31.2017.2
Conferma della responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di un gerente di una Sagl la cui società non ha versato gli oneri sociali. Conferma dell'ammontare del danno subito dalla Cassa di co
18 settembre 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2017.2
BS/sc
Lugano
18 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relaz. alla fallita: FA 1 __________
(radiata da RC il
18 agosto 2017)
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________
(già __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 18 maggio 2009 (cfr.
estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale
consisteva nella messa a disposizione temporanea di personale, l’esercizio
dell’attività di traduzione, revisione e redazione testi e consulenze
linguistiche.
RI 1 è stato socio e
gerente con diritto di firma dal 18 settembre 2012.
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. febbraio
2009 fino al 31 dicembre 2015.
Il 12 novembre 2014, 16
marzo 2015 e 24 settembre 2015 l’UEF del distretto di __________ ha rilasciato
degli attestati di carenza beni relativi al pagamento dei contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF non versati nel 2014 (doc. X/2 ).
Con decreti 3 novembre
2015 e 4 gennaio 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ 2015 e __________
2016).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 18'757,95
a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal
2012 al 2015 (doc. X/1).
La liquidazione
fallimentare è stata definitivamente chiusa non avendo alcun creditore
anticipato le spese per la sua continuazione.
L’8 agosto 2017 la società
è stata radiata d’ufficio da Registro di Commercio.
1.3. Costatato di aver subìto un
danno, con decisione del 31 agosto 2016, confermata con decisione su
opposizione del 10 gennaio 2017, la CO 1 ha chiesto ad RI 1 il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 12'395,15 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF
non soluti dalla società per gli anni dal 2013 al 2015.
1.4. Contro la suddetta decisione l’ex
socio gerente ha inoltrato il presente ricorso per i seguenti motivi:
" (…)
- Con riferimento
ai punti riguardanti la massa salariale dichiarata, ripeto che vi è stato un
errore, in quanto la parte del salario riguardante la malattia non è mai stato
versata, e quindi non può venire considerato come stipendio versato per
compensare il momentaneo non riconoscimento delle indennità giornaliere di
malattia da parte della __________ e del __________. Di fatto come da Bilancio
e CE del 2015 (doc. B), consegnato all’ufficio fallimenti relativo alla causa
di richiesta di fallimento, tali importi risultano come crediti nei miei
confronti.
- Per quanto
riguarda gli assegni figli non posso fare altro che constatare le norme di
legge e accettare la decisione.
P.Q.M.
Richiamato l’art. 7 lett. m OAVS, non essendoci stato nessun
versamento di salario a livello compensativo, chiedo che venga modificato
l’importo a mio carico, come da mia opposizione del 29.09.2016 (doc. C)
deducendo l’importo di CHF 26'978.00 dal computo per il calcolo degli oneri
2013 / 2014 / 2015.” (Doc. I)
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa postula la reiezione del ricorso, ribadendo che dagli accertamenti
effettuati l’assicurazione malattia perdita di guadagno non ha versato
indennità giornaliere negli anni 2013 e 2014 e quindi sui salari erogati dal datore
di lavoro vanno prelevati i contributi che non sono stati tuttavia liquiditati
dal datore di lavoro. Conferma pertanto l’ammontare del danno fatto valere con
la decisione contestata.
1.6. Con scritto 15 marzo 2017 il
ricorrente, ribadendo la sua richiesta di giudizio e presentando altra
documentazione, ha sostenuto che:
" (…) Il
fatto che gli importi dovuti sino alla fine 2014 non siano ancora stati
retribuiti dalle assicurazioni, è solo determinato dal fatto che per dei
cavilli esse non intendono ancora versare il dovuto (ci sono le due cause
aperte), e che mai sono stati compensati dalla ditta FA 1 (…)” (Doc. V)
1.7. Invitata dal TCA a prendere
posizione in merito a quanto asserito dal ricorrente e sulla nuova documentazione
allegata, il 20 marzo 2017 la Cassa ha in particolare rilevato che solo per il
2015 sono state versate delle indennità giornaliere (VII).
1.8. Il TCA ha richiamato dalla
Cassa diversa documentazione citata nella decisione contestata (IX e X).
considerando in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del
21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V
11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Fatti
I soci gerenti e i gerenti
di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi
sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità
ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 =
Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H
20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va
quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di
questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo
2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 del-l’11 ottobre 2011
con riferimenti).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie
concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del
rilascio, il 24 novembre 2014, a carico della NewService Consulting Sagl (in
seguito sciolta in via di fallimento) del primo di diversi attestati di carenza
beni da parte dell’UE di Bellinzona, la Cassa ha rettamente chiesto in via
sussidiaria al ricorrente quale organo formale (socio e gerente) il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata
società.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, il
danno di fr. 12'395,15 fatto valere nei confronti del ricorrente corrisponde
al recupero degli assegni familiari del 2013 non anticipati dalla società ad
una dipendente (cfr. consid. 7 della
decisione su opposizione qui contestata) ed ai contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2014 e 2015 non liquidati. Va qui
precisato che con decisione di risarcimento 28 marzo 2014 la Cassa aveva chiesto
al qui ricorrente fr. 7'387.-- pari al saldo di contributi paritetici del 2012
e 2013 rimasti impagati (IX/1).
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico
(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a
questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente
o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nel caso in esame il
ricorrente sostiene che “… la gran parte del salario riguardante la malattia
non mi è stata mai versata e quindi non può essere considerato come stipendio
versato per compensare il momentaneo non riconoscimento delle indennità
giornaliere di malattia da parte della __________ e della __________”.
Va
ricordato che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito
proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e
devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo
contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione
di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante
è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111
V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317
consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere
riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le
retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il
salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
Considerandi
il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, p. 87).
Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o
potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale
prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V
227.
consid. 3a).
Diverso è il caso in cui
si tratta di una mera aspettativa salariale, in particolare se le condizioni
finanziarie del datore di lavoro al momento dell’accredito salariale sono molto
gravi e per questo il futuro versamento del salario dipendeva dal punto di
vista temporale e dell’ammontare da un miglioramento dei risultati aziendali
oppure, in caso di attività iniziali di una società, allorquando le perdite
nette non permettono di versare i salari rivendicati. Va tuttavia precisato che
tali circostanze devono essere ammesse con molta prudenza (Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008,
n. 403 pag. 103).
A
tal riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva
precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene versato
in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo
civilistico sotto forma di un credito esigibile. Se, eccezionalmente, la
retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili
del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla
presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il
datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la
controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario.
Dagli atti di causa
risulta che i salari 2014 e 2015 di spettanza del ricorrente sono stati notificati
da lui stesso, quale socio gerente della FA 1, alla Cassa e sempre lui ha
firmato le relative dichiarazione salariali AVS (sub doc. 1). Per cui, con
riferimento alla succitata giurisprudenza, non trattandosi quindi di mere
aspettative salariali è irrilevante se tali remunerazioni sono state
effettivamente versate.
2.7
Altra contestazione riguarda gli
oneri sociali determinati sui salari notificati dalla FA 1 per il periodo di
malattia del ricorrente.
In sede di opposizione il
ricorrente aveva sostenuto che dai salari notificati del 2013 e 2014 dovevano
essere dedotte le indennità giornaliere non ancora versate dalla __________ e
dalla __________, per i cui importi egli si trova in causa (doc. C).
A tal riguardo, va
ricordato che secondo l’art. 6 cpv. 1 OAVS con riserva delle
eccezioni indicate nel citato articolo, il reddito proveniente da un’attività
lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella
Svizzera o all’estero con l’esercizio di un’attività, inclusi i guadagni
accessori.
Per l’art. 6
cpv. 2 OAVS non sono, fra l’altro, considerati reddito proveniente da
un’attività lucrativa “le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio,
malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25
della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione
militare” (let. b).
Per contro,
a norma dell’art. 7 OAVS il salario determinante per il calcolo dei contributi
comprende in particolare “ le prestazioni dei datori di lavoro per la
perdita di salario subita a causa d’infortunio o di malattia” (lett. m).
In tal senso
le direttive sul salario determinante (DSD) prevedono:
" 9.1. Prestazioni di assicurazioni
(art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS)
marg. 2065:
“ Le
prestazioni di casse malati riconosciute dalla Confederazione secondo la LAMal,
di compagnie d’assicurazione pri-vate sottoposte alla legge del 17 dicembre
2004.
sulla sorve-glianza degli assicuratori (LSA) e di istituti d’assicurazione
di diritto pubblico (casse pubbliche, Suva) non fanno parte del salario
determinante.”
9.2
Indennità versate dal datore di lavoro
(art. 7 lett. m OAVS)
marg. 2066
“ Le
indennità concesse al salariato dal datore di lavoro o da un’istituzione che
gli è legata (p. es. un fondo) per compen-sare le perdite di salario subite a
causa d’infortunio, malattia invalidità fanno parte del salario determinante53.
È irrilevante se queste prestazioni sono concesse volontariamente o in base a
un obbligo derivante da un contratto, da un contratto collettivo di lavoro o
dalla legge.”
È sin dal
1952.
(RCC 1952 pag. 168) che l’Alta Corte ha affermato che la LAVS
distingue le prestazioni di malattia e infortunio versate in sostituzione del
salario unicamente in funzione della loro origine. Se sono versate dal datore
di lavoro stesso sono soggette al prelievo dei contributi (art. 7 lett. m
OAVS), se per contro vengono versate da un assicuratore indipendente dal datore
di lavoro non fanno parte del salario determinante (art. 6 cpv. 1 let. b OAVS),
confermata in DTF 128 V 76 consid. 3e (cfr. al riguardo anche STCA 30.2008.41
del 20 aprile 2009).
Ritornando
al caso in esame, va preliminarmente ricordato che il 28 marzo 2014 la Cassa
aveva già emesso nei confronti del ricorrente una decisione di risarcimento
relativa ai contributi non versati sul salario del 2013 (XI/1), decisione
cresciuta in giudicato. Con la decisione contestata la Cassa ha ora chiesto
all’ex socio gerente della FA 1 il recupero degli assegni familiari del 2013
non corrisposti ad una dipendente.
Ora, dagli accertamenti
svolti dalla Cassa, allegati alla decisione contestata, è risultato che negli
anni 2012, 2013 e 2014 la __________ e __________ (prima: __________) non hanno
versato a RI 1 alcuna indennità giornaliera (doc. A e B), ciò che è invece avvenuto
per il 2015 (cfr. dichiarazioni 20 settembre 2016 ai fini fiscali di __________
riguardanti il medesimo contratto collettivo di assicurazione malattia
stipulato con l’allora __________, cfr. doc. D12, 13 e 14, allegati alle
osservazioni 15 marzo 2017).
La Cassa ha pertanto
correttamente considerato quale salario determinante la totalità dei
salari notificati al ricorrente negli anni in questione (2012 – 2014). Questo
nonostante che, come sostenuto dal ricorrente, vi sarebbe un contenzioso nei
confronti delle due succitate assicurazioni per perdita di guadagno riguardo al
versamento delle indennità giornaliere.
Determinante
è che per il 2014 non sono state versate delle indennità giornaliere, motivo
per cui la Cassa ha rettamente determinato gli oneri sociali sull’intero
salario notificato per quell’anno. Per il 2015 gli oneri sociali sono stati
invece calcolati sul salario non coperto dalle indennità giornaliere, così come
si evince dallo scritto 20 marzo 2017 al TCA (VII).
Di
conseguenza, il danno fatto valere dalla Cassa, fondato – oltre agli assegni
familiari 2013 non anticipati alla dipendente – sui contributi paritetici 2014
e 2015 rimasti scoperti, risulta essere corretto e va pertanto confermato.
2.8
Nel caso in esame, il
ricorrente quale socio gerente della FA 1 aveva l’obbligo di versare i contributi
sociali, ritenuto che negli anni 2014 e 2015 lui era l’unico dipendente della
società (cfr. dichiarazione dei salari sub doc. 1).
Va ricordato che l’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico e il venire meno a questo compito costituisce una
violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS, ciò che comporta il
risarcimento integrale del danno (cfr. consid. 2.3).
Quanto all’esistenza o
meno di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e
193.
consid. 2b), va rilevato che dagli atti non emerge alcun motivo di
giustificazione rispettivamente di discolpa e che nemmeno l’insorgente li ha
fatti valere e tantomeno provati.
Nondimeno va fatto
presente che per gli anni 2014 e 2015 la società non ha versato alcun contributo
paritetico (cfr. dettaglio evoluzione degli incassi degli oneri sociali; doc. 5
e 6).
In conclusione, il
ricorrente quale ex socio gerente della FA 1, non avendo versato i contributi
ed avendo pertanto violato le prescrizioni per negligenza grave e non essendo
ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di
discolpa, deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 12'395,15 per oneri sociali
non versati dalla società negli anni 2013-2015.
2.9
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti