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Decisione

31.2018.10

Responsabilità del datore di lavoro. Conferma della responsabilità di due amministratori di una SA non essendo dati validi motivi di giustificazione e di discolpa

2 dicembre 2019Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione

alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è

causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere

reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una

prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. Vanno ora esaminate le

argomentazioni addotte dai ricorrenti nel confutare una loro responsività ex

art. 52 LAVS.

2.8.1. Ricorso di RI 1 (inc.

31.2018.10).

RI 1 rileva come il

dissesto finanziario della società sia da ricondurre in maniera preponderante,

se non esclusiva, alla cattiva gestione operata dal titolare __________.

Sostiene che quest’ultimo lo avrebbe rassicurato dell’entrata in tempi brevi

d’ingenti capitali dovuti alla vendita delle azioni, i cui capitali sarebbero

serviti per saldare gli scoperti, tra cui il debito contributivo, circostanze

che lo avrebbero indotto ad inoltrare non subito le dimissioni da

amministratore unico.

Ciò non è sufficiente per

liberare l’insorgente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

Nella fattispecie

concreta, accettando la carica di amministratore unico, il ricorrente ha

assunto tutti gli oneri di vigilanza e di controllo conseguenti dalla loro funzione.

Prescrive l’art. 716a cpv.

1 cifra 5 CO che ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Visto il suo obbligo di

vigilanza, non è sufficiente sostenere che il dissesto finanziario era dovuto

principalmente alla cattiva gestione da parte del titolare della società __________,

il quale, come organo di fatto, avrebbe diretto la società a suo piacimento.

Va poi rilevato che incorrono

in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la

carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per

quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far

parte del CdA alla fine dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile

del danno contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi

esigibile per tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di

amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la

contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale

mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato

contributivo (STCA dell'8 novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno

2003 in re. R.V., A.P., F.C.: in casu l’organo era un fiduciario; RCC 1992,

pag. 262, consid. 5 = ZAK 1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in

re C.G. c. Cassa professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa

professionale; cfr. in proposito anche al consid. 2.8). La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

In casu, al momento di

entrare in carica quale amministratore il ricorrente (25 agosto 2016), facendo

uso dell’obbligo di verifica (tra l’altro anche solo interpellando la Cassa)

che la sua funzione gli imponeva, si sarebbe dovuto rendere conto che al 6

luglio 2016 la Cassa aveva intimato la fattura di chiusura dei contributi del

2015, le richieste di acconto del 19 luglio 2016 e del 1° settembre 2016 per i

due primi trimestri del 2016 (cfr. doc. 4/C e 4/D1-2). Non solo, durante il suo

mandato non è stato versato alcun onere sociale, a parte fr. 43,85, nonostante

le diffide, le tassazioni d’ufficio e le esecuzioni forzate (cfr. specchietto

dell’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali in doc. 5 e 6).

Inoltre,

che il ricorrente si sia fidato delle rassicurazioni ricevute da __________

circa l’entrata di ingenti capitali prevista nel contratto di cessione di

azioni sottoscritto il 27 ottobre 2016 (sub allegato 4 all’opposizione in doc.

2) senza aver proceduto ad un’accurata verifica della situazione contributiva,

è segno di grave negligenza. D’altronde

egli non prova e nemmeno sostiene di essere stato impedito di accedere agli

atti della società e neppure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che gli

avrebbero reso impossibile lo svolgimento della sua funzione di amministratore.

Un amministratore diligente non può pertanto estraniarsi dai problemi della

società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp.

114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

Il ricorrente sottolinea inoltre

di essere restato in carica quale amministratore unico per quattro mesi (tre

mesi e mezzo se si considera la formalizzazione delle dimissioni).

Secondo giurisprudenza

l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica,

deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto

periodo di vuoto contributivo (di regola tre mesi) la società ha pagato

regolarmente i contributi sociali (DTF121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del

29 aprile 2002, consid. 4b). Non può in ogni modo essere riconosciuto alcun

motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Ritornando al caso in

esame, la brevità del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto

motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità ex art. 52

LAVS, già solo per il fatto che al momento dell'entrata in carica la società

risultava in mora con il pagamento dei contributi scaduti (come si evince dal

conto finale 2015 la società non ha versato alcun contributo; cfr. specchietto

riassuntivo del debito contributivo, doc. 5).

2.8.2. Ricorso di RI 2 (inc.

31.2018.11)

RI 2 ritiene __________

responsabile del dissesto finanziario della società. Tale assunto non gli

permette di liberarsi da una responsabilità avendo egli rivestito l’incarico di

Considerandi

amministratore unico ed essendo quindi tenuto ad un obbligo di vigilanza e di

controllo, così come rilevato per il ricorrente RI 1 (cfr. consid. 2.8).

In merito ai suoi obblighi

di amministratore unico cui è venuto meno, nella decisione contestata la Cassa

ha ben evidenziato che egli:

" (…)

- non ha mai

comunicato l’assunzione di nuovo personale, in particolare per il signor __________,

di cui peraltro l’opponente si assumerebbe ora l’onere del pagamento degli

oneri sociali per il periodo ottobre-dicembre 2015 (obbligo di annuncio

stabilito dall’art. 136 OAVS in vigore durane il periodo dal 1° luglio 2008 al

31.

maggio 2016);

- non ha mai

comunicato una modifica sostanziale nella somma annua dei salari, come prescritto

dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, al fine di versare un acconto congruo;

- non ha mai

versato alcun acconto per gli anni 2015 e 2016;

- ha

presentato in ritardo la distinta dei salari per l’anno 2015. Infatti tale

distinta, datata e siglata il 22 giugno 2016 dall’opponente, è pervenuta alla

Cassa solo il 5 luglio 2016, invece nel termine formale del 30 di gennaio 2016.

Ciò ha fatto sì che il conguaglio per l’anno 2015 fosse allestito solo

successivamente alle dimissioni del signor RI 2 dalla carica di amministratore

unico. (…)” (doc. A1 pag. 10 inc. 31.2018.11)

Quanto sopra evidenziato

costituisce un’evidente violazione delle prescrizioni da parte del datore di

lavoro.

Il ricorrente doveva

essere ben consapevole dei suoi obblighi, come ha pertinentemente rilevato la

Cassa nella decisione contestata:

" (…)

Nel caso in esame si rileva in particolare che il signor __________,

come risulta dalla documentazione da lui fornita in sede di audizione,

ricopriva la funzione di vice-presidente e CEO – vale a dire Chief Executive

Officer – oltre che di CFO – vale a dire Chief Financial Officer – del __________.

Oltre a ciò si è definito esperto di questioni contabili e titolare della __________,

attiva nel campo delle consulenze di natura fiscale, immobiliare e

assicurativa. Il signor RI 1 doveva quindi sapere che far parte di una società

quale organo formale comporta dei doveri e dei rischi (STFA 21 maggio 2003, H

13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/01 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01), ritenuto

che non potevano essergli sconosciuti né le conseguenze di un mancato pagamento

né gli strumenti per non incorrere in una responsabilità personale.

Inoltre dall’e-mail del 30 settembre 2015, fornito in sede di

audizione, e che egli ha inviato al signor __________ emerge in modo chiaro

che, nemmeno dopo 2 mesi dall’entrata in carica quale amministratore unico

della FA 1 (doc. A), l’opponente fosse perfettamente cosciente del fatto che le

società del __________ dovevano essere risanate e che vi erano anche dei

problemi legati al versamento degli stipendi. Malgrado ciò il signor RI 2 è

rimasto in carica sino al 23 giugno 2016 (doc. B). (…)” (doc. AI pag. 9 inc.

31.2018

)

Infine, il ricorrente non

ha indicato quali sarebbero state le iniziative messe in atto affinché la FA 1

liquidasse le proprie pendenze contributive.

Nondimeno va evidenziato

che con scritto 19 novembre 2019 il ricorrente ha riconosciuto di essere

responsabile del danno subito alla Cassa relativamente al periodo 1° ottobre

2015.

– 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016. Tuttavia non è

dato di sapere per quale motivo egli abbia quantificato l’importo in

complessivi fr. 8'874,15, mentre dai succitati estratti conto l’ammontare è di

fr. 9'061,90 (cfr. consid. 2.4.2). Fa quindi stato quest’ultimo importo.

2.9

Occorre ora esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeber-haftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel caso concreto, come

fatto presente al consid. 2,4.1, la società non ha versato il saldo dei contributi

2015.

e nessun contributo per il 2016 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei

pagamenti degli oneri sociali in doc. 5 e 6). Vista la cronica morosità del

pagamento dei contributi non è ipotizzabile che l’omesso pagamento servisse per

salvare la società, né del resto ciò è stato fatto valere.

D’altronde, non essendo

stata la società diligente nel liquidare gli oneri sociali, non sussiste alcun

valido motivo di discolpa.

2.10

RI 2 sostiene che la Cassa non

ha considerato quali codebitori solidari __________ e __________.

Occorre al riguardo

ricordare che, secondo giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di

una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e

spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di

uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR

2003.

AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o

da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (art.

144.

cpv. 1 CO). Qualora la Cassa omette di procedere contro uno di loro,

nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V

195.

consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del 25 ottobre 2018

consid. 2.3.3).

In sede di risposta di

causa la Cassa ha rilevato:

" (…)

La Cassa osserva che il signor __________ ha ricoperto la funzione

di amministratore unico della FA 1 per il periodo dall’11 febbraio 2013 al 13

agosto 2015 (come risulta dalle pubblicazioni FUSC). Egli non è stato chiamato

in causa in quanto dalla distinta salari per l’anno 2015 risulta che la società

ha occupato dipendenti a partire da ottobre 2015, quindi quando egli non era

più in carica. Rispettivamente non sono emersi elementi incontrovertibili che lo

identificassero quale co-autore del danno in qualità di “organo di fatto” della

società in un periodo successivo alle dimissioni.

Per quanto concerne la signora __________ la Cassa rileva che la

stessa non ha ricoperto alcun ruolo all’interno della FA 1, né in qualità di

organo formale né come organo di fatto. (…)”

(doc. III inc. 31.2018.11)

Avendo pertanto la Cassa

operato una scelta di sua competenza, non vi è motivo per il TCA di

intervenire.

2.11

In sede di ricorso RI 1 ha

chiesto l’audizione di due revisori, indicandone il nome, al fine di attestare

come fossero le condizioni economiche della società.

Con le osservazioni 18

ottobre 2018 il medesimo ricorrente ha inoltre chiesto l’edizione dalla Cassa

di ogni documentazione disponibile atta a dimostrare l’esistenza di un

effettivo rapporto di lavoro tra __________ e la FA 1, quale il contratto di

assunzione e le buste paga rilasciate al medesimo, nonché l’ispezione

all’Ufficio della migrazione di __________ al fine di accertare se il succitato

fosse in possesso di un’autorizzazione a svolgere un’attività professionale tra

febbraio e settembre 2016.

Secondo giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra

l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181,

375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti

ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a

provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua

conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli

accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che

si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza.

In merito alla richiesta

di audizione dei due revisori, la stessa è divenuta superflua avendo la Cassa

riconosciuto lo stato d’insolvenza della società al momento dell’entrata in

carica dell’assicurato quale amministratore unico, con conseguente riduzione

del danno (cfr. consid. 2.4.2).

Non necessaria è anche la

seconda richiesta di assunzione di mezzi di prova. Con riferimento a quanto

esposto al consid. 2.4.1, l’attività di __________ è stata resa verosimile

(cfr. estratto dei conti individuali) e non è rilevante, ai fini contributivi,

accertare se lo stesso fosse in possesso di una valida autorizzazione per

lavorare.

Infine, sulla base degli

atti presenti nell’inserto questo TCA ha potuto statuire in merito alle due

procedure in oggetto. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti

istruttori.

2.12

In conclusione, visto quanto

sopra, la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti va confermata, come

pure le decisioni su opposizione contestate, tranne per quel che concerne

l’importo del danno richiesto a RI 1 (cfr. consid. 2.4.2).

2.13

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente

accolto.

§ RI

1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 3'784,85.

2. Il ricorso di RI 2 è respinto.

§ RI

2 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 9'061,90.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà a RI 1 fr. 1'000.-- di ripetibili parziali (IVA

compresa).

4. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti