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Decisione

31.2017.2

Conferma della responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di un gerente di una Sagl la cui società non ha versato gli oneri sociali. Conferma dell'ammontare del danno subito dalla Cassa di co

18 settembre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I soci gerenti e i gerenti

di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi

sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità

ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere

parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 =

Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H

20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va

quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di

questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo

2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 del-l’11 ottobre 2011

con riferimenti).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie

concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del

rilascio, il 24 novembre 2014, a carico della NewService Consulting Sagl (in

seguito sciolta in via di fallimento) del primo di diversi attestati di carenza

beni da parte dell’UE di Bellinzona, la Cassa ha rettamente chiesto in via

sussidiaria al ricorrente quale organo formale (socio e gerente) il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata

società.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133 consid. II/1b).

Nel caso concreto, il

danno di fr. 12'395,15 fatto valere nei confronti del ricorrente corrisponde

al recupero degli assegni familiari del 2013 non anticipati dalla società ad

una dipendente (cfr. consid. 7 della

decisione su opposizione qui contestata) ed ai contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2014 e 2015 non liquidati. Va qui

precisato che con decisione di risarcimento 28 marzo 2014 la Cassa aveva chiesto

al qui ricorrente fr. 7'387.-- pari al saldo di contributi paritetici del 2012

e 2013 rimasti impagati (IX/1).

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente

o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nel caso in esame il

ricorrente sostiene che “… la gran parte del salario riguardante la malattia

non mi è stata mai versata e quindi non può essere considerato come stipendio

versato per compensare il momentaneo non riconoscimento delle indennità

giornaliere di malattia da parte della __________ e della __________”.

Va

ricordato che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito

proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e

devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo

contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione

di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante

è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111

V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317

consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere

riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

Considerandi

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, p. 87).

Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o

potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale

prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V

227.

consid. 3a).

Diverso è il caso in cui

si tratta di una mera aspettativa salariale, in particolare se le condizioni

finanziarie del datore di lavoro al momento dell’accredito salariale sono molto

gravi e per questo il futuro versamento del salario dipendeva dal punto di

vista temporale e dell’ammontare da un miglioramento dei risultati aziendali

oppure, in caso di attività iniziali di una società, allorquando le perdite

nette non permettono di versare i salari rivendicati. Va tuttavia precisato che

tali circostanze devono essere ammesse con molta prudenza (Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008,

n. 403 pag. 103).

A

tal riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva

precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene versato

in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo

civilistico sotto forma di un credito esigibile. Se, eccezionalmente, la

retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili

del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla

presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il

datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la

controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario.

Dagli atti di causa

risulta che i salari 2014 e 2015 di spettanza del ricorrente sono stati notificati

da lui stesso, quale socio gerente della FA 1, alla Cassa e sempre lui ha

firmato le relative dichiarazione salariali AVS (sub doc. 1). Per cui, con

riferimento alla succitata giurisprudenza, non trattandosi quindi di mere

aspettative salariali è irrilevante se tali remunerazioni sono state

effettivamente versate.

2.7

Altra contestazione riguarda gli

oneri sociali determinati sui salari notificati dalla FA 1 per il periodo di

malattia del ricorrente.

In sede di opposizione il

ricorrente aveva sostenuto che dai salari notificati del 2013 e 2014 dovevano

essere dedotte le indennità giornaliere non ancora versate dalla __________ e

dalla __________, per i cui importi egli si trova in causa (doc. C).

A tal riguardo, va

ricordato che secondo l’art. 6 cpv. 1 OAVS con riserva delle

eccezioni indicate nel citato articolo, il reddito proveniente da un’attività

lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella

Svizzera o all’estero con l’esercizio di un’attività, inclusi i guadagni

accessori.

Per l’art. 6

cpv. 2 OAVS non sono, fra l’altro, considerati reddito proveniente da

un’attività lucrativa “le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio,

malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25

della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità

(LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione

militare” (let. b).

Per contro,

a norma dell’art. 7 OAVS il salario determinante per il calcolo dei contributi

comprende in particolare “ le prestazioni dei datori di lavoro per la

perdita di salario subita a causa d’infortunio o di malattia” (lett. m).

In tal senso

le direttive sul salario determinante (DSD) prevedono:

" 9.1. Prestazioni di assicurazioni

(art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS)

marg. 2065:

“ Le

prestazioni di casse malati riconosciute dalla Confederazione secondo la LAMal,

di compagnie d’assicurazione pri-vate sottoposte alla legge del 17 dicembre

2004.

sulla sorve-glianza degli assicuratori (LSA) e di istituti d’assicurazione

di diritto pubblico (casse pubbliche, Suva) non fanno parte del salario

determinante.”

9.2

Indennità versate dal datore di lavoro

(art. 7 lett. m OAVS)

marg. 2066

“ Le

indennità concesse al salariato dal datore di lavoro o da un’istituzione che

gli è legata (p. es. un fondo) per compen-sare le perdite di salario subite a

causa d’infortunio, malattia invalidità fanno parte del salario determinante53.

È irrilevante se queste prestazioni sono concesse volontariamente o in base a

un obbligo derivante da un contratto, da un contratto collettivo di lavoro o

dalla legge.”

È sin dal

1952.

(RCC 1952 pag. 168) che l’Alta Corte ha affermato che la LAVS

distingue le prestazioni di malattia e infortunio versate in sostituzione del

salario unicamente in funzione della loro origine. Se sono versate dal datore

di lavoro stesso sono soggette al prelievo dei contributi (art. 7 lett. m

OAVS), se per contro vengono versate da un assicuratore indipendente dal datore

di lavoro non fanno parte del salario determinante (art. 6 cpv. 1 let. b OAVS),

confermata in DTF 128 V 76 consid. 3e (cfr. al riguardo anche STCA 30.2008.41

del 20 aprile 2009).

Ritornando

al caso in esame, va preliminarmente ricordato che il 28 marzo 2014 la Cassa

aveva già emesso nei confronti del ricorrente una decisione di risarcimento

relativa ai contributi non versati sul salario del 2013 (XI/1), decisione

cresciuta in giudicato. Con la decisione contestata la Cassa ha ora chiesto

all’ex socio gerente della FA 1 il recupero degli assegni familiari del 2013

non corrisposti ad una dipendente.

Ora, dagli accertamenti

svolti dalla Cassa, allegati alla decisione contestata, è risultato che negli

anni 2012, 2013 e 2014 la __________ e __________ (prima: __________) non hanno

versato a RI 1 alcuna indennità giornaliera (doc. A e B), ciò che è invece avvenuto

per il 2015 (cfr. dichiarazioni 20 settembre 2016 ai fini fiscali di __________

riguardanti il medesimo contratto collettivo di assicurazione malattia

stipulato con l’allora __________, cfr. doc. D12, 13 e 14, allegati alle

osservazioni 15 marzo 2017).

La Cassa ha pertanto

correttamente considerato quale salario determinante la totalità dei

salari notificati al ricorrente negli anni in questione (2012 – 2014). Questo

nonostante che, come sostenuto dal ricorrente, vi sarebbe un contenzioso nei

confronti delle due succitate assicurazioni per perdita di guadagno riguardo al

versamento delle indennità giornaliere.

Determinante

è che per il 2014 non sono state versate delle indennità giornaliere, motivo

per cui la Cassa ha rettamente determinato gli oneri sociali sull’intero

salario notificato per quell’anno. Per il 2015 gli oneri sociali sono stati

invece calcolati sul salario non coperto dalle indennità giornaliere, così come

si evince dallo scritto 20 marzo 2017 al TCA (VII).

Di

conseguenza, il danno fatto valere dalla Cassa, fondato – oltre agli assegni

familiari 2013 non anticipati alla dipendente – sui contributi paritetici 2014

e 2015 rimasti scoperti, risulta essere corretto e va pertanto confermato.

2.8

Nel caso in esame, il

ricorrente quale socio gerente della FA 1 aveva l’obbligo di versare i contributi

sociali, ritenuto che negli anni 2014 e 2015 lui era l’unico dipendente della

società (cfr. dichiarazione dei salari sub doc. 1).

Va ricordato che l’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico e il venire meno a questo compito costituisce una

violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS, ciò che comporta il

risarcimento integrale del danno (cfr. consid. 2.3).

Quanto all’esistenza o

meno di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e

193.

consid. 2b), va rilevato che dagli atti non emerge alcun motivo di

giustificazione rispettivamente di discolpa e che nemmeno l’insorgente li ha

fatti valere e tantomeno provati.

Nondimeno va fatto

presente che per gli anni 2014 e 2015 la società non ha versato alcun contributo

paritetico (cfr. dettaglio evoluzione degli incassi degli oneri sociali; doc. 5

e 6).

In conclusione, il

ricorrente quale ex socio gerente della FA 1, non avendo versato i contributi

ed avendo pertanto violato le prescrizioni per negligenza grave e non essendo

ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di

discolpa, deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 12'395,15 per oneri sociali

non versati dalla società negli anni 2013-2015.

2.9

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non

raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti