spiega chi sarebbero i destinatari dei presunti
salari diversi indicati nei conteggi del 2012 e del 2013. Si esclude che la
società fallita abbia potuto versare tali importi a titolo di salario. È
inoltre inammissibile che vengano prelevati contributi paritetici per presunti
salariati innominati e soprattutto per salari non versati. Il ricorrente, a
prescindere dal fatto che in concreto non è data alcuna sua responsabilità per
il presunto danno subito dalla Cassa, chiede espressamente che dall'importo
preteso vengano defalcati i contribuiti paritetici riferiti ai presunti salari
diversi indicati nei conteggi 2012 e 2013. L'importo del presunto danno
invocato dalla Cassa, va di conseguenza ridotto in modo sostanziale. La Cassa,
in sede di risposta, dovrà presentare un calcolo del suo presunto danno dal
quale siano esclusi i salari diversi di fr. 142'851.-- per il 2012 e fr. 111'997.--
per il 2013. Il ricorrente richiama espressamente un tale conteggio
dall'autorità resistente. Anche per questo motivo il presente ricorso merita
accoglimento in quanto l’importo del presunto danno invocato dalla Cassa non
risulta né fondato né documentato. (…)” (I).
1.5. Con la risposta di causa – precisato di avere aperto la procedura di
risarcimento danni anche nei confronti di TERZ 1 e TERZ 2: “(…) la Cassa
comunica di avere proceduto, come da decisione risarcitoria del 31 marzo 2015
(cfr. doc. 1 , pagine 3 e 4), per gli anni dal 2011 al 2013 anche nei confronti
del signor TERZ 1 per analogo periodo ed importo, ovvero CHF 61'497.10, e del
signor TERZ 2 limitatamente all'importo di CHF 17'562.15. (…)” (I) – la Cassa postula l'integrale reiezione
del ricorso osservando che “(…) con il ricorso, il signor RI 1 respinge una
sua responsabilità giusta l'art. 52 LAVS, affermando di non avere potuto
svolgere alcun compito operativo e decisionale in seno alla società che sarebbe
stata amministrata dal socio e presidente della gerenza, signor TERZ 1. Tale
asserzione è pretestuosa, non essendo stata comprovata. […] Per quanto attiene
al danno e meglio al suo ammontare, la Cassa si riconferma nel provvedimento
avversato, rilevando che nel frattempo, a seguito dei pagamenti effettuati dal
signor TERZ 1, l'importo reclamato è sceso a CHF 45'327.10 (doc. da 4 a 6 e
allegato D2 del doc. 2). (…)” (V).
1.6. Con scritto del 26 febbraio
2016 (trasmesso per conoscenza alla Cassa; VIII) l’avv. RA 1 ha notificato i
seguenti mezzi di prova: “(…) - audizione del signor TERZ 1 quale testimone
ritenute le contestazioni sollevate dall’autorità resistente in merito al ruolo
effettivo svolto dal ricorrente che esclude ogni e qualsiasi sua responsabilità
giusta l’art. 52 LAVS; - audizione personale del ricorrente RI 1. (…)”
(VII).
1.7. Con decreto 2 marzo 2016 il
vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2 (IX).
1.8. TERZ 2, tramite l’avv. RA 2,
con lettera dell’11 marzo 2016 ha comunicato al TCA che “(…) - Il signor TERZ
2 ha ricevuto la decisione di risarcimento dei danni emessa in data 31 marzo
2015 dall'lstituto delle assicurazioni sociali che lo condannava, IN SOLIDO con
Fatti
i signori TERZ 1 e RI 1 al pagamento della somma di CHF 17'562.15. - Non
essendo riuscito a contattare il signor TERZ 1 (poiché irreperibile) che nel
periodo in cui il signor TERZ 2 era attivo nella società si occupava
dell'amministrazione e del pagamento degli oneri ha provveduto direttamente a
saldare il dovuto alla Cassa, la quale nei suoi confronti si è dichiarata
integralmente tacitata. Pertanto il signor TERZ 2 nulla più deve alla Cassa CO
1 a seguito del fallimento FA 1. (…)” (XI)
La Cassa, con scritto del
15 aprile 2016, ha comunicato al TCA che “(…) confermiamo che, per quanto
concerne il signor TERZ 2, la Cassa CO 1 è stata integralmente tacitata.
Riguardo al credito risarcitorio nei confronti del signor RI 1, l'ammontare
attuale è di CHF 44'937.10 a seguito di un ulteriore pagamento intervenuto nel
frattempo. (…)” (XIII).
Dal canto suo l’avv. RA 1,
con scritto del 27 aprile 2016, ha osservato che “(…) entro il termine da lei
prorogato le comunico che il ricorrente ribadisce di non aver mai effettuato
alcun atto di gestione della società fallita né di averne avuto la facoltà.
Tale circostanza potrà e dovrà pure essere confermata dai signori TERZ 2 e TERZ
1. Il ricorrente neppure aveva diritto di firma sui conti bancari intestati
alla fallita, in particolare presso il __________. Anzi il ricorrente ha
persino tentato di poter effettuare pagamenti, in particolare relativi agli
oneri sociali, mediante il denaro presente sui conti della società ma ciò gli è
stato impedito da TERZ 1 e dal funzionario di banca. II ricorrente, a questo
punto, chiede pure che venga sentito in causa il signor TERZ 2 il quale potrà
confermare che, al momento dell'assunzione della carica della gerente da parte
del ricorrente, la società già non aveva più cantieri, essendo priva del
tecnico previsto dalla legge, e di conseguenza neppure aveva personale alle sue
dipendenze. Pure tale circostanza esclude una responsabilità del ricorrente per
mancato pagamento degli oneri sociali da parte del datore di lavoro. (…)”
(XVI).
1.9. TERZ 1, con scritto del 4
maggio 2016 ha osservato che “(…) per meglio chiarire la mia posizione e
quella degli altri, Sig. TERZ 2 e RI 1 devo fare, sinteticamente, un passo
indietro per capire meglio come si è svolta tutta la vicenda FA 1. La società
inizialmente era stata costituita da me e dal Sig. TERZ 2 con lo scopo iniziale
di realizzare una costruzione, preventivamente quotata da TERZ 2, a __________.
Cliente Sig. __________. L'accordo era che TERZ 2, in quanto residente a __________,
avrebbe seguito il cantiere e contemporaneamente si occupava della gerenza e
quindi provvedeva lui ai pagamenti. Io, vivendo in Italia, e avendo un'attività
da anni sempre legata alle costruzioni, avrei dovuto dare un supporto tecnico e
logistico per quanto riguarda attrezzature e materiali provenienti dall'ltalia
oltre a mantenere i rapporti con il cliente. A metà della realizzazione incorso
a __________ ci accorgemmo che i costi superavano le prospettive. TERZ 2
avrebbe voluto abbandonare a se stesso il cantiere incassando gli stati avanzamento
lavori e mandare in fallimento FA 1. lo mi opposi a questa decisione perché
tale comportamento non si allineava con il mio modo di lavorare e soprattutto
non professionale. Inoltre avremmo causato un danno molto serio al committente
senza pensare ad eventuali cause legali. A questo punto TERZ 2 lascia FA 1. lo
ritiro le sue quote ma si pone il problema del gerente di nazionalità Svizzera
e del responsabile tecnico. Conosco il RI 1 attraverso un conoscente (quanto
mai !!!). Mi fissa un appuntamento nel suo studio, che poi non si è rilevato
tale, a __________ in via __________. Da allora diventa la sede dell'impresa.
L'accordo con RI 1 era che lui si occupasse della gestione della posta e
tenesse sotto controllo l'andamento dei pagamenti della FA 1. La contabilità
fiscale era affidata ad una fiduciaria di __________. Ebbene, Sig. Giudice, mi
creda, da quando abbiamo deciso di spostare la sede a __________ non ho mai più
ricevuto la posta, con RI 1 ci avrò parlato a dire tanto cinque volte. Ad un
certo punto non sono più riuscito a contattarlo, non era più rintracciabile.
Tanto è vero che ha cominciato a cercarmi in Italia la Polizia Cantonale perché
c'erano dei precetti da comunicare ma non riuscivano a consegnarli perché la
sede dell'impresa che risultava in via __________ non esisteva. Resto ancora
basito da questo comportamento perché non capisco lo scopo. Dove voleva
arrivare??? La società non aveva liquidità e quindi non capisco ancora oggi. RI
1 comunque aveva la firma sul conto del __________, avevamo aimè la firma
disgiunta. Tant'è vero che ha prelevato senza avvisarmi per ben due volte
dicendomi che i soldi gli servivano per cose private sue e di non preoccuparmi
li avrebbe restituiti ad FA 1. Cosa che non si è mai verificata. Riusci ad
accordarmi con il Sig. __________ responsabile imprese __________ a bloccare
qualsiasi movimento da parte del RI 1 anche perché quei pochi soldi che c'erano
mi servivano per poter ultimare i lavori a __________ e pagare i creditori più
importanti. Nel frattempo riuscii ad ultimare i lavori presso __________. Mi
creda Sig. Giudice che questo impegno per riuscire ad ultimare i lavori mi ha
letteralmente distrutto. Ho dovuto investire i soldi risparmiati per la mia
famiglia andando anche a litigare con mia moglie, ho preso soldi dalla società
italiana mettendola in grave difficoltà. Ci tenevo troppo ad ultimare
serenamente i lavori con la famiglia __________ anche perché a lavori ultimati
avrei incassato la garanzia di circa Chf 60.000,00. Purtroppo, però, nel
frattempo sono giunti dei precetti che andavano pagati altrimenti non era
possibile ottenere l'assicurazione al fine della garanzia. Ad un certo punto
incaricai un avvocato di __________ __________ spiegandogli tutta la
situazione. Un giorno mentre andavo con l'avvocato a __________ per cercare di
impedire un'istanza di fallimento ricevetti, mentre eravamo in auto, una
telefonata dall'assicuratore, con il quale avevo dei contratti in essere, che
mi chiedeva se avesse potuto rilasciare un'assicurazione a RI 1 perché doveva
intestare un'auto. Non riuscivo a capire cosa volesse fare. Così su consiglio
anche dell'avvocato, per bloccare qualsiasi comportamento del RI 1 che avrebbe
potuto aggravare la situazione, non mi sono opposto all’istanza di fallimento e
la società è stata dichiarata fallita. Per quanto riguarda RI 1 devo dire, come
già anticipato, che non aveva una gestione diretta della società perché negli
ultimi mesi cercavo di fare tutto io anche perché egli non era rintracciabile.
Posso dire solo che se ci fossimo parlati e fosse stata un'altra persona magari
avremmo trovato qualche altra soluzione. Lui stesso se sapeva che FA 1 era
prossima al fallimento avrebbe potuto dimettersi. Ripeto ad oggi non capisco
quale sia stato il vantaggio figurare gerente di una società che aveva
accumulato solo debiti. Dopo questa breve cronistoria, Sig. Giudice vorrei dire
che io mi prendo sicuramente le responsabilità che mi spettano. Infatti dopo
alcuni incontri a __________ presso l'istituto delle assicurazioni, alla
presenza del Sig.__________ ho concordato un piano di rientro per i contributi
non versati che sto cercando di pagare mensilmente e faticosamente di circa Chf
45.000,00. Avrei solo una domanda da fare. Ma i soldi della garanzia del lavoro
eseguito per conto del Sig. __________ e chiuso con un verbale di fine lavori
controfirmato non è possibile che l'__________ riesca ad incassarli? Non trovo
per niente giusto che quei soldi se li tenga il cliente. Soldi che se mi
venissero scontati sicuramente mi alleggerirebbero di parecchio la mia
situazione debitoria nei confronti dell'lstituto (ho preso un impegno in 10
anni). Io sono stato forse troppo ingenuo e corretto. Tante volte forse bisognerebbe
adottare altri comportamenti. Onorevole Sig. Giudice questa è la verità di
tutta la storia di FA 1. Mi sarebbe piaciuto poter essere sentito per magari
andare nei dettagli se necessario. Resto a disposizione per qualsiasi
chiarimento ulteriore. (…)” (XX).
Il doc. XX è stato
trasmesso alle parti e all’avv. RA 2 per conoscenza (XXI).
1.10. Il 18 agosto 2016 il TCA ha
interpellato la Cassa con una lettera del seguente tenore: “(…) con
riferimento alla succitata vertenza, ai fini del giudizio chiediamo di
trasmettere, entro 10 giorni, il verbale d’interrogatorio dell’incarto del
servizio __________ menzionato nel rapporto del 4 aprile 2014 (doc. H qui
allegato in copia) nonché l’eventuale ulteriore documentazione su cui si è
basato lo stesso rapporto. Vi chiedo altresì di motivare esaurientemente (se
possibile documentando) come siete giunti agli importi “DIVERSI 142'851.00” e
“DIVERSI 111'997’00” di cui alle distinte salariali per gli anni 2012 e 2013
(doc. I e I/1 pure qui allegate in copia). (…)” (XXII).
Con lettera 29 agosto 2016
la Cassa ha trasmesso al TCA le precisazioni del Servizio __________
riguardanti il calcolo delle voci “diversi” relativa agli anni 2012 e
2013 (con allegata la documentazione fornita dallo stesso servizio) e precisato
che il verbale d’interrogatorio a cui si fa riferimento è quello allestito
dall’Ufficio fallimenti di __________ (XXIII con allegati doc. da 7 a 35).
I doc. XXII e XXIII con
allegati sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con lettera del 21 settembre
2016, ha osservato: “(…) entro il termine da lei prorogato, inoltro con la
presente le brevi osservazioni del ricorrente in merito alla documentazione
trasmessa con lo scritto del 31 agosto 2016. Il ricorrente fa riferimento ai
documenti prodotti e in particolare per quanto attiene al verbale allestito
nell’ambito del fallimento della ditta FA 1, evidenzia che, già in periodo
assolutamente non sospetto, al momento della redazione di questo verbale, il
medesimo aveva dichiarato all'Ufficio dei fallimenti di essere all'oscuro
dell’attività della ditta fallita che per contro era amministrata a tutti gli
effetti da TERZ 1. Il ricorrente dunque, non solo non era al corrente
dell'attività della ditta, ma neppure aveva potere decisionale come
ripetutamente evidenziato nelle precedenti comparse scritte. Di conseguenza
anche la nuova documentazione acquisita agli atti dimostra che il ricorrente
non può essere ritenuto responsabile per il danno invocato dalla Cassa. (…)”
(XXVII).
1.11. I doc. XXIV, XXV, XXVI e XXVII
sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa e ai chiamati in causa (XXVIII).
I doc. XXII e XXIII con
allegati sono stati trasmessi ai chiamati in causa per osservazioni (XXIX).
Con lettera del 23 settembre
2016 l’avv. RA 2 si è confermata nelle osservazioni dell’11 marzo 2016.
TERZ 1 è rimasto silente.
Considerandi
2.1
Nella misura in cui
l’insorgente – adducendo che “(…)
la Cassa non spiega quali prescrizioni avrebbe violato il ricorrente per
negligenza grave causando così il presunto danno. La decisione impugnata difetta
pertanto di una precisa circonstanziata motivazione che consenta al ricorrente
di prendere posizione compiutamente sugli eventuali addebiti che gli vengono
mossi. (…)” (I) – volesse fare
valere una lesione del diritto di essere sentito, va rilevato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2.
Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid.
3.3
), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il
diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze
ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 e 127 V 437 consid.
3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella
misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi
sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad
un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437
consid. 3d/aa).
Da un rinvio degli atti
per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche
in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio
procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse
della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21
febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V
187.
consid. 3d).
In concreto, sebbene
succinti, i motivi alla base della decisione contestata paiono chiari. La Cassa
ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando l’art.
52.
LAVS, adducendo che il credito in relazione ai contributi paritetici non
pagati negli anni 2011 e 2013 (fino a luglio) dalla FA 1 sarebbe giustificato
ai sensi di legge.
La Cassa ha pure preso
posizione sulle censure sollevate nell’opposizione.
La censura di violazione
del diritto di essere sentito formulata dal ricorrente appare quindi infondata.
Tuttavia a titolo
abbondanziale va detto che anche volendo per ipotesi ammettere che la Cassa
nella decisione impugnata avrebbe dovuto motivare ulteriormente perché ha ritenuto
responsabile l’interessato ai sensi dell’art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non pagati negli anni 2011 e 2013 (fino a luglio) dalla FA 1,
occorre rilevare che l’interessato ha comunque potuto comprendere la portata
della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, anche
volendola ammettere, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito
sarebbe stata comunque sanata in questa sede, dove egli ha nuovamente esposto e
ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del
pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3;
9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF
133.
I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).
2.2
In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro,
come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona
giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente
(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il
nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012,
prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono
sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si
occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili
dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003.
– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1
(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1,
quale gerente con diritto di firma individuale dal 31 maggio 2012 sino alla
dichiarazione di fallimento del 14 ottobre 2013 (cfr. consid. 1.1), il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla
società negli anni dal 2011 al 2013 (sino al mese di luglio).
Inoltre, la Cassa ha
intimato la decisione di risarcimento del 31 marzo 2015 (cfr. consid. 1.3)
entro due anni dall’attestato di carenza beni in seguito a fallimento rilasciatole
il 24 luglio 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (doc.
2/E), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art.
52.
cpv. 3 LAVS (in argomento vedi la STCA 31.2013.9 dell’11 dicembre 2013 al
consid. 2.3).
2.3
Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994.
pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002.
consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369.
segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133.
consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto
del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli
anni dal 2011 al 2013 (fino a luglio) così come risulta dagli specchietti
relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 (doc. 4, 5 e 6),
dagli estratti conto dei contributi paritetici (doc. 2/D1-3) e dal conteggio
dei salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________
con la relativa distinta dei salari rivendicati (doc. 2/D4 e 2/L-L2), tutti
riferiti a quegli anni.
Nella decisione contestata
la Cassa ha infatti, tra l’altro, evidenziato che “(…) ritenuto che il
signor RI 1, in qualità di gerente della società, malgrado la diffida del 21
novembre 2013 (doc. F) e la comminatoria del 14 febbraio 2014 (doc. G), non ha
tramesso le distinte dei salari per gli anni 2012 e 2013, il Servizio __________,
come da rapporto n. 66 dell'8 aprile 2014 (doc. H), ha provveduto ad allestirle
d'ufficio (doc. l - I1), rilevando pure (nell'ambito della procedura
fallimentare) i salari rivendicati dagli ex dipendenti per gli anni dal 2011 al
2013.
(doc. L – L2). La Cassa ha quindi insinuato all'Ufficio
esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di CHF
61'497.10, a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per
gli anni dal 2011 al 2013, come pure di contributi sulle rivendicazioni di
credito per gli anni dal 2011 al 2013 (cfr. doc. D – D4). Si rileva
inoltre che dall’attestato di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio dei
fallimenti del Distretto di __________ in data 24 luglio 2014, risulta che
"il fallito ha riconosciuto il credito della Cassa" (cfr. doc. E).
Pertanto, la contestazione dell'insorgente secondo cui le dichiarazioni dei
salari per gli anni 2012 e 2013, non sottoscritte dalla società, includerebbero
salari non versati ed oltretutto riferiti a non meglio precisati
"diversi", è destituita da ogni fondamento. L'ammontare del danno
chiesto con il provvedimento avversato è quindi corretto ed è confermato. (…)”
(doc. 2 pag. 10).
Dalla “comunicazione e
diffida” del 21 novembre 2013 risulta in effetti che la Cassa ha chiesto
all’insorgente (quale gerente della ditta) se la FA 1 ha versato dei salari per
il periodo dal 1. gennaio 2012 al 31 ottobre 2013 precisando che “(…) in
questo caso voglia compilare le distinte dei salari allegate, indicando, per
ogni salariato, il numero AVS o la data di nascita, il nome, il cognome, il
periodo di occupazione e l’importo pagato. In caso contrario, la invitiamo a
volerci ritornare le distinte dei salari con la dicitura “nessun salario
versato”. (…)” (doc. 2/F).
Con la comminatoria del 14
febbraio 2014 – rilevato che la diffida del 21 novembre 2013 non è stata
ritirata – la Cassa ha quindi invitato l’insorgente a produrre, entro 10
giorni, le distinte salariali richiestegli precisando che “(…) i contributi
dovuti verranno inoltre fissati d’ufficio in base ad una rivalutazione della
massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in nostro possesso.
(…)” (doc. 2/G).
Dal rapporto del 4 aprile
2014.
risulta che il servizio ispettorato della Cassa ha allestito le tabelle
relative ai salari rivendicati “(…) sulla base della documentazione reperita
presso l’UF di __________ e dell’incarto dell’insolvenza (…)” e le distinte
salari per gli anni 2012 e 2013 “(…) sulla base degli acconti in quanto il
socio gerente non ha dato seguito alle nostre richieste raccomandate
(comminatoria) e non è reperibile telefonicamente. (…)” (doc. 2/H).
La Cassa, come accennato
(cfr. consid. 1.10) – interpellata
in merito agli importi “DIVERSI 142'851.00” e “DIVERSI 111'997’00”
riportati sulle distinte salariali per gli anni 2012 e 2013 –, con lettera del 29 agosto 2016 ha
trasmesso al TCA le precisazioni del 23 agosto 2016 nelle quali il servizio
ispettorato si è così espresso: “(…) Gli importi Diversi sono stati
allestiti sulla base degli acconti, mentre i salari nominativi sono stati
ricostruiti in base ai conteggi paga in nostro possesso (incarto UEF e
Insolvenza). Anno 2012, diversi CHF 142'851: calcolati in questo modo: acconti
2012: 12 x 20'000 = 240'000 meno salario __________ 16'645 meno salario __________
37'362 meno salario __________ 43'142. Anno 2013, diversi CHF 111'997: acconti
2013: 7 x 20'000 = 140'000 meno salario __________ 14'005 meno salario __________
13'998. (…)” (XXIII/7).
Dalla dichiarazione dei
salari (firmata dal datore di lavoro) del 23 gennaio 2012 risulta che la massa
salariale della FA 1 nel 2011 è stata di fr. 301'300.-- (doc. 1/A).
Per gli anni 2012 e 2013
l’insorgente, interpellato dalla Cassa quale gerente della FA 1, non ha dato
seguito né alla diffida del 21 novembre 2013 né alla comminatoria del 14
febbraio 2014 con le quali gli è stato chiesto di compilare le distinte
salariali per quegli anni, se del caso indicando che “nessun salario è stato
versato” e con l’avvertenza che nel caso in cui non avesse dato seguito
alla domanda i contributi sarebbero stati fissati in base ad una rivalutazione
della massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in nostro
possesso.
In simili circostanze è
malvenuto l’insorgente allorquando pretende che “(…) nella decisione su
opposizione la Cassa non documenta in modo inequivocabile l’importo del suo
presunto danno risultante da conteggi che non sono stati allestiti dal datore
di lavoro ma verosimilmente dalla Cassa medesima a posteriori. La Cassa neppure
spiega chi sarebbero i destinatari dei presunti salari diversi indicati nei
conteggi del 2012 e del 2013. Si esclude che la società fallita abbia potuto
versare tali importi a titolo di salario. È inoltre inammissibile che vengano
prelevati contributi paritetici per presunti salariati innominati e soprattutto
per salari non versati. Il ricorrente, a prescindere dal fatto che in concreto
non è data alcuna sua responsabilità per il presunto danno subito dalla Cassa,
chiede espressamente che dall'importo preteso vengano defalcati i contribuiti
paritetici riferiti ai presunti salari diversi indicati nei conteggi 2012 e 2013.
L'importo del presunto danno invocato dalla Cassa, va di conseguenza ridotto in
modo sostanziale. La Cassa, in sede di risposta, dovrà presentare un calcolo
del suo presunto danno dal quale siano esclusi i salari diversi di fr.
142'851.-- per il 2012 e fr. 111'997.-- per il 2013. Il ricorrente richiama
espressamente un tale conteggio dall'autorità resistente. Anche per questo
motivo il presente ricorso merita accoglimento in quanto l’importo del presunto
danno invocato dalla Cassa non risulta né fondato né documentato. (…)” (I).
Per un caso diverso nel
quale – ritenuto che all’UF le
notifiche dei salari dei dipendenti effettuate dai sindacati erano state
contestate in quanto si riferivano al lavoro svolto durante il periodo di
disdetta per un altro datore di lavoro, che il ricorrente aveva inviato la
lista dei dipendenti della fallita con l’indicazione delle ditte per le quali a
sua conoscenza avevano prestato la loro opera e che non era dato a sapere
l’esito degli accertamenti effettuati dall’UF e dalla Cassa per chiarire
l’effettiva entità dei salari oggetto di legittima rivendicazione – questo Tribunale, accogliendo il ricorso
inoltrato dall’amministratore unico di una SA, ha annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti per accertamenti e resa di un nuovo provvedimenti
vedi la STCA 31.2015.4 del 18 dicembre 2015.
Nella fattispecie concreta,
ritenuto da una parte che l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da
parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994
pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e, dall’altra parte, che l’insorgente non
ha ossequiato all’obbligo di conteggiare i salari (art. 36 OAVS), la Cassa poteva
procedere alla fissazione dei contributi d’acconto in base alla somma dei salari
presumibile (art. 35 OAVS).
Va qui ribadito che nella
comminatoria del 14 febbraio 2014 la Cassa ha precisato che “(…) i
contributi dovuti verranno inoltre fissati d’ufficio in base ad una
rivalutazione della massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in
nostro possesso. (…)” (doc. 2/G) e che dal rapporto del servizio __________
della Cassa del 4 aprile 2014 risulta che “(…) le distinte sono state
allestite sulla base degli acconti in quanto il socio gerente non ha dato
seguito alle nostre richieste raccomandate (comminatoria) e non è reperibile
telefonicamente. (…)” (doc. 2/H).
Inoltre, nelle more della
presente procedura – anche se ha avuto ancora la possibilità di prendere
posizione in merito alla succitata risposta del 29 agosto 2016 della Cassa con
le precisazioni del servizio ispettorato e relativa documentazione –,
nemmeno con le osservazioni del 21 settembre 2016 (XXVII riprodotto in esteso
al consid. 1.10) l’insorgente ha contestato validamente le masse salariali (fr.
240'000.-- per il 2012 e fr. 140'000.-- per il 2013 (fino al mese di luglio))
ritenute dalla Cassa. In particolare egli non ha addotto e tantomeno provato
perché l’operato della Cassa – che, lo si ribadisce ancora una volta, ha
allestito le tabelle relative ai salari rivendicati “(…) sulla base della
documentazione reperita presso l’UF di __________ e dell’incarto
dell’insolvenza (…)” e le distinte salari per gli anni 2012 e 2013 “(…)
sulla base degli acconti in quanto il socio gerente non ha dato seguito alle
nostre richieste raccomandate (comminatoria) e non è reperibile
telefonicamente. (…)” (doc. 2/H) – fosse errato.
In simili circostanze – viste, per il 2011 la dichiarazione dei
salari firmata dal datore di lavoro che indica una massa salariale di fr.
301'300.-- (cfr. doc. 1/A), per il 2012 e 2013 (fino a luglio) le dichiarazioni
salariali allestite dall’ispettore della Cassa con una massa salariale di fr.
240'000.-- rispettivamente di fr. 140'000.-- (doc. 1/B e 1/C) e ritenuti gli specchietti
relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 (doc. 4, 5 e 6), gli
estratti conto dei contributi paritetici (doc. 2/D1-3) e il conteggio dei
salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________
con la relativa distinta dei salari rivendicati (doc. 2/D4 e 2/L-L2) – questo Tribunale deve concludere che l’importo
del danno indicato nella decisione del 31 marzo 2015 di fr. 61'497.10 (doc.
1; importo, visti i pagamenti intervenuti, poi modificato con la decisione su
opposizione del 20 novembre 2015, con la risposta di causa e con lo scritto del
15.
aprile 2016; cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.8) è stato calcolato in modo
corretto.
Pertanto – ribadito
che il suddetto calcolo non è stato contestato validamente (dall’attestato di
carenza beni del 24 luglio 2014, per l’ammontare di fr. 61'497.10, risulta
peraltro che “il fallito riconosce il credito”; doc. 2/E), ricordato che
incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto
dalla cassa di compensazione non è corretto e rilevato che dalla succitata
documentazione agli atti il calcolo della Cassa appare corretto –
rettamente l’amministrazione (in parziale accoglimento dell’opposizione
interposta contro la decisione del 31 marzo 2015; cfr. consid. 1.3) ha chiesto
al ricorrente complessivamente la somma di fr. 46'497.10 a titolo di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS.
2.4
Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1.
LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993.
pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70.
pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987.
pag. 7).
2.6
Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi
configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7
Nella fattispecie concreta,
il ricorrente – come accennato, gerente con diritto di firma individuale
dal 31 maggio 2012 (doc. 2/B) sino alla dichiarazione di fallimento del 14
ottobre 2013 della FA 1 (cfr. consid. 1.1) – sostiene che nessuna
responsabilità possa essergli attribuita in quanto non ha avuto la possibilità
di svolgere alcun compito operativo e decisionale per la società che è sempre
stata amministrata solo ed esclusivamente dal proprietario (socio unico e
presidente della gerenza con diritto di firma individuale) TERZ 1, che nei
limiti delle sue facoltà ha comunque svolto l'alta direzione della società
dando le istruzioni necessarie così come previsto dall'art. 716a cpv. 1 CO e
che non ha potuto né effettuare il pagamento né imporre al socio della società
il pagamento non avendo egli alcun diritto di firma sui conti della società.
Quanto asserito non è
sufficiente per liberare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Secondo giurisprudenza, i
soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e
il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una
società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche
Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29.
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della
gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello
statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Rettamente, nella
decisione contestata, la Cassa ha rilevato che “(…) è bene rilevare che la
responsabilità del datore giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né
alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento
(STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc. 31.1995.12).
Nella circostanza, a seguito dell'entrata in mora della società con il
pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto dal mese di febbraio 2012
all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di maggio 2012, all'avvio di
procedure esecutive. II fatto che la società abbia costantemente procrastinato
e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza
grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai
quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione
e nel controllo della società (STFA 7 giugno 2004 nella causa M. e STCA 13
settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Come stabilito dalla giurisprudenza
federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi
non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità – ciò che non è il
caso nella fattispecie – la sospensione del pagamento dei contributi è
inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STFA 12
dicembre 2002, H 279/01). (…)” (I, pagg. 8 e 9, punto 9.3).
Ritenuti, da una parte la
posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che (come si
dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato
impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può
liberarsi dalle proprie responsabilità e obblighi semplicemente sostenendo
(oltretutto senza provarlo) che la società è sempre stata amministrata solo ed
esclusivamente da TERZ 1. Del resto, nello scritto del 4 maggio 2016 (XX,
riprodotto in esteso al consid. 1.9), TERZ 1 ha, in particolare, osservato che “(…)
l'accordo con RI 1 era che lui si occupasse della gestione della posta e
tenesse sotto controllo l'andamento dei pagamenti della FA 1. La contabilità
fiscale era affidata ad una fiduciaria di __________. (…)” (XX).
Va qui inoltre ricordato
che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare
immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003)
e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi.
Questo Tribunale rileva
che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito
nell’esercizio della sua carica di gerente della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e
tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza
penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza
grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
L’insorgente non ha dunque
validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di gerente con
tutti gli oneri che da tale carica derivano, TERZ 1 gli ha sottaciuto
scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito
informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr.
la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).
In questo senso non
bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali il
ricorrente “(…) ribadisce di non aver mai effettuato alcun atto di gestione
della società fallita né di averne avuto la facoltà. Tale circostanza potrà e
dovrà pure essere confermata dai signori TERZ 2 e TERZ 1. Il ricorrente neppure
aveva diritto di firma sui conti bancari intestati alla fallita, in particolare
presso il __________. Anzi il ricorrente ha persino tentato di poter effettuare
pagamenti, in particolare relativi agli oneri sociali, mediante il denaro
presente sui conti della società ma ciò gli è stato impedito da TERZ 1 e dal
funzionario di banca. II ricorrente, a questo punto, chiede pure che venga
sentito in causa il signor TERZ 2 il quale potrà confermare che, al momento
dell'assunzione della carica della gerente da parte del ricorrente, la società
già non aveva più cantieri, essendo priva del tecnico previsto dalla legge, e
di conseguenza neppure aveva personale alle sue dipendenze. Pure tale
circostanza esclude una responsabilità del ricorrente per mancato pagamento
degli oneri sociali da parte del datore di lavoro. (…)” (XVI).
Al riguardo – a
prescindere dal fatto che il non aver diritto di firma sui conti bancari della
società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA 31.2009.1 del
18.
novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996) – va evidenziato che,
sempre nello scritto del 4 maggio 2016 (XX, riprodotto in esteso al consid.
1.
), TERZ 1 ha, in particolare, osservato che “(…) RI 1 comunque aveva la
firma sul conto del __________, avevamo aimè la firma disgiunta. Tant'è vero
che ha prelevato senza avvisarmi per ben due volte dicendomi che i soldi gli
servivano per cose private sue e di non preoccuparmi li avrebbe restituiti ad FA
1.
Cosa che non si è mai verificata. (…)” (XX).
Quanto all’affermazione
secondo la quale “(…) al momento dell'assunzione della carica della gerente
da parte del ricorrente, la società già non aveva più cantieri, essendo priva
del tecnico previsto dalla legge, e di conseguenza neppure aveva personale alle
sue dipendenze (…)” (XVI), la stessa è contraddetta dai conteggi di
stipendio di __________ e __________ (doc. 19-23 e 28-34), posteriori al
momento (31 maggio 2012; cfr. doc. 2/B) in cui l’insorgente ha assunto la
carica di gerente con diritto di firma individuale della FA 1, nonché dalle
indennità per insolvenza versate dalla cassa di disoccupazione a __________ e __________
nell’anno 2013 (doc. 11 e 12).
Va ribadito che
l’insorgente, nella misura in cui la contabilità non fosse stata chiara e la
gestione da parte del TERZ 1 lacunosa, avrebbe potuto/dovuto rassegnare
immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare la carica di gerente con
relative responsabilità e obblighi.
Se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza –
atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la
documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore
ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e
produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai
giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso
(cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 +
45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002,
consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre
2001, consid. 4c.) –, la domanda formulata dall’insorgente di essere
sentito personalmente e di procedere all’audizione testimoniale di TERZ 1 e TERZ
2.
(VII e XVI), va respinta.
Sono infatti ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o
indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit.,
pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V
94).
Va ricordato che il nuovo
amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) risponde non soltanto
dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del
periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo
giurisprudenza, il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio
gerente) deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli
scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto
di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei
contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna
responsabilità del nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio
gerente) secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla
cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di
amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché
la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di
fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.
1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento
del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con
riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011
consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel caso in esame dagli atti
non emerge, né del resto è stato provato, che al momento della nuova entrata in
carica quale gerente della FA 1, la società si trovasse già in uno stato
d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già
scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri
sociali dovuti prima del 31 maggio 2012.
Il ricorrente non ha
dunque nemmeno reso verosimile che al momento della nuova entrata in carica
quale gerente, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover
considerare irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo
mandato (maggio 2012). Come già sopra accennato, se da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Conformemente alla
succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere,
indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale
posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata
quale gerente della società (cfr. in questo senso la STCA 31.2014.7 del 22
dicembre 2014).
Riguardo infine
all’affermazione secondo cui la società “(…) è sempre stata amministrata
solo ed esclusivamente dal di lei proprietario, socio unico e presidente della
gerenza con diritto di firma individuale signor TERZ 1. (…)” (I), va
ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è
applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento
in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in
argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e
dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b;
Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte
dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per
esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una
negligenza grave.
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1,
deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8
Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso
dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato
l’ultimo importo di fr. 2'998.90 per i contributi dovuti per il mese di luglio
2012.
il 13 settembre 2012 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo
fatto valere sub doc. 4 e 5). In queste circostanze non risultano dati gli
estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella
specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea
crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità
(in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H
297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
2.9
Quanto all’ammontare del
danno – ritenuto il versamento di fr. 15'000.-- da parte di TERZ 2 (cfr.
XI/1-3) – la Cassa, con la decisione impugnata, ha chiesto il
risarcimento di fr. 46'497.10 (61'497.10, indicati nella decisione del 31 marzo
2015.
sub doc. 1, dedotto il succitato versamento di 15'000.--; vedi anche la
suddivisione del versamento di TERZ 2 del 15 giugno 2015 indicati ai doc. 4 e
5).
Con la risposta di causa –
ritenuti i pagamenti effettuati da TERZ 1 – la Cassa ha ridotto
l’importo del danno a fr. 45'327.10 (46'497.10 – 1'170.--, ovvero i versamenti
in dilazione di TERZ 1 di cui al doc. 5) e con scritto del 15 aprile 2016 ha
precisato che “(…) riguardo al credito risarcitorio nei confronti del signor
RI 1, l’ammontare attuale è di CHF 44'937.10 a seguito di un ulteriore
pagamento intervenuto nel frattempo. (…)” (XIII).
In data 22 novembre 2016 il
TCA ha chiesto alla Cassa di comunicare a stretto giro di posta l’ammontare
rimasto scoperto e quindi precisare l’importo che intende chiedere in
risarcimento al ricorrente (XXXI).
Con lettera del 24
novembre 2016 la Cassa ha comunicato al TCA che l’ammontare del danno a carico
del ricorrente ammonta attualmente a fr. 41'730.-- (XXXII).
I doc. XXXI e XXXII sono
stati trasmessi per conoscenza al ricorrente e ai chiamati in causa.
Di conseguenza, visto
tutto quanto precede e non essendo ravvisabile alcun valido motivo di
giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la
somma di fr. 41'730.-- per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2011
– 2013, quest’ultimo sino al mese di luglio.
2.10
Quanto alle richieste con le
quali TERZ 1 (chiamato in causa) ha domandato di essere sentito rispettivamente
se la Cassa non potesse incassare l’importo della garanzia del lavoro eseguito
per __________ (cfr. consid. 1.9), va rilevato quanto segue.
Ritenuto che la situazione
debitoria di TERZ 1 nei confronti della Cassa appare chiara – dallo scritto 4 maggio 2016 risulta in
effetti che “(…) dopo alcuni incontri a __________ presso l'__________, alla
presenza del Sig. __________ ho concordato un piano di rientro per i contributi
non versati che sto cercando di pagare mensilmente e faticosamente di circa Chf
45.
,00 (…)” (XX) –, egli non ha alcun interesse ad essere sentito
personalmente.
Nella misura in cui pretendesse
che fosse fatto ordine alla Cassa di incassare l’importo della garanzia del
lavoro eseguito per __________, ciò esula manifestamente dalle competenze di
questo Tribunale.
2.11
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.12
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannato a versare alla CO 1, la somma di fr. 41'730.-- (valuta 24
novembre 2016).
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti