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31.2016.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2016Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale

o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a

giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente – come accennato, socio

gerente dal 28 dicembre 2006 sino al 1. giugno 2010, socio dal 1. giugno 2010

al 17 settembre 2012 e successivamente socio gerente dal 17 settembre 2012 (sempre

con diritto di firma individuale) sino alla dichiarazione di fallimento del 28

agosto 2013 della FA 1 (cfr. consid. 1.1) –

sostiene che nessuna responsabilità possa essergli attribuita (in ogni caso

almeno fino a quando non ha assunto nuovamente la gerenza della società)

ritenuto che l’unico responsabile degli aspetti amministrativi della FA 1 fosse

il __________ e che quando egli ha ripreso la gestione della società nel

settembre 2012 (cfr. doc. 1/b) era ormai troppo tardi per evitare il danno

mancando le usuali riserve.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Va ricordato che, secondo

giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del

28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Rettamente, nella

decisione contestata, la Cassa ha rilevato che “(…) relativamente alle cause

che avrebbero portato al dissesto della società, si rileva che la

responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in

relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di

fallimento (STCA 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc.

31.1995.12). L'Alta Corte ha avuto modo di precisare che la ditta che

attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati

deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002, H 170/01;

STFA 7 maggio 1997, H 336/95; STCA 18 febbraio 2013, inc. 31.2012.5). Nel

concreto caso, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento

dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di maggio 2012 all'invio di diffide

di pagamento e dal mese di gennaio 2013 all'avvio di procedure esecutive che

hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. ll fatto che la società

abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già

di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la

responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la

massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Come

stabilito dalla giurisprudenza federale, nell'ambito dell'accertamento del mancato

pagamento dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità

- ciò che non è il caso nella fattispecie - la sospensione del pagamento dei

contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave

dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01). (…)” (doc. 1, pag.

6).

Ritenuti, da una parte la

posizione di organo formale della società quale socio gerente e, dall’altra

parte, che l’insorgente (come si dirà meglio in seguito) non ha minimamente

provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti,

a mente di questo Tribunale non occorre richiamare l’incarto penale né

attendere l’esito del procedimento in corso.

Va qui inoltre ricordato

che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5

giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità e

obblighi.

Questo Tribunale rileva

che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito

nell’esercizio della sua carica di socio gerente della FA 1. Nemmeno ha

sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante raggiri

di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una

negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

L’insorgente non ha dunque

validamente provato che, nonostante l’assunzione della veste di socio gerente

con tutti gli oneri che da tale carica derivano, il signor __________ gli ha

sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione della società

e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in

argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007).

In questo senso non

bastano le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…)

tutti gli elementi a disposizione di RI 1 al momento dell'uscita di __________

dalla società, gli permettevano invero di poter ragionevolmente sostenere che

il socio si fosse assicurato della situazione finanziaria della società, che

tutto corrispondesse ad una logica organizzata e che la necessaria liquidità

per far fronte alle spese fosse comunque assicurata. In questo senso __________

aveva più volte fornito rassicurazioni al ricorrente. Questo aspetto è pure

risultato evidente nell'ambito del procedimento penale che interessa i due ex

soci. __________ ha infatti pure ammesso la propria cattiva gestione per aver,

tra l'altro, omesso la postergazione di crediti correntisti, rimborsato un

credito correntista ed effettuato altre operazioni che hanno portato al

fallimento della società. __________ non è stato in grado di gestire

l'effettiva situazione della liquidità della società, ha omesso di effettuare i

necessari accantonamenti per consentire, tra l'altro, il pagamento dei

contributi paritetici. Quando RI 1 ha ripreso la gerenza della società, nel

settembre del 2012, oramai era troppo tardi. Dal rapporto di polizia reso

nell’ambito del procedimento penale risulta in modo chiaro che da parte di __________

c'è stata un'evidente omissione della contabilità. Al termine della sua

gestione questi non ha lasciato una contabilità per nulla ordinata, in crassa

violazione con il principio che vuole che i conti vengano presentati in modo

completo, chiaro, comprensivo e fedele. Addirittura, sono emersi nell'ambito

dell'inchiesta più di un unico bilancio per un medesimo anno contabile, durante

la gestione __________. (…)” (I, pag. 2 e 3).

Va qui ribadito che

l’insorgente, nella misura in cui (come da lui asserito) la contabilità non

fosse stata chiara e la gestione da parte del __________ lacunosa, avrebbe

potuto/dovuto rassegnare immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare la

carica di socio gerente (oltretutto in una società che già conosceva viste le

cariche già in precedenza assunte; cfr. consid. 1.1) con relative

responsabilità e obblighi.

Se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Di conseguenza – atteso che è preciso dovere

dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole

avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che

proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova

rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di

supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02

del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid.

4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002

consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) –, la domanda formulata dall’insorgente di “(…)

convocazione di un dibattimento ai sensi dell’art. 17 Lptca (…)” (I, pag.

8), va respinta.

Sono infatti ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit.,

pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V

94).

Quanto all’assunto secondo

il quale l’insorgente non potrebbe essere chiamato a rispondere dei contributi

scaduti e non versati prima del mese di settembre 2012 allorquando ha ripreso

la carica di socio gerente della società, va osservato quanto segue.

Il nuovo amministratore

(rispettivamente gerente o socio gerente) risponde non soltanto dei contributi

sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente

alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo

amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) deve vegliare affinché

vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non

era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c;

RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore (rispettivamente

gerente o socio gerente) secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno

causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di

amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché

la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto

che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto

(SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In

tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno,

ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con

riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011

consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli

atti non emerge, né del resto è stato sostenuto, che al momento della nuova

entrata in carica quale socio gerente della FA 1, la società si trovasse già in

uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi

Considerandi

già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri

sociali dovuti prima del 17 settembre 2012.

In effetti, come rilevato

dalla Cassa e rimasto incontestato, “(…) nell’evenienza concreta, sino alla

revoca del mandato di gerente del signor __________ decisa dall’assemblea

straordinaria tenutasi il 17 settembre 2012 (cfr. doc. B), la società ha

regolato il pagamento dei contributi AVS. Per contro si evidenzia che dalla

successiva nomina di gerente dell’opponente in data 17 settembre 2012 (cfr.

doc. B) sino al fallimento, la società non ha effettuato alcun versamento di

contributi paritetici AVS. (…)” (doc. 1, pag. 6 e 7).

Il ricorrente non ha

dunque nemmeno reso verosimile che al momento della nuova entrata in carica

quale socio gerente, la FA 1 fosse insolvente o indebitata a tal punto da dover

considerare irrecuperabili i contributi dovuti prima dell’inizio del suo

mandato (settembre 2012). Va qui ribadito che se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Conformemente alla succitata

giurisprudenza l’insorgente deve pertanto rispondere, indipendentemente dalla

questione a sapere se abbia o meno contribuito a tale posta di danno, anche per

gli oneri sociali dovuti prima del suo rientro quale socio gerente della

società (cfr. in questo senso la STCA 31.2014.7 del 22 dicembre 2014).

Riguardo infine

all’affermazione secondo cui “(…) in altre parole la “mente”, ideatore e

gestore di tutte le operazioni immobiliari che hanno interessato la FA 1 era __________,

mentre RI 1 solo il “braccio”, che si occupava dei cantieri dal punto di vista

tecnico. Era __________ a gestire la contabilità, era lui che aveva il compito

di garantire la necessaria liquidità. (…)” (I, pag. 2), va ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel

presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996.

pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come

visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua

responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva, RI

1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.8

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha

pagato l’ultimo importo di fr. 18'608.90 per i contributi dovuti per il II

trimestre del 2012 il 21 agosto 2012 (cfr. gli specchietti dell’evoluzione del

debito contributivo fatto valere sub doc. 6 e 7). In queste circostanze non

risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere,

per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse

riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;

STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del

29.

agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

In conclusione, non

essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 101'966.35 per oneri

sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2012 e 2013, quest’ultimo sino al

mese di giugno.

2.9

L’insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.4), ha fatto valere che la Cassa avrebbe dovuto sospendere la

procedura di risarcimento sino alla conclusione della procedura penale.

Va qui innanzitutto

rilevato che per costante giurisprudenza, nell’ambito di vertenze in materia di

assicurazioni sociali, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato

dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che

concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene

la valutazione della colpa commessa (cfr., tra le altre, le STFA H 33/03 dell’8

ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2003, consid. 5 e H 194/01 del

4.

febbraio 2002, consid. 2a).

Inoltre – ricordato che, come accennato (cfr.

consid. 2.7), l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato

impedito nell’esercizio della sua carica di socio gerente e in particolare che

terzi gli avrebbero sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva

situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al

riguardo della stessa – questo

Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa nella risposta e meglio

che “(…) a nulla giova quindi il richiamo al procedimento penale in corso e

a presunti impedimenti legati all'omissione della contabilità. Tali censure,

peraltro nemmeno comprovate e di per sé già inammissibili, non liberano

l'insorgente dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che l'asserita

omissione della contabilità e l'apertura di un procedimento penale non gli

impedivano e non lo esimevano visto il ruolo rivestito dall'obbligo di

informarsi presso la Cassa sull'esposizione debitoria della società. Del resto

la grave situazione debitoria è sorta, come detto, dopo l'assunzione della

carica di gerente del signor FA 1. (…)” (III, pag. 5).

Del resto, nemmeno dagli

atti risulta e tantomeno l’insorgente ha fatto valere che, in un lasso di tempo

relativo ai contributi che dovevano essere versati, nell’ambito della procedura

penale siano stati sequestrati degli averi di pertinenza della società (in

argomento cfr. la STF H 386/00 del 28 giugno 2002 che rinvia alla DTF 108 V 183

confermata in DTF 121 V 244).

In questo senso anche la

censura secondo la quale la Cassa avrebbe dovuto sospendere la procedura di

risarcimento sino alla conclusione di quella penale va respinta.

2.10

Riguardo, infine, alla domanda

di chiamare in causa __________ (cfr. consid. 1.4), va rilevato quanto segue.

Con la chiamata in causa,

terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una

decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano.

Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr.

pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con

riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa

giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una

successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio.

L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione

giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata

decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte

principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,

pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata

in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di

essere sentito (STFA H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti;

Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

In particolare, il

chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti giudiziari senza

disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare osservazioni ma

limitatamente all’oggetto di causa definito dal ricorrente e con il giudizio

non può essere obbligato materialmente a qualche cosa rispettivamente niente

può essergli attribuito (“(…) Dem

Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu gewähren, sich

zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch über

weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen, ist

aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt

wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu

nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (…)”

(cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261)).

Appurato, da una parte,

che la Cassa ha proceduto unicamente nei confronti di RI 1 (cfr. consid. 1.5) e

considerato, dall’altra parte, lo scopo e le finalità suenunciate della

chiamata in causa, questo Tribunale non ritiene di dover dare seguito alla

postulata chiamata in causa di __________.

In ogni caso, anche se la

succitata richiesta fosse da trattare alla stregua di una domanda volta a

sentire __________ quale teste, il TCA ribadisce che gli atti di causa sono

sufficienti per potersi pronunciare in merito alla vertenza senza dover

intraprendere ulteriori atti istruttori.

Va ribadito che possono

essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i

mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o,

ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF

120.

V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento

diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino

una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non

potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998,

pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso

non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

In questo senso questo la

domanda di chiamare in causa __________ deve essere respinta.

2.11

L’insorgente ha chiesto di

essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG

Kommentar, 3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173-193, pagg. 828-832).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG),

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Secondo l’art. 3 cpv. 1

LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle

disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza

determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13, consid. 7c, pag.

48). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il

25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004 consid. 4.1.2). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U

254.

pag. 209 consid. 2).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II

275.

consid. 4b e 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275 e

124.

I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c e 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i

chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella

Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino, al patrocinatrice del ricorrente doveva apparire

evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto

alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della

probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (in argomento cfr. la

STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.13). In effetti, vista la

posizione di organo formale (socio gerente di una Sagl), l’insorgente

poteva/doveva essere a conoscenza delle responsabilità e dei compiti che da

tale carica derivano. Inoltre, patrocinato in causa, nemmeno poteva sfuggire al

ricorrente l’obbligo di provare e debitamente documentare di essere stato

impedito nell’esercizio della sua carica di socio gerente.

In queste condizioni la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.12

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.13

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando,

in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2

LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se

il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti