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Decisione

31.2016.4

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Dati i criteri per ammettere una grave negligenza dell'AU. In concreto non dati motivi di giustificazione e di discolpa

5 settembre 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società

ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito

in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento

della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria)

a RI 1, quale amministratore unico della società sino alle dimissioni rassegnate

il 30 aprile 2014, il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa

(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, oggetto del danno è l’importo di fr. 3'501.25 – stabilito

dalla Cassa e rimasto incontestato – per i contributi non soluti dalla FA

1 nel 2013.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere

il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608 consid. 5b).

2.6. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di

cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti

gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di

regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi

configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. L’insorgente

– evidenziato che non si tratta di

una responsabilità causale (“(…) Non costituendo una responsabilità oggettiva,

per far sì che il datore di lavoro, rispettivamente i suoi organi, possano

essere chiamati a rispondere del danno causato alla Cassa CO 1, l’art. 52 LAVS

esige espressamente che la violazione delle prescrizioni sia il frutto

quantomeno di una grave negligenza. (…)”), che “(…) all’interno

della FA 1 la persona che si occupava di tutto quanto concerneva il pagamento

degli stipendi e degli oneri sociali riferiti ai dipendenti della società era

l’allora azionista e gestore della società, Signor __________. Sebbene il

ricorrente vestisse la carica di amministratore unico della società quindi,

egli non si occupava di queste mansioni (…)”, che egli si

sarebbe sempre affidato al signor __________ “(…) per le operazioni concernenti

le questioni legate al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali riferiti

ai dipendenti della società (…)” e che di conseguenza egli “(…) non

poteva avere alcuna conoscenza dell’esistenza ed entità dei contributi non

soluti. A tal proposito si contesta recisamente che il ricorrente fosse a

conoscenza del fatto che __________ omettesse di pagare i contributi e che

sarebbe finanche rimasto passivo al riguardo (…)” – ha contestato una sua responsabilità ex

art. 52 LAVS adducendo che non gli può essere rimproverato alcun comportamento

colposo e/o gravemente negligente.

Quanto

alla censura secondo la quale l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità

causale va rilevato che “(…) la realtà giudiziaria è però andata in sostanza

nel senso di una responsabilità causale con possibilità di giustificazione o di

discolpa (…)” (Cometta, “Il diritto societario in taluni suoi aspetti di

diritto penale, assicurativo sociale e contabile”, in: Temi scelti di diritto

societario, collana rossa CFPG n. 29, Lugano 2002, pag. 30 con riferimenti giurisprudenziali

e dottrinali).

Rilevato

come ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per

negligenza grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc.

31.2007.18+20 del 9 giu-gno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsa-bilità

del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla

gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

L’insorgente,

come accennato (cfr. consid. 1.1), ha assunto la carica di amministratore unico

della società dal 4 ottobre 2012 sino alle dimissioni rassegnate il 30 aprile

2014.

Accettando

il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che

da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02

del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come

ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservan-za della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,

l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V

219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del

28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".

Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In

concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa, come

evidenziato nella decisione impugnata e non contestato dal ricorrente, ha

infatti dovuto sistematicamente diffidarla da agosto 2012 e precettarla da settembre

2012 (per il periodo dal 1. aprile 2012 al 31 gennaio 2013 vedi gli specchietti

dell’evoluzione del debito contributivo; cfr. consid. 1.2). Il fatto che la

società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi,

come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di negligenza grave che

fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la

massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27

giugno 1994 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Osservato

che la FA 1 é stata confrontata con una cro-nica illiquidità – circostanza, questa, che doveva essere

ben nota all’insorgente visto il ritiro da parte sua dei precetti esecutivi del

13 giugno 2013, del 17 settembre 2013 del 16 gennaio 2014 e del 13 marzo 2014

(doc. 4-7, tutti precedenti alle dimissioni dalla carica di amministratore

unico del 30 aprile 2014 sub doc. II/9) –,

RI 1 avrebbe potuto e dovuto prendere delle misure più drastiche e immediate.

In particolare, e in ogni caso, egli avrebbe potuto e/o dovuto pretendere le necessarie

e fondamentali informazioni circa l’anda-mento degli affari della società e, se

non soddisfatto, rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni.

In

simili circostanze, la negligenza grave del datore di lavoro è, come accennato,

già ravvisabile nel fatto che la società abbia costantemente procrastinato e

differito il pagamento dei contributi e in questo senso l’insorgente, amministratore

unico al quale incombe la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo

della società, va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS. Giova qui ricordare

che secondo la giurisprudenza federale nell’ambito del mancato pagamento dei

contributi non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità la

sospensione del pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo è

inammissibile e constituisce una negligenza grave dell’ammi-nistratore (STFA H

279/01 del 12 dicembre 2002 e STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di man-cati pagamenti di contributi

deve essere considerata un’inos-servanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla

Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01

del 17 gennaio 2002).

Non

soccorre all’insorgente neppure la circostanza, da egli addotta, secondo la

quale “(…) all’interno della FA 1 la persona che si occupava di tutto quanto

concerneva il pagamento degli stipendi e degli oneri sociali riferiti ai

dipendenti della società era l’allora azionista e gestore della società, Signor

__________. Sebbene il ricorrente vestisse la carica di amministratore unico

della società quindi, egli non si occupava di queste mansioni. (…)” e che

egli si sarebbe sempre affidato al signor __________ “(…) per le operazioni

concernenti le questioni legate al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali

riferiti ai dipendenti della società (…)” (V, punto 4).

Un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della ge-stione (RCC 1989 pag. 114 seg.;

STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre

1998). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di

amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono

tenuti ad un costante controllo della ge-stione. In tale contesto, anche il

fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i

paga-menti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004

nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costitui-scono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione

non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna

remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già

di per sé una grave negligenza. Del resto, il fatto che altre persone abbiano

esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto

non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

Considerandi

2.

).

Nella

fattispecie – a prescindere dal fatto che l’amministratore formale non

può liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano

il potere effettivo –, questo Tribunale osserva che l’insorgente in

qualche modo non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito

nel-l’esercizio della sua carica di amministratore unico della FA 1. Nemmeno ha

sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che

a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento

cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente

non ha dunque provato che, nonostante l’assun-zione della carica di

amministratore unico con tutti gli oneri che da tale carica derivano, il signor

__________ gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva

situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo

della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rile-vanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Inoltre,

ritenute le note difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo

contributivo, l’insorgente non può, nella misura in cui volesse ritenere il signor

__________ responsabile – facendo leva sulla posizione di amministratore

di “fatto” –, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo

comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che

incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da

particolari circostanze (in argomento vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio

2010.

consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

Questo

vale a maggiore ragione rilevato che, vista la funzione assunta (amministratore

unico), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza

e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

Va

qui ribadito che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative

responsabilità e obblighi.

In

ogni caso, nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva

gestione della società da parte di terzi (in casu da parte del signor __________),

va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non

è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del

risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili

(in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la

giuri-sprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H

238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze

addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per

esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una

negligenza grave.

Riguardo,

infine, alla giurisprudenza richiamata: “(…) In proposito giova ricordare

che il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato una casistica

secondo la quale a un amministratore di una grossa azienda non si

può generalmente rimproverare una grave negligenza se non

controlla ogni dettaglio, ma si limita solamente a verificare l'attività della

direzione e l'andamento degli affari in generale e, di conseguenza, non presta

attenzione, ad esempio, al fatto che è stato omesso, in certi casi,

l'allestimento del conteggio dei contributi (sent. TF 15 febbraio

2011.

[inc. 9C l 12/2010]), ed è esattamente questa ipotesi che si è

realizzata nel caso di specie. (…)” (V, punto 4), va confermato

quanto addotto dalla Cassa nella risposta e meglio: “(…) Orbene occorre evidenziare

come la casistica alla quale si riferisce il ricorrente, non è sicuramente

applicabile alla fattispecie. Infatti, non bisogna dimenticare che la FA 1 non

era una "grossa azienda", bensì era una società che ha contato alle

sue dipendenze per l'anno 2013 sei collaboratori, con una massa salariale di

CHF 85'550.00 (cfr. doc. 10). A fronte di una modesta massa salariale, ci si

poteva attendere ad un controllo da parte dell'amministratore unico, in particolare

tenuto conto degli aspetti esaminati nei punti precedenti. Quand'anche, nella denegata

ipotesi in cui si volesse ritenere che una simile società costituisse una

"grossa azienda", la Cassa osserva che il paragrafo di giurisprudenza

al quale si è riferito il ricorrente, se letto nella sua completezza, non

permette di giustificare il mancato pagamento dei contributi nella fattispecie

in esame. Infatti il Tribunale federale riconosce che non si può rimproverare generalmente

una grave negligenza all'amministratore unico di una grossa azienda se non controlla

ogni dettaglio della società, tuttavia il Tribunale aggiunge che il discorso è

diverso se il medesimo amministratore è (o deve essere) in qualche modo a

conoscenza di un'esecuzione eventualmente difettosa dell'obbligo di conteggio o

di prelievo (cfr. sentenza citata, consid. 7.3). Trattasi della situazione qui

esaminata, infatti il signor RI 1 era al corrente, già dal 17 giugno 2013, che

la società non procedeva tempestivamente con il pagamento dei contributi paritetici.

Pertanto, anche sotto questo aspetto occorre riconfermare la sua responsabilità

per il danno subito dalla Cassa. (…)” (VII, punto 4.3). In argomento vedi

anche la STCA del 9 maggio 2016 31.2015.7-9.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA (STFA

H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di

amministratore unico gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex

art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9

Occorre

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il

pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare

l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è

quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività

può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può

verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche,

devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici

dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi,

la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza

non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati

solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno

stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In

concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, nel senso della succitata giuri-sprudenza.

Non

va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti

esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di fr. 1'293.85 per i contributi dovuti

per il IV trimestre del 2012 il 27 agosto 2013 (cfr. gli specchietti

dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub doc. 8 e 9). In queste

circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto,

nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA

H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29

agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

In

conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr.

3'501.25 per oneri sociali non versati dalla FA 1 nell’anno 2013.

2.10

Visto

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.11

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti

di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile

solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza

di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione

in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière

de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon

l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009

pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche

se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti