31.2017.4
Art. 52 LAVS - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligo di risarcimento del danno da parte del gerente di una SAGL
18 settembre 2017Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto
n.
31.2017.4
rg/sc
Lugano
18 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 febbraio 2017 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relaz. alla fallita: FA 1
chiamata in causa: _________________
considerato in fatto e in diritto
1.1 La FA 1 con sede
a __________ è stata iscritta a RC il 26 aprile 2010 (cfr. estratto RC
informatizzato, agli atti).
RI 1 è stato gerente dall’11
novembre 2014 sino al fallimento della società, decretato il 25 febbraio 2015
(cfr. estratto RC).
1.2 La FA 1 è stata affiliata alla Cassa
CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. maggio 2010 al 30 aprile 2015.
La società è
entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la
Cassa – come incontestatamente indicato nel querelato provvedimento – ha
proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive. Per decreto
25 febbraio 2015 la Pretura di __________ ha, come detto, dichiarato il
fallimento della società. La Cassa ha quindi insinuato nel fallimento il proprio
credito di fr. 28'175.05 per contributi non versati per gli anni 2012-2015, di
cui fr. 894.95 per contributi sulle rivendicazioni di credito per il 2015 dopo
controllo del datore di lavoro.
1.3 Costatato
di avere subito un danno, con decisione 31 ottobre 2016 – confermata
con decisione su opposizione 10 febbraio 2017 – la Cassa ha stabilito la responsabilità
ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 28'132.35, corrispondente ai contributi
non soluti per suddetto periodo (dopo deduzione delle ridistribuzioni della
tassa CO2, cfr. IV/2-3 e doc. A/3), in via solidale con TERZ 1 per l’importo di
fr. 22'568.05. Nella decisione di risarcimento la Cassa ha
(incontestatamente) affermato che con scritto 6 aprile 2016 l’UF di __________
le aveva comunicato che non sarebbero stati previsti dividendi per i creditori.
1.4 Contro la
suddetta decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità. Dopo aver
osservato che “Quando la precedente gerente aveva dato le dimissioni mi
chiesero che senza gerente il __________ avrebbe chiuso e così anche io sarei
rimasto senza lavoro. Quindi mi proposero il lavoro a tempo pieno e la gerenza,
almeno fino a quando non avrebbero trovato la persona adatta. Alla mia domanda
se tutte le carte erano in regola mi risposero che era tutto apposto e che dopo
pochi giorni mi avrebbero consegnato la contabilità (…)”, l’insorgente
evidenzia come “(…) lavorando al 100% non ho avuto il tempo di andare per
uffici a chiedere dettaglia circa lo stato delle imposte fatture scoperte e
AVS, oltretutto mi fidavo di quanto mi avevano detto. I giorni passavano e
dalla contabilità nessun segnale ma continuavano a rassicurarmi che era tutto
apposto. Intorno a Natale aveva detto se non mi consegnavano la contabilità
avrei dato le dimissioni. Da lì a fine Gennaio il degenero della situazione
fino al fallimento. 2: È chiaro che i problemi e i debiti erano al quanto importanti,
tanto da indurmi con inganno ad accettare la gerenza. Ingenuamente mi sono fidato
delle persone con cui ho lavorato 5 anni, non avevo ragione di dubitare di
loro. 3: Credito di dover essere responsabile solo dei debiti nati solo durante
la mia gerenza fino a Febbraio 2015. È chiaro che nessuno di sana mente che
fosse a conoscenza dei debiti della società avrebbe mai accettato il mandato di
gerenza, a meno che non volesse salvare la società finanziandola. Il che non è
il mio caso vista la mia precaria situazione economica. 4: È chiaro come sole
che non ero a conoscenza della situazione precedente la mia gerenza perché non
ho colpa per tale situazione. Vi prego cortesemente di voler esaminare il caso
tenuto conto di quanto sopra”.
1.5 Con la risposta di causa la
Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso ribadendo in particolare una
violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente,
quale organo formale della società, in relazione al pagamento dei contributi
paritetici.
1.6 Con scritto 20 aprile 2017 RI 1,
producendo della documentazione (doc. B1-3), ha ribadito di essere stato
all’oscuro della situazione economica della società, di essersi accorto di come
andavano le cose solo al momento in cui sono stati apposti i sigilli da parte
dell’Ufficio fallimenti, di non aver mai avuto accesso ai conti della ditta (neppure
era stata depositata la sua firma e conti e pagamenti venivano gestiti
solamente da __________) sui quali al momento della “chiusura” vi erano
depositati dei soldi (fr. 10'000). Precisa che dopo che “la Sagl è andata
all’asta in data 20.08.2015 per un importo di partenza di CHF 22'000…, non è
più stato informato di nulla” e che vi era inoltre una somma di fr. 10’000
depositati per garanzia affitti. Evidenzia quindi di dover ora “pagare i
debiti altrui”, di non aver percepito “gli ultimi 3 stipendi e in quanto
gerente non ho diritto di recuperarli”, sostenendo altresì che “con il ricavato
della vendita e i conti residui andrebbero per prima pagati l’AVS ecc.”.
Con osservazioni 4 maggio
2015 (recte: 2017) l’amministra-zione si è riconfermata nella propria posizione
evidenziando che “… il signor RI 1 ha assunto la carica di gerente della FA
1, senza far prova della diligenza richiesta da tale funzione. In particolare
si evidenzia che il signor RI 1, come già esposto in sede di opposizione,
avrebbe dovuto verificare in modo minuzioso e di persona la situazione
economica della società e non accontentarsi delle affermazioni del signor __________.
Invero, se così avesse fatto, avrebbe potuto costatare che vi erano scoperti
contributivi relativi già all’anno 2012, per i quali peraltro la Cassa aveva
già proceduto in via esecutiva. Si rimarca quindi che l’agire passivo del
ricorrente nell’esaminare la reale situazione economica della società non fa
altro che confermare la sua responsabilità per il danno subito dalla Cassa”.
1.7 Chiamata in causa con decreto 8
maggio 2017, TERZ 1 – nei cui confronti la Cassa ha emesso una decisione di
risarcimento (cresciuta in giudicato) in relazione al mancato pagamento di
contributi paritetici da parte della FA 1 (cfr. X) – ha osservato:
"
(…)
Io sottoscritta, TERZ 1, sono stata gerente della
società FA 1 (attualmente in liquidazione) dal 31.08.2010 fino al 3.11.2014.
Mi occupavo degli atti amministrativi inerenti la società.
Non essendo presente fisicamente nel posto dove si
svolgeva l'attività, avevo dato la procura al signor __________ che gli
attribuiva ampi poteri decisionali in seno alla società FA 1 dal momento che
egli lavorava nel garage e si occupava dell'organizzazione e del corretto
svolgimento dell'attività. Ho riposto tutta la mia fiducia nei suoi confronti
al seguito della sua competenza nel settore e alla già acquisita esperienza
dell'attività e dell'aspetto economico associato a essa. Aveva la totale
visione della società in quanto si occupava anche della fatturazione e
dell'incasso dei pagamenti.
La società aveva il suo proprio ufficio all'interno del
garage e tutta la documentazione si costudiva sul posto, così come la
corrispondenza si recapitava anche presso l'ufficio del garage. Per esigenza della
banca avevo il diritto di firma sul conto societario, ma non ho mai utilizzato
questa facoltà non essendo nemmeno mai stata in possesso né delle carte dei
conti né dei rispettivi codici. Il signor Fausto Porto aveva la possibilità di
gestire e visionare quotidianamente la disponibilità economica e, a dipendenza
di quest'ultima, valutare in massima autonomia la priorità dei pagamenti pretesi.
La mancanza di liquidità necessaria non ha reso possibile saldare tutti i
pagamenti dovuti, malgrado ciò i pagamenti dei contributi effettuati sotto la
mia supervisione nel periodo dal 2010 al 2014 testimoniano la volontà di
saldare i debiti.
Nell'anno 2013 il signor __________ ha cominciato ad
avere problemi di salute sino al totale abbandono del lavoro a inizio 2014. Dal
momento in cui ha riscontrato i primi sintomi nel 2013, ha cominciato a
incaricare sempre più il signor RI 1 della gestione del garage, il quale
lavorava nello stesso garage e aveva acquisito l'esperienza necessaria alla
gestione del lavoro. Lo aiutava nelle verifiche dei lavori eseguiti e
progressivamente nello svolgimento della fatturazione e dei pagamenti.
In seguito alle mie dimissioni come gerente, il
3.11.2014, il signor RI 1 ha preso la
completa gestione dell'attività prendendosi anche la carica della gerenza della
società. Nel ricorso del signor RI 1, egli ha asserito di aver chiesto aiuto
per questioni amministrative, a più riprese e senza esito, a me e al signor __________,
ma per quanto riguarda me, non ho mai avuto contatti con il signor RI 1. Dopo
la rassegna delle mie dimissioni e della revoca delle mie funzioni, non avevo
più alcuna facoltà di controllo sull'attività della società e per ciò non mi ritengo
responsabile dei mancati pagamenti.
Dalle mie informazioni, in data del fallimento della
società nel 2015, nei conti societari c'erano ancora importi sufficienti per
pagare i contributi. Per questo motivo non ho spiegazioni del perché non siano
state pagate le pretese dell'ufficio dell'AVS. Presumo che l'attività abbia
continuato a incassare e suppongo che ci sarebbe dovuta essere la liquidità
necessaria per effettuare i pagamenti. Non ho più avuto nessuna informazione
sulle fatture scoperte, ma contavo sul buon senso del nuovo gerente che avrebbe
dovuto eseguire i controlli necessari e adempiere ai suoi compiti. Come vecchio
gerente ricevevo ugualmente alcuni solleciti di pagamento che ho prontamente
inoltrato al signor __________ che, a mia coscienza, era ancora detentore della
firma sui conti e delle tessere con i codici per effettuare i pagamenti.
Riguardo ai rapporti tra i signori __________ e RI 1 non posso esprimermi
considerato che non mi perveniva nessuna informazione a riguardo.
Non ho violato intenzionalmente o per negligenza le
prescrizioni dell'assicurazione e per questo motivo non condivido la richiesta
di risarcimento.” (Doc. XI)
Al riguardo l’insorgente ha
evidenziato:
"
(…)
La signora TERZ 1 ed il sig. __________ mi
hanno annunciato che la signora si dimetteva dal ruolo di gerente e che se non
si trovava al più presto un sostituto il garage sarebbe dovuto essere chiuso.
Alla domanda se avessi accettato io il ruolo temporaneamente se le carte del
garage erano in regola, entrambi dissero che tutto era a posto. Alcune
questioni risolvibili a breve le avrebbero messe a posto subito ed io non avrei
avuto alcun problema. E che a breve mi avrebbero presentato la contabilità e i
conti per essere al corrente di quanto necessario per poter gestire il garage
per il tempo che sarebbe stato necessario.
Da novembre 2014 a febbraio 2015, il periodo in
cui sono stato in carica di gerente, ho lavorato sodo come carrozziere da solo
e prendendo lo stipendio da carrozziere, senza mai poter avere accesso al
computer, gestito da casa dal sig. __________, oppure alla contabilità mai consegnatami,
o ai conti bancari, di cui l'unico avente diritto di firma fino alla fine era
il sig. __________ con procura conferitagli dalla signora TERZ 1.
Quando ho iniziato ad insistere di avere la
documentazione necessaria, visto che iniziavano ad arrivare diffide e precetti,
Fatti
i due signori summenzionati si facevano negare. Il giorno che avevo preparato
la mia disdetta immediata, hanno messo i sigilli al garage ed era tutto finito,
senza che nemmeno mi potessi rendere conto di cosa stesse succedendo.
2. La signora TERZ 1 insiste sul fatto di non avere
la minima idea di cosa stesse succedendo in __________, ma non si è mai
preoccupata di presentare un bilancio o la dichiarazione fiscale, di cui sono
venuto a conoscenza dopo la chiusura del garage.
3. La signora TERZ 1 dichiara che tutto era in
regola fino al termine del suo mandato, ma le diffide ed i precetti esecutivi
ricevuti dopo la sua partenza non si riferiscono al periodo del mio mandato
(novembre 2014 / febbraio 2015), bensì al periodo precedente dove era in carica
lei.
4. La signora TERZ 1 dichiara anche che il sig. __________
già dal 2013 aveva incaricato me della gestione del garage. Vero che mi
occupavo praticamente solo io dei lavori, ma solo a tempo parziale ed
esclusivamente dei lavori manuali. Non ho mai potuto gestire la fatturazione o
l'incasso o pagamento delle fatture del garage. Il sig. __________ anche se era
in malattia si occupava da casa della gestione dei clienti, della fatturazione,
incassi e pagamenti (online), in quanto solo lui aveva accesso al PC e ai
conti, anche durante il mio mandato (a detta sua per darmi una mano).
5. I signori TERZ 1 e __________ sono stati cercati
a più riprese dal sottoscritto per ottenere la documentazione del garage
durante il mio mandato per potermi fare un'idea della situazione ma entrambi si
sono fatti negare più volte oppure scaricandosi il barile a vicenda dicendo che
dovevo interpellare l'altro che loro entrambi non sapevano nulla di niente.
Tant'è vero che alla data del fallimento nel 2015 io
non avevo idea di quanta liquidità ci fosse sui conti né tantomeno l'importo
degli scoperti da pagare, in quanto non è mai stato fatto il passaggio del
diritto di firma sui conti dal sig. __________ al sottoscritto ( si può
richiedere alle banche una dichiarazione in merito se fosse necessario).
Alla luce di quanto sopra, credo di essere stato
convinto con inganno ad accettare la carica di gerente da parte dei signori TERZ
1 e __________, con il solo fine di far ricadere tutta la loro responsabilità
su di me. Avevo piena fiducia in entrambi e mai mi sarei aspettato di dover
affrontare tutto questo per aver cercato di non perdere un lavoro sicuro e
mantenere l'attività che andava bene.
La prego cortesemente di voler esaminare il caso tenuto
conto di quanto sopra e di pretendere dal sottoscritto la parte effettivamente
dovuta per il periodo del mio mandato, anche se per il poco tempo della sua
durata non ho potuto di fatto avere il tempo necessario per rendermi conto in
quali condizioni navigava la Sagl.” (doc. XIII)
Da parte sua la Cassa ha
rilevato di aver “(…) emanato nei confronti della signora TERZ 1 una
decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in data 31 ottobre 2016 per quanto
attiene alla sua posizione di ex gerente della FA 1. Detta decisione è
cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata, pertanto la Cassa
evidenzia che non è questa la sede per contestarne la validità”.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella
valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della
Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il
datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p.
107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art.
52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF
129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (art. 52 cpv. 2, 2a frase LAVS; DTF 119 V 87 consid.
5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Conformemente
alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno
2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA dell’11 ottobre
2011 [31.2011.6] con riferimenti ad altre STCA).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed
ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).
Nel caso in esame, con
riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del fallimento della FA 1 la
Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, organo formale dall’11
novembre 2014 sino al fallimento, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i
contributi paritetici non versati dalla società per gli anni dal 2012 al 2015.
2.3 Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique
VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4
ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli
assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.
41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995
pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03
del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
In concreto il danno è
costituito – come accennato – dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF e spese per gli anni dal 2012 al 2015 (cfr.
IV/1-3 e doc. A/3).
L’insorgente
evidenzia di non aver percepito gli ultimi suoi 3 stipendi.
Nella misura in cui, ponendo
in rilievo tale circostanza, l’insorgente intenda mettere in discussone
l’entità dei salari soggetti a contribuzione e di riflesso la quantificazione
del danno derivante dal loro mancato pagamento, va rilevato quanto segue.
Secondo l’art. 14 cpv. 1
LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente
sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro
insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e
quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati
dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa
si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p.
205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici
devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è
pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa
durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110
V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti
dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario
(RCC 1976, p. 87).
Quindi, ai fini dell’art. 52
LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere
versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso
concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid.
3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a
chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003
consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa
salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
2.4 Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99,
consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata,
il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi
conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,
artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno
a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5 La cassa
di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,
il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio
nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p.
604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili
di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se
questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF
108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.11).
2.6 Ai sensi
della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsi-asi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità
e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52;
Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer
Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7 Nel caso in rassegna, come
accennato, il ricorrente, impiegato alle dipendenze della società, facendo
presente di aver assunto la funzione di gerenze continuando a svolgere la propria
attività di carrozziere nega una sua responsabilità. Sostiene di essere stato all’oscuro
della situazione economica della società, di essersi accorto di come
andavano le cose solo dopo l’apertura del fallimento, di non aver avuto accesso
ai conti (né al computer) per i quali neppure era stata depositata la sua firma
e che venivano invece gestiti da __________ che disponeva invece del diritto di
firma conferitogli dalla precedente gerente TERZ 1. Assevera di non aver mai
ricevuto le informazioni necessarie per una corretta gestione dell’azienda da
parte di TERZ 1 e __________, i quali gli avrebbero promesso di presentare la
contabilità e i conti e lo avrebbero rassicurato che “tutto era a posto”.
Asserisce di aver senza successo insistito, dopo ricezione di diffide e precetti
riferiti al periodo precedente la sua entrata, affinché __________ e TERZ 1 gli
fornissero la documentazione della società ribadendo come non fosse lui bensì __________
ad occuparsi della fatturazione, del pagamento e dell’incasso delle fatture. Assevera
che TERZ 1 e __________ l’hanno convinto con inganno ad accettare la carica di
gerente allo scopo di far ricadere su di lui ogni responsabilità. Sottolinea
quindi, come accennato, di dover “pagare i debiti altrui”, di non aver
percepito “gli ultimi 3 stipendi”, sostenendo altresì che con il ricavo
della “vendita all’asta” e di quanto depositato sui conti al
momento del fallimento (asseritamente fr. 20'000) “andrebbero per prima pagati
l’AVS ecc.”;
2.8 Quanto
asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità
ex art. 52 LAVS.
Come detto (cfr.
supra consid. 2.2), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e
i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei
contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nel-l'ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) deve
essere parificato ad un amministratore di una società anonima.
Accettando il
mandato di socio gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da
tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare
come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di
conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore
(rispettivamente il gerente) deve di principio infor-marsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccol-te, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116;
cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del
8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202;
Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
RI 1, oltre ad asserire di essersi fidato (“ingenuamente”,
per sua stessa ammissione) delle informazione e delle rassicurazioni fornitegli
da TERZ 1 e __________ – circostanza che non può all’evidenza avere valenza
liberatoria ritenuto che al gerente incombeva comunque l’obbligo di verificarne
la veridicità delle informazioni ricevute (STFA inedita dell’8 gennaio 1990
nella causa B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 p. 165 punto 8; STCA
31.2016.10 del 6 aprile 2017) – non allega nè tantomeno documenta di essere
stato impossibilitato (se non a causa del fatto che lavorava a tempo pieno
quale carrozziere, ciò che non può assurgere a motivo di giustificazione) ad
occuparsi delle questioni contributive e ad informarsi al riguardo presso le
competente autorità e ad adempire quindi, al di là delle rassicurazioni
ricevute da terzi e del fatto di non aver asseritamente avuto accesso ai conti
e alla documentazione relativa alla gestione della società, agli obblighi che
la sua funzione di gerente gli imponeva. Infatti,
come già accennato, in caso di effettivo impedimento ad accedere a quanto
sopra, in quanto gerente l’insorgente avrebbe potuto e dovuto intervenire, per
quel che concerne in particolare la posizione contributiva della società,
chiedendo informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito adoperarsi
affinché gli oneri sociali fossero pagati. Va
inoltre ricordato che, nell’ipotesi in cui un organo non sia in grado di
sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile
ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del
5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità ed obblighi.
Quale gerente il ricorrente aveva l’obbligo di controllare che il
pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione
costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un
organo societario. Egli non poteva nella veste di gerente accontentarsi di
svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’i-nosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
p. 115).
Essersi
fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza del ricorrente. Segno di altrettanto grave
negligenza è l’aver assunto l’incarico di gerente ammettendo egli stesso la sua
“ignoranza in materia di gerenza” e non essersi adeguatamente a-doperato
per rimediare a tale carenza.
Il fatto che la gestione
effettiva della società fosse nelle mani di terze persone, il fatto che queste
abbiano creato difficoltà nel dare informazioni e nel trasmettere documenti,
non possono in casu essere invocate quali circostanze liberatorie, atteso che
le incombenze e i doveri del gerente sono quelli stabiliti dalla legge e che
come tali non sono suscettibili di deroghe dipendenti da pressioni esterne. Il
fatto che terze persone abbiano gestito di fatto la società non libera l’organo
formale della stessa da una responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA
inedita 30 marzo 1993 nella causa D.S. consid. 3c; STCA 25 maggio 1994 nella
causa L.Q. consid. 2.6.).
Non è dato di giungere a
diversa conclusione anche se si considera che, come asserito dal ricorrente,
non sia mai stata depositata la sua firma sui conti bancari. Al riguardo
basti rilevare che il fatto di non aver diritto di firma sui conti bancari
della società non costituisce un motivo liberatorio e di discolpa (STCA
31.2009.1 del 18 novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996).
2.9 RI
1, come detto, ritiene in ogni caso di dover rispondere solo per il debito contributivo
sorto durante il periodo in cui è stato gerente (novembre 2014- febbraio 2015)
precisando come lui non fosse a conoscenza della situazione precedente la sua entrata
in funzione quale organo.
E’ bene ricordare che
l'amministratore rispettivamente in gerente di una società è responsabile del
danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento
dell’effettiva sua entrata in funzione, indipendentemente dalla data
d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172). Il nuovo amministratore
risponde tuttavia in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti,
ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in
funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve
vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e
dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa
effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).
Nessuna
responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per
contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata
nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare,
e meglio poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401)
rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili
per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in
modo di non aggravare la situazione (cfr. STFA inedita 16 gennaio 2007 nella
causa N.C., H 156/05, consid. 7.2).
Nel caso in disamina
l’insolvenza della società è stata stabilita solo nel febbraio 2015 con il
decreto di fallimento della stessa (cfr. supra consid. 1.1), a cui carico non
risultano per il resto essere stati rilasciati attestati di carenza beni prima
dell’entrata in funzione di RI 1 quale gerente, circostanza che avrebbe potuto
influire sulla sua responsabilità dal profilo temporale.
Va
ricordato al ricorrente che egli avrebbe dovuto, prima dell'assunzione del
mandato di gerente, verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero
stati saldati. Nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di
verificare la contabilità e la situazione contributiva, egli non avrebbe dovuto
accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato
contributivo (STCA 31.2004.1 del 14 aprile 2004).
2.10 Irrilevante ai
fini del giudizio di responsabilità ex art. 52 LAVS – e quindi senza valenza
liberatoria – s’appalesa l’asserita esistenza di beni o liquidità di pertinenza
della società al momento del fallimento (e di cui l’insorgente, agendo
diligentemente, avrebbe potuto venire a conoscenza ben prima del fallimento [cfr.
supra consid. 2.8] ed adoperarsi affinché tali beni fossero utilizzati per il
pagamento dei contributi), circostanza che può invece assumere importanza
nell’ambito della procedura di fallimento e della sua liquidazione (artt. 159 e
segg. LEF). Tale questione sfugge tuttavia al sindacato di questo
Tribunale. In concreto risulta in ogni caso che già nell’aprile 2016 l’Ufficio
fallimenti (cfr. supra consid. 1.3) aveva comunicato alla Cassa che non sarebbero
stati previsti dividendi per i creditori (sull’eventuale pagamento e la cessione
del dividendo nell’ambito del fallimento cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113
V 180 consid. 3b = RCC 1987 p. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con
riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b).
2.11 Occorre infine rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi
di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del
pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una
delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di
lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori)
essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente
ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole
(STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in
dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach
art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung;
in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s;
cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF
123 V 244 consid. 4b). D’altro lato possono essere dati motivi di
discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi
sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss;
cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).
2.12 Se, come nel presente caso, più
organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno,
essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere
l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli
organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore
può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il
debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).
2.13 Come visto, con decreto 8
maggio 2017 il Tribunale ha chiamato in causa TERZ 1, già gerente della FA 1 e
debitrice solidale unitamente a RI 1 per l’importo di fr. 22'568.05. Le
considerazioni da essa espresse nelle more della presente procedura (riportate
integralmente al considerando 1.7), volte invero, in maniera irrita, a
rimettere in discussione la propria responsabilità già stabilita con decisione cresciuta
incontestata in giudicato, nulla mutano all’esito del presente giudizio.
2.14 In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au
Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in
HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une
comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre
anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità
del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa
di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte
si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto questo
che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia
di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti