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31.2017.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato pagamento

degli oneri sociali da parte della società possa essergli attribuita, essendo

egli stato assunto quale tecnico e non avendo alcun potere decisionale in

ambito societario ciò che invece aveva l’azionista __________.

Tali affermazioni non

giovano all’ex amministratore unico.

Va fatto presente che ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Nella fattispecie

concreta, accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente –

indipendentemente da quanto da lui sostenuto di avere avuto unicamente una

funzione tecnica all’interno della società – ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta

composta da due soli dipendenti, la prassi in materia prescrive agli organi

degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio

2003).

Va in questa sede

ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella

causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da

ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto

esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa

A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

Considerandi

2.

).

Infine, come giustamente

fatto valere in sede di risposta di causa, dagli atti risulta che il ricorrente

abbia in effetti assunto un comportamento attivo relativo alla procedura dei

contributi paritetici. Egli ha apposto la sua firma (facilmente decifrabile)

alla domanda di affiliazione della società presso la Cassa (doc. 4), alle

dichiarazioni salariali del 2014 e 2015 (doc. 5 e 6), ove la maggior parte

della massa salariale dei due dipendenti era costituita dalla sua retribuzione.

Il ricorrente ha poi in data 15 maggio 2017 informato la Cassa dell’assenza di

una massa salariale della società con effetto dal 28 febbraio 2017 (doc. 7). Quindi,

il ricorrente era ben consapevole degli obblighi relativi alla notifica e pagamento

degli oneri sociali.

Pur non avendo delega

gestionale, egli avrebbe dovuto controllare se gli oneri sociali fossero stati

versati. A tal riguardo va rilevato che, come risulta dallo specchietto

riassuntivo relativo ai contributi da versare (doc. 8), nonostante le diffide

ed il precetto esecutivo spiccato dalla Cassa, la società non ha versato alcun

centesimo di oneri sociali. Il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare

l’azionista unico della società affinché i contributi paritetici fossero

effettivamente liquidati e rassegnare le dimissioni in caso contrario.

La passività dimostrata

dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il

danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13

maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

In queste circostanze, RI

1.

deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.8

L’insorgente ha sostenuto che

è incontestato che __________ è stato amministrare di fatto della FA 1, che lo

stesso fosse stato infatti unico beneficiario e titolare dell’intero pacchetto

azionario. Egli osserva inoltre “come per quanto noto al ricorrente la

società in fallimento avesse degli attivi sufficienti per coprire la totalità

dell’importo richiesto quale danno della Cassa”. Su questi punti, continua,

la Cassa è rimasta del tutto silente “contravvenendo in maniera evidente al

diritto di essere sentito del ricorrente”.

A prescindere dal fatto

che quanto sostenuto dal ricorrente costituisce una mera allegazione, pur

volendo ammettere che il succitato fosse effettivamente l’amministratore di

fatto della società e quindi responsabile, insieme al ricorrente (organo

formale), del danno causato alla Cassa, a quest’ultima spetta decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti

di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR

2003.

AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o

da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr.

art. 144 cpv. 1 CO).

Quanto all’allegazione

circa l’esistenza di sufficienti attivi della massa fallimentare per coprire i

contributi impagati, questa è in palese contraddizione con la citata lettera 28

febbraio 2017 dell’UF (cfr. consid. 2.2.). In queste circostanze non è dato di

sapere il motivo per cui l’insorgente ha chiesto il richiamo degli atti del

fallimento.

2.9

L’insorgente ha chiesto dalla

Cassa l’edizione dell’intero incarto relativo alla FA 1.

Secondo giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181,

375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti

svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono

fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione

che certi fatti presentino una verosimiglianza.

Nel caso in esame, con la

risposta di causa la Cassa ha già prodotto la documentazione sufficiente per

statuire in merito alla presente vertenza. Ne consegue che non è necessario

richiamare altri atti.

2.10

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.11

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni