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Decisione

31.2017.4

Art. 52 LAVS - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligo di risarcimento del danno da parte del gerente di una SAGL

18 settembre 2017Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i due signori summenzionati si facevano negare. Il giorno che avevo preparato

la mia disdetta immediata, hanno messo i sigilli al garage ed era tutto finito,

senza che nemmeno mi potessi rendere conto di cosa stesse succedendo.

2. La signora TERZ 1 insiste sul fatto di non avere

la minima idea di cosa stesse succedendo in __________, ma non si è mai

preoccupata di presentare un bilancio o la dichiarazione fiscale, di cui sono

venuto a conoscenza dopo la chiusura del garage.

3. La signora TERZ 1 dichiara che tutto era in

regola fino al termine del suo mandato, ma le diffide ed i precetti esecutivi

ricevuti dopo la sua partenza non si riferiscono al periodo del mio mandato

(novembre 2014 / febbraio 2015), bensì al periodo precedente dove era in carica

lei.

4. La signora TERZ 1 dichiara anche che il sig. __________

già dal 2013 aveva incaricato me della gestione del garage. Vero che mi

occupavo praticamente solo io dei lavori, ma solo a tempo parziale ed

esclusivamente dei lavori manuali. Non ho mai potuto gestire la fatturazione o

l'incasso o pagamento delle fatture del garage. Il sig. __________ anche se era

in malattia si occupava da casa della gestione dei clienti, della fatturazione,

incassi e pagamenti (online), in quanto solo lui aveva accesso al PC e ai

conti, anche durante il mio mandato (a detta sua per darmi una mano).

5. I signori TERZ 1 e __________ sono stati cercati

a più riprese dal sottoscritto per ottenere la documentazione del garage

durante il mio mandato per potermi fare un'idea della situazione ma entrambi si

sono fatti negare più volte oppure scaricandosi il barile a vicenda dicendo che

dovevo interpellare l'altro che loro entrambi non sapevano nulla di niente.

Tant'è vero che alla data del fallimento nel 2015 io

non avevo idea di quanta liquidità ci fosse sui conti né tantomeno l'importo

degli scoperti da pagare, in quanto non è mai stato fatto il passaggio del

diritto di firma sui conti dal sig. __________ al sottoscritto ( si può

richiedere alle banche una dichiarazione in merito se fosse necessario).

Alla luce di quanto sopra, credo di essere stato

convinto con inganno ad accettare la carica di gerente da parte dei signori TERZ

1 e __________, con il solo fine di far ricadere tutta la loro responsabilità

su di me. Avevo piena fiducia in entrambi e mai mi sarei aspettato di dover

affrontare tutto questo per aver cercato di non perdere un lavoro sicuro e

mantenere l'attività che andava bene.

La prego cortesemente di voler esaminare il caso tenuto

conto di quanto sopra e di pretendere dal sottoscritto la parte effettivamente

dovuta per il periodo del mio mandato, anche se per il poco tempo della sua

durata non ho potuto di fatto avere il tempo necessario per rendermi conto in

quali condizioni navigava la Sagl.” (doc. XIII)

Da parte sua la Cassa ha

rilevato di aver “(…) emanato nei confronti della signora TERZ 1 una

decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in data 31 ottobre 2016 per quanto

attiene alla sua posizione di ex gerente della FA 1. Detta decisione è

cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata, pertanto la Cassa

evidenzia che non è questa la sede per contestarne la validità”.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella

valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della

Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il

datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,

intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione

deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il

datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di

compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento

(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p.

107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art.

52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF

129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (art. 52 cpv. 2, 2a frase LAVS; DTF 119 V 87 consid.

5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Conformemente

alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono

dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di

una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,

il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno

2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre

2011 [31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed

ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).

Nel caso in esame, con

riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del fallimento della FA 1 la

Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, organo formale dall’11

novembre 2014 sino al fallimento, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i

contributi paritetici non versati dalla società per gli anni dal 2012 al 2015.

2.3 Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique

VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4

ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli

assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995

pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03

del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

In concreto il danno è

costituito – come accennato – dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF e spese per gli anni dal 2012 al 2015 (cfr.

IV/1-3 e doc. A/3).

L’insorgente

evidenzia di non aver percepito gli ultimi suoi 3 stipendi.

Nella misura in cui, ponendo

in rilievo tale circostanza, l’insorgente intenda mettere in discussone

l’entità dei salari soggetti a contribuzione e di riflesso la quantificazione

del danno derivante dal loro mancato pagamento, va rilevato quanto segue.

Secondo l’art. 14 cpv. 1

LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente

sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro

insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e

quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati

dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa

si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p.

205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici

devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è

pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa

durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110

V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti

dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario

(RCC 1976, p. 87).

Quindi, ai fini dell’art. 52

LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere

versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso

concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid.

3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a

chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003

consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa

salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

2.4 Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99,

consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata,

il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi

conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,

artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno

a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5 La cassa

di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.

604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili

di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se

questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF

108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.11).

2.6 Ai sensi

della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsi-asi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità

e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7 Nel caso in rassegna, come

accennato, il ricorrente, impiegato alle dipendenze della società, facendo

presente di aver assunto la funzione di gerenze continuando a svolgere la propria

attività di carrozziere nega una sua responsabilità. Sostiene di essere stato all’oscuro

della situazione economica della società, di essersi accorto di come

andavano le cose solo dopo l’apertura del fallimento, di non aver avuto accesso

ai conti (né al computer) per i quali neppure era stata depositata la sua firma

e che venivano invece gestiti da __________ che disponeva invece del diritto di

firma conferitogli dalla precedente gerente TERZ 1. Assevera di non aver mai

ricevuto le informazioni necessarie per una corretta gestione dell’azienda da

parte di TERZ 1 e __________, i quali gli avrebbero promesso di presentare la

contabilità e i conti e lo avrebbero rassicurato che “tutto era a posto”.

Asserisce di aver senza successo insistito, dopo ricezione di diffide e precetti

riferiti al periodo precedente la sua entrata, affinché __________ e TERZ 1 gli

fornissero la documentazione della società ribadendo come non fosse lui bensì __________

ad occuparsi della fatturazione, del pagamento e dell’incasso delle fatture. Assevera

che TERZ 1 e __________ l’hanno convinto con inganno ad accettare la carica di

gerente allo scopo di far ricadere su di lui ogni responsabilità. Sottolinea

quindi, come accennato, di dover “pagare i debiti altrui”, di non aver

percepito “gli ultimi 3 stipendi”, sostenendo altresì che con il ricavo

della “vendita all’asta” e di quanto depositato sui conti al

momento del fallimento (asseritamente fr. 20'000) “andrebbero per prima pagati

l’AVS ecc.”;

2.8 Quanto

asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità

ex art. 52 LAVS.

Come detto (cfr.

supra consid. 2.2), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e

i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nel-l'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) deve

essere parificato ad un amministratore di una società anonima.

Accettando il

mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare

come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore

(rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccol-te, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116;

cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del

8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;

Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

RI 1, oltre ad asserire di essersi fidato (“ingenuamente”,

per sua stessa ammissione) delle informazione e delle rassicurazioni fornitegli

da TERZ 1 e __________ – circostanza che non può all’evidenza avere valenza

liberatoria ritenuto che al gerente incombeva comunque l’obbligo di verificarne

la veridicità delle informazioni ricevute (STFA inedita dell’8 gennaio 1990

nella causa B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 p. 165 punto 8; STCA

31.2016.10 del 6 aprile 2017) – non allega nè tantomeno documenta di essere

stato impossibilitato (se non a causa del fatto che lavorava a tempo pieno

quale carrozziere, ciò che non può assurgere a motivo di giustificazione) ad

occuparsi delle questioni contributive e ad informarsi al riguardo presso le

competente autorità e ad adempire quindi, al di là delle rassicurazioni

ricevute da terzi e del fatto di non aver asseritamente avuto accesso ai conti

e alla documentazione relativa alla gestione della società, agli obblighi che

la sua funzione di gerente gli imponeva. Infatti,

come già accennato, in caso di effettivo impedimento ad accedere a quanto

sopra, in quanto gerente l’insorgente avrebbe potuto e dovuto intervenire, per

quel che concerne in particolare la posizione contributiva della società,

chiedendo informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito adoperarsi

affinché gli oneri sociali fossero pagati. Va

inoltre ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del

5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità ed obblighi.

Quale gerente il ricorrente aveva l’obbligo di controllare che il

pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione

costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un

organo societario. Egli non poteva nella veste di gerente accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’i-nosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

p. 115).

Essersi

fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è

segno di una grave negligenza del ricorrente. Segno di altrettanto grave

negligenza è l’aver assunto l’incarico di gerente ammettendo egli stesso la sua

“ignoranza in materia di gerenza” e non essersi adeguatamente a-doperato

per rimediare a tale carenza.

Il fatto che la gestione

effettiva della società fosse nelle mani di terze persone, il fatto che queste

abbiano creato difficoltà nel dare informazioni e nel trasmettere documenti,

non possono in casu essere invocate quali circostanze liberatorie, atteso che

le incombenze e i doveri del gerente sono quelli stabiliti dalla legge e che

come tali non sono suscettibili di deroghe dipendenti da pressioni esterne. Il

fatto che terze persone abbiano gestito di fatto la società non libera l’organo

formale della stessa da una responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA

inedita 30 marzo 1993 nella causa D.S. consid. 3c; STCA 25 maggio 1994 nella

causa L.Q. consid. 2.6.).

Non è dato di giungere a

diversa conclusione anche se si considera che, come asserito dal ricorrente,

non sia mai stata depositata la sua firma sui conti bancari. Al riguardo

basti rilevare che il fatto di non aver diritto di firma sui conti bancari

della società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA

31.2009.1 del 18 novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996).

2.9 RI

1, come detto, ritiene in ogni caso di dover rispondere solo per il debito contributivo

sorto durante il periodo in cui è stato gerente (novembre 2014- febbraio 2015)

precisando come lui non fosse a conoscenza della situazione precedente la sua entrata

in funzione quale organo.

E’ bene ricordare che

l'amministratore rispettivamente in gerente di una società è responsabile del

danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento

dell’effettiva sua entrata in funzione, indipendentemente dalla data

d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172). Il nuovo amministratore

risponde tuttavia in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti,

ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).

Nessuna

responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per

contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata

nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare,

e meglio poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401)

rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili

per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in

modo di non aggravare la situazione (cfr. STFA inedita 16 gennaio 2007 nella

causa N.C., H 156/05, consid. 7.2).

Nel caso in disamina

l’insolvenza della società è stata stabilita solo nel febbraio 2015 con il

decreto di fallimento della stessa (cfr. supra consid. 1.1), a cui carico non

risultano per il resto essere stati rilasciati attestati di carenza beni prima

dell’entrata in funzione di RI 1 quale gerente, circostanza che avrebbe potuto

influire sulla sua responsabilità dal profilo temporale.

Va

ricordato al ricorrente che egli avrebbe dovuto, prima dell'assunzione del

mandato di gerente, verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero

stati saldati. Nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di

verificare la contabilità e la situazione contributiva, egli non avrebbe dovuto

accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato

contributivo (STCA 31.2004.1 del 14 aprile 2004).

2.10 Irrilevante ai

fini del giudizio di responsabilità ex art. 52 LAVS – e quindi senza valenza

liberatoria – s’appalesa l’asserita esistenza di beni o liquidità di pertinenza

della società al momento del fallimento (e di cui l’insorgente, agendo

diligentemente, avrebbe potuto venire a conoscenza ben prima del fallimento [cfr.

supra consid. 2.8] ed adoperarsi affinché tali beni fossero utilizzati per il

pagamento dei contributi), circostanza che può invece assumere importanza

nell’ambito della procedura di fallimento e della sua liquidazione (artt. 159 e

segg. LEF). Tale questione sfugge tuttavia al sindacato di questo

Tribunale. In concreto risulta in ogni caso che già nell’aprile 2016 l’Ufficio

fallimenti (cfr. supra consid. 1.3) aveva comunicato alla Cassa che non sarebbero

stati previsti dividendi per i creditori (sull’eventuale pagamento e la cessione

del dividendo nell’ambito del fallimento cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113

V 180 consid. 3b = RCC 1987 p. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con

riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b).

2.11 Occorre infine rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi

di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del

pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una

delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di

lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori)

essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente

ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole

(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in

dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach

art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;

in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s;

cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF

123 V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di

discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi

sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss;

cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).

2.12 Se, come nel presente caso, più

organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno,

essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere

l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli

organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore

può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il

debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

2.13 Come visto, con decreto 8

maggio 2017 il Tribunale ha chiamato in causa TERZ 1, già gerente della FA 1 e

debitrice solidale unitamente a RI 1 per l’importo di fr. 22'568.05. Le

considerazioni da essa espresse nelle more della presente procedura (riportate

integralmente al considerando 1.7), volte invero, in maniera irrita, a

rimettere in discussione la propria responsabilità già stabilita con decisione cresciuta

incontestata in giudicato, nulla mutano all’esito del presente giudizio.

2.14 In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre

anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità

del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa

di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo

che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia

di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti