31.2017.15
Responsabilità ex art 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa
26 aprile 2018Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2017.15
fs
Lugano
26 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 ottobre 2017 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 12
agosto 2016
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il 12 settembre 1990 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale, dal
maggio 2007 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato
agli atti), consisteva nell’importazione, l’esportazione e la produzione di
imballaggi, di articoli pubblicitari e di arredamento così come
dell’importazione, dell’esportazione e della vendita all’ingrosso e al
dettaglio di prodotti alimentari in genere (cfr. estratto RC informatizzato
agli atti).
RI 1 ha ricoperto la
carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 4 aprile
2005 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli
atti).
1.2. Dal 1. marzo 1991 al 31
agosto 2016 la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito Cassa) in
qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 1).
Con decreti del 4 novembre
2015 e 19 gennaio 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ 2015 e __________
2016).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 41’623.45 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal
2012 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di agosto), come pure per le riprese
salariali per l’anno 2010, dopo controllo del datore di lavoro (cfr. doc. 1).
La liquidazione
fallimentare è stata definitivamente chiusa non avendo alcun creditore
anticipato le spese per la sua continuazione e il 12 agosto 2016 la società è
stata radiata d’ufficio dal RC (FUSC __________ 2016).
1.3. Costatato di aver subito un
danno, con decisione del 30 giugno 2017 (doc. 1), confermata con decisione su
opposizione del 5 ottobre 2017, la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1 il risarcimento
ex art. 52 LAVS di fr. 41’623.45, importo corrispondente ai contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2012 al
2015 (quest’ultimo fino al mese di agosto) e per le riprese salariali per
l’anno 2010 (doc. 3 = doc. A/1).
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento.
Quale motivo di discolpa
e/o giustificazione l’insorgente fa valere che il mancato pagamento degli oneri
sociali era riconducibile al tentativo di risanare la società (avendo egli
apportato negli anni oltre fr. 125'000.-- nei conti della ditta e sottoscritto
nel 2014 un prestito di fr. 50'000.--) e che egli è intervenuto drasticamente
cercando di liquidare l’azienda (così come risulta dal “contratto di
cessione attività” nonché dalla cessione del magazzino e di altri beni;
cfr. doc. 2/5-8).
Adducendo di essere stato
vittima di una truffa nell’ambito della vendita della società, l’insorgente
sostiene inoltre che il nesso causale tra il suo comportamento ed il danno subìto
dalla Cassa sarebbe stato interrotto.
1.5. Con la risposta di causa –
precisato di non avere avviato alcuna altra procedura di risarcimento danni –
la Cassa ha postulato la reiezione del gravame.
Dopo aver rilevato come
già nella decisione impugnata abbia evidenziato le ragioni per le quali non ha
ritenuto validi i motivi di discolpa invocati dall’insorgente, essa si è
confermata nelle proprie allegazioni.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della
società (cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2012 al 2015 (quest’ultimo fino
al mese di agosto) e per le riprese salariali per l’anno 2010, così come
risulta dagli estratti dei contributi paritetici per gli anni dal 2012 al 2015
con le relative dichiarazioni dei salari (doc. 1/1-8) e dalla “Tassazione
d’Ufficio” dell’11 luglio 2016 emessa dopo il “Rapporto sul controllo
dei datori di lavoro” del 24 giugno 2015 (doc. 1/9-10).
L’importo complessivo di fr.
41’623.45 (14'347.75 sub doc. 1/1 + 16'165.25 sub doc. 1/3 + 5'959.15 sub doc.
1/5 + 4'165.40 sub doc. 1/7 + 985.90 sub doc. 1/9), peraltro non contestato,
fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente
comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e
alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi
moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno
risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli
artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nel caso in esame va fatto
presente che nella sua veste di amministratore unico della FA 1 a RI 1
incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.
Occorre infatti ricordare
come, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 CO che regola le attribuzioni inalienabili,
l’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve
prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la
gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle
istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in
custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di
conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha
ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.
e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009
[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del
28 ottobre 2010).
Ritornando al caso in
esame, il ricorrente riconosce che “(…) la situazione della ditta destava
preoccupazione (…)” (I, punto 8, pag. 7; né del resto egli fa valere
di essere stato impedito nello svolgere la sua carica di amministratore unico),
evidenziando tuttavia che egli “(…) credeva al risanamento della società
tanto da investire denaro proprio (tanto: CHF 125'000.00 arrivando persino a
prendere a prestito, altri CHF 50'000.00 quale prestito personale per iniettare
liquidità in azienda alfine di garantirne la sopravvivenza) (…)” (I, punto
3, pag. 4) e che per far fronte ai debiti sociali “(…) stava liquidando di
fatto l'azienda e aveva sottoscritto in data 14 febbraio 2015 un contratto per
la cessione della clientela per l'importo di CHF 150'000.00 con __________.
Aveva poi ceduto il magazzino e altri beni (cfr. doc. 5 Opposizione:
contratto di cessione attivi per CHF 150’000.00 del 14 febbraio 2015; doc. 6
Opposizione: contratto di cessione attivi per CHF 50'000.00 datato 14
febbraio 2015 ma sottoscritto due mesi dopo; doc. 7 Opposizione fattura FA
1 a __________ dell'1 aprile 2015 per merce ed inventario magazzino CHF
31'912.70; doc. 8 Opposizione fattura 1 aprile 2015 per vendita veicoli
CHF 32'400.00). (…)” (I, punto 7, pagg. 6-7).
RI 1 fa dunque valere dei
motivi di giustificazione adducendo che il differimento del pagamento dei
contributi era per la sopravvivenza dell’azienda e che oltre agli investimenti
personali fatti egli ha cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai debiti
sociali.
Va qui ricordato che ai
fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza
grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20
del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione
della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Occorre dunque esaminare
se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità
passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare
giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda.
2.7. Conformemente alla
giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un
datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una
mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa
che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una
fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.
4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La
giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001
consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri posti dalla citata giurisprudenza (STCA
31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8. Nel caso in esame, al fine di
esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto fatto
riferimento a quanto (incontestatamente) sostenuto dalla Cassa e meglio che “(…)
nel concreto caso, a seguito dell'entrata in mora della società con il
pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di giugno 2013 al
sistematico avvio di procedure esecutive, precisando tuttavia che già i
conteggi di chiusura degli anni 2010, 2011 e 2012, oltre agli acconti relativi
al primo e secondo trimestre 2012 erano già stato oggetto di procedura
esecutiva. Inoltre, già a partire dalla prima rata trimestrale
riguardante i contributi dell’anno 2011, la Cassa ha dovuto pressoché diffidare
tutte le fatture di acconto e conguaglio emesse sino alla dichiarazione di
fallimento (le relative prove sono a disposizione). Infine risultano
rimaste scoperte e quindi elementi del danno subito dalla Cassa le seguenti
fatture: - acconto 4º trimestre anno 2012 e relativo conteggio di chiusura
(pagate solo 3 rate su 8 della dilazione); - acconti mensili di aprile, maggio,
giugno e dicembre 2013; - acconto mensile di dicembre 2014 e relativo conteggio
di chiusura; - acconti mensili da aprile a luglio 2015 e relativo conteggio di
chiusura; - conteggio di revisione riguardante l'anno 2010 inviato il 24 giugno
2015. (…)” (doc. 3, punto 7, pagg. 8-9, le sottolineature sono del
redattore).
Questo Tribunale rileva
che effettivamente la Cassa, dal 2010 in avanti (cfr. doc. 4,5, 6, 7, 8 e 9), al
fine d’incassare integralmente i contributi dovuti ha costantemente e
sistematicamente diffidato e avviato procedure esecutive e che dal 2012 la
società non è più riuscita a pagarli completamente (cfr. doc. 6 con un saldo
nel 2012 di fr. 16'347.75, doc. 7 con un saldo nel 2013 di fr. 16'165.25, doc.
8 con un saldo nel 2014 di fr. 5'959.15 e doc. 9 con un saldo nel 2015 di fr.
4'165.49).
Dal “verbale
d’interrogatorio” dell’8 novembre 2015 presso l’UF di __________ emerge
inoltre come la società avesse accumulato debiti per circa fr. 503'000.-- e che
presso il medesimo ufficio risultavano pendenti 54 procedure esecutive per un
totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2).
Viste le suesposte
risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione
di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi confrontata
con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla succitata
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), la società non aveva validi motivi per
giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.
In simili
circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni
serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi,
iniziato nel 2010 ed irrimediabilmente differito dal 2012 in avanti, fosse da
attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di
illiquidità.
Va rilevato che, in
assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia
procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo
sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore
di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per
legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA
31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che l’obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un
amministratore unico (STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012). In questo
senso a ragione la Cassa ha osservato che “(…) per quanto attiene agli
asseriti ingenti investimenti fatti dall'opponente a favore della società,
giova rammentare che l’apporto di nuovi capitali, nel tentativo di risanare la
situazione della società, non costituiscono motivo di giustificazione e di
discolpa allorquando, come nel presente caso, venga appurata una responsabilità
secondo l'art. 52 LAVS (STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). (…)”
(doc. 3, punto 6, pag. 6).
Non è possibile concludere
differentemente nemmeno per il fatto che il ricorrente sostenga di aver
iniettato (negli anni) nella società degli importi per oltre fr. 175'000.--
(cfr. l’estratto contabile del conto correntista sub doc. 2/2 e la
sottoscrizione l’8 luglio 2014 del riconoscimento del debito di fr. 50'000.--
sub doc. 2/1).
Infatti l’insorgente –
dopo che la società ha pagato i contributi per gli anni 2010 e 2011 dopo
diffide/esecuzioni e dilazioni (cfr. doc. 4 e 5), che dal 2012 in avanti non
fosse più stata in grado di versare totalmente i contributi dovuti (cfr. doc.
6, 7, 8 e 9) e visti i debiti per circa fr. 503'000.-- con 54 procedure
esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2) –
non sostiene validamente e tantomeno documenta quali fossero, allora, le
prospettive esistenti per salvare l’azienda.
Al riguardo non può certo
bastare la semplice dichiarazione secondo la quale “(…) l’amministratore
credeva al risanamento della società tanto da investire denaro proprio (…)”
(I, punto 3, pag. 4).
In particolare in merito ai
versamenti di giugno e luglio 2014 sul conto correntista per complessivi fr.
50'000.-- riconducibili al riconoscimento di debito dell’8 luglio 2014 (cfr.
doc. 2/1 e 2/2) – a prescindere dal fatto che non sono serviti a diminuire
il debito contributivo (come osservato dalla Cassa “(…) va peraltro
evidenziato che se l'opponente avesse utilizzato anche solo parte dei beni
raccolti, in particolare il prestito di CHF 50'000.00, contratto in data 8 luglio
2014, avrebbe potuto tacitare la Cassa per quanto attiene agli importi a quel
momento scoperti, circostanza non concretizzatasi essendo gli stessi elementi
del danno subito dalla Cassa e che la stessa ha imputato al signor RI 1 tramite
la decisione risarcitoria del 30 giugno 2017. (…)”, I, punto 7, pag. 7) –
a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) il tentativo di sanare la situazione
debitoria della società, procedendo con un pagamento parziale degli oneri
sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso
contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi,
cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la
responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STFA 28 giugno 2004,
inc. H 270/03, STCA 12 febbraio 2009. Inc. 31.2008.6). (…)” (I, punto 6,
pag. 7).
Questo Tribunale – ricordato che il ricorrente ha ammesso
che “(…) la situazione della ditta destava preoccupazione (…)” (I, punto
8, pag. 7), visto che per i motivi suesposti (diffide e procedure esecutive già
dal 2010, sistematiche dal giugno 2013 oltre a debiti per circa fr. 503'000.--
con 54 procedure esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.--) vi
era da ritenere che i problemi di liquidità della società fossero cronici e ribadito
che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12
del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.
52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a
eventuali cause di un fallimento –
deve concludere che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l’azienda per
far fronte ai debiti sociali (cfr. consid. 2.6) costituisce un motivo di
giustificazione. In effetti in simili circostanze non sussistono elementi – che
il ricorrente nemmeno adduce – per ritenere che l’amministratore unico potesse
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo al
suo credito.
Del resto, visto che nel “verbale
di interrogatorio dell’accusatore privato” del 2 maggio 2017 lo stesso
ricorrente ha indicato che nel dicembre 2013 – quindi prima dei “contratti
di cessione attività” del 14 febbraio 2015 (cfr. doc. 2/5 e 2/6) e della
cessione del magazzino e di altri beni (cfr. le fatture del 1. aprile 2015 sub
doc. 2/7 e 2/8) – “(…) la società aveva dei debiti, soprattutto per
quanto concerne il settore alimentare. La vendita di questo settore mi avrebbe
permesso di appianare i debiti e di continuare l’attività nel settore degli
imballaggi. […] A __________ ho dato il compito di ricercare un acquirente,
come pure di valutare un prezzo corretto di vendita. (…)” (doc. 2/9, pag.
3), il TCA può fare proprio quanto addotto dalla Cassa e meglio che “(…) va
in ogni caso evidenziato che le misure adottate dall'opponente non siano da
ricondurre alla volontà di risanare la FA 1, bensì finalizzate alla vendita del
settore alimentare a causa della crisi venutasi a creare nel settore ed ai
debiti maturati dalla società. Oltre a ciò si osserva che la volontà di vendere
la società per motivi prettamente economici si sia concretizzata già in data 6
dicembre 2013 con il mandato affidato alla fiduciaria __________ e quindi ben
prima del fallimento delle trattative di vendita legate ai contratti di
cessione conclusi nel febbraio 2015 (cfr. verbale d'interrogatorio del 2 maggio
2017 presso il Ministero, pagina 3, prodotto dal signor RI 1 in sede di
opposizione). Ne consegue che gli sforzi, in ogni caso tardivi, dell’opponente
abbiano avuto quale esito il solo procrastinare una situazione economica
critica nell'intento di poter vendere al miglior offerente il settore
alimentare, rispettivamente di liquidare gli attivi ancora presenti nella FA 1.
Ne è la prova il fatto che dal verbale d'interrogatorio dell'8 novembre 2015
presso l'Ufficio fallimenti di __________, risulti come la società avesse
accumulato debiti per circa CHF 500'000.00 e ben 54 procedure esecutive per
circa CHF 379'000.00 (doc. A.). (…)” (doc. 3, punto 7, pag. 9).
Sempre la Cassa a ragione
ha pure evidenziato che “(…) il Tribunale federale ha avuto modo di
sottolineare che quando la crisi in un settore è notoria, l'amministratore deve
sapere che possono sorgere delle complicazioni nell'incasso dei crediti e nel
reperire nuovi mandati (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01; STFA 16 aprile 1998, H
193/96; STCA 21 novembre 2011, inc. 31.2011.4 e STCA 8 ottobre 2001, inc.
31.2002.46) e deve trarne le dovute conseguenze come suesposto. (…)” (doc.
3, punto 7, pag. 8).
Avuto riguardo infine
all’assunto secondo il quale, essendo stato vittima di una truffa nell’ambito
della vendita della società, il nesso causale tra il comportamento
dell’insorgente ed il danno subìto dalla Cassa sarebbe stato interrotto (cfr.
consid. 1.4), a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) gli amministratori
possono essere liberati da una responsabilità legata a una grave negligenza,
qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e
ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad
opera di terzi che modifichino la reale situazione finanziaria della società,
facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli oneri sociali (STFA H 1 92/92
del 30 marzo 1993). Non è però questo il caso, considerato che l'opponente non
ha ottemperato con la dovuta diligenza ai propri obblighi di vigilanza. Infatti
la vertenza penale si riferisce ad un asserita truffa, esterna alla società, e
legata alla cessione della clientela e degli attivi societari. Per contro la
mancata vendita dei beni della società non gli impediva e non lo esimeva dai
propri obblighi gestionali, oltre al fatto che il signor RI 1 non ha in alcun
modo provato di essere stato impedito nella gestione delle pendenze societarie
o di non aver potuto conoscere la reale situazione debitoria a livello
contributivo, riguardo alla quale sarebbe bastato chiedere i dettagli degli
scoperti direttamente alla Cassa. (…)” (doc. 3, punto 8, pag. 10).
In questo senso non può
essere seguito l’insorgente laddove pretende che “(…) contrariamente a
quanto asserito dalla Cassa, il comportamento del RI 1 non è in relazione di
causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa e dunque la
responsabilità non può essergli imputata. Come il ricorrente ha già ribadito a
più riprese, il nesso di causalità è stato interrotto nel momento in cui lo
somma di CHF 125'000.00 (oltre ad altri CHF 80'000.00 per altri attivi)
pattuita per la cessione degli attivi non è stata pagata. (…)” (I, punto
11.2, pag. 9).
Va qui ribadito che la
giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un
nesso di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento colpevole e il
danno subìto in seguito per il mancato pagamento dei contributi (cfr. consid.
Considerandi
2.
).
Di conseguenza – appurato
che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai
debiti sociali costituisce un motivo di giustificazione e che pertanto
l’asserita truffa in punto a tale operazione appare irrilevante ai fini della
responsabilità ex art. 52 LAVS – la domanda di richiamo dell’incarto
penale 2017.1259/LF/LF (cfr. I, punto 13, pag. 10) va disattesa.
Va qui ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111.
e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Da quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che
vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.7) – ha commesso una grave negligenza per essere
venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS,
venissero regolarmente versati.
In questo senso il TF,
nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del
datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario
rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna
dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia
coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio
aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve
conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti
nella propria pianificazione (“(…) Der arbeitsver-traglichen
Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige Bedeutung zu gegenüber der
Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den Lohnzahlungen muss daher
darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar entstehenden
Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni 2017 E. 8.4.3
und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis; vgl. auch BGE 136
V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung bedeutete, einen
Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht angeht. Ein
Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf den Löhnen
in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (…)” (STF 9C_548/2017 del
13.
marzo 2018, consid. 6.2.1)) .
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della
società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione/discolpa,
RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla
Cassa.
2.9
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti