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Decisione

31.2017.1

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'AU e dell'organo di fatto di una SA. Non dati motivi di giustificazione e di discolpa

27 settembre 2017Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I succitati documenti sono

stati notificati alle parti (X e XI dell’incarto 31.2017.1).

Con scritto pervenuto al

TCA il 27 marzo 2017 (XII con allegati doc. L/1-6, trasmessi alla Cassa e

all’avv. RA 1 per osservazioni XIII, dell’incarto 31.2017.1) RI 1 si è

confermata nelle proprie allegazioni.

Con scritto del 4 aprile

2017 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare in

merito (XIV dell’incarto 31.2017.1).

Dal canto suo l’avv. RA 1,

con lettera del 10 aprile 2017 – contestate le osservazioni 27 marzo 2017 di RI

1 – ha concluso che “(…) considerato le divergenti prese di posizione, si

chiede che vengano sentiti i seguenti testi, i quali avranno modo di riferire

sia sull'attività e i diversi interventi effettuati dall'allora amministratrice

signora TERZ 1, sulla consegna della documentazione contabile, sulla conoscenza

della situazione debitoria da parte della signora RI 1, sul ruolo e funzione di

RI 2 nella società, amministratrice di fatto che ha sempre seguito e si è

occupata della gestione della società, intascando tutte le entrate dell'esercizio

pubblico, senza metterle a disposizione della società. __________ (ex

dipendente/responsabile) Via __________, __________; __________ (dipendente

che si è occupato del bar) Via __________, __________; __________ (ex

gerente) Via __________, __________; __________ (ex azionista di

minoranza) __________; Avv. RA 1 (ha seguito i rapporti tra la

signora TERZ 1 e RI 2, e ha presenziato ad incontri importanti degli azionisti)

Via __________, __________ (…)” (XV dell’incarto 31.2017.1).

Sempre per conoscenza, i

doc. XIV e XV sono stati notificati a RI 1, il doc. XIV all’avv. RA 1 e il doc.

XV alla Cassa (XVI, XVII e XVIII dell’incarto 31.2017.1).

1.7. Con decisione del 9 novembre

2016 (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), confermata con decisione su opposizione

del 14 marzo 2017, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI

2 per un importo di fr. 10'199.50 a titolo di contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2013 e 2014 in via solidale con RI 1

limitatamente all’importo di fr. 9'722.50 e con TERZ 1 limitatamente

all’importo di fr. 6'965.80 (cfr. doc. B dell’incarto 31.2017.1).

La Cassa ha considerato RI

2 “amministratrice di fatto” della FA 1 adducendo che “(…) in

particolare, dall'esame del mandato di amministratore unico attribuito dalla

signora RI 2, azionista di maggioranza della FA 1, alla signora TERZ 1 (doc.

B), risulta che tale mandato fosse stato assegnato a titolo fiduciario e che

quest'ultima era resa indenne da ogni futura pretesa proveniente da terzi.

Premesso che gli accordi di natura privata, relativi all'assunzione di

responsabilità da parte di terzi, non scaricano l'amministratore formale dai

propri obblighi inalienabili di cui al punto 5 della presente decisione su

opposizione (STF 29 ottobre 2008, 9C 788/2007; STF 7 marzo 2008, H 10/07; STF

28 aprile 2003, H 208/00 e H 209/00; STCA 19 ottobre 2012, inc. 3'l.2012.3), si

è potuto rilevare che la signora RI 2 ha sottoscritto di gestire personalmente

l'attività della FA 1 e del __________, assumendo tra gli altri, l’onere di

rispettare le norme relative al pagamento degli oneri sociali, tra cui quelli

dovuti alla Cassa. Oltre a ciò la Cassa ha provveduto ad effettuare un

accertamento richiedendo anche alla signora RI 1, amministratrice unica della FA

1 dal 18 giugno 2014 sino alle dimissioni del 29 settembre 2014, quali fossero

le modalità di gestione della società ed in particolare chi si occupasse del

pagamento delle fatture relative agli oneri sociali e del ruolo svolto dalla

signora RI 2 in seno alla società (doc. C). Dalla risposta del 14 ottobre 2016

della signora RI 1 (doc. D), la Cassa ha potuto constatare che la signora RI 2

ha esercitato la propria funzione di amministratrice di fatto della FA 1 anche

per tutto il periodo di carica della signora RI 1 e non solamente per il

periodo antecedente, per il quale risultava essere in vigore il mandato di

amministratore unico con la signora TERZ 1 citato in precedenza. È emerso

inoltre che la signora RI 2 oltre a gestire quotidianamente gli affari ordinari

del __________, fosse intervenuta anche nella procedura decisionale inerente

l'assunzione di una gerente. (…)” (doc. B dell’incarto 31.2017.1).

1.8. Con ricorso del 18 aprile

2017 RI 2 ha impugnato la succitata decisione su opposizione del 14 marzo 2017

chiedendone l’annullamento (I dell’incarto 31.2017.5).

L’insorgente ha addotto

che “(…) • Una amministratrice di una SA non può delegare i suoi

doveri a terze persone con un semplice scritto senza notificarlo al registro di

Commercio. Era mia intenzione controllare che i pagamenti verso i vari istituti

sociali fossero in regola ma ero impossibilitata di farlo dato che i documenti

non ci sono mai stati consegnati, ho rinunciato a tale impegno (allegato I)

come da Art. 20 del CO. • CO 1 sostiene che ero amministratrice di fatto

e che sapevo come andavano i movimenti di cassa del bar, falso, io ero

parzialmente a conoscenza, dato che i conteggi di cassa venivano fatti da me e

dalla Gerente del locale ma nell'ultimo periodo la signora TERZ 1 mi proibì di

farli dicendo che era solo compito della Gerente. Lo stesso vale per la seconda

amministratrice, alla mia richiesta di ricevere copia del libro di cassa mi

venne risposto di no (allegato II). • La signora RI 1 dichiara di non

aver firmato nessun documento importante, falso, solo lei aveva diritto di

firma. Fu lei a compilare le varie dichiarazioni (AVS, LPP, IVA, IF, Tasse,

ecc.), firmarle e inoltrarle senza mai farmele vedere. Soltanto adesso di

recente ho avuto visione dei documenti vari. • Io ero una semplice

dipendente (allegato III e IV) che non aveva nemmeno il diritto di visionare i

conti bancari. Vedendo i parziali incassi del primo anno di gestione del locale

trovo strano che si siano creati così tanti debiti. • A gennaio 2015

(allegato V) chiesi all'CO 1 cosa succedeva se l'amministratrice non consegnava

i documenti della società, chi era responsabile, mai una risposta scritta ma ci

venne comunicato via telefono che ogni amministratrice era responsabile del

proprio periodo, con questa risposta decidemmo di rinunciare a una denuncia

penale verso la prima amministratrice. • Le mie varie osservazioni

(allegato VI e VII) sono state poco rilevanti nell'inchiesta della CO 1, non ho

mai né firmato né potuto decidere niente sulla FA 1 ma nonostante ciò sono amministratrice

di fatto solo per aver "voluto" prendere tale impegno, impegno che

però non ho mai potuto eseguire dovuto alla mancanza di documenti mai ricevuti.

(…)” (I dell’incarto 31.2017.5).

1.9. Con la risposta di causa la

Cassa ha postulato l’integrale reiezione del ricorso precisando che “(…) nell'ambito

della responsabilità del datore di lavoro, la posizione dell'organo di fatto

deve essere limitata nel contesto dell'obbligo del versamento dei contributi.

Nella propria impugnativa, la ricorrente sostiene che era sua intenzione controllare

che i pagamenti verso i vari istituti sociali fossero in regola, ma che non ha

potuto farlo poiché non le sarebbero stati consegnati i documenti necessari e

quindi ha "rinunciato a tale impegno come da art. 20 del CO". A

fronte di tale affermazione, la Cassa rileva che la ricorrente non solo era cosciente

delle responsabilità legate ai pagamenti, ma ella conferma pure implicitamente

che se ne era assunto il compito. Inoltre si osserva che per verificare se i

contributi venivano o no pagati la ricorrente non necessitava tutta la

documentazione che, a suo dire, la signora TERZ 1 (ex AU) non ha fornito, bensì

doveva verificare la posizione della società con la Cassa. Si osserva pure che

la ricorrente gestiva gli incassi e quindi sapeva quanto entrava giornalmente

in "cassa". Ritenuto quanto precede e contrariamente a quanto

sostenuto, la ricorrente non ha apportato alcun elemento che comprovi che non

le sia stato possibile verificare i pagamenti dei contributi sociali. La Cassa

rileva pure che la signora RI 2, nel proprio ricorso, ammette di essere stata

parzialmente a conoscenza dell'andamento della società e che si era occupata

dei conteggi di "cassa". Neppure lo scritto 25 maggio 2015 (allegato

Il), inviatole dalla FA 1, dopo che la ricorrente era già dimissionaria prova

che alcunché. La ricorrente afferma che solo la signora RI 1 aveva il diritto

di firma e che era lei a compilare le varie richieste AVS, LPP, IVA, IF ecc.,

senza mai fargliele vedere. Anche le distinte salari sarebbero state firmate

dalla signora RI 1. Tale affermazione è irrilevante. II TFA ha avuto modo di

affermare con estrema chiarezza, in più occasioni, che né l’iscrizione al RC né

il diritto di firma sono circostanze decisive per stabilire lo statuto di

organo di una persona. Peraltro si osserva che non è dato a sapere chi ha

firmato le distinte salari poiché vi sono apposte soltanto delle sigle e non si

comprende a chi fanno riferimento. La ricorrente sostiene di essere stata solo

una semplice dipendente e senza diritto di visionare i conti bancari. Tuttavia,

alla luce dei parziali incassi del primo anno di gestione del locale, ella

trova strano che si siano potuti accumulare così tanti debiti. La Cassa

sottolinea che la signora RI 2 non era una semplice dipendente ma bensì

l'azionista di maggioranza e che in base all'istruttoria esperita risulta che

fosse lei ad impartire gli ordini all'interno della società. La ricorrente

allega al ricorso una lettera datata 28 gennaio 2015 con la quale avrebbe chiesto

direttamente alla Cassa informazioni in merito a chi sarebbe stata imputata

un'eventuale responsabilità per il periodo da gennaio 2013 a giugno 2014. A suo

dire, la Cassa avrebbe risposto che ogni amministratrice era responsabile del

proprio periodo". Tale affermazione non è comprovata da parte della

ricorrente, pertanto rimane una mera allegazione di parte: non ha provato che

un collaboratore della Cassa le abbia dato informazioni telefoniche e, anche a

voler ritenere una conversazione telefonica tra la Cassa e la ricorrente, non è

provato il contenuto della stessa. Infine, la ricorrente sostiene che la Cassa

non ha considerato le sue osservazioni in fase di istruttoria. Contrariamente a

quanto affermato dalla ricorrente, la Cassa ha ritenuto tutti gli elementi ed è

giunta alla conclusione che la signora RI 2 esercitasse effettivamente la

funzione di organo materiale, prendendo decisioni che competono agli organi

formali o assumendo la gestione effettiva ed influendo così in modo

determinante sulla formazione della volontà della società. Si sottolinea che la

ricorrente non contesta il mandato di amministratore unico attribuito dalla

signora RI 2 alla signora TERZ 1 (doc. 3 sub allegato B) e dal quale risulta

chiaramente che la ricorrente ha sottoscritto di gestire personalmente

l'attività della FA 1 e del __________, assumendo tra gli altri, l'onere di

rispettare le norme relative al pagamento degli oneri sociali, tra cui quelli

dovuti alla Cassa. Inoltre la Cassa stante anche la documentazione trasmessa a

questa a Corte dalla signora RI 1 ha assunto il convincimento del ruolo di

organo di fatto della ricorrente. In particolare con scritto 18 aprile 2014

(doc. 4) la signora TERZ 1 invitava, tra gli altri, la ricorrente a voler provvedere

al versamento degli incassi quotidiani a favore del conto corrente postale

della società affinché ella potesse provvedere al pagamento degli scaduti e

soprattutto degli oneri sociali. La signora TERZ 1 lamentava una cattiva

gestione da parte anche della signora RI 2 sostenendo che era impossibilitata

"ad effettuare il pagamento di tali oneri in quanto per vostra cattiva

gestione del locale (già appurata dopo i primi mesi e ribadita nelle diverse riunioni)

non mi avete messo a disposizione i mezzi liquidi più volte richiesti per

onorare tali impegni. Vi diffido pertanto nuovamente a voler procedere

immediatamente a quanto sopra, ritenuto che la sottoscritta vi riterrà

personalmente responsabili nella vostra qualità di azionisti, gerenti e/o

amministratori di fatto del locale __________, di tutti i debiti scoperti e

soprattutto per quanto attiene AVS, LPP, imposte alla fonte ed IVA, di cui vi ho

già ripetutamente resi attenti ed invitato a saldare". Addirittura la

signora TERZ 1 diffidava la ricorrente dal sottrarre gli incassi del __________

e di metterli a disposizione della società versandoli sul relativo conto

affinché si potessero effettuare i pagamenti. Si segnala pure che dallo scambio

di sms (doc. 5) tra la signora RI 1 e la signora TERZ 1 emerge che la

ricorrente era perfettamente al corrente dell'andamento della società. Tale

fatto emerge pure dallo scambio di email tra il signor __________ e la signora RI

1, con copia alla ricorrente (doc. 6). II signor __________ chiede gli importi

totali degli incassi rispettivamente delle spese di giugno 2014. Anche le email

inviate dalla signora RI 1 alla ricorrente in cui vengono allegati estratti __________

e dati contabili, comprovano che quest'ultima era a conoscenza della situazione

aziendale (doc. 7). Visto tutto quanto precede, la Cassa ribadisce la posizione

di organo di fatto della ricorrente la quale non solo era a conoscenza della

situazione ma gestiva effettivamente la società. (…)” (III dell’incarto

31.2017.5).

1.10. Con decreto 13 giugno 2017 il

vicepresidente del TCA ha proceduto alla congiunzione delle cause (XIX

dell’incarto 31.2017.1 e V dell’incarto 31.2017.5).

(Di seguito, laddove non è

indicato diversamente, la documentazione citata si riferirà agli atti

dell’incarto principale 31.2017.1).

1.11. Con osservazioni del 28 giugno

2017 (XX e allegati XX/1-3, trasmessi per conoscenza con possibilità di

presentare eventuali osservazioni scritte a RI 1, alla Cassa e a RI 2, XXI) –

visto il decreto di chiamata in causa del 21 febbraio 2017 (V), richiamate le

osservazioni già formulate il 20 marzo 2017 (IX) e avuto riguardo al ricorso del

18 aprile 2017 di RI 2 – l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) il ruolo di

amministratrice di fatto della signora RI 2 non può essere messo in discussione,

oltre a corrispondere all'effettiva e reale situazione in seno alla FA 1 è stato

pure chiaramente messo in evidenza e accertato nella decisione 14.3.2017 dell'CO

1, __________. In ogni caso, qualora vi fossero ancora dubbi, si chiede a comprova

della posizione dirigenziale della signora RI 2, peraltro pure confermata dalla

successiva AU signora RI 1, che vengano sentiti pure i testi già citati nello

scritto 10.04.2017, allegato alla presente. Inoltre, a prescindere dal ruolo

fattivo quale amministratrice, la signora RI 2 si è pure dichiarata

responsabile di tutti gli impegni e debiti della società, impegnandosi a tenere

indenne la signora TERZ 1 da qualsiasi danno o obbligo che venisse addebitato a

quest'ultima e meglio come risulta dal mandato di amministratore unico

sottoscritto il 21.8.2013. Si contesta che la signora RI 2 era impossibilitata

di controllare i pagamenti verso i vari istituti sociali in quanto a suo dire

non avrebbe ricevuto dalla signora TERZ 1 la documentazione. Si evidenzia come

tutta la documentazione e corrispondenza veniva ricevuta direttamente presso la

sede della società in Via __________ e non presso la TERZ 1, per cui la signora

RI 2 era perfettamente al corrente della situazione. Inoltre, come già indicato

nelle osservazioni relativa all'incarto RI 1 (qui richiamato), tutta la

documentazione è stata consegnata alle signore RI 2 e RI 1. Assolutamente falsa

l'affermazione secondo cui la signora TERZ 1 avrebbe impedito alla RI 2 di

effettuare le chiusure di cassa. Al riguardo si chiede l'audizione della testa __________

(gerente), come pure del precedente gerente __________. False le affermazioni

secondo cui RI 2 non aveva nemmeno diritto di visionare i conti postali i cui

estratti venivano trasmessi alla società. Invero, la situazione debitoria

creatasi nei confronti dell'istituto sociale, ecc. è dipesa unicamente dal

fatto che la signora RI 2, non provvedeva a riversare sul conto postale gli incassi,

verosimilmente da lei destinati per altri usi. La signora TERZ 1, non era

pertanto messa in condizioni di poter effettuare i pagamenti, tra cui i

contributi AVS, in quanto non disponeva sul conto postale della liquidità

necessaria. Tale insostenibile situazione ha determinato la signora TERZ 1 ad

indire una riunione degli azionisti (vd. 18.04.2014 qui allegato, presente anche

la gerente ed il marito della RI 2 (__________deus ex machina dell'attività),

in cui è stata fatta presente l'urgenza di adottare provvedimenti atti a sanare

la situazione. L'affermazione della signora RI 2 secondo cui essa non avrebbe

né firmato né potuto decidere sulla FA 1 è assolutamente falsa, contraria a

tutte le emergenze istruttorie e finalizzata unicamente ad addossare tutte le

responsabilità sue personali sulla signora TERZ 1 (che peraltro non ha mai

percepito alcun compenso). Viste le considerazioni che precedono la signora TERZ

1 deve essere esonerata da ogni richiesta di risarcimento danni da parte della CO

1 che devono essere posti a carico della signora RI 2. (…)” (XX).

RI 2, con osservazioni del

13 luglio 2017 (XXII, trasmesso per conoscenza a RI 1, alla Cassa e all’avv. RA

1, XXIII), si è così espressa in merito alla scritto del 28 giugno 2017 dell’avv.

RA 1: “(…) Riconfermo quanto già dichiarato in precedenza: • Non ho

firmato ne visionato documenti importanti della società (AVS, IVA, LPP, IF,

ecc.). • Ho firmato sotto ricatto con data retroattiva il mandato di

amministratore unico del 21.08.2013. • Non ero l'unica a versare i soldi

degli incassi sul conto postale della società, ma quelli da me conteggiato sono

stati versati tutti. • Mi era stato vietato di fare i conteggi di cassa

nell'ultimo periodo prima delle dimissioni della sig.ra TERZ 1. Inoltre vorrei

ancora aggiungere che non capivo il motivo per il quale la sig.ra TERZ 1

volesse la presenza di mio Marito, ero io l'azionista della società, il sig. __________

non aveva voce in capitolo. La Raccomandata del 18.04.2014 la vedo per la prima

volta, ne io ne mio marito l'abbiamo ricevuta. Vedo anche che il conteggio

stipendi per l'AVS è incompleto mancano i dipendenti che hanno lavorato nel

periodo di amministrazione della sig.ra TERZ 1. La mia fiducia nella sig.ra TERZ

1 era tale che quando ci porto i documenti da firmare per la costituzione della

società, gli firmammo senza esitare. Era solo lei a gestire il tutto in piena

fiducia, era solo lei che ci consigliava come gestire l'incasso del locale dato

che io non avevo esperienza. Purtroppo ho sbagliato a scegliere

amministratrice. La quale ha solo consegnato un parziale della documentazione

richiesta nonostante abbia firmato tutto quello che aveva chiesto. (…)”

(XXII).

RI 1, con scritto del 31

luglio 2017 (XXIII, trasmesso per conoscenza alla Cassa, a RI 2 e all’avv. RA 1,

XXV), ha formulato alcune domande (di cui si dirà, se necessario, in seguito)

circa l’asserita consegna di tutta la documentazione.

TERZ 1, con scritto del 6

settembre 2017 con c.p.c all’avv. RA 1 (XXVI e allegati XXVI/1-4, trasmessi per

conoscenza a RI 1, a RI 2 e alla Cassa, XXVII), ha ribadito di aver consegnato

brevi manu la documentazione completa a RI 2 e a RI 1 e prodotto le prove

dell’invio della raccomandata del 18 aprile 2014 a RI 2 e a __________.

RI 1, con scritto del 18

settembre 2017 (XXVIII e allegati doc. M/1-5, trasmessi per conoscenza alla

Cassa, a RI 2 e all’avv. RA 1, XXIX), ha ribadito (con argomentazioni di cui si

dirà, se necessario, in seguito) la contestazione circa la ricezione della

documentazione completa.

TERZ 1, con scritto del 20

settembre 2017 con c.p.c all’avv. RA 1, con argomentazioni di cui si dirà, se

del caso, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni (XXX).

Considerandi

2.1

In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2

e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003.

– del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie

concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1

(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) –

oltre che a TERZ 1, precedente amministratrice unica con diritto di firma

individuale, che ha lasciato crescere incontestata in giudicato la decisione su

opposizione del 24 novembre 2016 resa nei suoi confronti (cfr. consid. 1.1, 1.5

e IX) – a RI 1, amministratrice unica con diritto di firma individuale

(cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2

Va qui esaminato se

altrettanto rettamente la Cassa ha proceduto nei confronti di RI 2, ritenendola

organo di fatto della citata società.

La decisione su

opposizione del 14 marzo 2017, con cui la Cassa ha confermato la decisione di

risarcimento danni del 9 novembre 2016 per un importo di fr. 10'199.50, è stata

infatti impugnata da RI 2 ed è oggetto della presente vertenza (incarto

31.2017

; cfr. consid. 1.7, 1.8 e 1.9).

2.2.1

La giurisprudenza non limita

la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali, ma anche a quelle

persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano

l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della

società (DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H

234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del

23.

agosto 2002 consid. 4.3; STFA H. 51/00 del

24.

gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, § 4 n. 223-239, pagg. 55-58; Nussbaumer,

Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen

des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St.

Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG in: AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der

Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pagg.

661seg.), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale

organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di

questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società

(amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180).

Tuttavia è necessario che

la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non

averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza

sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 +

239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

Nell’ambito della

responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve

essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per

questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per

il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma

dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W,

a proposito di una procuratrice).

A determinate condizioni

possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex

art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b,

vedi anche STFA H 51/00 del 24 gennaio 2002).

L’Alta Corte si è

confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_54/2013 del 25 aprile

2013.

ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) La responsabilità

sussidiaria ai sensi dell'art. 52 LAVS presuppone che la persona interessata

sia organo formale o di fatto (materiale) del datore di lavoro assoggettato

all'obbligo contributivo. Organi formali di una società anonima sono i membri

del consiglio di amministrazione. Organi di fatto sono per contro quelle

persone che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi

esecutivi o che provvedono alla gestione vera e propria degli affari e che

partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (DTF

132.

III 523 consid. 4.5 pag. 528; 114 V 213; cfr. pure DTF 129 V 11).

Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di responsabilità

secondo il diritto della società anonima, i cui principi tornano di massima

applicabili anche nell'ambito dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 214 consid. 3),

riveste posizione di organo di fatto solo la persona che assume sotto la

propria responsabilità una competenza duratura - e non solo isolata - per

determinate decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che

influiscono sul risultato aziendale. Ciò non si realizza invece per le mansioni

che si limitano alla preparazione e/o all'attuazione di simili decisioni (DTF

128.

III 29 consid. 3c pag. 33). In altri termini, la responsabilità per la

gestione riguarda soltanto la direzione superiore della società, al più alto

livello della sua gerarchia (DTF 117 II 570 consid. 3 pag. 572). Per contro, lo

svolgimento dell'intera amministrazione (fatturazione alla clientela,

esecuzione dei pagamenti, allestimento dei conteggi salariali, incluso il

conteggio con AVS, SUVA, gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti

bancari, ecc.) non è equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V

213.

consid. 5 pag. 219). L'obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52

LAVS interviene dunque di principio soltanto se la persona interessata aveva un

potere di disposizione sui contributi non pagati e poteva determinare i

pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 134 V 401 consid. 5.1 pag. 402; 103 V 120 consid. 5 pag. 123; Marco Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 seg.

e 256 seg.; cfr. pure sentenza 9C_535/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2).

(…).” (STF 9C_54/2013 del 25 aprile 2013, consid. 4.1).

2.2.2

Nel caso concreto,

conformemente alla succitata giurisprudenza e alla luce degli atti di causa,

questo Tribunale deve concludere che a ragione la Cassa ha concluso che RI 2

fosse un organo di fatto della FA 1 per le seguenti ragioni:

• dal

“MANDATO DI AMMINISTRATORE UNICO” del 21 agosto 2013, sottoscritto da RI

2.

quale mandante e azionista di maggioranza (in ragione del 70%) della FA 1,

rispettivamente da TERZ 1 quale mandatario amministratore unico, risulta che “(…)

il Mandante RI 2 delega il mandato di Amministratore Unico a titolo

fiduciario della FA 1, V__________, al Mandatario, che dichiara di

accettare; II Mandante dichiara, con la firma del presente contratto, che

libererà il Mandatario Amministratore Unico signora TERZ 1 da ogni pretesa di

responsabilità che dovesse essergli rivolta da terzo contro di lui, eccettuati

i casi in cui il danno sia causato dall'Amministratore Unico medesimo per la

violazione intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri a lui incombenti ex

Art. 754 CO; La signora RI 2 si impegna a gestire l'attività della società

nel rispetto di tutte le leggi e disposizioni pubbliche e private, in

particolar modo a far fronte al pagamento degli oneri sociali, AVS, LPP, IVA,

Imposte alla Fonte. La signora RI 2 terrà indenne l'amministratore unico da

ogni responsabilità, impegno o onere, di natura amministrativa civile o penale,

assumendosene personalmente tutte le responsabilità e la libererà da tutte le

richieste di pagamento e oneri, passati, presenti e futuri, che dovessero

essere fatte valere da terze persone/istituti all'amministratrice unica, in

relazione alla gestione della società e/o del __________. La signora RI 2 si

impegna a risarcirla di ogni e qualsiasi danno economico che dovesse venir

imputato alla signora TERZ 1 nella sua qualità di amministratrice della FA 1,

assumendosene il relativo onere. L'Amministratore Unico dovrà eseguire, senza

alcuna previa comunicazione al Mandante, tutti gli atti di amministrazione o di

gestione della società obbligatori secondo le disposizioni di legge; A tal fine

ha diritto e dovere di convocare e di tenere le assemblee generali della

società. Il presente mandato esplica i suoi effetti a far tempo dall’iscrizione

della FA 1 a registro di commercio. (…)” (doc. 3/B dell’incarto 31.2017.7 =

doc. XX/2 dell’incarto 31.2017.1, le sottolineature sono del redattore).

Al

riguardo, senza tuttavia nulla provare – e pertanto da trattare alla

stregua di una semplice allegazione di parte –, nello scritto del 30

dicembre 2016 (ribadito in quello del 13 luglio 2017 sub. XXII) RI 2 ha addotto

che il “(…) Mandato di amministratore unico, questo documento è stato

stampato e firmato qualche settimana dopo il verbale del 18.06.2014, firmato

sotto ricatto altrimenti non ci consegnava la documentazione della società e

nonostante la firma non abbiamo. L'originale del agosto 2013 è presso il RC.

(…)” (doc. L dell’incarto 31.2017.5). Dal canto suo la Cassa rettamente ha

osservato che “(…) richiamata l'intera documentazione presente presso tale

ufficio [ndr.: si riferisce all’Ufficio del registro di commercio], la

Cassa non ha trovato alcuna traccia di tale documento [ndr.: si riferisce

al mandato di amministratore unico del 21 agosto 2013]. Si osserva peraltro

che determinante non è la data di sottoscrizione dello stesso, ma il fatto

che la signora RI 2 ha attestato inequivocabilmente di gestire la FA 1 ed il __________,

oltre a dichiararsi responsabile del pagamento delle fatture relative agli

oneri sociali. (…)” (doc. B, pag. 8, dell’incarto 31.2017.5, la sottolineatura

è del redattore);

• dal

verbale dell’assemblea straordinaria della FA 1 del 18 giugno 2014,

sottoscritto da RI 2 quale presidente, da __________ quale segretario e da RI 1,

si evince che “(…) il Presidente illustra ai presenti che la signora TERZ 1,

ha dato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico della

società (inoltrate il 05.06.2014 e già pubblicate su FUSC in data 16.6.2014),

considerate le profonde divergenze sorte in merito alla gestione del __________,

in particolar modo a seguito delle reiterate diffide di quest'ultima già

segnalate agli interessati. L'assemblea all'unanimità, prende atto delle dimissioni

della signora TERZ 1, la ringrazia per l'operato svolto e le conferisce il più

ampio scarico e in particolar modo riconoscono che la situazione di

difficoltà venutasi a creare nella gestione del __________ non è assolutamente

riconducibile all'amministratrice, la quale ha più volte reso attenti la

gerente e gli azionisti degli obblighi e degli impegni che la società avrebbe

dovuto assolvere. Gli azionisti si impegnano pertanto a tenere indenne e liberare

la signora TERZ 1 da ogni qualsivoglia responsabilità e/o onere, della società

che potrebbe ripercuotersi nei confronti di quest'ultima. (…)” (doc. 3/E

dell’incarto 31.2017.5 = doc. A dell’incarto 31.2017.1, la sottolineatura è del

redattore). Dal suddetto verbale risulta che RI 2 era al corrente delle

difficoltà in cui è venuta a trovarsi la FA 1 e che le medesime avevano portato

l’amministratrice unica a rassegnare le proprie dimissioni;

• TERZ

1, all’epoca amministratrice unica della FA 1, nella lettera raccomandata del

18.

aprile 2014, indirizzata anche a RI 2, si è così espressa: “(…) come già

dai miei ripetuti solleciti ed inviti e nonostante vi abbia già illustrato la

grave situazione economica della società, constato che a tutt’oggi non avete

provveduto al versamento degli incassi quotidiani a favore del conto corrente

postale della società affinché la sottoscritta possa provvedere al pagamento

degli scaduti e soprattutto degli oneri sociali quali priorità della società.

In effetti, come a voi ben noto, sono impossibilitata ad effettuare il

pagamento di tali oneri in quanto per vostra cattiva gestione del locale (già

appurata dopo i primi mesi e ribadita nelle diverse riunioni) non mi avete

messo a disposizione i mezzi liquidi più volte richiesti per onorare tali

impegni. Vi diffido pertanto nuovamente a voler procedere immediatamente a

quanto sopra, ritenuto che la sottoscritta vi riterrà personalmente

responsabili, nella vostra qualità di azionisti, gerenti e/o amministratori di

fatto del locale __________, di tutti i debiti scoperti e soprattutto per

quanto attiene AVS, LPP, imposte alla fonte e IVA, di cui vi ho già

ripetutamente resi attenti e invitato a saldare. Diffido gli azionisti ed in

particolar modo, avendo espresso intenzione, la signora RI 2 dal sottrarre gli

incassi del __________ che devono essere messi a disposizione della società

e versati sul conto corrente della società affinché si possano effettuare i

pagamenti. Mi permetto inoltre rendere attenta la signora __________ sulle sue

responsabilità e doveri nella qualità di gerente del locale. Tentare di

assumere personale senza permesso di lavoro (nonostante la sottoscritta abbia

avvisato personalmente la signora RI 2 che la persona in questione non poteva

lavorare, ha tentato comunque di convincere la gerente che la situazione era in

ordine in base ad un permesso peraltro scaduto e indicante il divieto di lavoro),

senza elencare in questa sede i diversi episodi e situazioni incorsi per il

vostro agire spregiudicato che, con leggerezza sorvola le disposizioni e in

spregio di ogni qualsiasi forma di rispetto della legge e delle persone. Vi

diffido pertanto a non voler assumere personale che non abbia regolare permesso

per svolgere attività. L'avv. RA 1RA 1 ha già contattato personalmente la

signora RI 2 e il signor __________, chiedendo pure la presenza del signor __________

e del signor __________, per un incontro giovedì prossimo 24.04.2014 a orario

da definire, in occasione del quale dovranno essere chiarite tutte le posizioni

in quanto la sottoscritta non può tollerare oltre questo modus operandi. (…).”

(doc. 4 dell’incarto 31.2017.5 = IX/2 dell’incarto 31.2017.1, le sottolineature

sono del redattore). RI 2, riguardo a detto scritto – che risale ad un

periodo non sospetto (nessuna azione era ancora stata intrapresa contro la ex

amministratrice e pertanto la stessa non era influenzata dall’interesse di

condividere un’eventuale responsabilità con l’organo di fatto) e dal quale

risulta (tra l’altro) che aveva accesso alla liquidità e si intrometteva

nell’assunzione del personale – si è limitata a dichiarare che “(…)

la Raccomandata del 18.04.2014 la vedo per la prima volta, ne io ne mio marito

l’abbiamo ricevuta. (…)” (XXII) allorquando, dallo scritto del 6 settembre

2017.

di TERZ 1 e dall’allegata documentazione, risulta che la Raccomandata in

parola non è stata ritirata e quindi (incontestatamente) inviata per posta A

(XXVI e XXVI/3);

• dalle

dichiarazioni delle amministratrici uniche della FA 1 che si sono susseguite

nel tempo – ancorché da prendere con prudenza in quanto rese in un

momento in cui le stesse erano già state chiamate in causa dalla Cassa e

pertanto potevano aver interesse a condividere un’eventuale responsabilità con

l’organo di fatto – risulta in modo convergente che: “(…) Invero, la

situazione debitoria creatasi nei confronti dell'istituto sociale, ecc. è

dipesa unicamente dal fatto che la signora RI 2, non provvedeva a riversare

sul conto postale gli incassi, verosimilmente da lei destinati per altri usi.

La signora TERZ 1, non era pertanto messa in condizioni di poter effettuare i

pagamenti, tra cui i contributi AVS, in quanto non disponeva sul conto postale

della liquidità necessaria. Tale insostenibile situazione ha determinato la

signora TERZ 1 ad indire una riunione degli azionisti (vd. 18.04.2014 qui

allegato, presente anche la gerente ed il marito della RI 2 (__________deus ex

machina dell'attività), in cui è stata fatta presente l'urgenza di adottare

provvedimenti atti a sanare la situazione. (…)” (XX, la sottolineatura è

del redattore) rispettivamente che “(…) l pagamenti e la priorità di essi

era eseguita e decisa da signora RI 2. Per assumere un nuovo gerente mi

sono stata rivolta a URC di __________. Abbiamo organizzato i colloqui con

tutti i 10 candidati invitati dal Ufficio regionale di collocamento __________,

ma signora RI 2 aveva insistito di prendere un'altra persona da fuori quale le

sembrava più brava di tutti. lo invece ero contra a quella decisione. Da allora

abbiamo assunto come gerente Signora __________. La signora RI 2 lavorava e

gestiva quel bar ogni giorno. (…)” (doc. 3/D dell’incarto 31.2017.7,

risposta del 14 ottobre 2016 di RI 1 alle domande postegli dalla Cassa il 29

settembre 2016 sub doc. 3/C dell’incarto 31.2017.7; le sottolineature sono del

redattore). Va qui evidenziato che dal richiamato scritto del 18 aprile 2014

(trattasi della succitata lettera raccomandata del 18 aprile 2014 indirizzata

anche a RI 2 in un periodo non sospetto) risulta effettivamente che “(…)

L'avv. RA 1 ha già contattato personalmente la signora RI 2 e il signor __________,

chiedendo pure la presenza del signor __________ e del signor __________, per

un incontro giovedì prossimo 24.04.2014 a orario da definire, in occasione del

quale dovranno essere chiarite tutte le posizioni in quanto la sottoscritta non

può tollerare oltre questo modus operandi. (…).” (doc. 4 dell’incarto

31.2017.5

= IX/2 dell’incarto 31.2017.1);

• lo

scambio di SMS tra le due amministratrici uniche della FA 1 e di email tra __________

e RI 1, entrambi del 18 luglio 2014 (quindi in un periodo non sospetto; cfr. doc.

5.

e 6 dell’incarto 31.2017.5 = XII/L1 e XII/L6 dell’incarto 31.2017.1),

confermano che RI 2 era al corrente dell’andamento della società. Ciò è

comprovato anche dalle email inviate da RI 1 a RI 2 con allegati estratti __________

e dati contabili (cfr. doc. 7 dell’incarto 31.2017.5 = XII/L6 dell’incarto

31.2017

).

Questo Tribunale –

conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.1), viste le

suesposte emergenze, fatte proprie anche le ulteriori argomentazioni (conformi

alla giurisprudenza e, peraltro, incontestate) addotte dalla Cassa in sede di

risposta (cfr. consid. 1.9) e in base al grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013

del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177

consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag.

195) – deve pertanto concludere che RI 2 va ritenuta quale organo di

fatto della FA 1.

In tale veste (organo di

fatto) è dunque a ragione che la Cassa ha proceduto anche nei confronti suoi

confronti.

2.3

Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994.

pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002.

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369.

segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133.

consid. II/1b).

2.3.1

Nel caso in esame, oggetto del

danno sono:

• per

RI 1 il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2013

fino ad agosto 2014 (visti l’affiliamento della FA 1 alla Cassa dal settembre

2013.

e le dimissioni dalla carica di amministratrice unica inoltrate il 29

settembre 2014; cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3), così come risultano dagli

estratti conto dei contributi paritetici per detto periodo (doc. 1), dagli

specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per

quegli anni (doc. 4) e dalle dichiarazioni dei salari del datore di lavoro per

il 2013 e il 2014 (doc. 1, 2 e 4), pari ad un importo di fr. 9'722.50;

• per

RI 2, il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2013

a dicembre 2014 (visti l’affiliamento della FA 1 alla Cassa dal settembre 2013

e la sua posizione di organo di fatto della società; cfr. consid. 1.7, 1.9 e

2.

), così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici per

detto periodo (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), dagli specchietti relativi

all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per quegli anni (doc. 8

dell’incarto 31.2017.5) e dalle dichiarazioni dei salari del datore di lavoro

per il 2013 e il 2014 (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), pari ad un importo di

fr. 10'199.50.

Nella misura in cui i

suddetti importi sono contestati da RI 1 adducendo che “(…) i lavori

prestati da RI 2 erano considerati come prestazioni dei servizi a titolo

individuale come aiuto gerente (allegato G). In data di 26.03.2015 hanno preso

la decisione di dichiarare che nel periodo di 01.01.2014-31.12.2014 la signora RI

2.

avrebbe dovuto ricevere un stipendio con una massa salariale di 47'000.-.

(…)” (I), rispettivamente da RI 2 sostenendo che “(…) noto che mi sono

stati dichiarati 47'000.- CHF nel 2014, importo falso, ho percepito 33'500.-

CHF Lordi il rimanente mi sono ancora dovuti dalla FA 1. (…)” (doc. 2

dell’incarto 31.207.5), questo Tribunale rileva quanto segue.

L’importo di fr. 47'000.--,

pari al salario per il lavoro svolto da RI 2 nell’anno 2014, non è in quanto

tale contestato.

Infatti, da una parte si

precisa solo che il lavoro prestato da RI 2 non sarebbe stato reso a titolo

oneroso: nello scritto del 27 marzo 2017 RI 1 ha precisato che “(…) i lavori

prestati da RI 2 erano considerati come prestazioni dei servizi non onerosi a

titolo individuale come aiuto gerente. (allegato G) (…)” (XII, pag. 2), ciò

che non è certo comprovato dal richiamato doc. G (trattasi di uno scritto del

19.

gennaio 2015 della FA 1 indirizzato a chi di competenza) del seguente

tenore: “(…) Con la presente si attesta che RI 2, via __________, __________

ha prestato i servizi a titolo individuale come aiuto gerente al __________,

via __________, __________, dal 01.01.2014. Nel mese di dicembre non è stata

chiamata più al lavoro per i motivi di ristrutturazione interna. (…)”

(doc. G, la sottolineatura è del redattore). Dall’altra parte si eccepisce che

l’importo dovuto di fr. 47'000.-- non è stato interamente versato e che il

rimanente è ancora dovuto.

In questo senso questo

Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa (con riferimento alla

relativa giurisprudenza) e meglio che “(…) va precisato che, come previsto

dall'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante ai fini AVS comprende

qualsiasi retribuzione del lavoro svolto a dipendenza d'altri per un tempo

determinato o indeterminato. L'art. 12 cpv. 1 LAVS precisa ulteriormente che è

considerato datore di lavoro chiunque paghi una retribuzione conformemente

all'art. 5 cpv. 3 LAVS. Ne consegue che i servizi prestati dalla signora RI 2 a

favore della FA 1, in qualità di aiuto gerente del __________, debbano essere

ritenuti di natura dipendente, configurandosi quindi l'obbligo da parte della

società di notificare tali retribuzioni quale salario determinante. Peraltro,

le retribuzioni per l’anno 2014 versate alla signora RI 2 di CHF 47'000.00,

sono state regolarmente notificate dalla società in data 17 aprile 2015 (doc.

5). Pertanto, la dichiarazione salari allegata dalla ricorrente (doc. F già ai

vostri atti), trasmessa solamente nel mese di agosto 2015, quindi con notevole

ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 36 cpv. 2 OAVS, è stata

considerata dalla Cassa quale aggiunta ai salari notificati in precedenza (cfr.

doc. 5). (…)” (III, pag. 5), rispettivamente che “(…) in aggiunta la

signora RI 2 sostiene che il salario di CHF 47'000.00, dichiarato a suo nome

per l'anno 2014, non corrisponderebbe a quanto effettivamente percepito dalla FA

1, che ammonterebbe a CHF 33'500.00. Riguardo all'imponibilità delle

retribuzioni, a mente della giurisprudenza, si evidenzia che i contributi

paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il

salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante

il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V

255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il

lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi

determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al

lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49). A mente della

giurisprudenza, i contributi delle assicurazioni sociali restano dovuti anche

nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento del

salario (cfr. STFA del 5 marzo 2003, H 71/02). Come evidenziato in precedenza

la signora RI 2 ha ricoperto una mansione specifica nella gestione del __________,

cioè quella di aiuto gerente, nel corso dell’anno 2014, maturando il diritto

alla relativa retribuzione. (…)” (doc. B, pag. 10, dell’incarto 31.2017.5).

Che si trattasse di un

rapporto di lavoro lo si deduce infine anche per l’esistenza agli atti di un

contratto di lavoro rispettivamente di una disdetta (cfr. doc. F e G

dell’incarto 31.2017.5).

2.3.2

Quanto alla richiesta di RI 1 “(…)

di dividere i rendiconti (allegato H) per il 2014 nei periodi diversi: dove

porto io la responsabilità, e dove la responsabilità e [ndr. recte: è] di altre

persone. Poi i pagamenti / versamenti effettuati nel mio periodo devono essere

presi in considerazione per il mio periodo, perché gli [ndr. recte: li] facevo

per onorare i debiti accumulati solo nel mio periodo. Altri debiti accumulati

dovevano essere pagati da incassi e utili accumulati nei periodi precedenti.

Come esplicazione presento l’allegato I. (…)” (I) va rilevato quanto segue.

Il nuovo amministratore

risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito

scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti,

secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano

versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era

ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid.

7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è

data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della

sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva

modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401)

rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili

per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa;

Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde

unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti

contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach

art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr.

anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16

gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame dagli

atti non emerge (e nemmeno è addotto e tantomeno documentato) che al momento

dell’entrata in carica quale amministratrice unica della FA 1 (il 18

giugno 2014, cfr. il verbale dell’assemblea straordinaria della FA 1 di quella

data sub doc. A; va qui ricordato che giusta la giurisprudenza (DTF 123 V 172)

l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel

consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a

registro di commercio), la società si trovasse già in uno stato

d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già

scaduti, motivo per cui RI 1 deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti

prima del giugno 2014.

Inoltre, rettamente la

Cassa ha evidenziato che “(…) quanto al pagamento dei contributi, la Corte

federale ha statuito che i pagamenti effettuati devono essere imputati

innanzitutto alle posizioni precedentemente scadute e non a quelle più recenti,

a meno che il datore di lavoro non abbia indicato diversamente, come nel caso

concreto. Peraltro, gli esigui pagamenti intervenuti tra il 18 giugno 2014 e il

29.

settembre 2014, sono stati posti proprio a favore del periodo di

appartenenza al CdA della ricorrente. Di conseguenza, la richiesta della

signora RI 1 relativa ai pagamenti effettuati dalla società nel periodo in cui

era amministratrice unica della stessa è priva di fondamento. (…)” (III,

pag. 5).

2.3.3

Visto quanto precede gli

importi fatti valere nei confronti di RI 1 di fr. 9'722.50 e di RI 2 di fr.

10'199.50 sono quindi da ritenere adeguatamente comprovati, ricordato altresì

come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti.

2.4

Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993.

pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987.

pag. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8

Ricorso di RI 1 (incarto

31.2017

)

2.8.1

La ricorrente – amministratrice

unica della FA 1 (con diritto di firma individuale) dal 18 giugno 2014 al 29

settembre 2014 (cfr. consid. 1.1 e 2.3.2; per quanto riguarda le censure circa

l’estensione della responsabilità ad un periodo in cui non aveva ancora assunto

tale carica e all’importo del danno si rinvia a quanto concluso al consid. 2.3)

– sostiene che, nonostante le richieste formulate all’ex

amministratrice, non avrebbe ottenuto documentazione né informazioni in merito

al periodo precedente alla sua nomina.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti

ragioni.

Va innanzitutto rilevato

che accettando il mandato di amministratrice unica della società l’insorgente

ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio

2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO

ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

In questo contesto non è

certamente esimente da colpa il fatto che la ricorrente asserisca che “(…) 1

. Poco prima del 18 giugno 2014 (giorno dell'assemblea generale straordinaria

della FA 1, allegato A) mi sono recata al Ufficio di esecuzioni di __________

per chiedere l'estratto dal registro delle esecuzioni per verificare i debiti

della società in merito. Vorrei evidenziare il fatto che a tal data non c'era

nessuna procedura di esecuzione da parte del Istituto delle assicurazioni

sociali. Il giustificativo lo dovrei ancora trovare, perché l'archivio di tutti

i documenti di questa società non e detenuto da me. 2. Nel giorno di 18 giugno

2014.

al assemblea generale straordinaria della FA 1, (allegato A) non era

presentata nessuna informazione finanziaria e contabile riguardante ai debiti

della società FA 1. Poi gli azionisti a quel momento hanno preso a suo carico

ogni un tipo di impegno che la società avrebbe dovuto assolvere. Invece la

signora TERZ 1 aveva promesso che ci presentava questa informazione più tardi

per il motivo che aveva bisogno di tempo per trapassare tutta la

documentazione. (…)” (I).

Dette argomentazioni sono

ininfluenti, ritenuto che accettando il mandato di amministratrice unica

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e

rilevato che, vista la carica assunta (amministratrice unica), la prassi in

materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

Va in questa sede

ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;

STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid.

2.10.2

e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17

ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di

discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9).

Come sopra accennato,

incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di

assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico,

soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo

entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto

nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010

del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il

mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe

accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017

inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Nello specifico, ritenuto

come tanto le divergenze in merito alla gestione quanto le difficoltà in cui si

è venuta a trovare la società emergessero chiaramente dal tenore del verbale

dell’assemblea straordinaria del 18 giugno 2014 (cfr. doc. A), questo Tribunale

ritiene che già in quell’occasione e prima di assumere la carica di

amministratrice unica RI 1 avrebbe dovuto accertarsi meglio sulla situazione della

FA 1.

Va qui ribadito che RI 1,

prima di assumere la carica di amministratrice unica, avrebbe potuto e dovuto

verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società e

in particolare anche se i contributi sociali maturati fino a quel momento erano

stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società

oppure si fosse fatta presentare un'attestazione della Cassa relativa alla

situazione avrebbe potuto constatare che vi erano oneri sociali scoperti (cfr. gli

specchietti sub doc. 4 dai quali risulta che a quell’epoca la Cassa aveva già

proceduto alla diffida per i contributi di dicembre e del conteggio di chiusura

del 2013 oltre che per i mesi di gennaio e febbraio del 2014).

In simili circostanze,

allorquando ha accettato di assumere la carica di membro del CdA, l’insorgente

avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al puntuale versamento sia dei

contributi scaduti che di quelli correnti.

La necessità di verificare

attentamente la situazione finanziaria della società era data inoltre sia

dall’asserita assenza di documentazione finanziaria e contabile che dalla

sostenuta difficoltà ad ottenerla (cfr. consid. 1.4 e XII e XXIV).

In ogni caso, al momento

di assumere il mandato, nel caso in cui non le fosse stata data la possibilità

di verificare la contabilità e la situazione contributiva della società, ella

avrebbe potuto e dovuto non accettare il mandato o perlomeno esigere il

puntuale versamento dei contributi diffidati e di quelli correnti.

In particolare, visto che nemmeno

un mese dopo aver assunto (il 18 giugno 2014) la carica di amministratrice

unica la società non ha versato i contributi correnti e che la Cassa ha dovuto

procedere con le diffide del 10 luglio, del 13 agosto e del 10 settembre 2014 e

con i precetti dell’11 e del 15 settembre 2014 (cfr. doc. 4), l’insorgente

avrebbe dovuto rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica

assunta in seno alla SA e non attendere oltre tre mesi fino al 29 settembre

2014.

(cfr. doc. B).

Pertanto, l'agire passivo

dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun

modo liberarla dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al

mancato pagamento dei contributi 2013 (da settembre) e 2014 (quest’ultimo fino

al mese di agosto viste le dimissioni del 29 settembre 2014; cfr. doc. B).

Al contrario, è proprio la

passività dimostrata dall’insorgente che va considerata in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa. Va

qui ricordato che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale

(tacitamente: "stillschweigend") un nesso di causalità

naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito

al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1).

L’insorgente –

ribadito ancora una volta che (a maggior ragione vista la situazione della

società emersa durante l’assemblea straordinaria del 18 giugno 2014) prima di

assumere la carica di amministratrice unica avrebbe potuto e dovuto verificare

accuratamente e di persona la situazione economica della società – non

può liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce

ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di

una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

Del resto questo Tribunale

osserva che la ricorrente non ha addotto e tantomeno provato di essere stata

impedita in qualche modo nell’esercizio della sua carica di amministratrice

unica con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto rispettivamente ha

comprovato di essere stata ingannata mediante raggiri di rilevanza penale e che

a causa degli stessi non può esserle imputata una negligenza grave (in

argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.8.2

Quanto a eventuali motivi di

giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.7, questo

Tribunale può fare proprio quanto sostenuto dalla Cassa e meglio che “(…) si

osserva che l'assunzione della carica quale organo per un breve lasso di tempo

è un motivo di giustificazione eccezionalmente previsto dalla giurisprudenza

per escludere una responsabilità ex art. 52 LAVS, solo se non supera i tre mesi.

Tuttavia, secondo il Tribunale federale, per liberare l'amministratore che si dimette

dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la

condizione secondo la quale prima del corto periodo di carica la società ha

pagato regolarmente i contributi sociali (cfr. DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio

2003, H 134/02). Pertanto, nella fattispecie non torna applicabile tale motivo

di giustificazione e discolpa poiché l'opponente è rimasta in carica dal 28

giugno 2014 [ndr. recte: 18 giugno 2014] (cfr. doc. A) sino al 29 settembre

2014.

(cfr. doc. B), ossia per un periodo di 94 giorni, ma come rilevato nel

paragrafo precedente, al momento dell'assunzione della carica la società

vantava già degli arretrati contributivi. (…)” (III, pagg. 11-12).

Nella fattispecie la

società (che già aveva uno scoperto di fr. 4'657.-- per l’anno 2013; cfr. doc.

4), dopo il 24 aprile 2014 (allorquando ha versato l’importo di fr. 2'515.70

per il mese di gennaio) non ha più proceduto al regolare versamento dei contributi

(doc. 4 sul quale è indicato erroneamente l’anno 2013).

Non sono dunque dati, in

concreto, dei motivi di giustificazione ai sensi della succitata

giurisprudenza.

2.8.3

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale le imponeva e

non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuta

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9

Ricorso di RI 2 (incarto

31.2017

)

2.9.1

Nella fattispecie in esame

questo Tribunale ha appurato che RI 2 ha rivestito il ruolo di organo di fatto della

FA 1 (cfr. consid. 2.2).

Nella misura in cui l’insorgente

volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in

casu da parte TERZ 1 e di RI 1; cfr. consid. 1.8 e 1.11), va ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel

presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996.

pag. 306).

2.9.2

Quanto a eventuali motivi di

giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata al consid.

2.7

RI 2 nulla ha addotto.

Dagli atti (meglio dai

conteggi relativi all’evoluzione degli incassi per gli anni 2013 e 2014; cfr.

doc. 8 dell’incarto 31.2017.5 = doc. 4 dell’incarto 31.2017.1) risulta che la

Cassa ha iniziato a diffidare la FA 1 dal dicembre 2013 e a precettarla dal

settembre 2014. Nonostante le numerose esecuzioni sono rimasti scoperti gli

acconti del mese di dicembre e il conteggio di chiusura del 2013

rispettivamente parte degli acconti con il conteggio di chiusura rettificato

per l’anno 2014. In queste circostanze non risultano dati gli estremi per

ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02

del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002;

RCC 1992 pag. 261). Va ricordato che l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a

condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti

contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

Va inoltre ricordato che

la ricorrente, nella sua veste di organo di fatto, si era impegnata a gestire

l’attività della FA 1, a pagare gli oneri sociali ed era a conoscenza della

situazione finanziaria (cfr. consid. 2.2.2). Di conseguenza ella ben sapeva

dell’obbligo di allestire i quaderni dei salari, come pure del conseguente

obbligo di versare i contributi paritetici.

2.9.3

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo di fatto le imponeva e

non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 2 deve essere ritenuta

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10

Quanto alle richieste con le

quali TERZ 1 ha chiesto di essere “(…) liberata da qualsivoglia

responsabilità, anche solidale, nei confronti nei confronti della cassa CO 1

per i contributi paritetici per gli anni 2013 e 2014 oggetto di decisione della

cassa competente. (…)” (IX) rispettivamente di “(…) essere esonerata da

ogni richiesta di risarcimento danni da parte della Cassa CO 1 che devono

essere posti a carico della signora RI 2. (…)” (XX), va rilevato quanto

segue.

Con la

chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi

dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a

cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli

allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid.

8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto

di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di

una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale

giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una

situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una

determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici

tra una parte principale e il cointeressato (Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191

n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di

tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre

2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n.

528).

In particolare, il

chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti giudiziari senza

disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare osservazioni ma

limitatamente all’oggetto di causa definito dal ricorrente e con il giudizio

non può essere obbligato materialmente a qualche cosa rispettivamente niente

può essergli attribuito (“(…) Dem

Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu gewähren, sich

zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch über

weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen, ist

aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt

wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu

nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (…)”

(cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261)).

In questo senso – a

prescindere dal fatto che la decisione su opposizione del 24 novembre 2016 con

cui le è stata confermata la domanda di risarcimento danni per l’importo di fr.

6'965.80 è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.5. e 1.6) –

questo Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1.

Parimenti, ritenuto che

già sulla base della documentazione agli atti questo Tribunale ha potuto

appurare la posizione di organo di fatto di RI 2 (cfr. consid. 2.2.2) e la sua

responsabilità oltre a quella di RI 1 ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.8 e 2.9),

questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove indicate da TERZ 1 (cfr IX

e XV).

2.11

Visto tutto quanto precede i

ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate

confermate.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti