31.2019.1
Responsabilità ex art. 52 LAVS del presidente della gerenza di una Sagl.Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Aggiornamento dell'importo del danno
15 luglio 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.1
FS
Lugano
15 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il __________
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in precedenza __________),
con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________
(cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. 4/A). Lo scopo sociale
consisteva nello svolgimento di attività nell’ambito dei traslochi e dei
trasporti internazionali, la gestione di servizi nel campo delle spedizioni,
della logistica e dei trasporti di merce (cfr. estratto RC agli atti).
Negli anni dal 2015 al 2016,
l’organo formale era così composto (date di pubblicazione nel FUSC):
• __________
dal 06.03.2013 al 02.09.2015 gerente
TERZ 1 dal
06.03.2013 al 28.01.2016 socio
dal 28.01.2016 socio gerente
• __________
dal 13.10.2015 al
28.01.2016 gerente
• RI 1
dal
28.01.2016 al 04.03.2016 ⃰ presidente della gerenza
⃰
dimissioni 10 febbraio 2016
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. marzo
2013 fino al 30 aprile 2017 (doc. 1).
Con decreti del 24 e del 29
agosto 2016 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate
l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della
procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________).
La procedura di fallimento è
stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo siccome nessun creditore ha
anticipato le spese come richiesto (FUSC __________) e la ragione sociale è
stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5
lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 31 ago-sto 2018 (doc. 1), confermata con decisione su
opposizione del 26 novembre 2018 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI
1 (quale ex presidente della gerenza e in via solidale con TERZ 1) il
risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 8’964.45 per contributi paritetici
non soluti dalla società nell’anno 2015 (acconti).
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione
chiedendone l’annullamento.
L’insorgente –
addotto di aver assunto per errore la carica di presidente della gerenza della FA
1 e di aver rivestito tale funzione per un breve periodo (meno di due settimane,
ovvero dal 28 gennaio [data dell’iscrizione a RC] al 10 febbraio 2016 [data delle
dimissioni]) – sostiene che “(…) a fronte di un'assunzione di carica
avvenuta per errore e di dimissioni notificate dopo meno di due settimane
dall'iscrizione della funzione quale organo è evidente che il ricorrente non
poteva adoperarsi per verificare preventivamente la situazione debitoria della FA
1, proprio per il fatto che egli non aveva nessuna intenzione di assumere tale
carica; del resto egli neppure conosceva tale società. Non volendo avere nulla
a che fare con la FA 1 egli non ha logicamente richiesto dapprima informazioni
sulla stessa. A ben vedere questa passività previa alla formalizzazione della
sua carica è ulteriore conferma del fatto che il ricorrente non aveva nessuna
intenzione di fungere da organo della società qui in discussione. […] Per
quanto concerne il suo ruolo (passivo) una volta formalizzata la sua carica si
potrebbe sostenere - come fatto nella decisione impugnata - che una volta
resosi conto di essere stato iscritto quale organo della FA 1 il ricorrente
avrebbe potuto comunque adempiere ai suoi obblighi quale gerente (tra cui
quello di esigere di essere informato sulla situazione debitoria della società);
tuttavia - come detto - accortosi della sua infelice ed involontaria
iscrizione, il ricorrente si è limitato a richiedere subito la sua
cancellazione, senza immischiarsi negli affari di una società della quale egli
non solo non voleva far parte, ma che neppure conosceva minimamente. A ben
vedere qualora il ricorrente avesse adempiuto i suoi compiti di gerente nel
breve lasso di tempo in cui egli è stato in carica gli si potrebbe imputare ora
un comportamento contradditorio: da un lato asserire di non voler far parte
della gerenza della società e dall'altro comunque agire quale organo. La scelta
del ricorrente - ovvero quella di limitarsi a chiedere subito la sua cancella-zione
e quindi mantenendo un ruolo passivo - è per lo meno conseguente ed in linea a
quanto da lui sostenuto, ovvero ad un'accettazione involontaria di una carica
societaria. (…)” (I, punti 2.2.2 ii. e iii., pag. 6).
1.5. Con la risposta di causa –
indicato di aver aperto la procedura di risarcimento danno anche nei confronti
di TERZ 1 con decisione del 31 agosto 2018 regolarmente cresciuta in giudicato –
la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso.
Dopo aver rilevato come il
ricorrente riprenda le argomenta-zioni già esposte in sede di opposizione, la
Cassa ha precisato che “(…) nel caso in esame il signor RI 1 ha
effettivamente assunto la carica di presidente della gerenza della FA 1 in data
30 novembre 2015 (doc. 3 sub allegati B e C), quando ha accettato tale mandato.
Irrilevante ai sensi dell'art. 52 LAVS l'iscrizione a Registro di commercio e i
motivi per cui questa è avvenuta soltanto in data 28 gennaio 2016. Né l'email
della signora __________ né il fatto che il ricorrente non avesse particolari
rapporti coi soci, modificano quanto precede. Innanzitutto trattasi di mere
allegazioni di parte e secondariamente dall'estratto del Registro di commercio
risulta che il signor TERZ 1, socio gerente della FA 1 quando RI 1 era
presidente della gerenza, era anche socio gerente della __________ quando RI 1
ne era presidente della gerenza (doc. 4A-B).
(…)” (III, pag. 3) e, quanto all’assunzione della carica, ha puntualizzato
che “(…) in aggiunta si precisa che la tesi del ricorrente di aver assunto
la carica per errore (prima sosteneva per inganno) non ha valenza liberatoria
anche perché egli è persona avvezza alla gestione aziendale e, contrariamente a
quanto sostenuto, per nulla un profano in tale ambito. Infatti egli è stato
socio e socio gerente di altre società a garanzia limitata, è stato titolare di
una ditta individuale ed è stato presidente della gerenza di un'ulteriore
società a garanzia limitata (doc. 4A-E).
(…)” (III, pag. 4).
La Cassa si è quindi
confermata nella decisione risarcitoria aggiornando l’importo del danno fatto
valere a fr. 8'820.65, dopo ridistribuzione della tassa sul CO2
(8'964.45 – 143.80 = 8'820.65; cfr. doc. 5).
1.6. Con scritto del 31 dicembre
2018 l’insorgente ha trasmesso al TCA la “Dichiarazione” 7 febbraio 2019
del signor __________ (V e V/1).
Fatti
I succitati documenti sono
stati notificati alla Cassa il 12 febbraio 2019 per osservazioni (VI ) e con decreto
dello stesso giorno il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (VII).
1.7. La Cassa, con scritto del 18
febbraio 2019 (VIII trasmesso per conoscenza all’insorgente; IX), ha comunicato
al TCA di non avere osservazioni da formulare ribadendo che “(…) le
argomentazioni addotte dal ricorrente in relazione alla presunta assunzione di
carica per errore e/o con l'inganno non costituiscono validi elementi di
discolpa ex art. 52 LAVS. Si evidenzia anche in questa sede che il signor RI 1
era presidente della gerenza della __________ già dal 19 dicembre 2013 (cfr.
pubblicazione FUSC) e che lo è stato sino al 28 agosto 2018! (…)” (VIII).
1.8. TERZ 1, con scritto del 26
febbraio 2019 (X/1-2 trasmessi per conoscenza alle parti; XI), descritti gli
avvicenda-menti intercorsi nella gestione amministrativa della FA 1, ha
concluso che “(…) alla luce di quanto fin qui esposto il sottoscritto TERZ 1,
e lo stesso RI 1, non abbiamo nessuna colpa diretta nel non avvenuto pagamento
di quanto dovuto alla Cassa CO 1, ma lo scrivente in qualità di Socio della FA
1, sono vittima truffata e raggirata dall'allora amministratore della FA 1 Sig.
__________ (…)” (X).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio
2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presup-posti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsge-richts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignora-mento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les dévelop-pements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC
1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
I soci gerenti e i gerenti
di una __________ rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi
sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V
238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177
segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato
il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta
anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo
art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a seguito
della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha
rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (presidente della gerenza fino
al 10 febbraio 2016; cfr. consid. 1.1), il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che,
in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in
caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo
del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995
pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento degli
acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2015, così come risulta dall’estratto
dei contributi paritetici per quell’anno (doc. 1/A) e dai relativi specchietti
sub doc. 5.
L’importo complessivo di fr.
8'964.65, poi aggiornato a fr. 8'820.65 dopo ridistribuzione della tassa sul CO2
(cfr. consid. 1.5) – va qui rilevato che gli acconti trimestrali del
2015 sono scaduti ex art. 34 cpv. 3 OAVS prima delle dimissioni dalla carica
rivestita dall’insorgente (del 10 febbraio 2016; cfr. doc. D) e che
determinante ai fini dell’accertamento della durata della responsabilità
dell’amministratore è il momento dell’estin-zione effettiva del mandato (DTF
126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013
confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013) –,
peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da
ritenere adeguata-mente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla
legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata,
il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi
conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS,
artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettiva-mente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazio-ne.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria.
Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg.
pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Recht-sprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza
non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano
effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8. RI 1, come accennato (cfr.
consid. 1.4), sostie-ne di essere rimasto in carica quale presidente della
gerenza della FA 1 per meno di due settimane (dal 28 gennaio [data
dell’iscrizione a RC] al 10 febbraio 2016 [data delle dimissioni]) e non
per 73 giorni come indicato dalla Cassa (cfr. I, punto 2.2.1 i., pag. 4). Egli
fa valere inoltre – dopo che
nell’opposizione del 21 settembre 2018 aveva invece sostenuto di essere stato
ingannato: “(…) Come detto, questa carica [ndr.: presidente della
gerenza della FA 1] mi è stata affibbiata in maniera del tutto truffaldina,
senza che io ne fossi realmente a conoscenza. (…)” (doc. 2) – di aver assunto per errore detta carica e
che pertanto “(…) a fronte di un'assunzione di carica avvenuta per errore e
di dimissioni notificate dopo meno di due settimane dall'iscrizione della
funzione quale organo è evidente che il ricorrente non poteva adoperarsi per
verificare preventivamente la situazione debitoria della FA 1, proprio per il
fatto che egli non aveva nessuna intenzione di assumere tale carica; del resto
egli neppure conosceva tale società (…)” (I, punto 2.2.2 ii., pag. 6).
Tali affermazioni non
giovano all’insorgente.
Per quanto riguarda la
durata della carica va rilevato che il TFA, quanto all’inizio della responsabilità,
ha stabilito che “(…) l’amministratore di una società anonima risponde del
danno provocato alla cassa ai sensi dell’art. 52 LAVS a partire dal momento
della sua entrata effettiva nel consiglio di ammini-strazione, senza riguardo
alla data d’iscrizione nel registro di commercio. (…)” (regesto della DTF
123 V 172).
In concreto – ricordato
che i soci gerenti e i gerenti di una __________ rispondono dei danni causati
dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima
(cfr. consid. 2.2), visti il verbale dell’assemblea generale straordinaria
della FA 1 del 30 novembre 2015 dal quale risulta che RI 1 ha accettato
formalmente la gerenza della società (doc. 3/B) rispettivamente l’“Istanza
di iscrizione telegrafica” dello stesso giorno da lui sottoscritta (doc. 3/C)
e conformemente alla succitata giurisprudenza – è a partire dal 30
novembre 2015 che l’insorgente è stato investito della responsabilità per la
carica assunta. Ritenute le dimissioni del 10 febbraio 2016 (doc. 3/D) è dunque
a ragione che la Cassa ha concluso che RI 1 è stato in carica quale presidente
della gerenza della società per effettivi 73 giorni.
In merito all’assunto
secondo il quale “(…) il ricorrente non poteva adoperarsi per verificare
preventivamente la situazione debitoria della FA 1, proprio per il fatto che
egli non aveva nessuna intenzione di assumere tale carica; del resto egli
neppure conosceva tale società (…)” (I, punto 2.2.2 ii., pag. 6), va
rilevato quanto segue.
Già si è detto che con il
ricorso – a prescindere dal fatto che non aveva minimamente provato e
tantomeno documentato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza
penale e che a causa degli stessi non poteva essergli imputata una negligenza
grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006) –
l’insorgente si è limitato a sostenere di aver assunto per errore la carica di presidente
della gerenza della società.
L’insorgente non prova di
essere incorso in un errore scusabile al momento dell’assunzione della suddetta
carica.
Ritenuto che non è un
profano nell’ambito della gestione aziendale – “(…) è stato socio e
socio gerente di altre società a garanzia limitata, è stato titolare di una
ditta individuale ed è stato presidente della gerenza di un'ulteriore società a
garanzia limitata (doc. 4A-E). (…)” (III, pag. 4) –, all’insorgente
non poteva sfuggire che, conformemente al verbale dell’as-semblea generale
straordinaria della FA 1 del 30 novembre 2015 (doc. 3/B) e con la
sottoscrizione dell’“Istanza di iscrizione telegrafica” dello stesso
giorno (doc. 3/C), egli assumeva a tutti gli effetti la carica di presidente
della gerenza di detta società. Infatti, il riferimento alla FA 1 è indicato in
grassetto nella prima pagina dell’“Istanza di iscrizione telegrafica”,
il punto concernente la nomina di un nuovo presidente della gerenza recita
inoltre inequivocabilmente che “(…) quale nuovo presidente della gerenza
della società è stato nominato il signor RI 1, in __________, che impegnerà la
società con diritto di firma individuale. (…)” (doc. 3/C) e l’insorgente ha
posto la propria firma proprio sotto il nome della medesima società, ancora una
volta scritto in grassetto. Del tutto irrilevante appare invece quanto addotto
nel ricorso (oltretutto quale semplice probabilità) e meglio che “(…) al
momento dell'infe-lice firma sull'istanza d'iscrizione quale organo della FA 1
il ricorrente non ha ricevuto nessun tipo d'informazione da parte del notaio,
avv. __________; i documenti da sottoscrivere gli sono stati sottoposti
unicamente dalla segretaria dello stesso. Il ricorrente neppure era presente
all'assemblea della società, fatto questo che si evince anche del verbale della
stessa (doc. B annesso alla decisione impugnata). Probabile che al
ricorrente furono sottoposti diversi documenti da sottoscrivere, tra i quali
venne infilata anche l'istanza relativa alla FA 1, che egli firmò
involontariamente. (…)” (I, punto 2.2.1 iii., pag. 4, la sottolineatura è
del redattore).
Nemmeno, trattandosi di
semplici allegazioni di parte, è possibile concludere differentemente per il
solo fatto che, precisato che “(…) non ha mai avuto nessun tipo di accordo
né con la FA 1 né con i suoi soci ed organi. (…)” (I, punto 2.2.1 v., pag.
5) e riferendosi a quanto avvenuto il 30 novembre 2015, l’insorgente sostiene,
da una parte, che “(…) era convinto di trovarsi dal notaio per affari
riguardanti la società __________, della quale egli sì ha assunto
intenzionalmente una funzione di organo dal dicembre 2013 al agosto 2018 (doc.
E). (…)” (I, punto 2.2.1 iv., pag. 5) e, dall’altra parte, che “(…)
i contorni poco chiari di quanto avvenuto quel giorno sono stati confermati al
ricorrente anche dalla Signora __________, ex segretaria della FA 1 stessa
(vedasi il suo email qui annesso quale doc. H). (…)” (I, punto 2.2.1
v., pag. 5).
Al riguardo a ragione la Cassa
ha sostenuto e precisato che “(…) né l'email della signora __________ né il
fatto che il ricorrente non avesse particolari rapporti coi soci, modificano
quanto precede. Innanzitutto trattasi di mere allegazioni di parte e
secondariamente dall'estratto del Registro di commer-cio risulta che il signor TERZ
1, socio gerente della FA 1 quando RI 1 era presidente della gerenza, era anche
socio gerente della __________ quando RI 1 ne era presidente della gerenza
(doc. 4A-B). (…)” (III, pag. 3).
Quanto alla “Dichiarazione”
7 febbraio 2019 nella quale il signor __________, asseritamente consulente
ammini-strativo esterno della __________, ha indicato che sul finire dell’anno
2015 “(…) fu proposto al signor RI 1 di assumere la carica di gerente della __________.
(…)” (V/1), rettamente la Cassa ha evidenziato (come risulta dal relativo
estratto RC sub doc. 4/B) che “(…) il signor RI 1 era presidente della
gerenza della __________ già dal 19 dicembre 2013 (cfr. pubblicazione FUSC) e
che lo è stato sino al 28 agosto 2018! (…)” (VIII).
Dal canto suo TERZ 1, nelle
osservazioni del 26 febbraio 2019, ha, in particolare, rilevato che “(…)
successiva-mente alle dimissioni del Sig. __________, sopraggiunte con
disaccordi con la __________, la gestione della FA 1, è stata affidata al
Sig. RI 1, quale Presidente della Gerenza, con firma individuale e dal
sottoscritto, in qualità di Socio e Gerente, con firma a due con il presidente,
con riferimento alla __________, attraverso la sig. __________. (…)” (X, la
sottolineatura è del redattore).
Accettando la carica di
presidente della gerenza della FA 1 per una durata di 73 giorni, l’insorgente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Va ricordato che, secondo
giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una __________ rispondono dei
danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una
società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
gerente (e il socio gerente) di una __________ deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg.
226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno
2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato
secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF
9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01
del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al gerente/socio gerente di una __________) spetta l’alta vigilanza sulle
persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari princi-pali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregola-rità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 +
H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incom-benza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.".
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazio-ni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18
novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Per giurisprudenza un
amministratore diligente non può estra-niarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
Addirittura è da ritenere
una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.
31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostene-re che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remune-razione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
RI 1, vista la carica
assunta in seno alla società, non poteva dunque accontentarsi di un ruolo
passivo. Questo vale a maggiore ragione se si considera che, vista la carica
assunta (presidente della gerenza), la prassi in materia prescrive agli organi
degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo
2008 consid. 6.3).
Lo stesso insorgente ammette
che “(…) per quanto concerne il suo ruolo (passivo) una volta formalizzata
la sua carica si potrebbe sostenere - come fatto nella decisione impugnata -
che una volta resosi conto di essere stato iscritto quale organo della FA 1 il
ricorrente avrebbe potuto comunque adempiere ai suoi obblighi quale gerente
(tra cui quello di esigere di essere informato sulla situazione debitoria della
società); tuttavia - come detto - accortosi della sua infelice ed involontaria
iscrizione, il ricorrente si è limitato a richiedere subito la sua
cancellazione, senza immischiarsi negli affari di una società della quale egli
non solo non voleva far parte, ma che neppure conosceva minimamente. (…)”
(I, punto 2.2.2 iii., pag. 6).
In questo senso a ragione la
Cassa ha addotto che “(…) nel caso in esame si rileva come il signor RI 1
non abbia intrapreso i passi necessari per conoscere anzitempo gli scoperti
della FA 1. L'opponente avrebbe dovuto verificare in modo minuzioso e di
persona la situazione economica della società. Se l’opponente avesse analizzato
gli scoperti della società, oppure si fosse fatto presentare un'atte-stazione
della Cassa relativa alla situazione della società, avrebbe constatato che al
momento della sua entrata in carica, cioè il 30 novembre 2015, la situazione
debitoria era la seguen-te: – anno 2014: era in corso il pagamento rateale del
congua-glio emesso I'8 giugno 2015 per CHF 10'344.65 (doc. E), il cui saldo è
avvenuto con valuta 1º dicembre 2015, tramite il versamento di CHF 8'900.00, di
cui CHF 1'155.15, in quanto eccedenti, sono stati trasferiti a parziale
copertura della fattura del 3º trimestre 2015; – anno 2015: la fattura
d'acconto del 3º trimestre 2015 per CHF 4'882.45 (doc. F), emessa in data 1º
settembre 2015, risultava essere stata diffidata il 2 novembre 2015 e
precettata il 23 novembre 2015. […] Alla luce di tali elementi il signor RI 1
avrebbe avuto informazioni suffi-cienti per valutare l’assunzione della carica
di presidente della gerenza. L'agire passivo dell'opponente nel valutare la
reale situazione societaria non può in alcun modo liberarlo dalla responsabilità
ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi della FA
1, ora fallita. (…)” (doc. B , pag. 10).
L’insorgente non ha inoltre
addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua
carica di presidente della gerenza della società. Nemmeno, lo si ribadisce, egli
ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stato ingannato mediante
raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli
imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7
febbraio 2006).
Del resto, vista la “Dichiarazione”
7 febbraio 2019 nella quale il signor __________ ha indicato che “(…) durante
questo periodo seppi che il signor RI 1 era divenuto gerente della FA 1. La cosa
mi sorprese poiché durante i vari incontri non si era mai discusso di una
simile prospettiva, anche perché le enormi difficoltà finanziarie di tale
società erano note a tutte le persone coinvolte, compreso il signor RI 1.
(V/1, la sottolineatura è del redattore), l’insorgente doveva subito attivarsi
per garantire il pagamento dei contributi e non aspettare passivamente 73
giorni prima di rassegnare le proprie dimissioni.
Rilevato che la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento (STCA del 9 giugno 2008, inc. 31.2007.18+20), giova qui rilevare che
– a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha minimamente provato di
essere stato impossibilitato ad eseguire puntual-mente i propri compiti –
nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia
inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5
giugno 2003).
Questo
Tribunale, come visto sopra, ha presente che il ricorrente è rimasto in carica
solo dal 30 novembre 2015 al 10 febbraio 2016. Per cui si può affermare che le
dimissioni sono state rese dopo un breve periodo di carica quale gerente.
Il TFA tuttavia ha precisato
che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi
dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo
la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato
regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio
2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5 e H 209/01 del
29 aprile 2002, consid. 4b).
In concreto, come
incontestatamente addotto dalla Cassa, per l’anno 2014 il pagamento rateale del
conguaglio di quell’anno è stato saldato il 1. dicembre 2015 e la fattura
d’acconto per il terzo trimestre del 2015 è stata diffidata il 2 novembre rispetti-vamente
precettata il 25 novembre 2015. In questo senso, conformemente alla succitata
giurisprudenza, a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) la società, al
momento dell’entrata in carica dell’opponente, non aveva pagato regolarmente i
contributi, essendovi addirittura un’esecuzione in corso. Ciò che, anche in
presenza di un periodo breve di carica, non permette di liberare l’opponente
dalle sue responsabilità ex art 52 LAVS. (…)” (doc. B, punto 7.3, pag. 11).
2.9. Visto quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando
la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di presidente
della gerenza – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di gerente di una __________.
Non avendo adempiuto agli
obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno,
nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), sono stati
invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve
essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.10. Riguardo all’ammontare del
danno, vista la risposta di causa con cui, dopo ridistribuzione della tassa sul
CO2, la Cassa ha aggiornato l’importo del danno fatto valere a fr.
8'820.65 (8'964.45 – 143.80 = 8'820.65; cfr. consid. 1.5 e 2.3), RI 1 (quale debitore
solidale con TERZ 1) deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 8'820.65 per
oneri sociali non versati dalla FA 1 nell’anno 2015 (acconti).
2.11. Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto.
2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI 1 è condannato a
versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 8'820.65.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni