31.2017.13
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9 febbraio 2018Italiano53 min
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Raccomandata
Incarto
n.
31.2017.13
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Lugano
9 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto 2017 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
(cancellata da RC
il __________ 2016)
ritenuto, in fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________
2004. Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella raccolta, il trasporto,
lo stoccaggio e la commercializzazione di materie plastiche, chimiche, ferrose
e loro derivati (estratto RC).
Dall’estratto RC risulta
che RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma
individuale, dal 9 dicembre 2004 sino al 22 gennaio 2016, data di radiazione
secondo l’estratto RC (cfr. doc. 1/A).
1.2. La FA 1 è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. dicembre
2004.
La società è entrata in
mora con il pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto
sistematicamente diffidarla dal 2009 e dal 2014 anche precettarla (cfr. doc. 6).
In data 14 dicembre 2015,
17 febbraio 2016 e 5 aprile 2016 l’UE di __________ ha rilasciato attestati
carenza beni relativi ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2014
e 2015.
Con decreto 5 aprile 2016
la Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento della società. La Cassa ha
insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 27'289.45 per
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni 2014 e 2015, dopo
controllo del datore di lavoro (doc. G-G3).
La procedura di fallimento
è stata sospesa per mancanza di attivo, con decreto 21 aprile 2016 della
Pretura del distretto di __________, ragione per cui l’importo insinuato dalla
Cassa è rimasto scoperto. La società è quindi stata radiata d’ufficio il 29
agosto 2016.
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione 31 maggio 2017, confermata con provvedimento su
opposizione 25 agosto 2017 (doc. 1, 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 25'636.15 per i contributi paritetici non
soluti dalla FA 1 dal 2014 sino al 30 novembre 2015, periodo in cui egli aveva
ricoperto la carica di amministratore unico della società, come risulta dagli
estratti conto.
1.4. Con il presente tempestivo
ricorso RI 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa, osservato come il ricorrente proponga in sostanza le medesime
argomentazioni già esposte nella propria opposizione del 27/30 giugno 2017, ha
confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il
ricorso, rinviando alle motivazioni già esposte nella decisione su opposizione.
considerato in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è
una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta
valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988
p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più
datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema
della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi
finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche
successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52
LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente
chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati. Avendo
considerato il ricorrente dimissionario da amministratore unico con effetto dal
18 dicembre 2015, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla FA 1relativi al 2014 e sino al mese di novembre del 2015 per
complessivi fr. 25'636.15 (cfr. specchietto riassuntivo del debito
contributivo, doc. 8).
Va
poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa
può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero
ammontare e che in caso di eventuale pagamento
nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo
dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76
consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nel caso in esame, la
procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto
della Pretura di __________ del 21 aprile 2016, chiudendosi quindi senza un
dividendo a favore della Cassa, importo che sarebbe andato in riduzione del
danno.
2.2. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in
applicazione dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di
contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno
richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD
e AF rimasti impagati dalla FA 1 relativi agli anni 2014 e 2015 (quest’ultimo
anno sino a novembre), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative
distinte salariali (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 8)
per complessivi fr. 25'636.15 (spese amministrative, esecutive e interessi di
mora inclusi). Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla
società non è di per sé contestato dal ricorrente, ed è da ritenere
adeguatamente comprovato, ricordato anche come conformemente alla legge (art.
41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del
danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art.
41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT
II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Del resto val la
pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come
ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del
principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione
incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto
dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Per
quanto riguarda l'imponibilità delle retribuzioni, a mente della
giurisprudenza, si evidenzia che i contributi paritetici AVS devono essere
riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni
dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto
all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255).
Pertanto, i contributi
sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al
salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente
il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49).
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.
1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre –
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta.
Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,
lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non
ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.4. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere
una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p.
307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore
di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
cit., in RSA 1987 p. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe
per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V
203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una
grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108
V 193).
D’altra parte, la
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di
speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF
121 V 244 consid. 4b)
2.6. L’insorgente
contesta la sua responsabilità rilevando innanzitutto di aver in sostanza fatto
tutto il necessario per evitare l'insorgenza del danno, in particolare vendendo
una partecipazione in una miniraffineria in __________ nel dicembre del 2013,
ciò che gli avrebbe permesso di tacitare i debiti relativi agli stipendi ed
agli oneri sociali a quel momento scoperti. Oltre a ciò egli fa rilevare che la
società vantava a fine 2013 un credito d'imposta nei confronti dell'Erario di
circa 13 milioni di franchi, perso per colpa del proprietario della società. Fa
pure valere di essersi pure attivato nella ricerca di potenziali acquirenti
della società, fattispecie tuttavia che non si è realizzata a causa del diniego
dell'azionista. Inoltre adduce che di fatto dai primi mesi del 2014 l’azionista
__________ era “latitante” e pertanto difficile da contattare. Del resto da
questo momento egli fu messo nell’impossibilità oggettiva di attingere agli incartamenti
societari, essendo di fatto __________ l’amministratore della società.
Ora, tutto ben
considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che
peraltro non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione
della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio
esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003).
Va
avantutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H
5/02 del 31 gennaio 2003). Secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione
di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere
da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di
organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti
della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti
essenziali della gestione a un direttore o altro dipendente: con questa delega
delle competenze egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore
unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).
Giova
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così,
l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla
scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti
della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in
instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.
4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione
scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H
282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989
p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente
è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art.
51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H
33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo
di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
In
concreto, pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, l’azionista
della società fosse da un lato sordo ai suoi richiami e dall’altro risultasse
assente in quanto irreperibile e, quindi, messo sotto arresto, ciò non è circostanza
sufficiente per liberare l’amministratore unico dall’obbligo che la carica
assunta comporta.
Del resto, gli sforzi che avrebbe
intrapreso il ricorrente dalla fine del 2013, intesi alla riduzione del danno, ancorché
peraltro non minimamente comprovati, non possono di per se stessi essere motivo
di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali
concretizzatosi sin dal 2009 e, per quanto concerne la presente lite, negli
anni 2014 e 2015.
In
questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente
asserisca in sostanza che egli aveva più volte sollecitato l’azionista, il
quale, a suo dire, era di fatto l’amministratore unico.
Vero
è piuttosto che il ricorrente sembra aver scientemente tollerato la situazione quantomeno
dal 2009, essendo egli pienamente consapevole della difficile situazione in cui
versava la società. Stante quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la
circostanza secondo la quale egli non sarebbe stato informato adeguatamente né
ascoltato adeguatamente dall’azionista.
In
effetti, per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave
anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della
società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione,
verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare
il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio
2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza
alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr.
anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che
non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.)
non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del
21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali
organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di
amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7
agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv.
1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti
responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H
238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).
Se
ne conclude quindi che la presunta gestione della società da parte
dell’azionista e proprietario non costituisce un motivo sufficiente per
esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di
una negligenza grave.
Del
resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, sin dal 2009, ha effettuato
Fatti
i versamenti per i contributi paritetici dovuti con notevole ritardo e sempre
dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi l’estratto conto dei
contributi paritetici dall’aprile 2009, doc. 6).
Ritenuta
questa situazione – che denota una
difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da
anni –
l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara
informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la
situazione e, dunque, controllare se i contributi venissero regolarmente versati.
Ciò non è stato il caso, visto che, come detto, da inizio 2009 la Cassa aveva
iniziato sistematicamente a diffidarla e, in seguito, a spiccare precetti
esecutivi.
Anche
il fatto, che peraltro l’insorgente nemmeno ha esplicitamente addotto (e
tantomeno comprovato), di aver ripetutamente sollecitato l’azionista al
regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei giustificativi
contabili, non sarebbe sufficiente per liberarlo dalla propria responsabilità.
In
realtà, il ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha
dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la
società ha continuato ad accumulare debiti. Inoltre appare chiaro e del resto
incontestato che l’interessato fosse ben consapevole delle difficoltà
incontrate dalla società.
Da
notare che la FA 1 era una piccola società, con pochi dipendenti (di fatto solo
il ricorrente, l’azionista e una dipendente; cfr. doc. C): facendo uso della
diligenza richiesta dal suo ruolo di amministratore unico, l’interessato
avrebbe dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei
contributi. Sia in proposito rilevato che il ricorrente non ha provato di
essere stato impedito di ottenere le necessarie informazioni in merito al
pagamento dei contributi sociali o in generale sulla situazione finanziaria
della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H 38/01 del 17 gennaio 2002;
STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).
In
ogni modo va ribadito che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’azionista,
liberarsi dalle proprie responsabilità, se il suo comportamento costituisce
ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di
una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF
9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
E
comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso del 2009 -
vale e dire nel momento in cui egli doveva essere consapevole dei ritardi nei
pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità
di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità
- avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie
dimissioni da amministratore unico e non attendere invece sino al 2015 (cfr. in
merito ai consid. 2.9 e 2.10), quando la situazione era ormai gravemente
compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del
consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le
funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia
quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste
vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi
paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine
con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H
10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14
aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Le
dimissioni del ricorrente (sia che le si voglia considerare rassegnate nel novembre
2013 che nel dicembre 2015, cfr. in proposito i consid. 2.9 e 2.10 che seguono)
sono avvenute comunque molto tardivamente e meglio oltre tre anni dopo le
prime diffide di pagamento e le relative susseguenti procedure esecutive
avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un lungo periodo dal momento in cui egli
aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità
di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto
dalla Cassa sub doc. 6 attesta una situazione relativa agli anni 2009-2015 tutt’altro
che incoraggiante, se si considera che nel 2009 erano state inviate 8 diffide
di pagamento, nel 2010 altrettante e negli anni seguenti in modo e misura
analoga (doc. 6).
Questo
Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con
particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non
poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima,
accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto
verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero
effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H
38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STFA H
310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto
che, come detto, per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza
risulta accresciuto, andando essa diligenza oltre la prudenza che è d’uso osservare
nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare
rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
In
queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di
amministratore unico gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile
ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.
2.7. Occorre
tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (cfr. sopra al consid. 2.4; DTF 121 V 244
consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo
il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora
altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali
per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere
che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer,
Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.
4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
2.8. In concreto, pur non essendo espressamente stati invocati motivi
di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata
giurisprudenza, occorre verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una
mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da
considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda.
In
questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002)
la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità
fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di
lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza
confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha
portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677
e 679 p. 160 con riferimenti).
Il
TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H
336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che
l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui
è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria
(STFA H 446/00 del 31 agosto 2001). Infine, il TFA ha peraltro già avuto modo
di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA 1 era verosimilmente
attiva anche nel settore dell’edilizia - è una crisi notoria, l'amministratore
deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei
crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre 2002
e 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.
Nell'evenienza
concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione
impugnata, ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società
risalivano già almeno al 2009, anno a partire dal quale – e quindi in seguito
irrimediabilmente – la Cassa, al fine di ottenere il pagamento
dei contributi sociali, è stata obbligata a sistematicamente diffidarla e
precettarla per ogni fattura (doc. 6). Se poi inizialmente il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed
evidente ritardo, di onorare buona parte dei suoi impegni, successivamente i
contributi hanno potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione,
solo in misura parziale: quelli del 2014 nella misura dell’70% circa del dovuto
complessivo (fr. 41'837.95 su fr. 59'937.50) e quelli del 2015 del 5% soltanto,
ritenuto un debito di fr.11'606.60 e il versamento di soli fr. 416.20 (cfr.
specchietto concernente l’evoluzione del debito contributivo sub doc. G-G3 e doc.
8). I citati contributi residui sono rimasti scoperti e nell’aprile 2016 è
quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si
può affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi
anni, cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti
sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2009, per complessivi fr. 27'289.45
(spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 6).
Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave
deve essere riconosciuta.
In effetti,
in simili circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente del
resto nemmeno fa valere, per ammettere che vi fossero delle ragioni serie ed
oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel
2009 e poi divenuto cronico, tanto che poi ha portato al fallimento della
società, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione
momentanea di illiquidità (cfr. sopra consid. 2.8; cfr. anche DTF 121 V
243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4
novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002). Anzi, come visto sopra, la FA 1 è
stata confrontata con una cronica illiquidità, che l'ha portata inesorabilmente
all'apertura del fallimento con susseguente sospensione della procedura,
decretati rispettivamente il 5 ed il 21 aprile 2016 come risulta dalla
pubblicazione sul FUSC del 6 maggio 2016 (doc. A).
Non vi è dubbio alcuno sul
fatto che nella fattispecie non era concepibile, soprattutto per
una persona – come il ricorrente – cognita di questioni economiche, continuare
a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.
Il
comportamento dell'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata
con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; STFA H 65/01
del 13 maggio 2002).
Va osservato
infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al pagamento di una
parte considerevole del debito verso la Cassa non è rilevante ai fini della
responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una
società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo
cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare si che
i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti
responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso
stesso del disposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, STFA H
277/01 del 29 agosto 2002).
Del resto, il
fatto, addotto dall’insorgente e peraltro non comprovato, che il mancato
pagamento dei contributi da parte della società sarebbe da ricondurre anche
alla perdita di un credito d'imposta di cui egli ritiene responsabile l'azionista,
non muta alle predette conclusioni. Innanzitutto va ribadito nuovamente che,
secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro giusta
l'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa né
ad eventuali cause di fallimento (STCA 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008). In
concreto, per stessa ammissione dell'insorgente che si sarebbe adoperato per
vendere la partecipazione di una miniraffineria in __________ per far fronte a
fine 2013 a tutti gli scoperti della FA 1, la stessa si trovava da tempo in
carenza di liquidità (cfr. doc. 2). In questo contesto di cronica illiquidità,
la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la maggior parte delle fatture emesse
nei confronti della società già a partire da quelle relative all'anno 2009,
procedendo ad un sistematico avvio di procedure esecutive per tutte le fatture
riguardanti gli anni 2014 e 2015.
Quindi l'eluso versamento
non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, alle
condizioni ricordate al considerando che precede, segnatamente se riferito ad
un corto periodo, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e
quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In
conclusione, non si misconosce che il ricorrente si sia preoccupato
della situazione debitoria della società cercando di attivarsi e sollecitare l’azionista,
e, quindi, abbia cercato in qualche modo di risollevare la società dalla crisi
in cui versava. Tuttavia gli avvertimenti all’indirizzo del precitato e le
altre azioni messe in atto non hanno poi sortito alcun esito concreto, tanto è
vero che i debiti (anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati,
su un arco di tempo considerevole, a lievitare sino all’apertura del
fallimento. In realtà, le misure addotte dall’insorgente sono state effettuate
in un momento in cui la situazione finanziaria della società era già gravemente
ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come visto,
almeno già dal 2009 vi erano problemi di liquidità, tant’è che anche la Cassa,
per incassare il dovuto, ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti esecutivi.
In
queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale
considerevole periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente,
l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo
contributivo, circostanza questa che, alle predette condizioni, avrebbe potuto
eventualmente ed eccezionalmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di
esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. In realtà, l'avere procrastinato
costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente
differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa
sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombeva per legge la
massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Come esposto
al considerando che precede, questa omissione costituisce una grave violazione
del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).
In conclusione, non essendo
ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di
discolpa, il ricorrente deve di principio risarcire alla Cassa l’importo
relativo ai contributi non versati dalla FA 1 e divenuti esigibili nel periodo
in cui egli ne è stato amministratore unico.
2.9. Il ricorrente afferma inoltre
di aver dato le dimissioni dalla sua carica di amministratore unico, a seguito
alla rottura del rapporto di fiducia con il proprietario della società __________,
in data 28 novembre 2013. Adduce che le dimissioni non sarebbero tuttavia mai
state accettate dall'azionista, il quale le avrebbe respinte più volte.
Inoltre, egli avrebbe nuovamente inoltrato le dimissioni all’Ufficio del
registro di commercio nel dicembre 2015. Dal canto suo, la Cassa ha considerato
il ricorrente dimissionario “solo” dal 18 dicembre 2015, data delle dimissioni
che sono effettivamente confluite nella radiazione da registro di commercio
(doc. B).
2.9.1. Secondo
la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale
organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del
Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo
sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e
4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H
282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche
Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n.
54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98).
Determinante
ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore
è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA del
24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002
nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si
sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di
commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al
Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126
V 61 consid. 4a e 4b).
Se
un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo
della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da
parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4).
Anche
se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea
generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l’invio al presidente del
consiglio d’amministrazione o all’amministratore unico, ritenuto che le stesse
non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA
25 novembre 1999 nella causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti
dottrinali; STCA 31.1999.4 del 7 agosto 2000; STCA 31.2000.30/32 del 14
ottobre 2002).
Sia
in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la responsabilità non è
impegnata per i contributi scaduti al momento dell’uscita dal CdA, ma pagabili
dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da
rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive
dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA
non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29
agosto 2008).
Se
dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l’amministratore permane di fatto
nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando
decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno
cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995
nella causa W. e del 22 marzo 1994 nella causa E. S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V
1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota
nr. 244).
2.9.2. Nella fattispecie, il
ricorrente adduce di aver inoltrato le proprie dimissioni in data 28 novembre
2013 al proprietario della società, signor __________, il quale tuttavia non le
avrebbe accettate, ma respinte più volte (doc. 2).
Di principio le dimissioni
vanno indirizzate all'assemblea generale, quindi agli azionisti. Tuttavia, come
anticipato al considerando che precede, le dimissioni dalla carica formale di amministratore
unico non devono sottostare né all'approvazione dell'assemblea degli azionisti,
né a quella di un singolo azionista di maggioranza per poter porre in essere i
relativi effetti. L'amministratore unico che intende dimettersi immediatamente
può farlo scrivendo direttamente alla società (STCA del 14 ottobre 2002, STCA
del 27 novembre 2003). Il TFA in una sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa
F., H 97/85 + 104/85, pubblicata in DTF 112 V 4-5, ha precisato:
" A.- Die A. AG, Zürich, gründete Ende 1981/anfangs 1982 in Mehreren
Kantonen 11 Tochtergesellschaften, deren gesamtes Aktienkapital von jeweils Fr.
50'000.- sie übernahm. Ferner wurde die Firma B. AG, Zürich, von der A. AG
übernommen, zu den neu gegründeten Gesellschaften gehörte auch die M. AG Basel,
welche sich vorwiegend mit der Vermittlung und Rekrutierung von
Temporärpersonal befasste. Mit "Treuhandvertrag" vom 1. Januar 1982
setzte die A. AG S. F. als einzigen Verwaltungsrat der M. AG Basel ein und
übertrug ihm treuhänderisch Aktion der Gesellschaft im Wert von Fr. 48'000.-.
Nachdem S. F. in der Folge Kenntnis von der misslichen finanziellen Situation
der Gesellschaft erhalten hatte, teilte er der A. AG am 6. September 1982 mit,
dass er sein Mandat als einziger Verwaltungsrat der M. AG Basel per sofort
niederlege.
Die entsprechende Publikation im Schweizerischen
Handelsamtsblatt erfolgte indes erst am 22. Februar 1983.
(…)
c) Der Beschwerdeführer hat der Firma A. Holding
AG mit Schreiben vom 6. September 1982 erklärt, dass er sein Mandat als
Verwaltungsrat der Firma M. AG per sofort niederlege.
Mit dieser - an sich unbestrittenermassen korrekt erklärten - Demission trat
die Beendigung des Amtes als Verwaltungsrat ein, und zwar mit sofortiger
Wirkung (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 8 zu Art.
705 OR; VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der
Schweiz, 4. Aufl., S. 226 f.; SCHUCANY, Kommentar zum Schweizerischen
Aktienrecht, 2. Aufl., N. 2 zu Art. 705 OR;
PATRY, Précis du droit Suisse des Sociétés, vol. II, S. 250; BGE 104 Ib 323 Erw. 2b). Eine faktische
Fortsetzung des Mandats über den genannten Zeitpunkt hinaus mit der
Möglichkeit, die Geschäftsführung der Gesellschaft noch massgeblich zu
beeinflussen, ist trotz der Vollmachterteilung vom 1. November 1982 bzw. des
Schreibens vom 2. Dezember 1982 zu verneinen. Es erscheint nämlich als
glaubhaft, dass der Beschwerdeführer gewisse Handlungen nur noch zur
Liquidation seines Mandats im Sinne der Erfüllung einer Sorgfaltspflicht
vornahm, weil die Aktiengesellschaft infolge der fristlosen Demission ihres
einzigen Verwaltungsrates formell handlungsunfähig wurde. Wenn sich der
Beschwerdeführer zu diesen Handlungen - sei es zu Recht oder zu Unrecht -
berechtigt oder verpflichtet fühlte, so kann daraus nicht abgeleitet werden, er
habe seine Demission vorläufig suspendiert. Dies muss vorliegend um so mehr
gelten, als er bereits im Schreiben vom 6. September 1982 um die entsprechende
Publikation im Handelsregister ersucht hatte und in der Folge wiederholt und
unwidersprochen geltend machte, die Löschung des Eintrages sei durch die
Verantwortlichen der Firma A. Holding AG hinausgezögert worden (vgl. hiezu
FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Aktienrecht, 2. Aufl., S. 171 N. 23; BGE 104 Ib 324 f. Erw. 2b und 3b). Bei
diesen Gegebenheiten kann entgegen der Meinung von Verwaltung und Vorinstanz
nicht auf die Löschung des Eintrags im Handelsregister abgestellt werden. Als
massgebender Zeitpunkt des effektiven Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat muss
vielmehr der 6. September 1982 betrachtet werden".
Per quanto attiene alla
convocazione dell'assemblea generale, i primi due capoversi dell'art. 699 CO
prevedono quanto segue:
" 1
L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione e, quando
occorra, dall’ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai
liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.
2 L’assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno,
si convocano assemblee straordinarie.”
Per la forma della
convocazione, l'art. 700 cpv. 1 CO stabilisce:
" 1
La convocazione dell’assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo
statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.”
Nella fattispecie, RI 1
non ha compiuto alcun atto seriamente finalizzato a dimissionare efficacemente
dalla società. Innanzitutto egli si è limitato a presentare le dimissioni
unicamente all’azionista e non alla società (doc. 2). In effetti, non figura
agli atti una qualsivoglia conferma dell’avvenuto ricevimento da parte della
società destinataria rispettivamente dell’assemblea dei soci (cfr. la
giurisprudenza al consid. 2.9.1). Si ricorda in proposito che per la giurisprudenza
la dichiarazione di dimissione da membro del consiglio di amministrazione di
una società anonima, quale atto formatore risolutivo e ricettizio (Wernli, in:
Commentario basilese, 2a ed., n. 5 all'art. 711 CO), esplica i suoi effetti nel
momento in cui giunge nelle sfera d'influenza del destinatario (DTF 113 II 259;
cfr. STFA H 93/01 del 27 gennaio 2003).
D’altra parte, egli, oltre
ad aver avuto, come detto, la possibilità (inutilizzata in casu) di presentare
le proprie dimissioni inviandole direttamente alla società, in base alla legge avrebbe
potuto indire un'assemblea straordinaria in tempi brevi (20 giorni) e, qualora
non si fosse presentato nessuno, verbalizzare che l'assemblea generale era
risultata deserta. Sulla base di tale verbale dell’assemblea generale (seppur
deserta) e della lettera di dimissioni, il ricorrente avrebbe potuto provvedere
anche alla cancellazione a RC (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H
33/03, consid. 5.4; STCA del 27 novembre 2003, 31.2003.2).
Il TFA ha più volte
confermato che l'amministratore impedito ad esercitare un controllo sul
pagamento dei contributi e constatato il loro non pagamento, deve agire
tempestivamente, e nel caso che la situazione non cambi dimettersi
immediatamente (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01,
consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre
1993 nella causa N.).
Nella fattispecie, è
proprio ciò che in casu RI 1 non ha fatto, rilevato peraltro che in occasione
dell’interrogatorio del 13 aprile 2016 di fronte agli organi dell’UF egli ha
affermato che un’assemblea generale della società si era tenuta nel gennaio
2014 (doc. H): in questa occasione egli avrebbe dunque avuto la possibilità di
sottoporre le sue dimissioni all’assemblea della società e, quindi, se del caso
procedere a chiedere la sua cancellazione all’Ufficio RC. In proposito sia
peraltro ricordato che, per una regola generale, l'ignoranza della legge non
costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa).
In realtà dallo scritto della
società del 13 gennaio 2014, sottoscritto dall’azionista __________, che ha
fatto immediatamente seguito alla lettera di dimissioni del 28 novembre 2013
del ricorrente all’azionista, si evince come la società gli avesse richiesto di
continuare a “ricoprire”, almeno per un breve periodo, “la carica di
amministratore unico” della società (doc. 2). Egli ha indiscutibilmente
accettato tale proposta, prova ne sia, innanzitutto, che ha firmato “per ricevuta,
accordo e accettazione” tale scritto, revocando in tal modo di fatto la
lettera di dimissioni del 28 novembre 2013.
Ciò detto, e non avendo appunto
né il ricorrente né la società, provveduto a richiedere la cancellazione
dell'iscrizione dal Registro di Commercio, a ragione l’amministrazione ha
concluso che l’insorgente ha cessato di ricoprire la carica di amministratore
unico solo con le successive dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B).
In
conclusione, secondo questo Tribunale l’assicurato (cui incombe il relativo
onere; cfr. STCA del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29
agosto 2008) non è riuscito a apportare la prova di aver validamente presentato
delle dimissioni idonee a portare all’estinzione effettiva del mandato quale
amministratore unico in data precedente alle dimissioni del dicembre 2015. Né,
come meglio vedremo al considerando che segue, ha in qualche modo comprovato di
aver, prima di questa data, cessato di espletare mansioni quale amministratore.
In
realtà pare vero il contrario e cioè che egli abbia mantenuto ancora per lungo
tempo le facoltà di controllo sull’attività della ditta che derivano per legge
dalla carica di amministratore unico e questo malgrado egli adduca (ma non
comprovi) di non aver più avuto, da un non ben precisato momento, accesso ai
documenti sociali (doc. I). Del resto, se egli avesse veramente ritenuto le sue
dimissioni effettive nel novembre 2013, non solo avrebbe verificato la
cancellazione dal Registro di Commercio, e, qualora la cancellazione fosse
stata omessa, vi avrebbe proceduto in tempi brevi motu proprio, ma sarebbe
stato pure consapevole che con esse egli avrebbe perso automaticamente la
facoltà di rappresentare la società (art. 717-719 CO). Ciò gli avrebbe anche
impedito di presentare, nel gennaio 2015, regolarmente la dichiarazione dei
salari del 2014 (doc. C) o, come da lui addotto, di vendere “un asset in __________”
nel dicembre 2013, ossia successivamente alla lettera di dimissioni del 28
novembre 2013, e di versare gli stipendi ai dipendenti (cfr. doc. 2).
D’altro
canto si rileva che l’effettiva radiazione del ricorrente a Registro di Commercio
è avvenuta il 19/21 gennaio 2016 e, quindi, sollecitamente subito dopo l’invio
della seconda lettera di dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B). Ora, è
legittimo ipotizzare che pari sollecitudine sarebbe verosimilmente stata
adoperata nell’ipotesi in cui le dimissioni dell’insorgente fossero pervenute
in data precedente.
Con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 e 115 V 142) bisogna quindi concludere che
l’insorgente deve essere considerato dimissionario soltanto nel dicembre 2015.
Egli è pertanto responsabile dei contributi esigibili e rimasti impagati dalla FA
1 sino a questa data.
2.10. Ma
anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, voler considerare le dimissioni del
ricorrente del 28 novembre 2013, va detto che la sua responsabilità sarebbe
comunque data.
Come
è già stato ricordato sopra, in ogni modo se dopo le dimissioni,
rispettivamente la revoca, l’amministratore permane di fatto nella sue funzioni
(ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la
società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa
anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. E del
22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza
citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244).
Occorre
in effetti ricordare che la giurisprudenza non limita la responsabilità agli
organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono
a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione
della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; STFA del 15 giugno 2004
nella causa C., G. e U., H 318/03 H 320-21/03, consid. 5; STFA del 16 aprile
2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 7.3; STFA del
23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.3; STFA del
24 gennaio 2002 nella causa L. , H. 51/00, consid. 6a; DTF 114 V 214;
Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität
St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer: Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser,
Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995,
pag. 661s; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi,
Winterthur 1989, pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo designate
quale organo della SA, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di
competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della
società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989,
pag. 180). Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la
possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di
aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (cfr. 128
III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid.
7.3).
Nell’ambito
della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve
essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per
questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per
il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma
dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E. W.,
a proposito di una procuratrice).
A
determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore,
il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117
Considerandi
II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P. Z., L.
B. e J. A. B., H 10+45/01, consid. 7.1.; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T.
F SA, H 221/01, consid. 4a; STFA dell' 8 marzo 2001 nella causa A.C., G.P,
F.F., H 115/00 + 132/00; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L. , H. 51/00,
consid. 6a).
Ritornando
al caso in esame, egli ha innanzitutto affermato di aver provveduto a “vendere
un asset in __________” nel dicembre 2013, “ricavandone finanze che mi
hanno permesso di poter pagare tutti gli stipendi (…), gli oneri sociali tutti
(…)” (doc. 2). Risulta inoltre dagli atti che il ricorrente in data 8 gennaio
2015.
ha compilato e sottoscritto la distinta dei salari relativa all'anno 2014,
nella quale anch’egli era dichiarato come salariato per il periodo da gennaio a
dicembre e per un ammontare complessivo di fr. 180'000.-(doc. C). Ha pure
provveduto nuovamente a personalmente compilare il 15 giugno 2016 la distinta
salari della FA 1 per il periodo, successivo al fallimento, da gennaio a maggio
2016.
(doc. l, L).
Come
evidenziato dall’amministrazione inoltre è stato il ricorrente a rivendicare per
se medesimo all'Ufficio fallimenti un ammontare salariale per l’attività come
amministratore unico di fr. 180'000.- per l’anno 2014 (doc. D), cifra che del
resto corrisponde a quella da lui incassata negli anni dal 2010 al 2013 durante
i quali ha esercitato pienamente ed in modo incontestato la funzione di amministratore
unico della società (cfr. estratto del conto individuale allegato, doc. E).
L’amministrazione
ha inoltre fatto notare che il ricorrente ha dichiarato nell'ambito di una
domanda di affiliazione nella categoria degli indipendenti, del 28 ottobre
2016, di aver continuato a svolgere l'attività, non retribuita, di amministratore
unico della FA 1, anche dopo il 28 novembre 2013 (doc. F1 e 2). Anche il fatto,
da lui addotto, di aver cercato di trovare dei possibili acquirenti per la FA 1,
precisando peraltro nella sua opposizione di aver cercato di collaborare con i
legali dell’azionista signor __________ nell’ambito della definizione delle
condizioni della chiusura della società essendo egli a conoscenza del valore dei
beni societari su suolo svizzero, sostanzia quanto affermato
dall’amministrazione e cioè che l’interessato ha avuto un ruolo fondamentale
nella gestione della società anche successivamente alla prima lettera di dimissioni
del 28 novembre 2013.
Tale
conclusione merita ulteriore conferma anche considerando il ruolo assunto dal
ricorrente in occasione delle procedure d’incasso forzate messe in atto dalla
Cassa. In effetti egli ha dichiarato all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in
occasione dell’allestimento degli attestati di carenza beni emessi in data 5
aprile 2016, che la società non possedeva alcun bene da sottoporre a pignoramento.
(doc. G1,2,3). Tale presa di posizione non fa che comprovare che il ricorrente fosse
a conoscenza della situazione patrimoniale della società ancora più di due anni
dopo le asserite prime dimissioni del 28 novembre 2013. Ma anche dopo
l’apertura del fallimento l’interessato ha presenziato, il 13 aprile 2016,
all'interrogatorio presso l'Ufficio fallimenti di __________ (doc. H).
Appare
quindi chiaro che, come allegato dalla Cassa, l’interessato ha avuto un ruolo
fondamentale nella gestione della società anche successivamente alla prima
lettera di dimissioni consegnata il 28 novembre 2013
In
queste circostanze, dunque, la Cassa ha rettamente considerato che qualora
anche si volesse, per ipotesi, considerare il ricorrente dimissionario dal
novembre 2013, la sua ulteriore responsabilità sarebbe in ogni modo data quale organo
di fatto della fallita.
A
lui spettava dunque la competenza e l’obbligo di provvedere al pagamento degli
oneri sociali, ove peraltro si osservi che egli era ben consapevole di tale
obbligo e delle conseguenze di un mancato pagamento dei contributi riportate al
considerando precedente.
Ne
discende che l’assicurato deve essere considerato responsabile per il mancato
pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1 divenuti esigibili prime delle dimissioni
inoltrate in data 18 dicembre 2015.
2.11
Per
quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la
Cassa ha sufficientemente documentato - sulla base delle distinte salariali
presentate dalla società (doc. C) - e quantificato la pretesa in fr. 25'636.15,
corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2014 e 2015
(quest’ultimo sino al mese di novembre). Come già esposto al consid. 2.2, il
credito fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente
da critiche e come tale va ammesso.
In
conclusione RI 1, quale ex amministratore unico, non avendo ottemperato agli
obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso
osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di
discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi
paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di CHF
25'636.15 riferito agli anni
2014.
e 2015, quest'ultimo sino al mese di novembre.
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre
il ricorso dev’essere respinto.
2.12
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1.
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless,
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità
del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione
per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti