31.2016.9
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. I problemi finanziari a seguito di una disdetta di un importante mandato evocati dall'ex amministratore della società datrice di lavoro non costitu
30 gennaio 2017Italiano24 min
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Raccomandata
Incarto
n.
31.2016.9
BS
Lugano
30 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2016 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1,
(cancellata da RC
il 24 settembre 2015)
terzi chiamati in causa: TERZ 1
rappr. da: RA 1
TERZ 2
TERZ 3
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di Commercio il 21 dicembre 2010 (data di
pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato). Lo scopo sociale
consisteva nei lavori di scenotecnica, nell’arredo acustico decorativo per
locali e nell’attività di impesa di costruzioni.
RI 1 è stato presidente
del Cda, con diritto di firma individuale, dal 21 dicembre 2010 al 27 maggio
2014, data in cui ha rassegnato le dimissioni (doc. A1/B). Dal 14 luglio 2011
al 21 novembre 2013 la sua modalità di firma era collettiva a due.
1.2. La FA 1 è stata affiliata
alla CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio
2012 al 30 settembre 2013.
A partire
dal pagamento del conteggio finale del 2012 la società è entrata in mora
con il pagamento dei contributi paritetici, per cui dal mese di aprile 2013 la
Cassa ha proceduto all’invio di diffide e dal novembre 2013 all’avvio di
diverse procedure esecutive (cfr. lo specchietto relativo all’evoluzione dei
pagamenti dei contributi 2012 e 2013; XVI).
Il 20 maggio e 20 giugno
2014 l’Ufficio esecuzione del Distretto di __________ ha rilasciato due
attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPGF/AD e AF
non soluti dalla società per gli anni 2012 e 2013 (doc. C e C1).
Con decreti 6 febbraio e
20 febbraio 2015 la Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate
l’apertura rispettivamente la sospensione di fallimento ex art. 230 LEF (FUSC 12
febbraio 2015 e 6 marzo 2015; doc. D).
In data 12 marzo 2015 la
Cassa ha inoltrato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il
proprio credito di fr. 38'943.-- per oneri sociali rimasti scoperti dalla
società relativi agli anni 2012 e 2013, dopo controllo del datore di lavoro
(doc. E – E2).
La procedura di
liquidazione è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo
alcun creditore anticipato le spese per la continuazione della stessa (doc. F).
Il 24 settembre 2015 la
società è stata radiata d’ufficio da RC.
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con decisione 30 novembre 2015,
confermata con decisione su opposizione del 24 maggio 2016, la Cassa ha
intimato a RI 1 una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS per un importo di
fr. 38'428,35 corrispondente ai contributi non soluti dalla FA 1 per gli anni 2012
e 2013, in via solidale con i membri del Cda TERZ 1 per fr. 36'143,10, TERZ 2 e
TERZ 3, quest’ultimi due per un importo di fr. 1'875,55.
1.4. Contro la
suddetta decisione su opposizione RI 1 contesta una sua responsabilità ex art.
52 LAVS. Con riferimento all’opposizione 28 dicembre 2015 (doc. A2), rileva in
particolare di esser stato “…coinvolto con compiti di tipo commerciale e di
rappresentanza verso il Committente Finale “__________” e della società
Appaltatrice “__________” e dunque ben distanti dalla reale amministrazione e
gestione societaria e che i rapporti con la Cassa di compensazione erano responsabili
altri”.
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, confermando la responsabilità
ex art. 52 LAVS del ricorrente per il mancato versamento dei contributi
paritetici dovuti dalla società.
1.6. Il 29 luglio 2016 il
ricorrente ribadisce le contestazioni ricorsuali (VII).
1.7. Con decreto 2 settembre 2016
il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (XIII).
1.8. TERZ 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha preso posizione in merito alla presente procedura il 7
settembre 2016 (XI) e il 26 settembre 2016 (XVI). Rileva in particolare di non
aver alcun interesse nella causa visto che con decisione 24 maggio 2016 la
Cassa ha accolto la sua opposizione contro la decisione di risarcimento datata
11 gennaio 2016, liberandolo quindi da qualsiasi responsabilità ex art. 52
LAVS.
1.9. Con un unico scritto del 14
ottobre 2016, provvisto di una nutrita documentazione, TERZ 2 e TERZ 3,
elencando le società che controllavano la fallita e considerato il figlio del
ricorrente come deus ex machina della FA 1, hanno fatto presente quanto da loro
fatto per risolvere le difficoltà della società e di essersi dimessi dal Cda
della stessa appena la situazione è precipitata. Rilevano di non saper cosa sia
accaduto dopo la loro uscita dal CdA e di aver liquidato quanto richiesto dalla
Cassa a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS (XVIII).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza
di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi
paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. ULRICH MEYER, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento)
un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il
danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore
il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di
lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in
esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni (il primo è
datato 20 maggio 2014; doc. C), la Cassa ha rettamente chiesto – mediante la
decisione di risarcimento del 28 dicembre 2015 e quindi entro il termine
biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS – in via sussidiaria al
ricorrente, presidente del Cda della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS per
Fatti
i contributi paritetici non versati dalla società.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, il
danno di fr. 38'428,35 fatto valere nei confronti del ricorrente, dimissionario
il 27 maggio 2014, è costituito del saldo degli anni 2012 e 2013 relativo ai
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1, determinati sulla base delle
dichiarazioni degli stessi anni (allegati alla decisione di risarcimento in
doc. A3), così come risulta dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito
contributivo (VII) e dai relativi estratti conto (sub doc. A3).
Ne consegue che l’importo
del danno subito dalla Cassa – che non è stato in quanto tale contestato – è da
ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla
legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nel caso in esame, il
ricorrente evidenzia di aver assunto all’interno della FA 1 una funzione di
tipo commerciale e di rappresentanza, mentre per la gestione della stessa, come
si legge nell’opposizione 30 novembre 2015 (doc. A2), egli si era avvalso delle
prestazioni fornite da studi fiduciari svizzeri di comprovata esperienza,
delegando ad essi i più ampi poteri gestionali.
Quanto asserito non è
sufficiente per esimere il ricorrente da una sua responsabilità. Infatti,
accettando il mandato di Presidente del Cda l’insorgente ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione
scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H
282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V
219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
Considerandi
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001.
consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma
(art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni
se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati
(STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15
dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28.
ottobre 2010).
Dei succitati controlli il
ricorrente non ha fatto menzione, né del resto risultano dagli atti di causa.
2.7
Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art.
52.
LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti
(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8
In sede di opposizione il ricorrente,
a sua discolpa, sostiene che i problemi finanziari della società sono dovuti alla
rescissione del contratto di subappalto, avvenuto il 5 ottobre 2013, con la __________,
la quale in seguito aveva affidato, tramite nuovi e singoli contratti,
l’esecuzione dei lavori direttamente a società facenti parte della FA 1,
contravvenendo quindi al diritto di esclusività ed incorrendo in una concorrenza
sleale. Queste società – continua l’insorgente – non hanno più partecipato alla
copertura dei costi di FA 1, causando a quest’ultima un grave dissesto finanziario
quantificato in 924'361,57 euro. Il ricorrente rileva pure di aver chiesto il
sequestro dei beni di tali società, respinto il 9 aprile 2014 dalla CEF, evidenziando
infine di non aver percepito alcun compenso per la sua carica svolta presso FA
1.
nonostante che il Cda gli avesse riconosciuto un compenso di 450'000 euro.
In
primo luogo occorre precisare che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e
31.1995.12
del 14 giugno 1995), la responsabilità del datore di lavoro
ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per
se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Va poi detto che, come
rettamente evidenziato dalla Cassa, già nel 2012 la FA 1 presentava una perdita
di oltre fr. 948'000.-- (cfr. bilancio 2012 in doc. G), quindi prima della
rescissione del contratto da parte di __________.
Inoltre, non essendo più
coperta la metà del capitale azionario il ricorrente, quale Presidente del Cda
avrebbe dovuto allestire un bilancio provvisorio e depositarlo presso il giudice
come prescrive l’art. 725 cpv. 1 CO. Invece, l’attività è proseguita sino a
settembre del 2013 anno per il quale la società ha versato solo l’acconto del I
trimestre (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributivo allegato
alla decisione di risarcimento doc. A3).
Pertanto, dal punto di
vista temporale i problemi di liquidità evocati dal ricorrente, legati alla
rescissione del contratto (5 agosto 2013) da parte di __________ ed alla relativa
mancata copertura dei costi, non sono da mettere in relazione alle difficoltà
nel liquidare gli oneri sociali, che, come già detto, la società non ha
integralmente versato dal 2012 (conteggio finale).
Piuttosto occorre
ricordare (cfr. consid. 2.7) che, secondo la giurisprudenza, la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate e che l’organo della società
deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del
fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria.
Quali misure l’insorgente
abbia adottato affinché i contributi sociali, a partire dal conteggio finale
per il 2012, fossero soluti integralmente non è dato a sapere.
In questo contesto le
dimissioni inoltrate il 27 maggio 2014 dal ricorrente risultano tardive (doc.
B).
Non va infine dimenticato
che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, non ha versato il
conguaglio degli oneri sociali dovuti nel 2012 come pure gli acconti degli
ultimi tre trimestri del 2013, incluso il relativo conteggio finale. In queste
circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa
valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;
STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del
29.
agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In conclusione, non
essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di
discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 36'552,80 per oneri
sociali non versati dalla FA 1.
2.9
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti