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31.2016.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2016Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i signori TERZ 1 e RI 1 al pagamento della somma di CHF 17'562.15. - Non

essendo riuscito a contattare il signor TERZ 1 (poiché irreperibile) che nel

periodo in cui il signor TERZ 2 era attivo nella società si occupava

dell'amministrazione e del pagamento degli oneri ha provveduto direttamente a

saldare il dovuto alla Cassa, la quale nei suoi confronti si è dichiarata

integralmente tacitata. Pertanto il signor TERZ 2 nulla più deve alla Cassa CO

1 a seguito del fallimento FA 1. (…)” (XI)

La Cassa, con scritto del

15 aprile 2016, ha comunicato al TCA che “(…) confermiamo che, per quanto

concerne il signor TERZ 2, la Cassa CO 1 è stata integralmente tacitata.

Riguardo al credito risarcitorio nei confronti del signor RI 1, l'ammontare

attuale è di CHF 44'937.10 a seguito di un ulteriore pagamento intervenuto nel

frattempo. (…)” (XIII).

Dal canto suo l’avv. RA 1,

con scritto del 27 aprile 2016, ha osservato che “(…) entro il termine da lei

prorogato le comunico che il ricorrente ribadisce di non aver mai effettuato

alcun atto di gestione della società fallita né di averne avuto la facoltà.

Tale circostanza potrà e dovrà pure essere confermata dai signori TERZ 2 e TERZ

1. Il ricorrente neppure aveva diritto di firma sui conti bancari intestati

alla fallita, in particolare presso il __________. Anzi il ricorrente ha

persino tentato di poter effettuare pagamenti, in particolare relativi agli

oneri sociali, mediante il denaro presente sui conti della società ma ciò gli è

stato impedito da TERZ 1 e dal funzionario di banca. II ricorrente, a questo

punto, chiede pure che venga sentito in causa il signor TERZ 2 il quale potrà

confermare che, al momento dell'assunzione della carica della gerente da parte

del ricorrente, la società già non aveva più cantieri, essendo priva del

tecnico previsto dalla legge, e di conseguenza neppure aveva personale alle sue

dipendenze. Pure tale circostanza esclude una responsabilità del ricorrente per

mancato pagamento degli oneri sociali da parte del datore di lavoro. (…)”

(XVI).

1.9. TERZ 1, con scritto del 4

maggio 2016 ha osservato che “(…) per meglio chiarire la mia posizione e

quella degli altri, Sig. TERZ 2 e RI 1 devo fare, sinteticamente, un passo

indietro per capire meglio come si è svolta tutta la vicenda FA 1. La società

inizialmente era stata costituita da me e dal Sig. TERZ 2 con lo scopo iniziale

di realizzare una costruzione, preventivamente quotata da TERZ 2, a __________.

Cliente Sig. __________. L'accordo era che TERZ 2, in quanto residente a __________,

avrebbe seguito il cantiere e contemporaneamente si occupava della gerenza e

quindi provvedeva lui ai pagamenti. Io, vivendo in Italia, e avendo un'attività

da anni sempre legata alle costruzioni, avrei dovuto dare un supporto tecnico e

logistico per quanto riguarda attrezzature e materiali provenienti dall'ltalia

oltre a mantenere i rapporti con il cliente. A metà della realizzazione incorso

a __________ ci accorgemmo che i costi superavano le prospettive. TERZ 2

avrebbe voluto abbandonare a se stesso il cantiere incassando gli stati avanzamento

lavori e mandare in fallimento FA 1. lo mi opposi a questa decisione perché

tale comportamento non si allineava con il mio modo di lavorare e soprattutto

non professionale. Inoltre avremmo causato un danno molto serio al committente

senza pensare ad eventuali cause legali. A questo punto TERZ 2 lascia FA 1. lo

ritiro le sue quote ma si pone il problema del gerente di nazionalità Svizzera

e del responsabile tecnico. Conosco il RI 1 attraverso un conoscente (quanto

mai !!!). Mi fissa un appuntamento nel suo studio, che poi non si è rilevato

tale, a __________ in via __________. Da allora diventa la sede dell'impresa.

L'accordo con RI 1 era che lui si occupasse della gestione della posta e

tenesse sotto controllo l'andamento dei pagamenti della FA 1. La contabilità

fiscale era affidata ad una fiduciaria di __________. Ebbene, Sig. Giudice, mi

creda, da quando abbiamo deciso di spostare la sede a __________ non ho mai più

ricevuto la posta, con RI 1 ci avrò parlato a dire tanto cinque volte. Ad un

certo punto non sono più riuscito a contattarlo, non era più rintracciabile.

Tanto è vero che ha cominciato a cercarmi in Italia la Polizia Cantonale perché

c'erano dei precetti da comunicare ma non riuscivano a consegnarli perché la

sede dell'impresa che risultava in via __________ non esisteva. Resto ancora

basito da questo comportamento perché non capisco lo scopo. Dove voleva

arrivare??? La società non aveva liquidità e quindi non capisco ancora oggi. RI

1 comunque aveva la firma sul conto del __________, avevamo aimè la firma

disgiunta. Tant'è vero che ha prelevato senza avvisarmi per ben due volte

dicendomi che i soldi gli servivano per cose private sue e di non preoccuparmi

li avrebbe restituiti ad FA 1. Cosa che non si è mai verificata. Riusci ad

accordarmi con il Sig. __________ responsabile imprese __________ a bloccare

qualsiasi movimento da parte del RI 1 anche perché quei pochi soldi che c'erano

mi servivano per poter ultimare i lavori a __________ e pagare i creditori più

importanti. Nel frattempo riuscii ad ultimare i lavori presso __________. Mi

creda Sig. Giudice che questo impegno per riuscire ad ultimare i lavori mi ha

letteralmente distrutto. Ho dovuto investire i soldi risparmiati per la mia

famiglia andando anche a litigare con mia moglie, ho preso soldi dalla società

italiana mettendola in grave difficoltà. Ci tenevo troppo ad ultimare

serenamente i lavori con la famiglia __________ anche perché a lavori ultimati

avrei incassato la garanzia di circa Chf 60.000,00. Purtroppo, però, nel

frattempo sono giunti dei precetti che andavano pagati altrimenti non era

possibile ottenere l'assicurazione al fine della garanzia. Ad un certo punto

incaricai un avvocato di __________ __________ spiegandogli tutta la

situazione. Un giorno mentre andavo con l'avvocato a __________ per cercare di

impedire un'istanza di fallimento ricevetti, mentre eravamo in auto, una

telefonata dall'assicuratore, con il quale avevo dei contratti in essere, che

mi chiedeva se avesse potuto rilasciare un'assicurazione a RI 1 perché doveva

intestare un'auto. Non riuscivo a capire cosa volesse fare. Così su consiglio

anche dell'avvocato, per bloccare qualsiasi comportamento del RI 1 che avrebbe

potuto aggravare la situazione, non mi sono opposto all’istanza di fallimento e

la società è stata dichiarata fallita. Per quanto riguarda RI 1 devo dire, come

già anticipato, che non aveva una gestione diretta della società perché negli

ultimi mesi cercavo di fare tutto io anche perché egli non era rintracciabile.

Posso dire solo che se ci fossimo parlati e fosse stata un'altra persona magari

avremmo trovato qualche altra soluzione. Lui stesso se sapeva che FA 1 era

prossima al fallimento avrebbe potuto dimettersi. Ripeto ad oggi non capisco

quale sia stato il vantaggio figurare gerente di una società che aveva

accumulato solo debiti. Dopo questa breve cronistoria, Sig. Giudice vorrei dire

che io mi prendo sicuramente le responsabilità che mi spettano. Infatti dopo

alcuni incontri a __________ presso l'istituto delle assicurazioni, alla

presenza del Sig.__________ ho concordato un piano di rientro per i contributi

non versati che sto cercando di pagare mensilmente e faticosamente di circa Chf

45.000,00. Avrei solo una domanda da fare. Ma i soldi della garanzia del lavoro

eseguito per conto del Sig. __________ e chiuso con un verbale di fine lavori

controfirmato non è possibile che l'__________ riesca ad incassarli? Non trovo

per niente giusto che quei soldi se li tenga il cliente. Soldi che se mi

venissero scontati sicuramente mi alleggerirebbero di parecchio la mia

situazione debitoria nei confronti dell'lstituto (ho preso un impegno in 10

anni). Io sono stato forse troppo ingenuo e corretto. Tante volte forse bisognerebbe

adottare altri comportamenti. Onorevole Sig. Giudice questa è la verità di

tutta la storia di FA 1. Mi sarebbe piaciuto poter essere sentito per magari

andare nei dettagli se necessario. Resto a disposizione per qualsiasi

chiarimento ulteriore. (…)” (XX).

Il doc. XX è stato

trasmesso alle parti e all’avv. RA 2 per conoscenza (XXI).

1.10. Il 18 agosto 2016 il TCA ha

interpellato la Cassa con una lettera del seguente tenore: “(…) con

riferimento alla succitata vertenza, ai fini del giudizio chiediamo di

trasmettere, entro 10 giorni, il verbale d’interrogatorio dell’incarto del

servizio __________ menzionato nel rapporto del 4 aprile 2014 (doc. H qui

allegato in copia) nonché l’eventuale ulteriore documentazione su cui si è

basato lo stesso rapporto. Vi chiedo altresì di motivare esaurientemente (se

possibile documentando) come siete giunti agli importi “DIVERSI 142'851.00” e

“DIVERSI 111'997’00” di cui alle distinte salariali per gli anni 2012 e 2013

(doc. I e I/1 pure qui allegate in copia). (…)” (XXII).

Con lettera 29 agosto 2016

la Cassa ha trasmesso al TCA le precisazioni del Servizio __________

riguardanti il calcolo delle voci “diversi” relativa agli anni 2012 e

2013 (con allegata la documentazione fornita dallo stesso servizio) e precisato

che il verbale d’interrogatorio a cui si fa riferimento è quello allestito

dall’Ufficio fallimenti di __________ (XXIII con allegati doc. da 7 a 35).

I doc. XXII e XXIII con

allegati sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con lettera del 21 settembre

2016, ha osservato: “(…) entro il termine da lei prorogato, inoltro con la

presente le brevi osservazioni del ricorrente in merito alla documentazione

trasmessa con lo scritto del 31 agosto 2016. Il ricorrente fa riferimento ai

documenti prodotti e in particolare per quanto attiene al verbale allestito

nell’ambito del fallimento della ditta FA 1, evidenzia che, già in periodo

assolutamente non sospetto, al momento della redazione di questo verbale, il

medesimo aveva dichiarato all'Ufficio dei fallimenti di essere all'oscuro

dell’attività della ditta fallita che per contro era amministrata a tutti gli

effetti da TERZ 1. Il ricorrente dunque, non solo non era al corrente

dell'attività della ditta, ma neppure aveva potere decisionale come

ripetutamente evidenziato nelle precedenti comparse scritte. Di conseguenza

anche la nuova documentazione acquisita agli atti dimostra che il ricorrente

non può essere ritenuto responsabile per il danno invocato dalla Cassa. (…)”

(XXVII).

1.11. I doc. XXIV, XXV, XXVI e XXVII

sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa e ai chiamati in causa (XXVIII).

I doc. XXII e XXIII con

allegati sono stati trasmessi ai chiamati in causa per osservazioni (XXIX).

Con lettera del 23 settembre

2016 l’avv. RA 2 si è confermata nelle osservazioni dell’11 marzo 2016.

TERZ 1 è rimasto silente.

Considerandi

2.1

Nella misura in cui

l’insorgente – adducendo che “(…)

la Cassa non spiega quali prescrizioni avrebbe violato il ricorrente per

negligenza grave causando così il presunto danno. La decisione impugnata difetta

pertanto di una precisa circonstanziata motivazione che consenta al ricorrente

di prendere posizione compiutamente sugli eventuali addebiti che gli vengono

mossi. (…)” (I) – volesse fare

valere una lesione del diritto di essere sentito, va rilevato quanto segue.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid.

3.3

), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il

diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze

ivi citate).

Il diritto di essere

sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 e 127 V 437 consid.

3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella

misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi

sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad

un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437

consid. 3d/aa).

Da un rinvio degli atti

per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche

in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio

procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse

della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21

febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V

187.

consid. 3d).

In concreto, sebbene

succinti, i motivi alla base della decisione contestata paiono chiari. La Cassa

ha segnatamente emesso la decisione di risarcimento del danno invocando l’art.

52.

LAVS, adducendo che il credito in relazione ai contributi paritetici non

pagati negli anni 2011 e 2013 (fino a luglio) dalla FA 1 sarebbe giustificato

ai sensi di legge.

La Cassa ha pure preso

posizione sulle censure sollevate nell’opposizione.

La censura di violazione

del diritto di essere sentito formulata dal ricorrente appare quindi infondata.

Tuttavia a titolo

abbondanziale va detto che anche volendo per ipotesi ammettere che la Cassa

nella decisione impugnata avrebbe dovuto motivare ulteriormente perché ha ritenuto

responsabile l’interessato ai sensi dell’art. 52 LAVS per i contributi

paritetici non pagati negli anni 2011 e 2013 (fino a luglio) dalla FA 1,

occorre rilevare che l’interessato ha comunque potuto comprendere la portata

della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, anche

volendola ammettere, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito

sarebbe stata comunque sanata in questa sede, dove egli ha nuovamente esposto e

ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del

pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3;

9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF

133.

I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).

2.2

In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro,

come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona

giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente

(DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il

nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012,

prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono

sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si

occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili

dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003.

– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie

concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1

(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1,

quale gerente con diritto di firma individuale dal 31 maggio 2012 sino alla

dichiarazione di fallimento del 14 ottobre 2013 (cfr. consid. 1.1), il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla

società negli anni dal 2011 al 2013 (sino al mese di luglio).

Inoltre, la Cassa ha

intimato la decisione di risarcimento del 31 marzo 2015 (cfr. consid. 1.3)

entro due anni dall’attestato di carenza beni in seguito a fallimento rilasciatole

il 24 luglio 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (doc.

2/E), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art.

52.

cpv. 3 LAVS (in argomento vedi la STCA 31.2013.9 dell’11 dicembre 2013 al

consid. 2.3).

2.3

Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994.

pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002.

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369.

segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03

del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133.

consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto

del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli

anni dal 2011 al 2013 (fino a luglio) così come risulta dagli specchietti

relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 (doc. 4, 5 e 6),

dagli estratti conto dei contributi paritetici (doc. 2/D1-3) e dal conteggio

dei salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________

con la relativa distinta dei salari rivendicati (doc. 2/D4 e 2/L-L2), tutti

riferiti a quegli anni.

Nella decisione contestata

la Cassa ha infatti, tra l’altro, evidenziato che “(…) ritenuto che il

signor RI 1, in qualità di gerente della società, malgrado la diffida del 21

novembre 2013 (doc. F) e la comminatoria del 14 febbraio 2014 (doc. G), non ha

tramesso le distinte dei salari per gli anni 2012 e 2013, il Servizio __________,

come da rapporto n. 66 dell'8 aprile 2014 (doc. H), ha provveduto ad allestirle

d'ufficio (doc. l - I1), rilevando pure (nell'ambito della procedura

fallimentare) i salari rivendicati dagli ex dipendenti per gli anni dal 2011 al

2013.

(doc. L – L2). La Cassa ha quindi insinuato all'Ufficio

esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di CHF

61'497.10, a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non soluti per

gli anni dal 2011 al 2013, come pure di contributi sulle rivendicazioni di

credito per gli anni dal 2011 al 2013 (cfr. doc. D – D4). Si rileva

inoltre che dall’attestato di carenza di beni rilasciato dall'Ufficio dei

fallimenti del Distretto di __________ in data 24 luglio 2014, risulta che

"il fallito ha riconosciuto il credito della Cassa" (cfr. doc. E).

Pertanto, la contestazione dell'insorgente secondo cui le dichiarazioni dei

salari per gli anni 2012 e 2013, non sottoscritte dalla società, includerebbero

salari non versati ed oltretutto riferiti a non meglio precisati

"diversi", è destituita da ogni fondamento. L'ammontare del danno

chiesto con il provvedimento avversato è quindi corretto ed è confermato. (…)”

(doc. 2 pag. 10).

Dalla “comunicazione e

diffida” del 21 novembre 2013 risulta in effetti che la Cassa ha chiesto

all’insorgente (quale gerente della ditta) se la FA 1 ha versato dei salari per

il periodo dal 1. gennaio 2012 al 31 ottobre 2013 precisando che “(…) in

questo caso voglia compilare le distinte dei salari allegate, indicando, per

ogni salariato, il numero AVS o la data di nascita, il nome, il cognome, il

periodo di occupazione e l’importo pagato. In caso contrario, la invitiamo a

volerci ritornare le distinte dei salari con la dicitura “nessun salario

versato”. (…)” (doc. 2/F).

Con la comminatoria del 14

febbraio 2014 – rilevato che la diffida del 21 novembre 2013 non è stata

ritirata – la Cassa ha quindi invitato l’insorgente a produrre, entro 10

giorni, le distinte salariali richiestegli precisando che “(…) i contributi

dovuti verranno inoltre fissati d’ufficio in base ad una rivalutazione della

massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in nostro possesso.

(…)” (doc. 2/G).

Dal rapporto del 4 aprile

2014.

risulta che il servizio ispettorato della Cassa ha allestito le tabelle

relative ai salari rivendicati “(…) sulla base della documentazione reperita

presso l’UF di __________ e dell’incarto dell’insolvenza (…)” e le distinte

salari per gli anni 2012 e 2013 “(…) sulla base degli acconti in quanto il

socio gerente non ha dato seguito alle nostre richieste raccomandate

(comminatoria) e non è reperibile telefonicamente. (…)” (doc. 2/H).

La Cassa, come accennato

(cfr. consid. 1.10) – interpellata

in merito agli importi “DIVERSI 142'851.00” e “DIVERSI 111'997’00”

riportati sulle distinte salariali per gli anni 2012 e 2013 –, con lettera del 29 agosto 2016 ha

trasmesso al TCA le precisazioni del 23 agosto 2016 nelle quali il servizio

ispettorato si è così espresso: “(…) Gli importi Diversi sono stati

allestiti sulla base degli acconti, mentre i salari nominativi sono stati

ricostruiti in base ai conteggi paga in nostro possesso (incarto UEF e

Insolvenza). Anno 2012, diversi CHF 142'851: calcolati in questo modo: acconti

2012: 12 x 20'000 = 240'000 meno salario __________ 16'645 meno salario __________

37'362 meno salario __________ 43'142. Anno 2013, diversi CHF 111'997: acconti

2013: 7 x 20'000 = 140'000 meno salario __________ 14'005 meno salario __________

13'998. (…)” (XXIII/7).

Dalla dichiarazione dei

salari (firmata dal datore di lavoro) del 23 gennaio 2012 risulta che la massa

salariale della FA 1 nel 2011 è stata di fr. 301'300.-- (doc. 1/A).

Per gli anni 2012 e 2013

l’insorgente, interpellato dalla Cassa quale gerente della FA 1, non ha dato

seguito né alla diffida del 21 novembre 2013 né alla comminatoria del 14

febbraio 2014 con le quali gli è stato chiesto di compilare le distinte

salariali per quegli anni, se del caso indicando che “nessun salario è stato

versato” e con l’avvertenza che nel caso in cui non avesse dato seguito

alla domanda i contributi sarebbero stati fissati in base ad una rivalutazione

della massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in nostro

possesso.

In simili circostanze è

malvenuto l’insorgente allorquando pretende che “(…) nella decisione su

opposizione la Cassa non documenta in modo inequivocabile l’importo del suo

presunto danno risultante da conteggi che non sono stati allestiti dal datore

di lavoro ma verosimilmente dalla Cassa medesima a posteriori. La Cassa neppure

spiega chi sarebbero i destinatari dei presunti salari diversi indicati nei

conteggi del 2012 e del 2013. Si esclude che la società fallita abbia potuto

versare tali importi a titolo di salario. È inoltre inammissibile che vengano

prelevati contributi paritetici per presunti salariati innominati e soprattutto

per salari non versati. Il ricorrente, a prescindere dal fatto che in concreto

non è data alcuna sua responsabilità per il presunto danno subito dalla Cassa,

chiede espressamente che dall'importo preteso vengano defalcati i contribuiti

paritetici riferiti ai presunti salari diversi indicati nei conteggi 2012 e 2013.

L'importo del presunto danno invocato dalla Cassa, va di conseguenza ridotto in

modo sostanziale. La Cassa, in sede di risposta, dovrà presentare un calcolo

del suo presunto danno dal quale siano esclusi i salari diversi di fr.

142'851.-- per il 2012 e fr. 111'997.-- per il 2013. Il ricorrente richiama

espressamente un tale conteggio dall'autorità resistente. Anche per questo

motivo il presente ricorso merita accoglimento in quanto l’importo del presunto

danno invocato dalla Cassa non risulta né fondato né documentato. (…)” (I).

Per un caso diverso nel

quale – ritenuto che all’UF le

notifiche dei salari dei dipendenti effettuate dai sindacati erano state

contestate in quanto si riferivano al lavoro svolto durante il periodo di

disdetta per un altro datore di lavoro, che il ricorrente aveva inviato la

lista dei dipendenti della fallita con l’indicazione delle ditte per le quali a

sua conoscenza avevano prestato la loro opera e che non era dato a sapere

l’esito degli accertamenti effettuati dall’UF e dalla Cassa per chiarire

l’effettiva entità dei salari oggetto di legittima rivendicazione – questo Tribunale, accogliendo il ricorso

inoltrato dall’amministratore unico di una SA, ha annullato la decisione

impugnata e rinviato gli atti per accertamenti e resa di un nuovo provvedimenti

vedi la STCA 31.2015.4 del 18 dicembre 2015.

Nella fattispecie concreta,

ritenuto da una parte che l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da

parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994

pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e, dall’altra parte, che l’insorgente non

ha ossequiato all’obbligo di conteggiare i salari (art. 36 OAVS), la Cassa poteva

procedere alla fissazione dei contributi d’acconto in base alla somma dei salari

presumibile (art. 35 OAVS).

Va qui ribadito che nella

comminatoria del 14 febbraio 2014 la Cassa ha precisato che “(…) i

contributi dovuti verranno inoltre fissati d’ufficio in base ad una

rivalutazione della massa salariale indicata sull’ultima distinta dei salari in

nostro possesso. (…)” (doc. 2/G) e che dal rapporto del servizio __________

della Cassa del 4 aprile 2014 risulta che “(…) le distinte sono state

allestite sulla base degli acconti in quanto il socio gerente non ha dato

seguito alle nostre richieste raccomandate (comminatoria) e non è reperibile

telefonicamente. (…)” (doc. 2/H).

Inoltre, nelle more della

presente procedura – anche se ha avuto ancora la possibilità di prendere

posizione in merito alla succitata risposta del 29 agosto 2016 della Cassa con

le precisazioni del servizio ispettorato e relativa documentazione –,

nemmeno con le osservazioni del 21 settembre 2016 (XXVII riprodotto in esteso

al consid. 1.10) l’insorgente ha contestato validamente le masse salariali (fr.

240'000.-- per il 2012 e fr. 140'000.-- per il 2013 (fino al mese di luglio))

ritenute dalla Cassa. In particolare egli non ha addotto e tantomeno provato

perché l’operato della Cassa – che, lo si ribadisce ancora una volta, ha

allestito le tabelle relative ai salari rivendicati “(…) sulla base della

documentazione reperita presso l’UF di __________ e dell’incarto

dell’insolvenza (…)” e le distinte salari per gli anni 2012 e 2013 “(…)

sulla base degli acconti in quanto il socio gerente non ha dato seguito alle

nostre richieste raccomandate (comminatoria) e non è reperibile

telefonicamente. (…)” (doc. 2/H) – fosse errato.

In simili circostanze – viste, per il 2011 la dichiarazione dei

salari firmata dal datore di lavoro che indica una massa salariale di fr.

301'300.-- (cfr. doc. 1/A), per il 2012 e 2013 (fino a luglio) le dichiarazioni

salariali allestite dall’ispettore della Cassa con una massa salariale di fr.

240'000.-- rispettivamente di fr. 140'000.-- (doc. 1/B e 1/C) e ritenuti gli specchietti

relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 (doc. 4, 5 e 6), gli

estratti conto dei contributi paritetici (doc. 2/D1-3) e il conteggio dei

salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________

con la relativa distinta dei salari rivendicati (doc. 2/D4 e 2/L-L2) – questo Tribunale deve concludere che l’importo

del danno indicato nella decisione del 31 marzo 2015 di fr. 61'497.10 (doc.

1; importo, visti i pagamenti intervenuti, poi modificato con la decisione su

opposizione del 20 novembre 2015, con la risposta di causa e con lo scritto del

15.

aprile 2016; cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.8) è stato calcolato in modo

corretto.

Pertanto – ribadito

che il suddetto calcolo non è stato contestato validamente (dall’attestato di

carenza beni del 24 luglio 2014, per l’ammontare di fr. 61'497.10, risulta

peraltro che “il fallito riconosce il credito”; doc. 2/E), ricordato che

incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto

dalla cassa di compensazione non è corretto e rilevato che dalla succitata

documentazione agli atti il calcolo della Cassa appare corretto –

rettamente l’amministrazione (in parziale accoglimento dell’opposizione

interposta contro la decisione del 31 marzo 2015; cfr. consid. 1.3) ha chiesto

al ricorrente complessivamente la somma di fr. 46'497.10 a titolo di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS.

2.4

Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993.

pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987.

pag. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi

configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7

Nella fattispecie concreta,

il ricorrente – come accennato, gerente con diritto di firma individuale

dal 31 maggio 2012 (doc. 2/B) sino alla dichiarazione di fallimento del 14

ottobre 2013 della FA 1 (cfr. consid. 1.1) – sostiene che nessuna

responsabilità possa essergli attribuita in quanto non ha avuto la possibilità

di svolgere alcun compito operativo e decisionale per la società che è sempre

stata amministrata solo ed esclusivamente dal proprietario (socio unico e

presidente della gerenza con diritto di firma individuale) TERZ 1, che nei

limiti delle sue facoltà ha comunque svolto l'alta direzione della società

dando le istruzioni necessarie così come previsto dall'art. 716a cpv. 1 CO e

che non ha potuto né effettuare il pagamento né imporre al socio della società

il pagamento non avendo egli alcun diritto di firma sui conti della società.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Secondo giurisprudenza, i

soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.

Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e

il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una

società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche

Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Rettamente, nella

decisione contestata, la Cassa ha rilevato che “(…) è bene rilevare che la

responsabilità del datore giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né

alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento

(STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc. 31.1995.12).

Nella circostanza, a seguito dell'entrata in mora della società con il

pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto dal mese di febbraio 2012

all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di maggio 2012, all'avvio di

procedure esecutive. II fatto che la società abbia costantemente procrastinato

e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza

grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai

quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione

e nel controllo della società (STFA 7 giugno 2004 nella causa M. e STCA 13

settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Come stabilito dalla giurisprudenza

federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato pagamento dei contributi

non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità – ciò che non è il

caso nella fattispecie – la sospensione del pagamento dei contributi è

inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STFA 12

dicembre 2002, H 279/01). (…)” (I, pagg. 8 e 9, punto 9.3).

Ritenuti, da una parte la

posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che (come si

dirà meglio in seguito) egli non ha minimamente provato di essere stato

impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può

liberarsi dalle proprie responsabilità e obblighi semplicemente sostenendo

(oltretutto senza provarlo) che la società è sempre stata amministrata solo ed

esclusivamente da TERZ 1. Del resto, nello scritto del 4 maggio 2016 (XX,

riprodotto in esteso al consid. 1.9), TERZ 1 ha, in particolare, osservato che “(…)

l'accordo con RI 1 era che lui si occupasse della gestione della posta e

tenesse sotto controllo l'andamento dei pagamenti della FA 1. La contabilità

fiscale era affidata ad una fiduciaria di __________. (…)” (XX).

Va qui inoltre ricordato

che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare

immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003)

e/o non accettare una carica con relative responsabilità e obblighi.

Questo Tribunale rileva

che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito

nell’esercizio della sua carica di gerente della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e

tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza

penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza

grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque

validamente dimostrato che, nonostante l’assunzione della veste di gerente con

tutti gli oneri che da tale carica derivano, TERZ 1 gli ha sottaciuto

scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società e/o fornito

informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr.

la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

In questo senso non

bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali il

ricorrente “(…) ribadisce di non aver mai effettuato alcun atto di gestione

della società fallita né di averne avuto la facoltà. Tale circostanza potrà e

dovrà pure essere confermata dai signori TERZ 2 e TERZ 1. Il ricorrente neppure

aveva diritto di firma sui conti bancari intestati alla fallita, in particolare

presso il __________. Anzi il ricorrente ha persino tentato di poter effettuare

pagamenti, in particolare relativi agli oneri sociali, mediante il denaro

presente sui conti della società ma ciò gli è stato impedito da TERZ 1 e dal

funzionario di banca. II ricorrente, a questo punto, chiede pure che venga

sentito in causa il signor TERZ 2 il quale potrà confermare che, al momento

dell'assunzione della carica della gerente da parte del ricorrente, la società

già non aveva più cantieri, essendo priva del tecnico previsto dalla legge, e

di conseguenza neppure aveva personale alle sue dipendenze. Pure tale

circostanza esclude una responsabilità del ricorrente per mancato pagamento

degli oneri sociali da parte del datore di lavoro. (…)” (XVI).

Al riguardo – a

prescindere dal fatto che il non aver diritto di firma sui conti bancari della

società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA 31.2009.1 del

18.

novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996) – va evidenziato che,

sempre nello scritto del 4 maggio 2016 (XX, riprodotto in esteso al consid.

1.

), TERZ 1 ha, in particolare, osservato che “(…) RI 1 comunque aveva la

firma sul conto del __________, avevamo aimè la firma disgiunta. Tant'è vero

che ha prelevato senza avvisarmi per ben due volte dicendomi che i soldi gli

servivano per cose private sue e di non preoccuparmi li avrebbe restituiti ad FA

1.

Cosa che non si è mai verificata. (…)” (XX).

Quanto all’affermazione

secondo la quale “(…) al momento dell'assunzione della carica della gerente

da parte del ricorrente, la società già non aveva più cantieri, essendo priva

del tecnico previsto dalla legge, e di conseguenza neppure aveva personale alle

sue dipendenze (…)” (XVI), la stessa è contraddetta dai conteggi di

stipendio di __________ e __________ (doc. 19-23 e 28-34), posteriori al

momento (31 maggio 2012; cfr. doc. 2/B) in cui l’insorgente ha assunto la

carica di gerente con diritto di firma individuale della FA 1, nonché dalle

indennità per insolvenza versate dalla cassa di disoccupazione a __________ e __________

nell’anno 2013 (doc. 11 e 12).

Va ribadito che

l’insorgente, nella misura in cui la contabilità non fosse stata chiara e la

gestione da parte del TERZ 1 lacunosa, avrebbe potuto/dovuto rassegnare

immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare la carica di gerente con

relative responsabilità e obblighi.

Se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Di conseguenza –

atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la

documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore

ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e

produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai

giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso

(cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 +

45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002,

consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre

2001, consid. 4c.) –, la domanda formulata dall’insorgente di essere

sentito personalmente e di procedere all’audizione testimoniale di TERZ 1 e TERZ

2.

(VII e XVI), va respinta.

Sono infatti ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit.,

pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V

94).

Va ricordato che il nuovo

amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) risponde non soltanto

dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del

periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo

giurisprudenza, il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio

gerente) deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli

scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto

di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei

contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna

responsabilità del nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio

gerente) secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla

cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di

amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché

la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di

fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.

1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento

del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con

riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011

consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli atti

non emerge, né del resto è stato provato, che al momento della nuova entrata in

carica quale gerente della FA 1, la società si trovasse già in uno stato

d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già

scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri

sociali dovuti prima del 31 maggio 2012.

Il ricorrente non ha

dunque nemmeno reso verosimile che al momento della nuova entrata in carica

quale gerente, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover

considerare irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo

mandato (maggio 2012). Come già sopra accennato, se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Conformemente alla

succitata giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere,

indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale

posta di danno, anche per gli oneri sociali dovuti prima della sua entrata

quale gerente della società (cfr. in questo senso la STCA 31.2014.7 del 22

dicembre 2014).

Riguardo infine

all’affermazione secondo cui la società “(…) è sempre stata amministrata

solo ed esclusivamente dal di lei proprietario, socio unico e presidente della

gerenza con diritto di firma individuale signor TERZ 1. (…)” (I), va

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è

applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento

in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in

argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e

dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b;

Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte

dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per

esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una

negligenza grave.

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1,

deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.8

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato

l’ultimo importo di fr. 2'998.90 per i contributi dovuti per il mese di luglio

2012.

il 13 settembre 2012 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo

fatto valere sub doc. 4 e 5). In queste circostanze non risultano dati gli

estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella

specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea

crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità

(in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H

297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.9

Quanto all’ammontare del

danno – ritenuto il versamento di fr. 15'000.-- da parte di TERZ 2 (cfr.

XI/1-3) – la Cassa, con la decisione impugnata, ha chiesto il

risarcimento di fr. 46'497.10 (61'497.10, indicati nella decisione del 31 marzo

2015.

sub doc. 1, dedotto il succitato versamento di 15'000.--; vedi anche la

suddivisione del versamento di TERZ 2 del 15 giugno 2015 indicati ai doc. 4 e

5).

Con la risposta di causa –

ritenuti i pagamenti effettuati da TERZ 1 – la Cassa ha ridotto

l’importo del danno a fr. 45'327.10 (46'497.10 – 1'170.--, ovvero i versamenti

in dilazione di TERZ 1 di cui al doc. 5) e con scritto del 15 aprile 2016 ha

precisato che “(…) riguardo al credito risarcitorio nei confronti del signor

RI 1, l’ammontare attuale è di CHF 44'937.10 a seguito di un ulteriore

pagamento intervenuto nel frattempo. (…)” (XIII).

In data 22 novembre 2016 il

TCA ha chiesto alla Cassa di comunicare a stretto giro di posta l’ammontare

rimasto scoperto e quindi precisare l’importo che intende chiedere in

risarcimento al ricorrente (XXXI).

Con lettera del 24

novembre 2016 la Cassa ha comunicato al TCA che l’ammontare del danno a carico

del ricorrente ammonta attualmente a fr. 41'730.-- (XXXII).

I doc. XXXI e XXXII sono

stati trasmessi per conoscenza al ricorrente e ai chiamati in causa.

Di conseguenza, visto

tutto quanto precede e non essendo ravvisabile alcun valido motivo di

giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la

somma di fr. 41'730.-- per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2011

– 2013, quest’ultimo sino al mese di luglio.

2.10

Quanto alle richieste con le

quali TERZ 1 (chiamato in causa) ha domandato di essere sentito rispettivamente

se la Cassa non potesse incassare l’importo della garanzia del lavoro eseguito

per __________ (cfr. consid. 1.9), va rilevato quanto segue.

Ritenuto che la situazione

debitoria di TERZ 1 nei confronti della Cassa appare chiara – dallo scritto 4 maggio 2016 risulta in

effetti che “(…) dopo alcuni incontri a __________ presso l'__________, alla

presenza del Sig. __________ ho concordato un piano di rientro per i contributi

non versati che sto cercando di pagare mensilmente e faticosamente di circa Chf

45.

,00 (…)” (XX) –, egli non ha alcun interesse ad essere sentito

personalmente.

Nella misura in cui pretendesse

che fosse fatto ordine alla Cassa di incassare l’importo della garanzia del

lavoro eseguito per __________, ciò esula manifestamente dalle competenze di

questo Tribunale.

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ RI

1 è condannato a versare alla CO 1, la somma di fr. 41'730.-- (valuta 24

novembre 2016).

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti