31.2018.3
Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o discolpa
14 agosto 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2018.3
FS
Lugano
14 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 emanata
da
CO
1
in relazione alla fallita: FA
1
(già
FA 1, )
chiamato in causa: TERZ
1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino il 14 settembre 2010
(cfr. estratto RC informatizzato del Canton Ticino agli atti). La società ha in
seguito trasferito, a far tempo dal 15 dicembre 2015, la sede a __________
(cfr. estratto RC informatizzato del Canton __________ agli atti).
RI 1 ha ricoperto la
carica di membro del consiglio di amministrazione dal 14 settembre 2010 e, dall’8
agosto 2012, di amministratore unico, sempre con diritto di firma individuale (cfr.
estratto RC informatizzato del Canton Ticino agli atti), fino al 4 novembre
2015 (cfr. l’istromento notarile dell’assemblea generale straordinaria della
società sub doc. 3/A).
1.2. Dal 1. settembre 2010 al 30
novembre 2015 la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito Cassa) in
qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 1).
Con decreto del 9 dicembre
2015 della Pretura del Distretto di __________ è stato pronunciato il
fallimento della società (FUSC No. __________ del __________ 2015) e l’apertura
della liquidazione in via sommaria, ai sensi dell’art. 231 LEF, è stata
pubblicata il __________ 2016 (FUSC No. __________ del __________ 2016).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 20’461.25 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal
2014 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di novembre), dopo controllo del datore
di lavoro (cfr. doc. 1).
Con scritto dell’8
novembre 2017 l’Ufficio fallimenti di __________ ha comunicato alla Cassa che
con ogni probabilità il suo credito non potrà essere tacitato (cfr. doc. 12).
1.3. Costatato di aver subito un
danno, con decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 – ridotto
l’importo di fr. 18'963.70 (indicato nella decisione del 27 dicembre 2017 sub doc.
1), ritenendo quale fine del mandato il 4 novembre 2015 (data dell’istromento
notarile dell’assemblea generale straordinaria della società sub doc. 3/A) e
non il __________ 2015 (data di pubblicazione nel FUSC), a fr. 17'466.10 –,
la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1, in via solidale con il signor TERZ 1 per
analogo importo e periodo, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17’466.10,
importo corrispondente ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti
dalla società per gli anni dal 2014 al 2015 (quest’ultimo fino al mese di settembre)
(doc. 3 = doc. A).
1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha
impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.
L’insorgente contesta che
vi sia stata da parte sua negligenza grave o intenzionale. Sostiene che l’unico
responsabile del danno sarebbe TERZ 1, il quale avrebbe agito quale
amministratore di fatto (“padre padrone”), gestendo in modo indipendente
la società e sottacendogli ogni informazione sull’andamento della stessa. Vista
tale situazione egli avrebbe dato le dimissioni dalla carica di amministratore
unico, alle quali il signor TERZ 1 non avrebbe dato seguito se non molto tempo
dopo, sostituendolo con un'altra persona. Egli adduce inoltre che quanto
sostenuto trova conferma anche nella sentenza del 5 dicembre 2017 della Pretura
penale di Bellinzona che lo ha prosciolto dall’accusa di appropriazione
indebita di trattenute salariali (cfr. doc. 2/A).
1.5. Con la risposta di causa –
precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danno anche nei confronti
del signor TERZ 1 con decisione 29 dicembre 2017 regolarmente cresciuta in
giudicato e che la procedura è in fase d’incasso –, la Cassa ha
postulato la reiezione del ricorso.
Dopo aver rilevato come il
ricorrente riprenda le argomentazioni già esposte in sede di opposizione, la
Cassa ha richiamato le motivazioni addotte nella decisione avversata.
1.6. Con decreto 17 maggio 2018 il
vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1.
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
Fatti
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso
di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni
legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, dapprima membro del
consiglio di amministrazione e in seguito amministratore unico della società
(cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2014 al 2015 (quest’ultimo fino
al mese di settembre), così come risulta dagli estratti dei contributi paritetici
per gli anni 2014 e 2015 (acconti) (doc. 1/A e 3/B), con le relative dichiarazioni
dei salari (doc. 4 e 5) e i conteggi sub doc. 8 e 9.
L’importo complessivo di fr.
17'466.10 (7'877.80 sub doc. 1/A + 9'588.30 sub doc. 3/B), peraltro non
contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere
adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.
41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del
danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99,
consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.
84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;
RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta,
il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato pagamento
degli oneri sociali da parte della società possa essergli attribuita, essendo
che nessuno, né il “padre padrone”, TERZ 1, né il contabile, gli avrebbe
dato delle informazioni riguardo l’andamento della società e alle sue richieste
di documentazione non veniva dato seguito. Vista la situazione, egli avrebbe
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico ma la sua
sostituzione avrebbe richiesto molto tempo.
Tali affermazioni non
giovano all’ex amministratore unico.
Va fatto presente che ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è
di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
Considerandi
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993.
nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Nella fattispecie concreta,
accettando il mandato di membro del CdA rispettivamente di amministratore unico,
l’insorgente – indipendentemente da quanto da lui sostenuto, e meglio,
che “padre padrone” della società era il signor TERZ 1 – ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Va in questa sede
ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può
estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano
della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella
causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
Addirittura è da ritenere
una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.
31.2003
, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993.
e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
RI 1, vista la carica
assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo
passivo. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che, viste le funzioni assunte
(membro del CdA e amministratore unico), la prassi in materia prescrive agli
organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7
marzo 2008 consid. 6.3).
Questo Tribunale rileva inoltre
che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito
nell’esercizio della sua carica di membro del CdA rispettivamente
amministratore unico della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato)
di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa
degli stessi non può essergli imputato una negligenza grave (in argomento cfr.
la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Infatti, l’insorgente, si è limitato a
sostenere che “(…) nessuno aveva comunicato che ci fossero dei debiti e alla
richiesta di documenti venivano opposti solo silenzi. […] Non gli fu
concessa la possibilità di accedere a una documentazione qualsiasi per cui
diede le dimissioni. (…)” (I, punto 8). In particolare, riguardo
all’asserita mancata consegna dei documenti richiesti, va qui ricordato che,
nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia
inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5
giugno 2003).
Quanto alla censura
secondo la quale “(…) tuttavia la sua sostituzione tardò parecchio perché TERZ
1.
non trovava altri amministratori. (…)” (I, punto 8), va osservato quanto
segue. Innanzitutto l’insorgente non adduce, e tantomeno documenta, quando e in
quale forma egli avrebbe dimissionato dalla carica assunta. Inoltre – a
prescindere da quanto rettamente osservato dalla Cassa e meglio che “(…)
dapprima si sottolinea come le dimissioni dalla carica formale di
amministratore unico, non debbano in alcun modo sottostare né all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti, né a quella di un singolo azionista di
maggioranza per poter porre in essere i relativi effetti. Oltre a ciò si rileva
che se la società non notifica al registro di commercio l'uscita
dell'amministratore, quest'ultimo, trascorso il termine di 30 giorni, può
richiederne direttamente la cancellazione presentando i relativi
giustificativi, come previsto dall’art. 25° cpv. 1 dell’ordinanza del registro
di commercio (ORC). (…)” (doc. A, punto 9, pag. 12) –, visto che non
risulta che mai le richieste di informazioni sono state esaudite e ritenuta la
posizione di membro del CdA già dal 14 settembre 2010 rispettivamente di
amministratore unico dall’8 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1), in ogni caso
l’insorgente non avrebbe dovuto attendere sino al mese di novembre 2015 per
rassegnare le proprie dimissioni (cfr. l’istromento notarile dell’assemblea
generale straordinaria della società del 4 novembre 2015 sub doc. 3/A). Va qui ribadito
che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia
inoltrare immediatamente le sue dimissioni.
Riguardo poi all’asserita
posizione di TERZ 1 quale “(…) padre padrone (…)” (doc. I, punto 8),
basti qui osservare che nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere
un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di TERZ
1), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO
non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti
responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la
giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H
238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le
circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi
sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi
l’esistenza di una negligenza grave.
In merito, infine, alla sentenza
del 5 dicembre 2017 con la quale la Pretura penale di Bellinzona ha prosciolto l’insorgente
dall’accusa di appropriazione indebita di trattenute salariali (cfr. doc. 2/A),
questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa, e meglio che “(…)
secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di vertenze in materia di
assicurazioni sociali e, in particolare, riguardanti l'art. 52 LAVS, le
constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale, sia per quello che concerne
le prescrizioni violate, sia per quanto attiene alla valutazione della colpa
commessa, non sono vincolanti (STFA 8 ottobre 2003, H 33/03, consid. 5.6; STFA
5.
marzo 2005 [ndr. recte: 2003], H 411/01, consid. 5; STFA 4 febbraio
2002, H 194/01, consid. 2a). Ai fini dell'esito della procedura risarcitoria è
determinante accertare se e in che modo l'opponente ha esercitato il proprio
obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai
sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, e se sono eventualmente dati
validi motivi di discolpa (STCA 31.2003.13 del 22 settembre 2003). Ne consegue
che, ritenuti gli obblighi inalienabili esposti ai punti precedenti, la sentenza
citata dall’opponente non può avere valenza liberatoria. Infatti la
responsabilità ex art. 52 LAVS imputata al signor RI 1 non è in relazione ad un
eventuale appropriazione indebita di trattenute salariali, bensì al mancato
pagamento degli oneri sociali fatturati dalla Cassa alla FA 1 durante il suo
periodo di carica come organo formale della società. (…)” (doc. A, punto 8,
pagg. 11 e 12).
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo
formale, non attivandosi nella sua veste di membro del CdA rispettivamente
amministratore unico e aspettando fino al novembre 2015 per dare le dimissioni
da tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di amministratore unico di una SA.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale le imponeva, RI
1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla
Cassa.
2.7
Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione
può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato
pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso
dimenticato che la FA 1 non ha, per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal
profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro.
Infatti, incontestatamente, risulta che “(…) a seguito dell'entrata in mora
della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva a diffidare
in data 4 novembre 2014 la fattura d'acconto per la mensilità di settembre 2014
e, in relazione alla stessa, ad attivare una procedura esecutiva in data 4
dicembre 2014. Oltre a ciò la Cassa provvedeva a sistematicamente diffidare e
precettare le fatture d'acconto mensili a partire da quella riguardante il mese
di febbraio 2015. Si rileva inoltre che la FA 1 era già stata oggetto di
diffida e precettazione di diverse fatture riguardanti gli anni 2010, 2011 e
2013, per quest'ultimo periodo ad esempio la fattura di conguaglio è stata
diffidata in maggio 2014 e precettata il mese seguente (le relative prove sono
a disposizione). (...)” (doc. A, punto 6. pagg. 6 e 7; vedi anche i
conteggi sub. doc. 8 e 9).
Inoltre, in queste
circostanze, non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto,
nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti
fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;
STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29
agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
2.8
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.9
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti