31.2017.10
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. In casu il socio gerente di una Sagl datrice di lavoro non ha proceduto ai suoi doveri di controllo e diligenza.
11 dicembre 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2017.10
BS/gm
Lugano
11 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 maggio 2017 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relaz. alla
fallita: FA 1
(radiata
da RC il 13 gennaio 2017)
chiamato in causa: TERZ
1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 29
gennaio 2015 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo
scopo sociale consisteva nell’esecuzione di lavori e sottostruttura e costruzioni
edili in generale.
RI
1 è stato gerente con diritto di firma individuale dal 3 febbraio 2015 al 19
giugno 2015, dimissionando in data 16 giugno 2015;
TERZ
1 ha coperto la carica di gerente, sempre con diritto di firma individuale, dal
25 giugno 2015 al 20 agosto 2015.
1.2. La
società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di
datrice di lavoro dal 1. febbraio 2015.
Con
decreti del 2 ottobre 2015 e 12 luglio 2016 della Pretura del Distretto di __________
sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente
la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ 2015
e __________ 2016).
La
Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di
fr. 25’578.-- a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
per il periodo febbraio - novembre 2015, dopo controllo del datore di lavoro.
La
liquidazione fallimentare è stata definitivamente chiusa non avendo alcun
creditore anticipato le spese per la sua continuazione.
Il
13 gennaio 2017 la società è stata radiata d’ufficio da Registro di Commercio.
1.3. Costatato
di aver subìto un danno, con decisione del 28 febbraio 2017, confermata con
decisione su opposizione del 22 maggio 2017, la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1 il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'578,80 in via solidale con TERZ 1,
importo corrispondente ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
dalla società da febbraio a maggio 2015.
1.4. Contro
la suddetta decisione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso. Con riferimento
all’opposizione alla decisione di risarcimento, egli contesta una sua negligenza
e intenzionalità per il danno subìto dalla Cassa. In sostanza ribadisce che a
causa di falsa documentazione e di false dichiarazioni è stato vittima di un
raggiro, ciò che gli avrebbe impedito di venire a conoscenza dell’assunzione,
da parte della società, di personale come pure del mancato pagamento dei
contributi paritetici.
1.5. Con
la risposta di causa, riprendendo le motivazioni esposte nella decisione
contestata, la Cassa postula la reiezione del ricorso.
1.6. Con
decreto 11 luglio 2017 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 1,
destinatario anch’esso di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS rimasta
incontestata.
1.7.
Su richiesta del TCA, il 13 novembre 2017 la Cassa ha prodotto la documentazione
utilizzata dal Servizio Ispettorato per il controllo del datore di lavoro (VI).
Con
scritti del 21 novembre 2017 e del 25 novembre 2017 il ricorrente e TERZ 1
hanno inoltrato le loro osservazioni alla succitata documentazione (VIII, X).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza
grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione
delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità
naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito
per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre
2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,
Fatti
i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001
AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il
riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società
ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito
in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
I
soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento
dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto
nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente)
di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI
2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati
agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008;
STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.
2011.6 del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento
della FA 1 e la susseguente sospensione della procedura, la Cassa ha rettamente
chiesto in via sussidiaria al ricorrente quale organo formale (gerente) il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla
società durante il suo periodo in cui è stato in carica.
Va
qui rilevato che, come riportato in sede di risposta di causa, la Cassa ha
avviato anche nei confronti di TERZ 1, succeduto al ricorrente nella carica di
gerente della FA 1, una procedura ex art. 52 LAVS, la cui decisione risarcitoria
è rimasta incontestata divenendo quindi definitiva.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso concreto, il danno di fr. 12'578,80 fatto valere nei
confronti del ricorrente corrisponde ai contributi non versati da FA 1 durante
il periodo in cui egli è rimasto in carica quale gerente della società.
Tenuto
conto della stima salariale di fr. 250'000.-- fornita dalla società nel
questionario di affiliazione, compilato il 23 febbraio 2015 (doc. 2 E), la
Cassa ha fatturato gli acconti (doc. 2F e 2G) rimasti integralmente scoperti
(cfr. doc. 1).
Inoltre,
tenendo conto della documentazione relativa alle indennità d’insolvenza versate
dalla Cassa cantonale di disoccupazione ai cinque dipendenti della FA 1 (cfr.
in particolare le distinte di pagamenti d’indennità per insolvenza in doc. VI/25),
l’ispettore della Cassa ha allestito la distinta dei salari 2015 (doc. 2/D). Va
qui rilevato che dagli atti richiamati dalla Cassa (cfr. consid. 1.7),
risultano documentate le pretese salariali dei singoli dipendenti (contratti di
lavoro, certificati di salario, domande di esecuzione, precetti ecc.).
In
queste circostanze, quindi, l’ammontare del danno è stato comprovato dalla
Cassa, mentre il ricorrente non ha fornito alcuna controprova.
Infine,
va fatto presente che ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il
salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che
il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra
le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi
sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento
del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in
cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile
2008 consid. 2.2). Nel caso concreto, non si tratta di mere aspettative
salariali, avendo i dipendenti interessati tutti sottoscritto un contratto di
lavoro e ricevuto dei conteggi salariali.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.
608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985
pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987
pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;
Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nel caso in esame, il
ricorrente è stato gerente della FA 1.
Conformemente alla
Considerandi
giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei
danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una
società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno
2001.
nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre
2011.
[31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA).
Accettando il mandato di
socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02
del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come
ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.
116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del
8.
ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;
Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità”.
2.8
Il
ricorrente sostiene che, ben sapendo degli obblighi di un amministratore, da
parte sua non vi è stata negligenza e neppure intenzionalità nel mancato versamento
dei contributi e se “… ciò è accaduto è stato a sua insaputa e in base a falsi
documenti e false dichiarazioni. Per quanto ne possa sapere tutte le dichiarazioni
presentate potrebbero essere fasulle e i presunti dipendenti potrebbero anche
non essere esistiti e non aver svolto alcuna attività per conto della FA 1”.
Egli
ha poi rilevato:
" (…)
Nel presente caso vi è però stato un raggiro nei
confronti del sottoscritto, impedendogli di venire a conoscenza dei fatti in
base a falsi documenti e false dichiarazioni e mancata vigilanza da parte dell'Agenzia
AVS.
Partendo dal Questionario per l'affiliazione dei datori
di lavoro (doc. E), si evidenziano diverse incongruenze.
- Il questionario per l'affiliazione al punto 4 è
stato dichiarato come nome dell'amministratore responsabile il Signor TERZ 1,
mentre l'amministratore in quel momento era il sottoscritto.
- Al punto 3 del questionario si indica il recapito
presso "__________”, impedendo al sottoscritto di ricevere di fatto la
corrispondenza dalla Cassa AVS e di poter quindi reclamare e chiedere chiarimenti
- Il
questionario non porta la firma del gerente RI 1
- In fine l'Agenzia AVS ha timbrato e firmato a
conferma della veridicità del questionario senza verificare quanto indicato e
soprattutto i punti sopra citati.
Tutta la corrispondenza con la Cassa AVS passava
tramite la __________ ad __________ senza che questa fiduciaria abbia mai avuto
nessun mandato da parte del gerente RI 1 (doc. F e G).
Il contratto di lavoro con il Signor __________ (doc.
H) non è firmato da RI 1 e quindi non valido. (…) (doc. I)
La distinta pagamenti indennità per insolvenza (doc. I)
non è credibile in quanto pare strano che i dipendenti abbiano lavorato 3 o 4
mesi senza ricevere stipendio e la domanda sorge spontanea è se abbiano
veramente lavorato e nel cosa abbiano lavorato su mandato di chi? Dove hanno
lavorato? Con chi hanno firmato i contratti di lavoro ? I presunti lavori
eseguiti da FA 1 con i dipendenti indicati sono stati fatturi ed incassati e se
si dove sono finiti i soldi per il pagamento degli stipendi e dei contributi?
La Cassa AVS ha poi eseguito le verifiche? Ha proceduto
all’eventuale contestazioni degli stipendi dichiarati in quanto non provati ? (…)”
Ora,
in effetti nel questionario per l’affiliazione del datore di lavoro, datato 5
marzo 2015, è stato indicato quale “amministratore responsabile“ TERZ 1 allorquando
in quel momento gerente era il ricorrente (doc. 2E). Tale documento reca una
firma che non è quella dell’insorgente, almeno se raffrontata con quella da lui
apposta sul ricorso. Parimenti non sua è la firma posta in calce al contratto
di lavoro con __________ (doc. 2H), come pure i contratti riguardanti __________
(VI/38) e __________ (VI/50). Altrettanto vero è che la corrispondenza
riguardante la società veniva indirizzata alla fiduciaria __________, come pure
le fatture relative agli acconti dei contributi paritetici di aprile e maggio
2015.
(doc. 2 F e 2 G). Tuttavia il ricorrente, ben sapendo dei suoi obblighi
quale gerente, non ha minimamente sostenuto di aver proceduto a controllare la
gestione della società. Del resto se lo avesse fatto si sarebbe “accorto” che
la FA 1 aveva dei dipendenti, come del resto lui stesso lo è stato. Agli atti
risulta infatti un conteggio relativo al suo salario arretrato di aprile 2015
(VI/67).
Non
solo, dal verbale d’interrogatorio del 16 novembre 2015 presso l’Ufficio
fallimenti di __________ di TERZ 1, succeduto quale gerente al ricorrente, risulta
che le cause del fallimento erano dovute alla mancanza di lavoro ed al numero
troppo alto di operai e che, a sua detta, la situazione economica era così
precaria che “si poteva depositare il bilancio già in maggio-giugno 2015” (doc.
2/C), vale a dire già durante il periodo di carica del ricorrente.
Inoltre,
se effettivamente il ricorrente non gestiva la società, egli non ha tuttavia sostenuto
di essere stato impedito di controllare l’andamento della FA 1, di aver
ricevuto informazioni inveritiere sull’effettivo stato della società, sul pagamento
dei contributi, circostanze che, a determinate condizioni, potrebbero essere
valide per una sua liberazione di responsabilità ex art. 52 LAVS.
Infatti,
secondo giurisprudenza, che nel caso in cui il reale amministratore
di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione
della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le
loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di
pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno
cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo
1993.
nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del
31.
marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).
Non
vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando
l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei
confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate,
ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita
del 7 gennaio 1998 in re M.G.).
Infine,
qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di
rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei
contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza
(STFA del 25 luglio 2000, H 319/99; dell’8 luglio 2003, H 141/01 e del 7
febbraio 2006, H 152/05).
Anzi,
vi è da credere che il ricorrente non si sia minimamente interessato della
società di cui è stato gerente con diritto di firma individuale.
Non
sono inoltre d’aiuto all’insorgente le generiche affermazioni di “falsa documentazione
e di false dichiarazioni” in relazione all’attività svolta dalla FA 1,
essendo le stesse sprovviste di substrato probatorio. La documentazione sin qui
citata, oggetto di verifica da parte delle Cassa, dimostra invece che la società
aveva dei dipendenti, che gli stessi non hanno ricevuto alcun salario e che gli
oneri sociali non sono stati versati (cfr. consid. 2.3).
Inoltre,
non serve rimproverare all’agenzia AVS una mancata vigilanza per liberare il
ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Se l’Agenzia comunale di __________
non ha verificato l’esattezza dei dati forniti nel questionario del datore di
lavoro (cfr. il punto G del formulario “I dati del datore di lavoro sono
completi e veritieri?” e le relative caselle “no” e “si”; l’Agenzia non ha
crociato nessuna delle due caselle), di certo si può affermare che tale
omissione non può essere messa in relazione causale adeguata con il danno
subito dalla Cassa (cfr. in argomento DTF 122 V 186).
Piuttosto
il comportamento del ricorrente denota una passività nella gestione della
società che è in relazione di causalità naturale e adeguata con
il danno subìto dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13
maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H
38/01]).
In
conclusione, non avendo il ricorrente, ex gerente della FA 1, ottemperato agli
obblighi di diligenza e di vigilanza che la sua carica comportava ed avendo di
conseguenza violato le prescrizioni per negligenza grave, egli deve risarcire
alla Cassa la somma di fr. 12'578,80 per oneri sociali non versati dalla
società durante il suo periodo di carica.
2.9
Con
osservazioni 25 novembre 2017 TERZ 1, chiamato in causa, ha fra l’altro
sostenuto che “…. per il breve periodo non mi sento responsabile dei debiti
della società se non in misura del mio breve operato”, chiedendo inoltre “
… di stralciare dai ruoli la mia presenza”.
Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei
propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una
determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli
interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e
a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di
estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo
tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi
confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in
causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata
si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi
ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il
cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa
consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa
di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere
sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16
ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191
seg. n. 528).
Visto
quanto sopra, a prescindere dal fatto che la decisione di risarcimento ex art.
52.
LAVS emessa nei suo confronti è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.2), questo
Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1.
2.10
Richiamato
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.11
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni
in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico
interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti
di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile
solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in
presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa
l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”
ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours
en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances
sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité
selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE
2009.
pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è
pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità
del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione
per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti