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31.2018.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2019Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono stati calcolati sulla base della relativa distinta salari

allegata alla decisione di risarcimento 31 luglio 2018 (doc. 5). L’importo del

danno fatto valere per complessivi fr. 61'276,45, è quindi da ritenere adeguatamente

comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e

alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi

moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno

risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Con

__________ sostiene che i versamenti di fr. 52'499,85 effettuati il 2 febbraio

2016 e fr. 8'541,30 il 24 febbraio 2016 dalla società dovevano essere imputati ai

debiti contributivi – e quindi al pagamento degli oneri sociali scaduti – più

vecchi, e pertanto considerati per il saldo del 2014, ciò che ridurrebbe il

danno di cui egli è (eventualmente) tenuto a rispondere.

Al

riguardo occorre osservare che solo allorquando il datore di lavoro effettua

dei pagamenti senza precisare a quale periodo contributivo debbano essere

imputati, trovano applicazione gli artt. 86 e 87 CO.

In

effetti, conformemente all’art. 86 CO, chi ha

più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del

pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare (cpv. 1). Ove tale

dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal

creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente

opposizione (cpv. 2).

A sua

volta, l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione circa

il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento

sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima

si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto

prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una

imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il

pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie

(cpv. 3).

In

concreto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassa ha

provveduto, come sancito dall’art. 86 cpv. 1 CO, ad imputare i versamenti secondo

le indicazioni del datore di lavoro. A tal riguardo va fatto riferimento a

quanto correttamente rilevato in sede di risposta di causa:

" (…)

Al punto 5 del proprio gravame, il ricorrente rileva come vi sia

un’anomalia contabile riferendosi all’imputazione di due pagamenti effettuati

dalla società il 02.02.2016 di CHF 52'499.85 e il 24.02.2016 di CHF 8'541.30. A

suo dire entrambi questi versamenti avrebbe dovuto essere imputati sullo

scoperto contributivo per l’anno 2014, circostanza che avrebbe notevolmente

diminuito lo scoperto teoricamente a lui addebitato.

Ora a tale riguardo la Cassa innanzitutto precisa che per costante

giurisprudenza allorquando il datore di lavoro effettua dei pagamenti, anche

parziali, senza precisare a quale periodo contributivo debbano essere imputati,

trovano applicazione gli articoli 86 e 87 CO. Tali disposti di legge si

applicano per analogia anche alle obbligazioni di diritto pubblico, a

condizione che non vi si oppongano fondati interessi dell’amministrazione.

A questo riguardo, la Corte federale ha statuito che i pagamenti

effettuati devono essere imputati innanzitutto alle posizioni precedentemente

scadute e non a quelle più recenti, indipendentemente dalla data dei

versamenti, a meno che il datore di lavoro abbia indicato diversamente.

Venendo al caso di specie si osserva che il pagamento effettuato

il 02.02.2016 di CHF 52'499.95 aveva la causale “saldo precetti” e che quello

del 24.02.2016 di CHF 8'541.30 aveva la causale “acconto mensile (rif.

Precetti)”.

Inoltre, come risulta dagli scritti del 02.0.2016 e del 27.04.2016

dell’avv. __________, il pagamento di CHF 52'499.95 era espressamente destinato

a saldare le esecuzioni __________ e __________ che, come risulta dal dettaglio

evoluzione incasso 2015 e dalla lista delle esecuzioni promosse, riguardavano i

contributi del periodo 01.06.2015. Per quanto attiene invece al pagamento di

CHF 8'541.30, lo stesso era destinato a coprire lo scoperto relativo al primo

trimestre 2016, corrispondente proprio a tale cifra. Solo successivamente al conteggio

di chiusura del 2016, con il quale è stato stornato il dovuto per tale anno, si

è proceduto a trasferire, in data 16.03.2017, tale eccedenza sullo scoperto per

il 2014. Quindi il pagamento di CHF 52'499.95 è servito a saldare le esecuzioni

riguardanti le fatture del periodo gennaio-maggio 2015 (CHF 42'552.65),

dell’accordo mensile di giugno 2015 (CHF 8'555.10), mentre l’importo rimanente

di CHF 1'392.10 è stato accreditato sull’esecuzione della fattura per la

mensilità di luglio 2015 (cfr. dett. ev. incasso 2015). (…)” (doc. III pto. 2)

In

conclusione, la richiesta del ricorrente di computare integralmente i due

succitati versamenti a saldo dei contributi 2014 non può essere accolta e

l’ammontare del danno di fr. 61'276,45 va confermato.

2.3. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova

motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.

1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in

modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nel

caso in esame, il ricorrente rileva che in seno alla società egli agiva quale amministratore

fiduciario dell’avente diritto economico della società, TERZ 1.

Tale

argomentazione non è d’utilità all’insorgente. Avendo egli ricoperto la carica

di amministratore unico prima e di presidente del CdA dopo, egli ha assunto

tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

A

tal riguardo, va ricordato che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad

ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della

gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello

statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare

attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione

degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli

dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente

è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi

vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.

4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC

1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02

dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In questo contesto il fatto, per esempio,

di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da

parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di

discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15

dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Dei

succiati obblighi il ricorrente del resto era ed è ben consapevole dal momento

che, come risulta dal suo stesso ricorso (cfr. punto no. 6.1.), già in

precedenza aveva fatto fronte a simili richieste di risarcimento danni.

È

vero che egli si è dimesso dalla carica di presidente del CdA, dopo un

precedente periodo di quasi sette anni quale amministrazione unico, il 25

giugno 2015 e che quindi successivamente non aveva più potere e tantomeno

poteva intervenire affinché i beni societari fossero utilizzati per il

pagamento degli oneri sociali.

Tuttavia

va analizzato cosa in concreto egli abbia fatto per vegliare ed in seguito

intervenire affinché la società versasse regolarmente i contributi durante il

suo periodo di carica, tenuto conto che dal versamento del primo acconto

trimestrale del 2014 la Cassa ha dovuto iniziare a diffidare e in seguito

precettare il datore di lavoro affinché liquidasse il dovuto (cfr. in tal senso

specchietto dell’evoluzione del pagamento degli oneri sociali per il 2014 re

2015 in doc. 10).

Del

debito contributivo il ricorrente era peraltro a conoscenza, come risulta

dall’email 17 febbraio 2015 in cui sono stati elencati gli oneri sociali del

2014 rimasti scoperti (doc. G).

2.7. In

merito alla responsabilità ex art. 52 LAVS, la giurisprudenza prevede che l'organo

dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo

durante il quale era in carica, ma emesso successivamente alla sua uscita dalla

società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data

una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di

comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto

2010).

Va ricordato che l’art. 35

cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di

compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante

l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG “è

ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di

compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli

effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla

legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro

che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo

alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza

assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti

mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti

(STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 consid. 5.1.1; “Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten

Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich

mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs.

1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge

leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen”).

Nel

caso concreto la Cassa ha ritenuto responsabile il ricorrente per il mancato

versamento del saldo dei contributi relativi al 2014, incluso il conguaglio di

quell’anno emesso successivamente alle sue dimissioni (il cui ammontare rappresenta

in sostanza la quasi totalità del danno richiesto), imputandogli una violazione

dell'art. 35 cpv. 2 OAVS.

Ora,

nella decisione impugnata (consid. 7) – al cui tenore va fatto riferimento – è stato

rettamente evidenziato come la società non abbia comunicato ex art. 35 cpv. 2

OAVS alla Cassa il notevole aumento (pari al 446,38%) della massa salariale

2014 rispetto alla base di calcolo per gli acconti di quell’anno, ciò che

costituisce una violazione delle norme.

A

sua discolpa, nel ricorso l’ex amministratore sostiene che:

" (…) Il

Ricorrente – che si ricorda agiva fiduciariamente per conto dell’__________ –

gestiva le buste paga e registrava la contabilità di FA 1 solo trimestralmente,

perché il fiduciante, dopo una breve fase iniziale, decise di gestire tutta

l’attività amministrativa e operativa direttamente, con l’intento di contenere

i costi. Il Ricorrente ha più volte reso attento (e sollecitato) il cliente

dell’obbligo di comunicare alla Cassa le modifiche della massa salariale. Il

cliente gli garantì che la notifica fu fatta. Gestendo la contabilità

trimestralmente, il Ricorrente ha potuto prendere atto solo dopo il III.

trimestre che gli adeguamenti non erano mai arrivati, deducendo che da parte

del cliente non fu in realtà fatta alcuna comunicazione alla Cassa. Ormai in prossimità

del conguaglio, esortando nuovamente il cliente ad agire, il Ricorrente ha pure

allestito a beneficio di quest’ultimo una stima del conguaglio 2014, così come

una previsione per il periodo contributivo 2015 (Doc. G), per poter

convenientemente pianificare le necessità di liquidità. Non da ultimo il

Ricorrente ha poi suggerito di chiedere un piano rateale per gli scoperti 2014,

abbozzandolo direttamente (Doc. H). (…)” (doc. I pto. 6.3)

A

tal riguardo pertinentemente in sede di risposta la Cassa ha rilevato:

" (…) A tale

riguardo si osserva che in settembre 2014 non si era in prossimità del

conguaglio, come indicato dal ricorrente. Infatti la distinta salari per l’anno

2014 è pervenuta alla Cassa il 30.01.2015 e quindi dovevano passare almeno

altri 5 mesi prima che la Cassa fosse in grado di mandare al datore di lavoro

il conguaglio. Quindi il signor RI 1 avrebbe dovuto comunicare subito il

cambiamento della massa salariale, tenuto anche conto che era lui

l’amministratore unico della società, che dal 25.02.2014 tutta la

corrispondenza del datore di lavoro veniva inviata alla __________ di cui il

signor RI 1 è presidente (negli anni 2014/15 era amministratore unico), che ai

sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS la fatturazione dei contributi doveva

essere mensile e non trimestrale (essendo la somma annua dei salari 2014 e 2015

ben al di sopra del limite di CHF 200'000.00 annui), ed infine ma non da

ultimo, il ricorrente è un commercialista esperto oltre al fatto di essere

stato destinatario di decisioni risarcitorie in precedenza, non potendo quindi

non conoscere obblighi del datore di lavoro e modalità di pagamento degli

acconti.” (doc. III)

Oltretutto

va ribadito che il ricorrente non poteva limitarsi a far presente e sollecitare

TERZ 1 di avvisare la Cassa della modifica della massa salariale, mansione che spettava

- quale organo formale - all’insorgente stesso, rispettivamente doveva

controllare se tale modifica fosse stata effettivamente fatta.

Occorre ora esaminare se il

ricorrente, malgrado la violazione del dell’art. 35 OAVS, si sia adoperato per

accantonare risorse sufficienti affinché, in previsione di un grosso

conguaglio, la ditta sia in grado di far fronte a tale onere, circostanza che

gli permette da esentarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. la citata

STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 consid. 5.1.1).

A

tal riguardo, con le osservazioni 31 gennaio 2019 il ricorrente ha prodotto

l’estratto conto debitori al 30 giugno 2015 (quindi poco dopo le sue dimissioni

da presidente del CdA) dal quale risulta che la società aveva debitori scoperti

per fr. 365'029,97 e Euro 1'072.-- (doc. I) e sostenuto che il loro incasso

avrebbe procurato sufficiente liquidità per far fronte ai contributi rimasti

scoperti durante il suo periodo di carica, ma che i nuovi organi formali

succedutisi l’hanno utilizzata per saldare gli oneri sociali relativi ad un

periodo successivo alla sua uscita dal CdA.

Tale

circostanza non permette all’insorgente di liberarsi da una sua responsabilità

ex art. 52 LAVS.

A

tal riguardo è sufficiente fare riferimento a quanto rettamente la Cassa ha

osservato il 13 febbraio 2019:

" (…) Tuttavia,

nel presente caso, il fatto che la società avesse debitori per CHF 365'029.97 e

€ 1'072.00 non può rappresentare elemento equivalente alla costituzione di

riserve come imposto dalla giurisprudenza. Del resto il ricorrente, rimasto in

carica sino al mese di giugno 2015, non ha dimostrato gli sforzi da egli eventualmente

profusi per trasformare una semplice previsione di guadagno, quali le fatture

emesse a nome della società, in reale liquidità per far fronte agli impegni

contributivi di cui egli era ben cosciente.

Proprio dall’estratto contabile presentato dal ricorrente emerge

che vi erano in ogni caso ancora fatture molto vecchie (n° 119, 120, 130, 133,

134, 150, 151, 153 e 163), emesse tra maggio e ottobre 2014 che non erano

ancora state saldate per un ammontare di CHF 21'262.25 e € 1'072.00. Inoltre

l’ammontare delle fatture emesse nei primi 4 mesi del 2015 (n° 11, 17, 19, 21,

23 e 24), il cui termine di pagamento era quindi ampiamente scaduto al momento

delle dimissioni del ricorrente, è di CHF 124'997.37.

Il signor RI 1 per sanare la negligenza grave ex art. 35 cpv. 2

OAVS e mettersi quindi al riparo da un’azione di risarcimento danni, avrebbe

dovuto fare in modo di tradurre in reale liquidità, prima di dimissionare, i

crediti scaduti della società (ne sarebbe bastata meno della metà per versare

il dovuto alla Cassa ed essere liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS).

Ciò significa che il rischio d’incasso della società, relativo a fatture in

parte molto vecchie, da ritenersi quindi difficilmente incassabili, è stato

trasferito di fatto sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza

evidenzia come comportamento gravemente negligente dell’amministratore.

Inoltre, come si evince sia dall’estratto conto allegato alla

decisione risarcitoria, sia dal dettaglio evoluzione incasso dell’anno 2014,

durante tale anno la FA 1 ha versato a titolo di acconti un importo complessivo

di CHF 22'800.10 i quali, considerando anche gli assegni familiari anticipati e

la ridistribuzione della tassa sul CO2, non raggiungono nemmeno la metà dei

contributi AVS/AI/IPG/AD effettivamente trattenuti ai dipendenti per il periodo

da gennaio a dicembre 2014 (61'363.40 + 13'106.75 : 2 = 37'235.05).

Tale circostanza conferma in ogni caso la grave negligenza degli

organi societari ex art. 52 LAVS, e nel contempo prefigura una violazione di

natura penale secondo quanto previsto dall’art. 87 cpv. 3 LAVS. Si evidenzia ancora

una volta come tutto ciò sia avvenuto durante il periodo di carica del

ricorrente.” (doc. X)

Del resto, anche volendo

ipotizzare che il ricorrente non avesse effettivamente il potere decisionale

sull’andamento della società, va ricordato che secondo la giurisprudenza,

quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado

di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo

societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che

ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che

i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere

immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le

dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA

H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Il ricorrente, come detto, ha dimissionato il 25 giugno 2015, le quali sono da

ritenere tardive poiché la problematica relativa al pagamento dei contributi

partietici si trascinava dal primo trimestre 2014.

2.8. Il

ricorrente sostiene che l’intera responsabilità ex art. 52 LAVS debba ricadere

sugli amministratori che gli sono succeduti.

A

tal riguardo nella decisione contestata la Cassa ha correttamente rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale,

l'art. 759 cpv. 1 CO non è

applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento

in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in

argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e

dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b;

Pratique VSI 1996 pag. 306).

Altrettanto

correttamente la Cassa ha evidenziato che il danno di cui il ricorrente deve

rispondere è stato fatto valere in via solidale anche nei confronti di TERZ 1 e

di TERZ 2, così come risulta dalle decisioni di risarcimento del 31 luglio 2018,

confermate con decisioni su opposizione del 12 novembre 2018.

2.9. TERZ 2, chiamato in causa, ha

chiesto l’annullamento della decisione (su opposizione) del 12 novembre 2018 con

la quale la Cassa lo ha condannato al versamento di fr. 102'144,65 a titolo di

contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni

2014 e 2015.

Secondo

l’art. 26 Lptca l’autorità giudicante, d’ufficio o ad istanza di parte, la

chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del

procedimento (cpv. 1) e che il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti

spettanti alle parti e che la sentenza gli è in ogni caso opponibile (cpv. 3).

La Lptca esclude tuttavia l’intervento in causa (cpv. 3).

Pertanto per TERZ 2 con la

chiamata in causa non può contestatare la succitata decisione che la concerne, contro

la stessa non avendo l’interessato interposto ricorso.

2.10. Visto

quanto sopra, le circostanze addotte

dall’insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua

responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

2.11. Non

avendo TERZ 2, chiamato in causa e rappresentato da un legale, formulato una

richiesta di giudizio nel senso dell’accoglimento del presente ricorso, egli

non ha diritto a indennità per ripetibili (sul diritto a ripetibili dei terzi

chiamati in causa risultanti vittoriosi: STFA inedite 26 agosto 2002 nella

causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7;

Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons

Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag. 239 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., §

13 n. 1132 pag. 268).

2.12. Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di

“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi

Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal

fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010

pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre

anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del

ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di

disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è

pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ RI

1 è condannato a versare alla CO 1 fr. 61'276,45.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Gianluca Menghetti