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Decisione

31.2018.1

Responsabilità ex art. 52 LAVS dei gerenti di una Sagl. Violato gravemente l'abbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Confermati gli importi dei danni fatti valere

25 ottobre 2018Italiano84 min

Source ti.ch

Fatti

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra

2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in

lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1°

gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è

ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di

compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli

effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale

e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e

colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in

violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla

possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi

(ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per

tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del

10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen

Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System

der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.

Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers

bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres

positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der

Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen

Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen

Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.

35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der

Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten

Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der

ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in

diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli

2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil

9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein

Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der

in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge

leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November

2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid.

5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. Ricorso di RI 1 (incarto

31.2018.1)

2.8.1. RI 1 – gerente della FA

1 dal 9 luglio 2015 al 30 ottobre 2015 (cfr. consid. 2.3.1); per quanto

riguarda le censure stanti le quali la società era insolvente già prima della

sua entrata in carica rispettivamente che la posizione del gerente suo

predecessore (RI 3) non sarebbe stata equamente considerata si rinvia a quanto

concluso ai considerandi 2.3.2 e 2.3.3 –, tramite l’avv. RA 1, pretende che

l’assunzione della carica di gerente non venga fatta coincidere con la nomina

nell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 della società (cfr. consid. 1.3).

Al riguardo questo

Tribunale osserva che a ragione la Cassa ha addotto (e il TCA può fare proprio)

che “(…) conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 123 V 172 che si

applica per analogia), il signor RI 1 risponde a partire dal momento della sua

effettiva entrata in carica, senza riguardo alla data di iscrizione nel

Registro di Commercio e quindi dal 9 luglio 2015. Infatti, il fatto che il

signor RI 1 possa svolgere il ruolo di fiduciario immobiliare previa iscrizione

a Registro di Commercio non è rilevante poiché la responsabilità ex art. 52

LAVS non dipende da tale ruolo. (…)” (V, pag. 3).

2.8.2. Come accennato (cfr. consid.

1.3), egli sostiene inoltre di aver assunto una posizione con un ruolo

eminentemente tecnico quale fiduciario immobiliare senza alcuna competenza

amministrativa, di non aver potuto verificare la situazione economica della

società, che la Cassa ha concesso una dilazione di pagamento alla “Fattura

di chiusura – 2014” con cui chiedeva il pagamento di fr. 25'090.50 per

contributi paritetici e che non appena resosi conto della precarietà della

situazione ha immediatamente dato le dimissioni.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti

ragioni.

Va innanzitutto rilevato

che, accettando la carica di gerente con diritto di firma individuale della

Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Va ricordato che, secondo

giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente

(e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di

una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.8.3. In concreto, ritenuta da una

parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che

egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire

puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie

responsabilità semplicemente adducendo che “(…) sebbene incaricato

esclusivamente di occuparsi della rivalutazione del mercato immobiliare e delle

opportunità di concludere mediazioni e quindi di aspetti prettamente operativi,

non ha mancato di chiedere documentazione per verificare la situazione

economica dell’azienda, posto che la riduzione del personale operata e la

carenza di trattative ed affari conclusi induceva alla preoccupazione. Con

e-mail 18.09.2015 RI 1 chiedeva varie informazioni al responsabile amministrativo

__________, tra cui la chiusura dell'ultimo bilancio. Per tutta risposta, con

e-mail 24.09.2015 gli venne riferito che il bilancio, è in fase conclusiva, ho

sentito ieri il contabile e a giorni me lo fa avere così che per la fine mese,

max inizio ottobre riusciamo anche ad inoltrare la dichiarazione fiscale 2014”.

(cfr. doc. C, scambio di e-mail citati; grassetto del sottoscritto). Va detto

peraltro che già all'assemblea 07.07.2015, come detto in precedenza, si

attendeva la chiusura dei conti dell'esercizio 2014 per poter prendere

posizione in merito allo scarico del gerente uscente RI 3. (…)” (I, pag. 5).

In questo senso a ragione

(e questo Tribunale può fare proprio) la Cassa, nella decisione impugnata e con

la risposta, ha addotto che “(…) Nella fattispecie spettava al signor RI 1,

quale gerente dell'FA 1, dal 9 luglio 2015 (cfr. verbale assembleare del 7

luglio 2015, doc. A) sino al momento delle dimissioni, formalizzate in data 30

ottobre 2015 (doc. B), adempiere agli obblighi inalienabili di cui all'art. 716a

cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che va oltre all'usuale prudenza da osservare

nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 in re A. c.), pena la responsabilità per

il danno subito dalla Cassa. Nel caso in esame si rileva come il signor RI 1

non abbia intrapreso i passi necessari per conoscere anzitempo gli scoperti

dell'FA 1, prima della sua entrata incarica quale gerente, affermando inoltre

che nemmeno nei, a suo dire, 52 giorni di carica avrebbe avuto la possibilità

di conoscere la reale situazione finanziaria della società. II signor RI 1 avrebbe

dovuto verificare in modo minuzioso e di persona la situazione economica della

società. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società, oppure si

fosse fatto presentare un'attestazione della Cassa relativa alla situazione

dell'FA 1, avrebbe constatato che al momento della sua entrata in carica, cioè

il 9 luglio 2015, la situazione debitoria era la seguente: - anno 2014:

conguaglio di CHF 25'090.50 il 15 giugno 2016 [ndr. recte: 2015 cfr. doc.

3/C e 4B/F] e scadente il 15 luglio 2016 [ndr. recte: 2015 cfr. doc. 3/C

e 4B/F] (cfr. dettaglio evoluzione incasso anno 2014, doc. C); - anno 2015:

fattura di acconto del 2º trimestre 2015 di CHF 3'777.10, emessa il 2 giugno

2015 e scadente il 10 luglio 2015 (cfr. dettaglio evoluzione incasso anno 2015,

doc. D). Alla luce di tali elementi il signor RI 1 avrebbe avuto informazioni

sufficienti per valutare l'assunzione della carica di gerente. L'agire passivo

dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun

modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al

mancato pagamento dei contributi dell'FA 1. L'inattività amministrativa,

peraltro ammessa dall'opponente stesso, evidenzia come l'opponente si sia

semplicemente accontentato di rivestire un ruolo di secondo piano nella

gestione della società, ciò che costituisce inequivocabilmente una negligenza

grave ai fini del riconoscimento della sua responsabilità per il danno subito

dalla Cassa (STFA H 445/00 del 28 maggio 2002, STCA del 30 gennaio 2003 inc. n.

31.2002.43, STCA del 3 febbraio 2016 inc. n. 31.2015.11). La passività a

dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti di contributi

deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni

(RCC 1989, pag. 115). Oltre a ciò, si osserva che l'opponente non ha in alcun

modo provato di essere stato impedito nella gestione delle pendenze societarie

o di non aver potuto conoscere la reale situazione debitoria nei confronti

della Cassa, per la quale sarebbe bastato richiedere i dettagli degli scoperti

direttamente alla Cassa. Inoltre l'insorgente, iscritto all'albo dei fiduciari

immobiliari, doveva sapere che far parte di una società quale organo formale

comporta dei doveri e dei rischi (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio

2002, H 65/01 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01), ritenuto che non potevano

essergli sconosciuti né le conseguenze di un mancato pagamento né gli strumenti

per non incorrere in una responsabilità personale. L'opponente, sia per motivi

formali legati alla sua funzione di gerente sia per motivi materiali legati

alla sua professione, non poteva non accorgersi personalmente che il pagamento

dei contributi veniva disatteso. Pertanto, richiamati i doveri di controllo e

di diligenza che incombevano all'opponente quale organo formale della società,

il fatto che abbia accettato la carica senza una verifica accurata della

situazione dal punto di vista contributivo è segno di una grave negligenza. (…)”

(doc. 3, pagg. 8-10) rispettivamente che “(…) per quel che concerne la

dilazione la Cassa rileva che l'FA 1 ha chiesto una dilazione 2 giorni dopo

l'emanazione della diffida e che la stessa ha pagato la prima rata. Quindi a

quel momento la situazione economica della ditta non era sicuramente di

completa insolvibilità. Per i dettagli la Cassa rimanda al suo scritto dell'11

gennaio 2018 e agli allegati (cfr. doc. 4B). In merito alla richiesta della

chiusura dell'ultimo bilancio, la Cassa osserva che per conoscere gli scoperti

AVS basta chiedere un estratto conto. Non è dunque necessario richiedere il

bilancio e men che meno chiederlo solo dopo 2 mesi dall'entrata in carica

formale, attendendo poi ben 41 giorni dal ricevimento del bilancio per dare le

dimissioni. (…)” (V, pag. 4).

Va qui ricordato che incorrono

in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la

carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per

quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far

parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del

periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di

amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la

contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale

mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato

contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13

e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza

(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Nello specifico, prima di

assumere la carica di gerente, RI 1 avrebbe potuto e dovuto verificare

accuratamente e di persona la situazione economica della società e in

particolare anche se i contributi sociali maturati fino a quel momento erano

stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società

oppure si fosse fatto presentare un'attestazione della Cassa relativa alla

situazione avrebbe potuto constatare che tanto la fattura di chiusura dell’anno

2014 di fr. 25'090.50 (emessa il 15 giugno 2015 e scadente il 15 luglio 2015;

cfr. doc. 4B/F dell’incarto 31.2018.2) quanto l’acconto del secondo trimestre

2015 di fr. 3'777.10 (emesso il 2 giugno 2015 e scadente il 10 luglio 2015 ai

sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS; cfr. doc. B dell’incarto 31.2018.2), non erano

stati pagati.

In simili circostanze,

allorquando ha accettato di assumere la carica di gerente della società,

l’insorgente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al puntuale

versamento sia delle rate della dilazione di cui alla decisione del 31 luglio

2015 (doc. 4B/I) che dei contributi correnti.

La necessità di verificare

attentamente la situazione finanziaria della società era data anche dal fatto che

già nel verbale dall’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 (doc. 3/A) si

evidenziava che “(…) il presidente della gerenza, vista la delicata

situazione finanziaria della società dovuta ad un drastico cambiamento

del mercato immobiliare ticinese, propone di adottare i seguenti

cambiamenti: […] Si attende la chiusura dell’esercizio 2014 per lo scarico

all’ex gerente Signor RI 3. (…)” (doc. 3/A pag. 2, le sottolineature

sono del redattore).

In ogni caso, al momento

di assumere il mandato, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità

di verificare la contabilità e la situazione contributiva della società, egli

avrebbe potuto e dovuto non accettare il mandato o perlomeno esigere il

puntuale versamento delle rate della dilazione e dei contributi correnti.

In particolare, visto che da

quando ha assunto la carica di gerente (fatto salvo il pagamento, in ritardo,

della prima rata di fr. 2'100 il 15 settembre 2015) la società non ha più

versato i contributi paritetici – “(…) la prima rata di Fr. 2'100.--

è stata di fatto versata in data 15.09.2015. In seguito, per contro,

verosimilmente a causa della carenza di liquidità non sono state solute altre

rate. […] Unico “neo” in proposito è stata la fattura d’acconto per il

secondo trimestre 2015 di data 02.06.2015 di Fr. 3'777.10, diffidata poco prima

dell’entrata in carica di RI 1 e posta in esecuzione ancora nel mese di

settembre 2015 (…)” (I, pagg. 5 e 8) –, l’insorgente avrebbe dovuto

rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica assunta in seno

alla Sagl e non attendere fino al 30 ottobre 2015 (doc. 3/B). Va qui ribadito

che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5

giugno 2003) e che nella misura in cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che

non avrebbe potuto svolgere la funzione di gerente, l’insorgente non avrebbe

dovuto accettare una tale carica con relative responsabilità e obblighi.

Pertanto, l'agire passivo

dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun

modo liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al

mancato pagamento dei contributi 2014 e 2015 (quest’ultimo fino al mese di

settembre).

Al contrario, è proprio la

passività dimostrata dall’insorgente che va considerata in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa. Va

qui ricordato che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale

(tacitamente: "stillschweigend") un nesso di causalità

naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito

al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1).

L’insorgente non può,

adducendo semplicemente che “(…) non aveva avuto alcuna informazione fino a

quel momento [ndr.: il 19 settembre 2015 data in cui RI 3 ha trasmesso a __________

il bilancio e il conto economico 2014 della società; cfr. doc. D] ed una volta

appresa la criticità della situazione economica non ha potuto far altro che

dare le dimissioni da gerente, posto come la società era a sua insaputa già

gravemente indebitata al momento della sua entrata in carica quale gerente.

(…)” (I, pag. 6), liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo

comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che

incombono a un organo formale di una società e non è giustificato da

particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la

giurisprudenza ivi citata).

Va qui inoltre rilevato

che RI 1 doveva e/o poteva attivarsi per conoscere la situazione della società

anche perché, prima ancora dell’assunzione formale della carica quale gerente

nell’ambito dell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2015 (cfr. doc. 3/A), il

15 maggio 2015 ha sottoscritto un “contratto di mandato” con la FA 1 nel

quale, tra l’altro, risulta che “(…) si stipula e si conviene il seguente

mandato relativamente ai seguenti compiti a partire dal 1. giugno 2015: -

Carica di gerente - Carica di fiduciario immobiliare autorizzato per FA 1. (…)”

(doc. E). Al riguardo, contraddittorio e per nulla provato (da ritenere quindi

alla stregua di una semplice allegazione di parte) risulta essere quanto

sostenuto dal ricorrente e meglio che “(…) si puntualizza che non è vero che

RI 1 avesse già un ruolo nella società prima della sua entrata in carica, con

l’iscrizione a Registro di Commercio. La frase al punto 14 del mandato riferita

a “precedenti disposizioni” non fa

al caso. La stessa era stata ricopiata da una versione standard del mandato

fornita dallo stesso signor RI 1, e non ricalca la situazione effettiva. Stessa

cosa per le menzionate “remunerazioni da

lui percepite”. Se può giovare, basti segnalare che RI 1, a differenza

di RI 3, non ha percepito alcuna remunerazione, né prima né dopo la sua entrata

in carica. (…)” (XXI, pag. 4).

In ogni caso a ragione la

Cassa ha puntualizzato che “(…) nel caso in esame si osserva in aggiunta che

malgrado il signor RI 1 fosse già operativo nella società a decorrere dal 1.

giugno 2015 in qualità di gerente (cfr. allegato E all’atto di ricorso,

contratto di mandato) e che fosse stato formalmente designato gerente

dall’Assemblea straordinaria dei soci del 7 luglio 2015 (cfr. allegato A alla

decisione su opposizione), il ricorrente ha atteso sino al 18 settembre 2015,

come da lui stesso ammesso, prima di sollecitare la presentazione del bilancio

relativo all'anno 2014, per una società che, come evidenziato, basava la sua

esistenza su equilibri molto delicati. Inoltre anche le stesse dimissioni sono

state formalizzate unicamente a fine ottobre 2015, vale a dire ben 41 giorni

dopo essere venuto in possesso dei dati contabili dell’anno precedente ed

essere stato, a suo dire solo a quel momento, consapevole della grave

situazione economica in cui versava l'FA 1. In via abbondanziale si osserva che

l'unica misura di risanamento adottata, vale a dire la riduzione del personale

citata dal ricorrente, è risultata insufficiente e che di conseguenza il danno,

costituito a quel momento dai contributi non pagati per i salari versati sino

al mese di giugno 2015, si è ulteriormente aggravato, continuando la società ad

occupare e retribuire del personale, anche durante il periodo di carica del

ricorrente. Ciò che lo rende in ogni caso già responsabile, secondo

giurisprudenza, per il solo aggravamento del danno. Il comportamento

dell'opponente è quindi in relazione di causalità naturale ed adeguata con il

danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H

65/01). (…)” (V, pag. 6).

Del resto, questo

Tribunale osserva che il ricorrente non ha addotto e tantomeno provato di

essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di gerente

della Sagl con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto e tantomeno

ha comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e

che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in

argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.8.4. Quanto, infine, alla censura

stante la quale una responsabilità ex art. 52 LAVS sarebbe esclusa essendo la

durata della carica di gerente inferiore ai tre mesi – “(…) la

decisione impugnata è pure censurabile laddove non ha riconosciuto nella

fattispecie l’eccezione secondo cui l’assunzione della carica quale organo per

un breve lasso di tempo, segnatamente inferiore a 3 mesi, secondo

giurisprudenza è motivo di giustificazione per escludere la responsabilità ai

sensi dell’art. 52 LAVS. (…)” (I, pag. 7) – questo Tribunale rileva

quanto segue.

La durata del mancato

pagamento dei contributi – rispettivamente del periodo di carica quale organo –

costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze

del singolo caso e può all’occorrenza condurre ad un esonero dalla

responsabilità ai sensi della giurisprudenza precedentemente citata (cfr.

consid. 2.7). La durata della violazione dell’obbligo contributivo in quanto

tale non può quindi costituire motivo di liberazione da una responsabilità ex

art. 52 LAVS (DTF 121 V 243; STFA H 297/03 del 4 novembre 2004). Secondo la

giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso se il mancato

pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi

mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato regolarmente i

contributi. In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, il TFA

ha segnatamente avuto modo di ritenere siccome giustificato – escludendo quindi

l’esistenza di una negligenza grave – il mancato versamento per un periodo

contributivo di due rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA

H 297/03 del 4 novembre 2004; H 134/02 del 30 gennaio 2003 e H 295/01 del 20

agosto 2002).

In concreto, i contributi

cui RI 1 (gerente della FA 1 dal 9 luglio 2015 al 30 ottobre 2015) è chiamato a

rispondere concernono i contributi relativi al periodo gennaio-dicembre 2014

(di cui alla fattura di chiusura dell’anno 2014, emessa il 15 giugno 2015 e

scadente il 15 luglio 2015; cfr. doc. 4B/F), al secondo trimestre del 2015

(diffidati il 3 agosto 2015 e posti in esecuzione il 7 settembre 2015; cfr.

doc. 3/D) e al terzo trimestre sempre del 2015 (cfr. doc. 3/D), quindi un

periodo contributivo che va ben oltre i limiti posti dalla succitata

giurisprudenza.

Questo Tribunale ha

presente che il ricorrente è rimasto in carica solo dal 9 luglio al 30 ottobre

2015 (cfr. consid. 2.3.1). Per cui si può affermare che le dimissioni sono

state rese dopo un breve periodo di carica quale gerente.

Il TFA tuttavia ha

precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi

dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo

la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato

regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del

29 aprile 2002, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza

del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Come visto sopra, prima

del luglio 2015 la società vantava già degli arretrati contributivi per i quali

la Cassa, il 15 giugno 2015, ha emesso la fattura di chiusura dell’anno 2014 di

fr. 25'090.50 scadente il 15 luglio 2015 (cfr. doc. 4B/F). Inoltre, il 2 giugno

2015 è stata emessa la fattura d’acconto per il secondo trimestre del 2015 di

fr. 3'777.10, diffidata il 3 agosto 2015 e posta in esecuzione il 7 settembre

2015 (cfr. doc. 3/D).

Ora, nel considerando

precedente si è detto che RI 1 deve essere ritenuto responsabile per il mancato

pagamento dei contributi 2014 e 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre),

per cui, sebbene restato in carica per meno di quattro mesi, non è possibile esentarlo

dal pagamento del danno fatto valere dalla Cassa per quel periodo. Questo

perché al momento della sua entrata nell’amministrazione – ancorché,

come visto sopra, già il 15 maggio ha sottoscritto un “contratto di mandato”

con la società assumendo i compiti legati alla carica di gerente dal 1. giugno

2015 (cfr. doc. E); nonostante dal verbale dell’assemblea straordinaria del 7

luglio 2015 già emergeva la delicata situazione in cui si trovava la società

(cfr. doc. 3/A) e anche se non impedito (provatamente) di svolgere le funzioni

inalienabili quale gerente – egli non si è interessato (tempestivamente)

o ha operato qualsivoglia controllo in merito alla situazione contributiva

della società che, lo si ribadisce, già presentava degli arretrati contributivi

per l’anno 2014 di fr. 25'090.50 (cfr. doc. 4B/F).

Essersi fidato senza una

verifica accurata della situazione finanziaria della ditta al momento della

propria entrata nell'amministrazione della Sagl, è segno di una grave

negligenza del gerente. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la

precaria situazione finanziaria della società a quel momento e dopo che la

Cassa (vista la relativa dichiarazione dei salari del 22 gennaio 2015 sub.

XX/3), il 15 giugno 2015, ha proceduto ad emettere la fattura di chiusura per l’anno

2014 (cfr. doc. 4B/F).

Va qui rilevato anche che,

quando il 19 settembre 2015 (a suo dire) ha appreso della criticità della

situazione economica, egli ha atteso fino al 30 ottobre 2015 per formalizzare

le proprie dimissioni.

RI 1, al momento

dell'assunzione della carica di gerente, ha omesso di verificare se i

contributi sociali fossero stati fin lì pagati. Questa omissione costituisce

una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

Del resto, lo si

ribadisce, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati

pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza

grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Egli non può pertanto

essere seguito laddove sostiene che “(…) non avrebbe nemmeno potuto prendere

conoscenza della situazione debitoria riferita agli anni 2014 e 2015, tantomeno

che la situazione finanziaria della società era di fatto così precaria, tanto

da costringere lui alle dimissioni quasi immediate e condurre la società

stessa, di lì a poco, al fallimento. (…)” (I, pag. 4) e, per quanto sopra

esposto, va ritenuto responsabile del pagamento dei contributi relativi agli

anni 2014 e 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre) anche se si è dimesso

dalla carica di gerente dopo pochi mesi.

2.8.5. Il TCA deve pertanto

concludere che, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6),

RI 1 – accettando la carica di organo formale, non attivandosi

debitamente nella sua veste di gerente e aspettando fino al 30 ottobre 2015 per

dare le dimissioni da tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e

ritenuto che nemmeno sono stati invocati validamente motivi di giustificazione

e/o di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), RI

1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.9. Ricorso di RI 2 (incarto

31.2018.2)

2.9.1. RI 2 – dal 21.03.2011

al 24 07.2014 presidente della gerenza, dal 24.07.2014 al 18.12.2015 socio

pres. gerenza e dal 18.12.2015 socio gerente della FA 1 (cfr. consid. 1.1) –,

come accennato (cfr. consid. 1.3), sostiene che il punto 1 del dispositivo

della decisione su opposizione impugnata vada riformato e postula che “(…) “1. L’opposizione è parzialmente accolta. §. Di

conseguenza il signor RI 2 è tenuto a versare alla Cassa CO 1 l’importo di Fr.

41'640.15 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla

fallita FA 1 per gli anni 2014 e 2015, in via solidale con il signor RI 3

limitatamente a Fr. 34'266.35.” (…)” (I dell’incarto 31.2018.2, pag.

8).

Quanto al fatto che la

Cassa abbia proceduto solo in un secondo tempo nei confronti di RI 3

chiedendogli, quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS, l’importo di fr.

22'990.50, già si è detto al considerando 2.3.3 al quale qui si rinvia.

2.9.2. Viste le succitate cariche

rivestite in seno alla società negli anni per i quali è chiesto il risarcimento

danni (2014/2015), ritenuto, da una parte, che quanto addotto sopra circa gli

obblighi di vigilanza e di diligenza di un organo formale (cfr. consid. 2.8.2) vale

anche nei suoi confronti e (soprattutto), d’altra parte, che egli non contesta

né l’importo richiestogli di fr. 41'640.15 né una sua responsabilità ex art. 52

LAVS, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione con

la quale la Cassa ha ritenuto RI 2 responsabile ex art. 52 LAVS per il danno

subìto di fr. 41'640.15.

2.10. Ricorso di RI 3

(incarto 31.2018.7)

2.10.1. RI 3 – dal 21.03.2011 al

09.07.2015 gerente della FA 1 (cfr. l’estratto RC agli atti e il verbale

dell’assemblea straordinaria della società del 7 luglio 2017 sub doc. 3/A) –,

come accennato (cfr. consid. 2.11), fa valere che quale fiduciario immobiliare

non aveva alcuna competenza amministrativa, che le sue mansioni consistevano

nella verifica dei movimenti di capitale avuto riguardo alla legge sul

riciclaggio di denaro e che di fatto gli sarebbe stato impedito l’accesso ai

documenti della società.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Infatti, osservato come quanto

addotto sopra circa gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un organo

formale (cfr. consid. 2.8.2) vale anche nei suoi confronti, l’insorgente non

può liberarsi dalle proprie responsabilità adducendo solo che non aveva alcuna

competenza amministrativa e che le sue mansioni erano limitate.

Del resto, dal contratto

di lavoro del 24 giugno 2014 sottoscritto con la FA 1, risulta che TERZ 1 è

stato assunto quale gerente dipendente al 50% e che le sue funzioni

consistevano nel “(…) effettuare tutte quelle attività che competono alla

professione di Fiduciario immobiliare inclusa la tenuta della contabilità

e incluso il monitoraggio dei movimenti di capitale nel rispetto della legge

sul riciclaggio di denaro LRD. (…)” (XVI/H, la sottolineatura è del

redattore). Al riguardo, contraddittorio e per nulla provato (da ritenere

quindi alla stregua di una semplice allegazione di parte) risulta essere quanto

sostenuto dall’opponente e meglio che “(…) contrariamente a quanto scritto

per volontà di RI 2 nel contratto di lavoro, egli non si è mai occupato

personalmente della contabilità della società (…)” (XVI, pag. 8).

In ogni caso, il fatto di

aver aspettato fino al 20 gennaio 2015 per ricevere il bilancio 2013 e di

nemmeno essersi preoccupato in merito all’evoluzione della massa salariale della

società e al fatto che eventuali modifiche della stessa venissero correttamente

comunicate alla Cassa, denota un’inattività e dimostra come l’opponente si sia

semplicemente accontentato di rivestire (nonostante la sua posizione di organo

formale con i relativi compiti inalienabili; cfr. consid. 2.8.2) un ruolo di

secondo piano nella società, ciò che costituisce inequivocabilmente una

negligenza grave.

Anche dagli e-mail

intercorsi con RI 2 e __________ (XXI/A e XXI/B e doc D alla cui lettura qui si

rimanda) risulta che RI 3 si è occupato della contabilità della società ma,

soprattutto, egli non ha provato (e tantomeno documentato) di essere stato

impedito nello svolgimento della sua funzione di gerente.

Rettamente la Cassa (e

questo Tribunale può fare proprio) ha rilevato che “(…) per verificare la

situazione al ricorrente sarebbe bastato richiedere alla Cassa l’ammontare dei

salari alla base del calcolo degli acconti, rispettivamente verificare quali

fossero i dipendenti effettivamente occupati nella società ed il loro

stipendio. I dati contabili ai quali il ricorrente afferma di non aver avuto

accesso non erano certo necessari per fare un tale raffronto. Per contro da

parte sua non è mai stata inoltrata alcuna richiesta alla Cassa. Ciò dimostra

la passività del ricorrente che, lo si ribadisce, non ha dimissionato

tempestivamente. (…)” (III, pag. 5 dell’incarto 31.2018.7).

Pure a ragione la Cassa ha

sostenuto che “(…) ad ogni buon conto, il fatto di aver atteso sino a

gennaio 2015 per avere il bilancio 2013 dimostra la passività del ricorrente

che, contrariamente a quanto asserito, non ha tempestivamente dimissionato.

Egli è stato gerente della società per oltre 4 anni! (…)” (III, pag. 5).

Va qui ribadito che,

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5

giugno 2003) e che nella misura in cui fosse stato chiaro fin dall’inizio che

non avrebbe potuto svolgere la funzione di gerente, l’insorgente non avrebbe

dovuto accettare una tale carica con relative responsabilità e obblighi.

Pertanto, l'agire passivo

dell'opponente nello svolgere la sua funzione di gerente configura una grave

negligenza (cfr. consid. 2.6) che giustifica una sua responsabilità ex art. 52

LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi del 2014.

2.10.2. Quanto alla violazione

dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, in applicazione della succitata giurisprudenza valida

nell’ambito di detto disposto (cfr. consid. 2.5), questo Tribunale può fare

proprie le argomentazioni sviluppate e documentate dalla Cassa secondo le quali

“(…) la Cassa, in data 7 febbraio 2014, ha inviato la richiesta di acconto

per il 2014 su una base salariale presumibile di CHF 32'500.00 trimestrali (CHF

130'000.00 annui - doc. C) con l'avvertenza di voler comunicare l'importo più

confacente, nell'eventualità in cui tale proposta dalla Cassa non

corrispondesse alla reale situazione. La società non ha dato seguito allo

scritto della Cassa per cui gli acconti sono stati fatturati sulla base

dell'importo proposto. Inoltre, la società, tenendo conto dei propri dipendenti

occupati dal mese di gennaio 2014 ed i relativi stipendi, aveva già elementi

sufficienti ed oggettivi per rendersi conto che sarebbe stato necessario

adeguare l'acconto proposto dalla Cassa. Infatti, la somma dei salari per il

2014 dei soli dipendenti occupati già a gennaio (ricavabile dalla distinta -

doc. D) è pari a CHF 344'570.00 [ndr. recte: 407'377.22; cfr. doc. 3/D: 84'489.40

+ 3'147.50 + 57'450.00 + 67'121.85 + 11'100.00 + 184'068.47 = 407'377.22]

che, confrontata con la base di calcolo considerata dall'opponente - cioè CHF 213'124.00

della distinta salari 2013 - da in ogni caso una differenza di CHF 131 '446.00 [ndr.

recte: 194'253.22; 407'377.22 – 213'124.00 = 194'253.22], pari al 61.68% [ndr.

recte: 91.14%; (407'377.22 x 100 : 213'124) – 100 = 91.14]. L'ammontare

effettivo dei salari per l'anno 2014 (cfr. doc. D) comunicato dalla società

alla Cassa si è poi rivelato essere pari a CHF 444'143.00, ben CHF 314'143.00

in più rispetto all'importo preso in considerazione per fatturare gli acconti

trimestrali, che rappresenta una differenza addirittura del 241.65%. Ne

consegue che, la società non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35

cpv. 2 OAVS. […] A detta dell'opponente, dal versamento spontaneo di CHF

24'000.00 effettuato dalla società nel corso del mese di settembre 2014, la

Cassa avrebbe dovuto dedurre che lo stesso fosse stato effettuato al fine di

integrare gli acconti trimestrali ed adeguare di conseguenza il quarto acconto.

Considerando i pagamenti effettuati dalla società a favore del 2014 (tre

acconti trimestrali da CHF 3'705.70 cadauno, oltre al versamento spontaneo di CHF

24'000.00) e tenuto pure conto degli AF anticipati (CHF 1'200.00 ogni trimestre),

si ottiene un importo di CHF 39'917.10. In base alle aliquote in vigore nel

2014 tale importo corrisponde ad una base di calcolo annua di CHF 264'527.00

(doc. E) che è comunque ben inferiore alla reale massa salariale reale di CHF

444'143.00 comunicata dalla società (una differenza di CHF 179'616.00 che

corrisponde al 67.90%). Pertanto la società, oltre al fatto di non aver dato

seguito alla proposta di acconto della Cassa, ha effettuando [ndr. recte:

effettuato] un versamento spontaneo insufficiente a colmare la differenza

tra gli acconti richiesti ed il conguaglio, violando chiaramente le

prescrizioni dell'art. 35 cpv. 2 OAVS. In ogni caso, un versamento spontaneo

senza alcuna comunicazione che permetta di poter ricondurre l'importo ad un

numero di dipendenti, ad una somma annua di salari o ad un periodo specifico,

non è in alcun modo parificabile ad una esplicita richiesta di modifica degli acconti

ex. art 35 cpv. 2 OAVS. Questo in considerazione pure del fatto che il TF ha

considerato una contravvenzione all'obbligo di informare la Cassa anche il caso

in cui una società ha comunicato un aumento della massa salariale ma che poi,

in sede di conguaglio risultava esserci ugualmente una variazione significativa

(STF del 17 agosto 2010, 9C 355/2010). Pertanto, in siffatta situazione, è data

la responsabilità del signor RI 3 per aver provocato alla Cassa un danno per

negligenza grave. (…)” (doc. 3 dell’incarto 31.2018.7).

In sostanza, RI 3, nonostante

gli obblighi derivantigli dalla funzione assunta quale gerente della FA 1 fino al

09.07.2015, non si è informato compiutamente e debitamente circa i salari

versati dalla società e la Cassa (visto il silenzio della società alla precisa

richiesta in questo senso del 7 febbraio 2014 sub. doc. 3/C dell’incarto

31.2018.7) poteva fissare gli acconti da versare per il 2014 sulla base di una

massa salariale annua di fr. 130'000.--. Nemmeno durante tutto l’anno 2014 la

società ha annunciato l’aumento rilevante della massa salariale che si è

attestata invece a fr. 444'143.07 (doc. 3/D dell’incarto 31.2018.7). Quanto

sopra, a mente di questo Tribunale, configura una grave negligenza e RI 2 non

può pertanto essere seguito laddove sostiene “(…) che le fatture di acconto

2014 si riferiscono ad una somma dei salari di CHF 130'000.- che non è mai

stata notificata alla Cassa, né risulta dalle distinte annuali dei salari. Gli

acconti 2013 si riferivano infatti ad una somma salariale di CHF 330'000.- (CHF

82'500 x 4; doc. 12), la distinta dei salari 2013 inoltrata a gennaio 2014

riporta un totale di CHF 213'124.-. (…)” (I, pag. 7, dell’incarto

31.2018.7).

Al riguardo va rilevato

che la società, dopo la richiesta di acconto dell’8 febbraio 2013 dalla quale

si deduce una massa salariale pari a fr. 330'000.-- per quell’anno (doc. A/12

dell’incarto 31.2018.7), con lettera del 20 agosto 2013 ha comunicato alla

Cassa di prevedere una somma di salari soggetti ai contributi paritetici per

l’anno 2013 inferiore a quella notificata precisando che “(…) la somma dei

salari soggetti ai contributi per il 2013 dovrebbe situarsi intorno a: Fr.

230'000.-. (…)” (doc. 5 dell’incarto 31.2018.7) e alla richiesta di

acconto del 7 febbraio 2014 (doc. 3/C dell’incarto 31.2018.7), dalla quale

doveva desumere che la Cassa partiva da una massa salariale di fr. 130'000.--, non

ha eccepito nulla. Anche se si volesse partire da una massa salariale per il

2014 di fr. 230'000.-- (come indicato nella succitata lettera del 20 agosto

2013, visto che nella dichiarazione dei salari per il 2013 è stata indicata una

massa salariale di fr. 213'124.90 [doc. 3/B dell’incarto 31.2018.7] e ritenuto

che in seguito non vi è più stata alcuna comunicazione), in ogni caso, visto

che per il 2014 ha dichiarato un importo totale di salari di fr. 444'143.07

(doc. 3/D dell’incarto 31.2018.7), il datore di lavoro avrebbe dovuto

comunicare il rilevante (superiore al 10%) aumento della massa salariale in

quell’anno.

Quanto alla domanda di “(…)

edizione da parte del signor RI 2 di tutti i contratti relativi ai salari

notificati nella distinta salari 2014 e gli estratti conto bancari della

società da cui risultano le date di versamento dei salari. (…)” (I,

pag. 7 dell’incarto 31.2018.7), la stessa può essere disattesa visto che il

ricorrente non contesta la massa salariale in quanto tale bensì il fatto che

l’aumento sia intervenuto già nel gennaio 2014. Infatti, senza del resto in

qualche modo argomentare e documentare, egli sostiene che non ha avuto modo “(…)

di verificare quando tale modifica sarebbe intervenuta e prudenzialmente

contesta che essa sia sorta già a gennaio 2014, come sembrerebbe dalla

distinta dei salari. (…)”(I, pag. 7 dell’incarto 31.2018.7, le

sottolineature sono del redattore).

Riguardo, in particolare,

alla censura secondo la quale “(…) nella dichiarazione dei salari 2014

risulta ad esempio un salario di ben CHF 184'068.47 a tale signor __________,

che non era dipendente della società nel 2013 e di cui il ricorrente non sa

nulla. (…)” (doc. I, pag. 7 dell’incarto 31.2018.7) a ragione la Cassa ha rilevato

che “(…) il ricorrente in qualità di gerente aveva la responsabilità per

quanto riguarda la trasmissione della distinta salari. Il fatto che non fosse a

conoscenza dei dipendenti occupati – il signor __________ già a partire da

gennaio 2014 per un salario annuo di addirittura 188'068.00 – denota ancora una

volta una negligenza grave del ricorrente (cfr. distinta salari 2014 allegata

al doc. 1). (…)” (III, pag. 8 dell’incarto 31.2018.7).

2.10.3. Nella misura in cui volesse far

valere una concolpa della Cassa adducendo, in particolare, come “(…) la

fattura di chiusura 2014 sia stata emessa solo il 25 giugno 2015 benché la

dichiarazione dei salari fosse stata inoltrata dalla società il 22 gennaio

2015. (…)” (I, pag. 7 dell’incarto 31.2018.7), questo Tribunale rileva

quanto segue.

I motivi di

riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno

1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la

propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di

lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp

e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio

di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi

ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di

causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato

(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.

cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

In concreto –

ricordato che secondo l’art. 39 OAVS se ha conoscenza che una

persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a

quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei

contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta

salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS. I contributi

reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione –, ribadito

che un semplice ritardo nella procedura non basta per fondare una

concolpa, per il solo fatto di aver emesso il 15 giugno 2015 la fattura di

chiusura 2014 (doc. 4B/F), ancorché la dichiarazione dei salari di quell’anno

porti la data del 22 gennaio 2015 (doc. 3/D dell’incarto 31.2018.7), non è

ancora possibile ravvisare una grave negligenza da parte della Cassa nella procedura di riscossione dei contributi.

Questo vale a maggiore

ragione se si pone mente al fatto che l’opponente non allega minimamente (e

tantomeno prova) un nesso di causalità adeguato tra l’asserita concolpa della

Cassa e un eventuale danno (nemmeno quantificato) da lui patito.

2.10.4. Quanto alla pretesa chiamata in

causa di __________ – “(…) È ordinata la chiamata in causa del

signor __________. (…)” (XVI, pag. 10) – questo Tribunale ribadisce che secondo

la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa

ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e che

qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità

può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).

Riguardo all’asserita

esclusiva responsabilità di __________ e di RI 2 – RI 3, tramite il suo

legale, sostiene che “(…) il vero organo di fatto - nonché figura centrale

di tutta la vicenda, responsabile effettivo unitamente al signor RI 2 del danno

subito dalla Cassa - è e rimane il signor __________: al loro agire conducono

tutti i documenti agli atti. (….)” (XXVI, pag. 2) – va ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile

nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in

relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in

argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e

dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b;

Pratique VSI 1996 pag. 306).

2.10.5. Visto quanto sopra esposto, il

TCA deve pertanto concludere che RI 3 ha violato quanto disposto dall’art. 35

cpv. 2 OAVS omettendo di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e

ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid.

Considerandi

2.

), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa,

RI 3 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.11

Visto tutto quanto precede i

ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate

confermate.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti