31.2018.23
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 ottobre 2019Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2018.23
BS/sc
Lugano
17 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
chiamati in causa: 1. TERZ 1
2. TERZ 2
2. rappr. da: RA 1
ritenuto in fatto
1.1. La
società FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata
iscritta a Registro di Commercio del Canton Ticino il 25 marzo 2008 (FUSC __________
marzo 2008; cfr. estratto RC informatizzato).
Lo
scopo sociale consisteva nella realizzazione di lavori di sopra e
sottostruttura, di metal costruzioni, genio civile e dell’edilizia ecc..
Il
Consiglio di amministrazione negli anni 2014 al 2016 era così composto (salvo
diversa indicazione, tutte le date si riferiscono a quelle della pubblicazione
nel FUSC):
- RI
1, amministratore unico dal 31 marzo al 18 maggio 2015 e presidente dal 18
maggio 2015 al 20 luglio 2015, entrambe le cariche con diritto di firma
individuale, dimissionario il 25 giugno 2015 (doc. 7/A);
- TERZ
1, membro con diritto individuale, dal 18 maggio 2015 al 2 febbraio 2016, dimissionario
il 20 gennaio 2016;
- TERZ
2, membro dal 18 maggio 2015 e presidente dal 20 luglio 2015 al 2 febbraio 2016
e amministratore unico dal 2 febbraio 2016 al 23 febbraio 2016, tutte le
cariche con diritto di firma individuale;
- __________,
amministratore unico con diritto di firma individuale, dal 23 febbraio 2016
sino al fallimento della società.
1.2. La
FA 1 (in seguito: la società) è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito:
Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° marzo 2008.
Con decreti del 12 maggio
2016 e 17 novembre 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura rispettivamente la sospensione della procedura di
fallimento e art. 230 LEF (FUSC __________ maggio 2016 e __________ dicembre
2016).
In
data 13 giugno 2016 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto
di __________ il proprio credito di fr. 103'658,50 a titolo di contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non integralmente soluti per gli anni 2014 e
2015, di cui fr. 1'000.-- quali anticipo spese per la procedura fallimentare,
dopo controllo del datore di lavoro.
La
procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per
mancanza di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua
continuazione, come richiesto sul FUSC.
1.3. Costatato di avere subito
un danno, con tre decisioni del 31 luglio 2108, confermate il 12
novembre 2018, la Cassa ha chiesto agli ex amministratori RI 1, TERZ 1 e TERZ 2
il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei
contributi sociali dovuti dalla società, con vincolo di solidarietà tra di loro
per l’importo di loro spettanza (doc. 1-4).
A RI 1 la Cassa ha chiesto un
importo di fr. 61'276,45 relativo al mancato pagamento dei contributi da parte
dalla società per il 2014 (doc. B e D).
1.4. Contro la decisione su opposizione
del 12 novembre 2017 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il
presente tempestivo ricorso, contestando una sua responsabilità ex art. 52
LAVS.
Con
riferimento all’opposizione 22 ottobre 2018 contro la decisione di
risarcimento, ribadisce che agiva quale amministratore fiduciario dell’avente
diritto economico della società, TERZ 1, sostenendo inoltre di essersi dimesso
dal CdA il 25 giugno 2015 e che da quel momento, sebbene si fosse adoperato
affinché fossero adempiuti gli obblighi verso la Cassa, non aveva più potere e
tantomeno poteva intervenire affinché i beni societari venissero utilizzati per
il pagamento degli oneri sociali rimasti impagati. Per questi motivi, a
distanza di oltre 3 anni dai fatti egli non sarebbe nelle condizioni di potersi
difendere dai rimproveri mossigli dalla Cassa riguardo alla grave negligenza. Sostiene
pertanto che l’intera responsabilità dev’essere addossata agli amministratori succedutisi
dopo le sue dimissioni.
L’insorgente
contesta anche l’imputazione fatta dalla Cassa di due pagamenti effettuati
dalla società (fr. 52'499,85 il 2 febbraio 2016 e fr. 8'541,30 il 24 febbraio
2016), sostenendo che quanto versato doveva essere imputato al pagamento degli
oneri sociali rimasti scoperti nel 2014, circostanza che avrebbe diminuito il
danno a lui teoricamente addebitato.
Evidenzia
come in passato per altre società egli non si era opposto alle richieste di
risarcimento della Cassa, circostanza che quest’ultima dovrebbe debitamente tener
in considerazione.
Respinge
infine l’addebito di responsabilità mosso dalla Cassa per non aver annunciato
ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 OAVS, nel corso del 2014, la rilevante modifica
della massa salariale.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Facendo
riferimento a quanto stabilito nella decisione impugnata, l’amministrazione
ribadisce la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente. Sostiene inoltre di
aver correttamente imputato i due versamenti fatti dalla società secondo le
indicazioni ricevute dal datore di lavoro, ribadendo inoltre la violazione da
parte del ricorrente dell’obbligo di annuncio della modifica della massa
salariale.
1.6. Con
scritto 31 gennaio 2019 il ricorrente ha preso posizione in merito ai documenti
prodotti dalla Cassa con la risposta di causa (VII).
1.7. Con
decreto del 5 febbraio 2018 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa gli
altri ex amministratori TERZ 1 e TERZ 2 ed intimato loro un termine per
inoltrare delle osservazioni (IX).
1.8. Il
13 febbraio 2019 la Cassa ha inoltrato le proprie osservazioni alla succitata
presa di posizione del ricorrente (X).
1.9. Con
osservazioni del 3 aprile 2019 TERZ 2, rappresentato dall’avv. RA 2, ha
contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS (XIV).
1.10. Su
richiesta del TCA, con osservazioni 9 aprile 2019 la Cassa ha rilevato come la
decisione su opposizione del 12 novembre 2018 nei confronti di TERZ 2 sia
cresciuta in giudicato, confermando comunque la validità della stessa (XVI).
1.11. Il
7 maggio 2019 il ricorrente si è espresso in merito allo scritto di TERZ 2
(XVII).
1.12. In
data 13 maggio 2019 la Cassa ha dichiarato di confermare quanto argomentato e
prodotto (XX).
1.13. Da
ultimo, con lettera 16 maggio 2019 TERZ 2 ha ribadito quanto esposto nelle
osservazioni 3 aprile 2019 (XXI).
considerato in
diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento)
un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il
danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123
V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro
è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono
solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nella fattispecie concreta,
a seguito dell’apertura del fallimento FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto (in
via sussidiaria) al ricorrente, organo formale della stessa, il risarcimento ex
art. 52 LAVS dei contributi paritetici non versati dalla società relativi
all’anno 2014.
2.2. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa
(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, oggetto del danno è il saldo dei contributi contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti nel 2014 imputati al ricorrente (in quell’anno egli era
amministratore unico della società), così come risulta dallo specchietto
relativo all’evoluzione del debito contributivo della società (doc. 10).
Fatti
I
contributi sono stati calcolati sulla base della relativa distinta salari
allegata alla decisione di risarcimento 31 luglio 2018 (doc. 5). L’importo del
danno fatto valere per complessivi fr. 61'276,45, è quindi da ritenere adeguatamente
comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e
alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi
moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno
risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
Con
__________ sostiene che i versamenti di fr. 52'499,85 effettuati il 2 febbraio
2016 e fr. 8'541,30 il 24 febbraio 2016 dalla società dovevano essere imputati ai
debiti contributivi – e quindi al pagamento degli oneri sociali scaduti – più
vecchi, e pertanto considerati per il saldo del 2014, ciò che ridurrebbe il
danno di cui egli è (eventualmente) tenuto a rispondere.
Al
riguardo occorre osservare che solo allorquando il datore di lavoro effettua
dei pagamenti senza precisare a quale periodo contributivo debbano essere
imputati, trovano applicazione gli artt. 86 e 87 CO.
In
effetti, conformemente all’art. 86 CO, chi ha
più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del
pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare (cpv. 1). Ove tale
dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal
creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente
opposizione (cpv. 2).
A sua
volta, l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione circa
il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento
sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima
si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto
prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una
imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il
pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie
(cpv. 3).
In
concreto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassa ha
provveduto, come sancito dall’art. 86 cpv. 1 CO, ad imputare i versamenti secondo
le indicazioni del datore di lavoro. A tal riguardo va fatto riferimento a
quanto correttamente rilevato in sede di risposta di causa:
" (…)
Al punto 5 del proprio gravame, il ricorrente rileva come vi sia
un’anomalia contabile riferendosi all’imputazione di due pagamenti effettuati
dalla società il 02.02.2016 di CHF 52'499.85 e il 24.02.2016 di CHF 8'541.30. A
suo dire entrambi questi versamenti avrebbe dovuto essere imputati sullo
scoperto contributivo per l’anno 2014, circostanza che avrebbe notevolmente
diminuito lo scoperto teoricamente a lui addebitato.
Ora a tale riguardo la Cassa innanzitutto precisa che per costante
giurisprudenza allorquando il datore di lavoro effettua dei pagamenti, anche
parziali, senza precisare a quale periodo contributivo debbano essere imputati,
trovano applicazione gli articoli 86 e 87 CO. Tali disposti di legge si
applicano per analogia anche alle obbligazioni di diritto pubblico, a
condizione che non vi si oppongano fondati interessi dell’amministrazione.
A questo riguardo, la Corte federale ha statuito che i pagamenti
effettuati devono essere imputati innanzitutto alle posizioni precedentemente
scadute e non a quelle più recenti, indipendentemente dalla data dei
versamenti, a meno che il datore di lavoro abbia indicato diversamente.
Venendo al caso di specie si osserva che il pagamento effettuato
il 02.02.2016 di CHF 52'499.95 aveva la causale “saldo precetti” e che quello
del 24.02.2016 di CHF 8'541.30 aveva la causale “acconto mensile (rif.
Precetti)”.
Inoltre, come risulta dagli scritti del 02.0.2016 e del 27.04.2016
dell’avv. __________, il pagamento di CHF 52'499.95 era espressamente destinato
a saldare le esecuzioni __________ e __________ che, come risulta dal dettaglio
evoluzione incasso 2015 e dalla lista delle esecuzioni promosse, riguardavano i
contributi del periodo 01.06.2015. Per quanto attiene invece al pagamento di
CHF 8'541.30, lo stesso era destinato a coprire lo scoperto relativo al primo
trimestre 2016, corrispondente proprio a tale cifra. Solo successivamente al conteggio
di chiusura del 2016, con il quale è stato stornato il dovuto per tale anno, si
è proceduto a trasferire, in data 16.03.2017, tale eccedenza sullo scoperto per
il 2014. Quindi il pagamento di CHF 52'499.95 è servito a saldare le esecuzioni
riguardanti le fatture del periodo gennaio-maggio 2015 (CHF 42'552.65),
dell’accordo mensile di giugno 2015 (CHF 8'555.10), mentre l’importo rimanente
di CHF 1'392.10 è stato accreditato sull’esecuzione della fattura per la
mensilità di luglio 2015 (cfr. dett. ev. incasso 2015). (…)” (doc. III pto. 2)
In
conclusione, la richiesta del ricorrente di computare integralmente i due
succitati versamenti a saldo dei contributi 2014 non può essere accolta e
l’ammontare del danno di fr. 61'276,45 va confermato.
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova
motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.
1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nel
caso in esame, il ricorrente rileva che in seno alla società egli agiva quale amministratore
fiduciario dell’avente diritto economico della società, TERZ 1.
Tale
argomentazione non è d’utilità all’insorgente. Avendo egli ricoperto la carica
di amministratore unico prima e di presidente del CdA dopo, egli ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre
2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
A
tal riguardo, va ricordato che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad
ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della
gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello
statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare
attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione
degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli
dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente
è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.
4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC
1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02
dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28
aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In questo contesto il fatto, per esempio,
di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da
parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di
discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15
dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Dei
succiati obblighi il ricorrente del resto era ed è ben consapevole dal momento
che, come risulta dal suo stesso ricorso (cfr. punto no. 6.1.), già in
precedenza aveva fatto fronte a simili richieste di risarcimento danni.
È
vero che egli si è dimesso dalla carica di presidente del CdA, dopo un
precedente periodo di quasi sette anni quale amministrazione unico, il 25
giugno 2015 e che quindi successivamente non aveva più potere e tantomeno
poteva intervenire affinché i beni societari fossero utilizzati per il
pagamento degli oneri sociali.
Tuttavia
va analizzato cosa in concreto egli abbia fatto per vegliare ed in seguito
intervenire affinché la società versasse regolarmente i contributi durante il
suo periodo di carica, tenuto conto che dal versamento del primo acconto
trimestrale del 2014 la Cassa ha dovuto iniziare a diffidare e in seguito
precettare il datore di lavoro affinché liquidasse il dovuto (cfr. in tal senso
specchietto dell’evoluzione del pagamento degli oneri sociali per il 2014 re
2015 in doc. 10).
Del
debito contributivo il ricorrente era peraltro a conoscenza, come risulta
dall’email 17 febbraio 2015 in cui sono stati elencati gli oneri sociali del
2014 rimasti scoperti (doc. G).
2.7. In
merito alla responsabilità ex art. 52 LAVS, la giurisprudenza prevede che l'organo
dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo
durante il quale era in carica, ma emesso successivamente alla sua uscita dalla
società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data
una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto
2010).
Va ricordato che l’art. 35
cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di
compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante
l’anno corrente.
Secondo la cifra 2048
delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG “è
ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di
almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le
differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori
di lavoro.”.
Secondo la giurisprudenza
federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35
cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di
compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli
effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa
salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla
legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro
che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo
alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza
assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti
mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti
(STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 consid. 5.1.1; “Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten
Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich
mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs.
1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge
leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter
Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend
Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert
nützlicher Frist zur Verfügung stehen”).
Nel
caso concreto la Cassa ha ritenuto responsabile il ricorrente per il mancato
versamento del saldo dei contributi relativi al 2014, incluso il conguaglio di
quell’anno emesso successivamente alle sue dimissioni (il cui ammontare rappresenta
in sostanza la quasi totalità del danno richiesto), imputandogli una violazione
dell'art. 35 cpv. 2 OAVS.
Ora,
nella decisione impugnata (consid. 7) – al cui tenore va fatto riferimento – è stato
rettamente evidenziato come la società non abbia comunicato ex art. 35 cpv. 2
OAVS alla Cassa il notevole aumento (pari al 446,38%) della massa salariale
2014 rispetto alla base di calcolo per gli acconti di quell’anno, ciò che
costituisce una violazione delle norme.
A
sua discolpa, nel ricorso l’ex amministratore sostiene che:
" (…) Il
Ricorrente – che si ricorda agiva fiduciariamente per conto dell’__________ –
gestiva le buste paga e registrava la contabilità di FA 1 solo trimestralmente,
perché il fiduciante, dopo una breve fase iniziale, decise di gestire tutta
l’attività amministrativa e operativa direttamente, con l’intento di contenere
i costi. Il Ricorrente ha più volte reso attento (e sollecitato) il cliente
dell’obbligo di comunicare alla Cassa le modifiche della massa salariale. Il
cliente gli garantì che la notifica fu fatta. Gestendo la contabilità
trimestralmente, il Ricorrente ha potuto prendere atto solo dopo il III.
trimestre che gli adeguamenti non erano mai arrivati, deducendo che da parte
del cliente non fu in realtà fatta alcuna comunicazione alla Cassa. Ormai in prossimità
del conguaglio, esortando nuovamente il cliente ad agire, il Ricorrente ha pure
allestito a beneficio di quest’ultimo una stima del conguaglio 2014, così come
una previsione per il periodo contributivo 2015 (Doc. G), per poter
convenientemente pianificare le necessità di liquidità. Non da ultimo il
Ricorrente ha poi suggerito di chiedere un piano rateale per gli scoperti 2014,
abbozzandolo direttamente (Doc. H). (…)” (doc. I pto. 6.3)
A
tal riguardo pertinentemente in sede di risposta la Cassa ha rilevato:
" (…) A tale
riguardo si osserva che in settembre 2014 non si era in prossimità del
conguaglio, come indicato dal ricorrente. Infatti la distinta salari per l’anno
2014 è pervenuta alla Cassa il 30.01.2015 e quindi dovevano passare almeno
altri 5 mesi prima che la Cassa fosse in grado di mandare al datore di lavoro
il conguaglio. Quindi il signor RI 1 avrebbe dovuto comunicare subito il
cambiamento della massa salariale, tenuto anche conto che era lui
l’amministratore unico della società, che dal 25.02.2014 tutta la
corrispondenza del datore di lavoro veniva inviata alla __________ di cui il
signor RI 1 è presidente (negli anni 2014/15 era amministratore unico), che ai
sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS la fatturazione dei contributi doveva
essere mensile e non trimestrale (essendo la somma annua dei salari 2014 e 2015
ben al di sopra del limite di CHF 200'000.00 annui), ed infine ma non da
ultimo, il ricorrente è un commercialista esperto oltre al fatto di essere
stato destinatario di decisioni risarcitorie in precedenza, non potendo quindi
non conoscere obblighi del datore di lavoro e modalità di pagamento degli
acconti.” (doc. III)
Oltretutto
va ribadito che il ricorrente non poteva limitarsi a far presente e sollecitare
TERZ 1 di avvisare la Cassa della modifica della massa salariale, mansione che spettava
- quale organo formale - all’insorgente stesso, rispettivamente doveva
controllare se tale modifica fosse stata effettivamente fatta.
Occorre ora esaminare se il
ricorrente, malgrado la violazione del dell’art. 35 OAVS, si sia adoperato per
accantonare risorse sufficienti affinché, in previsione di un grosso
conguaglio, la ditta sia in grado di far fronte a tale onere, circostanza che
gli permette da esentarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. la citata
STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 consid. 5.1.1).
A
tal riguardo, con le osservazioni 31 gennaio 2019 il ricorrente ha prodotto
l’estratto conto debitori al 30 giugno 2015 (quindi poco dopo le sue dimissioni
da presidente del CdA) dal quale risulta che la società aveva debitori scoperti
per fr. 365'029,97 e Euro 1'072.-- (doc. I) e sostenuto che il loro incasso
avrebbe procurato sufficiente liquidità per far fronte ai contributi rimasti
scoperti durante il suo periodo di carica, ma che i nuovi organi formali
succedutisi l’hanno utilizzata per saldare gli oneri sociali relativi ad un
periodo successivo alla sua uscita dal CdA.
Tale
circostanza non permette all’insorgente di liberarsi da una sua responsabilità
ex art. 52 LAVS.
A
tal riguardo è sufficiente fare riferimento a quanto rettamente la Cassa ha
osservato il 13 febbraio 2019:
" (…) Tuttavia,
nel presente caso, il fatto che la società avesse debitori per CHF 365'029.97 e
€ 1'072.00 non può rappresentare elemento equivalente alla costituzione di
riserve come imposto dalla giurisprudenza. Del resto il ricorrente, rimasto in
carica sino al mese di giugno 2015, non ha dimostrato gli sforzi da egli eventualmente
profusi per trasformare una semplice previsione di guadagno, quali le fatture
emesse a nome della società, in reale liquidità per far fronte agli impegni
contributivi di cui egli era ben cosciente.
Proprio dall’estratto contabile presentato dal ricorrente emerge
che vi erano in ogni caso ancora fatture molto vecchie (n° 119, 120, 130, 133,
134, 150, 151, 153 e 163), emesse tra maggio e ottobre 2014 che non erano
ancora state saldate per un ammontare di CHF 21'262.25 e € 1'072.00. Inoltre
l’ammontare delle fatture emesse nei primi 4 mesi del 2015 (n° 11, 17, 19, 21,
23 e 24), il cui termine di pagamento era quindi ampiamente scaduto al momento
delle dimissioni del ricorrente, è di CHF 124'997.37.
Il signor RI 1 per sanare la negligenza grave ex art. 35 cpv. 2
OAVS e mettersi quindi al riparo da un’azione di risarcimento danni, avrebbe
dovuto fare in modo di tradurre in reale liquidità, prima di dimissionare, i
crediti scaduti della società (ne sarebbe bastata meno della metà per versare
il dovuto alla Cassa ed essere liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS).
Ciò significa che il rischio d’incasso della società, relativo a fatture in
parte molto vecchie, da ritenersi quindi difficilmente incassabili, è stato
trasferito di fatto sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza
evidenzia come comportamento gravemente negligente dell’amministratore.
Inoltre, come si evince sia dall’estratto conto allegato alla
decisione risarcitoria, sia dal dettaglio evoluzione incasso dell’anno 2014,
durante tale anno la FA 1 ha versato a titolo di acconti un importo complessivo
di CHF 22'800.10 i quali, considerando anche gli assegni familiari anticipati e
la ridistribuzione della tassa sul CO2, non raggiungono nemmeno la metà dei
contributi AVS/AI/IPG/AD effettivamente trattenuti ai dipendenti per il periodo
da gennaio a dicembre 2014 (61'363.40 + 13'106.75 : 2 = 37'235.05).
Tale circostanza conferma in ogni caso la grave negligenza degli
organi societari ex art. 52 LAVS, e nel contempo prefigura una violazione di
natura penale secondo quanto previsto dall’art. 87 cpv. 3 LAVS. Si evidenzia ancora
una volta come tutto ciò sia avvenuto durante il periodo di carica del
ricorrente.” (doc. X)
Del resto, anche volendo
ipotizzare che il ricorrente non avesse effettivamente il potere decisionale
sull’andamento della società, va ricordato che secondo la giurisprudenza,
quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado
di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo
societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che
ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che
i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere
immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le
dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA
H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Il ricorrente, come detto, ha dimissionato il 25 giugno 2015, le quali sono da
ritenere tardive poiché la problematica relativa al pagamento dei contributi
partietici si trascinava dal primo trimestre 2014.
2.8. Il
ricorrente sostiene che l’intera responsabilità ex art. 52 LAVS debba ricadere
sugli amministratori che gli sono succeduti.
A
tal riguardo nella decisione contestata la Cassa ha correttamente rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale,
l'art. 759 cpv. 1 CO non è
applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento
in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in
argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e
dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b;
Pratique VSI 1996 pag. 306).
Altrettanto
correttamente la Cassa ha evidenziato che il danno di cui il ricorrente deve
rispondere è stato fatto valere in via solidale anche nei confronti di TERZ 1 e
di TERZ 2, così come risulta dalle decisioni di risarcimento del 31 luglio 2018,
confermate con decisioni su opposizione del 12 novembre 2018.
2.9. TERZ 2, chiamato in causa, ha
chiesto l’annullamento della decisione (su opposizione) del 12 novembre 2018 con
la quale la Cassa lo ha condannato al versamento di fr. 102'144,65 a titolo di
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni
2014 e 2015.
Secondo
l’art. 26 Lptca l’autorità giudicante, d’ufficio o ad istanza di parte, la
chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del
procedimento (cpv. 1) e che il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti
spettanti alle parti e che la sentenza gli è in ogni caso opponibile (cpv. 3).
La Lptca esclude tuttavia l’intervento in causa (cpv. 3).
Pertanto per TERZ 2 con la
chiamata in causa non può contestatare la succitata decisione che la concerne, contro
la stessa non avendo l’interessato interposto ricorso.
2.10. Visto
quanto sopra, le circostanze addotte
dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua
responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
2.11. Non
avendo TERZ 2, chiamato in causa e rappresentato da un legale, formulato una
richiesta di giudizio nel senso dell’accoglimento del presente ricorso, egli
non ha diritto a indennità per ripetibili (sul diritto a ripetibili dei terzi
chiamati in causa risultanti vittoriosi: STFA inedite 26 agosto 2002 nella
causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7;
Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons
Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag. 239 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., §
13 n. 1132 pag. 268).
2.12. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di
“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi
Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal
fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010
pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une
comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre
anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del
ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di
disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è
pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,
renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il
valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannato a versare alla CO 1 fr. 61'276,45.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Gianluca Menghetti