31.2017.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 ottobre 2017Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
31.2017.6 - 8
BS
Lugano
5 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2017 di
1. RI
1
2. RI
2
3. RI
3
contro
le decisioni su opposizione del 21 marzo 2017 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
(radiata da RC il
26 aprile 2017)
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede ad __________,
è stata iscritta a Registro di Commercio (RC) il 31 maggio 1995.
Dall’estratto RC
informatizzato (IX) risulta che negli anni 2013 -2016 il Consiglio di
amministrazione era composto dalle seguenti persone:
RI
1, membro dal 3 ottobre 2011 al 13 giugno 2014 (dimissioni del 31 maggio 2014);
RI
3, membro dal 3 ottobre 2011 al 13 giugno 2014, in seguito amministratrice
unica;
RI
2, presidente dal 3 ottobre 2011 al 13 giugno 2014.
1.2. La FA 1 è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro,
dal 1. ottobre 2011 al 31 dicembre 2015.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha
dovuto sistematicamente diffidarla dall’aprile 2012 e precettarla dal mese di settembre
2012 (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributivo 2012 – 2014, in
doc. 8).
Le procedure esecutive
sono sfociate nel rilascio, in data 8 luglio 2015 e 15 luglio 2015, di
attestati di carenza beni (VII/1).
Con decreti 8 gennaio 2016
e 12 agosto 2016 la Pretura del Distretto di __________ dichiarato il
fallimento della società e sospeso la procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (cfr.
estratto RC).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio Fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 31'678.-- a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per
gli anni 2013 e 2014, dopo controllo del datore di lavoro (VII/2).
La procedura di
liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di
attivo siccome nessun creditore aveva anticipato le spese per la sua
continuazione. In data 26 aprile 2017 la FA 1 è pertanto stata cancellata da
RC.
1.3. Costatato
di avere subito un danno, con tre singole decisioni del 30
dicembre 2016, confermate con altrettante tre decisioni su opposizione del 21
marzo 2017, la Cassa ha chiesto a RI 3, RI 1 e RI 2, il risarcimento ex art. 52
LAVS per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per gli anni 2013 e
2014. Alla prima il danno è stato quantificato in fr. 31'678.--, agli altri due
membri del Cda in fr. 17'134,55, con vincolo di solidarietà tra di loro.
1.4. Contro le
summenzionate decisioni su opposizione RI 3, RI 1 e RI 2 hanno interposto il
presente ricorso, sostenendo quanto segue:
" La Cassa CO 1 ha insinuato il proprio credito di Fr. 31’678,00 a titolo
di contributi paritetici non soluti per gli anni 2013 e 2014 a seguito degli attestati
carenza di beni in data 8 luglio 2015 e 151uglio 2015, rilasciati dall'Ufficio
di Esecuzione di __________.
Vogliamo specificare che nessuno di noi ha agito
intenzionalmente o per negligenza grave. A titolo personale abbiamo a più
riprese investito forti somme di denaro, ai fini di salvare l'azienda e pagare
Fatti
i contributi paritetici, provenienti da averi personali e dal IIº Pilastro. Per
un po' di tempo le cose hanno funzionato, poi la situazione del mercato è
talmente peggiorata con perdita di clienti e mancanza di liquidità, da arrivare
alla chiusura e al deposito del bilancio. Ora siamo ridotti a vivere di sola
AVS e RI 2 è disoccupato e non abbiamo più niente. Questa purtroppo è la
situazione e non dipendente dalla nostra volontà.
A conclusione di ciò non riteniamo di essere
accusati di negligenza grave ed intenzionale e non accettiamo la relativa
decisione in quanto abbiamo fatto di tutto per salvare la situazione.”
1.5. Con la risposta di causa la
Cassa, confermando nella sostanza il contenuto della decisione contestata, ha
postulato la reiezione del ricorso.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del
21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC
1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere
mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 –
del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in
esame, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni e dell’apertura
della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente
chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti, membri del Cda della società, il
risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dal 2013 al
2014, tenendo in considerazione per ognuno il periodo di carica quali
amministratori.
Inoltre, la Cassa ha
intimato le decisioni di risarcimento il 30 dicembre 2016, quindi entro due
anni dal rilascio degli attestati di carenza beni (il primo è stato reso l’8
luglio 2015), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi
dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (cfr. STCA 31.2013.9 del 11 dicembre 2013 consid.
2.3).
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H
142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag.
133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, il
danno di fr. 31'678.-- fatto valere nei confronti di RI 3 è costituito dal
mancato pagamento da parte della società di famiglia dei contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il 2013 e 2014, nonché dalle spese
amministrative che, come visto sopra, fanno parte del danno (cfr. specchietto
evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 8 – 9). A RI 1 e RI 2, tenuto
conto della loro permanenza nel CdA, la loro responsabilità è stata limitata ai
contributi non soluti e scaduti al 30 aprile 2014 pari a fr. 17'134,55.
Va poi sottolineato che il
conteggio dei contributi è stato allestito sulla base della dichiarazione dei
salari del 2013 e 2014 e sottoscritta dagli organi societari (doc. 3).
Pertanto, considerato come
il calcolo dell’importo dovuto non è stato contestato, ricordato che incombe
alle controparti portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla Cassa
non è corretto e rilevato, infine, che dalla succitata documentazione agli atti
il calcolo appare corretto, l’ammontare del danno fatto valere non può che
essere confermato.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
Considerandi
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70.
pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5
Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi
configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6
Nel caso in esame i
ricorrenti contestano di aver causato un danno alla Cassa con intenzionatlià
e/o negligenza, respingendo pertanto una loro responsabilità. A loro discolpa
rilevano di aver investito ingenti somme, quali risparmi ed averi del secondo
pilastro, nel tentativo di salvare l’azienda. Tali sforzi non hanno tuttavia
impedito, causa situazione del mercato, il fallimento della società.
Occorre qui ricordare
quali sono le circostanze che legittimano un datore di lavoro, rispettivamente
il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione
il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per
fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di
salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile
comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente
se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli
dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e
al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung
des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag.
156.
segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.7
Nella fattispecie concreta
occorre pertanto esaminare se la società si trovava confrontata con una
mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da
considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio
dell’azienda.
In questo contesto va
precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno
2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un
fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità
fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato che il datore di
lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza
confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha
portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n.
677.
e 679 p. 160 con riferimenti).
Nel caso in esame, i
ricorrenti non hanno fornito né chiesto l’assunzione di mezzi di prova a
sostegno della loro tesi ricorsuale. Dall’esame degli atti risulta che la Cassa
ha sistematicamente diffidato dal mese di aprile 2012 e precettato dal
settembre 2012 la società per il versamento dei contributi paritetici. Sono
rimasti scoperti gli acconti a partire dal mese di marzo 2013 e nessun
contributo è stato versato per il 2014 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei
pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2012 - 2014, doc. 8-10).
Va poi evidenziato che,
secondo la giurisprudenza federale, il fatto che il datore di lavoro abbia
investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo
patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità
ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Va osservato infine che il
fatto che la società abbia comunque fatto fronte al pagamento di una parte del
debito verso la Cassa non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52
LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato
importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una
parte anche importante di tale debito per fare si che i suoi dirigenti non
possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi
dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto
in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, H 277/01 del 29 agosto
2002).
Visto quanto precede, non
sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la scelta di differire
il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione
ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società.
Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere
di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito.
Ne consegue che le
decisioni su opposizione vanno confermate, mentre il ricorso è da respingere.
2.8
Infine, pur non misconoscendo
la grave situazione economica descritta dai ricorrenti, va fatto presente che
la stessa non può assurgere a motivo di discolpa.
Nella procedura di
risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del
condono (che presuppone l'esistenza dei presupposti della buona fede e
dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti,
secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione
essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito
intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).
Se il datore di lavoro, o
l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo
significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza,
per cui un condono é a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in
re F. inc. 31.94.11).
Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione
del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
2.9
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti