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Decisione

31.2018.12

Responsabilità del datore di lavoro. Conferma della responsabilità di due amministratori di una SA non essendo dati validi motivi di giustificazione e di discolpa

2 dicembre 2019Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr.

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC

1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di

fallimento della società (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in

via sussidiaria) ai ricorrenti, amministratori unici stessa succedutisi, il

risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2), l’ammontare complessivo del

danno subito dalla Cassa corrisponde al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF

dovuti dalla società per il 2014 e 2015, determinati sulle base delle distinte

salariali di quegli anni (doc. 1/D3 e 1/D4 e controfirmate da RI 1), per fr.

15'502,30 (cfr. insinuazione 26 ottobre 2016 all’UF di ___________ sub doc. 1).

2.3. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.4. Nel caso in esame, in merito

alla ripartizione del danno subito dalla Cassa tra i ricorrenti, va detto

quanto segue.

2.4.1. Come accennato (cfr. consid.

1.3), il danno chiesto a RI 1 corrisponde al mancato versamento dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF per il 2014 (saldo) ed il 2015 (gennaio - settembre) per complessivi

fr. 13'833,70.

Il ricorrente contesta di

dover rispondere del debito contributivo sorto prima dell’inizio del suo

mandato di amministratore unico, poiché sin dall’inizio della sua entrata in

carica la società si trovava già in stato d’insolvenza.

Va ricordato che il nuovo

amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure

del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del

nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno

causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di

amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché

la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di

fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.

1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento

del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op. cit., n. 277

pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22

settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

A tal riguardo, in sede di

risposta la Cassa ha fatto presente che:

“dall’esame dei dati

contabili reperiti dall’Ufficio fallimenti – in particolare dall’esame dei

passivi aziendali degli anni dal 2013 al 2015 – (doc. 7), risulta che al 31

dicembre 2014, quindi prima dell’entrata in carica, la società fosse già

sovraindebitata ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO”. Di conseguenza, in

applicazione della succitata giurisprudenza, rettamente l’amministrazione

rileva che “il signor RI 1 risponde solo dell’aggravamento del danno

relativo ai salari versati/maturati durante il periodo di carica, vale a dire

per i mesi di agosto e settembre (dopodiché non sono stati più riconosciuti

salari)”.

Ne consegue che il

ricorrente deve rispondere di fr. 754,75 per i contributi non versati dalla

società relativamente ai mesi di agosto e settembre 2015 (doc. 8).

Avendo in sede di udienza

del 5 novembre 2019 il ricorrente riconosciuto una sua responsabilità per il

succitato importo (cfr. consid. 1.21), ribadito con lettera del 19 novembre

2019 (cfr. consid. 1.22), egli è condannato a versare alla Cassa fr. 754,75 in

luogo dei fr. 13'833,70 chiesti con la decisione contestata.

In questo senso il ricorso

è da accogliere parzialmente.

2.4.2. Per quel che concerne RI 2, in

carica dal 7 agosto 2013 al 4 agosto 2015 (data delle dimissioni quale amministratrice

unica), la Cassa le ha imputato i contributi rimasti scoperti da gennaio a

giugno 2015 per fr. 14'286,70 così come si evince dall’estratto conto, dalla

distinta salari allegati alla decisione di risarcimento (doc. 1 inc.

31.2018.22), come pure dallo specchietto dell’evoluzione del pagamento dei

contributi per il 2015 allegato alla decisione impugnata (doc. 1/B inc.

31.2018.22).

Occorre ora esaminare

l’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS della ricorrente.

2.5. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985

pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. Nella fattispecie concreta,

accettando la carica di amministratore unico, la ricorrente ha assunto tutti

gli oneri di vigilanza e di controllo conseguenti dalla loro funzione.

Prescrive l’art. 716a cpv.

1 cifra 5 CO che ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11

novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del

28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate

nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata

dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.9. La ricorrente sostiene che

alle origini delle difficoltà finanziarie della società vi sia stata l’epidemia

di ebola, iniziata nel 2014 nell’__________ e protrattasi per tutto il 2015,

circostanza che aveva di fatto bloccato l’estrazione dell’oro minerario, campo

di attività della società. A tal riguardo essa ha prodotto un estratto da

Wikipedia relativo all’epidemia ebola in __________ nel 2014 (doc. CC).

Va qui ricordato che secondo

costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20],

22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12])) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento. In questo contesto, l’argomentazione che le conseguenze dell’ebola –

senza volere misconoscere il grave impatto della stessa che ha avuto nei paesi

colpiti – siano state la causa della difficile situazione finanziaria della

società non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per

il mancato versamento degli oneri sociali.

Occorre

piuttosto esaminare se la società si trovava confrontata con una mancanza di

liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare

giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

2.10.

2.10.1. Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.10.2. Ritornando al caso in esame la

ricorrente, con riferimento alla riunione del 3 marzo 2015 (cfr. il relativo verbale

in doc. DD inc. 31.2018.22) avuta con l’azionista unico della società (__________),

rileva di aver ricevuto da quest’ultimo la rassicurazione dell’imminente

vendita del 49% delle azioni (per complessivi fr. 250’000.--) a __________ con

l’accordo che quest’ultimo avrebbe apporto alla società un capitale di 2

milioni di franchi. Sempre nella medesima riunione l’azionista unico le avrebbe

inoltre assicurato che entro il 20 marzo 2015 avrebbe iniettato fr. 150'000.-- nella

società per permettere a RI 1, quale nuovo amministratore unico designato, di

risanare e di riorganizzare la società e di effettuare i pagamenti degli oneri

sociali e delle imposte alla fonte rimasti scoperti. A comprova dell’avvenuta

vendita delle azioni la ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita

datato 17 marzo 2015 e il relativo rogito (doc. EE). Ha parimenti allegato il

contratto di apporto di capitale da parte di __________ sempre datato 17 marzo

2015 (doc. FF). Viste tali rassicurazioni la ricorrente sostiene che nel

frattempo, per far sopravvivere la società, suo malgrado aveva sospeso il

pagamento dei contributi nell’attesa dei finanziamenti che avrebbero permesso a

RI 1 di risanare, come pattuito, i conti societari e le pendenze contributive.

Rileva infine che divenuto nell’agosto 2015 nuovo amministratore RI 1 – il

quale, a sua detta, già a febbraio 2015 (quindi prima di subentrare alla

ricorrente quale amministratore unico) agiva da organo di fatto della società –

non ha tuttavia utilizzato i fondi per liquidare gli oneri sociali ed il

prospettato apporto di due milioni di franchi (causa conflitto sorto tra RI 1 e

__________) non si è avverato, circostanze di cui essa non può rispondere

essendo accadute successivamente alla sua uscita dalla società.

Orbene, se da un lato il nuovo

amministratore subentrato alla ricorrente ha disatteso il dovere di destinare i

soldi erogati dall’azionista unico nella società per pagare i contributi

paritetici, ciò non significa che per questo motivo l’insorgente sia da

ritenere esonerata da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Del resto va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1

CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento

in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in

argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e

dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b;

Pratique VSI 1996 pag. 306).

Va pertanto, come detto,

analizzato l’agire della ricorrente.

Al riguardo va evidenziato

che all’interessata era richiesta la massima diligenza affinché i contributi fossero

effettivamente versati. Da una parte va ricordato che a partire dal versamento

dell’acconto del terzo trimestre 2014 la società era in mora con il pagamento

degli oneri sociali (cfr. consid. 1.2). Dall’altra, va tenuto conto che, come

sostenuto nel ricorso (punto no. 10), già a marzo 2015 l’azionista unico aveva

versato fr. 150'000.-- frutto della vendita delle azioni sul conto della

società e che, come sostenuto nelle osservazioni 21 gennaio 2019 allo scritto

15 novembre 2018 di RI 1 (XXX), quest’ultimo, sempre nel marzo 2015, disponeva

della chiave elettronica e del codice e-banking del conto societario. La

ricorrente avrebbe dovuto controllare subito (a fine marzo 2015) se

effettivamente la liquidità immessa fosse stata effettivamente utilizzata per

pagare i contributi scaduti, il cui ammontare era nettamente inferiore al prospettato

provento della vendita delle azioni, ciò che, come detto, non è avvenuto (cfr.

evoluzione del pagamento dei contributi del 2015, in doc. 5 = doc. 1/B inc.

31.2018.22). Una volta appurato che gli oneri sociali non erano stati liquidati,

la ricorrente, ammesso e non concesso che lei non potesse disporre dei conti

societari, avrebbe dovuto dimettersi subito e non solo durante l’assemblea

generale del 4 agosto 2015 (doc. BB/A inc. 31.2018.22), avendo del resto

rinunciato a dimettersi durante l’assemblea generale del 17 aprile 2015 (doc.

GG inc. 32.2018.22).

Non va poi dimenticato che,

come detto, dal 2014 la società ha avuto difficoltà nel liquidare il proprio

debito contributivo e che al momento delle dimissioni risultavano scadute le

fatture inerenti agli acconti mensili da gennaio a giugno 2015, di cui 6 già

diffidate e 3 oggetto di domanda di esecuzione (cfr. estratto evoluzione del

debito contributivo 2015 in doc. 5 = doc. 1/B inc. 31.2018.22).

In queste circostanze non

si trattava di una passeggera mancanza di liquidità. Inoltre l’ammanco

corrisponde a più delle tre mensilità tollerate dalla succitata giurisprudenza

(cfr. consid. 10.1).

Non essendo dati validi

motivi di giustificazione e di discolpa, la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI

Considerandi

2.

deve essere confermata. Ne consegue che il suo ricorso va respinto, mentre la

decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.11

La ricorrente ha chiesto

l’edizione di diversi testi per corroborare quanto sostenuto in sede

ricorsuale. Dal momento che, come visto ai precedenti considerandi, sulla base

degli atti e delle allegazioni dell’interessata i motivi addotti non sono stati

giudicati validi ai fini di un esonero della responsabilità ex art. 52 LAVS, non

è necessario procedere ad atti istruttori.

Va

qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto

per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit.,

pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V

94).

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso di RI 1 (inc.

31.2018.12) è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ RI

1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 754,75.

2. Il ricorso di RI 2 (inc.

31.2018.22) è respinto.

§ RI

2 è condannata a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 14'286,70.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti