Lexipedia

Decisione

31.2018.18

Responsabilità del gerente di una Sagl. volazione degli obblighi di diligenza e controllo. Il gerente fa valere che erano dei terzi ad occuparsi della Sagl, ma non adduce validi motivi di discolpa. De

27 dicembre 2019Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi degli anni dal 2013 al 2016 (cfr. specchietti riassuntivi del

debito contributivo, doc. B, doc. 121-166). I contributi residui sono rimasti

scoperti e nel luglio 2016 sono stati resi tre attestati carenza beni

definitivi (doc. 168-170) e nel dicembre 2016 è quindi stato dichiarato il

fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi

di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi

dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2013 al 2016, per

complessivi fr. 208'294.95, come da attestato carenza beni a seguito di

fallimento del 17 ottobre 2019 (doc. XV), di cui fr. 152'934.85 richiesti al

ricorrente (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 6).

Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere

riconosciuta.

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per

ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea

crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità

(in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio

2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC

1992 p. 261).

Come detto, il TFA ha

circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente

versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

Del resto, la Cassa ha con

pertinenza ricordato come nemmeno corrisponde al vero la circostanza per cui le

difficoltà finanziarie della società fossero state causate dalle difficoltà

incontrate dal ristorante __________ negli inverni 2015 e 2016. In effetti,

dagli atti risulta che già precedentemente, ovvero per il terzo semestre 2013 (ristorante

__________), nel gennaio 2014 (ristorante __________) e per il secondo e terzo

trimestre 2014 (ristorante __________), la cassa aveva dovuto diffidare e

quindi precettare la società per il pagamento dei contributi dovuti. Le varie

scadenze non mantenute avevano del resto portato a concludere tra le parti,

tramite il ricorrente, un accordo il 22 dicembre 2015 (doc. 15).

Ora, sulla base della

documentazione agli atti, segnatamente le diffide notificate e le esecuzioni

promosse, questo Tribunale ritiene di poter concludere che nel caso della FA 1

non si è trattato di un temporaneo mancato pagamento dei contributi, ma di una

situazione divenuta ormai cronica.

Non si può quindi ritenere

che ci si trovasse di fronte ad una situazione di un temporaneo mancato pagamento

dei contributi e in cui vi fosse oggettivamente ragione di ritenere che la

società potesse soddisfare le pretese della Cassa entro tempi utili.

Come ha a ragione rilevato

la Cassa, in concreto, a fronte della situazione in cui si trovava la società,

alle prese con ripetute diffide e procedure esecutive, con due verbali di

pignoramento resi il 20 ottobre 2014 (doc. 175 e 176), per un ammontare

scoperto di fr. 61'305.05 (relativamente ai contributi relativi al ristorante __________

per gennaio e febbraio 2014 e al ristorante __________ per il 3º e per il 4º trimestre

2013), e quindi attestati carenza beni definitivi emessi nel luglio 2016 per

oltre 32'000 franchi (doc. 168-170), manifestamente non è possibile sostenere

che la FA 1, da tempo considerevole in arretrato con il versamento dei

contributi, si trovasse confrontata con un (improvviso) problema di liquidità

che avrebbe potuto essere risolto o attenuato con una temporanea interruzione

del versamento dei contributi.

La verità è che la società

versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto

autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva

di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una

procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.

In queste circostanze, le

difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli

stessi non possono dirsi dovuti a difficoltà momentanee (STCA del 28 maggio

2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in

presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla

giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente

in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.;

STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01,

consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.

anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e

3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA

del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del

27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella

causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.

18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti,

decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno

l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.

e P. L.).

A titolo di raffronto è

utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in

cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non

versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

Ora, in concreto l'avere

procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2013 e

lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una

negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità

del gerente cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel

controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del

dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la

sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse

oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad

ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01,

consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è

evidente il contrario.

Infine, ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere

contributivo mediante il versamento di qualche acconto rispettivamente con

mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di

giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha

accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a

rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi

dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili

ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del

disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29

agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

2.9. Visto quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando

la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con

firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.

Non avendo adempiuto agli

obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno,

nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), sono stati

invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10. Riguardo all’ammontare del

danno, vista la risposta di causa con cui, dopo ridistribuzione della tassa sul

CO2, la Cassa ha aggiornato l’importo del danno fatto valere a fr.

152'934.85, RI 1 deve risarcire alla Cassa tale somma per oneri sociali non

versati dalla FA 1 di __________.

2.11. Visto tutto quanto precede, il

ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

In DTF 137 V 51, chiamato

a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ RI

1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 152'934.85.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti