31.2019.10
Responsabilità ex art. 52 LAVS del socio gerente. Violato gravenebte l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Confermato l'importo del danno fatto valere
23 gennaio 2020Italiano37 min
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto
Source ti.ch
CO 1Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.10
FS
Lugano
23 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 aprile 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata
da RC il __________ 2017
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2012 (data di
pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale
consisteva nell’esecuzione di opere nel campo dell’edilizia, anche quale
impresa generale di costruzione, segnatamente per riattazione e manutenzione di
stabili, l’acquisto e la vendita di immobili nuovi o ristrutturati, la
consulenza, la progettazione e la direzione lavori (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
RI 1 ha ricoperto la
carica di socio e gerente con diritto di firma individuale sin dalla fondazione
della società.
1.2. Dal 1. gennaio 2013 al 31
ottobre 2017 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in
qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 3).
Con decreti del 10 marzo e
del 3 aprile 2017 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC del __________
2017 sub doc. 8).
La procedura di fallimento
è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in
applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto
RC agli atti).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione dell.1 gennaio 2019 (doc. 3), confermata
con decisione su opposizione del 10 aprile 2019, la Cassa ha chiesto a RI 1
(quale ex socio gerente) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18'882.90
per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016,
come pure di riprese salariali per l’anno 2013 (doc. 1).
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1 dello studio legale __________, ha impugnato la suddetta
decisione su opposizione e – contestato, con argomentazioni di cui si
dirà in seguito, da una parte l’importo del danno fatto valere dalla Cassa e, dall’altra
parte, che vi sia stata da parte sua negligenza grave o intenzionale, nonché la
prescrizione del credito risarcitorio per l’anno 2013 – ha chiesto che “(…)
la decisione su opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGA /art. 12 0PGA) del 10.04.2019
relativa al conteggio no__________ (__________) e la decisione dell'11 gennaio
2019 di risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS della Cassa CO 1 sono
annullate e l'opposizione alla predetta decisione confermata con conseguente
ricalcolo del saldo a favore della cassa di compensazione a carico del Signor RI
1 in CHF 2'125.85, con conseguente liberazione da qualsiasi responsabilità in
merito al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società
per la differenza di CHF 16'757.05. (…)” (I, pag. 6).
1.5. Con la risposta di causa –
indicato di aver emanato solo una decisione di risarcimento dei danni nei
confronti del ricorrente – la Cassa, con argomentazioni di cui di dirà
in seguito, ha postulato la reiezione del ricorso.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Fatti
I
soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto
nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il
gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società
anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique
VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri
applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (ex socio gerente della
società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.3 Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, così
come risulta dai conteggi allestiti secondo le relative dichiarazione dei
salari (doc. 3/B e 3/C) e dagli specchietti sub doc. 6 e 7, come pure di
riprese salariali per l’anno 2013 (ripresa delle indennità per intemperie
versate a quattro dipendenti nell’anno 2013; cfr. la “Tassazione d’ufficio”
del 20 aprile 2017 e il relativo “Rapporto sul controllo dei datori di
lavoro” sub doc. 3/A).
2.3.1. L’insorgente eccepisce
l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio per l’anno 2013 adducendo
che “(…) essendo il fallimento della società stato sospeso per mancanza di
attivo, il momento decisivo per la decorrenza del termine biennale di
prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS risulta essere il 13 aprile 2017 (data di
pubblicazione nel FUSC del fallimento con sospensione della procedura). La
decisione di risarcimento dell'11 gennaio 2019 rispetta quindi il termine di prescrizione
biennale ma le pretese relative alla ripresa salari per l'anno 2013
risultano di conseguenza prescritte, essendo decorsi più di cinque anni.
(…)” (I, punto 3a, pag. 4).
L’art. 52 cpv. 3 LAVS
stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,
diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al
31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005
AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la giurisprudenza,
nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi
ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del danno con la pubblicazione della
sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento
il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC
1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato confermato dall’Alta Corte nella
DTF 126 V 443, consid. 3c pag. 445 (vedi anche Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002
pag. 96, 2001 pag. 194 segg. = SVR 2003 AHV Nr. 23)
Sempre secondo la
giurisprudenza, per quanto riguarda il periodo di prescrizione assoluta di 5
anni, il danno subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi
dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto. Ciò
si avvera in caso di perenzione dei contributi ai sensi dell'art. 16 LAVS
oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa
di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria (DTF 136 V 268
consid. 2.6 pag. 273, DTF 134 V 257 consid. 3.2 pag. 263, sentenza H 96/03 del
30 novembre 2004 consid. 5.3.1). In questa seconda evenienza, il danno subito
dalla cassa è presunto intervenire il giorno dell'apertura del fallimento del
datore di lavoro; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello
dell'insorgenza del credito risarcitorio come pure la data a partire dalla
quale decorre il termine di cinque anni (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16).
In concreto, ai sensi
dell’art. 52 cpv. 3 LAVS e conformemente alla succitata giurisprudenza, visto
che l’insorgenza del danno si è realizzata con l’apertura del fallimento della
società il 10 marzo 2017 (cfr. consid. 1.2), è a torto che l’insorgente
pretende che la decisione risarcitoria dell’11 gennaio 2019 non rispetta il
periodo di prescrizione assoluta di 5 anni.
In questo senso ha ragione
la Cassa con la risposta ha addotto che “(…) nel caso in esame, il
fallimento della società è stato aperto con decreto del 10 marzo 2017, mentre
la sospensione per mancanza di attivi con decreto del 3 aprile 2017, come da
pubblicazione sul FUSC del 18 aprile 2017 (doc. 8). […] Ritenuto che
l'insorgenza del danno è intervenuta il 10 marzo 2017 con l'emanazione del
decreto di fallimento (mentre la conoscenza si è realizzata con la
pubblicazione sul FUSC del 18 aprile 2017), la decisione risarcitoria è
perfettamente tempestiva, essendo stata emanata I’11 gennaio 2019 e quindi nel
rispetto tanto del termine di due anni dalla conoscenza del danno quanto di
quello di cinque anni dall'insorgenza. È bene sottolineare che i contributi
relativi al 2013, divenuti elemento del danno a seguito al [ndr: recte: del]
decreto di fallimento del 10 marzo 2017 in quanto non soluti, sono stati
fissati con decisione del 21 dicembre 2016 - quindi entro i 5 anni previsti
dall'art. 16 cpv. 1 LAVS - che è regolarmente cresciuta in giudicato (doc. 9-91).
Ne consegue che la censura è destituita di fondamento. (…)” (III, punto 3,
pagg. 4 e 5).
2.3.2. Per gli anni 2014, 2015 e 2016
l’insorgente ha addotto che “(…) per l'anno 2014 il ricorrente chiede di
considerare che ha rinunciato integralmente al proprio stipendio pur avendo
versato i relativi contributi pari a CHF 11'358.91, rispettivamente per l'anno
2015 chiede che vengano considerati soltanto gli stipendi effettivamente
versati, conteggio dal quale risulta un saldo a favore della cassa di
compensazione pari a CHF 2'125.85, come da conteggio qui allegato quale Doc. E.
Contestato che il conteggio della Cassa di compensazione meriterebbe conferma.
La presente fattispecie presenta circostanze particolari, di cui occorre tener
conto. In particolare, vista la grave situazione finanziaria in cui versava la
società e la circostanza che non solo il ricorrente ma anche gli altri
dipendenti abbiano visto ridursi il salario, si chiede che vengano considerati
soltanto gli stipendi effettivamente versati, come da conteggio allegato, dal
quale risulta un saldo a favore della cassa di compensazione di CHF 2'125.85
(Doc. E). (…)” (I, punto 3b, pag. 5).
Nella misura in cui, considerate
le suesposte motivazioni, l’insorgente intenda mettere in discussone l’entità
dei salari soggetti a contribuzione e di riflesso la quantificazione del danno
derivante dal loro mancato pagamento, va rilevato quanto segue.
Secondo l’art. 14 cpv. 1
LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente
sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di
lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo
e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati
dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa
si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag.
205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi
paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il
salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività
lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione
(DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono
dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al
salario (RCC 1976, pag. 87).
Quindi, ai fini dell’art.
52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente
essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come
nel caso concreto (non sarebbe altrimenti possibili una rinuncia ad esso),
realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a)
ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a
chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003
consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa
salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Nella fattispecie dagli
atti risulta infatti che i conteggi per gli anni 2015 e 2016 sono stati
allestiti in base alle relative dichiarazioni dei salari fornite dal datore di
lavoro (cfr. doc. 3/B e 3/C).
Con scritti del 27
dicembre 2016 (doc. 2/A e 2/E), ai quali aveva in particolare allegato una
nuova dichiarazione dei salari (doc. 2/B e 2/F), la società ha chiesto la
modifica retroattiva del calcolo dei contributi per gli anni 2014 e 2015: per
il 2014 adducendo che “(…) il dipendente e titolare della società, signor RI
1, ha rinunciato in modo definitivo al versamento del saldo dei propri
arretrati 2014, ammontanti a 75'252.00 CHF lordi. (…)” (doc. 2/A) e per il
2015 che “(…) i dipendenti elencati qui di seguito hanno percepito sino
ad oggi solo parte del salario precedentemente comunicato per l’anno 2015.
[…] Sarete tempestivamente informati su ogni modifica futura che interverrà
sulla presente distinta. (…)” (doc. 2/E).
Le suddette richieste sono
state respinte dalla Cassa con scritto del 3 gennaio 2017 indirizzato alla FA 1
del seguente tenore: “(…) con riferimento alle vostre richieste del 27
dicembre 2016 vi comunichiamo che sulla base della marginale 1009 delle
direttive sul salario determinante (DSD): "Una
retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si
considera quindi che essa è conseguita mediante l’accreditamento e i contributi
sono dovuti da quel momento (RCC 1957, p. 178 e RCC 1976 pag. 87. Vedi anche
STCA dell'8 agosto 2005, inc. N. 30.2004.105, consid. 2.12 e seguenti,
pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch; STF del 30 gennaio 2007, H 82/05)".
Al proposito la Cassa tiene a ricordare che l'Alta Corte ha ribadito che i
contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente
realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in
contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.
L'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al
momento del suo allibramento può giustificarsi solo restrittivamente e solo in
circostanze assai particolari. La società deve trovarsi in gravi difficoltà
finanziarie. Non è sufficiente che, temporaneamente, abbia problemi di
liquidità. Inoltre, l'omessa retribuzione dell'attività lucrativa non deve
concernere unicamente una parte dei dipendenti, come nel caso in esame.
Conseguentemente, le vostre richieste non possono essere accettate. (…)”
(doc. 2/G).
Dagli atti non risulta, e
nemmeno l’insorgente fa valere e tantomeno documenta, che il succitato scritto
del 3 gennaio 2017 sia stato contestato.
Viste le succitate
circostanze è dunque a ragione che la Cassa con la risposta di causa ha addotto
che “(…) riguardo alla contestazione riferita al 2014, si ribadisce che tale
anno non è oggetto della decisione risarcitoria: lo scoperto concerne, infatti,
una tassazione d'ufficio per riprese di salari riferiti all'anno 2013 e
contributi non pagati per gli anni 2015 e 2016. In ogni caso, come già
evidenziato nel provvedimento impugnato, i contributi delle assicurazioni
sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a
chiedere l'effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003). In
merito all’imponibilità delle retribuzioni, si ribadisce anche in questa sede
che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal
momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il
periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di
contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal
momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.
87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato
versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31 .2002.48-49). Irrilevante
quindi, ai fini della quantificazione del danno, la circostanza che sia il
ricorrente sia alcuni dipendenti avrebbero visto ridursi lo stipendio. Del
resto, come rilevato nella decisione avversata, la Cassa già aveva risposto
nella negativa alla domanda di modifica della distinta dei salari per l'anno
2015 presentata il 27 dicembre 2016, ovvero ben successivamente all'emissione
del conguaglio avvenuta il 13 gennaio 2016 sulla scorta dei dati salariali
notificati dal datore di lavoro medesimo che con l’apposizione della propria
firma ha attestato l’esattezza dei dati. (…)” (III, punto 4, pag. 5).
2.3.3. In conclusione – considerato che per il 2013 l’importo di
fr. 419.10 (importo in quanto tale non contestato; cfr. doc. 3/A) non è
prescritto (cfr. consid. 2.2.1), che per i motivi suesposti (cfr. consid.
2.2.2) per l’anno 2015 l’importo di fr. 10'347.60 (fissato secondo la relativa
dichiarazione di salario; cfr. doc. 3/B) va confermato e che per il 2016 l’importo
di fr. 8'116.20 (fissato secondo la relativa dichiarazione di salario; cfr.
doc. 3/C) non è contestato e corrisponde a quello indicato dall’insorgente nel
proprio conteggio sub doc. E –
l’importo complessivo di fr. 18'882.90 (419.10 + 10347.60 + 8116.20), peraltro,
lo si ribadisce, non validamente contestato, fatto valere nei confronti di RI 1
è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come
conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le
spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e
esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che,
avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Considerandi
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1.
LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993.
pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale
o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a
giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70.
pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987.
pag. 7).
2.6
Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7
Nella fattispecie concreta va
fatto presente che nella sua veste di socio e gerente con diritto di firma
individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza
della carica ricoperta.
Occorre infatti ribadire
(cfr. consid. 2.1) che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di
una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali
come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società.
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Ritornando al caso in
esame, il ricorrente sostiene che “(…) il mancato pagamento dei contributi
nel caso specifico è stato effettuato dal ricorrente nell'intento di salvare la
società a seguito della mancanza di liquidità. […] Nella fattispecie il
ricorrente ha fatto tutto quanto il possibile al fine di salvare la società, rinunciando
peraltro al proprio stipendio. […]. Nelle circostanze del presente caso, il
comportamento del ricorrente appare legittimo e non colposo. Il ricorrente ha
infatti fatto tutto il possibile al fine di salvare la ditta, con tutti quanti
i mezzi in suo possesso, segnatamente rinunciare al proprio onorario per
l'intero anno 2014, per il quale aveva già versato i propri contributi pari a
CHF 11'358.91, rispettivamente procedendo al quasi integrale pagamento dei
contributi per l'anno 2015 (Doc. E). (…)” (I, punto 2, pag. 3).
RI 1 fa dunque valere dei
motivi di giustificazione concludendo che “(…) le ragioni del differimento
del pagamento dei contributi 2016 in rassegna non possono essere considerate
quale segno di negligenza grave, proprio perché onorando altri crediti
(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda riteneva oggettivamente che i contributi dovuti
avrebbero potuto essere soluti entro un termine ragionevole. (…)” (I, punto
2, pag. 3).
Va qui ricordato che ai
fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza
grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e
31.2018.22
del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento.
Occorre pertanto esaminare
se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il
proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e
108.
V 189 consid. 2b pag. 193).
2.8
Conformemente alla
giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore
di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,
pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto
alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le
procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato
(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.9
Nel caso in esame, al fine di
esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto rilevato
che, come addotto dalla Cassa, “(…) a seguito dell'entrata in mora della FA
1.
con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di ottobre 2013
all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di agosto 2015, all'avvio di
procedure esecutive. (…)” (doc. 1, punto 6.2, pag. 5).
Questo Tribunale rileva
che effettivamente la Cassa, dall’ottobre 2013 in avanti (cfr. l’“Elenco
diffide di pagamento emesse” sub doc. 4 e gli specchietti relativi agli
anni 2015 e 2016 sub doc. 6 e 7), al fine d’incassare i contributi dovuti ha dovuto
costantemente e sistematicamente procedere a diffide e che dal 16 gennaio 2014
la società è stata oggetto di numerose esecuzioni (cfr. l’“Elenco esecuzioni
promosse” sub doc. 5 e gli specchietti relativi agli anni 2015 e 2016 sub
doc. 6 e 7).
In particolare,
dall’estratto conto per l’anno 2015 risulta che lo scoperto per quell’anno
ammontava a fr. 10’347.60 (cfr. il relativo conteggio di chiusura sub doc. 6) e
l’insorgente non ha addotto alcun valido motivo sul perché “(…) riteneva
oggettivamente che i contributi dovuti avrebbero potuto essere soluti entro un
termine ragionevole. (…)” (I, punto 2, pag. 3).
Viste le suesposte
risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione
di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi
confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla
succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), la società non aveva validi motivi
per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.
In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero
delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei
contributi fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione
momentanea di illiquidità.
Va rilevato che, in
assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia
procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo
sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore
di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per
legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA
31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che (in applicazione analogica della STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012
che riguardava un amministratore unico) l’obbligo di
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati risulta accresciuto
quando si tratta - come in concreto - di un unico socio gerente.
In questo senso non può
essere seguito l’insorgente laddove, sostenendo a torto di aver pagato quasi
integralmente i contributi per l’anno 2015, pretende che “(…) le ragioni del
differimento del pagamento dei contributi 2016 in rassegna non possono essere
considerate quale segno di negligenza grave, proprio perché onorando altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda riteneva oggettivamente che i contributi dovuti
avrebbero potuto essere soluti entro un termine ragionevole. (…)” (I, punto
2, pag. 3).
Al riguardo a ragione la
Cassa con la risposta ha addotto che “(…) si evidenzia che quanto asserito
dal signor RI 1 non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art.
52.
LAVS. Infatti, non risulta comprovato che il mancato pagamento dei premi AVS
abbia consentito effettivamente alla società di sopravvivere, rispettivamente
che la sospensione del pagamento dei premi fosse necessaria per un tempo breve
e ragionevole. In ogni caso, così come stabilito dalla giurisprudenza, non si è
liberati dalla responsabilità in caso di differimento cronico di pagamento e di
un periodo contributivo maggiore ai 2-3 mesi (cfr. STCA del 26 aprile 2018 inc.
n. 31.2017.15 e ivi citata STF 9C 548/2017 del 13 marzo 2018, secondo cui il
pagamento degli stipendi non è prioritario rispetto a quello dei contributi).
Nel caso di specie, lo scoperto si riferisce agli acconti mensili da novembre
2015.
a giugno 2016 e ai rispettivi conteggi di chiusura. Pertanto, contrariamente
a quanto asserito dall'insorgente, la sospensione del pagamento dei premi non
può considerarsi avvenuta per un tempo breve e ragionevole. Secondo il
ricorrente, la società prima del fallimento avrebbe sempre onorato i propri
obblighi nei confronti della Cassa e lo scoperto concernerebbe unicamente il
2016.
e quindi l'ultimo periodo di attività, ciò che però così non è, come
risulta sia dall'elenco delle diffide di pagamento (doc. 4) sia da quello delle
esecuzioni promosse nei confronti della società (doc. 5). Infatti, dal primo
documento citato emerge che la FA 1 ha dovuto essere diffidata in modo
pressoché sistematico in parte già a partire dall'anno della sua costituzione,
mentre dal secondo indicato che la società è stata oggetto di numerose esecuzioni
(e questo anche per parte degli acconti che sono stati successivamente pagati).
Oltre a ciò, per quanto concerne l'anno 2015, si evidenzia che lo scoperto è di
CHF 10'347.60 (cfr. estratto conto allegato alla decisione di risarcimento
danni dell'11 gennaio 2019; doc. 6). Nel caso in cui, come quello di specie,
una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su
equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare,
tanto più se la situazione gli è nota (STFA 31 agosto 2001, H 446/00, consid.
4b) con l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA 23
giugno 2002, H 171/02). In queste circostanze, non risultano dati gli estremi
per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità. (…)” (III, punto 2, pagg. 3 e 4).
Da quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che
vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave negligenza per essere
venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro
già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS,
venissero regolarmente versati.
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva e
non essendo dati dei motivi di giustificazione/discolpa, RI 1 deve essere
ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.10
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.11
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti