31.2018.12
Responsabilità del datore di lavoro. Conferma della responsabilità di due amministratori di una SA non essendo dati validi motivi di giustificazione e di discolpa
2 dicembre 2019Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2018.12
31.2018.22
BS
Lugano
2 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 12 settembre e del 10 dicembre
2018 di
1. RI
1 (31.2018.12)
2. RI
2 (31.2018.22)
2. rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione dell’11 luglio 2018 e 2
novembre 2018 emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 13
marzo 2017
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in seguito:
società), con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta
a Registro di commercio il 2 aprile 2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli
atti). Lo scopo sociale consisteva, fra l’altro, nel commercio con metalli e
pietre preziose e con materie prime in tutto il mondo; la partecipazione in
miniere di metalli preziosi e non ed in pietre preziose in tutto il mondo.
Negli anni dal 2014 al
2016, il consiglio di amministrazione era così composto (date di pubblicazione
nel FUSC):
• RI 2
dal 7.08.2013 al
13.08.2015 amministratrice unica;
dimissionaria il __________ 2015 (doc. BB/A inc. 31.2018.22)
• RI 1
dal 13.08.2015 al
29.06.2016 amministratore unico,
dimissionario il __________
2016 (doc. 3/C inc. 31.2018.12).
1.2. La FA 1, affiliata alla Cassa
CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro, ha iniziato ad
occupare dipendenti dal mese di settembre 2013 (cfr. distinta salari 2013 in
doc. 3/D2, se non diversamente specificato la documentazione si riferisce
all’inc. 31.2018.12) sino al mese di settembre 2015 (cfr. distinta salari 2013
in doc. 3/D4).
Riguardo al pagamento dei
contributi va rilevato che dal mese di novembre 2014 la Cassa ha sistematicamente
iniziato a diffidare la società (in quel caso per il pagamento dell’acconto del
terzo trimestre; cfr. estratto evoluzione del debito contributivo 2014 in doc.
4) e precettarla dal mese di maggio 2015 (per l’acconto di gennaio; cfr.
estratto evoluzione del debito contributivo 2015 in doc. 5).
Le esecuzioni sono
sfociate in 6 attestati di carenza beni datati 16 novembre 2016 (sub doc. 1).
Con decreti del 14 luglio
2016 e del 28 settembre 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono
state dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________2016 e __________2016).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 15'502,30 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2014
e 2015 (sub doc. 3).
La procedura di fallimento
è stata definitivamente chiusa non avendo alcun creditore anticipato le spese e
la ragione sociale radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni
dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (FUSC __________2017).
1.3. Costatato di aver subìto un
danno, con due distinte decisioni del 30 maggio 2018, la Cassa ha chiesto a RI 2 (in via solidale limitatamente
all’importo di fr. 12'844,50 con RI 1) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr.
14'286,70 per contributi paritetici non soluti dalla società da gennaio a
giugno 2015 ed a RI 1 (in via solidale limitatamente all’importo
di fr. 12'844,50 con RI 2) il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 13'833,70 per contributi paritetici
non soluti dalla società per gli anni 2014 (saldo) e 2015 (gennaio -settembre).
A seguito
delle opposizioni inoltrate il 21 giugno 2018 da RI 1 ed il 17 luglio 2018 da RI
2, con decisioni su opposizioni, rispettivamente dell’11 luglio 2017 e 2
novembre 2018, la Cassa ha confermato le loro rispettive responsabilità.
1.4. Contro la decisione su
opposizione dell’11 luglio 2018 RI 1 in data 12 settembre 2018 ha inoltrato
ricorso chiedendo di confermarlo e sostanziarlo “in un’udienza plenaria
presso la vostra Corte; in tale sede mi riservo di produrre documentazione atta
a suffragare tale mia posizione e di esprimersi successivamente in una memoria
conclusiva al termine dell’istruttoria”. Rilevando come la società fosse
parte della __________, le cui entità – secondo quanto da lui sostenuto –
facevano riferimento a __________ ed a RI 2, contesta alla Cassa di non aver
considerato i succitati quali “codebitori solidali.” Contesta
l’affidabilità dei conteggi relativi agli oneri sociali allestiti dalla Cassa
poiché, a sua detta, sono stati inclusi dipendenti della società fittizi, a lui
non noti, eccetto __________. Rileva come la società sia stata gestita
esclusivamente dall’azionista __________, il quale lo avrebbe rassicurato
dell’arrivo di fondi per far fronte ai debiti societari. Evidenzia inoltre come
la società era già insolvente prima della sua entrata in funzione quale
amministratore unico e che semmai deve rispondere unicamente per gli oneri
sociali per il collaboratore __________ relativamente agli ultimi tre mesi del
2015.
1.5. Con la risposta di causa
datata 2 ottobre 2018 al ricorso di RI 1 la Cassa, con argomentazioni di cui si
dirà più avanti, ha confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente
come pure i conteggi salariali, riducendo il danno a lui imputato a fr. 754,75
per il periodo agosto - settembre 2015.
1.6. Con decreto del 4 ottobre
2018 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa RI 2, destinataria della
decisione di risarcimento del 30 maggio 2018 (V).
1.7. Con osservazioni dell’8
novembre 2018 RI 2 ha esposto la posizione determinante di RI 1 all’interno
della società e sostenuto, motivando, che non le può essere imputata alcuna
responsabilità ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi dovuti
dalla società (IX).
1.8. Interpellata dal TCA per una
presa di posizione in merito a quanto scritto da RI 2, il 15 novembre 2018 la
Cassa ha informato di averle notificato in data 2 novembre 2018 una decisione
su opposizione con la quale ha confermato la decisione di risarcimento del 30
maggio 2018, riservandosi di esprimersi in occasione di un eventuale ricorso (XI).
1.9. In data 7 dicembre 2018 RI 1
ha prodotto un lungo scritto in merito alla sua posizione in sede alla società,
confutando gli addebiti mossi nei suoi confronti da RI 2 (XIV).
1.10. Con scritto del 18 ottobre
2018 RI 1 ha chiesto la congiunzione della presente causa di cui all’inc.
31.2019.12 con due procedure giudiziari ex art. 52 LAVS riguardanti la __________
e la chiamata in causa di RI 2 e di __________. Contestualmente egli ha
prodotto due classificatori di documentazione (XVIII). In data 21 dicembre 2018
il vicepresidente del TCA ha scritto a RI 1: “le ritorno la documentazione
da lei prodotta e alla quale non desidera abbiano accesso le altre parti in
causa e che per tale ragione non può venir utilizzata ai fini del giudizio da
parte dello scrivente Tribunale” (XXII).
1.11. Il 10 dicembre 2018 RI 2 ha
inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione del 2 novembre 2018. Contestando
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, in sostanza ritiene che al momento di
lasciare la carica di amministratrice unica (4 agosto 2015) vi fossero le
circostanze per giustificare il differimento del pagamento degli oneri sociali
dovuti dalla società nel periodo gennaio - giugno 2015. Rileva che le
difficoltà finanziarie della società, impegnata insieme alla __________, __________
e __________ (formanti il gruppo “__________”), nell’estrazione dell’oro
minerario in __________, sono iniziate nel 2014 con il propagarsi dell’epidemia
ebola che ha bloccato le attività estrattive. Sostiene di aver segnalato tali
difficoltà agli inizi del 2015 all’allora azionista unico, __________,
sollecitando, come risulta dalla riunione del 3 marzo 2015 (doc. DD), “un
apporto di capitale sufficiente per coprire i costi degli oneri sociali e
imposta alla fonte”. Evidenzia al riguardo di aver ricevuto dall’azionista
unico rassicurazioni circa l’imminente vendita del 49% delle azioni (per
complessivi fr. 250’000.--) al sig. __________ con l’accordo che quest’ultimo
apportasse alla società un capitale di 2 milioni di franchi. La ricorrente
rileva inoltre che, sempre nel corso della riunione del 3 marzo 2015,
l’azionista unico l’aveva anche rassicurata che entro il 20 marzo 2015 avrebbe
iniettato fr. 150'000.-- nella società per permettere a RI 1, quale nuovo
amministratore subentrante, di risanare e di riorganizzare la società, di
effettuare i pagamenti degli oneri sociali e delle imposte alla fonte rimasti
scoperti. Viste tali rassicurazioni la ricorrente rileva che nel frattempo, per
far sopravvivere la società, aveva suo malgrado sospeso il pagamento dei
contributi nell’attesa dei finanziamenti che avrebbero permesso a RI 1 di
risanare, come pattuito, i conti societari e le pendenze contributive. Evidenzia
altresì che, divenuto nell’agosto 2015 nuovo amministratore, RI 1 non ha
tuttavia utilizzato i fondi per liquidare gli oneri sociali ed il prospettato
apporto di due milioni di franchi (causa conflitto sorto tra RI 1 e __________)
non ha avuto luogo, circostanze di cui essa non può rispondere essendo accadute
successivamente alla sua uscita dalla società (inc. 31.2019.22).
1.12. Il 4 gennaio 2019 la Cassa ha
comunicato di non aver osservazioni da presentare in merito agli scritti di RI
1 (XXIII).
1.13. Il 10 gennaio 2019 RI 1 ha
inoltrato altre osservazioni (XXVII).
1.14. Con la risposta datata 11
gennaio 2019 al ricorso di RI 2 la Cassa ha confermato la responsabilità ex
art. 52 LAVS (III inc. 31.2018.22).
1.15. In data 15 gennaio 2019 il
vicepresidente del TCA ha congiunto le cause 31.2018.12 e 31.2018.22 poiché
riguardanti la medesima fattispecie (XXIX).
1.16. Con scritto 21 gennaio 2019 il
rappresentante di RI 2 ha preso posizione in merito allo scritto 15 novembre
2018 della Cassa (cfr. consid. 1.8) e del 7 dicembre 2018 di RI 1 (cfr. consid.
1.9) (XXX).
1.17. In data 28 febbraio 2019 RI 1
ha preso posizione in merito a quanto sostenuto da RI 2 (XXXII).
1.18. Infine, con scritto 25 marzo
2019 RI 2 ha controbattuto a quanto scritto da RI 1 nella lettera 28 febbraio
2019.
1.19. In data 17 settembre 2019 la
Cassa ha trasmesso copia del decreto di abbandono 12 settembre 2019 del
Ministero pubblico in relazione alla denuncia sporta da RI 1 nei confronti di
due collaboratori della Cassa stessa (XXXVII).
1.20. Avendo RI 1 chiesto il
dibattimento pubblico, il Vicepresidente del TCA lo ha citato in udienza per il
10 ottobre 2019 (XXXVI), rinviata, su richiesta dell’interessato, al 15 ottobre
2019 (XXXIX). Non essendosi ingiustificatamente presentato (XLI), RI 1 è stato
nuovamente citato per il 5 novembre 2019 con la comminatoria che in caso di
ulteriore mancata comparsa all’udienza, la procedura avrebbe continuato il suo
corso (XLII).
1.21. In sede d’udienza del 5
novembre 2019 RI 1, con riferimento alla risposta di causa del 2 ottobre 2018,
ha dichiarato: “mi ritengo responsabile limitatamente al mancato pagamento
dei contributi per il periodo agosto-settembre 2015 per l’importo compressivo
di fr. 754,75” (XLIII).
1.22. Con scritto 18 novembre 2019 RI
2 ha preso posizione in merito all’esito dell’udienza del 5 novembre 2019 e sul
memoriale prodotto da RI 1 in quella sede (XLV).
1.23. Con lettera 19 novembre 2019 RI
1 ha fra l’altro confermato la propria responsabilità nei confronti della Cassa
per il pagamento degli oneri sociali dovuti dalla FA 1 per il periodo 1° agosto
2015 al 30 settembre 2015 (XVLII).
considerando in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
Fatti
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di
fallimento della società (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in
via sussidiaria) ai ricorrenti, amministratori unici stessa succedutisi, il
risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2), l’ammontare complessivo del
danno subito dalla Cassa corrisponde al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF
dovuti dalla società per il 2014 e 2015, determinati sulle base delle distinte
salariali di quegli anni (doc. 1/D3 e 1/D4 e controfirmate da RI 1), per fr.
15'502,30 (cfr. insinuazione 26 ottobre 2016 all’UF di ___________ sub doc. 1).
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4. Nel caso in esame, in merito
alla ripartizione del danno subito dalla Cassa tra i ricorrenti, va detto
quanto segue.
2.4.1. Come accennato (cfr. consid.
1.3), il danno chiesto a RI 1 corrisponde al mancato versamento dei contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF per il 2014 (saldo) ed il 2015 (gennaio - settembre) per complessivi
fr. 13'833,70.
Il ricorrente contesta di
dover rispondere del debito contributivo sorto prima dell’inizio del suo
mandato di amministratore unico, poiché sin dall’inizio della sua entrata in
carica la società si trovava già in stato d’insolvenza.
Va ricordato che il nuovo
amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure
del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in
funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve
vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e
dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa
effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del
nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno
causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di
amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché
la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di
fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.
1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento
del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op. cit., n. 277
pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
A tal riguardo, in sede di
risposta la Cassa ha fatto presente che:
“dall’esame dei dati
contabili reperiti dall’Ufficio fallimenti – in particolare dall’esame dei
passivi aziendali degli anni dal 2013 al 2015 – (doc. 7), risulta che al 31
dicembre 2014, quindi prima dell’entrata in carica, la società fosse già
sovraindebitata ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO”. Di conseguenza, in
applicazione della succitata giurisprudenza, rettamente l’amministrazione
rileva che “il signor RI 1 risponde solo dell’aggravamento del danno
relativo ai salari versati/maturati durante il periodo di carica, vale a dire
per i mesi di agosto e settembre (dopodiché non sono stati più riconosciuti
salari)”.
Ne consegue che il
ricorrente deve rispondere di fr. 754,75 per i contributi non versati dalla
società relativamente ai mesi di agosto e settembre 2015 (doc. 8).
Avendo in sede di udienza
del 5 novembre 2019 il ricorrente riconosciuto una sua responsabilità per il
succitato importo (cfr. consid. 1.21), ribadito con lettera del 19 novembre
2019 (cfr. consid. 1.22), egli è condannato a versare alla Cassa fr. 754,75 in
luogo dei fr. 13'833,70 chiesti con la decisione contestata.
In questo senso il ricorso
è da accogliere parzialmente.
2.4.2. Per quel che concerne RI 2, in
carica dal 7 agosto 2013 al 4 agosto 2015 (data delle dimissioni quale amministratrice
unica), la Cassa le ha imputato i contributi rimasti scoperti da gennaio a
giugno 2015 per fr. 14'286,70 così come si evince dall’estratto conto, dalla
distinta salari allegati alla decisione di risarcimento (doc. 1 inc.
31.2018.22), come pure dallo specchietto dell’evoluzione del pagamento dei
contributi per il 2015 allegato alla decisione impugnata (doc. 1/B inc.
31.2018.22).
Occorre ora esaminare
l’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente.
2.5. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985
pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. Nella fattispecie concreta,
accettando la carica di amministratore unico, la ricorrente ha assunto tutti
gli oneri di vigilanza e di controllo conseguenti dalla loro funzione.
Prescrive l’art. 716a cpv.
1 cifra 5 CO che ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11
novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del
28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate
nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata
dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.9. La ricorrente sostiene che
alle origini delle difficoltà finanziarie della società vi sia stata l’epidemia
di ebola, iniziata nel 2014 nell’__________ e protrattasi per tutto il 2015,
circostanza che aveva di fatto bloccato l’estrazione dell’oro minerario, campo
di attività della società. A tal riguardo essa ha prodotto un estratto da
Wikipedia relativo all’epidemia ebola in __________ nel 2014 (doc. CC).
Va qui ricordato che secondo
costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20],
22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12])) la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un
fallimento. In questo contesto, l’argomentazione che le conseguenze dell’ebola –
senza volere misconoscere il grave impatto della stessa che ha avuto nei paesi
colpiti – siano state la causa della difficile situazione finanziaria della
società non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per
il mancato versamento degli oneri sociali.
Occorre
piuttosto esaminare se la società si trovava confrontata con una mancanza di
liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare
giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.
2.10.
2.10.1. Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.10.2. Ritornando al caso in esame la
ricorrente, con riferimento alla riunione del 3 marzo 2015 (cfr. il relativo verbale
in doc. DD inc. 31.2018.22) avuta con l’azionista unico della società (__________),
rileva di aver ricevuto da quest’ultimo la rassicurazione dell’imminente
vendita del 49% delle azioni (per complessivi fr. 250’000.--) a __________ con
l’accordo che quest’ultimo avrebbe apporto alla società un capitale di 2
milioni di franchi. Sempre nella medesima riunione l’azionista unico le avrebbe
inoltre assicurato che entro il 20 marzo 2015 avrebbe iniettato fr. 150'000.-- nella
società per permettere a RI 1, quale nuovo amministratore unico designato, di
risanare e di riorganizzare la società e di effettuare i pagamenti degli oneri
sociali e delle imposte alla fonte rimasti scoperti. A comprova dell’avvenuta
vendita delle azioni la ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita
datato 17 marzo 2015 e il relativo rogito (doc. EE). Ha parimenti allegato il
contratto di apporto di capitale da parte di __________ sempre datato 17 marzo
2015 (doc. FF). Viste tali rassicurazioni la ricorrente sostiene che nel
frattempo, per far sopravvivere la società, suo malgrado aveva sospeso il
pagamento dei contributi nell’attesa dei finanziamenti che avrebbero permesso a
RI 1 di risanare, come pattuito, i conti societari e le pendenze contributive.
Rileva infine che divenuto nell’agosto 2015 nuovo amministratore RI 1 – il
quale, a sua detta, già a febbraio 2015 (quindi prima di subentrare alla
ricorrente quale amministratore unico) agiva da organo di fatto della società –
non ha tuttavia utilizzato i fondi per liquidare gli oneri sociali ed il
prospettato apporto di due milioni di franchi (causa conflitto sorto tra RI 1 e
__________) non si è avverato, circostanze di cui essa non può rispondere
essendo accadute successivamente alla sua uscita dalla società.
Orbene, se da un lato il nuovo
amministratore subentrato alla ricorrente ha disatteso il dovere di destinare i
soldi erogati dall’azionista unico nella società per pagare i contributi
paritetici, ciò non significa che per questo motivo l’insorgente sia da
ritenere esonerata da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Del resto va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, l'art. 759 cpv. 1
CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento
in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in
argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e
dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b;
Pratique VSI 1996 pag. 306).
Va pertanto, come detto,
analizzato l’agire della ricorrente.
Al riguardo va evidenziato
che all’interessata era richiesta la massima diligenza affinché i contributi fossero
effettivamente versati. Da una parte va ricordato che a partire dal versamento
dell’acconto del terzo trimestre 2014 la società era in mora con il pagamento
degli oneri sociali (cfr. consid. 1.2). Dall’altra, va tenuto conto che, come
sostenuto nel ricorso (punto no. 10), già a marzo 2015 l’azionista unico aveva
versato fr. 150'000.-- frutto della vendita delle azioni sul conto della
società e che, come sostenuto nelle osservazioni 21 gennaio 2019 allo scritto
15 novembre 2018 di RI 1 (XXX), quest’ultimo, sempre nel marzo 2015, disponeva
della chiave elettronica e del codice e-banking del conto societario. La
ricorrente avrebbe dovuto controllare subito (a fine marzo 2015) se
effettivamente la liquidità immessa fosse stata effettivamente utilizzata per
pagare i contributi scaduti, il cui ammontare era nettamente inferiore al prospettato
provento della vendita delle azioni, ciò che, come detto, non è avvenuto (cfr.
evoluzione del pagamento dei contributi del 2015, in doc. 5 = doc. 1/B inc.
31.2018.22). Una volta appurato che gli oneri sociali non erano stati liquidati,
la ricorrente, ammesso e non concesso che lei non potesse disporre dei conti
societari, avrebbe dovuto dimettersi subito e non solo durante l’assemblea
generale del 4 agosto 2015 (doc. BB/A inc. 31.2018.22), avendo del resto
rinunciato a dimettersi durante l’assemblea generale del 17 aprile 2015 (doc.
GG inc. 32.2018.22).
Non va poi dimenticato che,
come detto, dal 2014 la società ha avuto difficoltà nel liquidare il proprio
debito contributivo e che al momento delle dimissioni risultavano scadute le
fatture inerenti agli acconti mensili da gennaio a giugno 2015, di cui 6 già
diffidate e 3 oggetto di domanda di esecuzione (cfr. estratto evoluzione del
debito contributivo 2015 in doc. 5 = doc. 1/B inc. 31.2018.22).
In queste circostanze non
si trattava di una passeggera mancanza di liquidità. Inoltre l’ammanco
corrisponde a più delle tre mensilità tollerate dalla succitata giurisprudenza
(cfr. consid. 10.1).
Non essendo dati validi
motivi di giustificazione e di discolpa, la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI
Considerandi
2.
deve essere confermata. Ne consegue che il suo ricorso va respinto, mentre la
decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.11
La ricorrente ha chiesto
l’edizione di diversi testi per corroborare quanto sostenuto in sede
ricorsuale. Dal momento che, come visto ai precedenti considerandi, sulla base
degli atti e delle allegazioni dell’interessata i motivi addotti non sono stati
giudicati validi ai fini di un esonero della responsabilità ex art. 52 LAVS, non
è necessario procedere ad atti istruttori.
Va
qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto
per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o
indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit.,
pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V
94).
2.12
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso di RI 1 (inc.
31.2018.12) è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ RI
1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 754,75.
2. Il ricorso di RI 2 (inc.
31.2018.22) è respinto.
§ RI
2 è condannata a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 14'286,70.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti