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Decisione

31.2017.3

Richista di risarcimento danni per mancato pagamento di contributi paritetici nei confronti dell'ex presidente del consiglio d'ammnistrazione della società

11 settembre 2017Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650).

Inoltre - anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa

di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui.

Incombe allora al datore

di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di

discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza

grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità.

Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa.

Si deve infatti esaminare

se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

Nel

caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108

V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.8. In data 16 gennaio 2017 la

Cassa ha emanato una decisione su opposizione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei

confronti del qui ricorrente, già presidente del CdA della FA 1, con diritto di

firma individuale dal 12 novembre 2009 sino al 20 ottobre 2016. Come già

accennato, la Cassa ha emesso la decisione di risarcimento il 31 agosto 2016

dopo aver ricevuto gli attestati di carenza beni, datati 13 aprile 2015 (doc.

7, 8), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3

LAVS).

Al riguardo, come

esaustivamente esposto al consid. 2.3, va in effetti nuovamente ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in un’esecuzione per

via di pignoramento la conoscenza del danno, determinante per stabilire la

decorrenza della prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, coincide con la notifica

dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 LEF, in relazione

con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una

persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

Di fronte a questa Corte il

ricorrente contesta la sua responsabilità e ribadisce, come già in sede di

opposizione alla decisione di risarcimento del 31 agosto 2016, che il

provvedimento della Cassa sarebbe prematuro. Secondo l’insorgente, considerando

come la società debitrice non sia fallita e come la stessa avrebbe concordato

un piano di rientro rateale degli arretrati prevedente rate mensili di fr.

1'500, la Cassa non avrebbe subito (ancora) alcun danno. Inoltre la società si

sarebbe attivata avendo saldato, con un versamento del 31 ottobre 2016, gli

importi relativi agli attestati carenza beni emessi il 13 aprile 2015 di un

ammontare complessivo di fr. 8’090.55.

2.9. Tema del contendere è innanzitutto

il quesito di sapere se la Cassa poteva procedere nei confronti dei membri (o

ex membri) del CdA della società debitrice, come l’avv. RI 1, per l’incasso anche

dei contributi dovuti e non soluti dalla società, ma non incorporati negli

attestati carenza beni emessi il 13 aprile 2015. Controverso è in altre parole

se il danno della Cassa è da considerare subentrato nella misura di tutto

l’importo oggetto della decisione contestata (ridotto in questa sede a fr.

29'560.--) - relativo al saldo di contributi per fr. 1'711.75 per il 2013, fr.

10'215.40 per il 2014 e fr. 17'633.70 per il 2015; cfr. doc.4 – malgrado la

Cassa disponga solo di due attestati carenza beni per l’ammontare di fr.

8’090.55 e riferito al saldo scoperto degli oneri sociali dovuti per il primo

semestre del 2013.

Sull’argomento va detto che con

decisione del 17 agosto 2001 (H 34/01) l’allora Tribunale federale delle

assicurazioni aveva deciso che il danno oggetto di una pretesa ex art. 52 LAVS

nei confronti degli organi di una società non fallita era limitato all’importo

incorporato dagli attestati carenza beni definitivi. Per quanto riguardava

invece l’ammontare dello scoperto contributivo che andava oltre quello oggetto

di attestati carenza beni, non essendo lo stesso (ancora) oggetto di un simile

attestato, non poteva essere fatto oggetto della decisione di risarcimento dei danni

ex art. 52 LAVS non potendosi (ancora) ritenere che il medesimo debito contributivo

fosse da considerare irrecuperabile ai sensi della giurisprudenza, non essendo

cioè (ancora) manifesto che il datore di lavoro non aveva adempiuto al suo

obbligo contributivo e verosimilmente non avrebbe adempiuto al proprio obbligo

risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Successivamente tuttavia sempre

l’allora TFA, seguendo l’opinione della dottrina (cfr. in particolare

Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen

aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale

giurisprudenza con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03).

Esprimendosi sul quesito di

sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso per tutti i debiti

contributivi pendenti nel momento della resa di un attestato carenza beni

definitivo (vale a dire anche per quelli che esulano dalla somma oggetto dell’attestato

carenza beni), la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere

se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere che

nel momento in cui è stato emesso un attestato carenza beni con oggetto una

parte del debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere

che anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata

nell’ambito della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg LAVS (cfr. in

merito anche STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12

giugno 2015, AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).

Applicata questa giurisprudenza

nel caso in oggetto, sulla base del conteggio prodotto dall’amministrazione, emerge

che la DT 1 ha dovuto essere regolarmente e ripetutamente diffidata, per quanto

riguarda i contributi oggetto della presente procedura (riguardo ad altri

contributi le diffide sono già iniziate, secondo le - rimaste incontestate -

indicazioni della Cassa, nel novembre 2010; cfr. decisione pag. 6), dal maggio

2013 sino al giugno 2016; la Cassa ha dovuto procedere a far intimare numerosi

precetti esecutivi per i contributi non soluti in data 13 giugno e 12 settembre

2013, 16 gennaio, 12 giugno, 11 settembre, 4 dicembre 2014, 27 luglio, 7

settembre, 23 novembre 2015 e, ancora, 8 agosto 2016. Oltre all’importo

attestato dagli attestati carenza beni del 13 aprile 2015 (fr. 8'090.55

riferito al saldo contributivo dovuto per il primo semestre 2013), sui complessivi

fr. 54'061.40 dovuti per il periodo 2013-2015 restano scoperti a tutt’oggi

ancora fr. 29'560.85.

Se consideriamo che, come

detto, le procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione ai primi

scoperti contributivi sono sfociate in due attestati carenza beni (avendo l’incanto

indetto per la realizzazione dei beni pignorati permesso di incassare solo un

importo di fr. 2; doc. 9), e che la società ha in sostanza cessato l’attività a

far tempo dal 31 ottobre 2015 (data a partire dalla quale ha comunicato di non

avere più dipendenti; cfr. doc. 10) e, infine, che malgrado le promesse di un

rientro rateale, a parte il pagamento del 31 ottobre 2016 ad estinzione

dell’ammontare incorporato dagli attestati carenza beni, sono stati effettuati

in seguito unicamente versamenti - peraltro di importo modesto se rapportato al

debito esistente - in data 22 novembre 2016 e 7 marzo 2017 (di fr. 721.35

cadauno e uno di fr. 251.30) e 2 marzo 2017 (di fr. 300), oltretutto

verosimilmente per mano degli amministratori della debitrice, questo TCA deve

convenire che la Cassa, dopo la resa degli attestati carenza beni del 13 aprile

2015, legittimamente poteva considerare che anche la restante parte del debito

contributivo, già invano sollecitata e anche precettata, fosse da considerare

irrecuperabile ai sensi della giurisprudenza. Sulla base delle circostanze

concrete, era in altre parole da ritenere altamente probabile che anche il

proseguimento delle esecuzioni avviate per il restante debito contributivo

ancora scoperto nel momento della resa delle decisioni di risarcimento ex art.

52 LAVS del 31 agosto 2016 avrebbe portato all’ottenimento di ulteriori attestati

carenza beni. Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi

ammettere con verosimiglianza preponderante che, nel momento in cui sono stati

emessi gli attestati carenza beni con oggetto una parte (peraltro

considerevole) del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri

sociali non soluti non avrebbe potuto venir incassata nell’ambito della

procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg LAVS ed era quindi da considerare

siccome non più recuperabile (cfr. in merito anche STF 9C-910/2009 del 29

gennaio 2010 consid. 3.3.2). L’irrecuperabilità dell’intero debito contributivo

è quindi stata sancita con gli attestati carenza beni rilasciati il 13 aprile

2015.

Dovendosi quindi ammettere

l’insorgenza di un danno per la Cassa nella misura dell’intero ammontare degli

oneri sociali rimasto impagato, a ragione la Cassa ha reso la decisione

risarcitoria del 31 agosto 2016 e, quindi, la decisione su opposizione del 16

gennaio 2017 qui contestata nei confronti dell’avv. RI 1 stabilendone la

responsabilità nella sua qualità di ex amministratore della DT 1.

In proposito va altresì

osservato che in queste circostanze, vista l’assenza di beni pignorabili la

Cassa non può essere criticata per non aver proceduto, dopo il rilascio di ogni

singolo attestato di carenza beni, al proseguimento dell’esecuzione senza

ulteriore precetto (art. 149 cpv. 3 LEF) oppure ad un sequestro (art. 271 cpv.

1 lett. 5 LEF), tantomeno ad un’azione di revocazione ex art. 285 LEF, ammesso

e non concesso che vi fosse un motivo per richiederla.

È vero che, come verrà

ancora esposto al consid. 2.11 e come da ultimo confermato dalla Cassa nello

scritto del 21 agosto 2017 (doc. X), la società ha nel frattempo versato parte dei

contributi arretrati, ma è altrettanto vero che il debito contributivo per gli

anni in questione è ben lungi da essere completamente estinto.

Vero è pure che il fallimento

non è ancora stato pronunciato nei confronti della DT 1.

Tuttavia,

per quanto precede, va ribadito che a fronte della manifesta illiquidità

della società debitrice che non ha ottemperato al suo obbligo di versamento

integrale degli oneri sociali causando alla Cassa un danno, anche se la società

non risulta essere (ancora) fallita (cfr. la STCA 31.2005.7 del 22 febbraio

2006), dopo la resa dei due attestati carenza beni, la Cassa era legittimata a

chiedere in via sussidiaria agli amministratori, fra i quali il ricorrente, il

risarcimento ex art. 52 LAVS di tutti i contributi non versati dalla società.

Non va

inoltre dimenticato, come rettamente evidenziato dalla convenuta nella risposta

di causa, che la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52

LAVS per l’intero ammontare e che in caso di

eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere

il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid.

3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti =

RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

2.10. Quale motivo di

giustificazione (cfr. consid. 2.6), il ricorrente ha fatto semplicemente presente

che egli non si occupava direttamente della gestione della società e che si

informava regolarmente sullo stato dei pagamenti presso gli amministratori

della società rilevato che “alle mie domande veniva risposto che tutto era

in regola” (doc. I). Invocando la sua buona fede, sostiene in sostanza di

non essersi mai occupato della società, la quale di fatto era gestita dagli

Considerandi

altri amministratori di cui egli si fidava.

A prescindere dal fatto

che quanto asserito non è stato minimamente comprovato, questa circostanza non

è tuttavia sufficiente per esimere il ricorrente, agente sempre come presidente

del CdA della società con diritto di firma individuale, da una sua

responsabilità riguardo al mancato pagamento dei contributi.

Infatti, accettando il mandato di amministratore l’insorgente ha assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

A prescindere dal fatto

che il ricorrente non ha minimamente comprovato quanto addotto, come già

rilevato dallo scrivente Tribunale nella sua consolidata giurisprudenza e conformemente

alla costante giurisprudenza federale, infatti ad ogni amministratore spetta ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni”.

Pertanto deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli

attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V

219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H

208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1.; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H

153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les

développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative

à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non

è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio

2002.

nella causa S., H 282/01, consid. 5a).

In caso contrario si

finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA

365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il

TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993.

nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Dei succitati controlli il

ricorrente non ne ha mai fatto uso.

Risulta infatti che per

l’incasso dei contributi paritetici la società ha dovuto essere regolarmente

diffidata, e in seguito precettata, sin dal febbraio 2013. Il ricorrente è

rimasto presidente del CdA sino al 20 ottobre 2016.

Ora, alla luce di questa situazione, che in quanto membro del CdA non poteva

certo non essergli nota, egli avrebbe dovuto intervenire attivamente presso gli

altri amministratori al fine di risolvere la situazione. Ove inoltre le sue

sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già

oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto

utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova

- egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla

società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V.

e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H

194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il

membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i

contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare

che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio

2002.

nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella

causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H

38/01, consid. 4b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b).

Va poi ricordato che in

caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

Il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a

qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di membro (e presidente) del CdA di una società anonima (cfr. STFA del

20.

marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002

nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa C., H 194/01, consid. 4c), ritenuto inoltre che l’avv. RI 1 ha una

specifica formazione di avvocato (cfr. STFA

del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1.,

nella fattispecie si trattava di persona non sprovveduta in ambito

amministrativo-commerciale in quanto attiva quale agente generale di

un'assicurazione e membro del CdA di altre società; STFA del 20 marzo 2003

nella causa W., H265/00, consid. 4.3, nella fattispecie si trattava di un

direttore di una fiduciaria; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01, consid. 4b e STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01,

consid. 5, nelle due fattispecie si trattava di un laureato in scienze

economiche; STCA del 28 maggio 2002 nella causa A. , Inc. 31.01.15, consid.

2.8

, nella fattispecie si trattava di un controller dipl. fed.; STCA del 17 aprile 2001 nella causa A. e B., Inc.

31.00

-12, consid. 2.7).

Va poi fatto presente che,

visto il ruolo degli altri amministratori, con decisioni di risarcimento del 31

agosto 2016, confermate con decisioni su opposizione 16 gennaio 2017, la Cassa

ha chiesto anche nei confronti di TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 il risarcimento ex

art. 52 LAVS per complessivi fr. 30'883.50 (ora ridotto a fr. 29'560.85) per i

contributi sociali rimasti scoperti relativi al periodo 2013-2015, in

solidarietà con il ricorrente. La decisione risarcitoria, per quanto riguarda

gli altri tre amministratori, è quindi divenuta definitiva (doc. X).

2.11

Né del resto il ricorrente fa

valere altri motivi di giustificazione o di discolpa, accennando unicamente

all’esistenza di presunti crediti della società che potrebbero venir incassati

(senza tuttavia apportarne alcuna prova) e sottolineando la circostanza che la

società avrebbe provveduto a concordare con l’UE un piano di rientro rateale,

prevedente pagamenti di fr. 1'500 mensili, di cui tuttavia non apporta alcuna

prova.

L’allora Tribunale

federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa

U.G., E. G e

R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997

nella causa V., H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ancora

ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid.

4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

Nell'evenienza concreta, è

rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione contestata,

ossia che dal febbraio 2013 (relativamente ai contributi per gli anni

precedenti persino dal novembre 2010, decisione su opposizione pag. 6) la

società è stata diffidata al pagamento dei contributi paritetici e dal giugno

2013.

sono iniziate le diverse procedure esecutive, conclusesi, come detto, con

il rilascio di due attestati di carenza beni. Sono rimasti definitivamente

scoperti il conguaglio 2013, buona parte dei contributi del 2014 e l’intero

ammontare di quelli per il 2015, per complessivi fr. 29'560.85 a tutt’oggi

(spese amministrative e interessi di mora inclusi). È vero che per quel che

concerne gli oneri sociali relativi al 2013 la società li ha nel frattempo

parzialmente liquidati, incluso l’ammontare incorporato dagli attestati carenza

beni. Ma è altrettanto vero che il parziale pagamento dei contributi arretrati,

è stato effettuato unicamente dopo l’invio di numerose diffide e precetti

esecutivi (in merito cfr. conteggio riassuntivo; allegati A – A10 e doc. 4

estratto conto). Non va del resto dimenticato che, come già evidenziato, da

giugno 2013 la Cassa ha sistematicamente avviato procedure esecutive nei

confronti della DT 1 per il pagamento dei contributi.

In queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il

mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a difficoltà

momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., Inc. 31.01.36, consid.

2.8

).

Non si è dunque in

presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla

giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente

in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.;

STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01,

consid. 3.4.3).

Il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7

maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in

cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se

tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr.

DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.

3.1

e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5;

STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del

27.

giugno 1994 in re M.).

Il TFA, in una decisione

del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente

pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non

sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi.

Inoltre, secondo l'Alta

Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del

pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa

posti dalla

giurisprudenza federale

(STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

A titolo di raffronto è

utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in

cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non

versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la

propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà

di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

Ora, in concreto l'avere

procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2013 e lasciato

scoperti gli oneri sociali anche per il 2014 e 2015, è segno di una negligenza

non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori

cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo

della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di

diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). Il mancato pagamento dei premi è, dunque, da

considerare cronico.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che

la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo

una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza

della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse

oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di

compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002

nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le

circostanze rilevate è evidente il contrario.

Inoltre, per quanto

riguarda il piano di pagamento rateale che secondo il ricorrente sarebbe stato

concordato con l’UE, tale fatto non può assurgere a motivo di discolpa. In

effetti, conformemente alla giurisprudenza del TFA, l’esistenza di un piano di

pagamento rateale dei contributi può costituire un motivo di discolpa per

l’organo responsabile solo se i pagamenti rateali si succedono regolarmente (cfr.

STFA inedita 24 settembre 2002 nella causa R, H 298/01, consid. 3.3.3; DTF 124

V 253), presupposto, questo, che in concreto non si è verificato considerato

come dal conteggio effettuato dalla Cassa risulta che il piano rateale che

sarebbe stato concordato dalla società con l’Ufficio esecuzioni (ma del quale

non vi è peraltro traccia agli atti) non è stato rispettato. In effetti, come

secondo le informazioni fornite dalla Cassa – che sono rimaste incontestate –

sono nel frattempo stati effettuati solo pagamenti in date 31 ottobre 2016, 22

novembre 2016 e 7 marzo 2017 (oltre ad un versamento dell’amministratore TERZ 2

in data 2 marzo 2017, cfr. doc. 4) a dispetto dell’accordo concluso dalla

società che a detta del ricorrente prevedeva pagamenti di fr. 1'500 mensili

(cfr. doc. I).

Del resto la Cassa ha in

sostanza negato che vi sia stato un accordo con la società in merito ad un

pagamento rateale dei contributi scoperti, i versamenti essendo avvenuti,

peraltro solo successivamente alla resa della decisione di risarcimento danni

del 31 agosto 2016, direttamente all’Ufficio esecuzioni per coprire lo

scoperto. (XII).

Infine, ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere

contributivo mediante il versamento di qualche acconto. Pagamenti parziali non costituiscono

di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente

che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo

periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare

sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere

ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia

contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28

giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

Ora, come detto, sin dall’acconto I trimestre 2013 la società è entrata in mora

con il pagamento dei contributi paritetici, per cui la Cassa ha proceduto

all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive (cfr. lo specchietto

relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi in doc. 4), ciò che denota

una cronica difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo

contributivo, motivo per cui l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere

una chiara informazione sull’andamento della società e quindi sul pagamento

degli oneri sociali.

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

In conclusione, non avendo

adempiuto agli obblighi che la carica di presidente del CdA – tra l’altro di

una piccola società – gli imponeva, e non essendo ravvisabile alcun motivo di

giustificazione o di discolpa, l’avv. RI 1, in solidarietà con gli altri membri

del CdA, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa a causa del mancato versamento di parte dei contributi dovuti dalla DT 1

per gli anni 2013-2015 in ragione di fr. 29'560.85.

Limitatamente all’importo, la decisione contestata dev’essere modificata, come

del resto già fatto presente dalla Cassa.

Ne consegue il parziale

accoglimento del ricorso.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche

se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata

dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione è modificata nel senso che l’avv. RI 1 deve risarcire

alla Cassa CO 1, in solidarietà con gli altri amministratori della DT 1,

l’importo di fr. 29'560.85.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono assegnate

ripetibili.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti