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31.2019.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2020Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la

sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa

riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H

279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

Viste le suesposte

circostanze (interruzione del versamento dei contributi paritetici

dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti la società non aveva

ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro) è piuttosto

evidente il contrario.

Va rilevato che, in

assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia

procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo

sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore

di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per

legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Quanto alle misure drastiche

e immediate che l’insorgente sostiene di aver preso – da lui ravvisate “(…) nei ben tre rapporti di revisione

richiesti dal ricorrente, di data 14.01.2016 (cfr. doc. l), 14.01.2016 (cfr.

doc. L) e 29.02.2016 (cfr. doc. R - all. doc. E), come pure nelle trattative di

vendita dell'azienda dal 02.07.2015 (cfr. doc. P) al 09.05.2016 (cfr. doc. V),

nella presentazione di un'istanza di moratoria 14.03.2016 (cfr. doc. R), nei

pagamenti degli arretrati contributivi sottoposti al Commissario con scritto

25.04.2016 (doc. T), così come nei vari scritti alla banca a marzo 2016 tesi a

chiedere di riconsiderare l'improvvida rescissione contrattuale (cfr. doc. P)

e, non da ultimo, nella richiesta di fallimento 13.06.2016 (cfr. doc. Z) (…)”

(I, pag. 14) –, le stesse, fatte

salve le trattative di vendita dell’azienda, risalgono ad un periodo in cui era

già da oltre un anno che la società non pagava più i contributi paritetici.

Riguardo al “Contratto di compravendita di azioni” del 2 luglio 2015

(doc. O), oltre al fatto che a quel momento già da sei mesi la società non

versava più i contributi paritetici, lo stesso insorgente ha addotto che “(…)

constatato la progressiva involuzione del quadro economico già prima degli

eventi repentini del 2015, si stava da tempo muovendo per cercare di reperire

un partner finanziariamente forte, rispettivamente un gruppo che potesse

rilevare l'azienda (…)” (I, pag. 4).

In simili

circostanze non è dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed

oggettive per credere che il ritardo nel pagamento – si ribadisce ancora

una volta che la società ha interrotto il versamento dei contributi paritetici

dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti non aveva

ineccepibilmente onorato i propri obblighi –

fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione

momentanea di illiquidità e che il datore di lavoro potesse presumere di

soddisfare entro breve termine la Cassa.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente avrebbe “(…) personalmente

immesso nuovo capitale e postergato tutti i crediti personali, per

complessivi CHF 1'923’173.70, salari compresi (cfr. doc. N). (…)”

(I, pag. 5). Infatti, a prescindere dal fatto che non ha addotto e tantomeno

provato che detta operazione ha diminuito il debito contributivo della società,

va rilevato che ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il

fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti

rispettivamente con mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per

sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una

società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo

cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che

i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti

responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al

senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa

P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e. [H 277/01]).

Avuto riguardo, infine,

all’assunzione secondo la quale “(…) passata la conduzione di FA 1 nelle

mani del Commissario sig. __________ (il 14.03.2015 [ndr. recte: 14.03.2016,

cfr. doc. R] veniva depositata l'istanza di moratoria), su ordine del Giudice

l'insorgente più nulla poteva. (…)” (I, pag. 15), questo Tribunale rileva

quanto segue.

Giusta l’art. 298 cpv. 1

LEF il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del

commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati

atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del

commissario, oppure autorizzare quest’ultimo a proseguire l’attività aziendale

in luogo del debitore. Secondo l’art. 298 cpv. 2 LEF, salvo autorizzazione del

giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente

alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, prestare

fideiussioni e disporre a titolo gratuito. A meno che il giudice del concordato

disponga diversamente, il debitore conserva la libera disposizione dei suoi

beni. Egli può continuare la sua impresa e compiere tutti gli atti giuridici

concernenti la gestione quotidiana, ad eccezione degli atti giuridici

più importanti menzionati all’art. 298 cpv. 2 LEF. Secondo la giurisprudenza

del TF, tale situazione non ricorre tuttavia per quanto concerne il pagamento

dei salari e dei contributi paritetici. Il montante dovuto alle istituzioni di

previdenza sociale (tra cui i contributi paritetici) dalla concessione della

moratoria sono debiti della massa che non sono toccati dal concordato e, di

conseguenza, vanno immediatamente versati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002

consid. 3b con riferimenti; cfr. anche STFA H 172/05 del 29 giugno 2006 consid.

5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005 consid. 5.3.1). Infine, nell’ambito della

sorveglianza il commissario può vietare alcune disposizioni del debitore (STFA

H 172/95 del 29 giugno 2006 consid. 5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005

consid. 5.3.1). Pertanto, durante la moratoria concordataria, salvo diverso

ordine del giudice del concordato e del commissario stesso, la facoltà di

disposizione del debitore (datore di lavoro) riguardo al pagamento degli oneri

sociali non decade e quindi la responsabilità per il mancato pagamento continua

a sussistere (in argomento Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner

Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 263 pag. 64; STFA citata H 172/05 del 29

giugno 2006 consid. 5.2, H 86/02 del 2 febbraio 2005 consid. 3.4.2 pubblicata

in SVR 2005 AHV nr. 18). Ad esempio, nella STFA H 69/05 del 15 marzo

2006 consid. 5.3.4 gli amministratori di una società, posta il 2 maggio 2001 al

beneficio di una moratoria concordataria, che ha continuato l’attività,

dovevano rispondere anche del conguaglio finale dei contributi del 2000.

Analogamente, nella citata sentenza pubblicata in SVR 2005 AHV

nr. 18 consid. 5.5.1 il datore di lavoro era tenuto a versare il

conguaglio del 1999 fatturato il 16 novembre 1999, dopo la concessione della

moratoria concordataria avvenuta il 13 ottobre 1999.

In quel caso tuttavia all’ex amministratore era stata addebitata unicamente

una lieve negligenza esente da responsabilità per motivi non tuttavia dati

nella presente fattispecie. Infine, nella sentenza H 64/05 del 12 settembre

2005 l’Alta Corte ha confermato la responsabilità di un ex amministratore per i

contributi non versati dal datore di lavoro e inerenti ad una ripresa di salari

non versati prima della moratoria concordataria ma accertati durante la moratoria

mediante controllo del datore di lavoro.

In concreto, nonostante la

concessione, il 17 marzo 2016 (doc. U), della moratoria provvisoria alla FA 1,

il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi legati alla continuazione

dell’attività, trattandosi di debiti della massa.

Dalla decisione pretorile

del 17 marzo 2016 (doc. U) non risulta infatti che il giudice del concordato

abbia limitato o tolto agli amministratori la libera disposizione dei beni

societari o tantomeno che l’agire della società fosse vincolato

all’autorizzazione del commissario stesso. In questo contesto, dalla “Dichiarazione

autorizzazione dei pagamenti” del 25 aprile 2016 (doc. T) non è possibile

concludere – come sembrerebbe pretendere l’insorgente (cfr. I, pag. 6,

punto 10) – che il commissario abbia dato istruzione di non versare i

contributi. Né si può dedurre, come sostenuto dall’insorgente, che da parte del

commissario nei confronti del ricorrente vi fosse un divieto a versare i

contributi. Infatti, per i contributi arretrati di fr. 11'892.19 riferiti al

periodo dal 18 al 31 marzo 2016 (cfr. doc. T), inclusi nella succitata

dichiarazione, il commissario ha specificato semplicemente di “(…) aspettare

(…)” con il relativo versamento (doc. T) e non di vietarlo. Con ciò non

significa che la società non avrebbe dovuto liquidare le pendenze contributive.

Di conseguenza – appurato, da una parte che l’interruzione

del versamento dei contributi paritetici dall’inizio del 2015 (dopo che già

negli anni precedenti la società non aveva ineccepibilmente onorato i propri

obblighi di datore di lavoro) non permetteva all’insorgente di ritenere che il

datore di lavoro potesse presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa e,

dall’altra parte, che non è provato che il giudice del concordato abbia

limitato o tolto al ricorrente la libera disposizione dei beni societari o che

Considerandi

il commissario abbia dato istruzione di non versare i contributi – tanto la domanda di “(…) perizia

contabile atta a stabilire l’evoluzione della liquidità nel periodo interessato

dalla presente causa, il suo impiego e, in particolare, se tale impiego sia

stato funzionale al mantenimento in vita dell'azienda fino alla data del

fallimento. (…)” quanto la richiesta di audizione quale testimone di “(…)

__________, Commissario di FA 1 (…)” (I, pag. 18) vanno disattese.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2

Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Da quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che

vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della

giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave

negligenza per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i

contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.

In questo senso il TF,

nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del

datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario

rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna

dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia

coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio

aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve

conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti

nella propria pianificazione (“(…) Der

arbeitsver-traglichen Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige

Bedeutung zu gegenüber der Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den

Lohnzahlungen muss daher darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar

entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni

2017.

E. 8.4.3 und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis;

vgl. auch BGE 136 V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung

bedeutete, einen Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht

angeht. Ein Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf

den Löhnen in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (…)” (STF

9C_548/2017 del 13 marzo 2018, consid. 6.2.1)).

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del consiglio di

amministrazione della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di

giustificazione o discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52

LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10

Con la decisione su

opposizione impugnata, come accennato (cfr. consid. 1.3) – addotto che

“(…) è solo a partire dal 2015 che i versamenti dei contributi sono rimasti parzialmente

o totalmente insoluti nonostante le ripetute diffide e le minacce di

esecuzione. Le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti sono state

effettivamente avviate con molto ritardo dalla nostra cassa di compensazione,

avviando procedure di esecuzione. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9) –,

la Cassa, riconosciuta una propria concolpa, ha ridotto del 50% l’importo

chiesto in restituzione fissandolo in fr. 188’196.00.

Dal canto suo il

ricorrente sostiene che “(…) non sono noti gli accertamenti eseguiti dalla

Cassa, rispettivamente i calcoli da essa compiuti, per giungere ad un

decurtamento del 50% rispetto a quanto conteggiato nella prima decisione

14.06.2018

La decisione, che si limita a replicare un’argomentazione

standardizzata senza addentrarsi nelle particolarità del singolo caso, a mente

del ricorrente viola l'art. 52 cpv. 2 LPGA che impone all'autorità di motivare

la propria presa di posizione. L'ammissione di una propria concolpa al 50% da

parte della Cassa appare tuttavia riduttiva. A mente del ricorrente, la

passività della Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il

danno da essa subito. Ciò anche nella denegata ipotesi in cui l'agire del

ricorrente dovesse essere annoverato come negligenza grave e non come un agire

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile. (…)” (I,

punto 17 pag. 16).

I motivi di

riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno

1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la

propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di

lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp

e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio

di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi

ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di

causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato

(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Ad esempio

nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta

corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo

presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione

(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19

agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo

del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore

dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità

della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata

dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in

passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La

giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa

nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta

situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della

successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione

aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro.

Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto

danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla

Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757,

pag. 182).

Per un caso

in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver

proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati

in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 +

7).

In una sentenza

9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa

all’amministrazione, per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i

primi ritardi nei pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel

2010, in quanto “(…) dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta

insolvente per sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in gran

parte senza successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere

ritardato le procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la

ricorrente fa valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi

nel 2011. (…)” (consid. 5.4.2 della succitata STF 9C_238/2017 del 5 luglio

2017).

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.

n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.9), la

responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa

è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali

ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da

essa subito. A tal fine non basta, con tutta evidenza, la semplice allegazione

di parte secondo la quale “(…) a mente del ricorrente, la passività della

Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il danno da essa

subito (…)” (I, punto 17, pag. 16).

Dal canto suo la Cassa,

ammesso che “(…) le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti

sono state effettivamente avviate con molto ritardo (…)” (doc. B, 3.

Diritto, punto 9), a ragione ha riconosciuto un nesso di causalità adeguato tra

il suo comportamento illegale (vedi l’art. 15 LAVS che regola l’esecuzione per

crediti di contributi dovuti) e il danno subito.

Quanto alla riduzione del

danno, riconosciuta dalla Cassa nella misura del 50%, va detto che l’insorgente

non ha minimamente provato o reso per lo meno verosimile che vi siano elementi

atti a giustificare una riduzione per concolpa superiore al 50% né tali

elementi risultano dagli atti di causa.

Questo Tribunale non ha

dunque alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione della Cassa.

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti