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31.2017.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 febbraio 2018Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti per i contributi paritetici dovuti con notevole ritardo e sempre

dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi l’estratto conto dei

contributi paritetici dall’aprile 2009, doc. 6).

Ritenuta

questa situazione – che denota una

difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da

anni –

l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara

informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la

situazione e, dunque, controllare se i contributi venissero regolarmente versati.

Ciò non è stato il caso, visto che, come detto, da inizio 2009 la Cassa aveva

iniziato sistematicamente a diffidarla e, in seguito, a spiccare precetti

esecutivi.

Anche

il fatto, che peraltro l’insorgente nemmeno ha esplicitamente addotto (e

tantomeno comprovato), di aver ripetutamente sollecitato l’azionista al

regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei giustificativi

contabili, non sarebbe sufficiente per liberarlo dalla propria responsabilità.

In

realtà, il ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha

dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la

società ha continuato ad accumulare debiti. Inoltre appare chiaro e del resto

incontestato che l’interessato fosse ben consapevole delle difficoltà

incontrate dalla società.

Da

notare che la FA 1 era una piccola società, con pochi dipendenti (di fatto solo

il ricorrente, l’azionista e una dipendente; cfr. doc. C): facendo uso della

diligenza richiesta dal suo ruolo di amministratore unico, l’interessato

avrebbe dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei

contributi. Sia in proposito rilevato che il ricorrente non ha provato di

essere stato impedito di ottenere le necessarie informazioni in merito al

pagamento dei contributi sociali o in generale sulla situazione finanziaria

della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H 38/01 del 17 gennaio 2002;

STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).

In

ogni modo va ribadito che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’azionista,

liberarsi dalle proprie responsabilità, se il suo comportamento costituisce

ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di

una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF

9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

E

comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso del 2009 -

vale e dire nel momento in cui egli doveva essere consapevole dei ritardi nei

pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità

di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità

- avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie

dimissioni da amministratore unico e non attendere invece sino al 2015 (cfr. in

merito ai consid. 2.9 e 2.10), quando la situazione era ormai gravemente

compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del

consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le

funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia

quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste

vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi

paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine

con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H

10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14

aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Le

dimissioni del ricorrente (sia che le si voglia considerare rassegnate nel novembre

2013 che nel dicembre 2015, cfr. in proposito i consid. 2.9 e 2.10 che seguono)

sono avvenute comunque molto tardivamente e meglio oltre tre anni dopo le

prime diffide di pagamento e le relative susseguenti procedure esecutive

avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un lungo periodo dal momento in cui egli

aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità

di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto

dalla Cassa sub doc. 6 attesta una situazione relativa agli anni 2009-2015 tutt’altro

che incoraggiante, se si considera che nel 2009 erano state inviate 8 diffide

di pagamento, nel 2010 altrettante e negli anni seguenti in modo e misura

analoga (doc. 6).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con

particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non

poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima,

accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto

verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero

effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H

38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STFA H

310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto

che, come detto, per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza

risulta accresciuto, andando essa diligenza oltre la prudenza che è d’uso osservare

nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare

rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

In

queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di

amministratore unico gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile

ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

2.7. Occorre

tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (cfr. sopra al consid. 2.4; DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce

motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai

sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora

altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali

per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere

che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer,

Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.

4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta

Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la

sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

2.8. In concreto, pur non essendo espressamente stati invocati motivi

di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata

giurisprudenza, occorre verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una

mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da

considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda.

In

questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002)

la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità

fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di

lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza

confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha

portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677

e 679 p. 160 con riferimenti).

Il

TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H

336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che

l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui

è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria

(STFA H 446/00 del 31 agosto 2001). Infine, il TFA ha peraltro già avuto modo

di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA 1 era verosimilmente

attiva anche nel settore dell’edilizia - è una crisi notoria, l'amministratore

deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei

crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre 2002

e 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

Nell'evenienza

concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione

impugnata, ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società

risalivano già almeno al 2009, anno a partire dal quale – e quindi in seguito

irrimediabilmente – la Cassa, al fine di ottenere il pagamento

dei contributi sociali, è stata obbligata a sistematicamente diffidarla e

precettarla per ogni fattura (doc. 6). Se poi inizialmente il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed

evidente ritardo, di onorare buona parte dei suoi impegni, successivamente i

contributi hanno potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione,

solo in misura parziale: quelli del 2014 nella misura dell’70% circa del dovuto

complessivo (fr. 41'837.95 su fr. 59'937.50) e quelli del 2015 del 5% soltanto,

ritenuto un debito di fr.11'606.60 e il versamento di soli fr. 416.20 (cfr.

specchietto concernente l’evoluzione del debito contributivo sub doc. G-G3 e doc.

8). I citati contributi residui sono rimasti scoperti e nell’aprile 2016 è

quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si

può affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi

anni, cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti

sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2009, per complessivi fr. 27'289.45

(spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 6).

Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave

deve essere riconosciuta.

In effetti,

in simili circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente del

resto nemmeno fa valere, per ammettere che vi fossero delle ragioni serie ed

oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel

2009 e poi divenuto cronico, tanto che poi ha portato al fallimento della

società, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione

momentanea di illiquidità (cfr. sopra consid. 2.8; cfr. anche DTF 121 V

243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Anzi, come visto sopra, la FA 1 è

stata confrontata con una cronica illiquidità, che l'ha portata inesorabilmente

all'apertura del fallimento con susseguente sospensione della procedura,

decretati rispettivamente il 5 ed il 21 aprile 2016 come risulta dalla

pubblicazione sul FUSC del 6 maggio 2016 (doc. A).

Non vi è dubbio alcuno sul

fatto che nella fattispecie non era concepibile, soprattutto per

una persona – come il ricorrente – cognita di questioni economiche, continuare

a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.

Il

comportamento dell'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata

con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; STFA H 65/01

del 13 maggio 2002).

Va osservato

infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al pagamento di una

parte considerevole del debito verso la Cassa non è rilevante ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una

società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo

cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare si che

i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti

responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso

stesso del disposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, STFA H

277/01 del 29 agosto 2002).

Del resto, il

fatto, addotto dall’insorgente e peraltro non comprovato, che il mancato

pagamento dei contributi da parte della società sarebbe da ricondurre anche

alla perdita di un credito d'imposta di cui egli ritiene responsabile l'azionista,

non muta alle predette conclusioni. Innanzitutto va ribadito nuovamente che,

secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro giusta

l'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa né

ad eventuali cause di fallimento (STCA 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008). In

concreto, per stessa ammissione dell'insorgente che si sarebbe adoperato per

vendere la partecipazione di una miniraffineria in __________ per far fronte a

fine 2013 a tutti gli scoperti della FA 1, la stessa si trovava da tempo in

carenza di liquidità (cfr. doc. 2). In questo contesto di cronica illiquidità,

la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la maggior parte delle fatture emesse

nei confronti della società già a partire da quelle relative all'anno 2009,

procedendo ad un sistematico avvio di procedure esecutive per tutte le fatture

riguardanti gli anni 2014 e 2015.

Quindi l'eluso versamento

non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, alle

condizioni ricordate al considerando che precede, segnatamente se riferito ad

un corto periodo, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e

quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.

In

conclusione, non si misconosce che il ricorrente si sia preoccupato

della situazione debitoria della società cercando di attivarsi e sollecitare l’azionista,

e, quindi, abbia cercato in qualche modo di risollevare la società dalla crisi

in cui versava. Tuttavia gli avvertimenti all’indirizzo del precitato e le

altre azioni messe in atto non hanno poi sortito alcun esito concreto, tanto è

vero che i debiti (anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati,

su un arco di tempo considerevole, a lievitare sino all’apertura del

fallimento. In realtà, le misure addotte dall’insorgente sono state effettuate

in un momento in cui la situazione finanziaria della società era già gravemente

ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come visto,

almeno già dal 2009 vi erano problemi di liquidità, tant’è che anche la Cassa,

per incassare il dovuto, ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti esecutivi.

In

queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale

considerevole periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente,

l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo

contributivo, circostanza questa che, alle predette condizioni, avrebbe potuto

eventualmente ed eccezionalmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di

esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. In realtà, l'avere procrastinato

costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente

differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa

sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombeva per legge la

massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Come esposto

al considerando che precede, questa omissione costituisce una grave violazione

del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

In conclusione, non essendo

ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, il ricorrente deve di principio risarcire alla Cassa l’importo

relativo ai contributi non versati dalla FA 1 e divenuti esigibili nel periodo

in cui egli ne è stato amministratore unico.

2.9. Il ricorrente afferma inoltre

di aver dato le dimissioni dalla sua carica di amministratore unico, a seguito

alla rottura del rapporto di fiducia con il proprietario della società __________,

in data 28 novembre 2013. Adduce che le dimissioni non sarebbero tuttavia mai

state accettate dall'azionista, il quale le avrebbe respinte più volte.

Inoltre, egli avrebbe nuovamente inoltrato le dimissioni all’Ufficio del

registro di commercio nel dicembre 2015. Dal canto suo, la Cassa ha considerato

il ricorrente dimissionario “solo” dal 18 dicembre 2015, data delle dimissioni

che sono effettivamente confluite nella radiazione da registro di commercio

(doc. B).

2.9.1. Secondo

la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla

responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale

organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del

Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo

sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e

4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H

282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche

Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n.

54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98).

Determinante

ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore

è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA del

24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002

nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si

sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di

commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al

Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126

V 61 consid. 4a e 4b).

Se

un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo

della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da

parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4).

Anche

se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea

generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l’invio al presidente del

consiglio d’amministrazione o all’amministratore unico, ritenuto che le stesse

non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA

25 novembre 1999 nella causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti

dottrinali; STCA 31.1999.4 del 7 agosto 2000; STCA 31.2000.30/32 del 14

ottobre 2002).

Sia

in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la responsabilità non è

impegnata per i contributi scaduti al momento dell’uscita dal CdA, ma pagabili

dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

Da

rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive

dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA

non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29

agosto 2008).

Se

dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l’amministratore permane di fatto

nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando

decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno

cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995

nella causa W. e del 22 marzo 1994 nella causa E. S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V

1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota

nr. 244).

2.9.2. Nella fattispecie, il

ricorrente adduce di aver inoltrato le proprie dimissioni in data 28 novembre

2013 al proprietario della società, signor __________, il quale tuttavia non le

avrebbe accettate, ma respinte più volte (doc. 2).

Di principio le dimissioni

vanno indirizzate all'assemblea generale, quindi agli azionisti. Tuttavia, come

anticipato al considerando che precede, le dimissioni dalla carica formale di amministratore

unico non devono sottostare né all'approvazione dell'assemblea degli azionisti,

né a quella di un singolo azionista di maggioranza per poter porre in essere i

relativi effetti. L'amministratore unico che intende dimettersi immediatamente

può farlo scrivendo direttamente alla società (STCA del 14 ottobre 2002, STCA

del 27 novembre 2003). Il TFA in una sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa

F., H 97/85 + 104/85, pubblicata in DTF 112 V 4-5, ha precisato:

" A.- Die A. AG, Zürich, gründete Ende 1981/anfangs 1982 in Mehreren

Kantonen 11 Tochtergesellschaften, deren gesamtes Aktienkapital von jeweils Fr.

50'000.- sie übernahm. Ferner wurde die Firma B. AG, Zürich, von der A. AG

übernommen, zu den neu gegründeten Gesellschaften gehörte auch die M. AG Basel,

welche sich vorwiegend mit der Vermittlung und Rekrutierung von

Temporärpersonal befasste. Mit "Treuhandvertrag" vom 1. Januar 1982

setzte die A. AG S. F. als einzigen Verwaltungsrat der M. AG Basel ein und

übertrug ihm treuhänderisch Aktion der Gesellschaft im Wert von Fr. 48'000.-.

Nachdem S. F. in der Folge Kenntnis von der misslichen finanziellen Situation

der Gesellschaft erhalten hatte, teilte er der A. AG am 6. September 1982 mit,

dass er sein Mandat als einziger Verwaltungsrat der M. AG Basel per sofort

niederlege.

Die entsprechende Publikation im Schweizerischen

Handelsamtsblatt erfolgte indes erst am 22. Februar 1983.

(…)

c) Der Beschwerdeführer hat der Firma A. Holding

AG mit Schreiben vom 6. September 1982 erklärt, dass er sein Mandat als

Verwaltungsrat der Firma M. AG per sofort niederlege.

Mit dieser - an sich unbestrittenermassen korrekt erklärten - Demission trat

die Beendigung des Amtes als Verwaltungsrat ein, und zwar mit sofortiger

Wirkung (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 8 zu Art.

705 OR; VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der

Schweiz, 4. Aufl., S. 226 f.; SCHUCANY, Kommentar zum Schweizerischen

Aktienrecht, 2. Aufl., N. 2 zu Art. 705 OR;

PATRY, Précis du droit Suisse des Sociétés, vol. II, S. 250; BGE 104 Ib 323 Erw. 2b). Eine faktische

Fortsetzung des Mandats über den genannten Zeitpunkt hinaus mit der

Möglichkeit, die Geschäftsführung der Gesellschaft noch massgeblich zu

beeinflussen, ist trotz der Vollmachterteilung vom 1. November 1982 bzw. des

Schreibens vom 2. Dezember 1982 zu verneinen. Es erscheint nämlich als

glaubhaft, dass der Beschwerdeführer gewisse Handlungen nur noch zur

Liquidation seines Mandats im Sinne der Erfüllung einer Sorgfaltspflicht

vornahm, weil die Aktiengesellschaft infolge der fristlosen Demission ihres

einzigen Verwaltungsrates formell handlungsunfähig wurde. Wenn sich der

Beschwerdeführer zu diesen Handlungen - sei es zu Recht oder zu Unrecht -

berechtigt oder verpflichtet fühlte, so kann daraus nicht abgeleitet werden, er

habe seine Demission vorläufig suspendiert. Dies muss vorliegend um so mehr

gelten, als er bereits im Schreiben vom 6. September 1982 um die entsprechende

Publikation im Handelsregister ersucht hatte und in der Folge wiederholt und

unwidersprochen geltend machte, die Löschung des Eintrages sei durch die

Verantwortlichen der Firma A. Holding AG hinausgezögert worden (vgl. hiezu

FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Aktienrecht, 2. Aufl., S. 171 N. 23; BGE 104 Ib 324 f. Erw. 2b und 3b). Bei

diesen Gegebenheiten kann entgegen der Meinung von Verwaltung und Vorinstanz

nicht auf die Löschung des Eintrags im Handelsregister abgestellt werden. Als

massgebender Zeitpunkt des effektiven Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat muss

vielmehr der 6. September 1982 betrachtet werden".

Per quanto attiene alla

convocazione dell'assemblea generale, i primi due capoversi dell'art. 699 CO

prevedono quanto segue:

" 1

L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione e, quando

occorra, dall’ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai

liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

2 L’assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei

mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno,

si convocano assemblee straordinarie.”

Per la forma della

convocazione, l'art. 700 cpv. 1 CO stabilisce:

" 1

La convocazione dell’assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo

statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.”

Nella fattispecie, RI 1

non ha compiuto alcun atto seriamente finalizzato a dimissionare efficacemente

dalla società. Innanzitutto egli si è limitato a presentare le dimissioni

unicamente all’azionista e non alla società (doc. 2). In effetti, non figura

agli atti una qualsivoglia conferma dell’avvenuto ricevimento da parte della

società destinataria rispettivamente dell’assemblea dei soci (cfr. la

giurisprudenza al consid. 2.9.1). Si ricorda in proposito che per la giurisprudenza

la dichiarazione di dimissione da membro del consiglio di amministrazione di

una società anonima, quale atto formatore risolutivo e ricettizio (Wernli, in:

Commentario basilese, 2a ed., n. 5 all'art. 711 CO), esplica i suoi effetti nel

momento in cui giunge nelle sfera d'influenza del destinatario (DTF 113 II 259;

cfr. STFA H 93/01 del 27 gennaio 2003).

D’altra parte, egli, oltre

ad aver avuto, come detto, la possibilità (inutilizzata in casu) di presentare

le proprie dimissioni inviandole direttamente alla società, in base alla legge avrebbe

potuto indire un'assemblea straordinaria in tempi brevi (20 giorni) e, qualora

non si fosse presentato nessuno, verbalizzare che l'assemblea generale era

risultata deserta. Sulla base di tale verbale dell’assemblea generale (seppur

deserta) e della lettera di dimissioni, il ricorrente avrebbe potuto provvedere

anche alla cancellazione a RC (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H

33/03, consid. 5.4; STCA del 27 novembre 2003, 31.2003.2).

Il TFA ha più volte

confermato che l'amministratore impedito ad esercitare un controllo sul

pagamento dei contributi e constatato il loro non pagamento, deve agire

tempestivamente, e nel caso che la situazione non cambi dimettersi

immediatamente (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01,

consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre

1993 nella causa N.).

Nella fattispecie, è

proprio ciò che in casu RI 1 non ha fatto, rilevato peraltro che in occasione

dell’interrogatorio del 13 aprile 2016 di fronte agli organi dell’UF egli ha

affermato che un’assemblea generale della società si era tenuta nel gennaio

2014 (doc. H): in questa occasione egli avrebbe dunque avuto la possibilità di

sottoporre le sue dimissioni all’assemblea della società e, quindi, se del caso

procedere a chiedere la sua cancellazione all’Ufficio RC. In proposito sia

peraltro ricordato che, per una regola generale, l'ignoranza della legge non

costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa).

In realtà dallo scritto della

società del 13 gennaio 2014, sottoscritto dall’azionista __________, che ha

fatto immediatamente seguito alla lettera di dimissioni del 28 novembre 2013

del ricorrente all’azionista, si evince come la società gli avesse richiesto di

continuare a “ricoprire”, almeno per un breve periodo, “la carica di

amministratore unico” della società (doc. 2). Egli ha indiscutibilmente

accettato tale proposta, prova ne sia, innanzitutto, che ha firmato “per ricevuta,

accordo e accettazione” tale scritto, revocando in tal modo di fatto la

lettera di dimissioni del 28 novembre 2013.

Ciò detto, e non avendo appunto

né il ricorrente né la società, provveduto a richiedere la cancellazione

dell'iscrizione dal Registro di Commercio, a ragione l’amministrazione ha

concluso che l’insorgente ha cessato di ricoprire la carica di amministratore

unico solo con le successive dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B).

In

conclusione, secondo questo Tribunale l’assicurato (cui incombe il relativo

onere; cfr. STCA del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29

agosto 2008) non è riuscito a apportare la prova di aver validamente presentato

delle dimissioni idonee a portare all’estinzione effettiva del mandato quale

amministratore unico in data precedente alle dimissioni del dicembre 2015. Né,

come meglio vedremo al considerando che segue, ha in qualche modo comprovato di

aver, prima di questa data, cessato di espletare mansioni quale amministratore.

In

realtà pare vero il contrario e cioè che egli abbia mantenuto ancora per lungo

tempo le facoltà di controllo sull’attività della ditta che derivano per legge

dalla carica di amministratore unico e questo malgrado egli adduca (ma non

comprovi) di non aver più avuto, da un non ben precisato momento, accesso ai

documenti sociali (doc. I). Del resto, se egli avesse veramente ritenuto le sue

dimissioni effettive nel novembre 2013, non solo avrebbe verificato la

cancellazione dal Registro di Commercio, e, qualora la cancellazione fosse

stata omessa, vi avrebbe proceduto in tempi brevi motu proprio, ma sarebbe

stato pure consapevole che con esse egli avrebbe perso automaticamente la

facoltà di rappresentare la società (art. 717-719 CO). Ciò gli avrebbe anche

impedito di presentare, nel gennaio 2015, regolarmente la dichiarazione dei

salari del 2014 (doc. C) o, come da lui addotto, di vendere “un asset in __________”

nel dicembre 2013, ossia successivamente alla lettera di dimissioni del 28

novembre 2013, e di versare gli stipendi ai dipendenti (cfr. doc. 2).

D’altro

canto si rileva che l’effettiva radiazione del ricorrente a Registro di Commercio

è avvenuta il 19/21 gennaio 2016 e, quindi, sollecitamente subito dopo l’invio

della seconda lettera di dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B). Ora, è

legittimo ipotizzare che pari sollecitudine sarebbe verosimilmente stata

adoperata nell’ipotesi in cui le dimissioni dell’insorgente fossero pervenute

in data precedente.

Con

il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 e 115 V 142) bisogna quindi concludere che

l’insorgente deve essere considerato dimissionario soltanto nel dicembre 2015.

Egli è pertanto responsabile dei contributi esigibili e rimasti impagati dalla FA

1 sino a questa data.

2.10. Ma

anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, voler considerare le dimissioni del

ricorrente del 28 novembre 2013, va detto che la sua responsabilità sarebbe

comunque data.

Come

è già stato ricordato sopra, in ogni modo se dopo le dimissioni,

rispettivamente la revoca, l’amministratore permane di fatto nella sue funzioni

(ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la

società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa

anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. E del

22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza

citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244).

Occorre

in effetti ricordare che la giurisprudenza non limita la responsabilità agli

organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono

a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione

della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; STFA del 15 giugno 2004

nella causa C., G. e U., H 318/03 H 320-21/03, consid. 5; STFA del 16 aprile

2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 7.3; STFA del

23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.3; STFA del

24 gennaio 2002 nella causa L. , H. 51/00, consid. 6a; DTF 114 V 214;

Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität

St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer: Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser,

Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995,

pag. 661s; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi,

Winterthur 1989, pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo designate

quale organo della SA, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di

competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della

società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989,

pag. 180). Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la

possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di

aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (cfr. 128

III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid.

7.3).

Nell’ambito

della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve

essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per

questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per

il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma

dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E. W.,

a proposito di una procuratrice).

A

determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore,

il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117

Considerandi

II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P. Z., L.

B. e J. A. B., H 10+45/01, consid. 7.1.; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T.

F SA, H 221/01, consid. 4a; STFA dell' 8 marzo 2001 nella causa A.C., G.P,

F.F., H 115/00 + 132/00; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L. , H. 51/00,

consid. 6a).

Ritornando

al caso in esame, egli ha innanzitutto affermato di aver provveduto a “vendere

un asset in __________” nel dicembre 2013, “ricavandone finanze che mi

hanno permesso di poter pagare tutti gli stipendi (…), gli oneri sociali tutti

(…)” (doc. 2). Risulta inoltre dagli atti che il ricorrente in data 8 gennaio

2015.

ha compilato e sottoscritto la distinta dei salari relativa all'anno 2014,

nella quale anch’egli era dichiarato come salariato per il periodo da gennaio a

dicembre e per un ammontare complessivo di fr. 180'000.-(doc. C). Ha pure

provveduto nuovamente a personalmente compilare il 15 giugno 2016 la distinta

salari della FA 1 per il periodo, successivo al fallimento, da gennaio a maggio

2016.

(doc. l, L).

Come

evidenziato dall’amministrazione inoltre è stato il ricorrente a rivendicare per

se medesimo all'Ufficio fallimenti un ammontare salariale per l’attività come

amministratore unico di fr. 180'000.- per l’anno 2014 (doc. D), cifra che del

resto corrisponde a quella da lui incassata negli anni dal 2010 al 2013 durante

i quali ha esercitato pienamente ed in modo incontestato la funzione di amministratore

unico della società (cfr. estratto del conto individuale allegato, doc. E).

L’amministrazione

ha inoltre fatto notare che il ricorrente ha dichiarato nell'ambito di una

domanda di affiliazione nella categoria degli indipendenti, del 28 ottobre

2016, di aver continuato a svolgere l'attività, non retribuita, di amministratore

unico della FA 1, anche dopo il 28 novembre 2013 (doc. F1 e 2). Anche il fatto,

da lui addotto, di aver cercato di trovare dei possibili acquirenti per la FA 1,

precisando peraltro nella sua opposizione di aver cercato di collaborare con i

legali dell’azionista signor __________ nell’ambito della definizione delle

condizioni della chiusura della società essendo egli a conoscenza del valore dei

beni societari su suolo svizzero, sostanzia quanto affermato

dall’amministrazione e cioè che l’interessato ha avuto un ruolo fondamentale

nella gestione della società anche successivamente alla prima lettera di dimissioni

del 28 novembre 2013.

Tale

conclusione merita ulteriore conferma anche considerando il ruolo assunto dal

ricorrente in occasione delle procedure d’incasso forzate messe in atto dalla

Cassa. In effetti egli ha dichiarato all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in

occasione dell’allestimento degli attestati di carenza beni emessi in data 5

aprile 2016, che la società non possedeva alcun bene da sottoporre a pignoramento.

(doc. G1,2,3). Tale presa di posizione non fa che comprovare che il ricorrente fosse

a conoscenza della situazione patrimoniale della società ancora più di due anni

dopo le asserite prime dimissioni del 28 novembre 2013. Ma anche dopo

l’apertura del fallimento l’interessato ha presenziato, il 13 aprile 2016,

all'interrogatorio presso l'Ufficio fallimenti di __________ (doc. H).

Appare

quindi chiaro che, come allegato dalla Cassa, l’interessato ha avuto un ruolo

fondamentale nella gestione della società anche successivamente alla prima

lettera di dimissioni consegnata il 28 novembre 2013

In

queste circostanze, dunque, la Cassa ha rettamente considerato che qualora

anche si volesse, per ipotesi, considerare il ricorrente dimissionario dal

novembre 2013, la sua ulteriore responsabilità sarebbe in ogni modo data quale organo

di fatto della fallita.

A

lui spettava dunque la competenza e l’obbligo di provvedere al pagamento degli

oneri sociali, ove peraltro si osservi che egli era ben consapevole di tale

obbligo e delle conseguenze di un mancato pagamento dei contributi riportate al

considerando precedente.

Ne

discende che l’assicurato deve essere considerato responsabile per il mancato

pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1 divenuti esigibili prime delle dimissioni

inoltrate in data 18 dicembre 2015.

2.11

Per

quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la

Cassa ha sufficientemente documentato - sulla base delle distinte salariali

presentate dalla società (doc. C) - e quantificato la pretesa in fr. 25'636.15,

corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2014 e 2015

(quest’ultimo sino al mese di novembre). Come già esposto al consid. 2.2, il

credito fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente

da critiche e come tale va ammesso.

In

conclusione RI 1, quale ex amministratore unico, non avendo ottemperato agli

obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso

osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di

discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi

paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di CHF

25'636.15 riferito agli anni

2014.

e 2015, quest'ultimo sino al mese di novembre.

Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre

il ricorso dev’essere respinto.

2.12

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1.

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità

del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione

per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti