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Decisione

31.2018.13

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Ricorso contro decisione che ha dichiarato irricevibile (tardiva) l'opposizione. Revisione processuale/riconsiderazione di decisione di risarcimento

29 marzo 2019Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Sull’opposizione

(…)

8. Con decisione di risarcimento dei danni (ex art.

52 LAVS) del 29 aprile 2016 l'IAS ha condannato RI 1, quale ex membro del

consiglio di amministrazione della fallita FA 1, a risarcire alla Cassa

l'importo di CHF 52'284.70 a titolo di contributi paritetici non pagati per gli

anni 2013 e 2014 (doc. 2).

9. Come detto infatti, RI 1 era stato membro del

consiglio di amministrazione della fallita FA 1 dal 7 luglio 2014 al suo licenziamento

avvenuto il 17 settembre 2014 (iscritte a RC il __________), ovvero per due

mesi e 10 giorni (cfr. doc. 2, p. 1, doc. 11).

(…)

11. RI 1 ha chiesto udienza presso l'IAS per

contestare la decisione. Egli intendeva in questo modo chiarire con l'autorità

la propria posizione. Egli è stato sentito in data 10 maggio 2016 dai signori __________

e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1. Dell'audizione è stato

redatto un verbale (doc. 4).

(…)

12. Il verbale, redatto dai funzionari del servizio

giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli

argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione e ha

espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando temi puntuali come per

esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione, o

la circostanza di aver allestito una contabilità della ditta e di aver

approntato un piano di rientro.

13. Il disaccordo di RI 1 con la decisione di

risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari dopo aver terminato

l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la

decisione della Cassa.

14. Questa circostanza è fondamentale, perché avendo

riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero dovuto

procedere diversamente ovvero:

- trattare tale disaccordo espresso da RI 1

come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione

con un nuovo termine per impugnare questa (decisione, oppure

- assegnare a RI 1 un congruo termine per

porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi

dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.

15. Infatti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 OPGA,

l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio

personale. E' chiaro che i due funzionari che hanno partecipato al colloquio

avrebbero dovuto tener in maggior conto il fatto che RI 1 non era cognito della

procedura in cui suo malgrado si trovava e non era rappresentato.

16. Essi invece, hanno abilmente evitato di fornire ad

RI 1 delle indicazioni concrete sull'effettiva situazione di diritto o informazioni

chiare sui possibili rimedi di diritto e si sono limitati a riportare a verbale

in modo sommario e quasi en passant, che "il signor RI 1

valuterà la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione,

debitamente motivata e con i relativi mezzi di prova" (doc. 4 in

fine). Ciò che contrasta in modo evidente con i disposti di cui all’art. 10

OPGA e 52 LPGA il cui scopo non è quello di occultare i diritti dell'opponente,

bensì al contrario, di renderli più chiari e trasparenti. Specialmente se

l'opponente non è cognito del diritto svizzero e non è rappresentato.

17. Così facendo essi hanno violato il diritto ad

essere sentiti da RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).

18. La decisione di risarcimento dei danni deve essere

annullata e deve essere concesso un nuovo termine per l'opposizione anche per

un altro motivo. Dal verbale di audizione del 10 maggio 2016 si evince che i

due funzionari, dopo aver sentito RI 1, hanno di fatto stabilito di non entrare

in materia delle argomentazioni dell'opponente. Anche la decisione di non

entrata in materia può essere impugnata ai sensi dell'art. 56 LGPA. Pertanto,

la decisione di non entrata in materia avrebbe dovuto essere accompagnata da un

nuovo termine di opposizione e non poteva semplicemente richiamare il termine

corrente. Di fatto RI 1 è stato privato del termine per presentare opposizione

contro la mancata entrata in materia da parte dell'autorità amministrativa, la

quale ha in questo modo nuovamente violato il suo diritto di essere sentito ed

in particolare il diritto derivanti dall'art. 6 CEDU.

19. Pertanto, l'IAS deve considerare come avvenuta

l'opposizione di RI 1 e deve emettere una decisione su opposizione.

B. Sulla richiesta di revisione / riconsiderazione

20. Nella denegata eventualità che l'opposizione non

venisse accolta,

e che quindi la decisione di risarcimento dei danni 29

aprile 2016 venga ritenuta passata in giudicato, si chiede subordinatamente la

revisione di tale decisione.

21. L'art. 53 LPGA permette la revisione delle

decisioni formalmente passate in giudicato quando l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

22. E' il caso nella fattispecie.

23. Dal verbale del 10 maggio 2014 si evince che le

argomentazioni offerte da RI 1 non sono state minimamente tenute in

considerazione dai due funzionari dell'IAS. Ciò che è curioso già per il fatto

che l'altro ex membro del consiglio di amministrazione, __________, che pure

era stato nel CdA della fallita società per oltre un anno, è stato ritenuto

responsabile per un importo nettamente inferiore rispetto a quello cui RI 1 è

stato condannato in seguito alla sua presenza nel CdA per due mesi e mezzo.

24. Il breve periodo di assunzione del mandato di

organo della fallita società, costituisce un motivo di giustificazione

riconosciuto dalla giurisprudenza per escludere la responsabilità ex art. 52

AVS. Il fatto che RI 1 si sia adoperato in ogni modo per dar seguito ai

pagamenti dei contributi, deve essere considerato a suo favore, già per il

fatto che i pagamenti non sono stati effettuati per motivi indipendenti dalla

sua volontà e a causa delle intenzioni truffaldine di __________.

25. Documentazione prodotta qui, dimostra che

l'istruttoria eseguita dall'IAS è carente per lo meno per quanto concerne la

posizione di RI 1. Si tratta infatti di informazioni che lui aveva di prima

mano e che avrebbe potuto fornire alla Cassa se fosse stato interpellato nel

corso dell'istruttoria svolta.

26. Si chiede quindi che venga disposta la revisione

della decisione qui in oggetto.

C. Sulla richiesta di sospensione della decisione di

risarcimento del danno

27. RI 1 chiede che in costanza di procedura

l'esecutività della decisione di risarcimento dei danni 29 aprile 2016 dell'IAS

sia sospesa o revocata per la durata della procedura stessa e fino alla

definizione del procedimento di opposizione / revisione / riconsiderazione.

28. Egli è stato infatti escusso dall'IAS in data 3

agosto 2017 con PE no. __________ dell'UE di __________ per l'importo di CHF

38'079.10. Il precetto sarebbe sfociato in un rigetto definitivo

dell'opposizione, se non fosse stato rilevato un insanabile vizio di forma

procedurale (doc. 11).

(…)

29. Tale vizio di forma procedurale verrà però sanato

nei prossimi mesi, dal momento che il Pretore del rigetto dell'opposizione ha

citato le parti a comparire ad un'udienza fissata per il prossimo 16 ottobre

2018.

30. E' chiaro che in mancanza di una sospensione o di

una revoca dell'esecutività, la decisione di risarcimento dei danni del 29

aprile 2016 manterrebbe la sua apparente forza di cosa giudicata. Ciò

condurrebbe con ogni verosimiglianza ad un rigetto definitivo dell'opposizione

che aprirebbe la via alla prosecuzione dell'esecuzione contro RI 1. Ciò che

comprometterebbe la sua esistenza finanziaria perché RI 1 non avrebbe alcun

mezzo per potersi opporre a tale procedura, mentre il danno economico e di

reputazione sarebbe immediato e inevitabile.

31. In considerazione delle conseguenze estremamente

gravose che una tale procedura esecutiva produrrebbe, si chiede quindi che

l'esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 venga sospesa

o revocata (…)”

(doc. 1 inc. 31.2018.13)

1.2 Per

decisione su opposizione del 17 luglio 2018 la Cassa ha dichiarato irricevibile

l’opposizione presentata il 14 giugno 2018 in quanto tardiva, osservando:

"

(…)

2. In occasione del colloquio del 10 maggio 2016

presso gli uffici della Cassa, il signor RI 1 ha esposto la propria posizione

affermando di valutare la possibilità di inoltrare entro i termini di legge

un'opposizione. Il signor RI 1 non ha tuttavia fatto valere questo diritto.

2.1 Con scritto raccomandato del 14 giugno 2018,

pervenuto alla Cassa il giorno successivo, il signor RI 1, tramite il proprio

rappresentate legale, ha contestato il provvedimento risarcitorio, chiedendo

nel contempo la Sospensione dell'esecutività della decisione contestata.

Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni devono

essere impugnate mediante opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

Trattandosi di un termine legale ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA, lo stesso è

perentorio.

Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA Se il termine è computato

in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il

giorno dopo la notificazione.

Il cpv. 3 della medesima disposizione prescrive che se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente.

Nel caso concreto, la decisione risarcitoria ä stata

recapitata, rispettivamente notificata, mercoledì 4 maggio 2016 (doc. A).

Pertanto detto termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere giovedì 5 maggio

2016 (giorno successivo alla notifica) ed è giunto a scadenza venerdì 3

giugno 2016.

L'opposizione presentata dal signor RI 1 in data 14

giugno 2018 è quindi chiaramente tardiva e, come tale, irricevibile in ordine.

Visto quanto precede, la decisione emanata dalla Cassa

il 29 aprile 2016 è passata in giudicato e non è sospesa l'esecutività della

stessa”

(doc. A-2 inc. 31.2018.13)

Con separata decisione del 17

luglio 2018 la Cassa ha inoltre dichiarato irricevibile la domanda di revisione

processuale del 14 giugno 2018 e non è entrata nel merito della domanda di

riconsiderazione di medesima data, argomentando:

"

(…)

3.

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA (istituto straordinario della

revisione processuale), le decisioni formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato (o come nel caso concreto: il

responsabile del danno) scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi

mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. La domanda di

revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione (cfr. art. 67 cpv. 1 della Legge federale sulla procedure

amministrativa – PA, applicabile per analogia).

Ora, premesso come le circostanze richiamate dal signor

RI 1 nemmeno potrebbero essere qualificate quali "fatti nuovi" in

quanto a lui note – senz'altro usando la diligenza che si poteva pretendere – ancor

prima della decisione contestata, ed in ogni caso al più tardi in occasione del

verbale di audizione del 10 maggio 2016, così da poter essere sollevate con

procedura ordinaria per quanto disposto dall'art. 67 cpv. 1 PA la domanda di

revisione/riconsiderazione è da ritenersi intempestiva e va così giudicata come

irricevibile già solo in or ine, infatti certo ininfluente il momento in cui

terze figure, e tra queste il rappresentante legale, siano venute a conoscenza

di elementi costitutivi la fattispecie.

4.

Si evidenzia inoltre che l'assicuratore può poi tornare

sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Occorre sottolineare che l'amministrazione non è

obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o

riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte

determinate condizioni; per contro né gli assicurati nè un giudice possono

obbligarla a un tale passo (in altri termini, non esiste un diritto alla

riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato). Basti pensare che una

decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una

domanda di riesame non impugnabile tramite la procedura di opposizione e che

queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo

giudiziario (irricevibile dell'eventuale ricorso).

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione

in questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta

a riconsiderarla e non procede in tal senso.

5.

In considerazione di quanto precede non sono neppure

dati gli elementi per sospendere l'esecutività della decisione risarcitoria del

29 aprile 2016 (…)”

(doc. A-2 inc. 31.2018.14)

1.3 Avverso le decisioni del 17

luglio 2018, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, insorge RI 1 dinanzi al TCA

con due distinti gravami (inc. 31.2018.13 e inc. 31.2018.14). Con il primo (inc.

31.2018.13) chiede che venga riconosciuta la le-gittimità dell’opposizione alla

decisione del 29 aprile 2016, con il secondo (inc. 31.2018.14) che venga invece

annullata la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016, in subordine che la

causa venga rinviata all’amministrazione per nuova decisione. In via

supercautelare e cautelare postula in entrambi i ricorsi la “sospensione/revoca”

della decisione di risarcimento, asseverando di essere stato escusso dalla Cassa

– per l‘incasso della somma di fr. 38'079.10 – con precetto esecutivo del 3

agosto 2017 e facendo presente come nel-l’ambito della procedura di

rigetto definitivo dell’opposizio-ne è stata fissata per il 16 ottobre 2018 l’udienza

dinanzi al Pretore per procedere al contraddittorio.

Nel merito, a motivazione

delle proprie domande di giudizio, il ricorrente, per quanto attiene

all’impugnativa contro la decisione che ha dichiarato irricevibile

l’opposizione, in particolare e per quanto qui interessa ha osservato:

"

(…)

13. Con decisione di risarcimento dei danni (ex art.

52 LAVS) del 29 aprile 2016 l'IAS ha condannato RI 1, quale ex membro del

consiglio di amministrazione della fallita FA 1, a risarcire alla Cassa

l'importo di CHF 52'284.70 a titolo di contributi paritetici non pagati per gli

anni 2013 e 2014 (doc. 4).

(…)

16. RI 1 ha chiesto udienza presso l'IAS per

contestare la decisione. Egli intendeva in questo modo chiarire con

l'autorità la propria posizione. Egli è stato sentito in data 10 maggio 2016

dai signori __________ e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1.

Dell'audizione è stato redatto un verbale (doc. 6).

(…)

17. Il verbale, redatto dai funzionari del servizio

giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli

argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione e ha

espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando temi puntuali come

per esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione,

o la circostanza di aver allestito una contabilità della ditta e di aver

approntato un piano di rientro.

18. Queste argomentazioni, come pure la documentazione

a sostegno che RI 1 aveva portato con sè, non sono state minimamente prese in

considerazione dai due funzionari.

19. Il disaccordo di RI 1 verso la decisione di

risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari dopo aver terminato

l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la decisione

della Cassa.

(…)

20. Questa circostanza è fondamentale, perché avendo

riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero dovuto

procedere diversamente ovvero:

- trattare tale disaccordo espresso da RI 1

come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione

con un nuovo termine per impugnare questa decisione, oppure

- assegnare a RI 1 un congruo termine per

porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai

sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.

21. In ogni caso, i due funzionari si sono limitati a

confermare la propria decisione e non hanno minimamente preso in considerazione

gli argomenti e la documentazione offerta da RI 1.

22. Infatti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 OPGA,

l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio

personale. E' chiaro che i due funzionari che hanno partecipato al colloquio

avrebbero dovuto tener in maggior conto il fatto che RI 1 non era cognito della

procedura in cui suo malgrado si trovava e non era rappresentato.

23. Essi invece, hanno abilmente evitato di fornire ad

RI 1 delle indicazioni concrete sull'effettiva situazione di diritto o

informazioni chiare sui possibili rimedi di diritto e si sono limitati a

riportare a verbale in modo sommario e quasi en passant, che “il signor RI 1

valuterà la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione,

debitamente motivata e con i relativi mezzi di prova". (doc. 4 in

fine). Ciò che contrasta in modo evidente con i disposti di cui all'art. 10

OPGA e 52 LPGA il cui scopo non è quello di occultare i diritti dell'opponente,

bensì al contrario, di renderli più chiari e trasparenti. Specialmente se

l'opponente non è cognito del diritto svizzero e non è rappresentato.

24. Così facendo essi hanno violato il diritto ad

essere sentiti di RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).

Infatti, l'autorità amministrativa ha omesso dapprima di considerare come

opposizione, l'opposizione presentata da RI 1 contro la decisione di

risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo

luogo, l'autorità non si è determinata su tale opposizione con una decisione su

opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2

LPGA), né ha assegnato un termine per porre rimedio a un'eventuale mancanza dei

requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, l'autorità

non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi

dell'art. 56 LPGA.

25. Sulla tempestività dell'opposizione, RI 1

ribadisce che in seguito alle omissioni di procedura indicate sopra, non sono

scattati né sono mai stati operanti i termini per l'opposizione,

rispettivamente i termini per sanare l'opposizione o per contestare la

decisione su opposizione. Pertanto la decisione di risarcimento del danno del

29 aprile 2016 non può essere considerata come cresciuta in giudicato.

(…)

27. La decisione di risarcimento dei danni deve essere

annullata e deve essere concesso un nuovo termine per l'opposizione anche per un

altro motivo. Dal verbale di audizione del 10 maggio 2016 si evince che i due

funzionari, dopo aver sentito RI 1, hanno di fatto stabilito di non entrare in

materia delle argomentazioni dell'opponente. Anche la decisione di non entrata

in materia può essere impugnata ai sensi dell'art. 56 LGPA. Pertanto, la decisione

di non entrata in materia avrebbe dovuto essere accompagnata da un nuovo

termine di opposizione e non poteva semplicemente richiamare il termine

corrente. Di fatto RI 1 è stato privato del termine per presentare opposizione

contro la mancata entrata in materia da parte dell'autorità amministrativa, la

quale ha in questo modo nuovamente violato il suo diritto di essere sentito ed

in particolare il diritto derivanti dall'art. 6 CEDU.

28. Pertanto, l'IAS deve considerare come avvenuta

l'opposizione di RI 1 e deve emettere una decisione su opposizione di merito e

non soltanto di irricevibilità (…)”

(doc. I inc. 31.2018.13)

Quo alla contestata non

entrata nel merito della domanda di riconsiderazione rispettivamente alla

dichiarata irricevibilità della domanda di revisione, l’insorgente ha

evidenziato:

" (…)

Nel merito

(…)

6. L'IAS ha statuito in data 17 luglio 2018

sull'Opposizione e sulla Domanda di Revisione /Riconsiderazione con due decisioni

distinte.

6.1 Con la Decisione su Domanda di Revisione e

Riconsiderazione, del 17 luglio 2017 qui in oggetto, l'IAS ha respinto come

irricevibile la domanda di revisione e riconsiderazione di RI 1.

6.2 II dispositivo di tale decisione indica quali rimedi

giuridici possibili l'opposizione e, in caso di contestazione

esclusivamente della non entrata nel merito, la via del ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni. RI 1 inoltra pertanto il presente ricorso a cod.

Tribunale e formula con atto separato opposizione all'IAS. Ciò per evitare che

l'omissione dell'uno o dell'altro rimedio giuridico possa arrecargli un

pregiudizio insanabile (per esempio la crescita in giudicato della Decisione

su Domanda di Revisione e Riconsiderazione del 17 luglio 2018, in caso di

mancata opposizione o l'impossibilità di una valutazione nel merito in caso di

omissione del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni).

(…)

7. Con il presente ricorso RI 1 contesta la Decisione

su Domanda di Revisione e Riconsiderazione del 17 luglio 2018. Egli ritiene

infatti che nella procedura amministrativa che ha seguito la decisione

risarcitoria del 29 aprile 2016 sia stato violato in modo manifesto e

insanabile il suo diritto di essere sentito (Art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost,

art. 6 n. 1 CEDU). Ritiene inoltre che l'IAS abbia negato a torto la

possibilità di avvalersi della possibilità di una revisione / riconsiderazione

ai sensi dell'art. 53 LPGA. E ciò per i seguenti motivi.

8. Si contesta che la decisione risarcitoria del 29

aprile 2016 sia regolarmente cresciuta in giudicato (cfr. decisione

impugnata, p. 2, punto 1). Come esposto nell'atto di Opposizione e

subordinatamente Domanda di Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018 e

come correttamente riconosciuto dall'IAS, in data 10 maggio 2016 RI 1 si è

recato presso l'IAS per chiarire con l'autorità la propria posizione.

(…)

9. Egli è stato sentito in data dai signori __________

e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1. Dell'audizione è stato

redatto un verbale (doc. 5). RI 1 ha lasciato l'udienza ritenendo di aver

chiarito la propria posizione. Purtroppo così non è stato.

(…)

10. Dal verbale, redatto dai funzionari dell'IAS, e

dalle argomentazioni riportate, è chiaro che RI 1 ha contestato la decisione

risarcitoria e ha espresso il proprio disaccordo con la stessa. È chiaro

anche che i due funzionari non hanno tenuto in minimo conto delle

argomentazioni puntuali e della documentazione addotta da RI 1. Si produce come

doc. 6 la documentazione prodotta da RI 1 relative agli sforzi da lui compiuti

per ristabilire l'operatività della società. Tale documentazione è stata

prodotta ai doc. 6-10 nell'ambito dell'atto di Opposizione e Domanda di

Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018, che qui si richiama dall'IAS.

(…)

11. Il disaccordo di RI 1 verso la decisione di

risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari, dopo aver terminato

l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la

decisione della Cassa.

12. E' quindi pretestuoso sostenere "che il

signor RI 1 dichiarava di valutare la possibilità di inoltrare entro i termini

di legge un'opposizione" (decisione impugnata p.1 punto 1). Non solo perché

il verbale è stato redatto dagli stessi funzionari che hanno scelto la formulazione

che volevano, ma anche perché questi avevano ben capito le intenzioni di RI 1,

tanto da sentire la necessità di riconfermare la decisione della Cassa.

13. Quest'ultima circostanza è fondamentale perché,

avendo riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero

dovuto procedere diversamente ovvero:

- trattare tale disaccordo espresso da RI 1

come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione

con un nuovo termine per impugnare questa decisione, oppure

- assegnare a RI 1 un congruo termine per

porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai

sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.

14. Invece, i due funzionari si sono limitati a

confermare la propria decisione e non hanno minimamente preso in considerazione

gli argomenti e la documentazione offerta da RI 1.

15. In questo modo, essi hanno violato il diritto ad

essere sentiti di RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).

Infatti, l'autorità amministrativa ha omesso dapprima di considerare come

opposizione, l'opposizione presentata da RI 1 contro la decisione di

risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo

luogo, l'autorità non si è determinata su tale opposizione con una decisione su

opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2

LPGA), né ha assegnato un termine per porre rimedio a un'eventuale mancanza dei

requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, l'autorità

non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi

dell'art. 56 LPGA.

16. E' vero che l'art. 53 LPGA è un istituto

straordinario della revisione processuale. E' vero anche che nel presente caso

ricorrono sicuramente gli estremi della sua applicazione.

17. L'art. 53 LPGA permette la revisione delle

decisioni formalmente passate in giudicato quando l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza. Sono considerati fatti nuovi, quei

fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nel procedimento

principale sarebbe stato possibile portare allegazioni di fatto, che però

nonostante la diligenza che si poteva pretendere, non erano noti al richiedente

della revisione (DTF 143 V 105, p. 107, cons. 2.3).

18. RI 1 non è stato coinvolto nel procedimento

principale di risarcimento, del quale non sapeva nulla. Egli non poteva quindi

produrre alcunché. Il primo impatto con la procedura di risarcimento lo ha

avuto con la ricezione della decisione del 29 aprile 2016. Il secondo con

l'incontro con i due funzionari, dove ha cercato inutilmente di spiegare le

proprie ragioni. Pertanto, egli non è mai stato veramente posto in condizione

di far valere le proprie argomentazioni. Come esposto sopra, neppure in

occasione dell'udienza del 10 maggio 2016 egli ha potuto avvalersi dei propri

argomenti, perché i due funzionari hanno di fatto liquidato lui, i suoi

argomenti e la sua documentazione senza entrare in materia.

19. Se avessero valutato le argomentazioni e se

avessero esaminato la documentazione proposta da RI 1, avrebbero quantomeno

potuto valutare dei motivi di giustificazione per escludere la responsabilità,

come per esempio il breve periodo di assunzione di carica dell'organo. RI 1

avrebbe potuto quindi far valere un'esclusione della responsabilità o beneficiare

di una riduzione come è stato il caso per l'altro membro del CdA __________. Si

ricorda infatti che RI 1 ha rivestito la carica di organo solo per due mesi

e dieci giorni. L'altro membro del CdA della fallita, __________, che ha

seduto nel CdA della fallita società dal 25 marzo 2013 fino al 29 aprile 2014,

ovvero per un anno e un mese, è stato ritenuto responsabile unicamente per

l'importo di CHF 14'205.60 (cfr. decisione di risarcimento 29.04.2016, p. 4).

20. E' pertanto a giusto titolo che RI 1 ha chiesto la

revisione della. decisione di risarcimento, perché i fatti e le argomentazioni

da lui portate, non erano state valutate durante il procedimento principale

(dal momento che RI 1 non è stato coinvolto in tale procedimento), né lo sono

state all'udienza del 10 maggio 2016, perché i funzionari che le hanno ricevute

non hanno ritenuto di doverle prendere in considerazione.

21. La decisione sulla domanda di revisione e

riconsiderazione del 17 luglio 2018 ritiene la richiesta di revisione

intempestiva. A torto.

22. Per quanto concerne la tempestività della

richiesta di revisione, si prende atto che l'IAS non contesta il rispetto del

termine di 90 giorni per presentare tale richiesta (DFR 143 V 105, cons. 2.1).

23. L'IAS rimprovera l'intempestività ad RI 1, quando

invece, lui aveva prodotto ed allegato all'udienza del 10 maggio 2016 le

proprie argomentazioni, mentre sono stati invece i funzionari ad omettere sbrigativamente

la valutazione e l'esame di tali argomentazioni, come sarebbe stato loro

compito fare. Ad RI 1 non può quindi essere rimproverata né intempestività né

la mancata diligenza nel produrre fatti e prove nuove, dal momento che non è

stato messo in condizione di poterlo fare.

24. E' pure a torto che l'autorità afferma che sarebbe

"ininfluente il momento in cui terze figure e tra queste il

rappresentante legale, siano venute a conoscenza di elementi costitutivi la

fattispecie". E' troppo facile. Una tale affermazione può valere

quando l'autorità si comporta in modo ineccepibile. Quando ha riconosciuto

un'opposizione e la tratta come tale. Non invece quando si comporta in modo non

trasparente e ribalta maliziosamente sul cittadino non cognito, l'onere di

farsi parte attiva, evitando in questo modi di procedere alle verifiche ed alle

decisioni di sua competenza.

25. Pertanto la richiesta di revisione

riconsiderazione deve essere accolta e trattata nel merito.”

(doc. I inc. 31.2018.14)

Con decreto 19 settembre

2018 il Vicepresidente del TCA ha respinto entrambe le domande supercautelari e

cautelari evidenziando, tra l’altro, come al giudice del rigetto definitivo del-l’opposizione

compete l’esame d’ufficio dell’esecutività o meno della decisione su cui il

creditore fonda il proprio credito (cfr. III in inc. 31.2018.13 e inc.

31.2018.14).

Con la risposta di causa

l’amministrazione postula la reiezione di entrambi i ricorsi rinviando a quanto

esposto nelle rispettive decisioni del 17 luglio 2018.

1.4 Tramite decisione su

opposizione emessa il 14 novembre 2018, la Cassa ha respinto l’opposizione del

14 settembre 2018 confermando quindi il provvedimento del 17 luglio 2018 con

cui aveva dichiarato irricevibile la domanda del 14 giugno 2018 chiedente la

revisione processuale della decisione del 29 aprile 2016.

Con ricorso 17 dicembre 2018

insorge RI 1 avverso la decisione su opposizione del 14 novembre 2018. Chiede che

venga accolta la domanda di revisione/riconside-razione, che venga annullata la

decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 e, in subordine, che l’incarto

venga rinviato all’amministrazione per nuova decisione. In particolare e per

quanto qui interessa, ha argomentato:

" (…)

7. Con la decisione di risarcimento dei danni (ex

art. 52 LAVS) del 29 aprile 2016 (doc. 4), l'IAS ha condannato RI 1, quale ex

membro del consiglio di amministrazione della fallita FA 1, a risarcire alla

Cassa l'importo di CHF 52'284.70 a titolo di contributi paritetici non pagati

per gli anni 2013 e 2014 (doc. 2).

(…)

9. RI 1 ha chiesto udienza presso l'IAS per

contestare la decisione. Egli intendeva in questo modo chiarire con l'autorità

la propria posizione. Egli è stato sentito in data 10 maggio 2016 dai signori __________

e __________ del Servizio giuridico della Cassa CO 1. Dell'audizione è stato

redatto un verbale (doc. 7).

(…)

10. Il verbale, redatto dai funzionari del servizio

giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli

argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione o ha

espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando e temi puntuali come

per esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione,

o il fatto che non vi fossero bilanci della società, o la circostanza di aver

allestito una contabilità della ditta e di aver approntato un piano di rientro.

Ciò che ha suffragato anche con documenti.

11. Queste argomentazioni non sono state considerate

dai funzionari dell'IAS. Invece di confrontarsi con tali argomentazioni, essi

hanno liquidato RI 1 con argomenti di carattere generale e astratto, quali "la

giurisprudenza relativa alla posizione dell'organo che subentra" o

ancora "eventuali elementi di discolpa per l'organo che subentra",

o "la possibilità di chiedere una dilazione di pagamento" (cfr.

doc. 7). Di fatto quindi i funzionari dell'IAS non hanno esaminato tali

argomentazioni e si sono invece limitati a riconfermare la decisione della

Cassa.

12. Con atto di Opposizione e subordinatamente Domanda

di Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018, RI 1 si è opposto a tale

decisione e ne ha chiesto in subordine la revisione.

(…)

13. La Cassa ha ritenuto la richiesta di revisione

intempestiva e l'ha dichiarata irricevibile. Con la decisione su opposizione 14

novembre 2018 qui impugnata, la Cassa ha respinto l'opposizione di RI 1 e ha

confermato la propria decisione emanata il 17 luglio 2018.

14. La Cassa, richiamando l'art. 53 cpv. 1 LPGA, si

appoggia apoditticamente alla prassi secondo cui, un fatto è da considerarsi nuovo

se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato

portato a conoscenza dell'autorità, poiché non era noto all'istante malgrado la

sua diligenza. La Cassa ha ritenuto che le argomentazioni e i fatti invocati da

RI 1 avrebbero dovuto essergli noti già prima della decisione del 29 aprile

2016 (doc. 4), ed in ogni caso al più tardi in occasione del verbale di

audizione del 10 maggio 2016 (doc. 7). Per questo motivo, la Cassa ha ritenuto

che tali fatti non potessero essere qualificati come "fatti nuovi" e

ha respinto la richiesta di revisione come intempestiva e quindi irricevibile.

15. Purtroppo, RI 1 non ha memoria di essere mai

stato convenuto dalla cassa nella procedura di risarcimento ex art. 52 AVS

fino a quando non ha ricevuto la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016. Egli

non è quindi mai stato messo in condizione di poter far valere alcun argomento

difensivo, noto o non noto, prima dell'emanazione della decisione di risarcimento

(doc. 4).

16. Una volta ricevuta la decisione di risarcimento

(doc. 4) egli ha chiesto udienza presso la Cassa il 5 maggio 2016 (doc. 7). In

tale occasione, come si evince dal verbale, egli ha diligentemente fatto

valere le proprie argomentazioni. Purtroppo, di nuovo, i funzionari che lo hanno

ricevuto non le hanno prese in considerazione. Anzi. Invece di trattare il

disaccordo espresso da RI 1 come un'opposizione e procedere ad emettere una

nuova decisione su opposizione con un nuovo termine per impugnare tale decisione;

oppure assegnare a RI 1 un congruo termine per porre rimedio all'eventuale

mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA;

o ancora esaminare e valutare gli argomenti e la documentazione addotta da RI 1,

- invece di fare tutto ciò, tali funzionari hanno preferito liquidare RI 1 e

confermare semplicemente la loro decisione.

17. E' quindi a torto che la Cassa ritiene che le

argomentazioni di RI 1 siano tardive perché in realtà egli non è mai stato

messo in condizione di farle valere e quando lo sarebbe stato, vale a dire in

occasione dell'udienza del 5 maggio 2016, è stato invece ignorato.

18. A ulteriore giustificazione della propria

posizione, la Cassa nella sua motivazione, sostiene che è ininfluente il

momento in cui terze figure (in concreto il sottoscritto legale), siano venute

a conoscenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Tale giustificazione

sarebbe corretta, se la Cassa avesse agito in modo conforme alla legge, ovvero

avesse correttamente

- trattato il disaccordo espresso da RI 1

come un'opposizione e avesse emesso nuova decisione su opposizione con un nuovo

termine per impugnare tale decisione, oppure

- assegnato a RI 1 un congruo termine per

porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai

sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA, oppure ancora

- avesse esaminato entrando in materia, gli

argomenti e la documentazione addotta da RI 1.

19. Così però non è stato. Si ritiene quindi che la

Cassa non possa rimproverare la tardività o la mancata diligenza ad RI 1,

quando lei stessa ha di fatto violato il diritto di essere sentito del

ricorrente. Questi, non cognito del diritto e ancora meno della procedura in

cui suo malgrado di trovava, si è trovato al momento dei fatti (doc. 7), solo e

senza rappresentanza davanti ai funzionari della Cassa e non ha avuto altra

possibilità che seguire quanto essi hanno disposto e che risulta dal verbale di

cui al doc. 7.

(…)

(Doc. I inc. 31.2018.24)

Con la risposta di causa la

Cassa chiede la reiezione del gravame osservando:

" (…)

1.

In data 29 aprile 2016 la Cassa ha

emanato una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti del qui

ricorrente (doc. A4 agli atti). Durante un colloquio avvenuto presso gli uffici

della Cassa il 10 maggio 2016, il ricorrente ha esposto la sua posizione

affermando di valutare la possibilità di inoltrare, entro i termini di legge,

un'opposizione (doc. A7 agli atti). Tuttavia non vi ha provveduto.

Considerandi

2.

Solo con scritto del 14 giugno 2018 (doc. 1),

ossia due anni dopo il predetto colloquio, egli è insorto contro la decisione

risarcitoria, chiedendo in via subordinata la revisione e riconsiderazione

della decisione impugnata.

3.

Con due distinte decisioni, entrambe del 17

luglio 2018 la Cassa ha respinto le richieste del qui ricorrente. Con la prima

decisione la Cassa ha accertato la tardività della contestazione (doc. 2) e con

la seconda ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione e non è entrata

nel merito della richiesta di riconsiderazione (doc. 3). Per quanto concerne la

presente procedura, avverso quest'ultima decisione il signor RI 1 è insorto con

opposizione del 14 settembre 2018 (doc. 4). Con decisione su opposizione del 14

novembre 2018 (doc. 5) la Cassa ha confermato la sua precedente decisione,

contro la quale il signor RI 1 ha presentato ricorso in data 17 dicembre 2018.

4.

Come si evince da quanto sopra, sono state

emanate numerose decisioni per il caso in esame e la Cassa tiene a precisare

che la presente risposta di causa ha unicamente quale oggetto l'irricevibilità

della richiesta di revisione della decisione del 29 aprile 2016, formulata dal

ricorrente con scritto del 14 giugno 2018. Di conseguenza, la Cassa evidenzia

sin d'ora, che con il presente allegato non prenderà posizione sulle

considerazioni esposte nel ricorso dal ricorrente che rilevano delle altre

procedure pendenti presso questo Tribunale, ritenendo di aver sufficientemente

chiarito i motivi per i quali sono state emanate decisioni nei suoi confronti.

Pertanto, la Cassa si limiterà a rispondere alle censure riguardanti

prettamente l'irricevibilità della domanda di revisione, puntualizzando

evidentemente che con questo procedere non intende riconoscere le altre

contestazioni del ricorrente, ma ritiene, come detto, di aver già ampiamente

preso posizione in merito (a questo proposito si rinvia agli allegati di causa

degli INC. N. 31.2018.13 e 31.2018.14).

5.

Con il ricorso del 17 dicembre 2018 il signor RI

1.

censura l'irricevibilità della domanda di revisione, ritenendo che

precedentemente all'emanazione della decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS,

non è mai stato messo in condizione di far valere alcun argomento difensivo, se

non, a suo dire, in occasione del colloquio avvenuto presso la Cassa il 10

maggio 2016. Secondo il ricorrente la Cassa avrebbe però ignorato le sue

argomentazioni.

Il ricorrente ritiene che la Cassa abbia violato il

suo diritto di essere sentito e che pertanto, la conoscenza degli elementi

costitutivi della fattispecie da parte del suo rappresentante legale, possa

costituire un fatto nuovo, poiché, a suo dire, egli non è cognito del diritto e

della procedura in cui si è trovato, asserendo inoltre che di fronte ai

funzionari egli non ha avuto altra possibilità che conformarsi a quanto da essi

disposto.

6.

Al fine di evitare inutili ripetizioni, in

merito ai presupposti per l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LPGA (fatti nuovi,

nuovi mezzi di prova e termine per procedere con la richiesta), la Cassa si

permette di rinviare alle considerazioni esposte con la decisione contestata,

ribadendo qui tuttavia che il mezzo di contestazione ordinario di una decisione

della Cassa è l'opposizione (art. 52 LPGA) e che invece l'istituto della

revisione è un mezzo di diritto straordinario, applicabile solo a determinate

condizioni.

Nella presente fattispecie occorre quindi valutare se

detti presupposti risultano adempiuti e, a mente della scrivente Cassa, ciò non

è chiaramente il caso. Infatti, il ricorrente stesso ammette che i motivi da

lui addotti per domandare una revisione della decisione, gli erano noti al

momento del colloquio avvenuto con la Cassa in data 10 maggio 2016; data alla

quale il termine per presentare opposizione, ossia l'istituto ordinario, non

era ancora scaduto, tante che il ricorrente ha dichiarato alla conclusione del

colloquio di valutare la possibilità di inoltrare, entro detto termine,

un'opposizione debitamente motivata e sostanziata da mezzi di prova.

La fattispecie non presenta quindi nuovi fatti o mezzi

di prova che il ricorrente non poteva addurre in sede di opposizione.

7.

Il ricorrente ritiene, a torto, che la Cassa

abbia violato il suo diritto di essere sentito.

È piuttosto vero il contrario. Infatti, a richiesta

dello stesso, la Cassa ha organizzato un colloquio, nel corso del quale gli

sono stati esposti verbalmente gli elementi che hanno portato quest'ultima a

ritenerlo responsabile per il danno subito. Preso atto di quanto discusso, egli

era libero di presentare formalmente opposizione, ciò che tuttavia, non ha

fatto. La Cassa nel presente caso ha rispettato il suo dovere d'informazione e

ha pure sentito il ricorrente in un momento della procedura in cui non era

tenuta a farlo (art. 42 LPGA). Appare pertanto ora abusivo sollevare una —

contestata — violazione del diritto di essere sentito.

8.

La Cassa rimarca inoltre come il caso in esame

non presenti particolari difficoltà fattuali o giuridiche tali da impedire al

ricorrente di opporsi autonomamente alla decisione risarcitoria emessa nei suoi

confronti. Inoltre la procedura amministrativa applicata alla fattispecie è chiaramente

indicata nella decisione risarcitoria e facilmente comprensibile, anche per

persone non cognite del diritto, questo vale anche per i termini utilizzati

nella redazione del verbale del 10 maggio 2016, che non lasciano spazio ad

alcuna interpretazione.

La Cassa ripete ancora una volta che la presa di

conoscenza della fattispecie da parte del rappresentante legale del ricorrente,

non può certamente assurgere quale nuovo fatto o nuovo mezzo di prova

giustificante una revisione della decisione risarcitoria.

(…)

1.5

Dalle

informazioni raccolte dal Tribunale, la causa di rigetto definitivo dell’opposizione

promossa dalla Cassa nei confronti del qui ricorrente dinanzi al Pretore di __________

è stata sospesa in attesa del presente giudizio.

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49

cpv. 2 LOG;

Le cause di cui agli inc.

31.2018

, 31.2018.14 e 31.2018.24 vengono decise con un unico giudizio ai sensi

dell’art. 76 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù dell’art. 31 Lptca.

2.2

Inc. 31.2018.13 (opposizione alla decisione di risarcimento

del 29 aprile 2016)

2.2.1

La decisione determina l’oggetto

dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, 118 V 311 consid. 3b).

Nella misura in cui e

laddove nel ricorso contro la decisione che ha dichiarato irricevibile

l’opposizione del 14 giugno 2018 (inc. 31.2018.13) l’insorgente adduce

argomenti e censure attinenti all’esame della sua contestata responsabilità per

il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1 (v. in particolare i punti

8.

a 15 del ricorso; v. anche la notifica di mezzi di prova del 22 ottobre 2018

sub VI), gli stessi (con la relativa documentazione

prodotta) s’ap-palesano improponibili e di nessuna utilità ai fini del

presente giudizio. Giova infatti ricordare che in caso di opposizione tar-diva

l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale,

pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa. In tale

ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso avverso

siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame giudiziale alla

questione a sapere se a ragione l'amministrazione ha decretato la non entrata

in materia, un esame di merito sfuggendo in tal caso alla cognizione del

giudice (DTF 121 V 159, 116 V 266; sul punto cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.),

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,

2009, n. 3 ad § 25).

2.2.2

Oggetto

del ricorso è quindi unicamente la questione a sapere se la decisione del 17

luglio 2018 che ha dichiarato irricevi-bile l’opposizione del 14 giugno 2018 è

conforme o meno alla legislazione federale.

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1

LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Come

accennato, l’insorgente sostiene – non senza contraddirsi – da un lato che l’opposizione

presentata il 14 giugno 2018 è tempestiva, i termini per opporsi alla decisione

del 29 aprile 2016 non avendo mai iniziato a decorrere; d’altro lato assevera

di aver già contestato in sede d’audizione la decisione di risarcimento emessa

a suo carico. Rimprovera quindi all’amministrazione di aver violato il suo

diritto di esser sentito per aver omesso di considerare quale opposizione le censure

sollevate in sede d’audizione, per non essersi in seguito pronunciata tramite

decisione su opposizione, di non avergli assegnato un termine ai sensi

dell’art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare ad eventuali mancanze e di non aver

emesso una decisione impugnabile di non entrata in materia.

2.2.3

Dal verbale del 10 maggio 2016

risulta che, in occasione del-l’audizione chiesta dall’interessato dopo la

ricezione (il 3 mag-gio 2016; cfr. doc. A-7) della decisione di risarcimento

del 29 aprile 2016, RI 1 ha esposto la propria posizione in seno alla società –

del cui CdA è stato membro per pochi mesi – mentre che la Cassa si è riconfermata

nella propria decisione condannatoria. Il verbale ha il seguente tenore:

"

VERBALE DI AUDIZIONE DEL 10

MAGGIO 2016, ORE 10.00, NEGLI UFFICI DELLA CASSA CO 1, __________

Sono presenti:

- __________ e __________ per il Servizio giuridico

della Cassa CO 1;

- Signor RI 1, __________, __________

Il signor RI 1 espone la propria posizione in seno alla

società, in particolare:

• di essere stato membro della società per pochi

mesi, su proposta del signor __________

• quest'ultimo gestiva interamente la società non

fornendo in modo tempestivo le informazioni che gli venivano richieste. Ad esempio

non vi erano bilanci disponibili. Alla fine gli scoperti si aggiravano sui 2,5

mio

• di essersi occupato inizialmente dell'allestimento

di una contabilità industriale ed in seguito di aver esaminato in dettaglio la

situazione finanziaria affine di allestire un piano di rientro, ad esempio con

l'IVA

• di non aver avuto accesso ai conti bancari. Li

gestiva il signor __________

• per le l'Ufficio imposte non sono emerse pendenze

nei confronti del signor RI 1.

La Cassa si riconferma nella propria decisione

risarcitoria, specificando:

• gli elementi che hanno determinato la

responsabilità, in particolare la giurisprudenza relativa alla posizione

dell'organo che subentra

• eventuali elementi di discolpa per l'organo che

subentra

• la possibilità di richiedere una dilazione di

pagamento.

Alla luce di quanto esposto il signor RI 1 valuterà la

possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione, debitamente

motivata e con i relativi mezzi di prova.”

(doc. A-7 inc. 31.2018.13)

Giusta l'art.

10.

OPGA

"

1.

L'opposizione

deve contenere una conclusione e una motivazione.

2.

L'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro

decisioni:

a. impugnabili

per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi

della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle

stesse;

b. emanate da un

organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51

dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali.

3.

In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta

per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

4.

L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente

o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta

oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo

patrocinatore.

5.

Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito".

L'opposizione

deve quindi contenere una conclusione ed una motivazione.

In STF K

62/06 del 21 maggio 2007 il TF ha affermato che

“se nel procedimento amministrativo

la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei

ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con

speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre

quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo

intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è

contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)".

Nella STF I 158/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha stabilito che,

a torto, l'amministrazione aveva ritenuto tardiva un'opposizione, rilevando in

particolare:

" 2.2 (…) la

procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit

exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant

Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire

de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice,

sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs

divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA

concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à

l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al.

3.

LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in: Schaffhauser/Kieser

(édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et

correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la

LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances

sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir

également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (…) 3.3 Avec les premiers juges,

il faut admettre que l'assuré, par son mandataire, a montré clairement dans sa

lettre du 2 mai 2003 sa volonté de faire opposition à la décision du 29 avril

2003.

de refus de prestations. Cela ressort du texte même de la lettre, où

l'avocat informait l'office AI que son mandant désirait faire opposition contre

cette décision. C'est du res-te ainsi que l'a compris, dans un premier temps

tout au moins, l'office AI dans ses lettres des 12 et 28 mai 2003. S'il devait

subsister un doute à ce sujet, l'opposant pouvait de bonne foi considérer que

l'office AI tenait son écriture du 2 mai 2003 pour une opposition en bonne et

due forme. D'autant plus que le délai pour former opposition contre la décision

du 29 avril 2003 n'était pas expiré lorsque l'office AI, dans sa lettre du 28

mai 2003, a accusé réception de l'opposition. Certes, la lettre du 2 mai 2003

ne contenait ni conclusions ni motifs. Conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA, il

appartenait à l'office AI d'impartir à l'opposant un délai convenable pour

réparer le vice. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir déposé le

6.

juin 2003, soit dans le délai imparti par l'office AI dans sa lettre du 12

mai 2003, un mémoire contenant des conclusions et une motivation. Il n'était

pas nécessaire que la réparation du vice intervînt dans le délai de trente

jours".

Se da un lato un ricorso deve contenere,

oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi

invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare

con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida

un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la

decisione intimata (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 69

n. 49). Secondo Kieser una motivazione può addirittura essere aggiunta, non

essendo un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art.

52.

n. 14).

In DTF 123 V

128.

consid. 3c l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:" Dans le cas d'espèce,

l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats

médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision

de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait

encore d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe

de la confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces

certificats ne pouvait être compris par la recourante que comme la

manifestation - imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans

ces circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré,

avant de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges

cantonaux ont admis à bon droit (…)”.

La procedura d’opposizione

deve quindi essere impostata in maniera tale da essere facilmente accessibile

all’assicurato (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, art. 53 n. 28; Défago Gaudin, in

Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales,

2018, art. 52 n. 21) e l’obbligo di motivazione e di presentare delle

conclusioni giusta l’art. 10 cpv. 1 OPGA dev’essere inteso in maniera aperta,

la misura di tali requisiti dovendo essere stabilita tenendo appunto conto del

fatto che l’opposizione deve poter essere esercitata in ma-niera semplificata

(Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36; Gaudin, op. cit., art. 52 n. 21).

Perché vi sia opposizione è sufficiente che sia manifestata la volontà di non

accettare una decisione (Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36). Seiler (Rechtsfragen

des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung (art. 52 ATSG), in

Sozialversicherungsrechtstagung 2007, Schriftenreihe IRP-HSG, p. 85) osserva sul

tema che la motivazione deve confrontarsi con la decisione impugnata almeno in

forma rudimentale. Se l’opposizione non ottempera a uno o a entrambi i

requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (cosi come a quello della firma),

dev’esse in ogni caso assegnato da parte dell’assicuratore un congruo termine

per rimediarvi con la comminatoria, in caso contrario, della non entrata nel

merito dell’opposizione.

2.2.4

Nel

caso concreto, il modo di procedere dell'amministrazione non può essere

condiviso.

Contrariamente a quanto

assunto della Cassa nella decisione su opposizione del 17 luglio 2018 – nella

quale sostiene che l’opposizione alla decisione del 29 aprile 2016 è stata

presentata (tardivamente) solo il 14 giugno 2018 –, in occasione del-l’audizione

del 10 maggio 2016 RI 1 ha esplicita-mente addotto – elencandoli – i motivi per

cui non si riteneva responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici.

Ha segnatamente addotto di essere stato membro del CdA per pochi mesi, che la

gestione della società era interamente nelle mani di altra persona la quale non

forniva le informazioni richieste, che i bilanci della società non erano

disponibili, che egli si è occupato della contabilità e della valutazione della

situazione finanziaria e che non aveva accesso ai conti bancari. Ciò non poteva

non essere considerato dall’ammini-strazione quale evidente manifestazione

della volontà di contestare la decisione di risarcimento.

In simili circostanze, vista

la volontà di RI 1 –espressa il 10 maggio 2016 – di non accettare la decisione

di risarcimento resa nei suoi confronti, il principio della buona fede – applicabile

in materia amministrativa (DTF 123 V 132) – avrebbe dovuto indurre la Cassa ad

ammettere l’esistenza di un’opposizione e non invece spingerla ad irritamente accordare

o concordare con l’interessato “la possibilità di inoltrare entro i termini

di legge un’opposizione debitamente moti-vata” (poiché l’opposizione già

era stata presentata e – alla luce dei summenzionati parametri – con

sufficiente motivazione) “con i relativi mezzi di prova” (per altro non

richiesti quale requisito di validità dell’opposizione). Trattandosi di chiara

volontà di opporsi alla decisione del 29 aprile 2016, per la Cassa si trattava

di emanare di conseguenza una decisione su opposizione o tuttalpiù di assegnare

all’interessato un congruo termine (ai sensi e con la comminatoria dell’art. 10

cpv. 5 OPGA e che nulla ha a che vedere con il termine per presentare

opposizione giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA) per, se del caso, precisare non tanto

le motivazioni (già addotte) quanto la sua conclusione su come ed in che misura

egli intendeva modificare la decisione di risarcimento.

Nulla di tutto ciò: la Cassa,

dopo l’audizione di RI 1 e spirato il termine di 30 giorni dalla notifica della

decisio-ne di risarcimento, ha considerato quest’ultima siccome cresciuta in

giudicato, ritenendo erroneamente di non dover e-mettere una decisione su

opposizione né di dover se mai assegnare un congruo termine, questa volta

validamente con la comminatoria dell’art. 10 cpv. 5 OPGA.

Quo alla conclusione

quale requisito imposto dall’art. 10 cpv. 1 OPGA, in realtà la completazione in

tal senso dell’opposi-zione si sarebbe potuta effettuare seduta stante

chiedendo segnatamente all’opponente di voler fornire precisazioni al riguardo

(nessuna richiesta di completazione in tale senso risulta a verbale). La

volontà di escludere una responsabilità in misura completa – e quindi per tutto

l’importo fatto valere dalla Cassa – è in ogni caso deducibile dai suevocati argomenti

addotti dall’opponente a sua discolpa.

Non vi sono per il resto ragioni

o elementi che consentano di ipotizzare che, sottoscrivendo il verbale

d’audizione del 10 maggio 2016, RI 1 abbia voluto considerare non valide ai

fini dell’opposizione (e quindi ritirare) le sue contestazioni, nel caso in cui

egli non avesse presentato, nel termi-ne non ancora scaduto per presentare

opposizione, ulteriori sue motivazioni o mezzi di prova. Neppure è desumibile

da-gli atti la volontà dell’interessato di considerare quanto da lui esposto in

sede d’audizione alla stregua di un’opposizione cautelare, a cui si sarebbe

quindi in seguito riservato di rinunciare (segnatamente non presentando ulteriori

motivazioni o mezzi di prova) (sul concetto di opposizione cautelare cfr.

Schlauri, op. cit., p. 67; Kieser, op. cit., 2015 n. 52 n. 38).

2.2.5

Stante quanto sopra, la

decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 non è cresciuta in giudicato,

l’amministrazione dovendo ancora procedere all’emanazione di una decisione su

opposizione e l’opposizione avendo effetto sospensivo (sul punto cfr. Kieser,

op. cit., 2015, art. 52 n. 39-40).

In tale contesto non è pertinente

aver presentato il 14 giugno 2018 un‘opposizione avverso la decisione del 29

aprile 2016, tale rimedio essendo già stato esperito in forma orale in data 10

maggio 2016 (come per altro evidenziato dall’insorgente medesimo nel gravame e

anche nell’opposizione del 14 giugno 2018). Esperibile sarebbe stato piuttosto

un ricorso per denegata/ritardata giustizia (ritardata per lo meno sino all’e-manazione,

il 3 agosto 2017, di un precetto esecutivo nei confronti dell’insorgente;

denegata dopo tale data, essendo chiaro che la Cassa non avrebbe più emanato

una decisione su opposizione) avendo l’amministrazione omesso di pronunciarsi

tramite decisione su opposizione (eventualmente, come detto, previa richiesta

di completazione giusta i dettami del-l’art. 10 cpv. 5 OPGA).

Ne segue che la decisione su

opposizione con cui la Cassa ha accertato la crescita in giudicato della

decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, con consecutiva dichiarazione di

non ricevibilità dell’opposizione di RI 1, dev’es-sere annullata e gli atti

retrocessi all'amministrazione affinché emetta senza indugio una decisione su

opposizione.

2.3

Inc. 31.2018.14 e 31.2018.24

(revisione processuale e riconsiderazione della decisione di risarcimento del

29.

aprile 2018)

E’ bene anche qui evidenziare

(cfr. supra consid. 2.2.1) che, nella misura in cui e laddove l’insorgente

adduce argomenti e censure inerenti all’esame della sua contestata responsabilità

per il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1, gli stessi (con la relativa documentazione prodotta) s’appalesano

improponibili e di nessuna utilità ai fini del presente giudizio, le decisioni

impugnate avendo ad oggetto unicamente la non entrata nel merito sia della

domanda di riconsiderazione che della domanda di revisione processuale.

2.3.1

Per i motivi esposti al consid.

2.

, improponibile s’appalesa pure il rimedio della revisione processuale ex

art. 53 cpv. 1 LPGA messo in atto da RI 1 contestualmente e subordinatamente

all‘inoltro dell’opposizione del 14 giugno 2018, trattandosi di rimedio

straordinario attuabile unicamente in caso di crescita in giudicato formale –

ciò che non corrisponde al caso in esame – di decisioni amministrative (o giudiziarie)

(DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii).

Altresì non proponibile è la

domanda di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA presentata (in via

subordinata) il 14 giugno 2018, anch’essa potendo essere presentata unicamente

nei confronti di una decisione passata formalmente in giudicato non fatta oggetto di un controllo giudiziario (Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, §72 n. 9ss; DTF 129 V 110).

In

ogni caso l’amministrazione non avendo l’obbligo di entrare nel merito di una

domanda di riconsiderazione, la decisione del 17 luglio 2018 di non entrata nel

merito non è censurabile tramite opposizione (Défago

Gaudin, op. cit., 52 n. 14). Contro la stessa non è neppure proponibile

un ricorso all’autorità giudiziaria. E’ bene infatti

ricordare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere

obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione.

La mancata entrata in materia da parte dell’ammini-strazione in relazione a una

domanda di riconsiderazione non è quindi impugnabile mediante opposizione e

nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il

rifiuto di entrare in materia su una domanda di riconsi-derazione non può fare

l’oggetto di un controllo giudiziario (DTF 133 V 50, 117 V 12; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011,9C_452/2013 del 10 luglio 2013).

2.3.2

Per

quanto riguarda il ricorso di cui all’inc. 31.2018.24, per i

suesposti motivi, e non per quelli indicati (che non mette conto qui di ulteriormente

esaminare) nella decisione su opposizione del 14 novembre 2018 e nella

decisione del 17 luglio 2018 – che hanno anche, erroneamente, dichiarato

esecutiva la decisione risarcitoria del 29 aprile 2016 – la domanda di re-visione

processuale del 14 giugno 2018 va considerata irricevibile con consecutiva

reiezione del gravame.

Nella misura in cui chiede

di sancire la validità della domanda di riconsiderazione del 14 giugno 2018

(cfr. petitum) e nella misura in cui, quindi, l’impugnata decisione su

opposizione del 14 novembre 2018 conferma la precedente decisione di non

entrata nel merito di tale domanda, il ricorso non è ricevibile.

In quanto sancisce

l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 dev’essere

annullato.

2.3.3 Il gravame di cui all’inc.

31.2018.14 dev’essere di conseguenza dichiarato irricevibile sia in quanto

è censurata la non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione di cui

al dispositivo n. 3 della decisione del 17 luglio 2018, sia laddove è

contestata la dichiarazione d’irricevibilità della domanda di revisione di cui al

dispositivo n. 2 della decisione 17 luglio 2018 contro cui è dato il rimedio

dell’opposizione e non del ricorso (art. 52 LPGA).

In quanto sancisce

l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata del 17 luglio 2018 dev’essere annullato.

3. Visti gli esiti dei gravami,

si giustifica assegnare all'insorgente, patrocinato da un avvocato,

un’indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1500.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso del 14 settembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.13 è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione perché emetta una decisione su opposizione.

2. Il

ricorso del 14 settembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.14 è irricevibile.

Il

dispositivo n. 1 della decisione del 17 luglio 2018 viene annullato con il

presente giudizio per i motivi indicati al considerando 2.3.

3.

Il ricorso del 17 dicembre 2018 di cui

all’inc. 31.2018.24, nella misura in cui ha per oggetto il rifiuto

dell’amministrazione di entrare nel merito della domanda di riconsiderazione

del 14 giugno 2018, è irricevibile.

Il ricorso del

17 dicembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.24, laddove chiede che venga annullata

la decisione su opposizione del 14 novembre 2018 confermante l’irricevibilità della

domanda di revisione processuale del 14 giugno 2018, è respinto ai sensi

dei considerandi.

Il

dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullato

con il presente giudizio per i motivi indicati al considerando 2.3.

4. Non si prelevano nè tasse nè

spese. La Cassa cantonale di compensazione rifonderà al ricorrente fr. 1'500

per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

5. Comunicazione agli

interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni