31.2018.15
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18 marzo 2019Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
31.2018.15
FS
Lugano
18 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2018 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il 23 dicembre 2009. La società ha in
seguito trasferito la sede ad un diverso recapito a __________, a __________ e
poi di nuovo a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale
consisteva nella gestione di bar, ristoranti ed esercizi pubblici in generale,
nonché l'acquisto, il commercio e la vendita di mobili, attrezzature, apparecchiature
ed accessori per la gestione degli esercizi pubblici, il catering, il commercio
di vino ed alimentari (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha ricoperto la carica
di amministratore unico dalla costituzione della società fino al 2 febbraio
2010 e dal 14 ottobre 2013 all’8 luglio 2015 e quella di delegato con firma
collettiva a due dall’8 luglio 2015 al 10 febbraio 2016 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti, date di pubblicazione nel FUSC).
1.2. La società è stata affiliata
alla CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. novembre
2012 fino al 14 luglio 2016 (cfr. doc. 1).
Con decreto del 13 luglio 2016
della Pretura del Distretto di __________ è stato pronunciato il fallimento della
società con effetto dal 14 luglio 2016 (FUSC No. __________ del __________ 2016).
L’Ufficio fallimenti di __________
ha pubblicato l’apertura della procedura di fallimento in via sommaria (Foglio
Ufficiale no. __________ del __________ 2016, pag. 7746) e il deposito della
graduatoria e dell’inventario (Foglio Ufficiale no. __________ del __________
2017, pag. 1454).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 30 ottobre 2017 (doc. 1), confermata con
decisione su opposizione del 26 luglio 2018, la Cassa ha chiesto a RI 1 (in via
solidale per analogo periodo ed importo con __________ e __________) il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 13'907.90 per contributi paritetici
non soluti dalla società per l’anno 2015 (doc. 3 = III/1).
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento.
L’insorgente, dopo aver addotto
che con lettera raccomandata del 19 gennaio 2016 ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di delegato con effetto immediato, ha sostenuto che i
contributi paritetici per l’anno 2015 sono stati versati e che nessuna
negligenza può essergli rimproverata. Egli sostiene inoltre che, essendo la
procedura fallimentare ancora in corso, il danno non può essere quantificato in
modo preciso e pertanto la procedura intentata dalla Cassa sarebbe prematura.
Quanto all’importo del danno egli eccepisce che la Cassa avrebbe conteggiato
delle voci “Contributi AR TI - 0.15%”, “Contributi Fondo per la
formazione prof. - 0.09%” e contributi assicurazione infortuni che non
rientrerebbero negli elementi del danno risarcibile.
1.5. Con la risposta di causa –
precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danno anche nei confronti
di __________ (che non ha sollevato opposizione e per il quale è in corso una
procedura esecutiva) e di __________ (che non ha sollevato opposizione e al
quale è stato concesso un piano di pagamento) –, la Cassa ha postulato
la reiezione del ricorso.
Rilevando come il
ricorrente riprenda le argomentazioni già esposte in sede di opposizione, la
Cassa ha precisato che “(…) con il presente ricorso si contesta la data di
uscita dalla società in quanto il signor RI 1 ha lasciato la posizione di
delegato già in data 19 gennaio 2016. Tuttavia questo è ininfluente in quanto a
quella data il signor RI 1 era già a conoscenza dei salari erogati dalla
società per l'anno 2015. Deve essere inoltre sottolineato che prima
dell'emissione degli acconti relativi all'anno 2015, il 12 gennaio 2015 e il 19
febbraio 2015 (cfr. doc. 4 - 5), alla società è stato inviato il relativo
preavviso degli acconti. Sullo stesso vi era indicato che in caso di una
variazione rilevante della somma dei salari (10% e più), doveva essere comunicata
alla Cassa (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). Nel caso concreto se venivano comunicati
Fatti
i salari esatti non si arrivava all'emissione di un conguaglio. Come già
indicato sulla decisione su opposizione del 26 luglio 2018, anche se il
fallimento della società è ancora in corso, l'ufficio dei fallimenti ha già
comunicato alla Cassa che non è previsto alcun dividendo (cfr. doc. 6). (…)”
(V). Quanto all’importo del danno la Cassa ha evidenziato che le voci “Contributi
AFI TI” e “Contributi Fondo per la formazione prof.” rientrano negli
elementi risarcibili secondo l’art. 52 LAVS e che l’importo dei contributi
dovuti all’assicurazione infortuni non è stato preso in considerazione.
1.6. Con scritto del 25 ottobre
2018 (VII e allegato VII/1, trasmessi per osservazioni alla Cassa; VIII),
tramite la sua patrocinatrice, l’insorgente si è confermato nelle proprie
allegazioni e ha comunicato al TCA che tra la Cassa e __________
(amministratore unico della FA 1 dall’11.03.2016; RC informatizzato agli atti, data
di pubblicazione nel FUSC) è stato trovato un accordo di cui richiama i
documenti quale ulteriore mezzo di prova e alla luce del quale ritiene
necessaria una sospensione al fine di accertarne l’adempimento. Egli chiede
inoltre di appurare i versamenti effettuati da __________ e quindi l’ammontare
del danno che sarebbe effettivamente scoperto.
1.7. La Cassa, con osservazioni
del 6 novembre 2018 (IX e allegati IX/1-6, trasmessi per osservazioni
all’insorgente; X) – oltre ad opporsi ad una sospensione della procedura
e a confermare che il 20 agosto 2018 ha concesso una dilazione di pagamento a __________
(cfr. IX/2) –, ha precisato che “(…) a tutt'oggi il Signor __________
ha provveduto a versare le prime 2 rate, delle quali sono stati accreditati sul
conto del Signor RI 1 i seguenti importi: 10.09.2018 CHF 227.40; 15.10.2018 CHF
500.00. Per quanto concerne la questione sollevata relativa al fallimento, era
già stata espressa nei precedenti scritti alle [ndr. recte: ai] quali la
Cassa ha risposto con decisione su opposizione del 26 luglio 2018,
rispettivamente il 5 ottobre 2018 con la risposta di causa. Per il fallimento
della FA 1 non sono previsti dividendi per i creditori (allegato 4). In ogni
caso il 29 ottobre 2018 è stato richiesto, direttamente all'ufficio dei
fallimenti, lo stato attuale della procedura fallimentare (allegato 5). È stato
nuovamente confermato che non sono previsti dividendi (allegato 6). (…)”
(IX).
1.8. Con scritto del 30 novembre
2018 l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da
formulare precisando che spetta alla Cassa “(…) fornire dei conteggi
aggiornati delle somme che essa sostiene le sarebbero dovute. (…)” (XI,
trasmesso per conoscenza alla Cassa; XII).
1.9. Con complemento del 12
febbraio 2019 (XIII, trasmesso per conoscenza con possibilità di formulare
eventuali osservazioni scritte; XIV) la Cassa ha aggiornato l’importo scoperto
a carico dell’insorgente e comunicato al TCA che anche a __________ ha concesso
una dilazione del pagamento, precisando che la prima rata di fr. 250.-- “(…)
è stata regolarmente pagata il 04.02.2019 ed è stata accreditata come acconto
delle spese esecutive. (…)” (XIII).
In particolare la Cassa ha
concluso che “(…) ad oggi il totale scoperto e relativo al signor RI 1
ammonta quindi a CHF 11'680.50). (…)” (XIII).
Con ulteriore scritto del
25 febbraio 2019 (XV, trasmesso per conoscenza al ricorrente con la presente
sentenza) la Cassa, visto il versamento di fr. 500.-- effettuato da __________
con valuta 25 febbraio 2019, ha comunicato al TCA che il credito risarcitorio
nei confronti di RI 1 ammonta a fr. 11'180.50 (11'680.50 – 500 = 11'180.50).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa
viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag.
20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al
principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato
il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta
anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo
art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.2. L’insorgente, come accennato
(cfr. consid. 1.4), ha eccepito che la decisione risarcitoria sarebbe prematura
essendo la procedura fallimentare in corso e il danno non ancora
quantificabile.
L’art. 52 cpv. 3 LAVS
stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in
cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3
LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore
sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione
(SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la
giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al
nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito
risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato
(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta
dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di
lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6.2
e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte con riferimenti). Nell’ambito
di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del
fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti
non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15
e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con la
dichiarazione di fallimento pubblicato nel FUSC del 19 luglio 2016 (cfr.
consid. 1.2).
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del
danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,
volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del
suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del
danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è
depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei
crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del
danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag.
167 = DTF 121 V 240).
Nella fattispecie
l’Ufficio fallimenti, con lettera del 15 maggio 2018 (doc. 6, confermata con
e-mail del 31 ottobre 2018 sub doc. IX/6), ha comunicato alla Cassa che “(…)
non sono previsti dividendi per i creditori. (…)” (doc. 6) e confermato che
“(…) nel fallimento citato [ndr.: il fallimento della FA 1] non sono
previsti dividendi di sorta. Al momento attuale è stato dato in cessione il
“Diritto di promuovere azione civile e/o penale” nei confronti degli organi
societari. Non sono al momento in grado di comunicarle una scadenza per la
chiusura della procedura di fallimento. (...)” (IX/6).
In questo senso, ritenuto
che conformemente alla succitata giurisprudenza con la comunicazione del 15
maggio 2018 è venuta a conoscenza del danno, la Cassa, onde salvaguardare il
termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, poteva procedere all’emissione
di una decisione di risarcimento danni nei confronti degli organi societari ai
sensi dell’art. 52 LAVS.
È dunque a torto che
l’insorgente pretende che l’azione intentata dalla Cassa nei suoi confronti sia
prematura.
Questo vale anche avuto
riguardo all’eccepita conoscenza del danno – “(…) la Cassa non deve
iniziare una procedura di risarcimento a titolo preventivo e cautelativo
fintanto che essa non conosce il danno (…)” (I, punto 6, pag. 3) – ritenuto
che la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52
LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito
del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000
AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b;
DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).
Infatti, secondo la giurisprudenza, la Cassa può agire anche se non dispone di
tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della
conoscenza precisa del danno effettivo.
Quanto alla domanda di
sospensione, alla quale la Cassa si è opposta (cfr. consid. 1.6 e 1.7), questo
Tribunale rileva che l’Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una
domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere
l’esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010
l’ha ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di
incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia
ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che
la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile
sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa
contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle
assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto
risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché
al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b
pag. 184). (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 5).
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per l’anno 2015, così
come risulta dagli specchietti “Conteggio annuale” e “Versamenti
effettuati o note di credito” riprodotti nella decisione di risarcimento
danno del 30 ottobre 2017 (doc. 1).
Il TCA rileva innanzitutto
che per il 2015 la massa salariale della società ammonta, incontestatamente, a
fr. 537'393.40 (infatti, detto importo figura nel “Conteggio annuale” sotto
la dicitura “Totale salari come a dichiarazione”).
Dallo specchietto “Conteggio
annuale” risulta inoltre che su detta massa salariale, applicando le
rispettive percentuali, la Cassa ha ottenuto i relativi importi dovuti quali “Contributi
AVS-AI-IPG” (fr. 55'351.50), “Spese d’amministrazione” (fr.
1'937.30), “Contributi disoccupazione” (11'822.65), “Contributi assegni
familiari TI” (fr. 12'575.--), “Contributi AFI TI” (fr. 806.10) e “Contributi
Fondo per la formazione prof.” (fr. 483.65); e che, aggiungendo ai suddetti
importi le “Spese intimazione, tassazione d’ufficio” di fr. 280.--, le “Spese
esecutive” di fr. 518.50 e gli “Interessi di mora” pari a fr. 826.20,
è giunta all’importo complessivo dovuto di fr. 84'600.90.
Considerati i versamenti
effettuati (o note di credito) per un importo totale di fr. 82'259.50 e dedotti
i versamenti effettuati all’assicurazione infortuni di fr. 11'566.50, la Cassa
ha quindi stabilito in fr. 70'693.-- i versamenti da prendere in conto (cfr. lo
specchietto “Versamenti effettuati o note di credito”).
Infine, sottratti i
versamenti da prendere in conto (fr. 70'693) all’importo complessivo dovuto (fr.
84'600.90), la Cassa ha ottenuto un saldo a suo favore di fr. 13'907.90 pari
all’importo fatto valere quale risarcimento danno ex art. 52 LAVS.
Da quanto suesposto
bisogna innanzitutto concludere che è a torto che l’insorgente sostiene che
nell’importo di fr. 13'907.90 la Cassa avrebbe preso in considerazione anche i contributi
dell’assicurazione infortuni (cfr. consid. 1.4). Al riguardo questo Tribunale
può fare proprio quanto addotto dalla Cassa in sede di risposta e meglio che “(…)
i contributi dell'assicurazione infortuni di CHF 17'782.35 sono il dovuto in
base ai salari notificati; a questo importo devono essere aggiunti gli
interessi di mora di CHF 195.00 per un totale complessivo di CHF 17'977.35. In
fase di ripartizione prima dell'emissione della decisione di risarcimento danni
art. 52 LAVS, questi contributi rientrano nei crediti di terzo grado (cfr.
direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/Al e nelle IPG). Nella
fattispecie, dopo la ripartizione, è risultato un importo a favore
dell'assicurazione infortuni di CHF 11'566.50 e la differenza non è stata presa
in considerazione ai fini della decisione di risarcimento danni art. 52 LAVS.
(…)” (V, pag. 3).
Quanto all’ulteriore
censura secondo la quale le voci “Contributi AR [ndr. recte: AFI] TI
- 0.15%” e “Contributi Fondo per la formazione prof. - 0.09%” non
rientrerebbero negli elementi del danno risarcibile (cfr. consid. 1.4), questo
Tribunale rileva quanto segue.
L’art. 3 della legge
federale sugli assegni familiari (LAFam) regola i tipi di assegni familiari e
le competenze dei Cantoni. Secondo il cpv. 2 “nei loro ordinamenti sugli
assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e
per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti
nell’articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali
altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti
sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti
collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate
assegni familiari ai sensi della presente legge.”.
L’art. 25 lett. c LAFam
stabilisce inoltre che “le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le
loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia alla responsabilità
del datore di lavoro (art. 52 LAVS)”.
A livello cantonale la
legge sugli assegni di famiglia (856.100) all’art. 46 stabilisce che “sono
applicabili alle prestazioni familiari cantonali, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni: a) della legislazione sulla
Laps; b) della legislazione federale sulla LPGA; c) della legislazione federale
sull’AVS; d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari” e
secondo l’art. 73 lett. c l’assegno integrativo è finanziato da un contributo
dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di
lavoro.
L’art. 36 della legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e
continua (Lorform; 416.100) regola il fondo cantonale per la formazione
professionale e al cpv. 1 stabilisce che “per promuovere, organizzare e
gestire la formazione professionale di base, superiore e continua il Consiglio
di Stato, d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro di importanza
cantonale (OML) può istituire un Fondo cantonale generale e dichiararne
obbligatoria la partecipazione di tutte le aziende astrette al pagamento di
contributi in base alla legislazione sull’AVS, agenzie di intermediazione
Considerandi
incluse, chiamandole a contribuire allo stesso”. Secondo l’art. 36a Lorform
il Fondo cantonale generale è alimentato dalle aziende mediante un contributo
calcolato in ragione di un’aliquota sui salari soggetti all’imposizione AVS,
variante da un minimo di 0.9 per mille a un massimo di 2.9 per mille (cpv. 1); il
contributo è riscosso dalle casse di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito
casse) presso le aziende a esse affiliate, a esclusivo carico dei datori di
lavoro, e riversato al fondo (cpv. 2); per la riscossione del contributo sono
applicabili le disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (cpv. 3) e per i compiti svolti a norma della
presente legge le casse sono pagate con un’adeguata indennità (cpv. 4).
Conformemente alle
succitate basi legali i “Contributi AFI TI” (fr. 806.10) e i “Contributi
Fondo per la formazione prof.” (fr. 483.65) rientrano pertanto negli
elementi risarcibili quale danno ai sensi dell’art. 52 LAVS.
Visto quanto suesposto, l’importo
fatto valere per complessivi fr. 13'907.90 è quindi da ritenere adeguatamente
comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e
alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi
moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno
risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.4
Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1.
LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993.
pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70.
pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987.
pag. 7).
2.6
L’art. 35 cpv. 2 OAVS
stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione
i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Secondo la cifra 2048
delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (cifra
2048.
il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell’ultima versione in
lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1°
gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) “è
ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di
almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le
differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori
di lavoro.”.
Secondo la giurisprudenza
federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35
cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di
compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli
effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa
salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla
legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro
che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo
alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza
assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti
mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano
presenti.
Nella STF 9C_247/2016 del
10.
agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen
Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System
der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.
Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers
bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres
positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der
Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen
Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen
Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.
35.
Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der
Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten
Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der
ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in
diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli
2002.
E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil
9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein
Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der
in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge
leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter
Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend
Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert
nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November
2012.
E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).
2.7
Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF
108.
V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op.
cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in
Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria.
Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.9
Il ricorrente –
amministratore unico della FA 1 dalla fondazione fino al 2 febbraio 2010 e dal
14.
ottobre 2013 all’8 luglio 2015 e in seguito delegato con firma collettiva a
due fino al 10 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.1) – sostiene che “(…) è
stato amministratore delegato fino al 19 gennaio 2016 quando per lettera
raccomandata ha comunicato le sue dimissioni con effetto immediato (doc. C). In
data 20 gennaio 2016 viene mandata l’istanza di cancellazione a registro di
commercio (doc. D). (…)” (I, punto 2, pag. 2) e di “(…) aver versato
periodicamente i contributi per l’anno 2015 come si può osservare dall’estratto
conto 2015 della decisione del 30.10.2017. Il totale dei contributi versati
ammonta a CHF 82'259.50. Già per questo motivo non può trovare applicazione
l’art. 52 LAVS, mancando al signor RI 1 l’aspetto soggettivo richiesto dal
reato. (…)” (I, punto 3, pag. 2).
Quanto asserito non è
sufficiente per esimere il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Infatti, se da una parte è
vero che determinante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS è il 19
gennaio 2016, data in cui ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore
delegato – determinante ai fini
dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è
infatti il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr.
anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio
2002.
consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di
procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il
diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di
Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid.
4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal
Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013) –, d’altra parte, visto che il danno fatto
valere dalla Cassa è limitato al 2015 (considerata la violazione dell’art. 35
OAVS di cui si dirà in seguito), questo fatto è in concreto irrilevante. Va qui
ricordato che secondo la giurisprudenza, l'organo dimissionario non risponde
del conguaglio relativo a un periodo contributivo durante il quale era in
carica, ma emesso successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7
febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza
pregressa riferita alla violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
In questo senso a ragione
la Cassa (e questo Tribunale può fare proprio) ha addotto che “(…) con il
presente ricorso si contesta la data di uscita dalla società in quanto il
signor RI 1 ha lasciato la posizione di delegato già in data 19 gennaio 2016.
Tuttavia questo è ininfluente in quanto a quella data il signor RI 1 era già a
conoscenza dei salari erogati dalla società per l'anno 2015. (…)” (V).
Riguardo all’asserito
versamento periodico dei contributi relativi all’anno 2015 questo Tribunale rileva
come la differenza tra l’importo dei contributi dovuti e quelli versati (cfr.
l’estratto conto 2015 sub doc. 6 a cui rinvia l’insorgente e, per quanto
riguarda l’importo poi fatto valere quale risarcimento danni ex 52 LAVS, gli specchietti
“Conteggio annuale” e “Versamenti effettuati o note di credito”
riprodotti nella decisione di risarcimento danno del 30 ottobre 2017 sub doc. 1)
sia riconducibile al fatto che, incontestatamente, la società non ha comunicato
per tempo l’effettiva massa salariale di quell’anno.
In effetti, dalle lettere
indirizzate alla società il 12 gennaio e il 19 febbraio 2015 (doc. 4 e 5) –
nelle quali è specificato che “(…) secondo la legge AVS, i datori di lavoro
devono versare periodicamente contributi d’acconto ed entro il termine
stabilito, anche se il loro importo esatto può essere stabilito soltanto a fine
anno. Importanti cambiamenti della somma dei salari sono da comunicare per
iscritto durante l'anno (art. 35 cpv. 2 OAVS); per cambiamenti importanti si
intende 10% e più. (…)” (doc. 4 e 5) – risulta come gli acconti
mensili siano stati calcolati su una massa salariale annua di fr. 377'620.80
(cfr. doc. 4) rispettivamente di fr. 382'000.-- (cfr. doc. 5).
In realtà, nel 2015, la
massa salariale della società è stata di fr. 537'393.40 (cfr. consid. 2.3).
Va fatto presente che ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire
errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha
ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003.
e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è
di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993.
nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Richiamato quanto
considerato in merito all’art. 35 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.6), questo
Tribunale ritiene che l’insorgente ha commesso una grave negligenza ravvisabile
nel fatto che egli non ha comunicato alla Cassa il mutamento importante
riguardante la massa salariale dell’anno 2015.
In effetti, lo si ribadisce,
dalle succitate lettere del 12 gennaio e del 19 febbraio 2015 si evince una
massa salariale annua di fr. 377'620.80 (cfr. doc. 4) rispettivamente di fr.
382'000.-- (cfr. doc. 5) e, anche se reso espressamente attento circa gli
obblighi ex art. 35 cpv. 2 OAVS, l’insorgente non ha provato e tantomeno
documentato che egli avrebbe tempestivamente informato la Cassa circa
l’effettiva massa salariale che è invece risultata essere pari a fr. 537'393.40.
In concreto l’insorgente
non ha comunicato (nè ha addotto né provato di essere stato impossibilitato a
farlo) un aumento della massa salariale del 42.31% (537'393.40 contro 377'620.80)
e/o del 40.67% (537'393.40 contro 382'000).
Ricordato che per l’art.
35.
cpv. 2 OAVS un mutamento della massa salariale è ritenuto importante se la
differenza della somma dei salari annua è di almeno il 10 per cento rispetto
all’originaria somma dei salari presumibile, ritenuto che le differenze
inferiori a 20’000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro
(cfr. consid. 2.6), il succitato aumento della massa salariale nell’anno 2015
doveva quindi chiaramente essere comunicato alla Cassa.
In questo senso a ragione
la Cassa (e questo Tribunale può fare proprio) ha addotto che “(…) deve
essere inoltre sottolineato che prima dell'emissione degli acconti relativi
all'anno 2015, il 12 gennaio 2015 e il 19 febbraio 2015 (cfr. doc. 4 - 5), alla
società è stato inviato il relativo preavviso degli acconti. Sullo stesso vi
era indicato che in caso di una variazione rilevante della somma dei salari
(10% e più), doveva essere comunicata alla Cassa (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS).
Nel caso concreto se venivano comunicati i salari esatti non si arrivava
all'emissione di un conguaglio. (…)” (V, pag. 2).
Da quanto sopra esposto
questo Tribunale deve concludere che l’insorgente – senza che vi fossero
dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave negligenza tanto per
il fatto che non ha comunicato alla Cassa i mutamenti importanti riguardanti la
massa salariale dell’anno 2015 (così come richiesto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS),
quanto per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i
contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico dapprima e
in seguito di delegato della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi
di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del
danno subìto dalla Cassa.
2.10
Riguardo all’ammontare del
danno – ritenuto il complemento della Cassa del 12 febbraio con
l’ulteriore scritto del 25 febbraio 2019 (cfr. consid. 1.9) – RI 1
(visto l’ammontare degli acconti per complessivi fr. 2'727.40 [2'227.40 + 500]
versati da __________, debitore solidale con l’insorgente, e pertanto da
dedurre dall’importo chiestogli quale risarcimento) deve risarcire alla Cassa
la somma di fr. 11'180.50 (valuta 25 febbraio 2019) per oneri sociali non
versati dalla FA 1 nell’anno 2015 (13’907.90 - 2'727.40 = 11'180.50).
2.11
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
Con l’emanazione della
presente sentenza la domanda di sospensione (cfr. consid. 1.6) – fermo
restando quanto rilevato in merito al consid. 2.2 – é divenuta priva di
oggetto.
2.12
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 11'180.50 conformemente al
consid. 2.10.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti