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31.2017.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2019Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di

causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi

di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF

96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che

la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo

la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i

suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a

seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si

situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una

procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123

V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito

del rilascio, il 5 ottobre 2015, a carico della FA 1 (in seguito la società è

stata sciolta in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO e quindi

liquidata in via di fallimento) di diversi attestati di carenza beni da parte

dell’UE di __________, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al

ricorrente quale ex - amministratore della stessa il risarcimento ex art. 52

LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Quanto alla prescrizione del

credito risarcitorio, va osservato quanto segue.

L’art. 52 cpv. 3 LAVS

stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento

in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in

cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3

LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore

sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione

(SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1

v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio

2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui

il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52

LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono

a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non

possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del

datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011

consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte con

riferimenti). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è

quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli

oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura

ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso

concreto con la dichiarazione di fallimento pubblicato nel FUSC del 2 ottobre

2015 (cfr. consid. 1.2).

Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la

data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne

viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das

Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem

Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In

caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via

di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La

cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di

lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche

se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR

2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di

particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di

graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione

del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).

Il momento della

conoscenza del danno può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso

di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di

pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni,

durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI

Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Nel caso in esame, la

Cassa ha emanato la decisione di risarcimento il 24 novembre 2016, rispettando

quindi ampiamente il termine biennale di prescrizione di cui all’art. 52 cpv. 3

LAVS, il rilascio degli attestati di carenza beni risalendo al 5 ottobre 2015

(doc. 5).

Ne

consegue che il credito risarcitorio della Cassa, oggetto della presente

vertenza, non è prescritto.

2.4. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994

pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto

del danno è il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dal 1°

luglio 2014 al 31 agosto 2015, così come risulta dagli specchietti relativi

all’evoluzione del debito contributivo della società (doc. 8),

I cui contributi sono

stati calcolati sulla base delle schede salariali (doc. XXXIII/9 e 10: massa

salariale di fr. 789'760,70 per il 2014 e fr. 661'664,60 per il 2015); dall’estratto

conto dei contributi paritetici si evince il debito contributivo (sub doc. 8)

come pure dall’insinuazione nel fallimento della società (doc. XXXIII/18)

nonché dal conteggio allegato alla decisione di risarcimento (doc. 1).

L’importo del danno fatto

valere per complessivi fr. 121'886,75, è quindi da ritenere adeguatamente

comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e

alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi

moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno

risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Non va inoltre dimenticato

che, come rettamente evidenziato dalla convenuta nella risposta di causa, che

la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero

ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento,

l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23,

pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76

consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

Con il presente ricorso RI

1 sostiene che la società era “economicamente liquidata al 31.12.2014”

(ricorso punto no. 3) e che pertanto non deve rispondere dei contributi scaduti

prima dell’assunzione del suo mandato in seno al CdA della società (10 marzo

2015).

Va ricordato che il nuovo

amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure

del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del

nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno

causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di

amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché

la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di

fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.

1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento

del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con

riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011

consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel caso in esame,

l’insorgente, oltre a sostenere, come accennato, che la società era “economicamente

liquidata al 31.12.2014” (cfr. punto no. 3 del ricorso), rileva che dal

bilancio 31.12.2104 allegato al rapporto di revisione 5 ottobre 2015 (doc.

A/18) relativo alla situazione presente al 31.12. 2014 risulta, dopo solo sei

mesi di attività, una perdita di fr. 555'794,04 ai quali vanno aggiunte le

sopravalutazioni di fr. 826'512.-- in quanto non sono state mai realizzate. Evidenzia

altresì che i debiti verso il personale ammontavano a fr. 154'863,17, quelli

verso la __________ a fr. 572'215.--, quelli verso terzi a fr. 833'288.-- di

cui fr. 179'524.-- nei confronti degli istituti di previdenza.

Orbene,

tenuto conto che a bilancio la liquidità era solo di fr. 66'814,79 la società

non poteva far fronte ai suelencati debiti.

Non

solo, visto come a bilancio il capitale di terzi era superiore agli attivi, nel

succitato rapporto i revisori avevano segnalato un’eccedenza di debiti ai sensi

dell’art. 725 cpv. 2 CO (a tal riguardo fra i tanti cfr. Plüss, Facincani-Kunz,

Künzi, in Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, 2012, ad art. 725 CO n.12 ss) rilevando che “alla

luce dei fatti emersi anche nel 2015 la continuazione dell’attività aziendale

risultava impossibile, qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda al

risanamento della società provvederemo a darne comunicazione al giudice”.

Ne consegue che al momento

dell’entrata nel CdA del ricorrente la società si trovava in effetti in una

situazione di insolvenza e di grave indebitamento, motivo per cui, con

riferimento alla succitata giurisprudenza egli non deve rispondere dei

contributi scaduti prima del 10 marzo 2015. Per quelli successivi valgono le

seguenti considerazioni.

2.5. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli

artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

Considerandi

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8

Nel caso in esame, avendo il

ricorrente ricoperto la carica di presidente del Cda prima ed amministratore unico

poi della FA 1, egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano

(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003

e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società

anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui

viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in

eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza

(cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi

di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se poi, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA del

29.

agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H

208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si

finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H

365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In questo contesto il fatto, per esempio,

di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da

parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di

discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15

dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.9

Ritornando

al caso in esame, dalla documentazione cui fa puntuale riferimento il ricorrente

quando sostiene di essere stato “vittima di una truffa” con “presentazione

di documenti che possono essere definiti falsi” e mediante "raggiri",

di "aver ricevuto minacce e ricatti" da parte di TERZ 2 e TERZ

3.

– circostanze, queste, che avrebbero influito sia sulla sua decisione di

accettare la funzione di presidente del CdA prima e amministratore unico poi

della FA 1 sia sul corretto adempimento degli suoi obblighi di organo e che

sarebbero pertanto all'origine in particolare, per quanto qui interessa, del

mancato pagamento, non riconducibile quindi a sua colpa, dei contributi paritetici

– in realtà non emergono elementi che permettono con ogni probabilità di

ipotizzare che l'impossibilità di svolgere diligentemente il proprio mandato di

amministratore per quanto riguarda in specie l'adempimento dei obblighi

contributivi della società sia da ricondurre ad asseriti comportamenti

penalmente rilevanti di terze persone.

Trattasi

segnatamente dei seguenti documenti;

-

doc. A/8: stralcio della causa contro la __________;

-

doc. A/10: l’email 12 ottobre 2015 del ricorrente alla __________ in cui

comunica che la FA 1 provvederà a regolarizzare la sua posizione quale

amministratore unico;

-

doc. A/15: email 19 ottobre 2015 dell’avv. __________ (legale della società)

in cui spiega agli amministratori della società l’iter procedurale della

moratoria concordataria;

-

doc. A/16: email 23 ottobre 2015 della segretaria dell’avv. __________ che trasmette

agli amministratori copia del decreto di moratoria concordataria con richiesta

di versamento di fr. 500.-- alla Pretura di __________ e di fr. 10'000.-- al Commissario

della moratoria concordataria;

-

doc. A/17: email del 27 ottobre 2015 di TERZ 3 all’avv. __________, con copia

a __________ ed al ricorrente, che conferma la presenza di TERZ 2 ad un

incontro fissato con il Commissario della moratoria concordataria;

-

doc. A/19: email dell’8 ottobre 2015 di TERZ 3 all’avv. __________, con copia

a TERZ 2 ed al ricorrente, in cui chiede un parere giuridico sulla bozza di

risposta da dare ai revisori della società;

-

doc. A/20: la relativa presa di posizione del 5 ottobre 2015 dell’avv. __________

a TERZ 3, con copia a TERZ 2 ed al ricorrente;

-

doc. A/25: email del 14 dicembre 2015 dell’avv. __________ a TERZ 3 ed a TERZ

2, con copia al ricorrente, riguardo alla causa giudiziaria di recupero del

credito vantato dalla società nei confronti della __________;

-

doc. A/64: email del 16 dicembre 2015 di TERZ 3 al ricorrente avente quale oggetto

il precetto esecutivo contro la __________.

Laddove, inoltre, nel ricorso

l'insorgente evidenzia a più riprese (cfr. pagg. 2, 3, 8) di aver fatto

affidamento ad affermazioni e rassicurazioni - rivelatesi in seguito non credibili

– da parte di TERZ 2 e TERZ 3 in merito all'andamento degli affari e alla

situazione finanziaria della società, si rimanda agli obblighi di vigilanza e

di controllo che incombono ad un amministratore in merito al pagamento dei

contributi, esposti al consid. 2.8.

Sia al proposito in

particolare ancora evidenziato come non può assurgere a motivo di discolpa il

fatto di essersi fidato delle rassicurazioni da parte di terzi circa

l’andamento degli affari della società e quindi anche circa il pagamento degli

oneri sociali. Fidarsi di quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti

di terzi senza verificarne la veridicità configura un comportamento negligente

(in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche

STFA H349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4).

La fiducia che si ripone

in terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato

pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento cfr. STFA H

5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.202.29 del 24 marzo 2003,

consid. 2.7.1).

Va poi precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA

31.2007

-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del

14.

giugno 1995; recentemente: STCA 31.2017.93 del 9 febbraio 2018), la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

D’altronde

nel ricorso egli non prova, né sostiene, di essere stato impedito di accedere

agli atti della società e neppure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che

gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della sua funzione di

amministratore della società.

Non appare pertanto giustificato

attendere l'esito della denuncia penale presentata dal ricorrente il 20

dicembre 2017 (doc. XL/3) ed avente ad oggetto da un lato una asserita "truffa

ai danni della collettività" (la quale, anche qualora fosse accertata,

non è dato di vedere come possa influenzare l’esito della vertenza che qui ci

occupa), dall'altro l'asserita truffa nei suoi confronti, con le medesime

motivazioni e argomentazioni esposte nell'ambito del presente ricorso, le

quali, come detto, non sono con ogni verosimiglianza tali da influire

sull'esito della vertenza.

Va qui

ricordato che, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento

del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per

quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre

2003.

nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa

G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01,

consid. 2a).

Egli si scosta tuttavia

dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti

stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non

siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale

prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF

125.

V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella

causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H

184/98, consid 4b).

Inoltre, dato che per

l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non

occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della

vicenda penale (cfr. cfr. STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01,

consid. 5).

Tuttavia, nell'ipotesi in

cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di

scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,

al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate

condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi

dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa

L., H 393/01, consid. 2.6; STFA 30 marzo 1999 nella causa R.

G., H 340/98, consid. 2b).

2.10

Per

quel che concerne i contributi paritetici, è fuor dubbio che il ricorrente ha

annunciato egli stesso la società alla Cassa (cfr. formulario adesione datore

di lavoro firmato anche dall’insorgente in doc. 7), comunicandone anche

l’uscita (cfr. formulario cessazione di esercizio datore di lavoro in doc. 8).

Egli si è occupato del pagamento

degli oneri sociali. Lo dimostra la lettera 30 marzo 2015, firmata da lui quale

Presidente del CdA e da TERZ 2, membro CdA della società, in cui aveva

confermato “la nostra determinazione a regolarizzare il pagamento degli

acconti e dei contributi dovuti alla vostra Cassa”, proponendo uno

scadenziario di versamento degli oneri sociali (doc. XXXIII/15).

Determinante è che al

momento dell’entrata in carica del ricorrente nel CdA della FA 1 (10 marzo

2015) il saldo dei contributi scoperti era di fr. 143'562,95 (cfr. estratto

conto in doc. XLIV/1). Prima di accettare la carica di amministratore egli

avrebbe dovuto verificare la situazione dal punto di vista contributivo.

Durante il suo mandato

numerose sono state le diffide di pagamento e le esecuzioni introdotte dalla

Cassa, sempre in relazione alla liquidazione dei contributi paritetici correnti

(cfr. XLIV/1). Ciò non stupisce visto che, come si è detto, dal già citato

rapporto di revisione relativo al 2014 la società risultava esser sovraindebitata.

Il rapporto di revisione è stato redatto il 31 agosto 2015, quindi dopo 5 mesi

di permanenza nel CdA del ricorrente, il quale prima di accettare il mandato

amministratore avrebbe dovuto altresì analizzare il relativo bilancio/conto

economico, almeno nella forma provvisoria. Del resto, egli non hai mai asserito

che i conti finali fossero contraffatti, motivo per cui egli si è reso conto

della reale situazione societaria.

Va poi ricordato che gli attestati

di carenza beni relativi ai contributi non pagati sono stati rilasciati il 5

ottobre 2015, circostanza ben nota al ricorrente visto che nel verbale di

pignoramento si legge che “il sig. RI 1 quale presidente della SA escussa

dichiara che la stessa non possiede beni di sorta, né attività di qualsiasi

natura da sottporre a pignoramento. La SA escussa non svolge attività dal

31.8

” (doc. 5).

In queste circostanze,

egli avrebbe dovuto agire con la massima diligenza affinché i contributi

paritetici fossero versati.

Non solo, egli era

pienamente consapevole della grave situazione in cui versava la società.

Difatti, sentito quale

persona informata dei fatti nell’ambito di una procedura penale aperta a

seguito della denuncia del 22 dicembre 2015 sporta da un cliente della __________

nei confronti di TERZ 2 e TERZ 3 per diversi reati finanziari, in data 17

febbraio 2016 il ricorrente aveva dichiarato al magistrato inquirente:

" Continuo

con il dire che da quando ricevevo le reclamazioni dei dipendenti della FA 1,

che non venivano pagati, e poi avevo letto le notizie sulla stampa, ho capito

che avrei dovuto andarmene. Era una mia sensazione, un disagio mio personale

per questi stipendi non pagati ai lavoratori. C'era veramente poco rispetto per

d’individuo e molta arroganza. Però poi mi dissero che stavano per vendere il

ristorante per coprire almeno gli oneri sociali e le imposte scoperte, poi

hanno preso sempre altre scuse e quindi io sono rimasto. Loro mi hanno sempre

detto che avrebbero saldato per intero i creditori e privilegiati e sarebbero

giunti ad un accordo con gli altri creditori. lo ci ho creduto.” (verbale pagg.

5.

e 6).

ADR che io credevo che loro potessero aggiustare tutte le

posizioni debitorie perché ogni qualvolta la __________ veniva chiamata a

pagare debiti improrogabili, trovavano i mezzi per estinguerli. Faccio un

esempio. Ho ricevuto una richiesta di pagamento dall’ufficio

delle imposte alla fonte in quanto ero personalmente responsabile

in qualità di Direttore della succursale di Lugano, per l'importo di circa CHF

24'000.00, ne ho parlato con TERZ 2 che mi disse che non c'era alcun problema e

ha proceduto con pagamento immediato.” (verbale pagg. 5 e 6 in doc. XL/2)

Fatto sta che nonostante

il rapporto di fiducia che a quell’epoca aveva con TERZ 2, l’insorgente, quale

amministratore della società, avrebbe dovuto comunque controllare che gli oneri

sociali fossero effettivamente liquidati.

In ogni modo va ricordato

che secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione

accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono,

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente

disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati,

egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione

di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid.

6.

, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4;

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003), dimissioni mai rassegnate.

Determinante

è l’esistenza o meno di motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione

per l’omesso pagamento dei contributi sociali.

2.11

Costituisce motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per

fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit.,

n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr.

anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid.

4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa

una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere

delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.

4.6

con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso in esame, come visto, già al momento in cui il ricorrente è entrato nel

CdA la FA 1 si trovava in uno stato di cronica illiquidità. Va poi rilevato

come durante il suo mandato non è stato eseguito alcun pagamento per i

contributi paritetici correnti, come risulta dallo specchietto dell’evoluzione

del debito contributivo in doc. XLIV/3)

Non è pertanto

ipotizzabile che l’omesso pagamento servisse per salvare la società, né del

resto ciò è stato fatto valere.

In conclusione, visto

quanto sopra, il ricorso va accolto nel senso che l’insorgente deve risarcire

il danno subito dalla Cassa relativo agli acconti da aprile ad agosto 2015 (fr.

13'164,25 + 13'115,30 + 13'096,80 + 13'151,50 + 12'886,05 = fr.65'413,90) dai

quali vanno dedotti i fr. 5'158,45 d’indennità per insolvenza versati

dall’assicurazione contro la disoccupazione, motivo per cui l’importo

complessivo ammonta a fr. 60'255,45, interessi di mora inclusi (cfr. conteggio

dei contributi paritetici in doc. XLIV/3).

2.12

Non avendo TERZ 1, chiamato in

causa e rappresentato da un legale, formulato una richiesta di giudizio nel

senso dell’accoglimento del presente ricorso, egli non ha diritto a indennità

per ripetibili (sul diritto a ripetibili dei terzi chiamati in causa risultanti

vittoriosi: STFA inedite 26 agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10

luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über

das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag.

239.

con riferimenti; Reichmuth, op. cit., § 13 n. 1132 pag. 268).

2.13

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha

stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ RI

1 è condannato a versare alla CO 1 fr. 60'255,45.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti