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Decisione

31.2016.8

Responsabilità ex art. 52 LAVS del membro del CdA di una SA. Non dati motivi di giustificazione e di discolpa

30 gennaio 2017Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dovuti per il mese di gennaio 2013 rispettivamente per le spese di

diffida, gli interessi di mora e le spese esecutive il 23 settembre 2013 (cfr.

gli specchietti dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub doc.

X/1-2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente,

come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento

dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della

società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V

244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre

2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.8. Quanto all’“Istanza di

assunzione di ulteriori mezzi di prova” del 16 agosto 2016 (cfr. consid.

1.6) questo Tribunale rileva quanto segue.

Riguardo alla domanda di

audizione di __________, __________ e __________ quali testi – ribadito

che l’insorgente aveva sufficienti motivi per rifiutare la carica di membro del

CdA della SA e osservato che nemmeno allega e tantomeno prova che un tale agire

gli sarebbe stato validamente impedito – già si è detto che la stessa va

respinta in quanto irrilevante (cfr. consid. 2.6).

Per quanto attiene alle

ulteriori prove – edizione atti, richiamo incarti e ulteriori audizioni

così come indicate al consid. 1.6 –, per quanto detto sopra (cfr.

consid. 2.6), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere

che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a

qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di membro del CdA di una SA.

Non è pertanto necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non

porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti

all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se

gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,

che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Va pure evidenziato che se

da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

La giurisprudenza federale

non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione,

atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi

da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo

selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il

giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad

eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31

gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H

170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d

e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.).

In questo senso a ragione

la Cassa, nella decisione su opposizione impugnata e con scritto del 26 agosto

2016, ha rilevato che “(…) riguardo alla richiesta dell’opponente di essere

sentito tramite un incontro, la Cassa ritiene che, considerate le

Considerandi

argomentazioni addotte nell’impugnativa e ritenuta la documentazione acquisita

in istruttoria, non sia necessario né sentire l’opponente né assumere ulteriori

prove prima dell’emanazione della propria decisione. (…)” (doc. 3, punto

11, pag. 10) rispettivamente che “(…) la Cassa prende atto della nuova

documentazione prodotta e delle audizioni testimoniali richieste, che tuttavia,

non permettono di liberare il ricorrente dalla responsabilità del danno subito

dalla Cassa. Infatti, questi nuovi mezzi di prova non fanno che confermare

quanto già esposto dalla Cassa nella sua risposa di causa del 30 giugno 2016,

ossia che il ricorrente, ha assunto la carica di carica [ndr. recte: di

membro] del Consiglio di amministrazione della FA 1, senza far prova della

diligenza richiesta da tale funzione. In considerazione del fatto che a suo

dire, egli non aveva controllo sugli affari societari e quando chiedeva

delucidazioni, queste non venivano fornite, doveva rassegnare immediatamente le

dimissioni da tale carica e non attendere oltre un anno dalla sua entrata in

carica. (…)” (VII).

2.9

Quanto alla domanda di

dilazione di pagamento (cfr. consid. 1.4) non essendo oggetto della decisione

impugnata la richiesta è irricevibile.

È comunque bene osservare

che gli articoli dell’ordinanza e le Direttive citate dall’insorgente si

riferiscono ai contributi e non al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 52

LAVS.

Va in ogni caso rilevato

che la situazione economica del ricorrente non è rilevante ai fini del presente

giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti

contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona

fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non

può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il

condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave

negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della

persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli

ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è

a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la

responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente

negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella

contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art.

11.

LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297).

Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente

giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

2.10

Quanto all’ammontare del danno

– ritenuto il versamento del 5 aprile 2016 di fr. 600.-- (cfr. doc. 3/G)

– la Cassa, con la decisione impugnata, ha chiesto il risarcimento di

fr. 27'700.35 (28'300.35, indicati nella decisione del 16 dicembre 2015 sub

doc. 1, dedotto il succitato versamento di 600; vedi anche il consid. 1.3).

Dal dettaglio

dell’evoluzione incassi per gli anni 2012 e 2013 (X e X/1-2) risulta che “(…)

al 17.01.2017 sono intervenuti versamenti da parte del signor TERZ 2 per

complessivi CHF 2'400.00. Di conseguenza il saldo attuale a carico del

signor RI 1 per il 2012 ammonta a CHF 8'110.45. (…)” (X/1).

In data 23 gennaio 2017 il

TCA ha chiesto alla Cassa di comunicare a stretto giro di posta l’ammontare

rimasto scoperto e quindi precisare l’importo che intende chiedere in

risarcimento al ricorrente (XII).

Con lettera del 25 gennaio

2017.

la Cassa ha comunicato al TCA che l’ammontare del danno a carico del

ricorrente ammonta attualmente a fr. 25'900.35 (XIII).

I doc. XII e XIII sono

stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (XIV).

Di conseguenza, visto

tutto quanto precede e non essendo ravvisabile alcun valido motivo di

giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la

somma di fr. 25'900.35 per oneri sociali non versati dalla FA 1 negli anni 2012

(da agosto) al 2013 (fino ad agosto).

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

§ RI

1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 25'900.35 (valuta 25 gennaio

2017).

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti