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Decisione

31.2018.3

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o discolpa

14 agosto 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso

di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni

legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a

seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, dapprima membro del

consiglio di amministrazione e in seguito amministratore unico della società

(cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va ricordato che,

in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in

caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995

pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei

contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2014 al 2015 (quest’ultimo fino

al mese di settembre), così come risulta dagli estratti dei contributi paritetici

per gli anni 2014 e 2015 (acconti) (doc. 1/A e 3/B), con le relative dichiarazioni

dei salari (doc. 4 e 5) e i conteggi sub doc. 8 e 9.

L’importo complessivo di fr.

17'466.10 (7'877.80 sub doc. 1/A + 9'588.30 sub doc. 3/B), peraltro non

contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere

adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.

41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli

interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del

danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

2.3. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99,

consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato pagamento

degli oneri sociali da parte della società possa essergli attribuita, essendo

che nessuno, né il “padre padrone”, TERZ 1, né il contabile, gli avrebbe

dato delle informazioni riguardo l’andamento della società e alle sue richieste

di documentazione non veniva dato seguito. Vista la situazione, egli avrebbe

rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico ma la sua

sostituzione avrebbe richiesto molto tempo.

Tali affermazioni non

giovano all’ex amministratore unico.

Va fatto presente che ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

Considerandi

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993.

nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Nella fattispecie concreta,

accettando il mandato di membro del CdA rispettivamente di amministratore unico,

l’insorgente – indipendentemente da quanto da lui sostenuto, e meglio,

che “padre padrone” della società era il signor TERZ 1 – ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Va in questa sede

ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella

causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

Addirittura è da ritenere

una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003

, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993.

e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

RI 1, vista la carica

assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo

passivo. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che, viste le funzioni assunte

(membro del CdA e amministratore unico), la prassi in materia prescrive agli

organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7

marzo 2008 consid. 6.3).

Questo Tribunale rileva inoltre

che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito

nell’esercizio della sua carica di membro del CdA rispettivamente

amministratore unico della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato)

di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa

degli stessi non può essergli imputato una negligenza grave (in argomento cfr.

la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Infatti, l’insorgente, si è limitato a

sostenere che “(…) nessuno aveva comunicato che ci fossero dei debiti e alla

richiesta di documenti venivano opposti solo silenzi. […] Non gli fu

concessa la possibilità di accedere a una documentazione qualsiasi per cui

diede le dimissioni. (…)” (I, punto 8). In particolare, riguardo

all’asserita mancata consegna dei documenti richiesti, va qui ricordato che,

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5

giugno 2003).

Quanto alla censura

secondo la quale “(…) tuttavia la sua sostituzione tardò parecchio perché TERZ

1.

non trovava altri amministratori. (…)” (I, punto 8), va osservato quanto

segue. Innanzitutto l’insorgente non adduce, e tantomeno documenta, quando e in

quale forma egli avrebbe dimissionato dalla carica assunta. Inoltre – a

prescindere da quanto rettamente osservato dalla Cassa e meglio che “(…)

dapprima si sottolinea come le dimissioni dalla carica formale di

amministratore unico, non debbano in alcun modo sottostare né all'approvazione

dell'assemblea degli azionisti, né a quella di un singolo azionista di

maggioranza per poter porre in essere i relativi effetti. Oltre a ciò si rileva

che se la società non notifica al registro di commercio l'uscita

dell'amministratore, quest'ultimo, trascorso il termine di 30 giorni, può

richiederne direttamente la cancellazione presentando i relativi

giustificativi, come previsto dall’art. 25° cpv. 1 dell’ordinanza del registro

di commercio (ORC). (…)” (doc. A, punto 9, pag. 12) –, visto che non

risulta che mai le richieste di informazioni sono state esaudite e ritenuta la

posizione di membro del CdA già dal 14 settembre 2010 rispettivamente di

amministratore unico dall’8 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1), in ogni caso

l’insorgente non avrebbe dovuto attendere sino al mese di novembre 2015 per

rassegnare le proprie dimissioni (cfr. l’istromento notarile dell’assemblea

generale straordinaria della società del 4 novembre 2015 sub doc. 3/A). Va qui ribadito

che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni.

Riguardo poi all’asserita

posizione di TERZ 1 quale “(…) padre padrone (…)” (doc. I, punto 8),

basti qui osservare che nella misura in cui l’insorgente volesse fare valere

un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di TERZ

1), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO

non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del

risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti

responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la

giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H

238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le

circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi

sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi

l’esistenza di una negligenza grave.

In merito, infine, alla sentenza

del 5 dicembre 2017 con la quale la Pretura penale di Bellinzona ha prosciolto l’insorgente

dall’accusa di appropriazione indebita di trattenute salariali (cfr. doc. 2/A),

questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa, e meglio che “(…)

secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di vertenze in materia di

assicurazioni sociali e, in particolare, riguardanti l'art. 52 LAVS, le

constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale, sia per quello che concerne

le prescrizioni violate, sia per quanto attiene alla valutazione della colpa

commessa, non sono vincolanti (STFA 8 ottobre 2003, H 33/03, consid. 5.6; STFA

5.

marzo 2005 [ndr. recte: 2003], H 411/01, consid. 5; STFA 4 febbraio

2002, H 194/01, consid. 2a). Ai fini dell'esito della procedura risarcitoria è

determinante accertare se e in che modo l'opponente ha esercitato il proprio

obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai

sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, e se sono eventualmente dati

validi motivi di discolpa (STCA 31.2003.13 del 22 settembre 2003). Ne consegue

che, ritenuti gli obblighi inalienabili esposti ai punti precedenti, la sentenza

citata dall’opponente non può avere valenza liberatoria. Infatti la

responsabilità ex art. 52 LAVS imputata al signor RI 1 non è in relazione ad un

eventuale appropriazione indebita di trattenute salariali, bensì al mancato

pagamento degli oneri sociali fatturati dalla Cassa alla FA 1 durante il suo

periodo di carica come organo formale della società. (…)” (doc. A, punto 8,

pagg. 11 e 12).

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo

formale, non attivandosi nella sua veste di membro del CdA rispettivamente

amministratore unico e aspettando fino al novembre 2015 per dare le dimissioni

da tale carica – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di amministratore unico di una SA.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale le imponeva, RI

1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.7

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione

può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato

pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1 non ha, per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal

profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro.

Infatti, incontestatamente, risulta che “(…) a seguito dell'entrata in mora

della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva a diffidare

in data 4 novembre 2014 la fattura d'acconto per la mensilità di settembre 2014

e, in relazione alla stessa, ad attivare una procedura esecutiva in data 4

dicembre 2014. Oltre a ciò la Cassa provvedeva a sistematicamente diffidare e

precettare le fatture d'acconto mensili a partire da quella riguardante il mese

di febbraio 2015. Si rileva inoltre che la FA 1 era già stata oggetto di

diffida e precettazione di diverse fatture riguardanti gli anni 2010, 2011 e

2013, per quest'ultimo periodo ad esempio la fattura di conguaglio è stata

diffidata in maggio 2014 e precettata il mese seguente (le relative prove sono

a disposizione). (...)” (doc. A, punto 6. pagg. 6 e 7; vedi anche i

conteggi sub. doc. 8 e 9).

Inoltre, in queste

circostanze, non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto,

nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;

STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29

agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.8

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

2.9

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti