31.2018.13
Responsabilità ex art. 52 LAVS. Ricorso contro decisione che ha dichiarato irricevibile (tardiva) l'opposizione. Revisione processuale/riconsiderazione di decisione di risarcimento
29 marzo 2019Italiano57 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2018.13-14
31.2018.24
rg/sc
Lugano
29 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi del 14 settembre 2018 e 17 dicembre
2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2018 (inc.
31.2018.13), la decisione del 17 luglio 2018 (inc. 31.2018.14) e la decisione
su opposizione del 14 novembre 2018 (inc. 31.2018.24) emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione del 29 aprile
2016 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha stabilito la responsabilità ex art.
52 LAVS di RI 1, obbligandolo al risarcimento dell’importo di fr. 52'284.70 per
contributi paritetici non versati dalla FA 1 per gli anni 2013 e 2014.
Il 14 giugno 2018 RI 1, per
il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato “Opposizione e subordinatamente Domanda
di revisione/riconsiderazione” verso la suddetta decisione del 29 aprile
2016, adducendo in particolare e per quanto qui interessa:
“(…)
3. Con la presente procedura RI 1 intende opporsi alla
decisione di risarcimento dei danni 29 aprile 2016. Egli ritiene infatti che
nella procedura amministrativa sia stato violato in modo manifesto e insanabile
il suo diritto di essere sentito (Art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n.
1 CEDU).
4. E ciò per diversi motivi: dapprima perché l'autorità
amministrativa ha omesso di considerare l'opposizione da lui presentata contro
la decisione di risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio
2016; in secondo luogo, perché l'autorità non si determinata su tale
opposizione con una decisione su opposizione con l'avvertimento relativo ai
rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA), né ha assegnato un termine per, porre
rimedio a un'eventuale mancanza dei requisiti previsti per l'opposizione (art.
10 cpv. 5 OPGA); infine, non ha emesso una decisione di non entrata in materia
impugnabile ai sensi dell'art. 56 LPGA.
5. Subordinatamente, nell'ipotesi che l'opposizione di RI
1 venga respinta, egli formula domanda di revisione /riconsiderazione.
6. La presente procedura viene proposta all'IAS, quale
autorità amministrativa preposta a trattare le opposizioni e le decisioni su
opposizione.
7. RI 1 è legittimato a proporre la presente procedura.
La decisione di risarcimento dei danni del 29 aprile 2016, lo condanna al
pagamento dell'importo di CHF 52'284.70 (nel frattempo ridotti a CHF 38'079.10
in seguito ad un parziale pagamento da parte di un altro debitore solidale).
Egli ha pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento,
rispettivamente alla modifica di tale decisione di risarcimento.
(…)
8.1 In seguito alle omissioni di procedura indicate al
punto 4, non sono scattati né sono mai stati operanti i termini per l'opposizione,
rispettivamente i termini per sanare l'opposizione o per contestare la decisione
su opposizione. Pertanto la decisione di risarcimento del danno del 29 aprile
2016 non può essere considerata come cresciuta in giudicato.
8.2 Nel caso in cui la decisione di risarcimento del danno
del 29 aprile 2016 dovesse essere considerata come passata in giudicato, l'art.
53 LPGA permette di chiederne la revisione e la riconsiderazione. Per
consolidata giurisprudenza, i nuovi fatti rilevanti o i nuovi mezzi di prova
alla base della domanda di revisione devono essere fatti valere entro 90 giorni
dopo la loro scoperta (DTF 143 V 105, cons. 2.1).
8.3 RI 1 non si è mai fatto rappresentare nella procedura
promossa contro di lui dall'IAS. Egli è stato escusso dall'IAS il 3 agosto 2017
con PE no. __________ dell'UE __________. Al precetto esecutivo egli ha
interposto opposizione. Solo nella successiva procedura di rigetto dell'opposizione
egli si è rivolto per la prima volta allo scrivente legale. In tale ambito, nel
corso di un incontro del 20 marzo 2018, egli ha consegnato allo scrivente legale
la documentazione relativa alla pretesa fatta valere dall'IAS ed in particolare
il verbale di audizione del 10 maggio 2016 tenuto di fronte ai funzionari
dell'IAS (doc. 3, doc. 4). In tale occasione, per la prima volta, è stato
possibile prendere atto delle violazioni procedurali dell'IAS e del fatto che
non sono stati considerati i fatti e i mezzi di prova addotti da RI 1. Il
termine di 90 giorni viene a scadere al più presto il 17 giugno 2018 ed è
quindi rispettato.
(…)
Nel merito
Fatti
A.
Sull’opposizione
(…)
8. Con decisione di risarcimento dei danni (ex art.
52 LAVS) del 29 aprile 2016 l'IAS ha condannato RI 1, quale ex membro del
consiglio di amministrazione della fallita FA 1, a risarcire alla Cassa
l'importo di CHF 52'284.70 a titolo di contributi paritetici non pagati per gli
anni 2013 e 2014 (doc. 2).
9. Come detto infatti, RI 1 era stato membro del
consiglio di amministrazione della fallita FA 1 dal 7 luglio 2014 al suo licenziamento
avvenuto il 17 settembre 2014 (iscritte a RC il __________), ovvero per due
mesi e 10 giorni (cfr. doc. 2, p. 1, doc. 11).
(…)
11. RI 1 ha chiesto udienza presso l'IAS per
contestare la decisione. Egli intendeva in questo modo chiarire con l'autorità
la propria posizione. Egli è stato sentito in data 10 maggio 2016 dai signori __________
e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1. Dell'audizione è stato
redatto un verbale (doc. 4).
(…)
12. Il verbale, redatto dai funzionari del servizio
giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli
argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione e ha
espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando temi puntuali come per
esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione, o
la circostanza di aver allestito una contabilità della ditta e di aver
approntato un piano di rientro.
13. Il disaccordo di RI 1 con la decisione di
risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari dopo aver terminato
l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la
decisione della Cassa.
14. Questa circostanza è fondamentale, perché avendo
riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero dovuto
procedere diversamente ovvero:
- trattare tale disaccordo espresso da RI 1
come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione
con un nuovo termine per impugnare questa (decisione, oppure
- assegnare a RI 1 un congruo termine per
porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi
dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.
15. Infatti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 OPGA,
l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio
personale. E' chiaro che i due funzionari che hanno partecipato al colloquio
avrebbero dovuto tener in maggior conto il fatto che RI 1 non era cognito della
procedura in cui suo malgrado si trovava e non era rappresentato.
16. Essi invece, hanno abilmente evitato di fornire ad
RI 1 delle indicazioni concrete sull'effettiva situazione di diritto o informazioni
chiare sui possibili rimedi di diritto e si sono limitati a riportare a verbale
in modo sommario e quasi en passant, che "il signor RI 1
valuterà la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione,
debitamente motivata e con i relativi mezzi di prova" (doc. 4 in
fine). Ciò che contrasta in modo evidente con i disposti di cui all’art. 10
OPGA e 52 LPGA il cui scopo non è quello di occultare i diritti dell'opponente,
bensì al contrario, di renderli più chiari e trasparenti. Specialmente se
l'opponente non è cognito del diritto svizzero e non è rappresentato.
17. Così facendo essi hanno violato il diritto ad
essere sentiti da RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).
18. La decisione di risarcimento dei danni deve essere
annullata e deve essere concesso un nuovo termine per l'opposizione anche per
un altro motivo. Dal verbale di audizione del 10 maggio 2016 si evince che i
due funzionari, dopo aver sentito RI 1, hanno di fatto stabilito di non entrare
in materia delle argomentazioni dell'opponente. Anche la decisione di non
entrata in materia può essere impugnata ai sensi dell'art. 56 LGPA. Pertanto,
la decisione di non entrata in materia avrebbe dovuto essere accompagnata da un
nuovo termine di opposizione e non poteva semplicemente richiamare il termine
corrente. Di fatto RI 1 è stato privato del termine per presentare opposizione
contro la mancata entrata in materia da parte dell'autorità amministrativa, la
quale ha in questo modo nuovamente violato il suo diritto di essere sentito ed
in particolare il diritto derivanti dall'art. 6 CEDU.
19. Pertanto, l'IAS deve considerare come avvenuta
l'opposizione di RI 1 e deve emettere una decisione su opposizione.
B. Sulla richiesta di revisione / riconsiderazione
20. Nella denegata eventualità che l'opposizione non
venisse accolta,
e che quindi la decisione di risarcimento dei danni 29
aprile 2016 venga ritenuta passata in giudicato, si chiede subordinatamente la
revisione di tale decisione.
21. L'art. 53 LPGA permette la revisione delle
decisioni formalmente passate in giudicato quando l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
22. E' il caso nella fattispecie.
23. Dal verbale del 10 maggio 2014 si evince che le
argomentazioni offerte da RI 1 non sono state minimamente tenute in
considerazione dai due funzionari dell'IAS. Ciò che è curioso già per il fatto
che l'altro ex membro del consiglio di amministrazione, __________, che pure
era stato nel CdA della fallita società per oltre un anno, è stato ritenuto
responsabile per un importo nettamente inferiore rispetto a quello cui RI 1 è
stato condannato in seguito alla sua presenza nel CdA per due mesi e mezzo.
24. Il breve periodo di assunzione del mandato di
organo della fallita società, costituisce un motivo di giustificazione
riconosciuto dalla giurisprudenza per escludere la responsabilità ex art. 52
AVS. Il fatto che RI 1 si sia adoperato in ogni modo per dar seguito ai
pagamenti dei contributi, deve essere considerato a suo favore, già per il
fatto che i pagamenti non sono stati effettuati per motivi indipendenti dalla
sua volontà e a causa delle intenzioni truffaldine di __________.
25. Documentazione prodotta qui, dimostra che
l'istruttoria eseguita dall'IAS è carente per lo meno per quanto concerne la
posizione di RI 1. Si tratta infatti di informazioni che lui aveva di prima
mano e che avrebbe potuto fornire alla Cassa se fosse stato interpellato nel
corso dell'istruttoria svolta.
26. Si chiede quindi che venga disposta la revisione
della decisione qui in oggetto.
C. Sulla richiesta di sospensione della decisione di
risarcimento del danno
27. RI 1 chiede che in costanza di procedura
l'esecutività della decisione di risarcimento dei danni 29 aprile 2016 dell'IAS
sia sospesa o revocata per la durata della procedura stessa e fino alla
definizione del procedimento di opposizione / revisione / riconsiderazione.
28. Egli è stato infatti escusso dall'IAS in data 3
agosto 2017 con PE no. __________ dell'UE di __________ per l'importo di CHF
38'079.10. Il precetto sarebbe sfociato in un rigetto definitivo
dell'opposizione, se non fosse stato rilevato un insanabile vizio di forma
procedurale (doc. 11).
(…)
29. Tale vizio di forma procedurale verrà però sanato
nei prossimi mesi, dal momento che il Pretore del rigetto dell'opposizione ha
citato le parti a comparire ad un'udienza fissata per il prossimo 16 ottobre
2018.
30. E' chiaro che in mancanza di una sospensione o di
una revoca dell'esecutività, la decisione di risarcimento dei danni del 29
aprile 2016 manterrebbe la sua apparente forza di cosa giudicata. Ciò
condurrebbe con ogni verosimiglianza ad un rigetto definitivo dell'opposizione
che aprirebbe la via alla prosecuzione dell'esecuzione contro RI 1. Ciò che
comprometterebbe la sua esistenza finanziaria perché RI 1 non avrebbe alcun
mezzo per potersi opporre a tale procedura, mentre il danno economico e di
reputazione sarebbe immediato e inevitabile.
31. In considerazione delle conseguenze estremamente
gravose che una tale procedura esecutiva produrrebbe, si chiede quindi che
l'esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 venga sospesa
o revocata (…)”
(doc. 1 inc. 31.2018.13)
1.2 Per
decisione su opposizione del 17 luglio 2018 la Cassa ha dichiarato irricevibile
l’opposizione presentata il 14 giugno 2018 in quanto tardiva, osservando:
"
(…)
2. In occasione del colloquio del 10 maggio 2016
presso gli uffici della Cassa, il signor RI 1 ha esposto la propria posizione
affermando di valutare la possibilità di inoltrare entro i termini di legge
un'opposizione. Il signor RI 1 non ha tuttavia fatto valere questo diritto.
2.1 Con scritto raccomandato del 14 giugno 2018,
pervenuto alla Cassa il giorno successivo, il signor RI 1, tramite il proprio
rappresentate legale, ha contestato il provvedimento risarcitorio, chiedendo
nel contempo la Sospensione dell'esecutività della decisione contestata.
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni devono
essere impugnate mediante opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
Trattandosi di un termine legale ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA, lo stesso è
perentorio.
Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA Se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione.
Il cpv. 3 della medesima disposizione prescrive che se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente.
Nel caso concreto, la decisione risarcitoria ä stata
recapitata, rispettivamente notificata, mercoledì 4 maggio 2016 (doc. A).
Pertanto detto termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere giovedì 5 maggio
2016 (giorno successivo alla notifica) ed è giunto a scadenza venerdì 3
giugno 2016.
L'opposizione presentata dal signor RI 1 in data 14
giugno 2018 è quindi chiaramente tardiva e, come tale, irricevibile in ordine.
Visto quanto precede, la decisione emanata dalla Cassa
il 29 aprile 2016 è passata in giudicato e non è sospesa l'esecutività della
stessa”
(doc. A-2 inc. 31.2018.13)
Con separata decisione del 17
luglio 2018 la Cassa ha inoltre dichiarato irricevibile la domanda di revisione
processuale del 14 giugno 2018 e non è entrata nel merito della domanda di
riconsiderazione di medesima data, argomentando:
"
(…)
3.
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA (istituto straordinario della
revisione processuale), le decisioni formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato (o come nel caso concreto: il
responsabile del danno) scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi
mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. La domanda di
revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione (cfr. art. 67 cpv. 1 della Legge federale sulla procedure
amministrativa – PA, applicabile per analogia).
Ora, premesso come le circostanze richiamate dal signor
RI 1 nemmeno potrebbero essere qualificate quali "fatti nuovi" in
quanto a lui note – senz'altro usando la diligenza che si poteva pretendere – ancor
prima della decisione contestata, ed in ogni caso al più tardi in occasione del
verbale di audizione del 10 maggio 2016, così da poter essere sollevate con
procedura ordinaria per quanto disposto dall'art. 67 cpv. 1 PA la domanda di
revisione/riconsiderazione è da ritenersi intempestiva e va così giudicata come
irricevibile già solo in or ine, infatti certo ininfluente il momento in cui
terze figure, e tra queste il rappresentante legale, siano venute a conoscenza
di elementi costitutivi la fattispecie.
4.
Si evidenzia inoltre che l'assicuratore può poi tornare
sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Occorre sottolineare che l'amministrazione non è
obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o
riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte
determinate condizioni; per contro né gli assicurati nè un giudice possono
obbligarla a un tale passo (in altri termini, non esiste un diritto alla
riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato). Basti pensare che una
decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una
domanda di riesame non impugnabile tramite la procedura di opposizione e che
queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo
giudiziario (irricevibile dell'eventuale ricorso).
Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione
in questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta
a riconsiderarla e non procede in tal senso.
5.
In considerazione di quanto precede non sono neppure
dati gli elementi per sospendere l'esecutività della decisione risarcitoria del
29 aprile 2016 (…)”
(doc. A-2 inc. 31.2018.14)
1.3 Avverso le decisioni del 17
luglio 2018, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, insorge RI 1 dinanzi al TCA
con due distinti gravami (inc. 31.2018.13 e inc. 31.2018.14). Con il primo (inc.
31.2018.13) chiede che venga riconosciuta la le-gittimità dell’opposizione alla
decisione del 29 aprile 2016, con il secondo (inc. 31.2018.14) che venga invece
annullata la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016, in subordine che la
causa venga rinviata all’amministrazione per nuova decisione. In via
supercautelare e cautelare postula in entrambi i ricorsi la “sospensione/revoca”
della decisione di risarcimento, asseverando di essere stato escusso dalla Cassa
– per l‘incasso della somma di fr. 38'079.10 – con precetto esecutivo del 3
agosto 2017 e facendo presente come nel-l’ambito della procedura di
rigetto definitivo dell’opposizio-ne è stata fissata per il 16 ottobre 2018 l’udienza
dinanzi al Pretore per procedere al contraddittorio.
Nel merito, a motivazione
delle proprie domande di giudizio, il ricorrente, per quanto attiene
all’impugnativa contro la decisione che ha dichiarato irricevibile
l’opposizione, in particolare e per quanto qui interessa ha osservato:
"
(…)
13. Con decisione di risarcimento dei danni (ex art.
52 LAVS) del 29 aprile 2016 l'IAS ha condannato RI 1, quale ex membro del
consiglio di amministrazione della fallita FA 1, a risarcire alla Cassa
l'importo di CHF 52'284.70 a titolo di contributi paritetici non pagati per gli
anni 2013 e 2014 (doc. 4).
(…)
16. RI 1 ha chiesto udienza presso l'IAS per
contestare la decisione. Egli intendeva in questo modo chiarire con
l'autorità la propria posizione. Egli è stato sentito in data 10 maggio 2016
dai signori __________ e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1.
Dell'audizione è stato redatto un verbale (doc. 6).
(…)
17. Il verbale, redatto dai funzionari del servizio
giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli
argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione e ha
espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando temi puntuali come
per esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione,
o la circostanza di aver allestito una contabilità della ditta e di aver
approntato un piano di rientro.
18. Queste argomentazioni, come pure la documentazione
a sostegno che RI 1 aveva portato con sè, non sono state minimamente prese in
considerazione dai due funzionari.
19. Il disaccordo di RI 1 verso la decisione di
risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari dopo aver terminato
l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la decisione
della Cassa.
(…)
20. Questa circostanza è fondamentale, perché avendo
riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero dovuto
procedere diversamente ovvero:
- trattare tale disaccordo espresso da RI 1
come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione
con un nuovo termine per impugnare questa decisione, oppure
- assegnare a RI 1 un congruo termine per
porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai
sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.
21. In ogni caso, i due funzionari si sono limitati a
confermare la propria decisione e non hanno minimamente preso in considerazione
gli argomenti e la documentazione offerta da RI 1.
22. Infatti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 OPGA,
l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio
personale. E' chiaro che i due funzionari che hanno partecipato al colloquio
avrebbero dovuto tener in maggior conto il fatto che RI 1 non era cognito della
procedura in cui suo malgrado si trovava e non era rappresentato.
23. Essi invece, hanno abilmente evitato di fornire ad
RI 1 delle indicazioni concrete sull'effettiva situazione di diritto o
informazioni chiare sui possibili rimedi di diritto e si sono limitati a
riportare a verbale in modo sommario e quasi en passant, che “il signor RI 1
valuterà la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione,
debitamente motivata e con i relativi mezzi di prova". (doc. 4 in
fine). Ciò che contrasta in modo evidente con i disposti di cui all'art. 10
OPGA e 52 LPGA il cui scopo non è quello di occultare i diritti dell'opponente,
bensì al contrario, di renderli più chiari e trasparenti. Specialmente se
l'opponente non è cognito del diritto svizzero e non è rappresentato.
24. Così facendo essi hanno violato il diritto ad
essere sentiti di RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).
Infatti, l'autorità amministrativa ha omesso dapprima di considerare come
opposizione, l'opposizione presentata da RI 1 contro la decisione di
risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo
luogo, l'autorità non si è determinata su tale opposizione con una decisione su
opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2
LPGA), né ha assegnato un termine per porre rimedio a un'eventuale mancanza dei
requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, l'autorità
non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi
dell'art. 56 LPGA.
25. Sulla tempestività dell'opposizione, RI 1
ribadisce che in seguito alle omissioni di procedura indicate sopra, non sono
scattati né sono mai stati operanti i termini per l'opposizione,
rispettivamente i termini per sanare l'opposizione o per contestare la
decisione su opposizione. Pertanto la decisione di risarcimento del danno del
29 aprile 2016 non può essere considerata come cresciuta in giudicato.
(…)
27. La decisione di risarcimento dei danni deve essere
annullata e deve essere concesso un nuovo termine per l'opposizione anche per un
altro motivo. Dal verbale di audizione del 10 maggio 2016 si evince che i due
funzionari, dopo aver sentito RI 1, hanno di fatto stabilito di non entrare in
materia delle argomentazioni dell'opponente. Anche la decisione di non entrata
in materia può essere impugnata ai sensi dell'art. 56 LGPA. Pertanto, la decisione
di non entrata in materia avrebbe dovuto essere accompagnata da un nuovo
termine di opposizione e non poteva semplicemente richiamare il termine
corrente. Di fatto RI 1 è stato privato del termine per presentare opposizione
contro la mancata entrata in materia da parte dell'autorità amministrativa, la
quale ha in questo modo nuovamente violato il suo diritto di essere sentito ed
in particolare il diritto derivanti dall'art. 6 CEDU.
28. Pertanto, l'IAS deve considerare come avvenuta
l'opposizione di RI 1 e deve emettere una decisione su opposizione di merito e
non soltanto di irricevibilità (…)”
(doc. I inc. 31.2018.13)
Quo alla contestata non
entrata nel merito della domanda di riconsiderazione rispettivamente alla
dichiarata irricevibilità della domanda di revisione, l’insorgente ha
evidenziato:
" (…)
Nel merito
(…)
6. L'IAS ha statuito in data 17 luglio 2018
sull'Opposizione e sulla Domanda di Revisione /Riconsiderazione con due decisioni
distinte.
6.1 Con la Decisione su Domanda di Revisione e
Riconsiderazione, del 17 luglio 2017 qui in oggetto, l'IAS ha respinto come
irricevibile la domanda di revisione e riconsiderazione di RI 1.
6.2 II dispositivo di tale decisione indica quali rimedi
giuridici possibili l'opposizione e, in caso di contestazione
esclusivamente della non entrata nel merito, la via del ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni. RI 1 inoltra pertanto il presente ricorso a cod.
Tribunale e formula con atto separato opposizione all'IAS. Ciò per evitare che
l'omissione dell'uno o dell'altro rimedio giuridico possa arrecargli un
pregiudizio insanabile (per esempio la crescita in giudicato della Decisione
su Domanda di Revisione e Riconsiderazione del 17 luglio 2018, in caso di
mancata opposizione o l'impossibilità di una valutazione nel merito in caso di
omissione del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni).
(…)
7. Con il presente ricorso RI 1 contesta la Decisione
su Domanda di Revisione e Riconsiderazione del 17 luglio 2018. Egli ritiene
infatti che nella procedura amministrativa che ha seguito la decisione
risarcitoria del 29 aprile 2016 sia stato violato in modo manifesto e
insanabile il suo diritto di essere sentito (Art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost,
art. 6 n. 1 CEDU). Ritiene inoltre che l'IAS abbia negato a torto la
possibilità di avvalersi della possibilità di una revisione / riconsiderazione
ai sensi dell'art. 53 LPGA. E ciò per i seguenti motivi.
8. Si contesta che la decisione risarcitoria del 29
aprile 2016 sia regolarmente cresciuta in giudicato (cfr. decisione
impugnata, p. 2, punto 1). Come esposto nell'atto di Opposizione e
subordinatamente Domanda di Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018 e
come correttamente riconosciuto dall'IAS, in data 10 maggio 2016 RI 1 si è
recato presso l'IAS per chiarire con l'autorità la propria posizione.
(…)
9. Egli è stato sentito in data dai signori __________
e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1. Dell'audizione è stato
redatto un verbale (doc. 5). RI 1 ha lasciato l'udienza ritenendo di aver
chiarito la propria posizione. Purtroppo così non è stato.
(…)
10. Dal verbale, redatto dai funzionari dell'IAS, e
dalle argomentazioni riportate, è chiaro che RI 1 ha contestato la decisione
risarcitoria e ha espresso il proprio disaccordo con la stessa. È chiaro
anche che i due funzionari non hanno tenuto in minimo conto delle
argomentazioni puntuali e della documentazione addotta da RI 1. Si produce come
doc. 6 la documentazione prodotta da RI 1 relative agli sforzi da lui compiuti
per ristabilire l'operatività della società. Tale documentazione è stata
prodotta ai doc. 6-10 nell'ambito dell'atto di Opposizione e Domanda di
Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018, che qui si richiama dall'IAS.
(…)
11. Il disaccordo di RI 1 verso la decisione di
risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari, dopo aver terminato
l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la
decisione della Cassa.
12. E' quindi pretestuoso sostenere "che il
signor RI 1 dichiarava di valutare la possibilità di inoltrare entro i termini
di legge un'opposizione" (decisione impugnata p.1 punto 1). Non solo perché
il verbale è stato redatto dagli stessi funzionari che hanno scelto la formulazione
che volevano, ma anche perché questi avevano ben capito le intenzioni di RI 1,
tanto da sentire la necessità di riconfermare la decisione della Cassa.
13. Quest'ultima circostanza è fondamentale perché,
avendo riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero
dovuto procedere diversamente ovvero:
- trattare tale disaccordo espresso da RI 1
come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione
con un nuovo termine per impugnare questa decisione, oppure
- assegnare a RI 1 un congruo termine per
porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai
sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.
14. Invece, i due funzionari si sono limitati a
confermare la propria decisione e non hanno minimamente preso in considerazione
gli argomenti e la documentazione offerta da RI 1.
15. In questo modo, essi hanno violato il diritto ad
essere sentiti di RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).
Infatti, l'autorità amministrativa ha omesso dapprima di considerare come
opposizione, l'opposizione presentata da RI 1 contro la decisione di
risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo
luogo, l'autorità non si è determinata su tale opposizione con una decisione su
opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2
LPGA), né ha assegnato un termine per porre rimedio a un'eventuale mancanza dei
requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, l'autorità
non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi
dell'art. 56 LPGA.
16. E' vero che l'art. 53 LPGA è un istituto
straordinario della revisione processuale. E' vero anche che nel presente caso
ricorrono sicuramente gli estremi della sua applicazione.
17. L'art. 53 LPGA permette la revisione delle
decisioni formalmente passate in giudicato quando l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza. Sono considerati fatti nuovi, quei
fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nel procedimento
principale sarebbe stato possibile portare allegazioni di fatto, che però
nonostante la diligenza che si poteva pretendere, non erano noti al richiedente
della revisione (DTF 143 V 105, p. 107, cons. 2.3).
18. RI 1 non è stato coinvolto nel procedimento
principale di risarcimento, del quale non sapeva nulla. Egli non poteva quindi
produrre alcunché. Il primo impatto con la procedura di risarcimento lo ha
avuto con la ricezione della decisione del 29 aprile 2016. Il secondo con
l'incontro con i due funzionari, dove ha cercato inutilmente di spiegare le
proprie ragioni. Pertanto, egli non è mai stato veramente posto in condizione
di far valere le proprie argomentazioni. Come esposto sopra, neppure in
occasione dell'udienza del 10 maggio 2016 egli ha potuto avvalersi dei propri
argomenti, perché i due funzionari hanno di fatto liquidato lui, i suoi
argomenti e la sua documentazione senza entrare in materia.
19. Se avessero valutato le argomentazioni e se
avessero esaminato la documentazione proposta da RI 1, avrebbero quantomeno
potuto valutare dei motivi di giustificazione per escludere la responsabilità,
come per esempio il breve periodo di assunzione di carica dell'organo. RI 1
avrebbe potuto quindi far valere un'esclusione della responsabilità o beneficiare
di una riduzione come è stato il caso per l'altro membro del CdA __________. Si
ricorda infatti che RI 1 ha rivestito la carica di organo solo per due mesi
e dieci giorni. L'altro membro del CdA della fallita, __________, che ha
seduto nel CdA della fallita società dal 25 marzo 2013 fino al 29 aprile 2014,
ovvero per un anno e un mese, è stato ritenuto responsabile unicamente per
l'importo di CHF 14'205.60 (cfr. decisione di risarcimento 29.04.2016, p. 4).
20. E' pertanto a giusto titolo che RI 1 ha chiesto la
revisione della. decisione di risarcimento, perché i fatti e le argomentazioni
da lui portate, non erano state valutate durante il procedimento principale
(dal momento che RI 1 non è stato coinvolto in tale procedimento), né lo sono
state all'udienza del 10 maggio 2016, perché i funzionari che le hanno ricevute
non hanno ritenuto di doverle prendere in considerazione.
21. La decisione sulla domanda di revisione e
riconsiderazione del 17 luglio 2018 ritiene la richiesta di revisione
intempestiva. A torto.
22. Per quanto concerne la tempestività della
richiesta di revisione, si prende atto che l'IAS non contesta il rispetto del
termine di 90 giorni per presentare tale richiesta (DFR 143 V 105, cons. 2.1).
23. L'IAS rimprovera l'intempestività ad RI 1, quando
invece, lui aveva prodotto ed allegato all'udienza del 10 maggio 2016 le
proprie argomentazioni, mentre sono stati invece i funzionari ad omettere sbrigativamente
la valutazione e l'esame di tali argomentazioni, come sarebbe stato loro
compito fare. Ad RI 1 non può quindi essere rimproverata né intempestività né
la mancata diligenza nel produrre fatti e prove nuove, dal momento che non è
stato messo in condizione di poterlo fare.
24. E' pure a torto che l'autorità afferma che sarebbe
"ininfluente il momento in cui terze figure e tra queste il
rappresentante legale, siano venute a conoscenza di elementi costitutivi la
fattispecie". E' troppo facile. Una tale affermazione può valere
quando l'autorità si comporta in modo ineccepibile. Quando ha riconosciuto
un'opposizione e la tratta come tale. Non invece quando si comporta in modo non
trasparente e ribalta maliziosamente sul cittadino non cognito, l'onere di
farsi parte attiva, evitando in questo modi di procedere alle verifiche ed alle
decisioni di sua competenza.
25. Pertanto la richiesta di revisione
riconsiderazione deve essere accolta e trattata nel merito.”
(doc. I inc. 31.2018.14)
Con decreto 19 settembre
2018 il Vicepresidente del TCA ha respinto entrambe le domande supercautelari e
cautelari evidenziando, tra l’altro, come al giudice del rigetto definitivo del-l’opposizione
compete l’esame d’ufficio dell’esecutività o meno della decisione su cui il
creditore fonda il proprio credito (cfr. III in inc. 31.2018.13 e inc.
31.2018.14).
Con la risposta di causa
l’amministrazione postula la reiezione di entrambi i ricorsi rinviando a quanto
esposto nelle rispettive decisioni del 17 luglio 2018.
1.4 Tramite decisione su
opposizione emessa il 14 novembre 2018, la Cassa ha respinto l’opposizione del
14 settembre 2018 confermando quindi il provvedimento del 17 luglio 2018 con
cui aveva dichiarato irricevibile la domanda del 14 giugno 2018 chiedente la
revisione processuale della decisione del 29 aprile 2016.
Con ricorso 17 dicembre 2018
insorge RI 1 avverso la decisione su opposizione del 14 novembre 2018. Chiede che
venga accolta la domanda di revisione/riconside-razione, che venga annullata la
decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 e, in subordine, che l’incarto
venga rinviato all’amministrazione per nuova decisione. In particolare e per
quanto qui interessa, ha argomentato:
" (…)
7. Con la decisione di risarcimento dei danni (ex
art. 52 LAVS) del 29 aprile 2016 (doc. 4), l'IAS ha condannato RI 1, quale ex
membro del consiglio di amministrazione della fallita FA 1, a risarcire alla
Cassa l'importo di CHF 52'284.70 a titolo di contributi paritetici non pagati
per gli anni 2013 e 2014 (doc. 2).
(…)
9. RI 1 ha chiesto udienza presso l'IAS per
contestare la decisione. Egli intendeva in questo modo chiarire con l'autorità
la propria posizione. Egli è stato sentito in data 10 maggio 2016 dai signori __________
e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1. Dell'audizione è stato
redatto un verbale (doc. 7).
(…)
10. Il verbale, redatto dai funzionari del servizio
giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli
argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione o ha
espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando e temi puntuali come
per esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione,
o il fatto che non vi fossero bilanci della società, o la circostanza di aver
allestito una contabilità della ditta e di aver approntato un piano di rientro.
Ciò che ha suffragato anche con documenti.
11. Queste argomentazioni non sono state considerate
dai funzionari dell'IAS. Invece di confrontarsi con tali argomentazioni, essi
hanno liquidato RI 1 con argomenti di carattere generale e astratto, quali "la
giurisprudenza relativa alla posizione dell'organo che subentra" o
ancora "eventuali elementi di discolpa per l'organo che subentra",
o "la possibilità di chiedere una dilazione di pagamento" (cfr.
doc. 7). Di fatto quindi i funzionari dell'IAS non hanno esaminato tali
argomentazioni e si sono invece limitati a riconfermare la decisione della
Cassa.
12. Con atto di Opposizione e subordinatamente Domanda
di Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018, RI 1 si è opposto a tale
decisione e ne ha chiesto in subordine la revisione.
(…)
13. La Cassa ha ritenuto la richiesta di revisione
intempestiva e l'ha dichiarata irricevibile. Con la decisione su opposizione 14
novembre 2018 qui impugnata, la Cassa ha respinto l'opposizione di RI 1 e ha
confermato la propria decisione emanata il 17 luglio 2018.
14. La Cassa, richiamando l'art. 53 cpv. 1 LPGA, si
appoggia apoditticamente alla prassi secondo cui, un fatto è da considerarsi nuovo
se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato
portato a conoscenza dell'autorità, poiché non era noto all'istante malgrado la
sua diligenza. La Cassa ha ritenuto che le argomentazioni e i fatti invocati da
RI 1 avrebbero dovuto essergli noti già prima della decisione del 29 aprile
2016 (doc. 4), ed in ogni caso al più tardi in occasione del verbale di
audizione del 10 maggio 2016 (doc. 7). Per questo motivo, la Cassa ha ritenuto
che tali fatti non potessero essere qualificati come "fatti nuovi" e
ha respinto la richiesta di revisione come intempestiva e quindi irricevibile.
15. Purtroppo, RI 1 non ha memoria di essere mai
stato convenuto dalla cassa nella procedura di risarcimento ex art. 52 AVS
fino a quando non ha ricevuto la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016. Egli
non è quindi mai stato messo in condizione di poter far valere alcun argomento
difensivo, noto o non noto, prima dell'emanazione della decisione di risarcimento
(doc. 4).
16. Una volta ricevuta la decisione di risarcimento
(doc. 4) egli ha chiesto udienza presso la Cassa il 5 maggio 2016 (doc. 7). In
tale occasione, come si evince dal verbale, egli ha diligentemente fatto
valere le proprie argomentazioni. Purtroppo, di nuovo, i funzionari che lo hanno
ricevuto non le hanno prese in considerazione. Anzi. Invece di trattare il
disaccordo espresso da RI 1 come un'opposizione e procedere ad emettere una
nuova decisione su opposizione con un nuovo termine per impugnare tale decisione;
oppure assegnare a RI 1 un congruo termine per porre rimedio all'eventuale
mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA;
o ancora esaminare e valutare gli argomenti e la documentazione addotta da RI 1,
- invece di fare tutto ciò, tali funzionari hanno preferito liquidare RI 1 e
confermare semplicemente la loro decisione.
17. E' quindi a torto che la Cassa ritiene che le
argomentazioni di RI 1 siano tardive perché in realtà egli non è mai stato
messo in condizione di farle valere e quando lo sarebbe stato, vale a dire in
occasione dell'udienza del 5 maggio 2016, è stato invece ignorato.
18. A ulteriore giustificazione della propria
posizione, la Cassa nella sua motivazione, sostiene che è ininfluente il
momento in cui terze figure (in concreto il sottoscritto legale), siano venute
a conoscenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Tale giustificazione
sarebbe corretta, se la Cassa avesse agito in modo conforme alla legge, ovvero
avesse correttamente
- trattato il disaccordo espresso da RI 1
come un'opposizione e avesse emesso nuova decisione su opposizione con un nuovo
termine per impugnare tale decisione, oppure
- assegnato a RI 1 un congruo termine per
porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai
sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA, oppure ancora
- avesse esaminato entrando in materia, gli
argomenti e la documentazione addotta da RI 1.
19. Così però non è stato. Si ritiene quindi che la
Cassa non possa rimproverare la tardività o la mancata diligenza ad RI 1,
quando lei stessa ha di fatto violato il diritto di essere sentito del
ricorrente. Questi, non cognito del diritto e ancora meno della procedura in
cui suo malgrado di trovava, si è trovato al momento dei fatti (doc. 7), solo e
senza rappresentanza davanti ai funzionari della Cassa e non ha avuto altra
possibilità che seguire quanto essi hanno disposto e che risulta dal verbale di
cui al doc. 7.
(…)
(Doc. I inc. 31.2018.24)
Con la risposta di causa la
Cassa chiede la reiezione del gravame osservando:
" (…)
1.
In data 29 aprile 2016 la Cassa ha
emanato una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti del qui
ricorrente (doc. A4 agli atti). Durante un colloquio avvenuto presso gli uffici
della Cassa il 10 maggio 2016, il ricorrente ha esposto la sua posizione
affermando di valutare la possibilità di inoltrare, entro i termini di legge,
un'opposizione (doc. A7 agli atti). Tuttavia non vi ha provveduto.
Considerandi
2.
Solo con scritto del 14 giugno 2018 (doc. 1),
ossia due anni dopo il predetto colloquio, egli è insorto contro la decisione
risarcitoria, chiedendo in via subordinata la revisione e riconsiderazione
della decisione impugnata.
3.
Con due distinte decisioni, entrambe del 17
luglio 2018 la Cassa ha respinto le richieste del qui ricorrente. Con la prima
decisione la Cassa ha accertato la tardività della contestazione (doc. 2) e con
la seconda ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione e non è entrata
nel merito della richiesta di riconsiderazione (doc. 3). Per quanto concerne la
presente procedura, avverso quest'ultima decisione il signor RI 1 è insorto con
opposizione del 14 settembre 2018 (doc. 4). Con decisione su opposizione del 14
novembre 2018 (doc. 5) la Cassa ha confermato la sua precedente decisione,
contro la quale il signor RI 1 ha presentato ricorso in data 17 dicembre 2018.
4.
Come si evince da quanto sopra, sono state
emanate numerose decisioni per il caso in esame e la Cassa tiene a precisare
che la presente risposta di causa ha unicamente quale oggetto l'irricevibilità
della richiesta di revisione della decisione del 29 aprile 2016, formulata dal
ricorrente con scritto del 14 giugno 2018. Di conseguenza, la Cassa evidenzia
sin d'ora, che con il presente allegato non prenderà posizione sulle
considerazioni esposte nel ricorso dal ricorrente che rilevano delle altre
procedure pendenti presso questo Tribunale, ritenendo di aver sufficientemente
chiarito i motivi per i quali sono state emanate decisioni nei suoi confronti.
Pertanto, la Cassa si limiterà a rispondere alle censure riguardanti
prettamente l'irricevibilità della domanda di revisione, puntualizzando
evidentemente che con questo procedere non intende riconoscere le altre
contestazioni del ricorrente, ma ritiene, come detto, di aver già ampiamente
preso posizione in merito (a questo proposito si rinvia agli allegati di causa
degli INC. N. 31.2018.13 e 31.2018.14).
5.
Con il ricorso del 17 dicembre 2018 il signor RI
1.
censura l'irricevibilità della domanda di revisione, ritenendo che
precedentemente all'emanazione della decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS,
non è mai stato messo in condizione di far valere alcun argomento difensivo, se
non, a suo dire, in occasione del colloquio avvenuto presso la Cassa il 10
maggio 2016. Secondo il ricorrente la Cassa avrebbe però ignorato le sue
argomentazioni.
Il ricorrente ritiene che la Cassa abbia violato il
suo diritto di essere sentito e che pertanto, la conoscenza degli elementi
costitutivi della fattispecie da parte del suo rappresentante legale, possa
costituire un fatto nuovo, poiché, a suo dire, egli non è cognito del diritto e
della procedura in cui si è trovato, asserendo inoltre che di fronte ai
funzionari egli non ha avuto altra possibilità che conformarsi a quanto da essi
disposto.
6.
Al fine di evitare inutili ripetizioni, in
merito ai presupposti per l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LPGA (fatti nuovi,
nuovi mezzi di prova e termine per procedere con la richiesta), la Cassa si
permette di rinviare alle considerazioni esposte con la decisione contestata,
ribadendo qui tuttavia che il mezzo di contestazione ordinario di una decisione
della Cassa è l'opposizione (art. 52 LPGA) e che invece l'istituto della
revisione è un mezzo di diritto straordinario, applicabile solo a determinate
condizioni.
Nella presente fattispecie occorre quindi valutare se
detti presupposti risultano adempiuti e, a mente della scrivente Cassa, ciò non
è chiaramente il caso. Infatti, il ricorrente stesso ammette che i motivi da
lui addotti per domandare una revisione della decisione, gli erano noti al
momento del colloquio avvenuto con la Cassa in data 10 maggio 2016; data alla
quale il termine per presentare opposizione, ossia l'istituto ordinario, non
era ancora scaduto, tante che il ricorrente ha dichiarato alla conclusione del
colloquio di valutare la possibilità di inoltrare, entro detto termine,
un'opposizione debitamente motivata e sostanziata da mezzi di prova.
La fattispecie non presenta quindi nuovi fatti o mezzi
di prova che il ricorrente non poteva addurre in sede di opposizione.
7.
Il ricorrente ritiene, a torto, che la Cassa
abbia violato il suo diritto di essere sentito.
È piuttosto vero il contrario. Infatti, a richiesta
dello stesso, la Cassa ha organizzato un colloquio, nel corso del quale gli
sono stati esposti verbalmente gli elementi che hanno portato quest'ultima a
ritenerlo responsabile per il danno subito. Preso atto di quanto discusso, egli
era libero di presentare formalmente opposizione, ciò che tuttavia, non ha
fatto. La Cassa nel presente caso ha rispettato il suo dovere d'informazione e
ha pure sentito il ricorrente in un momento della procedura in cui non era
tenuta a farlo (art. 42 LPGA). Appare pertanto ora abusivo sollevare una —
contestata — violazione del diritto di essere sentito.
8.
La Cassa rimarca inoltre come il caso in esame
non presenti particolari difficoltà fattuali o giuridiche tali da impedire al
ricorrente di opporsi autonomamente alla decisione risarcitoria emessa nei suoi
confronti. Inoltre la procedura amministrativa applicata alla fattispecie è chiaramente
indicata nella decisione risarcitoria e facilmente comprensibile, anche per
persone non cognite del diritto, questo vale anche per i termini utilizzati
nella redazione del verbale del 10 maggio 2016, che non lasciano spazio ad
alcuna interpretazione.
La Cassa ripete ancora una volta che la presa di
conoscenza della fattispecie da parte del rappresentante legale del ricorrente,
non può certamente assurgere quale nuovo fatto o nuovo mezzo di prova
giustificante una revisione della decisione risarcitoria.
(…)
1.5
Dalle
informazioni raccolte dal Tribunale, la causa di rigetto definitivo dell’opposizione
promossa dalla Cassa nei confronti del qui ricorrente dinanzi al Pretore di __________
è stata sospesa in attesa del presente giudizio.
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 LOG;
Le cause di cui agli inc.
31.2018
, 31.2018.14 e 31.2018.24 vengono decise con un unico giudizio ai sensi
dell’art. 76 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù dell’art. 31 Lptca.
2.2
Inc. 31.2018.13 (opposizione alla decisione di risarcimento
del 29 aprile 2016)
2.2.1
La decisione determina l’oggetto
dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, 118 V 311 consid. 3b).
Nella misura in cui e
laddove nel ricorso contro la decisione che ha dichiarato irricevibile
l’opposizione del 14 giugno 2018 (inc. 31.2018.13) l’insorgente adduce
argomenti e censure attinenti all’esame della sua contestata responsabilità per
il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1 (v. in particolare i punti
8.
a 15 del ricorso; v. anche la notifica di mezzi di prova del 22 ottobre 2018
sub VI), gli stessi (con la relativa documentazione
prodotta) s’ap-palesano improponibili e di nessuna utilità ai fini del
presente giudizio. Giova infatti ricordare che in caso di opposizione tar-diva
l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale,
pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa. In tale
ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso avverso
siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame giudiziale alla
questione a sapere se a ragione l'amministrazione ha decretato la non entrata
in materia, un esame di merito sfuggendo in tal caso alla cognizione del
giudice (DTF 121 V 159, 116 V 266; sul punto cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.),
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,
2009, n. 3 ad § 25).
2.2.2
Oggetto
del ricorso è quindi unicamente la questione a sapere se la decisione del 17
luglio 2018 che ha dichiarato irricevi-bile l’opposizione del 14 giugno 2018 è
conforme o meno alla legislazione federale.
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Come
accennato, l’insorgente sostiene – non senza contraddirsi – da un lato che l’opposizione
presentata il 14 giugno 2018 è tempestiva, i termini per opporsi alla decisione
del 29 aprile 2016 non avendo mai iniziato a decorrere; d’altro lato assevera
di aver già contestato in sede d’audizione la decisione di risarcimento emessa
a suo carico. Rimprovera quindi all’amministrazione di aver violato il suo
diritto di esser sentito per aver omesso di considerare quale opposizione le censure
sollevate in sede d’audizione, per non essersi in seguito pronunciata tramite
decisione su opposizione, di non avergli assegnato un termine ai sensi
dell’art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare ad eventuali mancanze e di non aver
emesso una decisione impugnabile di non entrata in materia.
2.2.3
Dal verbale del 10 maggio 2016
risulta che, in occasione del-l’audizione chiesta dall’interessato dopo la
ricezione (il 3 mag-gio 2016; cfr. doc. A-7) della decisione di risarcimento
del 29 aprile 2016, RI 1 ha esposto la propria posizione in seno alla società –
del cui CdA è stato membro per pochi mesi – mentre che la Cassa si è riconfermata
nella propria decisione condannatoria. Il verbale ha il seguente tenore:
"
VERBALE DI AUDIZIONE DEL 10
MAGGIO 2016, ORE 10.00, NEGLI UFFICI DELLA CASSA CO 1, __________
Sono presenti:
- __________ e __________ per il Servizio giuridico
della Cassa CO 1;
- Signor RI 1, __________, __________
Il signor RI 1 espone la propria posizione in seno alla
società, in particolare:
• di essere stato membro della società per pochi
mesi, su proposta del signor __________
• quest'ultimo gestiva interamente la società non
fornendo in modo tempestivo le informazioni che gli venivano richieste. Ad esempio
non vi erano bilanci disponibili. Alla fine gli scoperti si aggiravano sui 2,5
mio
• di essersi occupato inizialmente dell'allestimento
di una contabilità industriale ed in seguito di aver esaminato in dettaglio la
situazione finanziaria affine di allestire un piano di rientro, ad esempio con
l'IVA
• di non aver avuto accesso ai conti bancari. Li
gestiva il signor __________
• per le l'Ufficio imposte non sono emerse pendenze
nei confronti del signor RI 1.
La Cassa si riconferma nella propria decisione
risarcitoria, specificando:
• gli elementi che hanno determinato la
responsabilità, in particolare la giurisprudenza relativa alla posizione
dell'organo che subentra
• eventuali elementi di discolpa per l'organo che
subentra
• la possibilità di richiedere una dilazione di
pagamento.
Alla luce di quanto esposto il signor RI 1 valuterà la
possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione, debitamente
motivata e con i relativi mezzi di prova.”
(doc. A-7 inc. 31.2018.13)
Giusta l'art.
10.
OPGA
"
1.
L'opposizione
deve contenere una conclusione e una motivazione.
2.
L'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro
decisioni:
a. impugnabili
per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi
della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle
stesse;
b. emanate da un
organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51
dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.
3.
In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta
per scritto o oralmente durante un colloquio personale.
4.
L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente
o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo
patrocinatore.
5.
Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito".
L'opposizione
deve quindi contenere una conclusione ed una motivazione.
In STF K
62/06 del 21 maggio 2007 il TF ha affermato che
“se nel procedimento amministrativo
la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei
ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con
speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre
quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo
intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è
contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)".
Nella STF I 158/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha stabilito che,
a torto, l'amministrazione aveva ritenuto tardiva un'opposizione, rilevando in
particolare:
" 2.2 (…) la
procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit
exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant
Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire
de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice,
sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs
divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA
concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à
l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al.
3.
LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in: Schaffhauser/Kieser
(édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et
correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la
LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances
sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir
également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (…) 3.3 Avec les premiers juges,
il faut admettre que l'assuré, par son mandataire, a montré clairement dans sa
lettre du 2 mai 2003 sa volonté de faire opposition à la décision du 29 avril
2003.
de refus de prestations. Cela ressort du texte même de la lettre, où
l'avocat informait l'office AI que son mandant désirait faire opposition contre
cette décision. C'est du res-te ainsi que l'a compris, dans un premier temps
tout au moins, l'office AI dans ses lettres des 12 et 28 mai 2003. S'il devait
subsister un doute à ce sujet, l'opposant pouvait de bonne foi considérer que
l'office AI tenait son écriture du 2 mai 2003 pour une opposition en bonne et
due forme. D'autant plus que le délai pour former opposition contre la décision
du 29 avril 2003 n'était pas expiré lorsque l'office AI, dans sa lettre du 28
mai 2003, a accusé réception de l'opposition. Certes, la lettre du 2 mai 2003
ne contenait ni conclusions ni motifs. Conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA, il
appartenait à l'office AI d'impartir à l'opposant un délai convenable pour
réparer le vice. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir déposé le
6.
juin 2003, soit dans le délai imparti par l'office AI dans sa lettre du 12
mai 2003, un mémoire contenant des conclusions et une motivation. Il n'était
pas nécessaire que la réparation du vice intervînt dans le délai de trente
jours".
Se da un lato un ricorso deve contenere,
oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi
invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare
con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida
un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la
decisione intimata (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 69
n. 49). Secondo Kieser una motivazione può addirittura essere aggiunta, non
essendo un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art.
52.
n. 14).
In DTF 123 V
128.
consid. 3c l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:" Dans le cas d'espèce,
l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats
médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision
de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait
encore d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe
de la confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces
certificats ne pouvait être compris par la recourante que comme la
manifestation - imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans
ces circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré,
avant de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges
cantonaux ont admis à bon droit (…)”.
La procedura d’opposizione
deve quindi essere impostata in maniera tale da essere facilmente accessibile
all’assicurato (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, art. 53 n. 28; Défago Gaudin, in
Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales,
2018, art. 52 n. 21) e l’obbligo di motivazione e di presentare delle
conclusioni giusta l’art. 10 cpv. 1 OPGA dev’essere inteso in maniera aperta,
la misura di tali requisiti dovendo essere stabilita tenendo appunto conto del
fatto che l’opposizione deve poter essere esercitata in ma-niera semplificata
(Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36; Gaudin, op. cit., art. 52 n. 21).
Perché vi sia opposizione è sufficiente che sia manifestata la volontà di non
accettare una decisione (Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36). Seiler (Rechtsfragen
des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung (art. 52 ATSG), in
Sozialversicherungsrechtstagung 2007, Schriftenreihe IRP-HSG, p. 85) osserva sul
tema che la motivazione deve confrontarsi con la decisione impugnata almeno in
forma rudimentale. Se l’opposizione non ottempera a uno o a entrambi i
requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (cosi come a quello della firma),
dev’esse in ogni caso assegnato da parte dell’assicuratore un congruo termine
per rimediarvi con la comminatoria, in caso contrario, della non entrata nel
merito dell’opposizione.
2.2.4
Nel
caso concreto, il modo di procedere dell'amministrazione non può essere
condiviso.
Contrariamente a quanto
assunto della Cassa nella decisione su opposizione del 17 luglio 2018 – nella
quale sostiene che l’opposizione alla decisione del 29 aprile 2016 è stata
presentata (tardivamente) solo il 14 giugno 2018 –, in occasione del-l’audizione
del 10 maggio 2016 RI 1 ha esplicita-mente addotto – elencandoli – i motivi per
cui non si riteneva responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici.
Ha segnatamente addotto di essere stato membro del CdA per pochi mesi, che la
gestione della società era interamente nelle mani di altra persona la quale non
forniva le informazioni richieste, che i bilanci della società non erano
disponibili, che egli si è occupato della contabilità e della valutazione della
situazione finanziaria e che non aveva accesso ai conti bancari. Ciò non poteva
non essere considerato dall’ammini-strazione quale evidente manifestazione
della volontà di contestare la decisione di risarcimento.
In simili circostanze, vista
la volontà di RI 1 –espressa il 10 maggio 2016 – di non accettare la decisione
di risarcimento resa nei suoi confronti, il principio della buona fede – applicabile
in materia amministrativa (DTF 123 V 132) – avrebbe dovuto indurre la Cassa ad
ammettere l’esistenza di un’opposizione e non invece spingerla ad irritamente accordare
o concordare con l’interessato “la possibilità di inoltrare entro i termini
di legge un’opposizione debitamente moti-vata” (poiché l’opposizione già
era stata presentata e – alla luce dei summenzionati parametri – con
sufficiente motivazione) “con i relativi mezzi di prova” (per altro non
richiesti quale requisito di validità dell’opposizione). Trattandosi di chiara
volontà di opporsi alla decisione del 29 aprile 2016, per la Cassa si trattava
di emanare di conseguenza una decisione su opposizione o tuttalpiù di assegnare
all’interessato un congruo termine (ai sensi e con la comminatoria dell’art. 10
cpv. 5 OPGA e che nulla ha a che vedere con il termine per presentare
opposizione giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA) per, se del caso, precisare non tanto
le motivazioni (già addotte) quanto la sua conclusione su come ed in che misura
egli intendeva modificare la decisione di risarcimento.
Nulla di tutto ciò: la Cassa,
dopo l’audizione di RI 1 e spirato il termine di 30 giorni dalla notifica della
decisio-ne di risarcimento, ha considerato quest’ultima siccome cresciuta in
giudicato, ritenendo erroneamente di non dover e-mettere una decisione su
opposizione né di dover se mai assegnare un congruo termine, questa volta
validamente con la comminatoria dell’art. 10 cpv. 5 OPGA.
Quo alla conclusione
quale requisito imposto dall’art. 10 cpv. 1 OPGA, in realtà la completazione in
tal senso dell’opposi-zione si sarebbe potuta effettuare seduta stante
chiedendo segnatamente all’opponente di voler fornire precisazioni al riguardo
(nessuna richiesta di completazione in tale senso risulta a verbale). La
volontà di escludere una responsabilità in misura completa – e quindi per tutto
l’importo fatto valere dalla Cassa – è in ogni caso deducibile dai suevocati argomenti
addotti dall’opponente a sua discolpa.
Non vi sono per il resto ragioni
o elementi che consentano di ipotizzare che, sottoscrivendo il verbale
d’audizione del 10 maggio 2016, RI 1 abbia voluto considerare non valide ai
fini dell’opposizione (e quindi ritirare) le sue contestazioni, nel caso in cui
egli non avesse presentato, nel termi-ne non ancora scaduto per presentare
opposizione, ulteriori sue motivazioni o mezzi di prova. Neppure è desumibile
da-gli atti la volontà dell’interessato di considerare quanto da lui esposto in
sede d’audizione alla stregua di un’opposizione cautelare, a cui si sarebbe
quindi in seguito riservato di rinunciare (segnatamente non presentando ulteriori
motivazioni o mezzi di prova) (sul concetto di opposizione cautelare cfr.
Schlauri, op. cit., p. 67; Kieser, op. cit., 2015 n. 52 n. 38).
2.2.5
Stante quanto sopra, la
decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 non è cresciuta in giudicato,
l’amministrazione dovendo ancora procedere all’emanazione di una decisione su
opposizione e l’opposizione avendo effetto sospensivo (sul punto cfr. Kieser,
op. cit., 2015, art. 52 n. 39-40).
In tale contesto non è pertinente
aver presentato il 14 giugno 2018 un‘opposizione avverso la decisione del 29
aprile 2016, tale rimedio essendo già stato esperito in forma orale in data 10
maggio 2016 (come per altro evidenziato dall’insorgente medesimo nel gravame e
anche nell’opposizione del 14 giugno 2018). Esperibile sarebbe stato piuttosto
un ricorso per denegata/ritardata giustizia (ritardata per lo meno sino all’e-manazione,
il 3 agosto 2017, di un precetto esecutivo nei confronti dell’insorgente;
denegata dopo tale data, essendo chiaro che la Cassa non avrebbe più emanato
una decisione su opposizione) avendo l’amministrazione omesso di pronunciarsi
tramite decisione su opposizione (eventualmente, come detto, previa richiesta
di completazione giusta i dettami del-l’art. 10 cpv. 5 OPGA).
Ne segue che la decisione su
opposizione con cui la Cassa ha accertato la crescita in giudicato della
decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, con consecutiva dichiarazione di
non ricevibilità dell’opposizione di RI 1, dev’es-sere annullata e gli atti
retrocessi all'amministrazione affinché emetta senza indugio una decisione su
opposizione.
2.3
Inc. 31.2018.14 e 31.2018.24
(revisione processuale e riconsiderazione della decisione di risarcimento del
29.
aprile 2018)
E’ bene anche qui evidenziare
(cfr. supra consid. 2.2.1) che, nella misura in cui e laddove l’insorgente
adduce argomenti e censure inerenti all’esame della sua contestata responsabilità
per il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1, gli stessi (con la relativa documentazione prodotta) s’appalesano
improponibili e di nessuna utilità ai fini del presente giudizio, le decisioni
impugnate avendo ad oggetto unicamente la non entrata nel merito sia della
domanda di riconsiderazione che della domanda di revisione processuale.
2.3.1
Per i motivi esposti al consid.
2.
, improponibile s’appalesa pure il rimedio della revisione processuale ex
art. 53 cpv. 1 LPGA messo in atto da RI 1 contestualmente e subordinatamente
all‘inoltro dell’opposizione del 14 giugno 2018, trattandosi di rimedio
straordinario attuabile unicamente in caso di crescita in giudicato formale –
ciò che non corrisponde al caso in esame – di decisioni amministrative (o giudiziarie)
(DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii).
Altresì non proponibile è la
domanda di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA presentata (in via
subordinata) il 14 giugno 2018, anch’essa potendo essere presentata unicamente
nei confronti di una decisione passata formalmente in giudicato non fatta oggetto di un controllo giudiziario (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, §72 n. 9ss; DTF 129 V 110).
In
ogni caso l’amministrazione non avendo l’obbligo di entrare nel merito di una
domanda di riconsiderazione, la decisione del 17 luglio 2018 di non entrata nel
merito non è censurabile tramite opposizione (Défago
Gaudin, op. cit., 52 n. 14). Contro la stessa non è neppure proponibile
un ricorso all’autorità giudiziaria. E’ bene infatti
ricordare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere
obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione.
La mancata entrata in materia da parte dell’ammini-strazione in relazione a una
domanda di riconsiderazione non è quindi impugnabile mediante opposizione e
nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il
rifiuto di entrare in materia su una domanda di riconsi-derazione non può fare
l’oggetto di un controllo giudiziario (DTF 133 V 50, 117 V 12; STF 9C_517/2011
del 12 settembre 2011,9C_452/2013 del 10 luglio 2013).
2.3.2
Per
quanto riguarda il ricorso di cui all’inc. 31.2018.24, per i
suesposti motivi, e non per quelli indicati (che non mette conto qui di ulteriormente
esaminare) nella decisione su opposizione del 14 novembre 2018 e nella
decisione del 17 luglio 2018 – che hanno anche, erroneamente, dichiarato
esecutiva la decisione risarcitoria del 29 aprile 2016 – la domanda di re-visione
processuale del 14 giugno 2018 va considerata irricevibile con consecutiva
reiezione del gravame.
Nella misura in cui chiede
di sancire la validità della domanda di riconsiderazione del 14 giugno 2018
(cfr. petitum) e nella misura in cui, quindi, l’impugnata decisione su
opposizione del 14 novembre 2018 conferma la precedente decisione di non
entrata nel merito di tale domanda, il ricorso non è ricevibile.
In quanto sancisce
l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 dev’essere
annullato.
2.3.3 Il gravame di cui all’inc.
31.2018.14 dev’essere di conseguenza dichiarato irricevibile sia in quanto
è censurata la non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione di cui
al dispositivo n. 3 della decisione del 17 luglio 2018, sia laddove è
contestata la dichiarazione d’irricevibilità della domanda di revisione di cui al
dispositivo n. 2 della decisione 17 luglio 2018 contro cui è dato il rimedio
dell’opposizione e non del ricorso (art. 52 LPGA).
In quanto sancisce
l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata del 17 luglio 2018 dev’essere annullato.
3. Visti gli esiti dei gravami,
si giustifica assegnare all'insorgente, patrocinato da un avvocato,
un’indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1500.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso del 14 settembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.13 è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullata e
gli atti rinviati all’amministrazione perché emetta una decisione su opposizione.
2. Il
ricorso del 14 settembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.14 è irricevibile.
Il
dispositivo n. 1 della decisione del 17 luglio 2018 viene annullato con il
presente giudizio per i motivi indicati al considerando 2.3.
3.
Il ricorso del 17 dicembre 2018 di cui
all’inc. 31.2018.24, nella misura in cui ha per oggetto il rifiuto
dell’amministrazione di entrare nel merito della domanda di riconsiderazione
del 14 giugno 2018, è irricevibile.
Il ricorso del
17 dicembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.24, laddove chiede che venga annullata
la decisione su opposizione del 14 novembre 2018 confermante l’irricevibilità della
domanda di revisione processuale del 14 giugno 2018, è respinto ai sensi
dei considerandi.
Il
dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullato
con il presente giudizio per i motivi indicati al considerando 2.3.
4. Non si prelevano nè tasse nè
spese. La Cassa cantonale di compensazione rifonderà al ricorrente fr. 1'500
per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
5. Comunicazione agli
interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni