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Decisione

31.2018.6

Responsabilità ex art. 52 LAVS del gerente di una Sagl. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa e nemmeno una concolpa della cassa. Confermato l'i

11 febbraio 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nella fattispecie concreta –

osservato come vi sia da ritenere che egli faccia valere, oltre a quelle

addotte nel ricorso (cfr. consid. 1.4), anche le censure sollevate in sede di

opposizione; nel petitum l’insorgente chiede, infatti, che “(…)

l’opposizione del 27 marzo 2018 del signor RI 1 è accolta. (…)” (I, pag. 4)

– il ricorrente sostiene che nessuna responsabilità per il mancato

pagamento degli oneri sociali da parte della società può essergli attribuita,

adducendo che “(…) devo infatti contestare qualsiasi negligenza grave del

mio agire, in quanto non mi sono mai occupato delle questioni contabili, anche

perché non ho alcuna formazione in tale ambito. Da parte mia, mi sono sempre e

solo occupato della parte tecnica della società, siccome non ho alcuna capacità

amministrativa, che è stata sempre assunta e gestita dalla signora TERZ 1. (…)”

(doc. 2).

Tali affermazioni non giovano

all’ex socio e gerente.

Va innanzitutto rilevato

che, accettando la carica di socio e gerente con diritto di firma collettiva a

due della Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano.

Va ricordato che, secondo

giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente

(e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di

una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate

della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag.

165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo

di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In concreto, ritenuta da

una parte la posizione di organo formale della società e, dall’altra parte, che

egli non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire

puntualmente i suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalle proprie

responsabilità semplicemente adducendo che “(…) mi sono sempre e solo

occupato della parte tecnica della società, siccome non ho alcuna capacità

amministrativa, che è stata sempre assunta e gestita dalla signora TERZ 1. (…)”

(doc. 2).

Va in questa sede

ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella

causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

Addirittura è da ritenere

una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18,

consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma

(STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi

liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione

dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura

fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un

ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave

negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere

effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

RI 1, vista la carica

assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo

passivo.

Questo Tribunale ribadisce

inoltre che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stato

impedito nell’esercizio della sua carica di socio e gerente della società.

Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato

mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può

Considerandi

essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del

7.

febbraio 2006). Infatti, l’insorgente, si è limitato a sostenere che “(…) non

mi sono mai occupato delle questioni contabili, anche perché non ho alcuna

formazione in tale ambito. (…)” (doc. 2).

Nella misura in cui

l’insorgente, sostenendo che la parte amministrativa “(…) è stata sempre

assunta e gestita dalla signora TERZ 1 (…)” (doc. 2), volesse fare valere

un’esclusiva gestione della società da parte di terzi, va ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel

presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI

1996.

pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come

visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua

responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

In merito, infine, alla STF

9C_548/2017 del 13 marzo 2018 richiamata con il ricorso (cfr. consid. 1.4) e

nella misura in cui fa valere una concolpa della Cassa, questo Tribunale rileva

quanto segue.

I motivi di

riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno

1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la

propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di

lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp

e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio

di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi

ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di

causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato

(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op.

cit.. n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

In concreto –

ricordato che secondo l’art. 39 OAVS: “Se ha conoscenza

che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi

inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento

dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta

salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.” (cpv. 1). “I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a

contare dalla fatturazione.” (cpv. 2). –, ribadito che un

semplice ritardo nella procedura non basta per fondare una concolpa, questo

Tribunale può fare proprio quanto rettamente e incontestatamente addotto dalla

Cassa e meglio che “(…) riguardo ai contributi relativi agli anni dal 2009

al 2013, si rileva che sono stati oggetto di una decisione di tassazione

d'ufficio a seguito del controllo del datore di lavoro effettuato il 7 ottobre

2014.

conformemente agli art. 162 e 163 OAVS. Tale decisione è passata in

giudicato incontestata ed è divenuta esecutiva e, in assenza di pagamento anche

dopo diffida della relativa fattura del 15 ottobre 2014, la Cassa ha dovuto

procedere all'incasso forzato (doc. 4 e 5). Si evidenzia altresì che per

l'incasso delle fatture relative agli anni dal 2006 al 2017 la Cassa ha dovuto

procedere pressoché sistematicamente nei confronti della società, malgrado

diffida, nella via esecutiva, così come si evince dalla documentazione prodotta

e meglio dai dettagli evoluzione incassi (doc. 6, 7, 8, 9), dalla lista delle

diffide emesse (doc. 10), dalla lista delle esecuzioni promosse (doc. 11/A e

11/B) e dalla lista dei pagamenti eseguiti dal datore di lavoro (doc. 12). Il

20.

gennaio 2017 la Cassa è stata persino costretta a promuovere un'istanza di

fallimento giusta l'art. 190 LEF, che è sfociata nella decisione di fallimento

del 23 febbraio 2017 (doc. 13). Diversamente da quanto pretende il ricorrente,

alla Cassa non può essere attribuita alcuna negligenza grave rispettivamente

alcuna concolpa, in quanto essa ha ottemperato ai propri obblighi, agendo nel

pieno rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei

contributi e meglio procedendo prontamente e sistematicamente all'esecuzione

per crediti di contributi dovuti ai sensi dell'art. 15 LAVS (cfr. doc. 4-14). (…)”

(III, pag. 3).

Quanto alla STF

9C_548/2017 del 13 marzo 2018 la stessa concerne una diversa fattispecie e

meglio un caso in cui l’Alta Corte ha concluso che “(…) se una cassa di

compensazione, senza particolari accertamenti, permette che i contributi

salariali di un anno civile vengano pagati durante complessivamente quattro

anni, accresce il rischio che una parte di questi contributi vada persa. Di

conseguenza, occorre riconoscere una grave violazione degli obblighi della

cassa di compensazione, la quale costituisce una causa adeguata del

peggioramento del danno. (…)” (SVR 2018 AHV Nr. 9 pag. 25).

In concreto, oltre al

fatto che ha agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di

riscossione dei contributi, la Cassa non ha concesso alcuna dilazione di

pagamento ed è pertanto a ragione che ha rilevato che “(…) la sentenza cui

si riferisce [ndr.: si riferisce alla STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018]

riguarda innanzitutto un caso di concessione di una dilazione di pagamento su

un lungo periodo, ciò che non attiene alla fattispecie in esame, non essendo

mai stata chiesta dalla FA 1 – e quindi neppure accordata dalla Cassa – alcuna

rateizzazione. (…)” (III).

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo

formale, non attivandosi in alcun modo in quella veste, rispettivamente

assumendo detta carica senza avere (come sostenuto) alcuna formazione in

quell’ambito e attendendo fino al 6 dicembre 2016 per rassegnarne le dimissioni

(cfr. doc. 1) – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante

a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla

funzione di socio gerente di una Sagl.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva, RI

1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

2.8

Occorre esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio

organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza.

Non va in ogni caso

dimenticato che la FA 1 non ha, per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal

profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro.

Infatti, incontestatamente, risulta che “(…) a seguito dell'entrata in mora

della FA 1 con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto già da marzo

2006.

all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di aprile 2006, all'avvio

delle prime procedure esecutive che sono poi divenute sistematiche nel corso

del 2012 ed hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi e al rilascio di

numerosi attestati di carenza di beni. (...)” (doc. A, punto 6.3 pag. 8;

vedi anche i dettagli dell’evoluzione incassi sub doc. 6, 7, 8 e 9 nonché le

liste delle diffide emesse, delle esecuzioni promosse e dei pagamenti eseguiti

dal datore di lavoro sub doc. 10, 11/A-B e 12).

Inoltre, in queste

circostanze, non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto,

nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;

STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del

29.

agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).

2.9

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti