31.2018.6
Responsabilità ex art. 52 LAVS del gerente di una Sagl. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa e nemmeno una concolpa della cassa. Confermato l'i
11 febbraio 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2018.6
FS
Lugano
11 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2018 emanata da
in relaz. alla fallita:
chiamata in causa:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. Dall’estratto RC
informatizzato agli atti risulta che in data 7 luglio 1999 è stata pubblicata
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (di seguito FUSC) l’iscrizione della
FA 1, con sede a __________.
Negli anni dal 2009 al
2017 quali soci e gerenti sono stati iscritti a RC, con diritto di firma
collettiva a due, RI 1 dal 7 luglio 1999 al 6 dicembre 2016 (data in cui ha
rassegnato le proprie dimissioni; cfr. doc. 1/A) e TERZ 1 dal 7 luglio 1999 (con
diritto di firma individuale dal 6 dicembre 2016; cfr. estratto RC agli atti e
doc. 1/A).
1.2. Dal 1. Luglio 1999 la FA 1 è
stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito Cassa) in qualità di datore di
lavoro (cfr. doc. 3).
L’Ufficio di esecuzione di
__________, l’8 agosto, il 6 settembre e il 30 novembre 2016, il 13 gennaio e
il 15 febbraio 2017, ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai
contributi paritetici non pagati dalla FA 1 per gli anni dal 2014 al 2016 (cfr.
doc. 3).
La società è stata sciolta
in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 24 febbraio 2017 della
Pretura del distretto di __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli
atti).
La Cassa ha insinuato
all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr.
182'241.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per
gli anni dal 2014 al 2017, di cui fr. 1'229.10 per contributi sulle
rivendicazioni di credito relativi agli anni 2016 e 2017 e fr. 41'899.15 per le
riprese salari del periodo 2009-2013, dopo controllo del datore di lavoro (cfr.
doc. 3).
1.3. Costatato di aver subito un
danno, con decisione del 28 febbraio 2018 (doc. 3), confermata con decisione su
opposizione del 28 maggio 2018 – osservato che “(…) il signor RI 1,
non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve
assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD
e AF della FA 1, ora fallita, riferiti agli anni dal 2009 al 2016, quest'ultimo
sino al mese di ottobre, per l'ammontare complessivo di CHF 162'473.30, di cui
CHF 41'899.15 a titolo di riprese salari, non avendo ottemperato agli obblighi
di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri
affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave. (…)”
(doc. 1) –, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI
1 per un importo di fr. 162'473.30 a titolo di contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla FA 1 per gli anni dal 2009 al 2016 (quest’ultimo
sino al mese di ottobre), in via solidale con TERZ 1 per analogo periodo e
importo (doc. 1).
1.4. Contro la suddetta decisione RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso con il quale –
richiamata la STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018 in virtù della quale, a suo
dire, vi è una concolpa della Cassa in relazione all’entità del danno quando
gli importi dovuti vengono dilazionati nel tempo e (ritenuti gli anni dal 2009
al 2016 a cui si riferisce la domanda di risarcimento danni) sostenuto che “(…)
nella recente decisione del Tribunale federale sono bastati già quattro
anni di dilazioni per condurre all'annullamento della decisione di risarcimento,
si constata nella presente fattispecie che i contributi in sospeso riguardano un
periodo ampiamente superiore, raggiungendo quasi un termine di 10 anni. (…)”
(cfr. ricorso pag. 2 punto 4) – ha chiesto l’annullamento della decisione
su opposizione impugnata.
1.5. Con la risposta di causa –
precisato “(…) di aver proceduto anche nei confronti della signora TERZ 1, __________,
con decisione risarcitoria del 28 febbraio 2018 per l'ammontare di CHF 182'241.45
a titolo di contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF non pagati per gli anni
dal 2014 al 2017, di cui CHF 41'899.15 per le riprese salari relative al
periodo 2009-2013 e CHF 1'229.10 per le rivendicazioni di credito degli anni 2016
e 2017. Tale provvedimento è passato in giudicato incontestato e, divenuto
esecutivo, è in fase di incasso. (…)” (III) – la Cassa ha postulato
l’integrale reiezione del ricorso.
Riconfermandosi nelle
argomentazioni esposte nell’impugnata decisione, essa evidenzia in particolare
che “(…) destituita di fondamento è, infatti, la nuova argomentazione
sollevata dall'insorgente con il gravame a sua discolpa: la sentenza cui si
riferisce riguarda innanzitutto un caso di concessione di una dilazione di
pagamento su un lungo periodo, ciò che non attiene alla fattispecie in esame,
non essendo mai stata chiesta dalla FA 1 – e quindi neppure accordata dalla
Cassa – alcuna rateizzazione. (…)” (III).
1.6. Con decreto 12 settembre 2018
il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 che è rimasta silente
(V).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato
pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e
9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.2. Nella fattispecie in esame,
come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del
rilascio dei primi attestati di carenza beni dell’8 agosto 2016 (doc. 13) – che
segna l’insorgenza e la conoscenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto
in via sussidiaria al ricorrente, socio e gerente della società (cfr. consid.
1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati
dalla FA 1.
Va ricordato che,
conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di
pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un
attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale
attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149
LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi
l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per
fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex
art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione
ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del
28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno
2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF
123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990
pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que
parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in:
RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni
(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il
momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria
nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi
ai sensi dell'art. 230 LEF.
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito da mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2009 al 2016 (quest’ultimo sino
al mese di ottobre), così come risulta dagli estratti dei contributi paritetici
per gli anni 2014, 2015 e 2016 (acconti), con le relative dichiarazioni dei
salari e l’“Estratto conto contributi paritetici Periodo 01.01.2009 –
31.12.2013 Conteggio di revisione del 15.10.2014” (cfr. doc. 3 e la
decisione di tassazione d’ufficio del 15 ottobre 2014 cresciuta incontestata in
giudicato sub doc. 4).
L’importo complessivo di
fr. 162'473.30 (8'513 + 48'292 +63'769.15 + 41'899.15, cfr. doc. 3), peraltro
non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere
adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art.
41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del
danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nella fattispecie concreta –
osservato come vi sia da ritenere che egli faccia valere, oltre a quelle
addotte nel ricorso (cfr. consid. 1.4), anche le censure sollevate in sede di
opposizione; nel petitum l’insorgente chiede, infatti, che “(…)
l’opposizione del 27 marzo 2018 del signor RI 1 è accolta. (…)” (I, pag. 4)
– il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato
pagamento degli oneri sociali da parte della società può essergli attribuita,
adducendo che “(…) devo infatti contestare qualsiasi negligenza grave del
mio agire, in quanto non mi sono mai occupato delle questioni contabili, anche
perché non ho alcuna formazione in tale ambito. Da parte mia, mi sono sempre e
solo occupato della parte tecnica della società, siccome non ho alcuna capacità
amministrativa, che è stata sempre assunta e gestita dalla signora TERZ 1. (…)”
(doc. 2).
Tali affermazioni non giovano
all’ex socio e gerente.
Va innanzitutto rilevato
che, accettando la carica di socio e gerente con diritto di firma collettiva a
due della Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano.
Va ricordato che, secondo
giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente
(e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di
una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate
della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag.
165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo
di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In concreto, ritenuta da
una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che
egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire
puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie
responsabilità semplicemente adducendo che “(…) mi sono sempre e solo
occupato della parte tecnica della società, siccome non ho alcuna capacità
amministrativa, che è stata sempre assunta e gestita dalla signora TERZ 1. (…)”
(doc. 2).
Va in questa sede
ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può
estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano
della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella
causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
Addirittura è da ritenere
una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18,
consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma
(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi
liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione
dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura
fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un
ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave
negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere
effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
RI 1, vista la carica
assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo
passivo.
Questo Tribunale ribadisce
inoltre che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato
impedito nell’esercizio della sua carica di socio e gerente della società.
Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato
mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può
Considerandi
essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del
7.
febbraio 2006). Infatti, l’insorgente, si è limitato a sostenere che “(…) non
mi sono mai occupato delle questioni contabili, anche perché non ho alcuna
formazione in tale ambito. (…)” (doc. 2).
Nella misura in cui
l’insorgente, sostenendo che la parte amministrativa “(…) è stata sempre
assunta e gestita dalla signora TERZ 1 (…)” (doc. 2), volesse fare valere
un’esclusiva gestione della società da parte di terzi, va ricordato che,
secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel
presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione
alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF
9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI
1996.
pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come
visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua
responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
In merito, infine, alla STF
9C_548/2017 del 13 marzo 2018 richiamata con il ricorso (cfr. consid. 1.4) e
nella misura in cui fa valere una concolpa della Cassa, questo Tribunale rileva
quanto segue.
I motivi di
riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno
1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la
propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di
lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp
e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio
di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi
ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000
AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di
causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato
(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
In generale
una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente
negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per
crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo
nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.
cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.
1088).
In concreto –
ricordato che secondo l’art. 39 OAVS: “Se ha conoscenza
che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi
inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento
dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta
salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.” (cpv. 1). “I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a
contare dalla fatturazione.” (cpv. 2). –, ribadito che un
semplice ritardo nella procedura non basta per fondare una concolpa, questo
Tribunale può fare proprio quanto rettamente e incontestatamente addotto dalla
Cassa e meglio che “(…) riguardo ai contributi relativi agli anni dal 2009
al 2013, si rileva che sono stati oggetto di una decisione di tassazione
d'ufficio a seguito del controllo del datore di lavoro effettuato il 7 ottobre
2014.
conformemente agli art. 162 e 163 OAVS. Tale decisione è passata in
giudicato incontestata ed è divenuta esecutiva e, in assenza di pagamento anche
dopo diffida della relativa fattura del 15 ottobre 2014, la Cassa ha dovuto
procedere all'incasso forzato (doc. 4 e 5). Si evidenzia altresì che per
l'incasso delle fatture relative agli anni dal 2006 al 2017 la Cassa ha dovuto
procedere pressoché sistematicamente nei confronti della società, malgrado
diffida, nella via esecutiva, così come si evince dalla documentazione prodotta
e meglio dai dettagli evoluzione incassi (doc. 6, 7, 8, 9), dalla lista delle
diffide emesse (doc. 10), dalla lista delle esecuzioni promosse (doc. 11/A e
11/B) e dalla lista dei pagamenti eseguiti dal datore di lavoro (doc. 12). Il
20.
gennaio 2017 la Cassa è stata persino costretta a promuovere un'istanza di
fallimento giusta l'art. 190 LEF, che è sfociata nella decisione di fallimento
del 23 febbraio 2017 (doc. 13). Diversamente da quanto pretende il ricorrente,
alla Cassa non può essere attribuita alcuna negligenza grave rispettivamente
alcuna concolpa, in quanto essa ha ottemperato ai propri obblighi, agendo nel
pieno rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei
contributi e meglio procedendo prontamente e sistematicamente all'esecuzione
per crediti di contributi dovuti ai sensi dell'art. 15 LAVS (cfr. doc. 4-14). (…)”
(III, pag. 3).
Quanto alla STF
9C_548/2017 del 13 marzo 2018 la stessa concerne una diversa fattispecie e
meglio un caso in cui l’Alta Corte ha concluso che “(…) se una cassa di
compensazione, senza particolari accertamenti, permette che i contributi
salariali di un anno civile vengano pagati durante complessivamente quattro
anni, accresce il rischio che una parte di questi contributi vada persa. Di
conseguenza, occorre riconoscere una grave violazione degli obblighi della
cassa di compensazione, la quale costituisce una causa adeguata del
peggioramento del danno. (…)” (SVR 2018 AHV Nr. 9 pag. 25).
In concreto, oltre al
fatto che ha agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di
riscossione dei contributi, la Cassa non ha concesso alcuna dilazione di
pagamento ed è pertanto a ragione che ha rilevato che “(…) la sentenza cui
si riferisce [ndr.: si riferisce alla STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018]
riguarda innanzitutto un caso di concessione di una dilazione di pagamento su
un lungo periodo, ciò che non attiene alla fattispecie in esame, non essendo
mai stata chiesta dalla FA 1 – e quindi neppure accordata dalla Cassa – alcuna
rateizzazione. (…)” (III).
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo
formale, non attivandosi in alcun modo in quella veste, rispettivamente
assumendo detta carica senza avere (come sostenuto) alcuna formazione in
quell’ambito e attendendo fino al 6 dicembre 2016 per rassegnarne le dimissioni
(cfr. doc. 1) – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di socio gerente di una Sagl.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI
1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla
Cassa.
2.8
Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso
dimenticato che la FA 1 non ha, per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal
profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro.
Infatti, incontestatamente, risulta che “(…) a seguito dell'entrata in mora
della FA 1 con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto già da marzo
2006.
all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di aprile 2006, all'avvio
delle prime procedure esecutive che sono poi divenute sistematiche nel corso
del 2012 ed hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi e al rilascio di
numerosi attestati di carenza di beni. (...)” (doc. A, punto 6.3 pag. 8;
vedi anche i dettagli dell’evoluzione incassi sub doc. 6, 7, 8 e 9 nonché le
liste delle diffide emesse, delle esecuzioni promosse e dei pagamenti eseguiti
dal datore di lavoro sub doc. 10, 11/A-B e 12).
Inoltre, in queste
circostanze, non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto,
nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti
fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;
STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del
29.
agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
2.9
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.10
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti