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Decisione

31.2019.10

Responsabilità ex art. 52 LAVS del socio gerente. Violato gravenebte l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Confermato l'importo del danno fatto valere

23 gennaio 2020Italiano37 min

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto

Source ti.ch

CO 1Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.10

FS

Lugano

23 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 aprile 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

radiata

da RC il __________ 2017

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________,

è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2012 (data di

pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Lo scopo sociale

consisteva nell’esecuzione di opere nel campo dell’edilizia, anche quale

impresa generale di costruzione, segnatamente per riattazione e manutenzione di

stabili, l’acquisto e la vendita di immobili nuovi o ristrutturati, la

consulenza, la progettazione e la direzione lavori (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

RI 1 ha ricoperto la

carica di socio e gerente con diritto di firma individuale sin dalla fondazione

della società.

1.2. Dal 1. gennaio 2013 al 31

ottobre 2017 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in

qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 3).

Con decreti del 10 marzo e

del 3 aprile 2017 della Pretura del Distretto di __________ sono state

dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la

sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC del __________

2017 sub doc. 8).

La procedura di fallimento

è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in

applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto

RC agli atti).

1.3. Costatato di avere subìto un

danno, con decisione dell.1 gennaio 2019 (doc. 3), confermata

con decisione su opposizione del 10 aprile 2019, la Cassa ha chiesto a RI 1

(quale ex socio gerente) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18'882.90

per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016,

come pure di riprese salariali per l’anno 2013 (doc. 1).

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1 dello studio legale __________, ha impugnato la suddetta

decisione su opposizione e – contestato, con argomentazioni di cui si

dirà in seguito, da una parte l’importo del danno fatto valere dalla Cassa e, dall’altra

parte, che vi sia stata da parte sua negligenza grave o intenzionale, nonché la

prescrizione del credito risarcitorio per l’anno 2013 – ha chiesto che “(…)

la decisione su opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGA /art. 12 0PGA) del 10.04.2019

relativa al conteggio no__________ (__________) e la decisione dell'11 gennaio

2019 di risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS della Cassa CO 1 sono

annullate e l'opposizione alla predetta decisione confermata con conseguente

ricalcolo del saldo a favore della cassa di compensazione a carico del Signor RI

1 in CHF 2'125.85, con conseguente liberazione da qualsiasi responsabilità in

merito al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società

per la differenza di CHF 16'757.05. (…)” (I, pag. 6).

1.5. Con la risposta di causa –

indicato di aver emanato solo una decisione di risarcimento dei danni nei

confronti del ricorrente – la Cassa, con argomentazioni di cui di dirà

in seguito, ha postulato la reiezione del ricorso.

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Fatti

I

soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non

pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto

nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il

gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società

anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique

VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri

applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nel caso in esame, a

seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (ex socio gerente della

società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

2.2. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000

consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe

inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre

1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3 Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei

contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, così

come risulta dai conteggi allestiti secondo le relative dichiarazione dei

salari (doc. 3/B e 3/C) e dagli specchietti sub doc. 6 e 7, come pure di

riprese salariali per l’anno 2013 (ripresa delle indennità per intemperie

versate a quattro dipendenti nell’anno 2013; cfr. la “Tassazione d’ufficio”

del 20 aprile 2017 e il relativo “Rapporto sul controllo dei datori di

lavoro” sub doc. 3/A).

2.3.1. L’insorgente eccepisce

l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio per l’anno 2013 adducendo

che “(…) essendo il fallimento della società stato sospeso per mancanza di

attivo, il momento decisivo per la decorrenza del termine biennale di

prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS risulta essere il 13 aprile 2017 (data di

pubblicazione nel FUSC del fallimento con sospensione della procedura). La

decisione di risarcimento dell'11 gennaio 2019 rispetta quindi il termine di prescrizione

biennale ma le pretese relative alla ripresa salari per l'anno 2013

risultano di conseguenza prescritte, essendo decorsi più di cinque anni.

(…)” (I, punto 3a, pag. 4).

L’art. 52 cpv. 3 LAVS

stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento

in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,

diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al

31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005

AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza,

nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi

ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del danno con la pubblicazione della

sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento

il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC

1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato confermato dall’Alta Corte nella

DTF 126 V 443, consid. 3c pag. 445 (vedi anche Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002

pag. 96, 2001 pag. 194 segg. = SVR 2003 AHV Nr. 23)

Sempre secondo la

giurisprudenza, per quanto riguarda il periodo di prescrizione assoluta di 5

anni, il danno subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi

dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto. Ciò

si avvera in caso di perenzione dei contributi ai sensi dell'art. 16 LAVS

oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa

di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria (DTF 136 V 268

consid. 2.6 pag. 273, DTF 134 V 257 consid. 3.2 pag. 263, sentenza H 96/03 del

30 novembre 2004 consid. 5.3.1). In questa seconda evenienza, il danno subito

dalla cassa è presunto intervenire il giorno dell'apertura del fallimento del

datore di lavoro; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello

dell'insorgenza del credito risarcitorio come pure la data a partire dalla

quale decorre il termine di cinque anni (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16).

In concreto, ai sensi

dell’art. 52 cpv. 3 LAVS e conformemente alla succitata giurisprudenza, visto

che l’insorgenza del danno si è realizzata con l’apertura del fallimento della

società il 10 marzo 2017 (cfr. consid. 1.2), è a torto che l’insorgente

pretende che la decisione risarcitoria dell’11 gennaio 2019 non rispetta il

periodo di prescrizione assoluta di 5 anni.

In questo senso ha ragione

la Cassa con la risposta ha addotto che “(…) nel caso in esame, il

fallimento della società è stato aperto con decreto del 10 marzo 2017, mentre

la sospensione per mancanza di attivi con decreto del 3 aprile 2017, come da

pubblicazione sul FUSC del 18 aprile 2017 (doc. 8). […] Ritenuto che

l'insorgenza del danno è intervenuta il 10 marzo 2017 con l'emanazione del

decreto di fallimento (mentre la conoscenza si è realizzata con la

pubblicazione sul FUSC del 18 aprile 2017), la decisione risarcitoria è

perfettamente tempestiva, essendo stata emanata I’11 gennaio 2019 e quindi nel

rispetto tanto del termine di due anni dalla conoscenza del danno quanto di

quello di cinque anni dall'insorgenza. È bene sottolineare che i contributi

relativi al 2013, divenuti elemento del danno a seguito al [ndr: recte: del]

decreto di fallimento del 10 marzo 2017 in quanto non soluti, sono stati

fissati con decisione del 21 dicembre 2016 - quindi entro i 5 anni previsti

dall'art. 16 cpv. 1 LAVS - che è regolarmente cresciuta in giudicato (doc. 9-91).

Ne consegue che la censura è destituita di fondamento. (…)” (III, punto 3,

pagg. 4 e 5).

2.3.2. Per gli anni 2014, 2015 e 2016

l’insorgente ha addotto che “(…) per l'anno 2014 il ricorrente chiede di

considerare che ha rinunciato integralmente al proprio stipendio pur avendo

versato i relativi contributi pari a CHF 11'358.91, rispettivamente per l'anno

2015 chiede che vengano considerati soltanto gli stipendi effettivamente

versati, conteggio dal quale risulta un saldo a favore della cassa di

compensazione pari a CHF 2'125.85, come da conteggio qui allegato quale Doc. E.

Contestato che il conteggio della Cassa di compensazione meriterebbe conferma.

La presente fattispecie presenta circostanze particolari, di cui occorre tener

conto. In particolare, vista la grave situazione finanziaria in cui versava la

società e la circostanza che non solo il ricorrente ma anche gli altri

dipendenti abbiano visto ridursi il salario, si chiede che vengano considerati

soltanto gli stipendi effettivamente versati, come da conteggio allegato, dal

quale risulta un saldo a favore della cassa di compensazione di CHF 2'125.85

(Doc. E). (…)” (I, punto 3b, pag. 5).

Nella misura in cui, considerate

le suesposte motivazioni, l’insorgente intenda mettere in discussone l’entità

dei salari soggetti a contribuzione e di riflesso la quantificazione del danno

derivante dal loro mancato pagamento, va rilevato quanto segue.

Secondo l’art. 14 cpv. 1

LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente

sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di

lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo

e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati

dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa

si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag.

205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi

paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il

salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività

lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione

(DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono

dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al

salario (RCC 1976, pag. 87).

Quindi, ai fini dell’art.

52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente

essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come

nel caso concreto (non sarebbe altrimenti possibili una rinuncia ad esso),

realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a)

ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a

chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003

consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa

salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Nella fattispecie dagli

atti risulta infatti che i conteggi per gli anni 2015 e 2016 sono stati

allestiti in base alle relative dichiarazioni dei salari fornite dal datore di

lavoro (cfr. doc. 3/B e 3/C).

Con scritti del 27

dicembre 2016 (doc. 2/A e 2/E), ai quali aveva in particolare allegato una

nuova dichiarazione dei salari (doc. 2/B e 2/F), la società ha chiesto la

modifica retroattiva del calcolo dei contributi per gli anni 2014 e 2015: per

il 2014 adducendo che “(…) il dipendente e titolare della società, signor RI

1, ha rinunciato in modo definitivo al versamento del saldo dei propri

arretrati 2014, ammontanti a 75'252.00 CHF lordi. (…)” (doc. 2/A) e per il

2015 che “(…) i dipendenti elencati qui di seguito hanno percepito sino

ad oggi solo parte del salario precedentemente comunicato per l’anno 2015.

[…] Sarete tempestivamente informati su ogni modifica futura che interverrà

sulla presente distinta. (…)” (doc. 2/E).

Le suddette richieste sono

state respinte dalla Cassa con scritto del 3 gennaio 2017 indirizzato alla FA 1

del seguente tenore: “(…) con riferimento alle vostre richieste del 27

dicembre 2016 vi comunichiamo che sulla base della marginale 1009 delle

direttive sul salario determinante (DSD): "Una

retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si

considera quindi che essa è conseguita mediante l’accreditamento e i contributi

sono dovuti da quel momento (RCC 1957, p. 178 e RCC 1976 pag. 87. Vedi anche

STCA dell'8 agosto 2005, inc. N. 30.2004.105, consid. 2.12 e seguenti,

pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch; STF del 30 gennaio 2007, H 82/05)".

Al proposito la Cassa tiene a ricordare che l'Alta Corte ha ribadito che i

contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente

realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in

contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.

L'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al

momento del suo allibramento può giustificarsi solo restrittivamente e solo in

circostanze assai particolari. La società deve trovarsi in gravi difficoltà

finanziarie. Non è sufficiente che, temporaneamente, abbia problemi di

liquidità. Inoltre, l'omessa retribuzione dell'attività lucrativa non deve

concernere unicamente una parte dei dipendenti, come nel caso in esame.

Conseguentemente, le vostre richieste non possono essere accettate. (…)”

(doc. 2/G).

Dagli atti non risulta, e

nemmeno l’insorgente fa valere e tantomeno documenta, che il succitato scritto

del 3 gennaio 2017 sia stato contestato.

Viste le succitate

circostanze è dunque a ragione che la Cassa con la risposta di causa ha addotto

che “(…) riguardo alla contestazione riferita al 2014, si ribadisce che tale

anno non è oggetto della decisione risarcitoria: lo scoperto concerne, infatti,

una tassazione d'ufficio per riprese di salari riferiti all'anno 2013 e

contributi non pagati per gli anni 2015 e 2016. In ogni caso, come già

evidenziato nel provvedimento impugnato, i contributi delle assicurazioni

sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a

chiedere l'effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003). In

merito all’imponibilità delle retribuzioni, si ribadisce anche in questa sede

che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal

momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il

periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di

contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal

momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato

versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31 .2002.48-49). Irrilevante

quindi, ai fini della quantificazione del danno, la circostanza che sia il

ricorrente sia alcuni dipendenti avrebbero visto ridursi lo stipendio. Del

resto, come rilevato nella decisione avversata, la Cassa già aveva risposto

nella negativa alla domanda di modifica della distinta dei salari per l'anno

2015 presentata il 27 dicembre 2016, ovvero ben successivamente all'emissione

del conguaglio avvenuta il 13 gennaio 2016 sulla scorta dei dati salariali

notificati dal datore di lavoro medesimo che con l’apposizione della propria

firma ha attestato l’esattezza dei dati. (…)” (III, punto 4, pag. 5).

2.3.3. In conclusione – considerato che per il 2013 l’importo di

fr. 419.10 (importo in quanto tale non contestato; cfr. doc. 3/A) non è

prescritto (cfr. consid. 2.2.1), che per i motivi suesposti (cfr. consid.

2.2.2) per l’anno 2015 l’importo di fr. 10'347.60 (fissato secondo la relativa

dichiarazione di salario; cfr. doc. 3/B) va confermato e che per il 2016 l’importo

di fr. 8'116.20 (fissato secondo la relativa dichiarazione di salario; cfr.

doc. 3/C) non è contestato e corrisponde a quello indicato dall’insorgente nel

proprio conteggio sub doc. E –

l’importo complessivo di fr. 18'882.90 (419.10 + 10347.60 + 8116.20), peraltro,

lo si ribadisce, non validamente contestato, fatto valere nei confronti di RI 1

è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come

conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le

spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e

esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che,

avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.4. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Considerandi

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1.

LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993.

pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale

o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a

giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987.

pag. 7).

2.6

Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7

Nella fattispecie concreta va

fatto presente che nella sua veste di socio e gerente con diritto di firma

individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza

della carica ricoperta.

Occorre infatti ribadire

(cfr. consid. 2.1) che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di

una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali

come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della

responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl

deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società.

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Ritornando al caso in

esame, il ricorrente sostiene che “(…) il mancato pagamento dei contributi

nel caso specifico è stato effettuato dal ricorrente nell'intento di salvare la

società a seguito della mancanza di liquidità. […] Nella fattispecie il

ricorrente ha fatto tutto quanto il possibile al fine di salvare la società, rinunciando

peraltro al proprio stipendio. […]. Nelle circostanze del presente caso, il

comportamento del ricorrente appare legittimo e non colposo. Il ricorrente ha

infatti fatto tutto il possibile al fine di salvare la ditta, con tutti quanti

i mezzi in suo possesso, segnatamente rinunciare al proprio onorario per

l'intero anno 2014, per il quale aveva già versato i propri contributi pari a

CHF 11'358.91, rispettivamente procedendo al quasi integrale pagamento dei

contributi per l'anno 2015 (Doc. E). (…)” (I, punto 2, pag. 3).

RI 1 fa dunque valere dei

motivi di giustificazione concludendo che “(…) le ragioni del differimento

del pagamento dei contributi 2016 in rassegna non possono essere considerate

quale segno di negligenza grave, proprio perché onorando altri crediti

(segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda riteneva oggettivamente che i contributi dovuti

avrebbero potuto essere soluti entro un termine ragionevole. (…)” (I, punto

2, pag. 3).

Va qui ricordato che ai

fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza

grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e

31.2018.22

del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

Occorre pertanto esaminare

se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e

108.

V 189 consid. 2b pag. 193).

2.8

Conformemente alla

giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore

di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una

responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,

pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9

Nel caso in esame, al fine di

esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto rilevato

che, come addotto dalla Cassa, “(…) a seguito dell'entrata in mora della FA

1.

con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di ottobre 2013

all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di agosto 2015, all'avvio di

procedure esecutive. (…)” (doc. 1, punto 6.2, pag. 5).

Questo Tribunale rileva

che effettivamente la Cassa, dall’ottobre 2013 in avanti (cfr. l’“Elenco

diffide di pagamento emesse” sub doc. 4 e gli specchietti relativi agli

anni 2015 e 2016 sub doc. 6 e 7), al fine d’incassare i contributi dovuti ha dovuto

costantemente e sistematicamente procedere a diffide e che dal 16 gennaio 2014

la società è stata oggetto di numerose esecuzioni (cfr. l’“Elenco esecuzioni

promosse” sub doc. 5 e gli specchietti relativi agli anni 2015 e 2016 sub

doc. 6 e 7).

In particolare,

dall’estratto conto per l’anno 2015 risulta che lo scoperto per quell’anno

ammontava a fr. 10’347.60 (cfr. il relativo conteggio di chiusura sub doc. 6) e

l’insorgente non ha addotto alcun valido motivo sul perché “(…) riteneva

oggettivamente che i contributi dovuti avrebbero potuto essere soluti entro un

termine ragionevole. (…)” (I, punto 2, pag. 3).

Viste le suesposte

risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione

di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi

confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), la società non aveva validi motivi

per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.

In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero

delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei

contributi fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione

momentanea di illiquidità.

Va rilevato che, in

assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia

procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo

sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore

di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per

legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che (in applicazione analogica della STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012

che riguardava un amministratore unico) l’obbligo di

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati risulta accresciuto

quando si tratta - come in concreto - di un unico socio gerente.

In questo senso non può

essere seguito l’insorgente laddove, sostenendo a torto di aver pagato quasi

integralmente i contributi per l’anno 2015, pretende che “(…) le ragioni del

differimento del pagamento dei contributi 2016 in rassegna non possono essere

considerate quale segno di negligenza grave, proprio perché onorando altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda riteneva oggettivamente che i contributi dovuti

avrebbero potuto essere soluti entro un termine ragionevole. (…)” (I, punto

2, pag. 3).

Al riguardo a ragione la

Cassa con la risposta ha addotto che “(…) si evidenzia che quanto asserito

dal signor RI 1 non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art.

52.

LAVS. Infatti, non risulta comprovato che il mancato pagamento dei premi AVS

abbia consentito effettivamente alla società di sopravvivere, rispettivamente

che la sospensione del pagamento dei premi fosse necessaria per un tempo breve

e ragionevole. In ogni caso, così come stabilito dalla giurisprudenza, non si è

liberati dalla responsabilità in caso di differimento cronico di pagamento e di

un periodo contributivo maggiore ai 2-3 mesi (cfr. STCA del 26 aprile 2018 inc.

n. 31.2017.15 e ivi citata STF 9C 548/2017 del 13 marzo 2018, secondo cui il

pagamento degli stipendi non è prioritario rispetto a quello dei contributi).

Nel caso di specie, lo scoperto si riferisce agli acconti mensili da novembre

2015.

a giugno 2016 e ai rispettivi conteggi di chiusura. Pertanto, contrariamente

a quanto asserito dall'insorgente, la sospensione del pagamento dei premi non

può considerarsi avvenuta per un tempo breve e ragionevole. Secondo il

ricorrente, la società prima del fallimento avrebbe sempre onorato i propri

obblighi nei confronti della Cassa e lo scoperto concernerebbe unicamente il

2016.

e quindi l'ultimo periodo di attività, ciò che però così non è, come

risulta sia dall'elenco delle diffide di pagamento (doc. 4) sia da quello delle

esecuzioni promosse nei confronti della società (doc. 5). Infatti, dal primo

documento citato emerge che la FA 1 ha dovuto essere diffidata in modo

pressoché sistematico in parte già a partire dall'anno della sua costituzione,

mentre dal secondo indicato che la società è stata oggetto di numerose esecuzioni

(e questo anche per parte degli acconti che sono stati successivamente pagati).

Oltre a ciò, per quanto concerne l'anno 2015, si evidenzia che lo scoperto è di

CHF 10'347.60 (cfr. estratto conto allegato alla decisione di risarcimento

danni dell'11 gennaio 2019; doc. 6). Nel caso in cui, come quello di specie,

una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su

equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare,

tanto più se la situazione gli è nota (STFA 31 agosto 2001, H 446/00, consid.

4b) con l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA 23

giugno 2002, H 171/02). In queste circostanze, non risultano dati gli estremi

per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità. (…)” (III, punto 2, pagg. 3 e 4).

Da quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che

vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave negligenza per essere

venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS,

venissero regolarmente versati.

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva e

non essendo dati dei motivi di giustificazione/discolpa, RI 1 deve essere

ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.11

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti