31.2016.5
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23 febbraio 2017Italiano33 min
Source ti.ch
TERZ 1ta
Incarto
n.
31.2016.5
BS
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in precedenza: __________)
con sede a __________ è stata iscritta a Registro di Commercio il 19 dicembre 2008
(data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato).
__________ è stato
amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 19 dicembre 2008
sino al suo decesso avvenuto il __________ 2011, con cancellazione del diritto
di firma il 23 giugno 2011 (date di pubblicazione nel FUSC).
1.2. La società è stata affiliata
alla CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° febbraio 2009
al 30 giugno 2014.
Sin
dall’acconto del II trimestre del 2009 la società è entrata in mora con
il pagamento dei contributi paritetici, per cui dal mese di agosto 2009 la
Cassa ha proceduto all’invio di diffide e dal settembre 2009 all’avvio di
diverse procedure esecutive (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione dei
pagamenti dei contributi 2009 – 2011 in doc. 5 - 7).
Con decreti 12 maggio 2014
e 4 giugno 2014 la Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate
l’apertura rispettivamente la sospensione di fallimento ex art. 230 LEF (FUSC
15 maggio 2014 e 16 giugno 2014; doc. 3/B).
In data 24 febbraio 2015
la Cassa ha inoltrato all’allora UEF del Distretto di __________
un’insinuazione definitiva, preceduta da quella provvisoria del 17 giugno 2014
(doc. 4) del proprio credito risarcitorio di fr. 119'607,25 a titolo di
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti impagati relativi agli anni
2009 -2014, di cui fr. 869,60 per contributi su rivendicazioni salariali per il
2014, come pure riprese salariali per gli anni dal 2009 al 2011, dopo controllo
del datore di lavoro (doc. 3/C – C8).
La liquidazione del
fallimento è continuata in via sommaria avendo un creditore anticipato le relative
spese (doc. 3/D).
Con scritto 1° febbraio
2016 l’UEF di __________ ha confermato alla Cassa che non vi sono da prevedere
dividendi per i creditori di II classe (doc. 3/E).
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 31 agosto 2015,
confermata con decisione su opposizione del 16 marzo 2016, la Cassa ha intimato
a RI 1, classe 2006 e figlia nonché erede universale del defunto amministratore
unico __________ (cfr. certificato ereditario; doc. A1),
una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS per un importo di fr. 42'287,20
corrispondente ai contributi non soluti dalla FA 1 per gli anni dal 2009 al
2011, quest’ultimo sino all’acconto di marzo, in via solidale con TERZ 1 (amministratore
unico succeduto dopo il decesso di __________) per analogo periodo ed importo.
1.4. Contro la
suddetta decisione su opposizione RI 1, rappresentata da sua madre RA 1, quest’ultima
a sua volta patrocinata dall’avv. RA 2, contesta la richiesta di risarcimento ex
art. 52 LAVS della Cassa.
Invocando la prescrizione
del credito contributivo (art. 16 cpv. 1 LAVS) e risarcitorio (art. 52 cpv. 3
LAVS), l’insorgente rileva di non avere conoscenza certa dell’ammontare dei
contributi dovuti dalla società, come pure dei pagamenti effettuati chiedendo
che la Cassa verifichi gli importi e produca un estratto completo dei
versamenti fatti. Ravvisa una grave ed esclusiva colpa del nuovo amministratore
unico, TERZ 1, il quale, ricoprendo per quasi quattro anni tale carica, non ha provveduto
al pagamento dei contributi paritetici arretrati, liberando pertanto il
precedente amministratore __________.
L’insorgente rileva di
aver accettato il 31 luglio 2012 l’eredità di __________ con il beneficio
dell’inventario. Evidenzia di non dover rispondere del risarcimento ora chiesto
dalla Cassa in quanto tale credito non figura nell’inventario. A quest’ultima,
che ben sapeva che la società era in mora col pagamento dei contributi dal
2009, rimprovera di non aver notificato a titolo cautelativo nell’inventario il
proprio credito. Non avendolo fatto l’amministrazione ha pertanto perso il
proprio diritto a far valere il risarcimento nei suoi confronti.
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Dopo aver prodotto quanto
richiesto dalla ricorrente, l’amministrazione respinge l’eccezione di
prescrizione evidenziando che solo con l’apertura e la sospensione del
fallimento, pubblicata nel FUSC del 13 giugno 2014, è avvenuta al più presto la
conoscenza del danno e che la decisione di risarcimento del 31 agosto 2015 è
stata notificata nel rispetto del termine biennale di prescrizione fissato
dall’art. 52 cpv. 3 LAVS.
Quanto al diritto di
chiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS, l’amministrazione evidenzia che al
momento della pubblicazione delle grida per beneficio d’inventario (13 maggio
2011) non era ancora insorto il danno ex art. 52 LAVS, motivo per cui non
poteva insinuare alcun credito. Rileva tuttavia di aver comunicato con scritto
del 6 giugno 2011 alla competente Pretura che in caso d’insolvenza del datore
di lavoro – per rilascio di un attestato di carenza o per fallimento – la Cassa
ha la facoltà di agire in via sussidiaria nei confronti degli organi
responsabili (doc. 8), circostanza del resto evidenziata dal notaio incaricato ad
allestire l’inventario.
1.6. Il 23 giugno 2016 la
ricorrente ha replicato (X) ed il 12 luglio 2016 la Cassa ha duplicato (XI).
1.7. Con decreto 18 luglio 2016 il
vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, destinatario di una
decisione di risarcimento del 16 marzo 2016 (XIII), la cui opposizione è stata
dichiarata dalla Cassa irricevibile in quanto tardiva (cfr. decisione su
opposizione 16 marzo 2016 divenuta definitiva, VI). TERZ 1 è tuttavia rimasto
silente.
1.8. Il 23 gennaio 2017 il TCA ha
svolto un accertamento presso la Cassa in merito alle procedure esecutive
relative all’incasso dei contributi partiteci (XVI), ricevendo risposta e
documentazione con scritto 30 gennaio 2017 (XV). Le risultanze sono state
intimate all’insorgente ed al terzo chiamato in causa per osservazioni (XVI), i
quali sono tuttavia rimasti silenti.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016
consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V
11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono
solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in
esame, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria alla ricorrente, erede dell’amministratore
unico __________ (in merito a questo punto cfr. consid. 2.8), il risarcimento
ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società
limitatamente al periodo in cui il succitato è rimasto in carica.
2.2. Nel caso in esame qualora la
ricorrente fa valere la prescrizione (recte: perenzione) del diritto della
Cassa a riscuotere i contributi paritetici, va fatto presente che il
termine di perenzione è di cinque anni dopo la fine dell’anno civile in
cui contributi erano dovuti rispettivamente la decisione è cresciuta in
giudicato (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Ciò non è comunque rilevante poiché
oggetto della presente procedura è piuttosto il credito risarcitorio ai
sensi dell’art. 52 LAVS. A tal riguardo l’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il
risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la
cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,
diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al
31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005
AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la
giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al
nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito
risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato
(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta
dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di
lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell’ambito
di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del
fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti
non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15
e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura
del fallimento pubblicato nel FUSC del 13 gennaio 2010.
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del
danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,
volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente
il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento
nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel
fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la
graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti
contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del
danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag.
167 = DTF 121 V 240).
Se il
fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo
quella sommaria, la conoscenza del danno - subentrato con l'apertura del
fallimento - viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione
della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la
data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio (DTF 134 V 265 consid. 3.3.1 con riferimenti),
questo anche nel caso in cui un creditore dopo la
pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di
attivi fornisca la garanzia richiesta per la continuazione della medesima (DTF
128 V 13; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach
Art. 52 AHVG, 2008, §16 nr. 845, pag. 204).
Nel caso in esame la Cassa
ha intimato la decisione di risarcimento del 31 agosto 2015 entro due anni dalla
pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento (13 giugno 2014
in doc. B), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi
dell’art. 52 cpv. 3 LAVS indipendentemente dal fatto che successivamente a tale
pubblicazione la procedura fosse continuata a seguito del versamento
dell’anticipo di spese da parte di un creditore.
Ne consegue che il credito
risarcitorio ex art. 52 LAVS, dovuto al danno subito dalla Cassa per il mancato
versamento dei contributi paritetici relativi al periodo in esame
non è prescritto.
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, il
danno di fr. 42'287,20 fatto valere nei confronti della
ricorrente corrisponde al saldo dei contributi non soluti dalla FA 1 per gli
anni dal 2009 al (marzo) 2011 determinati sui salari notificati in quel periodo
(cfr. i singoli estratti conto, nonché le distinte salariale allegati alla
decisione di risarcimento in doc. 1). La Cassa ha poi prodotto lo specchietto
dell’evoluzione del debito contributivo dal quale si rileva come
l’amministrazione abbia iniziato dal 10 agosto 2009 a sistematicamente diffidare
e dal 10 settembre 2009 precettare la società per il pagamento dei contributi
del saldo dei mesi di maggio/aprile 2009 e degli acconti mensili dal luglio
2009 (doc. 5 - 8).
Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Cassa ha agito al fine
di incassare quanto dovuto, ciò che in parte è riuscita a fare.
Con replica
23 giugno 2016 la ricorrente ha sostenuto quanto segue:
" La Cassa
ha prodotto i dettagli sulle evoluzioni degli incassi per gli anni 2009, 2010 e
2011. Dagli stessi si evince che fin dal 2009 la Cassa ha fatto spiccare
precetti esecutivi, ai quali tuttavia non ha mai dato un seguito concreto. Non
si sa, ma è molto probabile, se la FA 1 abbia interposto opposizione ai
precetti esecutivi.
Non risulta, dalla documentazione prodotta, che la Cassa abbia mai
chiesto il rigetto delle opposizioni, rispettivamente la continuazione delle
esecuzioni, altrimenti non si spiegherebbe come mai la società abbia potuto
continuare a rimanere in vita ed in attività fino alla primavera del 2014,
allorquando è stato pronunciato il fallimento.
Questa inattività della Cassa costituisce una colpa grave. Se
avesse insistito nell'esigere il pagamento, segnatamente sollecitando il
proseguimento delle esecuzioni, con ogni probabilità i contributi per gli anni
2009 - 2011 sarebbero stati pagati, dal momento che la FA 1 ha continuato ad
operare fino al 2014.”
Va fatto
presente che i motivi di riduzione del risarcimento non sono regolati
dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122
V 186ss., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che
l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto
analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione
di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare
relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita
oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e
comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid.
3c; SVR 2000 AHV N/r. 16 consid. 7a). In generale una
concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente
negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per
crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo
nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.
cit., § 8 nr. 760, pag. 182 e la casistica citata alle note a pié pagina n.
1087 e n. 1088)
Ora,
dall’evoluzione degli incassi relativi ai contributi 2009 – 2011 risulta che
l’ultimo precetto esecutivo risale al 14 giugno 2012 e che riguarda il conteggio
di chiusura dell’anno 2011.
Dallo
scritto 30 gennaio 2017 della Cassa e dalla documentazione allegata (cfr.
consid. 1.8), in particolare dall’estratto delle esecuzioni relative alla
totalità dei contributi dovuti dalla società (XV/1) si evince come siano state
numerose le procedure esecutive, alcune annullate in quanto concernenti lo
storno in sede di conguaglio, altre annullate per intervenuto pagamento, altre
ancora sono continuate sino al pignoramento e alla domanda di vendita. In
seguito, come fatto presente nel succitato scritto dalla Cassa stessa, quest’ultima
in data 25 novembre 2013 ha inoltrato istanza di fallimento senza preventiva
esecuzione ai sensi dell’art. 190 LEF.
In queste
circostanze alla Cassa non può essere rimproverata un’inattività nella
riscossione dei contributi paritetici dovuti dalla FA 1.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nel caso in esame, con
riferimento all’art. 590 cpv. 1 CCS, di cui al rinvio dell’art. 43 OAVS, la
ricorrente sostiene che non avendo la Cassa insinuato durante la pubblicazione
della grida per l’allestimento dell’inventario il credito risarcitorio, motivo
per cui, una volta accettata l’eredita con il beneficio dell’inventario, lo
stesso sarebbe estinto.
Secondo l’art. 43 OAVS se
la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono
solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del
decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero.
Secondo l’art. 589 cpv. 1
CCS l’erede che accetta col beneficio dell’inventario si assume i debiti
inventariati e diventa proprietario dei beni ereditati. Gli effetti dell’acquisto
dell’eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento
dell’aperta successione (art. 589 cpv. 2 CCS). L’erede risponde, tanto coi beni
della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti
dall’inventario (art. 589 cpv. 3 CCS).
L’art. 590 cpv. 1 CCS
prevede che i creditori del defunto i cui crediti non risultano
dall’inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro
l’erede personalmente, né contro l’eredità. Il cpv. 2 dell’art. 590 CCS dispone
che tuttavia l’erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito
dall’eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione
senza loro colpa, o il cui credito fosse stato omesso nell’inventario benché
notificato.
Secondo la giurisprudenza riassunta
in STF 9C_ 491/2013 del 5 febbraio 2013 consid. 3.2.:
" Le Tribunal fédéral des assurances a admis que seule l'absence de
production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de
cotisation, situation à laquelle on pouvait assimiler l'incertitude résultant
du fait que l'administration ne disposait pas encore d'éléments suffisants pour
conclure à l'existence d'une dette de cotisation, était excusable au sens de
l'art. 590 al. 2 CC (ATF 97 V 221 consid. 2b p. 224). En revanche, une créance de cotisations qui n'a pas été produite, de
manière fautive, dans la procédure de bénéfice d'inventaire est éteinte (ATF 111 V 1; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n°
1041a).”
Orbene,
va fatto presente che la succitata sentenza si riferiva ai contributi
personali del debitore defunto non insinuati nell’inventario.
Determinante è invece che nella
STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010, pubblicata in SVR AHV nr. 13, è stata
confermata la trasmissibilità agli eredi degli obblighi da risarcimento danni
fondati sull’art. 52 LAVS. In quella sentenza l’Alta Corte ha ricordato che:
" … in DTF
119 V 165, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito
che il debito risultante dall'art. 52 LAVS passa agli eredi del responsabile
che non abbiano rinunciato alla successione. Sei anni più tardi, la stessa
Corte ha ribadito i concetti precedentemente sviluppati precisando che
l'obbligo risarcitorio dell'art. 52 LAVS passa agli eredi che hanno accettato
l'eredità indipendentemente dal fatto che la decisione amministrativa di
riparazione del danno sia stata emessa prima o dopo il decesso del datore di
lavoro responsabile. Parimenti ha sottolineato che, dal profilo dell'AVS, la
questione della copertura di un danno non riveste alcun carattere penale
(sentenza H 279/97 del 14 giugno 1999 consid. 3a, in SVR 2000 AHV n. 16 pag.
49). Da ultimo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la
propria prassi in materia nel 2003 in DTF
129 V 300, in cui ha ribadito che l'obbligo di risarcire il danno
giusta l'art. 52 LAVS a dipendenza della responsabilità del de cuius per la sua
qualità di organo della persona giuridica fallita si trasferisce agli eredi.”
Ora, come rettamente
rilevato nella decisione contestata, al momento della pubblicazione della grida
la Cassa non poteva insinuare il proprio credito ex art. 52 LAVS non essendo lo
stesso sorto poiché a quel momento non vi era (ancora) un’insolvibilità del
datore di lavoro (FA 1) e tantomeno poteva procedere ad un’insinuazione a
titolo cautelativo.
Ne consegue che l’art. 590
Considerandi
CCS non è applicabile e quindi alla Cassa non può essere rimproverato di aver
tralasciato o omesso la notifica del proprio credito risarcitorio nella
procedura di allestimento dell’inventario.
L’amministrazione non poteva
nemmeno insinuare nella procedura di grida dell’inventario l’ammontare dei contributi
paritetici della FA 1 rimasti scoperti al momento del decesso di __________
in quanto si trattava, appunto, di contributi dovuti dalla società e non dal
defunto (non si tratta infatti di contributi personali ex art. 8 LAVS).
Va comunque rilevato che
con scritto del 6 giugno 2011 la Cassa aveva fatto presente al Pretore di .
__________ dell’eventualità di un risarcimento ex art. 52 LAVS (cfr. doc. 8).
In tal senso il notaio incaricato dalla Pretura di allestire l’inventario della
successione di __________, avv. __________, con scritto 2 agosto 2011 aveva
rilevato: “Occorre ancora qui ricordare come la società FA 1, a suo tempo
gestita in qualità di amministratore unico da parte di __________, si sia
esposta e la sia ancora in modo consistente per oneri sociali, imposte alla
fonte, contributi LAINF, ecc.. Se la società non dovesse trovare il modo di
liquidare queste posizioni e dovesse avviarsi verso una procedura di fallimento,
non è da escludersi, anzi, sarebbe altamente verosimile che vi potrebbero
essere delle rivalse da parte dei creditori insoddisfatti nei confronti degli eredi
in specie ai sensi dell’art. 52 LAVS “( pag. 15 della relazione; doc. F
allegato alla decisione su opposizione).
Ne consegue che il credito
non è estinto.
A titolo abbondaziale va
fatto presente che a fronte di oltre CHF 800'000.-- di saldo di eredità (fr. 2’486'430,16
di attivi e fr. 1’682'339,70 di passivi; cfr. doc. F) verosimile la ricorrente avrebbe
comunque accettato l’eredità anche con un credito risarcitorio di CHF 42'287,20.
2.8
Occorre ora esaminare se speciali
circostanze legittimavano la società datrice di lavoro di lavoro,
rispettivamente il proprio organo amministratore unico ora defunto, a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., § 8 nr. 668 seg. pagg. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., § 8 nr. 696 segg. pagg.
163.
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Sui motivi di discolpa la
ricorrente sostiene di non saper nulla e di non potersi determinare,
ipotizzando che sia stata la malattia del padre che lo avrebbe portato al
decesso ad aver un ruolo sulla mancato pagamento dei contributi, come pure può
essere probabile che egli si sia attivato per salvare la società.
Come riferito al consid.
2.6
incombe al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70.
pag. 213), motivo per cui vale ciò che la giurisprudenza ritiene ossia che,
di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
Non va in ogni caso
dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide (iniziate nell’agosto 2009) e i
precetti esecutivi (intimati regolarmente da settembre 2009, non ha versato i
contributi relativi agli anni 2009 – 2014 (quest’ultimo sino a marzo).
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi per ammettere nella specie che il differimento dei
pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società
o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121
V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H
277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
Infine la ricorrente
sostiene che non avendo il nuovo amministratore TERZ 1 (anche lui destinatario
di una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato; cfr. consid. 1.7) provveduto
a liquidare gli oneri sociali arretrati, il precedente amministratore __________
risulta libero da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Va qui rilevato che,
secondo la giurisprudenza, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente
ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla la gravità
dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio
2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre
2000.
nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306), motivo per
cui la succitata tesi non può essere confermata.
In conclusione, non
riscontrando alcun motivo di discolpa/giustificazione ai sensi della succitata
giurisprudenza, la ricorrente (benché si tratti di una minorenne, ma legalmente
ex art. 539 cpv. 1 CCS titolare, con il beneficio dell’inventario, dell’eredità
di suo padre), è tenuta a rispondere ex art. 52 LAVS del danno subito dalla
Cassa a seguito della violazione delle prescrizioni per negligenza grave da
parte del di lei defunto padre, amministratore unico della FA 1.
Ne consegue la conferma
della decisione contesta, mentre il ricorso va respinto.
2.9
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière droit pubblic
au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis,
in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:
une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre
anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del
ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di
disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento
di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è
pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,
renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il
valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti