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31.2016.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2017Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nel caso in esame, con

riferimento all’art. 590 cpv. 1 CCS, di cui al rinvio dell’art. 43 OAVS, la

ricorrente sostiene che non avendo la Cassa insinuato durante la pubblicazione

della grida per l’allestimento dell’inventario il credito risarcitorio, motivo

per cui, una volta accettata l’eredita con il beneficio dell’inventario, lo

stesso sarebbe estinto.

Secondo l’art. 43 OAVS se

la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono

solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del

decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero.

Secondo l’art. 589 cpv. 1

CCS l’erede che accetta col beneficio dell’inventario si assume i debiti

inventariati e diventa proprietario dei beni ereditati. Gli effetti dell’acquisto

dell’eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento

dell’aperta successione (art. 589 cpv. 2 CCS). L’erede risponde, tanto coi beni

della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti

dall’inventario (art. 589 cpv. 3 CCS).

L’art. 590 cpv. 1 CCS

prevede che i creditori del defunto i cui crediti non risultano

dall’inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro

l’erede personalmente, né contro l’eredità. Il cpv. 2 dell’art. 590 CCS dispone

che tuttavia l’erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito

dall’eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione

senza loro colpa, o il cui credito fosse stato omesso nell’inventario benché

notificato.

Secondo la giurisprudenza riassunta

in STF 9C_ 491/2013 del 5 febbraio 2013 consid. 3.2.:

" Le Tribunal fédéral des assurances a admis que seule l'absence de

production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de

cotisation, situation à laquelle on pouvait assimiler l'incertitude résultant

du fait que l'administration ne disposait pas encore d'éléments suffisants pour

conclure à l'existence d'une dette de cotisation, était excusable au sens de

l'art. 590 al. 2 CC (ATF 97 V 221 consid. 2b p. 224). En revanche, une créance de cotisations qui n'a pas été produite, de

manière fautive, dans la procédure de bénéfice d'inventaire est éteinte (ATF 111 V 1; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n°

1041a).”

Orbene,

va fatto presente che la succitata sentenza si riferiva ai contributi

personali del debitore defunto non insinuati nell’inventario.

Determinante è invece che nella

STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010, pubblicata in SVR AHV nr. 13, è stata

confermata la trasmissibilità agli eredi degli obblighi da risarcimento danni

fondati sull’art. 52 LAVS. In quella sentenza l’Alta Corte ha ricordato che:

" … in DTF

119 V 165, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito

che il debito risultante dall'art. 52 LAVS passa agli eredi del responsabile

che non abbiano rinunciato alla successione. Sei anni più tardi, la stessa

Corte ha ribadito i concetti precedentemente sviluppati precisando che

l'obbligo risarcitorio dell'art. 52 LAVS passa agli eredi che hanno accettato

l'eredità indipendentemente dal fatto che la decisione amministrativa di

riparazione del danno sia stata emessa prima o dopo il decesso del datore di

lavoro responsabile. Parimenti ha sottolineato che, dal profilo dell'AVS, la

questione della copertura di un danno non riveste alcun carattere penale

(sentenza H 279/97 del 14 giugno 1999 consid. 3a, in SVR 2000 AHV n. 16 pag.

49). Da ultimo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la

propria prassi in materia nel 2003 in DTF

129 V 300, in cui ha ribadito che l'obbligo di risarcire il danno

giusta l'art. 52 LAVS a dipendenza della responsabilità del de cuius per la sua

qualità di organo della persona giuridica fallita si trasferisce agli eredi.”

Ora, come rettamente

rilevato nella decisione contestata, al momento della pubblicazione della grida

la Cassa non poteva insinuare il proprio credito ex art. 52 LAVS non essendo lo

stesso sorto poiché a quel momento non vi era (ancora) un’insolvibilità del

datore di lavoro (FA 1) e tantomeno poteva procedere ad un’insinuazione a

titolo cautelativo.

Ne consegue che l’art. 590

Considerandi

CCS non è applicabile e quindi alla Cassa non può essere rimproverato di aver

tralasciato o omesso la notifica del proprio credito risarcitorio nella

procedura di allestimento dell’inventario.

L’amministrazione non poteva

nemmeno insinuare nella procedura di grida dell’inventario l’ammontare dei contributi

paritetici della FA 1 rimasti scoperti al momento del decesso di __________

in quanto si trattava, appunto, di contributi dovuti dalla società e non dal

defunto (non si tratta infatti di contributi personali ex art. 8 LAVS).

Va comunque rilevato che

con scritto del 6 giugno 2011 la Cassa aveva fatto presente al Pretore di .

__________ dell’eventualità di un risarcimento ex art. 52 LAVS (cfr. doc. 8).

In tal senso il notaio incaricato dalla Pretura di allestire l’inventario della

successione di __________, avv. __________, con scritto 2 agosto 2011 aveva

rilevato: “Occorre ancora qui ricordare come la società FA 1, a suo tempo

gestita in qualità di amministratore unico da parte di __________, si sia

esposta e la sia ancora in modo consistente per oneri sociali, imposte alla

fonte, contributi LAINF, ecc.. Se la società non dovesse trovare il modo di

liquidare queste posizioni e dovesse avviarsi verso una procedura di fallimento,

non è da escludersi, anzi, sarebbe altamente verosimile che vi potrebbero

essere delle rivalse da parte dei creditori insoddisfatti nei confronti degli eredi

in specie ai sensi dell’art. 52 LAVS “( pag. 15 della relazione; doc. F

allegato alla decisione su opposizione).

Ne consegue che il credito

non è estinto.

A titolo abbondaziale va

fatto presente che a fronte di oltre CHF 800'000.-- di saldo di eredità (fr. 2’486'430,16

di attivi e fr. 1’682'339,70 di passivi; cfr. doc. F) verosimile la ricorrente avrebbe

comunque accettato l’eredità anche con un credito risarcitorio di CHF 42'287,20.

2.8

Occorre ora esaminare se speciali

circostanze legittimavano la società datrice di lavoro di lavoro,

rispettivamente il proprio organo amministratore unico ora defunto, a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., § 8 nr. 668 seg. pagg. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., § 8 nr. 696 segg. pagg.

163.

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

Sui motivi di discolpa la

ricorrente sostiene di non saper nulla e di non potersi determinare,

ipotizzando che sia stata la malattia del padre che lo avrebbe portato al

decesso ad aver un ruolo sulla mancato pagamento dei contributi, come pure può

essere probabile che egli si sia attivato per salvare la società.

Come riferito al consid.

2.6

incombe al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213), motivo per cui vale ciò che la giurisprudenza ritiene ossia che,

di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide (iniziate nell’agosto 2009) e i

precetti esecutivi (intimati regolarmente da settembre 2009, non ha versato i

contributi relativi agli anni 2009 – 2014 (quest’ultimo sino a marzo).

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi per ammettere nella specie che il differimento dei

pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121

V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H

277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

Infine la ricorrente

sostiene che non avendo il nuovo amministratore TERZ 1 (anche lui destinatario

di una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato; cfr. consid. 1.7) provveduto

a liquidare gli oneri sociali arretrati, il precedente amministratore __________

risulta libero da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Va qui rilevato che,

secondo la giurisprudenza, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla la gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio

2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre

2000.

nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306), motivo per

cui la succitata tesi non può essere confermata.

In conclusione, non

riscontrando alcun motivo di discolpa/giustificazione ai sensi della succitata

giurisprudenza, la ricorrente (benché si tratti di una minorenne, ma legalmente

ex art. 539 cpv. 1 CCS titolare, con il beneficio dell’inventario, dell’eredità

di suo padre), è tenuta a rispondere ex art. 52 LAVS del danno subito dalla

Cassa a seguito della violazione delle prescrizioni per negligenza grave da

parte del di lei defunto padre, amministratore unico della FA 1.

Ne consegue la conferma

della decisione contesta, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière droit pubblic

au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis,

in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre

anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del

ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di

disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento

di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è

pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti