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Decisione

31.2017.10

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. In casu il socio gerente di una Sagl datrice di lavoro non ha proceduto ai suoi doveri di controllo e diligenza.

11 dicembre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001

AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società

ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito

in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

I

soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento

dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto

nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente)

di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI

2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati

agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008;

STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.

2011.6 del-l’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento

della FA 1 e la susseguente sospensione della procedura, la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria al ricorrente quale organo formale (gerente) il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla

società durante il suo periodo in cui è stato in carica.

Va

qui rilevato che, come riportato in sede di risposta di causa, la Cassa ha

avviato anche nei confronti di TERZ 1, succeduto al ricorrente nella carica di

gerente della FA 1, una procedura ex art. 52 LAVS, la cui decisione risarcitoria

è rimasta incontestata divenendo quindi definitiva.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso concreto, il danno di fr. 12'578,80 fatto valere nei

confronti del ricorrente corrisponde ai contributi non versati da FA 1 durante

il periodo in cui egli è rimasto in carica quale gerente della società.

Tenuto

conto della stima salariale di fr. 250'000.-- fornita dalla società nel

questionario di affiliazione, compilato il 23 febbraio 2015 (doc. 2 E), la

Cassa ha fatturato gli acconti (doc. 2F e 2G) rimasti integralmente scoperti

(cfr. doc. 1).

Inoltre,

tenendo conto della documentazione relativa alle indennità d’insolvenza versate

dalla Cassa cantonale di disoccupazione ai cinque dipendenti della FA 1 (cfr.

in particolare le distinte di pagamenti d’indennità per insolvenza in doc. VI/25),

l’ispettore della Cassa ha allestito la distinta dei salari 2015 (doc. 2/D). Va

qui rilevato che dagli atti richiamati dalla Cassa (cfr. consid. 1.7),

risultano documentate le pretese salariali dei singoli dipendenti (contratti di

lavoro, certificati di salario, domande di esecuzione, precetti ecc.).

In

queste circostanze, quindi, l’ammontare del danno è stato comprovato dalla

Cassa, mentre il ricorrente non ha fornito alcuna controprova.

Infine,

va fatto presente che ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il

salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che

il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra

le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi

sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento

del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in

cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile

2008 consid. 2.2). Nel caso concreto, non si tratta di mere aspettative

salariali, avendo i dipendenti interessati tutti sottoscritto un contratto di

lavoro e ricevuto dei conteggi salariali.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere

il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987

pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;

Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nel caso in esame, il

ricorrente è stato gerente della FA 1.

Conformemente alla

Considerandi

giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei

danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una

società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il

socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno

2001.

nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre

2011.

[31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA).

Accettando il mandato di

socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02

del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come

ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’am-ministratore (rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p.

116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8.

ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità”.

2.8

Il

ricorrente sostiene che, ben sapendo degli obblighi di un amministratore, da

parte sua non vi è stata negligenza e neppure intenzionalità nel mancato versamento

dei contributi e se “… ciò è accaduto è stato a sua insaputa e in base a falsi

documenti e false dichiarazioni. Per quanto ne possa sapere tutte le dichiarazioni

presentate potrebbero essere fasulle e i presunti dipendenti potrebbero anche

non essere esistiti e non aver svolto alcuna attività per conto della FA 1”.

Egli

ha poi rilevato:

" (…)

Nel presente caso vi è però stato un raggiro nei

confronti del sottoscritto, impedendogli di venire a conoscenza dei fatti in

base a falsi documenti e false dichiarazioni e mancata vigilanza da parte dell'Agenzia

AVS.

Partendo dal Questionario per l'affiliazione dei datori

di lavoro (doc. E), si evidenziano diverse incongruenze.

- Il questionario per l'affiliazione al punto 4 è

stato dichiarato come nome dell'amministratore responsabile il Signor TERZ 1,

mentre l'amministratore in quel momento era il sottoscritto.

- Al punto 3 del questionario si indica il recapito

presso "__________”, impedendo al sottoscritto di ricevere di fatto la

corrispondenza dalla Cassa AVS e di poter quindi reclamare e chiedere chiarimenti

- Il

questionario non porta la firma del gerente RI 1

- In fine l'Agenzia AVS ha timbrato e firmato a

conferma della veridicità del questionario senza verificare quanto indicato e

soprattutto i punti sopra citati.

Tutta la corrispondenza con la Cassa AVS passava

tramite la __________ ad __________ senza che questa fiduciaria abbia mai avuto

nessun mandato da parte del gerente RI 1 (doc. F e G).

Il contratto di lavoro con il Signor __________ (doc.

H) non è firmato da RI 1 e quindi non valido. (…) (doc. I)

La distinta pagamenti indennità per insolvenza (doc. I)

non è credibile in quanto pare strano che i dipendenti abbiano lavorato 3 o 4

mesi senza ricevere stipendio e la domanda sorge spontanea è se abbiano

veramente lavorato e nel cosa abbiano lavorato su mandato di chi? Dove hanno

lavorato? Con chi hanno firmato i contratti di lavoro ? I presunti lavori

eseguiti da FA 1 con i dipendenti indicati sono stati fatturi ed incassati e se

si dove sono finiti i soldi per il pagamento degli stipendi e dei contributi?

La Cassa AVS ha poi eseguito le verifiche? Ha proceduto

all’eventuale contestazioni degli stipendi dichiarati in quanto non provati ? (…)”

Ora,

in effetti nel questionario per l’affiliazione del datore di lavoro, datato 5

marzo 2015, è stato indicato quale “amministratore responsabile“ TERZ 1 allorquando

in quel momento gerente era il ricorrente (doc. 2E). Tale documento reca una

firma che non è quella dell’insorgente, almeno se raffrontata con quella da lui

apposta sul ricorso. Parimenti non sua è la firma posta in calce al contratto

di lavoro con __________ (doc. 2H), come pure i contratti riguardanti __________

(VI/38) e __________ (VI/50). Altrettanto vero è che la corrispondenza

riguardante la società veniva indirizzata alla fiduciaria __________, come pure

le fatture relative agli acconti dei contributi paritetici di aprile e maggio

2015.

(doc. 2 F e 2 G). Tuttavia il ricorrente, ben sapendo dei suoi obblighi

quale gerente, non ha minimamente sostenuto di aver proceduto a controllare la

gestione della società. Del resto se lo avesse fatto si sarebbe “accorto” che

la FA 1 aveva dei dipendenti, come del resto lui stesso lo è stato. Agli atti

risulta infatti un conteggio relativo al suo salario arretrato di aprile 2015

(VI/67).

Non

solo, dal verbale d’interrogatorio del 16 novembre 2015 presso l’Ufficio

fallimenti di __________ di TERZ 1, succeduto quale gerente al ricorrente, risulta

che le cause del fallimento erano dovute alla mancanza di lavoro ed al numero

troppo alto di operai e che, a sua detta, la situazione economica era così

precaria che “si poteva depositare il bilancio già in maggio-giugno 2015” (doc.

2/C), vale a dire già durante il periodo di carica del ricorrente.

Inoltre,

se effettivamente il ricorrente non gestiva la società, egli non ha tuttavia sostenuto

di essere stato impedito di controllare l’andamento della FA 1, di aver

ricevuto informazioni inveritiere sull’effettivo stato della società, sul pagamento

dei contributi, circostanze che, a determinate condizioni, potrebbero essere

valide per una sua liberazione di responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti,

secondo giurisprudenza, che nel caso in cui il reale amministratore

di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione

della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le

loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di

pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno

cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo

1993.

nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del

31.

marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).

Non

vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando

l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei

confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate,

ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita

del 7 gennaio 1998 in re M.G.).

Infine,

qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di

rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei

contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza

(STFA del 25 luglio 2000, H 319/99; dell’8 luglio 2003, H 141/01 e del 7

febbraio 2006, H 152/05).

Anzi,

vi è da credere che il ricorrente non si sia minimamente interessato della

società di cui è stato gerente con diritto di firma individuale.

Non

sono inoltre d’aiuto all’insorgente le generiche affermazioni di “falsa documentazione

e di false dichiarazioni” in relazione all’attività svolta dalla FA 1,

essendo le stesse sprovviste di substrato probatorio. La documentazione sin qui

citata, oggetto di verifica da parte delle Cassa, dimostra invece che la società

aveva dei dipendenti, che gli stessi non hanno ricevuto alcun salario e che gli

oneri sociali non sono stati versati (cfr. consid. 2.3).

Inoltre,

non serve rimproverare all’agenzia AVS una mancata vigilanza per liberare il

ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Se l’Agenzia comunale di __________

non ha verificato l’esattezza dei dati forniti nel questionario del datore di

lavoro (cfr. il punto G del formulario “I dati del datore di lavoro sono

completi e veritieri?” e le relative caselle “no” e “si”; l’Agenzia non ha

crociato nessuna delle due caselle), di certo si può affermare che tale

omissione non può essere messa in relazione causale adeguata con il danno

subito dalla Cassa (cfr. in argomento DTF 122 V 186).

Piuttosto

il comportamento del ricorrente denota una passività nella gestione della

società che è in relazione di causalità naturale e adeguata con

il danno subìto dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13

maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H

38/01]).

In

conclusione, non avendo il ricorrente, ex gerente della FA 1, ottemperato agli

obblighi di diligenza e di vigilanza che la sua carica comportava ed avendo di

conseguenza violato le prescrizioni per negligenza grave, egli deve risarcire

alla Cassa la somma di fr. 12'578,80 per oneri sociali non versati dalla

società durante il suo periodo di carica.

2.9

Con

osservazioni 25 novembre 2017 TERZ 1, chiamato in causa, ha fra l’altro

sostenuto che “…. per il breve periodo non mi sento responsabile dei debiti

della società se non in misura del mio breve operato”, chiedendo inoltre “

… di stralciare dai ruoli la mia presenza”.

Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei

propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una

determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli

interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e

a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di

estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo

tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi

confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in

causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata

si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi

ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il

cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa

consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa

di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere

sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16

ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191

seg. n. 528).

Visto

quanto sopra, a prescindere dal fatto che la decisione di risarcimento ex art.

52.

LAVS emessa nei suo confronti è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.2), questo

Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1.

2.10

Richiamato

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.11

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti

di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile

solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in

presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa

l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato”

ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours

en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances

sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité

selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE

2009.

pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è

pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti