31.2019.11
Responsabilità ex art.52 LAVS del membro del CdA. Grave negligenza per aver differito in modo sistematico il pagamento dei contributi sociali senza che vi fossero motivi di giustificazione. Concolpa della Cassa e riduzione importo del danno del 50%
3 settembre 2020Italiano59 min
riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.11
FS
Lugano
3 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 maggio 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il 27 novembre 1967 (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti sub doc. C). Lo scopo sociale consisteva nella produzione,
riparazione e commercio in genere di articoli elettrici e meccanici, montaggio
e vendita di apparecchiature elettroniche artigianali e industriali, consulenza
e progettazione nei settori artigianali e industriali, applicazione di tutte le
novità elettriche e meccaniche imposte dal progresso della tecnica, assunzione di
rappresentanze, importazione ed esportazione di articoli inerenti alle attività
della società, nonché partecipazione a società industriali (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti sub doc. C).
RI 1 ha rivestito le
seguenti cariche:
• delegato con diritto di
firma individuale dal 22 aprile 1999;
• vice-presidente
e delegato con diritto di firma individuale dall’11 ottobre 2012;
• presidente
e delegato con diritto di firma individuale dal 14 agosto 2015 e
• amministratore
unico con diritto di firma individuale dal 21 marzo 2016
(date di pubblicazione nel
FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. C).
1.2. La società è stata affiliata
alla Cassa di compensazione CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di
lavoro dal 1. gennaio 2001 (doc. B).
Con decreto del 13 giugno
2016 della Pretura del Distretto di __________ – dopo che la medesima
Pretura con decisione del 17 marzo 2016 aveva concesso una moratoria
provvisoria a scopo di concordato di due mesi (doc. U) prorogata di un mese con
il verbale di udienza del 9 maggio 2016 (doc. V) – è stato dichiarato il
fallimento della società (doc. Z).
La Cassa, con scritto del
30 giugno 2017 – rettificando la precedente insinuazione del 15
settembre 2016 –, ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________ il
proprio credito di fr. 416'149.05 a titolo di contributi paritetici non soluti
per gli anni 2015 e 2016 (cfr. VIII allegato 5: corrispondenza completa
2010-2018, anni 2017/2018).
Con scritto e-mail dell’8
febbraio 2018 l’Ufficio fallimenti ha comunicato alla Cassa che “(…) gli
attivi recuperati nell’ambito di questa procedura fallimentare non sono nemmeno
sufficienti a tacitare i creditori di prima classe e pertanto il vostro credito
ammesso nella seconda classe della graduatoria rimarrà totalmente scoperto.
(…)” (VIII allegato 4: corrispondenza con l’ufficio di fallimento).
1.3. Costatato di aver subito un
danno, il 14 giugno 2018 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, quale membro
del consiglio di amministrazione della società, una decisione di risarcimento
giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 376'392.00 così composto:
"
(…)
Periodo
contributo
non versato
12/2014 CHF
100.00
01/2015 CHF
28'230.20
02/2015 CHF
25'943.40
03/2015 CHF
25'957.65
04/2015 CHF
25'542.25
05/2015 CHF
26'714.10
06/2015 CHF
25'599.45
07/2015 CHF
26'012.65
08/2015 CHF
25'648.95
09/2015 CHF
25'805.55
10/2015 CHF
25'602.05
11/2015 CHF
24'023.15
12/2015 CHF
25'241.20
01/2016 CHF
25'049.30
02/2016 CHF
24'946.30
03/2016 CHF
18'062.00
04/2016 CHF
18'062.00
05/2016 CHF
18'462.00
Subtotale CHF
415'002.20
al netto del credito da:
tassa sul CO2 2014 -
CHF 1'696.50
tassa sul CO2 2015 -
CHF 1'547.00
indennità IPG -
CHF 1'477.75
versamenti -
CHF 3'416.60
quota conteggio annuale 2015 - CHF
16'871.80
quota conteggio annuale 2016 - CHF
13'600.55
Subtotale CHF
38'610.20
Totale danni
CHF 376'392.00
(…)" (doc. AA)
Con decisione su
opposizione del 6 maggio 2019 la Cassa –
rilevato, tra l’altro, che “(…) è un fatto acclarato e incontestato che è
stato ripetutamente necessario avviare procedure di diffida e di esecuzione nei
confronti dell'azienda, che peraltro ha ottemperato ai propri obblighi l'ultima
volta non oltre la fine dell'anno 2014. È solo a partire dal 2015 che i
versamenti dei contributi sono rimasti parzialmente o totalmente insoluti
nonostante le ripetute diffide e le minacce di esecuzione. Le misure di
recupero crediti per i versamenti insoluti sono state effettivamente avviate
con molto ritardo dalla nostra cassa di compensazione, avviando procedure di
esecuzione. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9) –, in parziale accoglimento dell’opposizione del 16 agosto
2018 formulata dall’interessato tramite lo studio legale RA 1 (III allegato 2),
ha ridotto a CHF 188’196.00 l’importo chiesto in restituzione adducendo che “(…)
sulla base di quanto sopra, approviamo parzialmente l'opposizione presentata il
16.08.2018 dal suo cliente contro la nostra decisione del 14.06.2018, nella
misura in cui il credito relativo al risarcimento danni di CHF 376'392.00 venga
ridotto del 50% a CHF 188'196.00 per violazione degli obblighi da parte della
cassa di compensazione CO 1. (…)” (doc. B, 4. Conclusioni).
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
sempre tramite lo studio legale RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su
opposizione chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa del
20 giugno 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in
particolare che “(…) a causa della violazione degli obblighi da parte della
cassa di compensazione di CO 1, di cui ne siamo pienamente consapevoli, abbiamo
approvato parzialmente l'opposizione del 16.08.2018 con decisione di
opposizione del 06.05.2019 e ridotto il credito di risarcimento danni di CHF
376'392.00 del 50% a CHF 188'196.00. Inoltre facciamo riferimento alla nostra
decisione di opposizione del 06.05.2019 (allegato 4). (…)” (III).
1.6. Così interpellata (VII), con
scritto del 14 febbraio 2020 la Cassa ha comunicato di non aver avviato altre
procedure risarcitorie e trasmesso al TCA: • Allegato 1: Dossier “risposta di
ricorso” • Allegato 2: Estratto conto • Allegato 3: Corrispondenza concessioni
e rifiuti di dilazioni di pagamento • Allegato 4: Corrispondenza con l’ufficio
di fallimento • Allegato 5: Corrispondenza completa 2010-2018 (VIII e allegati).
1.7. Con scritto del 2 marzo 2020 –
presa visione dei succitati documenti VII, VIII e allegati presso la
Cancelleria del TCA (IX) – il ricorrente, tramite il suo legale, ha
formulato le proprie osservazioni di cui, se necessario, verrà detto nei
considerandi di diritto (X; trasmesso per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte alla Cassa; XI).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1(cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (membro del CdA della
società dal 22 aprile 1999 e dal 21 marzo 2016 amministratore unico; cfr.
consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.
In questo senso non può
essere seguito il ricorrente laddove, nelle osservazioni del 2 marzo 2020,
sostiene che “(…) la Cassa non può prevalersi acriticamente del principio di
sussidiarietà nei confronti del ricorrente. Sussidiarietà significa che la
Cassa deve innanzitutto attivarsi per tempo e rivolgersi al datore di lavoro.
Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo essa può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
(…)” (X punto 4).
2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS
stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,
diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al
31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005
AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52
cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della
cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).
Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA
H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,
ma quella in cui la cassa ne viene effettivamente a conoscenza
(Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen
aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, pag. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.
2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi
nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un
danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali
(DTF 114 V 219 consid. 4a = RCC 1989 pag. 116 consid. 4a), lo si deve essere
altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto
delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è
da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non
possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V
443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere
incassati secondo la procedura di cui all’art. 14 segg LAVS a motivo
dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156
consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da
ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura
esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.
115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e
nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro
non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non
potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un
danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del
fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di
due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di
perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 31.1995.260 del 5 agosto 1996; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256,
112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990 pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 405; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è motivo
per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi
sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste
giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di
pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della
conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento
o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi
dell'art. 230 LEF.
In caso di fallimento
invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,
quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di
regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro
soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è
venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV
Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari
circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria
quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del
fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240; per il
caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi
cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003,
31.2019.13 del 20 gennaio 2010).
Nella fattispecie in
esame, a determinare la conoscenza del danno è stata, al più presto, la
comunicazione per e-mail del 24 agosto 2017 dell’UF di __________ con la quale,
nell’ambito del fallimento nei confronti della FA 1 decretato il 13 giugno 2016,
è stato comunicato alla Cassa che, quasi con certezza, “(…) gli attivi sino
ad ora accertati nell’ambito del fallimento FA 1 e gli incassi derivanti dalle
prossime realizzazioni di beni mobili ed immobili non saranno sufficienti a
garantire un dividendo a favore della Cassa di compensazione CO 1 (…)” (VIII/Allegato
4: Corrispondenza con l’ufficio di fallimento).
Dal canto suo la Cassa si
riferisce invece alla succitata (cfr. consid. 1.2) comunicazione per e-mail dell’8
febbraio 2018 con la quale l’UF di __________ le ha comunicato che “(…) gli
attivi recuperati nell’ambito di questa procedura fallimentare non sono nemmeno
sufficienti a tacitare i creditori di prima classe e pertanto il vostro credito
ammesso nella seconda classe della graduatoria rimarrà totalmente scoperto.
(…)” (VIII/Allegato 4: corrispondenza con l’ufficio di fallimento).
Appare quindi chiaro che –
anche volendo considerare il 24 agosto 2017 quale momento di conoscenza del
danno –, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l’art. 52
LAVS il 14 giugno 2018 (doc. AA), la Cassa ha rispettato, in ogni caso, il
termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è
prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991
pag. 132; Nussbaumer, op. cit., in RCC 1991 pag. 405).
È dunque a torto che il
ricorrente, nelle osservazioni del 2 marzo 2020, sostiene che “(…) facendo
decorrere il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS dall'apertura del
fallimento comunicata per mezzo FUSC il __________.2016, va in ogni caso
ribadito che il credito risarcitorio è prescritto in quanto la decisione di
risarcimento è datata 06.05.2019. (…)” (X).
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre
2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le
multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4
novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, così
come risulta dai dati esposti nella decisione di risarcimento danni del 14
giugno 2018 per un importo di complessivi fr. 376'392.00 (doc. AA). Importo,
questo, comprovato dalla copiosa documentazione prodotta (cfr. VIII/Allegato 5:
Corrispondenza completa 2010-2018, vedi in particolare la corrispondenza degli
anni 2015, 2016 e 2017-2018, a cui qui si rinvia) e in nessun modo contestato con
l’opposizione del 16 agosto 2018 (III allegato 2).
Nemmeno l’importo ridotto
di fr. 188'196.00 – la Cassa, come
visto (cfr. consid. 1.3), con la decisione su opposizione qui impugnata ha
ammesso una propria colpa e ridotto del 50% l’importo di fr. 376'392.00 – è stato contestato dall’insorgente che
con il ricorso ha, in sostanza, fatto valere che “(…) non può essere
ritenuto responsabile del danno provocato alla Cassa, giacché non vi è stata da
parte sua la ben che minima violazione intenzionale o per negligenza grave dei
propri obblighi di diligenza (…)” (I, punto 16, pag.15) rispettivamente che
“(…) l'ammissione di una propria concolpa al 50% da parte della Cassa appare
tuttavia riduttiva. A mente del ricorrente, la passività della Cassa ha interrotto
il nesso di causalità tra il danno da essa subito (…)” (I, punto 17,
pag. 16).
Considerato che l’importo di
fr. 188'196.00 non è in quanto tale stato contestato, lo stesso è quindi da
ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla
legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che,
avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente
in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid.
5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg.
OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno
a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.
84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a;
RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nella fattispecie concreta va
fatto presente che – per quanto riguarda il periodo dal 22 aprile 1999
(cfr. consid. 1.1) fino al fallimento (13 giugno 2016; cfr. doc. Z) – nella
sua veste di membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma
individuale della FA 1 (cfr. consid. 1.1) a RI 1 incombevano gli obblighi di
diligenza e vigilanza della carica ricoperta.
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Ritornando al caso in
esame, il ricorrente sostiene che:
• a
seguito della crisi mondiale dal 2008 la società accusava un calo progressivo
della cifra d’affari (I, punto 4, pagg. 2 e 3);
• nel
2015 una serie di circostanze sfavorevoli e imprevedibili – quali la disdetta delle linee di credito
da parte della banca finanziatrice; il fatto che __________, quale membro di
direzione e responsabile del settore manutenzione delle centrali elettriche
nonché amministratore di fatto, si è reso colpevole di amministrazione infedele
e violazione del segreto di fabbrica o commerciale (cfr. il Decreto di accusa
DA 5479/2015 dell’11 dicembre 2015 sub doc. F); l’abolizione, il 15 gennaio
2015, del tasso di cambio minimo fisso CHF/EUR da parte della Banca Nazionale e
la crisi del mercato della meccanica oltre alla crisi italiana, uno dei mercati
di riferimento della società –
hanno aggravato la situazione (I, punto 5, pagg. 3 e 4);
• vista
la difficile situazione venutasi a creare ha allestito un bilancio intermedio
al 31 ottobre 2015 che, unitamente al bilancio 2014, è stato sottoposto ai
revisori che non hanno ravvisato gli estremi né per la cessazione dell’attività
né per il deposito dei bilanci (I, punto 6, pag. 4);
• già
prima degli eventi del 2015, constatata la progressiva involuzione del quadro
economico, si stava da tempo muovendo per trovare un partner finanziariamente
forte che potesse rilevare l’azienda e dall’estate/autunno 2015, con
l’esplorazione di nuove forme di collaborazione che potessero salvare l’azienda
e altre misure – quali
l’assicurare il pagamento dei crediti più importanti (quelli dei lavoratori e quelli
dei fornitori); l’immissione personale di nuovo capitale e la postergazione di
tutti i crediti personali per un importo complessivo di fr. 1'923'173.70; la
conduzione fino ad uno stadio prossimo alla firma di un accordo di vendita
nonché le trattative con tre potenziali acquirenti a livello internazionale e
il tentativo di ottenere un ripensamento da parte della banca finanziatrice –, ha intensificato il proprio impegno (I,
punto 7, pagg. 4 e 5);
• con
la Cassa vi era un accordo di dilazione dei pagamenti dei contributi paritetici
e sin dal 2010 alla società era consentito di pagare i contributi con
all’incirca tre mensilità di ritardo, ossia mantenendo un saldo medio negativo
di fr. 100/130'000 circa (I, punto 8, pagg. 5 e 6);
• il
14 marzo 2016 ha chiesto una moratoria concordataria, concessa dalla Pretura di
__________ per due mesi poi prorogata di un altro mese, durante la quale si è
prodigato per proseguire al meglio l’attività di liquidazione ma, non avendo
potere sugli attivi societari, ha dovuto attenersi alla decisione di
sospensione di tutti i pagamenti alla Cassa da parte del Commissario (I, punti
9-11, pagg. 6 e 7);
• naufragate
le trattative di vendita ha immediatamente chiesto di procedere con la
richiesta di fallimento del 13 giugno 2016 (I, punto 12, pag.7).
Stante quanto sopra il ricorrente
nega di aver intenzionalmente omesso di versare i contributi adducendo che “(…)
ha messo in atto tutta una serie [ndr: di] manovre volte a risanare i
conti della società immediatamente dopo le prime avvisaglie di crisi, in
particolare ha postergato ogni suo credito ed ha immesso capitale personale per
quasi CHF 2 mio (…)” (I, punto 14i., pag. 8) e respinge l’addebito di
negligenza grave per il fatto che “(…) il tipo e i tempi di reazione che
hanno caratterizzato l'operato del ricorrente, meccanico di formazione, al
momento in cui la situazione è precipitata, sono quelli che avrebbe intrapreso
un economista o un manager di provata capacità: ha dapprima approntato un
bilancio intermedio, facendolo revisionare al fine di capire esattamente la
situazione, e poi ha posto in atto quei tentativi che qualsiasi dirigente di
buon senso avrebbe intrapreso, con lo scopo di salvare l'azienda, i dipendenti
e le loro famiglie e i creditori e posponendo nella forma e nella sostanza il
proprio interesse a quello di costoro. Agendo ben oltre quanto si poteva
ragionevolmente attendere da lui, nessuna negligenza grave gli può quindi
essere imputata. (…)” (I, punto 14ii., pag. 8).
In particolare, dividendo
cronologicamente i periodi contributivi scoperti, egli fa valere che:
• “Sino al
30.06.2015 – Regolarità nei pagamenti e dilazioni”
Avendo
la cassa durevolmente consentito alla società di essere in arretrato con il
pagamento dei contributi di circa tre mesi mantenendo un saldo scoperto di fr.
100/130'000.-- circa, il ricorrente poteva confidare che anche durante la fase
di risanamento la Cassa continuasse ad accettare la presenza di questi scoperti
(I, pag. 9);
• “Periodo
30.06.2015 - 06.10.2015 – Inazione della Cassa”
Dal
30.06.2015 gli arretrati contributivi aumentavano e la Cassa ha proceduto con
la prima esecuzione solo il 6 ottobre 2015. Richiamata la giurisprudenza
esposta (cfr. I, pagg. 9 e 10), l’insorgente conclude che “(…) dottrina e
giurisprudenza sostengono unanimi che una dilazione di pagamento concessa dalla
Cassa di compensazione senza alcuna verifica esenta il debitore dall'obbligo
d'indennizzo. Ne discende che, per il periodo 30.06.2015 - 06.10.2015, nulla
può essere rimproverato - e richiesto - al ricorrente. (…)” (I, pag. 10);
• “Dopo
il 06.10.2015 – Esistenza di motivi di ritardo seri e
oggettivi, confermati dal Revisore, dal Giudice del fallimento e dal
Commissario”
L’insorgente,
richiamata la giurisprudenza esposta (cfr. I, pagg. 11-15), sostiene che “(…)
aveva motivi seri e oggettivi di ritenere che gli sarebbe stato possibile
pagare i contributi entro un termine ragionevole. Prova ne sono le conclusioni
del rapporto di revisione del bilancio intermedio immediatamente ordinato dal
ricorrente e poi accoglimento dell'istanza di moratoria da parte del Pretore ed
la successiva proroga del termine. La continuazione dell'attività è avvenuta
infatti con il beneplacito del revisore esterno __________, che aveva
confermato l'opportunità di continuare l'attività una volta superato il
momentaneo problema di liquidità. FA 1 non era insolvente, ma solo come detto
temporaneamente a corto di liquidità (…)” (I, pag. 11); che “(…)
confidava nel risanamento di FA 1, tanto da aver accettato di postergare propri
crediti per quasi CHF 2 mio. In tale risanamento confidavano anche il Giudice e
il Commissario giudiziale sig. __________ (cfr. doc. U e doc. V), i quali
avevano persino interrogato di persona uno dei potenziali investitori e
concesso una proroga alla moratoria concordataria (…)” (I, pag. 11); che “(…)
posto di fronte ad oggettivi riscontri, poteva e doveva ritenersi legittimato,
nell'interesse di tutte le parti, a pensare che il mancato pagamento dei
contributi per un periodo limitato e di breve durata desse il tempo alla
società di salvarsi e di saldare gli scoperti entro breve termine (…)” (I,
pag. 12); che “(…) tenuto conto che lo scoperto contributivo - in misura
superiore allo scoperto concordato e accettato dalla Cassa - ha avuto inizio il
30.06.2015 e tenuto conto che la Cassa è restata inattiva sino al 06.10.2015,
come pure che la moratoria concordataria è stata depositata il 14.03.2016
e che da allora l'unico ad avere potere sui conti societari era il Commissario,
il ricorrente ha di fatto impiegato soli cinque mesi nel tentativo di salvare
la società, prima di arrendersi al fallimento. Cinque mesi rappresentano un
periodo di durata proporzionata e ragionevole, in considerazione dei
passi da compiere, per procrastinare il pagamento dei contributi con Io scopo di
salvare una società di così grande portata, che si ricorda contava sino a 90 impiegati.
Essere più rapidi non era possibile, alla luce delle circostanze. I documenti
agli atti dimostrano come il ricorrente in questi cinque mesi si sia prodigato anche
oltre quanto gli era d'obbligo affinché la società ritornasse in regola nel
giro di poco tempo con i propri obblighi legali. Alle prime avvisaglie di
insufficiente liquidità, egli ha immediatamente richiesto un rapporto di
revisione completo, ha postergato ogni suo credito (salari compresi) per quasi
CHF 2 mio, ha attivamente ricercato degli acquirenti in tutto il mondo (…)”
(I, pag. 13); che non lo si può incolpare “(…) di aver ritardato la
liquidazione della società accumulando debiti contributivi. La società, che
come detto contava sino a 90 impiegati (leggasi famiglie a carico) aveva buone
probabilità di essere salvata - con il gruppo turco sembrava cosa fatta - e
meritava qualche mese ancora per un ultimo tentativo di recupero. Tesi peraltro
sostenuta anche dal Giudice e dal Commissario (…)” (I, pag. 14) e che “(…)
passata la conduzione di FA 1 nelle mani del Commissario sig. __________ (il
14.03.2015 [ndr. recte: 14.03.2016, cfr. doc. R] veniva depositata
l'istanza di moratoria), su ordine del Giudice l'insorgente più nulla poteva
(…)” (I, pag. 15).
RI 1 fa dunque valere dei
motivi di giustificazione concludendo che “(…) nei cinque mesi a sua
disposizione per attuare delle misure di risanamento congrue, drastiche ed
immediate, il ricorrente non può essere ritenuto responsabile del danno
provocato alla Cassa, giacché non vi è stata da parte sua la ben che minima violazione
intenzionale o per negligenza grave dei propri obblighi di diligenza. Egli ha contenuto
gli sforzi necessari per salvare l'azienda nei modi e nei tempi concessigli
dalla giurisprudenza (cfr. DTF 9C 812/2007 del 12.12.2008 consid. 3.3) (…)”
(I, pagg. 15 e 16).
Va qui ricordato che ai
fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza
grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e
31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un
fallimento. In questo contesto, la succitata argomentazione secondo la quale la
società accusava un calo progressivo della cifra d’affari dalla crisi mondiale
del 2008 rispettivamente che nel 2015 una serie di circostanze sfavorevoli e
imprevedibili hanno aggravato la situazione, non costituisce di per sé motivo
di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.
In particolare, per quanto riguarda la vicenda penale sfociata nel succitato
Decreto di accusa dell’11 dicembre 2015 (doc. F), la stessa non impediva e non
esimeva l’insorgente – che in nessun modo ha provato di esserne stato
impedito – dallo svolgere i propri obblighi gestionali.
Occorre pertanto esaminare
se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il
proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e
108 V 189 consid. 2b pag. 193).
2.8. Conformemente alla
giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore
di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza
(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa
in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il
datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere
salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì
piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli
occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.
3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 121 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.9. Nel caso in esame, al fine di
esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto rilevato
che la Cassa ha “(…) totalmente contestato il fatto che «da diverso tempo»
esistesse un accordo di massima fra la FA 1 e la nostra cassa di compensazione
per una dilazione dei pagamenti tale da consentire alla FA 1 di versare i
contributi con circa tre mesi di ritardo. In realtà, dal 2010 in poi sono state
periodicamente accettate richieste di dilazione dei versamenti, ma quest'ultimi
sono stati saldati in base agli accordi raggiunti di volta in volta. Solo a
partire dai contributi per il 2015 non vi sono state richieste di dilazione di
pagamento né saldo degli insoluti. Una nuova richiesta di dilazione a dicembre
2015 è stata da noi accettata tramite decisione del 13.01.2016 per gli insoluti
in scadenza a dicembre 2014. Occorre tuttavia sottolineare che tutte le rate, a
partire dal 31.01.2016, sono rimaste insolute. (…)” (doc. B, 3. Diritto
punto 9).
Questo Tribunale rileva
che effettivamente la Cassa, negli anni dal 2010 al 2015 (cfr. VIII/Allegato 3:
Corrispondenza concessioni e rifiuti di dilazioni di pagamento), è stata più
volte sollecitata dalla società con numerose richieste di proroga del termine
di pagamento di contributi mensili scaduti. In particolare, all’e-mail del 7
febbraio 2014 con cui la Cassa, indicato un importo totale dovuto di fr.
110'788.85 (pari agli interessi di mora dei contributi effettivi per i mesi da
giugno ad agosto 2013 ed ai contributi effettivi per i mesi da settembre a
dicembre 2013), concludeva che “(…) come i termini di pagamento dei importi
sopraccitati sono stati trapassati, ci vediamo costretti a proseguire martedì
prossimo con l’esecuzioni (…)” (VIII/Allegato 3), seguiva l’e-mail dello
stesso giorno con cui la società rispondeva che “(…) oggi giriamo quale
acconto CHF 15'000.- (saldo di tutti gli interessi di mora indicati, resto sui
contributi effettivi 09.2013). Progressivamente dovremmo poter effettuare altri
pagamenti, sarà nostra premura informarla al riguardo. Gradiremmo pertanto
ottenere – ancora una volta – la comprensione CO 1 al riguardo (…)” (VIII/Allegato
3). Anche la “Decisione piano d’ammortizzamento” del 3 aprile 2014
riguardava i contributi richiesti e dovuti per il mese di dicembre 2013.
Nell’ultimo e-mail del 23 marzo 2015 – riferendosi a quello precedente
del 4 marzo 2015 con il quale aveva costatato che era stato effettuato solo il
pagamento dei contributi di novembre 2014 – la cassa ha segnalato alla
società che “(…) non ho ricevuto fino ad oggi nessuna sua risposta riguardo
il pagamento dei contributi di dicembre 2014, siamo costretti a chiedere di
effettuare il pagamento di CHF 24'752.- entro il 31 marzo 2015 (…)” (VIII/Allegato
3)
Viste le suesposte
circostanze questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha provato in
alcun modo l’esistenza di un accordo con la Cassa che gli permettesse
effettivamente di versare i contributi dovuti con tre mesi di ritardo. Anche
nelle osservazioni del 2 marzo 2020 l’insorgente – ciò che non basta per
provare il contrario – si è limitato a sostenere che “(…) analizzando
la nutrita documentazione prodotta agli atti [ndr. si riferisce al doc.
VIII/Allegato 3], non ve però l'ombra di rifiuti alle domande di rateizzazione,
mentre numerose sono le richieste accolte positivamente o quantomeno non
espressamente contestate (…)” (X) e nemmeno ha contestato che per i
contributi dal 2015 in avanti non vi sono state più richieste di dilazione di
pagamento né saldo degli insoluti.
Non possono pertanto qui essere
seguite le suesposte argomentazioni sviluppate dall’insorgente circa i motivi
di giustificazione ritenuta la pretesa divisione cronologica dei periodi
contributivi scoperti (cfr. consid. 2.7).
In realtà, questo
Tribunale rileva che dal 2015, dopo che già negli anni precedenti non aveva
ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro – come
risulta dalle intimazioni ex art. 34a OAVS, dalle domande di interessi di mora
ai sensi dell’art. 41bis OAVS e dalle comminatorie d’esecuzione agli atti (cfr.
VIII allegato 5: corrispondenza completa 2010-2018) –, la società non ha
più proceduto al versamento dei contributi paritetici.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti
fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 121 V 243, 108 V 188;
STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del
29 agosto 2002).
Come detto, il TFA ha
circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente
versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in
esame.
La verità è che la società
versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto
autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento di altre pendenze, la
prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di
una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in
proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid.
2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione
previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi
ancora confermati nella STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02,
consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H 93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno
l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.
e P. L.).
A titolo di raffronto è
utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (DTF 121 V 243), in cui è
stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare
Fatti
i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In questo senso, secondo
l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.
Non è quindi affatto
accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,
che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,
secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro
potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa
riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).
Viste le suesposte
circostanze (interruzione del versamento dei contributi paritetici
dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti la società non aveva
ineccepibilmente onorato i propri obblighi di datore di lavoro) è piuttosto
evidente il contrario.
Va rilevato che, in
assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia
procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo
sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore
di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per
legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA
31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Quanto alle misure drastiche
e immediate che l’insorgente sostiene di aver preso – da lui ravvisate “(…) nei ben tre rapporti di revisione
richiesti dal ricorrente, di data 14.01.2016 (cfr. doc. l), 14.01.2016 (cfr.
doc. L) e 29.02.2016 (cfr. doc. R - all. doc. E), come pure nelle trattative di
vendita dell'azienda dal 02.07.2015 (cfr. doc. P) al 09.05.2016 (cfr. doc. V),
nella presentazione di un'istanza di moratoria 14.03.2016 (cfr. doc. R), nei
pagamenti degli arretrati contributivi sottoposti al Commissario con scritto
25.04.2016 (doc. T), così come nei vari scritti alla banca a marzo 2016 tesi a
chiedere di riconsiderare l'improvvida rescissione contrattuale (cfr. doc. P)
e, non da ultimo, nella richiesta di fallimento 13.06.2016 (cfr. doc. Z) (…)”
(I, pag. 14) –, le stesse, fatte
salve le trattative di vendita dell’azienda, risalgono ad un periodo in cui era
già da oltre un anno che la società non pagava più i contributi paritetici.
Riguardo al “Contratto di compravendita di azioni” del 2 luglio 2015
(doc. O), oltre al fatto che a quel momento già da sei mesi la società non
versava più i contributi paritetici, lo stesso insorgente ha addotto che “(…)
constatato la progressiva involuzione del quadro economico già prima degli
eventi repentini del 2015, si stava da tempo muovendo per cercare di reperire
un partner finanziariamente forte, rispettivamente un gruppo che potesse
rilevare l'azienda (…)” (I, pag. 4).
In simili
circostanze non è dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed
oggettive per credere che il ritardo nel pagamento – si ribadisce ancora
una volta che la società ha interrotto il versamento dei contributi paritetici
dall’inizio del 2015 dopo che già negli anni precedenti non aveva
ineccepibilmente onorato i propri obblighi –
fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione
momentanea di illiquidità e che il datore di lavoro potesse presumere di
soddisfare entro breve termine la Cassa.
Nemmeno è possibile
concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente avrebbe “(…) personalmente
immesso nuovo capitale e postergato tutti i crediti personali, per
complessivi CHF 1'923’173.70, salari compresi (cfr. doc. N). (…)”
(I, pag. 5). Infatti, a prescindere dal fatto che non ha addotto e tantomeno
provato che detta operazione ha diminuito il debito contributivo della società,
va rilevato che ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il
fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti
rispettivamente con mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per
sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una
società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo
cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che
i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti
responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al
senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa
P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e. [H 277/01]).
Avuto riguardo, infine,
all’assunzione secondo la quale “(…) passata la conduzione di FA 1 nelle
mani del Commissario sig. __________ (il 14.03.2015 [ndr. recte: 14.03.2016,
cfr. doc. R] veniva depositata l'istanza di moratoria), su ordine del Giudice
l'insorgente più nulla poteva. (…)” (I, pag. 15), questo Tribunale rileva
quanto segue.
Giusta l’art. 298 cpv. 1
LEF il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del
commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati
atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del
commissario, oppure autorizzare quest’ultimo a proseguire l’attività aziendale
in luogo del debitore. Secondo l’art. 298 cpv. 2 LEF, salvo autorizzazione del
giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente
alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, prestare
fideiussioni e disporre a titolo gratuito. A meno che il giudice del concordato
disponga diversamente, il debitore conserva la libera disposizione dei suoi
beni. Egli può continuare la sua impresa e compiere tutti gli atti giuridici
concernenti la gestione quotidiana, ad eccezione degli atti giuridici
più importanti menzionati all’art. 298 cpv. 2 LEF. Secondo la giurisprudenza
del TF, tale situazione non ricorre tuttavia per quanto concerne il pagamento
dei salari e dei contributi paritetici. Il montante dovuto alle istituzioni di
previdenza sociale (tra cui i contributi paritetici) dalla concessione della
moratoria sono debiti della massa che non sono toccati dal concordato e, di
conseguenza, vanno immediatamente versati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002
consid. 3b con riferimenti; cfr. anche STFA H 172/05 del 29 giugno 2006 consid.
5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005 consid. 5.3.1). Infine, nell’ambito della
sorveglianza il commissario può vietare alcune disposizioni del debitore (STFA
H 172/95 del 29 giugno 2006 consid. 5.2.1, H 64/05 del 12 settembre 2005
consid. 5.3.1). Pertanto, durante la moratoria concordataria, salvo diverso
ordine del giudice del concordato e del commissario stesso, la facoltà di
disposizione del debitore (datore di lavoro) riguardo al pagamento degli oneri
sociali non decade e quindi la responsabilità per il mancato pagamento continua
a sussistere (in argomento Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner
Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 263 pag. 64; STFA citata H 172/05 del 29
giugno 2006 consid. 5.2, H 86/02 del 2 febbraio 2005 consid. 3.4.2 pubblicata
in SVR 2005 AHV nr. 18). Ad esempio, nella STFA H 69/05 del 15 marzo
2006 consid. 5.3.4 gli amministratori di una società, posta il 2 maggio 2001 al
beneficio di una moratoria concordataria, che ha continuato l’attività,
dovevano rispondere anche del conguaglio finale dei contributi del 2000.
Analogamente, nella citata sentenza pubblicata in SVR 2005 AHV
nr. 18 consid. 5.5.1 il datore di lavoro era tenuto a versare il
conguaglio del 1999 fatturato il 16 novembre 1999, dopo la concessione della
moratoria concordataria avvenuta il 13 ottobre 1999.
In quel caso tuttavia all’ex amministratore era stata addebitata unicamente
una lieve negligenza esente da responsabilità per motivi non tuttavia dati
nella presente fattispecie. Infine, nella sentenza H 64/05 del 12 settembre
2005 l’Alta Corte ha confermato la responsabilità di un ex amministratore per i
contributi non versati dal datore di lavoro e inerenti ad una ripresa di salari
non versati prima della moratoria concordataria ma accertati durante la moratoria
mediante controllo del datore di lavoro.
In concreto, nonostante la
concessione, il 17 marzo 2016 (doc. U), della moratoria provvisoria alla FA 1,
il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi legati alla continuazione
dell’attività, trattandosi di debiti della massa.
Dalla decisione pretorile
del 17 marzo 2016 (doc. U) non risulta infatti che il giudice del concordato
abbia limitato o tolto agli amministratori la libera disposizione dei beni
societari o tantomeno che l’agire della società fosse vincolato
all’autorizzazione del commissario stesso. In questo contesto, dalla “Dichiarazione
autorizzazione dei pagamenti” del 25 aprile 2016 (doc. T) non è possibile
concludere – come sembrerebbe pretendere l’insorgente (cfr. I, pag. 6,
punto 10) – che il commissario abbia dato istruzione di non versare i
contributi. Né si può dedurre, come sostenuto dall’insorgente, che da parte del
commissario nei confronti del ricorrente vi fosse un divieto a versare i
contributi. Infatti, per i contributi arretrati di fr. 11'892.19 riferiti al
periodo dal 18 al 31 marzo 2016 (cfr. doc. T), inclusi nella succitata
dichiarazione, il commissario ha specificato semplicemente di “(…) aspettare
(…)” con il relativo versamento (doc. T) e non di vietarlo. Con ciò non
significa che la società non avrebbe dovuto liquidare le pendenze contributive.
Di conseguenza – appurato, da una parte che l’interruzione
del versamento dei contributi paritetici dall’inizio del 2015 (dopo che già
negli anni precedenti la società non aveva ineccepibilmente onorato i propri
obblighi di datore di lavoro) non permetteva all’insorgente di ritenere che il
datore di lavoro potesse presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa e,
dall’altra parte, che non è provato che il giudice del concordato abbia
limitato o tolto al ricorrente la libera disposizione dei beni societari o che
il commissario abbia dato istruzione di non versare i contributi – tanto la domanda di “(…) perizia
Considerandi
contabile atta a stabilire l’evoluzione della liquidità nel periodo interessato
dalla presente causa, il suo impiego e, in particolare, se tale impiego sia
stato funzionale al mantenimento in vita dell'azienda fino alla data del
fallimento. (…)” quanto la richiesta di audizione quale testimone di “(…)
__________, Commissario di FA 1 (…)” (I, pag. 18) vanno disattese.
Va qui ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111.
e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2
Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Da quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che
vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della
giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave
negligenza per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i
contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.
In questo senso il TF,
nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del
datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario
rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna
dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia
coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio
aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve
conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei propri dipendenti
nella propria pianificazione (“(…) Der
arbeitsver-traglichen Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige
Bedeutung zu gegenüber der Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den
Lohnzahlungen muss daher darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar
entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni
2017.
E. 8.4.3 und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis;
vgl. auch BGE 136 V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung
bedeutete, einen Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht
angeht. Ein Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf
den Löhnen in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (…)” (STF
9C_548/2017 del 13 marzo 2018, consid. 6.2.1)).
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di membro del consiglio di
amministrazione della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di
giustificazione o discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52
LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.10
Con la decisione su
opposizione impugnata, come accennato (cfr. consid. 1.3) – addotto che
“(…) è solo a partire dal 2015 che i versamenti dei contributi sono rimasti parzialmente
o totalmente insoluti nonostante le ripetute diffide e le minacce di
esecuzione. Le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti sono state
effettivamente avviate con molto ritardo dalla nostra cassa di compensazione,
avviando procedure di esecuzione. (…)” (doc. B, 3. Diritto punto 9) –,
la Cassa, riconosciuta una propria concolpa, ha ridotto del 50% l’importo
chiesto in restituzione fissandolo in fr. 188’196.00.
Dal canto suo il
ricorrente sostiene che “(…) non sono noti gli accertamenti eseguiti dalla
Cassa, rispettivamente i calcoli da essa compiuti, per giungere ad un
decurtamento del 50% rispetto a quanto conteggiato nella prima decisione
14.06.2018
La decisione, che si limita a replicare un’argomentazione
standardizzata senza addentrarsi nelle particolarità del singolo caso, a mente
del ricorrente viola l'art. 52 cpv. 2 LPGA che impone all'autorità di motivare
la propria presa di posizione. L'ammissione di una propria concolpa al 50% da
parte della Cassa appare tuttavia riduttiva. A mente del ricorrente, la
passività della Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il
danno da essa subito. Ciò anche nella denegata ipotesi in cui l'agire del
ricorrente dovesse essere annoverato come negligenza grave e non come un agire
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile. (…)” (I,
punto 17 pag. 16).
I motivi di
riduzione del risarcimento a causa di una concolpa della Cassa non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno
1996, pubblicata in DTF 122 V 186 segg., il TFA aveva stabilito, modificando la
propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di
lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp
e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio
di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi
ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000
AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di
causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato
(DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).
Ad esempio
nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta
corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo
presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione
(SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19
agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo
del danno subito dalla Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore
dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità
della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata
dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in
passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554 segg.). La
giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa
nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta
situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della
successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazione
aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro.
Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto
danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla
Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757,
pag. 182).
Per un caso
in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver
proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati
in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 +
7).
In una sentenza
9C_238/2017 del 5 luglio 2017 il Tribunale federale ha negato una concolpa
all’amministrazione, per non avere chiesto il fallimento di una ditta dopo i
primi ritardi nei pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel
2010, in quanto “(…) dal 2009 la Cassa è intervenuta presso la ditta
insolvente per sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in gran
parte senza successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere
ritardato le procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la
ricorrente fa valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi
nel 2011. (…)” (consid. 5.4.2 della succitata STF 9C_238/2017 del 5 luglio
2017).
In generale
una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente
negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per
crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo
nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.
n.760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n.
1088).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.9), la
responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa
è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali
ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da
essa subito. A tal fine non basta, con tutta evidenza, la semplice allegazione
di parte secondo la quale “(…) a mente del ricorrente, la passività della
Cassa ha interrotto il nesso di causalità tra il danno da essa
subito (…)” (I, punto 17, pag. 16).
Dal canto suo la Cassa,
ammesso che “(…) le misure di recupero crediti per i versamenti insoluti
sono state effettivamente avviate con molto ritardo (…)” (doc. B, 3.
Diritto, punto 9), a ragione ha riconosciuto un nesso di causalità adeguato tra
il suo comportamento illegale (vedi l’art. 15 LAVS che regola l’esecuzione per
crediti di contributi dovuti) e il danno subito.
Quanto alla riduzione del
danno, riconosciuta dalla Cassa nella misura del 50%, va detto che l’insorgente
non ha minimamente provato o reso per lo meno verosimile che vi siano elementi
atti a giustificare una riduzione per concolpa superiore al 50% né tali
elementi risultano dagli atti di causa.
Questo Tribunale non ha
dunque alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione della Cassa.
2.11
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.12
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti