Lexipedia

Decisione

31.2019.11

Responsabilità ex art.52 LAVS del membro del CdA. Grave negligenza per aver differito in modo sistematico il pagamento dei contributi sociali senza che vi fossero motivi di giustificazione. Concolpa della Cassa e riduzione importo del danno del 50%

3 settembre 2020Italiano59 min

riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.11

FS

Lugano

3 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 maggio 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________,

è stata iscritta a Registro di commercio il 27 novembre 1967 (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti sub doc. C). Lo scopo sociale consisteva nella produzione,

riparazione e commercio in genere di articoli elettrici e meccanici, montaggio

e vendita di apparecchiature elettroniche artigianali e industriali, consulenza

e progettazione nei settori artigianali e industriali, applicazione di tutte le

novità elettriche e meccaniche imposte dal progresso della tecnica, assunzione di

rappresentanze, importazione ed esportazione di articoli inerenti alle attività

della società, nonché partecipazione a società industriali (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti sub doc. C).

RI 1 ha rivestito le

seguenti cariche:

• delegato con diritto di

firma individuale dal 22 aprile 1999;

• vice-presidente

e delegato con diritto di firma individuale dall’11 ottobre 2012;

• presidente

e delegato con diritto di firma individuale dal 14 agosto 2015 e

• amministratore

unico con diritto di firma individuale dal 21 marzo 2016

(date di pubblicazione nel

FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C).

1.2. La società è stata affiliata

alla Cassa di compensazione CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di

lavoro dal 1. gennaio 2001 (doc. B).

Con decreto del 13 giugno

2016 della Pretura del Distretto di __________ – dopo che la medesima

Pretura con decisione del 17 marzo 2016 aveva concesso una moratoria

provvisoria a scopo di concordato di due mesi (doc. U) prorogata di un mese con

il verbale di udienza del 9 maggio 2016 (doc. V) – è stato dichiarato il

fallimento della società (doc. Z).

La Cassa, con scritto del

30 giugno 2017 – rettificando la precedente insinuazione del 15

settembre 2016 –, ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il

proprio credito di fr. 416'149.05 a titolo di contributi paritetici non soluti

per gli anni 2015 e 2016 (cfr. VIII allegato 5: corrispondenza completa

2010-2018, anni 2017/2018).

Con scritto e-mail dell’8

febbraio 2018 l’Ufficio fallimenti ha comunicato alla Cassa che “(…) gli

attivi recuperati nell’ambito di questa procedura fallimentare non sono nemmeno

sufficienti a tacitare i creditori di prima classe e pertanto il vostro credito

ammesso nella seconda classe della graduatoria rimarrà totalmente scoperto.

(…)” (VIII allegato 4: corrispondenza con l’ufficio di fallimento).

1.3. Costatato di aver subito un

danno, il 14 giugno 2018 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, quale membro

del consiglio di amministrazione della società, una decisione di risarcimento

giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 376'392.00 così composto:

"

(…)

Periodo

contributo

non versato

12/2014 CHF

100.00

01/2015 CHF

28'230.20

02/2015 CHF

25'943.40

03/2015 CHF

25'957.65

04/2015 CHF

25'542.25

05/2015 CHF

26'714.10

06/2015 CHF

25'599.45

07/2015 CHF

26'012.65

08/2015 CHF

25'648.95

09/2015 CHF

25'805.55

10/2015 CHF

25'602.05

11/2015 CHF

24'023.15

12/2015 CHF

25'241.20

01/2016 CHF

25'049.30

02/2016 CHF

24'946.30

03/2016 CHF

18'062.00

04/2016 CHF

18'062.00

05/2016 CHF

18'462.00

Subtotale CHF

415'002.20

al netto del credito da:

tassa sul CO2 2014 -

CHF 1'696.50

tassa sul CO2 2015 -

CHF 1'547.00

indennità IPG -

CHF 1'477.75

versamenti -

CHF 3'416.60

quota conteggio annuale 2015 - CHF

16'871.80

quota conteggio annuale 2016 - CHF

13'600.55

Subtotale CHF

38'610.20

Totale danni

CHF 376'392.00

(…)" (doc. AA)

Con decisione su

opposizione del 6 maggio 2019 la Cassa –

rilevato, tra l’altro, che “(…) è un fatto acclarato e incontestato che è

stato ripetutamente necessario avviare procedure di diffida e di esecuzione nei

confronti dell'azienda, che peraltro ha ottemperato ai propri obblighi l'ultima

volta non oltre la fine dell'anno 2014. È solo a partire dal 2015 che i

versamenti dei contributi sono rimasti parzialmente o totalmente insoluti

nonostante le ripetute diffide e le minacce di esecuzione. Le misure di

recupero crediti per i versamenti insoluti sono state effettivamente avviate

con molto ritardo dalla nostra cassa di compensazione, avviando procedure di

esecuzione. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9) –, in parziale accoglimento dell’opposizione del 16 agosto

2018 formulata dall’interessato tramite lo studio legale RA 1 (III allegato 2),

ha ridotto a CHF 188’196.00 l’importo chiesto in restituzione adducendo che “(…)

sulla base di quanto sopra, approviamo parzialmente l'opposizione presentata il

16.08.2018 dal suo cliente contro la nostra decisione del 14.06.2018, nella

misura in cui il credito relativo al risarcimento danni di CHF 376'392.00 venga

ridotto del 50% a CHF 188'196.00 per violazione degli obblighi da parte della

cassa di compensazione CO 1. (…)” (doc. B, 4. Conclusioni).

1.4. Con il presente ricorso RI 1,

sempre tramite lo studio legale RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su

opposizione chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto,

per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.5. Con la risposta di causa del

20 giugno 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in

particolare che “(…) a causa della violazione degli obblighi da parte della

cassa di compensazione di CO 1, di cui ne siamo pienamente consapevoli, abbiamo

approvato parzialmente l'opposizione del 16.08.2018 con decisione di

opposizione del 06.05.2019 e ridotto il credito di risarcimento danni di CHF

376'392.00 del 50% a CHF 188'196.00. Inoltre facciamo riferimento alla nostra

decisione di opposizione del 06.05.2019 (allegato 4). (…)” (III).

1.6. Così interpellata (VII), con

scritto del 14 febbraio 2020 la Cassa ha comunicato di non aver avviato altre

procedure risarcitorie e trasmesso al TCA: • Allegato 1: Dossier “risposta di

ricorso” • Allegato 2: Estratto conto • Allegato 3: Corrispondenza concessioni

e rifiuti di dilazioni di pagamento • Allegato 4: Corrispondenza con l’ufficio

di fallimento • Allegato 5: Corrispondenza completa 2010-2018 (VIII e allegati).

1.7. Con scritto del 2 marzo 2020 –

presa visione dei succitati documenti VII, VIII e allegati presso la

Cancelleria del TCA (IX) – il ricorrente, tramite il suo legale, ha

formulato le proprie osservazioni di cui, se necessario, verrà detto nei

considerandi di diritto (X; trasmesso per conoscenza con facoltà di presentare

eventuali osservazioni scritte alla Cassa; XI).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa

anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura

di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des

Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001

AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso in esame, a

seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1(cfr. consid. 1.2), la

Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (membro del CdA della

società dal 22 aprile 1999 e dal 21 marzo 2016 amministratore unico; cfr.

consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

In questo senso non può

essere seguito il ricorrente laddove, nelle osservazioni del 2 marzo 2020,

sostiene che “(…) la Cassa non può prevalersi acriticamente del principio di

sussidiarietà nei confronti del ricorrente. Sussidiarietà significa che la

Cassa deve innanzitutto attivarsi per tempo e rivolgersi al datore di lavoro.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo essa può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

(…)” (X punto 4).

2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS

stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento

in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,

diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al

31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005

AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52

cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della

cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).

Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,

ma quella in cui la cassa ne viene effettivamente a conoscenza

(Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen

aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.

2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi

nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un

danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali

(DTF 114 V 219 consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere

altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto

delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

D’altro canto, il danno è

da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non

possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V

443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere

incassati secondo la procedura di cui all’art. 14 segg LAVS a motivo

dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156

consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da

ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura

esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.

115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e

nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro

non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non

potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Quando la cassa subisce un

danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del

fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di

due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di

perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 31.1995.260 del 5 agosto 1996; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256,

112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de

compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage

selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è motivo

per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi

sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste

giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di

pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della

conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento

o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi

dell'art. 230 LEF.

In caso di fallimento

invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,

quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di

regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro

soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è

venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV

Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari

circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria

quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del

fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240; per il

caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi

cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003,

31.2019.13 del 20 gennaio 2010).

Nella fattispecie in

esame, a determinare la conoscenza del danno è stata, al più presto, la

comunicazione per e-mail del 24 agosto 2017 dell’UF di __________ con la quale,

nell’ambito del fallimento nei confronti della FA 1 decretato il 13 giugno 2016,

è stato comunicato alla Cassa che, quasi con certezza, “(…) gli attivi sino

ad ora accertati nell’ambito del fallimento FA 1 e gli incassi derivanti dalle

prossime realizzazioni di beni mobili ed immobili non saranno sufficienti a

garantire un dividendo a favore della Cassa di compensazione CO 1 (…)” (VIII/Allegato

4: Corrispondenza con l’ufficio di fallimento).

Dal canto suo la Cassa si

riferisce invece alla succitata (cfr. consid. 1.2) comunicazione per e-mail dell’8

febbraio 2018 con la quale l’UF di __________ le ha comunicato che “(…) gli

attivi recuperati nell’ambito di questa procedura fallimentare non sono nemmeno

sufficienti a tacitare i creditori di prima classe e pertanto il vostro credito

ammesso nella seconda classe della graduatoria rimarrà totalmente scoperto.

(…)” (VIII/Allegato 4: corrispondenza con l’ufficio di fallimento).

Appare quindi chiaro che –

anche volendo considerare il 24 agosto 2017 quale momento di conoscenza del

danno –, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l’art. 52

LAVS il 14 giugno 2018 (doc. AA), la Cassa ha rispettato, in ogni caso, il

termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è

prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991

pag. 132; Nussbaumer, op. cit., in RCC 1991 pag. 405).

È dunque a torto che il

ricorrente, nelle osservazioni del 2 marzo 2020, sostiene che “(…) facendo

decorrere il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS dall'apertura del

fallimento comunicata per mezzo FUSC il __________.2016, va in ogni caso

ribadito che il credito risarcitorio è prescritto in quanto la decisione di

risarcimento è datata 06.05.2019. (…)” (X).

2.3. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.

369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre

2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le

multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4

novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei

contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, così

come risulta dai dati esposti nella decisione di risarcimento danni del 14

giugno 2018 per un importo di complessivi fr. 376'392.00 (doc. AA). Importo,

questo, comprovato dalla copiosa documentazione prodotta (cfr. VIII/Allegato 5:

Corrispondenza completa 2010-2018, vedi in particolare la corrispondenza degli

anni 2015, 2016 e 2017-2018, a cui qui si rinvia) e in nessun modo contestato con

l’opposizione del 16 agosto 2018 (III allegato 2).

Nemmeno l’importo ridotto

di fr. 188'196.00 – la Cassa, come

visto (cfr. consid. 1.3), con la decisione su opposizione qui impugnata ha

ammesso una propria colpa e ridotto del 50% l’importo di fr. 376'392.00 – è stato contestato dall’insorgente che

con il ricorso ha, in sostanza, fatto valere che “(…) non può essere

ritenuto responsabile del danno provocato alla Cassa, giacché non vi è stata da

parte sua la ben che minima violazione intenzionale o per negligenza grave dei

propri obblighi di diligenza (…)” (I, punto 16, pag.15) rispettivamente che

“(…) l'ammissione di una propria concolpa al 50% da parte della Cassa appare

tuttavia riduttiva. A mente del ricorrente, la passività della Cassa ha interrotto

il nesso di causalità tra il danno da essa subito (…)” (I, punto 17,

pag. 16).

Considerato che l’importo di

fr. 188'196.00 non è in quanto tale stato contestato, lo stesso è quindi da

ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla

legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di

amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive

costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che,

avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.

397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.4. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente

in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid.

5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg.

OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno

a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nella fattispecie concreta va

fatto presente che – per quanto riguarda il periodo dal 22 aprile 1999

(cfr. consid. 1.1) fino al fallimento (13 giugno 2016; cfr. doc. Z) – nella

sua veste di membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma

individuale della FA 1 (cfr. consid. 1.1) a RI 1 incombevano gli obblighi di

diligenza e vigilanza della carica ricoperta.

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Ritornando al caso in

esame, il ricorrente sostiene che:

• a

seguito della crisi mondiale dal 2008 la società accusava un calo progressivo

della cifra d’affari (I, punto 4, pagg. 2 e 3);

• nel

2015 una serie di circostanze sfavorevoli e imprevedibili – quali la disdetta delle linee di credito

da parte della banca finanziatrice; il fatto che __________, quale membro di

direzione e responsabile del settore manutenzione delle centrali elettriche

nonché amministratore di fatto, si è reso colpevole di amministrazione infedele

e violazione del segreto di fabbrica o commerciale (cfr. il Decreto di accusa

DA 5479/2015 dell’11 dicembre 2015 sub doc. F); l’abolizione, il 15 gennaio

2015, del tasso di cambio minimo fisso CHF/EUR da parte della Banca Nazionale e

la crisi del mercato della meccanica oltre alla crisi italiana, uno dei mercati

di riferimento della società –

hanno aggravato la situazione (I, punto 5, pagg. 3 e 4);

• vista

la difficile situazione venutasi a creare ha allestito un bilancio intermedio

al 31 ottobre 2015 che, unitamente al bilancio 2014, è stato sottoposto ai

revisori che non hanno ravvisato gli estremi né per la cessazione dell’attività

né per il deposito dei bilanci (I, punto 6, pag. 4);

• già

prima degli eventi del 2015, constatata la progressiva involuzione del quadro

economico, si stava da tempo muovendo per trovare un partner finanziariamente

forte che potesse rilevare l’azienda e dall’estate/autunno 2015, con

l’esplorazione di nuove forme di collaborazione che potessero salvare l’azienda

e altre misure – quali

l’assicurare il pagamento dei crediti più importanti (quelli dei lavoratori e quelli

dei fornitori); l’immissione personale di nuovo capitale e la postergazione di

tutti i crediti personali per un importo complessivo di fr. 1'923'173.70; la

conduzione fino ad uno stadio prossimo alla firma di un accordo di vendita

nonché le trattative con tre potenziali acquirenti a livello internazionale e

il tentativo di ottenere un ripensamento da parte della banca finanziatrice –, ha intensificato il proprio impegno (I,

punto 7, pagg. 4 e 5);

• con

la Cassa vi era un accordo di dilazione dei pagamenti dei contributi paritetici

e sin dal 2010 alla società era consentito di pagare i contributi con

all’incirca tre mensilità di ritardo, ossia mantenendo un saldo medio negativo

di fr. 100/130'000 circa (I, punto 8, pagg. 5 e 6);

• il

14 marzo 2016 ha chiesto una moratoria concordataria, concessa dalla Pretura di

__________ per due mesi poi prorogata di un altro mese, durante la quale si è

prodigato per proseguire al meglio l’attività di liquidazione ma, non avendo

potere sugli attivi societari, ha dovuto attenersi alla decisione di

sospensione di tutti i pagamenti alla Cassa da parte del Commissario (I, punti

9-11, pagg. 6 e 7);

• naufragate

le trattative di vendita ha immediatamente chiesto di procedere con la

richiesta di fallimento del 13 giugno 2016 (I, punto 12, pag.7).

Stante quanto sopra il ricorrente

nega di aver intenzionalmente omesso di versare i contributi adducendo che “(…)

ha messo in atto tutta una serie [ndr: di] manovre volte a risanare i

conti della società immediatamente dopo le prime avvisaglie di crisi, in

particolare ha postergato ogni suo credito ed ha immesso capitale personale per

quasi CHF 2 mio (…)” (I, punto 14i., pag. 8) e respinge l’addebito di

negligenza grave per il fatto che “(…) il tipo e i tempi di reazione che

hanno caratterizzato l'operato del ricorrente, meccanico di formazione, al

momento in cui la situazione è precipitata, sono quelli che avrebbe intrapreso

un economista o un manager di provata capacità: ha dapprima approntato un

bilancio intermedio, facendolo revisionare al fine di capire esattamente la

situazione, e poi ha posto in atto quei tentativi che qualsiasi dirigente di

buon senso avrebbe intrapreso, con lo scopo di salvare l'azienda, i dipendenti

e le loro famiglie e i creditori e posponendo nella forma e nella sostanza il

proprio interesse a quello di costoro. Agendo ben oltre quanto si poteva

ragionevolmente attendere da lui, nessuna negligenza grave gli può quindi

essere imputata. (…)” (I, punto 14ii., pag. 8).

In particolare, dividendo

cronologicamente i periodi contributivi scoperti, egli fa valere che:

• “Sino al

30.06.2015 – Regolarità nei pagamenti e dilazioni”

Avendo

la cassa durevolmente consentito alla società di essere in arretrato con il

pagamento dei contributi di circa tre mesi mantenendo un saldo scoperto di fr.

100/130'000.-- circa, il ricorrente poteva confidare che anche durante la fase

di risanamento la Cassa continuasse ad accettare la presenza di questi scoperti

(I, pag. 9);

• “Periodo

30.06.2015 - 06.10.2015 – Inazione della Cassa”

Dal

30.06.2015 gli arretrati contributivi aumentavano e la Cassa ha proceduto con

la prima esecuzione solo il 6 ottobre 2015. Richiamata la giurisprudenza

esposta (cfr. I, pagg. 9 e 10), l’insorgente conclude che “(…) dottrina e

giurisprudenza sostengono unanimi che una dilazione di pagamento concessa dalla

Cassa di compensazione senza alcuna verifica esenta il debitore dall'obbligo

d'indennizzo. Ne discende che, per il periodo 30.06.2015 - 06.10.2015, nulla

può essere rimproverato - e richiesto - al ricorrente. (…)” (I, pag. 10);

• “Dopo

il 06.10.2015 – Esistenza di motivi di ritardo seri e

oggettivi, confermati dal Revisore, dal Giudice del fallimento e dal

Commissario”

L’insorgente,

richiamata la giurisprudenza esposta (cfr. I, pagg. 11-15), sostiene che “(…)

aveva motivi seri e oggettivi di ritenere che gli sarebbe stato possibile

pagare i contributi entro un termine ragionevole. Prova ne sono le conclusioni

del rapporto di revisione del bilancio intermedio immediatamente ordinato dal

ricorrente e poi accoglimento dell'istanza di moratoria da parte del Pretore ed

la successiva proroga del termine. La continuazione dell'attività è avvenuta

infatti con il beneplacito del revisore esterno __________, che aveva

confermato l'opportunità di continuare l'attività una volta superato il

momentaneo problema di liquidità. FA 1 non era insolvente, ma solo come detto

temporaneamente a corto di liquidità (…)” (I, pag. 11); che “(…)

confidava nel risanamento di FA 1, tanto da aver accettato di postergare propri

crediti per quasi CHF 2 mio. In tale risanamento confidavano anche il Giudice e

il Commissario giudiziale sig. __________ (cfr. doc. U e doc. V), i quali

avevano persino interrogato di persona uno dei potenziali investitori e

concesso una proroga alla moratoria concordataria (…)” (I, pag. 11); che “(…)

posto di fronte ad oggettivi riscontri, poteva e doveva ritenersi legittimato,

nell'interesse di tutte le parti, a pensare che il mancato pagamento dei

contributi per un periodo limitato e di breve durata desse il tempo alla

società di salvarsi e di saldare gli scoperti entro breve termine (…)” (I,

pag. 12); che “(…) tenuto conto che lo scoperto contributivo - in misura

superiore allo scoperto concordato e accettato dalla Cassa - ha avuto inizio il

30.06.2015 e tenuto conto che la Cassa è restata inattiva sino al 06.10.2015,

come pure che la moratoria concordataria è stata depositata il 14.03.2016

e che da allora l'unico ad avere potere sui conti societari era il Commissario,

il ricorrente ha di fatto impiegato soli cinque mesi nel tentativo di salvare

la società, prima di arrendersi al fallimento. Cinque mesi rappresentano un

periodo di durata proporzionata e ragionevole, in considerazione dei

passi da compiere, per procrastinare il pagamento dei contributi con Io scopo di

salvare una società di così grande portata, che si ricorda contava sino a 90 impiegati.

Essere più rapidi non era possibile, alla luce delle circostanze. I documenti

agli atti dimostrano come il ricorrente in questi cinque mesi si sia prodigato anche

oltre quanto gli era d'obbligo affinché la società ritornasse in regola nel

giro di poco tempo con i propri obblighi legali. Alle prime avvisaglie di

insufficiente liquidità, egli ha immediatamente richiesto un rapporto di

revisione completo, ha postergato ogni suo credito (salari compresi) per quasi

CHF 2 mio, ha attivamente ricercato degli acquirenti in tutto il mondo (…)”

(I, pag. 13); che non lo si può incolpare “(…) di aver ritardato la

liquidazione della società accumulando debiti contributivi. La società, che

come detto contava sino a 90 impiegati (leggasi famiglie a carico) aveva buone

probabilità di essere salvata - con il gruppo turco sembrava cosa fatta - e

meritava qualche mese ancora per un ultimo tentativo di recupero. Tesi peraltro

sostenuta anche dal Giudice e dal Commissario (…)” (I, pag. 14) e che “(…)

passata la conduzione di FA 1 nelle mani del Commissario sig. __________ (il

14.03.2015 [ndr. recte: 14.03.2016, cfr. doc. R] veniva depositata

l'istanza di moratoria), su ordine del Giudice l'insorgente più nulla poteva

(…)” (I, pag. 15).

RI 1 fa dunque valere dei

motivi di giustificazione concludendo che “(…) nei cinque mesi a sua

disposizione per attuare delle misure di risanamento congrue, drastiche ed

immediate, il ricorrente non può essere ritenuto responsabile del danno

provocato alla Cassa, giacché non vi è stata da parte sua la ben che minima violazione

intenzionale o per negligenza grave dei propri obblighi di diligenza. Egli ha contenuto

gli sforzi necessari per salvare l'azienda nei modi e nei tempi concessigli

dalla giurisprudenza (cfr. DTF 9C 812/2007 del 12.12.2008 consid. 3.3) (…)”

(I, pagg. 15 e 16).

Va qui ricordato che ai

fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza

grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e

31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento. In questo contesto, la succitata argomentazione secondo la quale la

società accusava un calo progressivo della cifra d’affari dalla crisi mondiale

del 2008 rispettivamente che nel 2015 una serie di circostanze sfavorevoli e

imprevedibili hanno aggravato la situazione, non costituisce di per sé motivo

di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.

In particolare, per quanto riguarda la vicenda penale sfociata nel succitato

Decreto di accusa dell’11 dicembre 2015 (doc. F), la stessa non impediva e non

esimeva l’insorgente – che in nessun modo ha provato di esserne stato

impedito – dallo svolgere i propri obblighi gestionali.

Occorre pertanto esaminare

se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e

108 V 189 consid. 2b pag. 193).

2.8. Conformemente alla

giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore

di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una

responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 121 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui

omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il

mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9. Nel caso in esame, al fine di

esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto rilevato

che la Cassa ha “(…) totalmente contestato il fatto che «da diverso tempo»

esistesse un accordo di massima fra la FA 1 e la nostra cassa di compensazione

per una dilazione dei pagamenti tale da consentire alla FA 1 di versare i

contributi con circa tre mesi di ritardo. In realtà, dal 2010 in poi sono state

periodicamente accettate richieste di dilazione dei versamenti, ma quest'ultimi

sono stati saldati in base agli accordi raggiunti di volta in volta. Solo a

partire dai contributi per il 2015 non vi sono state richieste di dilazione di

pagamento né saldo degli insoluti. Una nuova richiesta di dilazione a dicembre

2015 è stata da noi accettata tramite decisione del 13.01.2016 per gli insoluti

in scadenza a dicembre 2014. Occorre tuttavia sottolineare che tutte le rate, a

partire dal 31.01.2016, sono rimaste insolute. (…)” (doc. B, 3. Diritto

punto 9).

Questo Tribunale rileva

che effettivamente la Cassa, negli anni dal 2010 al 2015 (cfr. VIII/Allegato 3:

Corrispondenza concessioni e rifiuti di dilazioni di pagamento), è stata più

volte sollecitata dalla società con numerose richieste di proroga del termine

di pagamento di contributi mensili scaduti. In particolare, all’e-mail del 7

febbraio 2014 con cui la Cassa, indicato un importo totale dovuto di fr.

110'788.85 (pari agli interessi di mora dei contributi effettivi per i mesi da

giugno ad agosto 2013 ed ai contributi effettivi per i mesi da settembre a

dicembre 2013), concludeva che “(…) come i termini di pagamento dei importi

sopraccitati sono stati trapassati, ci vediamo costretti a proseguire martedì

prossimo con l’esecuzioni (…)” (VIII/Allegato 3), seguiva l’e-mail dello

stesso giorno con cui la società rispondeva che “(…) oggi giriamo quale

acconto CHF 15'000.- (saldo di tutti gli interessi di mora indicati, resto sui

contributi effettivi 09.2013). Progressivamente dovremmo poter effettuare altri

pagamenti, sarà nostra premura informarla al riguardo. Gradiremmo pertanto

ottenere – ancora una volta – la comprensione CO 1 al riguardo (…)” (VIII/Allegato

3). Anche la “Decisione piano d’ammortizzamento” del 3 aprile 2014

riguardava i contributi richiesti e dovuti per il mese di dicembre 2013.

Nell’ultimo e-mail del 23 marzo 2015 – riferendosi a quello precedente

del 4 marzo 2015 con il quale aveva costatato che era stato effettuato solo il

pagamento dei contributi di novembre 2014 – la cassa ha segnalato alla

società che “(…) non ho ricevuto fino ad oggi nessuna sua risposta riguardo

il pagamento dei contributi di dicembre 2014, siamo costretti a chiedere di

effettuare il pagamento di CHF 24'752.- entro il 31 marzo 2015 (…)” (VIII/Allegato

3)

Viste le suesposte

circostanze questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha provato in

alcun modo l’esistenza di un accordo con la Cassa che gli permettesse

effettivamente di versare i contributi dovuti con tre mesi di ritardo. Anche

nelle osservazioni del 2 marzo 2020 l’insorgente – ciò che non basta per

provare il contrario – si è limitato a sostenere che “(…) analizzando

la nutrita documentazione prodotta agli atti [ndr. si riferisce al doc.

VIII/Allegato 3], non ve però l'ombra di rifiuti alle domande di rateizzazione,

mentre numerose sono le richieste accolte positivamente o quantomeno non

espressamente contestate (…)” (X) e nemmeno ha contestato che per i

contributi dal 2015 in avanti non vi sono state più richieste di dilazione di

pagamento né saldo degli insoluti.

Non possono pertanto qui essere

seguite le suesposte argomentazioni sviluppate dall’insorgente circa i motivi

di giustificazione ritenuta la pretesa divisione cronologica dei periodi

contributivi scoperti (cfr. consid. 2.7).

In realtà, questo

Tribunale rileva che dal 2015, dopo che già negli anni precedenti non aveva

ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro – come

risulta dalle intimazioni ex art. 34a OAVS, dalle domande di interessi di mora

ai sensi dell’art. 41bis OAVS e dalle comminatorie d’esecuzione agli atti (cfr.

VIII allegato 5: corrispondenza completa 2010-2018) –, la società non ha

più proceduto al versamento dei contributi paritetici.

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti

fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una

passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 121 V 243, 108 V 188;

STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del

29 agosto 2002).

Come detto, il TFA ha

circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente

versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in

esame.

La verità è che la società

versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto

autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento di altre pendenze, la

prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di

una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in

proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid.

2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione

previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi

ancora confermati nella STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02,

consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H 93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno

l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.

e P. L.).

A titolo di raffronto è

utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (DTF 121 V 243), in cui è

stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare

Fatti

i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la

sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa

riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

Viste le suesposte

circostanze (interruzione del versamento dei contributi paritetici

dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti la società non aveva

ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro) è piuttosto

evidente il contrario.

Va rilevato che, in

assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia

procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo

sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore

di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per

legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Quanto alle misure drastiche

e immediate che l’insorgente sostiene di aver preso – da lui ravvisate “(…) nei ben tre rapporti di revisione

richiesti dal ricorrente, di data 14.01.2016 (cfr. doc. l), 14.01.2016 (cfr.

doc. L) e 29.02.2016 (cfr. doc. R - all. doc. E), come pure nelle trattative di

vendita dell'azienda dal 02.07.2015 (cfr. doc. P) al 09.05.2016 (cfr. doc. V),

nella presentazione di un'istanza di moratoria 14.03.2016 (cfr. doc. R), nei

pagamenti degli arretrati contributivi sottoposti al Commissario con scritto

25.04.2016 (doc. T), così come nei vari scritti alla banca a marzo 2016 tesi a

chiedere di riconsiderare l'improvvida rescissione contrattuale (cfr. doc. P)

e, non da ultimo, nella richiesta di fallimento 13.06.2016 (cfr. doc. Z) (…)”

(I, pag. 14) –, le stesse, fatte

salve le trattative di vendita dell’azienda, risalgono ad un periodo in cui era

già da oltre un anno che la società non pagava più i contributi paritetici.

Riguardo al “Contratto di compravendita di azioni” del 2 luglio 2015

(doc. O), oltre al fatto che a quel momento già da sei mesi la società non

versava più i contributi paritetici, lo stesso insorgente ha addotto che “(…)

constatato la progressiva involuzione del quadro economico già prima degli

eventi repentini del 2015, si stava da tempo muovendo per cercare di reperire

un partner finanziariamente forte, rispettivamente un gruppo che potesse

rilevare l'azienda (…)” (I, pag. 4).

In simili

circostanze non è dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed

oggettive per credere che il ritardo nel pagamento – si ribadisce ancora

una volta che la società ha interrotto il versamento dei contributi paritetici

dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti non aveva

ineccepibilmente onorato i propri obblighi –

fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione

momentanea di illiquidità e che il datore di lavoro potesse presumere di

soddisfare entro breve termine la Cassa.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente avrebbe “(…) personalmente

immesso nuovo capitale e postergato tutti i crediti personali, per

complessivi CHF 1'923’173.70, salari compresi (cfr. doc. N). (…)”

(I, pag. 5). Infatti, a prescindere dal fatto che non ha addotto e tantomeno

provato che detta operazione ha diminuito il debito contributivo della società,

va rilevato che ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il

fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti

rispettivamente con mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per

sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una

società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo

cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che

i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti

responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al

senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa

P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e. [H 277/01]).

Avuto riguardo, infine,

all’assunzione secondo la quale “(…) passata la conduzione di FA 1 nelle

mani del Commissario sig. __________ (il 14.03.2015 [ndr. recte: 14.03.2016,

cfr. doc. R] veniva depositata l'istanza di moratoria), su ordine del Giudice

l'insorgente più nulla poteva. (…)” (I, pag. 15), questo Tribunale rileva

quanto segue.

Giusta l’art. 298 cpv. 1

LEF il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del

commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati

atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del

commissario, oppure autorizzare quest’ultimo a proseguire l’attività aziendale

in luogo del debitore. Secondo l’art. 298 cpv. 2 LEF, salvo autorizzazione del

giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente

alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, prestare

fideiussioni e disporre a titolo gratuito. A meno che il giudice del concordato

disponga diversamente, il debitore conserva la libera disposizione dei suoi

beni. Egli può continuare la sua impresa e compiere tutti gli atti giuridici

concernenti la gestione quotidiana, ad eccezione degli atti giuridici

più importanti menzionati all’art. 298 cpv. 2 LEF. Secondo la giurisprudenza

del TF, tale situazione non ricorre tuttavia per quanto concerne il pagamento

dei salari e dei contributi paritetici. Il montante dovuto alle istituzioni di

previdenza sociale (tra cui i contributi paritetici) dalla concessione della

moratoria sono debiti della massa che non sono toccati dal concordato e, di

conseguenza, vanno immediatamente versati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002

consid. 3b con riferimenti; cfr. anche STFA H 172/05 del 29 giugno 2006 consid.

5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005 consid. 5.3.1). Infine, nell’ambito della

sorveglianza il commissario può vietare alcune disposizioni del debitore (STFA

H 172/95 del 29 giugno 2006 consid. 5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005

consid. 5.3.1). Pertanto, durante la moratoria concordataria, salvo diverso

ordine del giudice del concordato e del commissario stesso, la facoltà di

disposizione del debitore (datore di lavoro) riguardo al pagamento degli oneri

sociali non decade e quindi la responsabilità per il mancato pagamento continua

a sussistere (in argomento Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner

Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 263 pag. 64; STFA citata H 172/05 del 29

giugno 2006 consid. 5.2, H 86/02 del 2 febbraio 2005 consid. 3.4.2 pubblicata

in SVR 2005 AHV nr. 18). Ad esempio, nella STFA H 69/05 del 15 marzo

2006 consid. 5.3.4 gli amministratori di una società, posta il 2 maggio 2001 al

beneficio di una moratoria concordataria, che ha continuato l’attività,

dovevano rispondere anche del conguaglio finale dei contributi del 2000.

Analogamente, nella citata sentenza pubblicata in SVR 2005 AHV

nr. 18 consid. 5.5.1 il datore di lavoro era tenuto a versare il

conguaglio del 1999 fatturato il 16 novembre 1999, dopo la concessione della

moratoria concordataria avvenuta il 13 ottobre 1999.

In quel caso tuttavia all’ex amministratore era stata addebitata unicamente

una lieve negligenza esente da responsabilità per motivi non tuttavia dati

nella presente fattispecie. Infine, nella sentenza H 64/05 del 12 settembre

2005 l’Alta Corte ha confermato la responsabilità di un ex amministratore per i

contributi non versati dal datore di lavoro e inerenti ad una ripresa di salari

non versati prima della moratoria concordataria ma accertati durante la moratoria

mediante controllo del datore di lavoro.

In concreto, nonostante la

concessione, il 17 marzo 2016 (doc. U), della moratoria provvisoria alla FA 1,

il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi legati alla continuazione

dell’attività, trattandosi di debiti della massa.

Dalla decisione pretorile

del 17 marzo 2016 (doc. U) non risulta infatti che il giudice del concordato

abbia limitato o tolto agli amministratori la libera disposizione dei beni

societari o tantomeno che l’agire della società fosse vincolato

all’autorizzazione del commissario stesso. In questo contesto, dalla “Dichiarazione

autorizzazione dei pagamenti” del 25 aprile 2016 (doc. T) non è possibile

concludere – come sembrerebbe pretendere l’insorgente (cfr. I, pag. 6,

punto 10) – che il commissario abbia dato istruzione di non versare i

contributi. Né si può dedurre, come sostenuto dall’insorgente, che da parte del

commissario nei confronti del ricorrente vi fosse un divieto a versare i

contributi. Infatti, per i contributi arretrati di fr. 11'892.19 riferiti al

periodo dal 18 al 31 marzo 2016 (cfr. doc. T), inclusi nella succitata

dichiarazione, il commissario ha specificato semplicemente di “(…) aspettare

(…)” con il relativo versamento (doc. T) e non di vietarlo. Con ciò non

significa che la società non avrebbe dovuto liquidare le pendenze contributive.

Di conseguenza – appurato, da una parte che l’interruzione

del versamento dei contributi paritetici dall’inizio del 2015 (dopo che già

negli anni precedenti la società non aveva ineccepibilmente onorato i propri

obblighi di datore di lavoro) non permetteva all’insorgente di ritenere che il

datore di lavoro potesse presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa e,

dall’altra parte, che non è provato che il giudice del concordato abbia

limitato o tolto al ricorrente la libera disposizione dei beni societari o che

il commissario abbia dato istruzione di non versare i contributi – tanto la domanda di “(…) perizia

Considerandi

contabile atta a stabilire l’evoluzione della liquidità nel periodo interessato

dalla presente causa, il suo impiego e, in particolare, se tale impiego sia

stato funzionale al mantenimento in vita dell'azienda fino alla data del

fallimento. (…)” quanto la richiesta di audizione quale testimone di “(…)

__________, Commissario di FA 1 (…)” (I, pag. 18) vanno disattese.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2

Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Da quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che

vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della

giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave

negligenza per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i

contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.

In questo senso il TF,

nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del

datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario

rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna

dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia

coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio

aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve

conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti

nella propria pianificazione (“(…) Der

arbeitsver-traglichen Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige

Bedeutung zu gegenüber der Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den

Lohnzahlungen muss daher darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar

entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni

2017.

E. 8.4.3 und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis;

vgl. auch BGE 136 V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung

bedeutete, einen Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht

angeht. Ein Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf

den Löhnen in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (…)” (STF

9C_548/2017 del 13 marzo 2018, consid. 6.2.1)).

In queste circostanze, non

avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del consiglio di

amministrazione della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di

giustificazione o discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52

LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.10

Con la decisione su

opposizione impugnata, come accennato (cfr. consid. 1.3) – addotto che

“(…) è solo a partire dal 2015 che i versamenti dei contributi sono rimasti parzialmente

o totalmente insoluti nonostante le ripetute diffide e le minacce di

esecuzione. Le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti sono state

effettivamente avviate con molto ritardo dalla nostra cassa di compensazione,

avviando procedure di esecuzione. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9) –,

la Cassa, riconosciuta una propria concolpa, ha ridotto del 50% l’importo

chiesto in restituzione fissandolo in fr. 188’196.00.

Dal canto suo il

ricorrente sostiene che “(…) non sono noti gli accertamenti eseguiti dalla

Cassa, rispettivamente i calcoli da essa compiuti, per giungere ad un

decurtamento del 50% rispetto a quanto conteggiato nella prima decisione

14.06.2018

La decisione, che si limita a replicare un’argomentazione

standardizzata senza addentrarsi nelle particolarità del singolo caso, a mente

del ricorrente viola l'art. 52 cpv. 2 LPGA che impone all'autorità di motivare

la propria presa di posizione. L'ammissione di una propria concolpa al 50% da

parte della Cassa appare tuttavia riduttiva. A mente del ricorrente, la

passività della Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il

danno da essa subito. Ciò anche nella denegata ipotesi in cui l'agire del

ricorrente dovesse essere annoverato come negligenza grave e non come un agire

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile. (…)” (I,

punto 17 pag. 16).

I motivi di

riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno

1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la

propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di

lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp

e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio

di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi

ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000

AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di

causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato

(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Ad esempio

nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta

corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo

presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione

(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19

agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo

del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore

dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità

della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata

dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in

passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La

giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa

nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta

situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della

successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione

aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro.

Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto

danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla

Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757,

pag. 182).

Per un caso

in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver

proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati

in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 +

7).

In una sentenza

9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa

all’amministrazione, per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i

primi ritardi nei pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel

2010, in quanto “(…) dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta

insolvente per sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in gran

parte senza successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere

ritardato le procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la

ricorrente fa valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi

nel 2011. (…)” (consid. 5.4.2 della succitata STF 9C_238/2017 del 5 luglio

2017).

In generale

una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente

negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per

crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo

nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.

n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.

1088).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.9), la

responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa

è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali

ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da

essa subito. A tal fine non basta, con tutta evidenza, la semplice allegazione

di parte secondo la quale “(…) a mente del ricorrente, la passività della

Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il danno da essa

subito (…)” (I, punto 17, pag. 16).

Dal canto suo la Cassa,

ammesso che “(…) le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti

sono state effettivamente avviate con molto ritardo (…)” (doc. B, 3.

Diritto, punto 9), a ragione ha riconosciuto un nesso di causalità adeguato tra

il suo comportamento illegale (vedi l’art. 15 LAVS che regola l’esecuzione per

crediti di contributi dovuti) e il danno subito.

Quanto alla riduzione del

danno, riconosciuta dalla Cassa nella misura del 50%, va detto che l’insorgente

non ha minimamente provato o reso per lo meno verosimile che vi siano elementi

atti a giustificare una riduzione per concolpa superiore al 50% né tali

elementi risultano dagli atti di causa.

Questo Tribunale non ha

dunque alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione della Cassa.

2.11

Visto tutto quanto precede il

ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

2.12

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti