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Decisione

31.2017.15

Responsabilità ex art 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa

26 aprile 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nel caso in esame va fatto

presente che nella sua veste di amministratore unico della FA 1 a RI 1

incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.

Occorre infatti ricordare

come, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 CO che regola le attribuzioni inalienabili,

l’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve

prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la

gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle

istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in

custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di

conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha

ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28 ottobre 2010).

Ritornando al caso in

esame, il ricorrente riconosce che “(…) la situazione della ditta destava

preoccupazione (…)” (I, punto 8, pag. 7; né del resto egli fa valere

di essere stato impedito nello svolgere la sua carica di amministratore unico),

evidenziando tuttavia che egli “(…) credeva al risanamento della società

tanto da investire denaro proprio (tanto: CHF 125'000.00 arrivando persino a

prendere a prestito, altri CHF 50'000.00 quale prestito personale per iniettare

liquidità in azienda alfine di garantirne la sopravvivenza) (…)” (I, punto

3, pag. 4) e che per far fronte ai debiti sociali “(…) stava liquidando di

fatto l'azienda e aveva sottoscritto in data 14 febbraio 2015 un contratto per

la cessione della clientela per l'importo di CHF 150'000.00 con __________.

Aveva poi ceduto il magazzino e altri beni (cfr. doc. 5 Opposizione:

contratto di cessione attivi per CHF 150’000.00 del 14 febbraio 2015; doc. 6

Opposizione: contratto di cessione attivi per CHF 50'000.00 datato 14

febbraio 2015 ma sottoscritto due mesi dopo; doc. 7 Opposizione fattura FA

1 a __________ dell'1 aprile 2015 per merce ed inventario magazzino CHF

31'912.70; doc. 8 Opposizione fattura 1 aprile 2015 per vendita veicoli

CHF 32'400.00). (…)” (I, punto 7, pagg. 6-7).

RI 1 fa dunque valere dei

motivi di giustificazione adducendo che il differimento del pagamento dei

contributi era per la sopravvivenza dell’azienda e che oltre agli investimenti

personali fatti egli ha cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai debiti

sociali.

Va qui ricordato che ai

fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza

grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20

del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione

della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Occorre dunque esaminare

se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità

passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare

giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda.

2.7. Conformemente alla

giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un

datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una

mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa

che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una

fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere

delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.

4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri posti dalla citata giurisprudenza (STCA

31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. Nel caso in esame, al fine di

esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto fatto

riferimento a quanto (incontestatamente) sostenuto dalla Cassa e meglio che “(…)

nel concreto caso, a seguito dell'entrata in mora della società con il

pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di giugno 2013 al

sistematico avvio di procedure esecutive, precisando tuttavia che già i

conteggi di chiusura degli anni 2010, 2011 e 2012, oltre agli acconti relativi

al primo e secondo trimestre 2012 erano già stato oggetto di procedura

esecutiva. Inoltre, già a partire dalla prima rata trimestrale

riguardante i contributi dell’anno 2011, la Cassa ha dovuto pressoché diffidare

tutte le fatture di acconto e conguaglio emesse sino alla dichiarazione di

fallimento (le relative prove sono a disposizione). Infine risultano

rimaste scoperte e quindi elementi del danno subito dalla Cassa le seguenti

fatture: - acconto 4º trimestre anno 2012 e relativo conteggio di chiusura

(pagate solo 3 rate su 8 della dilazione); - acconti mensili di aprile, maggio,

giugno e dicembre 2013; - acconto mensile di dicembre 2014 e relativo conteggio

di chiusura; - acconti mensili da aprile a luglio 2015 e relativo conteggio di

chiusura; - conteggio di revisione riguardante l'anno 2010 inviato il 24 giugno

2015. (…)” (doc. 3, punto 7, pagg. 8-9, le sottolineature sono del

redattore).

Questo Tribunale rileva

che effettivamente la Cassa, dal 2010 in avanti (cfr. doc. 4,5, 6, 7, 8 e 9), al

fine d’incassare integralmente i contributi dovuti ha costantemente e

sistematicamente diffidato e avviato procedure esecutive e che dal 2012 la

società non è più riuscita a pagarli completamente (cfr. doc. 6 con un saldo

nel 2012 di fr. 16'347.75, doc. 7 con un saldo nel 2013 di fr. 16'165.25, doc.

8 con un saldo nel 2014 di fr. 5'959.15 e doc. 9 con un saldo nel 2015 di fr.

4'165.49).

Dal “verbale

d’interrogatorio” dell’8 novembre 2015 presso l’UF di __________ emerge

inoltre come la società avesse accumulato debiti per circa fr. 503'000.-- e che

presso il medesimo ufficio risultavano pendenti 54 procedure esecutive per un

totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2).

Viste le suesposte

risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione

di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi confrontata

con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla succitata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), la società non aveva validi motivi per

giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.

In simili

circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni

serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi,

iniziato nel 2010 ed irrimediabilmente differito dal 2012 in avanti, fosse da

attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di

illiquidità.

Va rilevato che, in

assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia

procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo

sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore

di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per

legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che l’obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un

amministratore unico (STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012). In questo

senso a ragione la Cassa ha osservato che “(…) per quanto attiene agli

asseriti ingenti investimenti fatti dall'opponente a favore della società,

giova rammentare che l’apporto di nuovi capitali, nel tentativo di risanare la

situazione della società, non costituiscono motivo di giustificazione e di

discolpa allorquando, come nel presente caso, venga appurata una responsabilità

secondo l'art. 52 LAVS (STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). (…)”

(doc. 3, punto 6, pag. 6).

Non è possibile concludere

differentemente nemmeno per il fatto che il ricorrente sostenga di aver

iniettato (negli anni) nella società degli importi per oltre fr. 175'000.--

(cfr. l’estratto contabile del conto correntista sub doc. 2/2 e la

sottoscrizione l’8 luglio 2014 del riconoscimento del debito di fr. 50'000.--

sub doc. 2/1).

Infatti l’insorgente –

dopo che la società ha pagato i contributi per gli anni 2010 e 2011 dopo

diffide/esecuzioni e dilazioni (cfr. doc. 4 e 5), che dal 2012 in avanti non

fosse più stata in grado di versare totalmente i contributi dovuti (cfr. doc.

6, 7, 8 e 9) e visti i debiti per circa fr. 503'000.-- con 54 procedure

esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2) –

non sostiene validamente e tantomeno documenta quali fossero, allora, le

prospettive esistenti per salvare l’azienda.

Al riguardo non può certo

bastare la semplice dichiarazione secondo la quale “(…) l’amministratore

credeva al risanamento della società tanto da investire denaro proprio (…)”

(I, punto 3, pag. 4).

In particolare in merito ai

versamenti di giugno e luglio 2014 sul conto correntista per complessivi fr.

50'000.-- riconducibili al riconoscimento di debito dell’8 luglio 2014 (cfr.

doc. 2/1 e 2/2) – a prescindere dal fatto che non sono serviti a diminuire

il debito contributivo (come osservato dalla Cassa “(…) va peraltro

evidenziato che se l'opponente avesse utilizzato anche solo parte dei beni

raccolti, in particolare il prestito di CHF 50'000.00, contratto in data 8 luglio

2014, avrebbe potuto tacitare la Cassa per quanto attiene agli importi a quel

momento scoperti, circostanza non concretizzatasi essendo gli stessi elementi

del danno subito dalla Cassa e che la stessa ha imputato al signor RI 1 tramite

la decisione risarcitoria del 30 giugno 2017. (…)”, I, punto 7, pag. 7) –

a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) il tentativo di sanare la situazione

debitoria della società, procedendo con un pagamento parziale degli oneri

sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso

contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi,

cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la

responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STFA 28 giugno 2004,

inc. H 270/03, STCA 12 febbraio 2009. Inc. 31.2008.6). (…)” (I, punto 6,

pag. 7).

Questo Tribunale – ricordato che il ricorrente ha ammesso

che “(…) la situazione della ditta destava preoccupazione (…)” (I, punto

8, pag. 7), visto che per i motivi suesposti (diffide e procedure esecutive già

dal 2010, sistematiche dal giugno 2013 oltre a debiti per circa fr. 503'000.--

con 54 procedure esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.--) vi

era da ritenere che i problemi di liquidità della società fossero cronici e ribadito

che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12

del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.

52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a

eventuali cause di un fallimento –

deve concludere che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l’azienda per

far fronte ai debiti sociali (cfr. consid. 2.6) costituisce un motivo di

giustificazione. In effetti in simili circostanze non sussistono elementi – che

il ricorrente nemmeno adduce – per ritenere che l’amministratore unico potesse

oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo al

suo credito.

Del resto, visto che nel “verbale

di interrogatorio dell’accusatore privato” del 2 maggio 2017 lo stesso

ricorrente ha indicato che nel dicembre 2013 – quindi prima dei “contratti

di cessione attività” del 14 febbraio 2015 (cfr. doc. 2/5 e 2/6) e della

cessione del magazzino e di altri beni (cfr. le fatture del 1. aprile 2015 sub

doc. 2/7 e 2/8) – “(…) la società aveva dei debiti, soprattutto per

quanto concerne il settore alimentare. La vendita di questo settore mi avrebbe

permesso di appianare i debiti e di continuare l’attività nel settore degli

imballaggi. […] A __________ ho dato il compito di ricercare un acquirente,

come pure di valutare un prezzo corretto di vendita. (…)” (doc. 2/9, pag.

3), il TCA può fare proprio quanto addotto dalla Cassa e meglio che “(…) va

in ogni caso evidenziato che le misure adottate dall'opponente non siano da

ricondurre alla volontà di risanare la FA 1, bensì finalizzate alla vendita del

settore alimentare a causa della crisi venutasi a creare nel settore ed ai

debiti maturati dalla società. Oltre a ciò si osserva che la volontà di vendere

la società per motivi prettamente economici si sia concretizzata già in data 6

dicembre 2013 con il mandato affidato alla fiduciaria __________ e quindi ben

prima del fallimento delle trattative di vendita legate ai contratti di

cessione conclusi nel febbraio 2015 (cfr. verbale d'interrogatorio del 2 maggio

2017 presso il Ministero, pagina 3, prodotto dal signor RI 1 in sede di

opposizione). Ne consegue che gli sforzi, in ogni caso tardivi, dell’opponente

abbiano avuto quale esito il solo procrastinare una situazione economica

critica nell'intento di poter vendere al miglior offerente il settore

alimentare, rispettivamente di liquidare gli attivi ancora presenti nella FA 1.

Ne è la prova il fatto che dal verbale d'interrogatorio dell'8 novembre 2015

presso l'Ufficio fallimenti di __________, risulti come la società avesse

accumulato debiti per circa CHF 500'000.00 e ben 54 procedure esecutive per

circa CHF 379'000.00 (doc. A.). (…)” (doc. 3, punto 7, pag. 9).

Sempre la Cassa a ragione

ha pure evidenziato che “(…) il Tribunale federale ha avuto modo di

sottolineare che quando la crisi in un settore è notoria, l'amministratore deve

sapere che possono sorgere delle complicazioni nell'incasso dei crediti e nel

reperire nuovi mandati (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01; STFA 16 aprile 1998, H

193/96; STCA 21 novembre 2011, inc. 31.2011.4 e STCA 8 ottobre 2001, inc.

31.2002.46) e deve trarne le dovute conseguenze come suesposto. (…)” (doc.

3, punto 7, pag. 8).

Avuto riguardo infine

all’assunto secondo il quale, essendo stato vittima di una truffa nell’ambito

della vendita della società, il nesso causale tra il comportamento

dell’insorgente ed il danno subìto dalla Cassa sarebbe stato interrotto (cfr.

consid. 1.4), a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) gli amministratori

possono essere liberati da una responsabilità legata a una grave negligenza,

qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e

ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad

opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria della società,

facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli oneri sociali (STFA H 1 92/92

del 30 marzo 1993). Non è però questo il caso, considerato che l'opponente non

ha ottemperato con la dovuta diligenza ai propri obblighi di vigilanza. Infatti

la vertenza penale si riferisce ad un asserita truffa, esterna alla società, e

legata alla cessione della clientela e degli attivi societari. Per contro la

mancata vendita dei beni della società non gli impediva e non lo esimeva dai

propri obblighi gestionali, oltre al fatto che il signor RI 1 non ha in alcun

modo provato di essere stato impedito nella gestione delle pendenze societarie

o di non aver potuto conoscere la reale situazione debitoria a livello

contributivo, riguardo alla quale sarebbe bastato chiedere i dettagli degli

scoperti direttamente alla Cassa. (…)” (doc. 3, punto 8, pag. 10).

In questo senso non può

essere seguito l’insorgente laddove pretende che “(…) contrariamente a

quanto asserito dalla Cassa, il comportamento del RI 1 non è in relazione di

causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa e dunque la

responsabilità non può essergli imputata. Come il ricorrente ha già ribadito a

più riprese, il nesso di causalità è stato interrotto nel momento in cui lo

somma di CHF 125'000.00 (oltre ad altri CHF 80'000.00 per altri attivi)

pattuita per la cessione degli attivi non è stata pagata. (…)” (I, punto

11.2, pag. 9).

Va qui ribadito che la

giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un

nesso di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento colpevole e il

danno subìto in seguito per il mancato pagamento dei contributi (cfr. consid.

Considerandi

2.

).

Di conseguenza – appurato

che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai

debiti sociali costituisce un motivo di giustificazione e che pertanto

l’asserita truffa in punto a tale operazione appare irrilevante ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS – la domanda di richiamo dell’incarto

penale 2017.1259/LF/LF (cfr. I, punto 13, pag. 10) va disattesa.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Da quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che

vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.7) – ha commesso una grave negligenza per essere

venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS,

venissero regolarmente versati.

In questo senso il TF,

nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del

datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario

rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna

dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia

coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio

aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve

conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti

nella propria pianificazione (“(…) Der arbeitsver-traglichen

Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige Bedeutung zu gegenüber der

Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den Lohnzahlungen muss daher

darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar entstehenden

Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni 2017 E. 8.4.3

und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis; vgl. auch BGE 136

V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung bedeutete, einen

Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht angeht. Ein

Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf den Löhnen

in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (…)” (STF 9C_548/2017 del

13.

marzo 2018, consid. 6.2.1)) .

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della

società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione/discolpa,

RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.9

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti