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31.2016.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta,

come accennato, RI 1 è stato in carica quale presidente del consiglio di

amministrazione dal 2 novembre 2010 e, in seguito, quale amministratore unico

(sempre con diritto di firma individuale), sino alla dichiarazione di

fallimento del 16 ottobre 2014, della FA 1.

Accettando il mandato di

presidente del CdA rispettivamente di amministratore unico l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma

(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

In queste circostanze non

può essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) secondo dottrina e

giurisprudenza, per determinare se una persona ha la posizione di organo è

decisivo sapere se essa esercitava effettivamente questa funzione, a

prescindere dalle iscrizioni del registro di commercio o dalla presenza di

procura (DTF 114 V 213 c. 4.e; Kieser, Alters- und Hinterlassen versicherung –

Kommentar, 2012, n. 65 ad art. 51-52). Tale posizione di organo ai sensi della

LAVS è per esempio da negare ad una persona iscritta a registro di commercio

quale avente diritto di firma individuale, ma che si occupava esclusivamente di

lavori amministrativi marginali (stessa DTF). (…)” (I, pag. 5).

Al riguardo – ribadito che quale organo formale

(presidente del CdA rispettivamente amministratore unico della SA) l’insorgente

doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO

e che in tale veste disponeva di un potere decisionale – a ragione la Cassa ha evidenziato che “(…)

nella sentenza da egli citata (DTF 114 V 213) non si tratta dei membri del CdA

(rispettivamente dell’amministratore unico), che sono sempre e comunque tenuti

a risarcire il danno (“Massgeblich ist

für die Beurteilung der Organstellung von Personen, die nicht Verwaltungsräte

sind, ob sie tatsächlich die Funktion von Organen erfüllen, indem sie den

Organen vorbehaltene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung

besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft massgeben mitbestimmen … ”),

bensì di organi materiali quali il procuratore o il direttore di una persona

giuridica. (…)” (III, pagg. 3-4).

2.7. L’insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.4), in via principale ha chiesto di annullare la decisione su

opposizione impugnata e di rinviare gli atti alla Cassa con l’ingiunzione di

sospendere la procedura sino a procedura penale conclusa.

Va qui innanzitutto

rilevato che per costante giurisprudenza, nell’ambito di vertenze in materia di

assicurazioni sociali, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato

dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che

concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene

la valutazione della colpa commessa (cfr., tra le altre, le STFA H 33/03 dell’8

ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5 e H 194/01 del

4 febbraio 2002, consid. 2a).

Già per questa ragione la

domanda di annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti alla

Cassa con l’ingiunzione di sospendere la procedura sino alla conclusione di

quella penale va respinta.

Inoltre, nella fattispecie

concreta – a prescindere dal fatto

che l’amministratore formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il

motivo che altre persone esercitano il potere effettivo –, questo Tribunale osserva che

l’insorgente in qualche modo non ha addotto e tantomeno provato di essere stato

impedito nell’esercizio della sua carica di presidente del CdA rispettivamente

amministratore unico della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno dimostrato)

Considerandi

di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa

degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr.

la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque

provato che, nonostante l’assunzione della carica di presidente del CdA

rispettivamente di amministratore unico con tutti gli oneri che da tale carica

derivano, qualcuno gli ha sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva

situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al

riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5

luglio 2007).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In simili circostanze – ritenuto anche che la giurisprudenza

federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di

documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con

esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che

proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova

rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di

supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del

31.

gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid.

4.3

; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002,

consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, la domanda formulata dall’insorgente e

volta al “Richiamo intero incarto penale (INC.2012.12207/JN/mao) presso il

Ministero Pubblico, Lugano” (I, pag. 9), va respinta.

2.8

L’art. 35 cpv. 2 OAVS

stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra

2048.

il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in

lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1°

gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è

ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di

compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli

effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla

legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che,

in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla

possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad

esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per

tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del

10.

agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen

Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System

der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.

Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers

bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres

positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der

Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen

Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen

Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.

35.

Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der

Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten

Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der

ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in

diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli

2002.

E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil

9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein

Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der

in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge

leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November

2012.

E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

Nella fattispecie concreta,

dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1

per gli anni 2011 e 2012 (cfr. V/1-2) risulta che la Cassa per quegli anni, il

26.

aprile 2012 e il 18 febbraio 2013, ha proceduto ad emettere dei conteggi di

chiusura per degli importi di fr. 29'319.55 per il 2011 rispettivamente di fr.

50'152.40 per il 2012.

Ritenuto che gli acconti

per il 2011 ammontavano a fr. 61'100.40 (importo mensile di fr. 5’091.70 x 12;

doc. V/1) e per il 2012 a fr. 62'675.40 (importo mensile di fr. 5’222.95 x 12;

doc. V/2) e visto che gli importi effettivamente dovuti per il 2011 (tolta la

rettifica del conteggio di chiusura di fr. 3'000; cfr. doc. V/1) sono pari a

fr. 87'419.95 rispettivamente per il 2012 (aggiunta la rettifica del conteggio

di chiusura di fr. 449.85; cfr. doc. V/2) a fr. 113'377.65, l’aumento della

massa salariale in entrambi gli anni (2011 e 2012) è stata chiaramente

superiore al 10%.

Dagli atti non risulta

inoltre (e tantomeno egli lo sostiene e/o lo documenta) che l’insorgente abbia

comunicato alla Cassa l’aumento della massa salariale di quegli anni. Nemmeno

l’insorgente adduce (e tantomeno lo prova) di aver proceduto alla costituzione

delle riserve necessarie per poter fare fronte in tempo utile al conteggio

finale e ai relativi interessi.

Di conseguenza

l’inattività dell’insorgente configura una grave negligenza causale al danno

fatto valere dalla Cassa per un importo complessivo di fr. 59'618.20 (detto

importo, come visto al consid. 2.2, è infatti riconducibile al mancato

versamento dell’acconto dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF del mese di dicembre

2012.

e del conteggio di chiusura con rettifica dello stesso anno unitamente

agli interessi moratori e alle spese di diffida e esecutive per gli anni 2011 e

2012).

Giova qui ricordare che,

secondo la giurisprudenza federale, la passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza

per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività

dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H

65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Questo vale a maggiore

ragione rilevato che, vista la funzione assunta (presidente del CdA e amministratore

unico), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza

e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

In ogni caso, nella misura

in cui l’insorgente volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da

parte di terzi (in casu da parte di altre persone coinvolte nell’inchiesta

penale di cui all’INC.2012.12207/JN/mao), va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla

gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996.

pag. 306).

Determinante è che l’insorgente

non ha fatto valere e tantomeno provato l’esistenza di motivi o circostanze

idonei ad esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi

l’esistenza di una negligenza grave.

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA rispettivamente

amministratore unico di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01

e H 269/01 del 5 giugno 2003).

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che le suddette cariche gli imponevano, RI 1,

deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9

Quanto all’esistenza o meno

di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente

il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b), va

rilevato che dagli atti non emerge alcun motivo di giustificazione rispettivamente

di discolpa e che nemmeno l’insorgente li ha fatti valere e tantomeno provati.

In conclusione, non

essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 59'618.20 per oneri

sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2011 e 2012.

2.10

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.11

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti