Lexipedia

Decisione

31.2017.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi paritetici, provenienti da averi personali e dal IIº Pilastro. Per

un po' di tempo le cose hanno funzionato, poi la situazione del mercato è

talmente peggiorata con perdita di clienti e mancanza di liquidità, da arrivare

alla chiusura e al deposito del bilancio. Ora siamo ridotti a vivere di sola

AVS e RI 2 è disoccupato e non abbiamo più niente. Questa purtroppo è la

situazione e non dipendente dalla nostra volontà.

A conclusione di ciò non riteniamo di essere

accusati di negligenza grave ed intenzionale e non accettiamo la relativa

decisione in quanto abbiamo fatto di tutto per salvare la situazione.”

1.5. Con la risposta di causa la

Cassa, confermando nella sostanza il contenuto della decisione contestata, ha

postulato la reiezione del ricorso.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del

21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements

récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC

1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere

mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –

del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella fattispecie in

esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e dell’apertura

della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente

chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti, membri del Cda della società, il

risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dal 2013 al

2014, tenendo in considerazione per ognuno il periodo di carica quali

amministratori.

Inoltre, la Cassa ha

intimato le decisioni di risarcimento il 30 dicembre 2016, quindi entro due

anni dal rilascio degli attestati di carenza beni (il primo è stato reso l’8

luglio 2015), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi

dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (cfr. STCA 31.2013.9 del 11 dicembre 2013 consid.

2.3).

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.

133 consid. II/1b).

Nel caso concreto, il

danno di fr. 31'678.-- fatto valere nei confronti di RI 3 è costituito dal

mancato pagamento da parte della società di famiglia dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il 2013 e 2014, nonché dalle spese

amministrative che, come visto sopra, fanno parte del danno (cfr. specchietto

evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 8 – 9). A RI 1 e RI 2, tenuto

conto della loro permanenza nel CdA, la loro responsabilità è stata limitata ai

contributi non soluti e scaduti al 30 aprile 2014 pari a fr. 17'134,55.

Va poi sottolineato che il

conteggio dei contributi è stato allestito sulla base della dichiarazione dei

salari del 2013 e 2014 e sottoscritta dagli organi societari (doc. 3).

Pertanto, considerato come

il calcolo dell’importo dovuto non è stato contestato, ricordato che incombe

alle controparti portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla Cassa

non è corretto e rilevato, infine, che dalla succitata documentazione agli atti

il calcolo appare corretto, l’ammontare del danno fatto valere non può che

essere confermato.

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

Considerandi

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,

op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5

Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi

configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6

Nel caso in esame i

ricorrenti contestano di aver causato un danno alla Cassa con intenzionatlià

e/o negligenza, respingendo pertanto una loro responsabilità. A loro discolpa

rilevano di aver investito ingenti somme, quali risparmi ed averi del secondo

pilastro, nel tentativo di salvare l’azienda. Tali sforzi non hanno tuttavia

impedito, causa situazione del mercato, il fallimento della società.

Occorre qui ricordare

quali sono le circostanze che legittimano un datore di lavoro, rispettivamente

il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per

fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile

comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente

se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli

dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e

al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung

des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag.

156.

segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7

Nella fattispecie concreta

occorre pertanto esaminare se la società si trovava confrontata con una

mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da

considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda.

In questo contesto va

precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno

2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità

fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato che il datore di

lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza

confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha

portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n.

677.

e 679 p. 160 con riferimenti).

Nel caso in esame, i

ricorrenti non hanno fornito né chiesto l’assunzione di mezzi di prova a

sostegno della loro tesi ricorsuale. Dall’esame degli atti risulta che la Cassa

ha sistematicamente diffidato dal mese di aprile 2012 e precettato dal

settembre 2012 la società per il versamento dei contributi paritetici. Sono

rimasti scoperti gli acconti a partire dal mese di marzo 2013 e nessun

contributo è stato versato per il 2014 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei

pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2012 - 2014, doc. 8-10).

Va poi evidenziato che,

secondo la giurisprudenza federale, il fatto che il datore di lavoro abbia

investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo

patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità

ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

Va osservato infine che il

fatto che la società abbia comunque fatto fronte al pagamento di una parte del

debito verso la Cassa non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52

LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato

importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una

parte anche importante di tale debito per fare si che i suoi dirigenti non

possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi

dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto

in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, H 277/01 del 29 agosto

2002).

Visto quanto precede, non

sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la scelta di differire

il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione

ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società.

Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere

di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito.

Ne consegue che le

decisioni su opposizione vanno confermate, mentre il ricorso è da respingere.

2.8

Infine, pur non misconoscendo

la grave situazione economica descritta dai ricorrenti, va fatto presente che

la stessa non può assurgere a motivo di discolpa.

Nella procedura di

risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del

condono (che presuppone l'esistenza dei presupposti della buona fede e

dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti,

secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione

essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito

intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).

Se il datore di lavoro, o

l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo

significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza,

per cui un condono é a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in

re F. inc. 31.94.11).

Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione

del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

2.9

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti