31.2018.9
Confermata la responsabiità ex art. 52 LAVS di un amministratore di una SA. Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dello stesso amministratore. Respinta l'eccezione di prescrizione del danno
1 marzo 2019Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2018.9
BS/sc
Lugano
1° marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
chiamato in causa: TERZ 1
rappr. da: RA 2
ritenuto in
fatto
1.1. La
società FA 1 è stata iscritta a Registro di commercio il 27 novembre 1967 con
sede a __________.
Lo
scopo sociale consisteva nella produzione, riparazione e commerico in genere di
articoli elettrici e meccanici.
RI
1 è stato membro del Consiglio di amministrazione dal 22 aprile 1999 sino al 21
marzo 2016 (date di pubblicazione nel FUSC), con diritto di firma a due, dimettendosi
da tale funzione in data 27 gennaio 2016 (doc. 1/A1).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1
(in seguito: Cassa) quale datrice di lavoro limitatamente agli assegni
familiari dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2014. Per quel che concerne i
contributi AVS/AI/IPG/AD la società era iscritta presso la Cassa __________ (in
seguito: Cassa __________).
Con
decreto del 17 marzo 2016 della Pretura di __________ alla società è stata
concessa una moratoria concordataria provvisoria a scopo di concordato per due
mesi (FUSC 24.03.2016 sub doc. 4), prorogata di un mese sino al 17 giugno 2016
(FUSC 18.05.2016 sub doc. 4). La società è in seguito stata sciolta con decreto
pretorile 14 giugno 2016 per l’apertura del fallimento (FUSC 17.06.2016), la
cui procedura è continuata in via sommaria (FUSC 19.08.2016 sub doc. 4).
In
data 22 agosto 2016 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto
di __________ il proprio credito di fr. 5'480,05 a titolo del saldo dei contributi
AF e AFI non soluti nel 2014. La graduatoria di fallimento è stata depositata
il 24 luglio 2017 (FUSC 21.07.2017 sub doc. 5).
Su
richiesta della Cassa, con email del 16 aprile 2018 l’UF ha comunicato che non
sono previsti dividendi per i creditori della II.a classe (sub doc. 5).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione del 27 aprile 2018 –
confermata con decisione su opposizione del 21 giugno 2018 – la Cassa ha
stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 5'480,05.-- corrispondente
ai contributi AF e AFI non soluti dalla società per il 2014, in solidarietà con
TERZ 1, a quell’epoca vice-presidente e delegato del CdA.
1.4. Contro
la suddetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorto al TCA, chiedendone l’annullamento. Facendo presente che la moratoria
concordataria provvisoria di due mesi è stata decisa il 17 marzo 2016 dalla
Pretura del Distretto di __________, prorogata sino al 17 giugno 2016, il
ricorrente sostiene come la Cassa abbia avuto conoscenza del danno prima della
comunicazione 16 aprile 2018 dell’UF di __________ (ove s’informava che per i
creditori privilegiati non erano previsti dei dividendi), motivo per cui il
credito risarcitorio è da ritenere prescritto. Egli contesta inoltre una negligenza
grave, evidenziando come, nonostante egli non si occupasse in prima persona
della riscossione dei contributi sociali, abbia ripetutamente sollecitato TERZ
1, vice presidente del CdA, affinché la società rispettasse gli impegni
contributivi, da ultimo con scritto del 25 gennaio 2016. Non avendo ricevuto
riscontro positivo, immediatamente, il 27 gennaio 2016 il ricorrente ha rassegnato
le dimissioni quale amministratore.
Rimprovera
alla Cassa di non aver tenuto conto dei suoi sforzi economici di circa fr.
129'000.-- per finanziare il risanamento della FA 1, oltre ad aver atteso ad
incassare le proprie spettanze salariali e premi nei confronti della società per
complessivi fr. 63'500.--.
Ritiene
arbitraria la decisione della Cassa di non aver chiesto a __________,
presidente del Cda nel periodo contributivo in questione, un risarcimento ex
art. 52 LAVS.
Conclude
rilevando che per quasi 50 anni la società ha corrisposto in maniera esemplare
Fatti
i contributi AF e AFI, motivo per cui gli “ultimi 2-3 contributi sociali nel
corso degli ultimi mesi di vita della società risultano una perdita del tutto
tollerabile sotto il profilo dell’art. 52 LAVS”.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Contesta
la prescrizione del credito risarcitorio e, facendo riferimento alle
motivazioni esposte nella decisione contestata, ribadisce la responsabilità ex
art. 52 LAVS del ricorrente rilevando che non vi sono validi motivi di
giustificazione per il mancato pagamento dei contributi AF e AFI.
1.6. Il
26 settembre 2018 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di
causa (V), seguita dalle osservazioni 4 ottobre 2018 della Cassa, la quale ha
fra l’altro informato, con riferimento all’accordo di pagamento rateale con TERZ
1, che il credito risarcitorio ammonta ora a fr. 4'730,05 (VII).
1.7. Su
richiesta del TCA il 10 ottobre 2018 la Cassa ha prodotto l’incarto inerente a TERZ
1 (X).
1.8. L’11
ottobre 2018 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, rappresentato
dall’avv. RA 2 (XI).
1.9. Il
22 ottobre 2018 TERZ 1, previa visione degli atti di causa, ha confermato
l’accordo di pagamento rateale con la Cassa (XII). N’è poi seguito uno scambio
di scritti tra il ricorrente e TERZ 1 (XVI e XVIII).
1.10. Su
richiesta del TCA, il 24 gennaio 2019 la Cassa ha aggiornato, a seguito di
ulteriori versamenti effettuati da TERZ 1, l’ammontare del danno a fr. 3'980,05
(XXI).
1.11. Questo
Tribunale ha poi svolto degli accertamenti presso il commissario della moratoria
provvisoria (XXIV; XXV, XXVI). Il ricorrente e la Cassa hanno preso posizione
su tali accertamenti (XXVIII e XIX), mentre il terzo chiamato in causa è rimasto
silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011).
Nel merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità
o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la
citata violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11,
123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento
della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria) al qui ricorrente, membro del CdA, il risarcimento ex art. 52 LAVS
per i contributi AF e AFI non versati dalla società nel 2014.
2.3. Quanto
alla prescrizione del credito risarcitorio sollevata dal ricorrente, va
osservato quanto segue.
L’art.
52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due
anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in
ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art.
52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in
vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di
perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1
v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio
2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui
il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52
LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono
a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non
possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del
datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011
consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte con riferimenti).
Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello
dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri
sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura
ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso
concreto con la dichiarazione di fallimento pubblicato nel FUSC del 2 ottobre
2015 (cfr. consid. 1.2).
Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la
data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne
viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das
Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem
Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In
caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via
di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La
cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di
lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche
se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR
2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di
particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria
quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del
fallimento, in seguito ad un’assem-blea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).
Infine,
il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al
fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a
determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241
consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nel
caso in esame, il ricorrente sostiene che:
"
(…) Ora, risulta verosimile che
nell’ambito dell’espletamento dei suoi compiti prescritti dalla legge nei primi
due mesi di moratoria concordataria provvisoria, il commissario (per il tramite
della Pretura) abbia informato i creditori sull’andamento della moratoria
concordataria e in particolare sull’impossibilità o difficoltà di un risanamento
o di un’omologazione di un concordato.
Successivamente alla proroga della moratoria
provvisoria, in data 13 giugno 2016, è stato infatti decretato il fallimento di
FA 1. Dunque va accertato se vi è stata corrispondenza tra il commissario e la
Cassa rispettivamente i creditori nel corso dei primi due mesi di moratoria
concordataria provvisoria al fine di verificare se la Cassa era già venuta
ragionevolmente a conoscenza del danno durante tale fase. Risulta dunque
necessario richiedere la corrispondenza intercorsa con il commissario
provvisorio (__________) e la Cassa / i creditori nonché richiamare gli atti
della Pretura relativi alla moratoria, in particolare le notifiche ai creditori
e ciò in quanto il credito della Cassa potrebbe essere prescritto poiché non
richiesto al ricorrente entro il termine di due anni, ossia prima del 27 aprile
2016. (…)” (doc. I pag. 7)
A
tal riguardo in sede di risposta la Cassa sostiene invece che non vi è stata
alcuna corrispondenza con il commissario del concordato. Rileva che solo con il
citato scritto del 16 aprile 2018 dell’UF di __________ che informava
che per i creditori privilegiati non erano previsti dei dividendi (doc. 5), essa
è venuta a conoscenza di aver subito un danno, motivo per cui il credito
risarcitorio non è prescritto avendo in data 27 aprile 2018 emesso la decisione
di risarcimento.
Secondo giurisprudenza, nel caso di revoca della
moratoria concordataria, come nell'ipotesi di rigetto di un concordato, si può
esigere dalla cassa che s’informi sui motivi di simile revoca e, se del caso,
adotti le misure necessarie ai fini di osservare il termine di perenzione annuale
(ora biennale; DTF 128 V 15 regesto). Se dal decreto di
revoca della moratoria concordataria risulta che la situazione finanziaria di
una società non permette la tacitazione (anche parziale) dei creditori
privilegiati, la cassa di compensazione è venuta a conoscenza di aver subito un
danno con la pubblicazione del relativo decreto (DTF 128 V 20 consid. 3d).
Ritornando
al caso in esame, dagli accertamenti svolti dal TCA presso il commissario della
moratoria provvisoria (cfr. consid. 1.11.) è risultato che quest’ultimo nel suo
rapporto datato 9 maggio 2016 al Pretore di __________ aveva concluso come non
realizzabile l’ipotesi sostenuta dall’amministrazione della FA 1 di ricavare
dagli attivi societari, dopo tacitazione dei creditori privilegiati, un
dividendo del 28% per i debitori chirografari (XXIV/1). In sede di udienza del
13 giugno 2016, visto anche il rapporto del commissario della stessa data in
cui aveva rilevato che non esistevano i presupposti per il risanamento della
società e/o per la concessione di una moratoria concordataria, il Pretore ha
dichiarato il fallimento della società (cfr. il relativo verbale in doc.
XXIV/2). Di conseguenza, conformemente alla succitata giurisprudenza, è con la
pubblicazione nel FUSC 17 giugno 2016 della revoca della moratoria
concordataria rispettivamente dell’apertura del fallimento che va fatto
decorrere il termine di prescrizione in parola (cfr. un caso simile in STCA
31.2015.2 del 2 novembre 2015 consid. 2.2.) e non, come sostenuto dalla Cassa,
con la comunicazione 16 aprile 2018 dell’UF di __________.
Inoltre, su domanda del TCA l’8 febbraio 2018 il commissario ha risposto di non
aver mai inviato delle comunicazioni ai creditori insinuati, tra cui la Cassa, motivo
per cui quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che durante la moratoria
concordataria provvisoria la convenuta avrebbe potuto sapere di avere subito un
danno non corrisponde a realtà.
Con
osservazioni 22 febbraio 2019 il ricorrente ribadisce che la Cassa “era a
conoscenza del suo danno patrimoniale già in costanza della moratoria concordataria,
in particolare a fronte della sua comunicazione email 3 aprile 2018 (doc. 5,
pag. 2), secondo la quale la sua pretesa si sarebbe prescritta in breve. Ciò
significa che alla Cassa, per lo meno dal mese di aprile 2016, era già noto il
danno e non ha comprovato di aver rispettato il termine di 2 anni per rendere
responsabile il ricorrente” (XXIX). L’insorgente fa riferimento all’email 3
aprile 2018 inviata all’UF di __________ in cui la Cassa chiedeva un
aggiornamento in merito alle possibilità d’incasso del credito insinuato. In
quella stessa comunicazione la convenuta aveva inoltre precisato che “per
poter valutare come agire nell’ambito di una procedura di risarcimento dei
danni ex art. 52 LAVS, considerato l’imminente termine di prescrizione, necessitiamo
di alcuni dati” (sottolineatura del redattore; sub. doc. 5 ).
Orbene
dalla succitata email non è possibile dedurre che già nell’aprile 2016, quindi durante
la moratoria concordataria, la Cassa fosse a conoscenza di aver subito il danno.
Come visto poc’anzi, il TCA ha accertato che prima della pubblicazione della
revoca della moratoria concordataria rispettivamente dell’apertura del fallimento
(17 giugno 2016) nessun creditore è stato informato in merito ad un eventuale
insuccesso della moratoria stessa.
Facendo
decorrere il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS dal 17 giugno 2016, il
credito risarcitorio non è prescritto in quanto la decisione di risarcimento è
del 27 aprile 2018.
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa
(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento del saldo dei
contributi AF e AFI per il 2014, insinuati nella procedura di fallimento (cfr.
estratto conto 19.08.2016 sub. doc. 5).
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
Considerandi
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186.
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6
La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70.
pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987.
pag. 7).
2.7
Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985.
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8
Nella
fattispecie concreta il ricorrente sostiene che TERZ 1 - il quale dal 22 aprile
1999.
al 21 marzo 2016 ricopriva presso la società in ordine temporale le
cariche di delegato, di vice presidente e delegato, di presidente e delegato
del CdA e di amministratore unico – disponeva del potere decisionale in merito
ai contributi. A tal riguardo rileva che con scritto 8 luglio 2015 il succitato
aveva chiesto alla Cassa una dilazione del pagamento dei contributi in oggetto
(doc. C1), che aveva sottoscritto la dichiarazione dei salari ed assegni familiari
per il 2014 (doc. E) e che nel conteggio degli assegni familiari egli risultava
la persona responsabile (doc. E pag. 3). In effetti i succitati documenti sono
stati firmati da TERZ 1. L’insorgente rileva pertanto che, contrariamente a
quanto assunto dalla Cassa, non era lui il responsabile del pagamento degli
oneri sociali. Egli ammette di aver chiesto una sospensione del pagamento dell’acconto
del 4° trimestre dei contributi (cfr. doc. B), evidenziando tuttavia di aver
agito su direttiva di TERZ 1 e che quest’ultimo in seguito aveva formalmente
chiesto alla Cassa la dilazione di pagamento dello scoperto (doc. C1).
Ora,
anche volendo ipotizzare che il ricorrente non abbia effettivamente avuto
alcuna competenza in merito al versamento degli oneri sociali in seno alla FA 1
e di conseguenza non avrebbe avuto alcuna responsabilità nell’omessa modifica
dell’importo stimato relativo agli assegni familiari anticipati, circostanza
che ha determinato la fissazione di acconti AF e AFI inferiori a quelli
realmente dovuti (cfr. decisione punto 7.2), va fatto presente quanto segue.
Ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18
novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Nella
fattispecie concreta, accettando il mandato di membro del Cda, il ricorrente ha
assunto tutti gli oneri di vigilanza e di controllo conseguenti dalla loro
funzione. In sede di ricorso l’insorgente ha rilevato:
"
(…) Il ricorrente non appena era
stato informato dalla contabilità in merito agli scoperti AFI / API si è
prodigato di indicare a TERZ 1 la necessità di procedere al pagamento degli
oneri sociali. A tal proposito si producono le dichiarazioni di __________ e __________,
entrambe ex dipendenti di FALL 1 quale contabile e aiuto contabile, le quali
confermano che il ricorrente ha richiesto a più riprese a TERZ 1 di eseguire i
pagamenti a copertura degli oneri sociali (doc. 8 e doc. 9).
Il ricorrente inoltre con scritto del 25 gennaio 2016
rivolto a TERZ 1, ha ancora una volta ribadito come il pagamento degli oneri
sociali fossero da considerarsi una priorità (doc. 10). Stante la non
curanza del consiglio di amministrazione a tali problematiche, il ricorrente si
è prontamente dimesso quale membro con effetto immediato il 27 gennaio 2016 (doc.
A1). (…)” (doc. I pag. 8)
Va
tuttavia evidenziato che la società da diversi anni non versava regolarmente
gli oneri sociali. Per quel che riguarda i contributi AF e AFI dall’”elenco
delle esecuzioni promosse dal 2001 al 2016” si evince che già negli anni
2012.
e 2013 la Cassa ha dovuto avviare delle esecuzioni forzate il pagamento di
quanto dovuto (doc. 7). Inoltre, essa ha diffidato la società a liquidare i
primi tre acconti trimestrale del 2014, facendo spiccare per l’acconto del quarto
trimestre un precetto esecutivo (cfr. dettaglio evoluzione incassi 2014 in doc.
8). Non solo, ma dall’estratto conto fatto pervenire dalla Cassa __________ risultano
oneri sociali per oltre fr. 400'000.-- relativi agli anni 2015 e 2016 ed a
partire dal 2012 la citata cassa ha dovuto iniziare a diffidare e precettare la
società (doc.1/F).
In
queste circostanze le dimissioni presentate il 27 gennaio 2016 (doc. A1) – un
mese prima della concessione della moratoria concordataria – anche se precedute
dal citato scritto 25 gennaio 2016 a TERZ 1 (doc. A/10), risultano tardive visto
che le difficoltà dimostrate dalla società nel liquidare gli oneri sociali
perduravano da anni.
In
questo contesto il fatto che il ricorrente abbia immesso capitali propri nella
società non è rilevante, allorquando, come il caso in esame, la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del
31.
agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA
non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
2.9
Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Quale
motivo di discolpa, il ricorrente rileva che le tre mensilità contributive
AF/AFI del 2014 costituiscono una perdita tollerabile sostenendo (a torto, come
si vedrà nel prosieguo) che la società dal 1967 al 2015 ha interrottamente corrisposto
in maniera esemplare i contributi (cfr. punto no. 11 del ricorso), ciò che,
come visto al considerando precedente, non corrisponde a realtà almeno dopo il
2012.
Secondo giurisprudenza vi
è segnatamente motivo di discolpa nel caso di aziende, che dopo avere per lungo
tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i
propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono
essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, n. 696 ss, pagg. 163 ss; cfr. anche
Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che
per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel
caso concreto, come rettamente fatto presente in sede di risposta, il saldo di
fr. 5'480,05 corrisponde a più di tre mensilità. Difatti, prendendo il
conteggio 2014 (allegato al doc. 3), i tre mesi corrispondono a fr. 4'566,95, ossia
[fr. 56'257 – fr. 38'000.-- (assegni anticipati come da dichiarazione) : 12 ] x
3). Quanto richiesto dalla Cassa corrisponde alle ultime tre delle sei rate di
dilazione del pagamento del saldo contributivo non rispettate (cfr. doc. C2).
D’altronde,
come visto sopra, la società non è stata diligente nel liquidare gli oneri
sociali. Ne consegue che non vi è alcun valido motivo di discolpa.
Né
del resto sussistono motivi di giustificazione, ritenuto che conformemente alla
giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore
di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, op. cit.,
pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.
4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Nel
caso in esame, vista la cronica morosità del pagamento dei contributi non è
ipotizzabile che l’omesso pagamento servisse per salvare la società, né del
resto ciò è stato fatto valere dal ricorrente.
2.10
Il
ricorrente evidenzia che la Cassa non ha richiesto il risarcimento a __________,
presidente del CdA nel periodo contributivo in esame, senza fornire alcuna
spiegazione, ciò che, a sua detta, costituisce un agire arbitrario.
Rileva
inoltre come TERZ 1 abbia concluso con la Cassa un accordo di pagamento rateale
del danno, fatto che dimostra come il citato sia l’unico responsabile dei
contributi rimasti scoperti.
Occorre
al riguardo ricordare che, secondo giurisprudenza, ricordato che se più organi
(formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi
rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento
nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86,
108.
V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta
esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una
parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Qualora la Cassa omette di procedere
contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al
suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3; fra le tante cfr. anche STCA 31.2018.1 del
25.
ottobre 2018 consid. 2.3.3).
Ne
consegue che avendo la Cassa escluso l’allora presidente del Cda da una
richiesta di risarcimento, essa ha operato una scelta di sua competenza, motivo
per cui non vi è alcun agire arbitrario.
Nel
succitato contesto di solidarietà l’accordo con TERZ 1 non impedisce alla Cassa
di procedere anche nei confronti del ricorrente, evidentemente tenendo conto
dei versamenti effettuati dal primo (art. 147 cpv. 1 CO; STFA H 68/03 del 5
febbraio 2004), atteso che tutti i debitori solidali restano obbligati finché
sia estinta l’intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). Infine, se da una parte
con il succitato accordo TERZ 1 ha implicitamente riconosciuto la propria
responsabilità per l’omessa liquidazione dei contributi, dall’altra ciò non esclude
una responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la cui posizione è stata ora
esaminata dal TCA.
2.11
L’insorgente
ha chiesto l’edizione dell’incarto relativo alla procedura di moratoria concordataria,
la corrispondenza intercorsa tra il commissario del concordato e la Cassa CO 1
al fine di accertare il giorno della conoscenza del danno, come pure la
documentazione relativa all’accordo di pagamento tra la Cassa e TERZ 1. Ha altresì
chiesto l’edizione degli incarti della Cassa relativi alla fattispecie in
esame, nonché quello della Pretura di __________ concernente la moratoria
concordataria.
Secondo
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124
V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero
alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per
sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti
svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati
su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che
certi fatti presentino una verosimiglianza.
Con
la risposta di causa la Cassa ha prodotto gli atti relativi alla richiesta
risarcitoria. Su richiesta del TCA, essa ha prodotto la documentazione concernente
il pagamento rateale con TERZ 1 (cfr. consid. 1.7).
Infine,
questa Corte ha svolto il chiesto accertamento presso il commissario della
moratoria concordataria, motivo per cui non è necessario richiamare dalla Pretura
di __________ l’incarto relativo alla FA 1.
2.12
In
queste circostanze, non essendo ravvisabile alcun motivo di giustificazione e
di discolpa, la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente è da confermare.
2.13
Come
visto al consid. 1.10, l’importo del danno è stato ridotto a
seguito dell’ultimo pagamento da parte di TERZ 1, circostanza che non ha inciso
sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art.
52.
LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere
ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgen- te, tantomeno una
soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili
(cfr. al riguardo: STFA H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op.
cit., n. 1129 pag. 268 e STCA del 22 febbraio 2006 inc. 31.2005.7).
2.14
Non
avendo TERZ 1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, formulato una
richiesta di giudizio in merito al presente ricorso, egli non ha diritto a
indennità per ripetibili (sul diritto a ripetibili dei terzi chiamati in causa STFA
inedite 26 agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10
luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über
das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag.
239.
con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 1132 pag. 268).
2.15
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1.
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit
Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans
le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342;
Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les
art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98
nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso
concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei
confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di
prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata
circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI
per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale
presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non
raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa fr. 3'980,05.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti