31.2019.12
Amministratore unico di una SA, contesta responsabilità ma non adduce validi motivi di discolpa o giustificazione. Ricorso respinto
28 gennaio 2020Italiano54 min
i salari posti alla base dei conteggi del 2017, le stesse risultano quindi innanzitutto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.12
FC
Lugano
28 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relaz. alla fallita: FA 1
radiata da RC il __________
ottobre 2019
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 18
marzo 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale
consisteva, tra l’altro, nella consulenza aziendale e societaria di ogni
genere, nonché la gestione di imprese di ogni tipo, in particolare del settore
del turismo, la proprietà di partecipazioni in Svizzera e all'estero e di
immobili all'estero. RI 1 è stato amministratore unico della società, con
diritto di firma individuale, dalla sua fondazione sino alla radiazione della
società avvenuta il 23 ottobre 2019 (cfr. estratto RC).
1.2. La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa di compensazione CO 1 (in seguito: Cassa) dal
1. agosto 2014 sino al 21 dicembre 2017, data in cui è stata stralciata per
cessazione di attività.
Sin dal momento della sua
affiliazione la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui
la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e anche precettarla (doc. III). Al
termine di svariate procedure esecutive, l’UEF di __________ ha rilasciato, il
13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018, attestati carenza beni relativi ai
crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici non soluti dalla FA
1, per complessivi fr. 91'248.60 (doc. 5).
1.3. Costatato di aver subito un
danno, il 21 marzo 2019 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, amministratore
unico della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per
l’importo di fr. 93'006.75, inclusi contributi non pagati per l’anno 2017,
spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di
mora.
Con decreto del 1. aprile
2019 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento
della società a far tempo dal giorno successivo. Detta procedura di fallimento
è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto
della medesima Pretura del 29 aprile 2019 e, quindi, la ragione sociale è stata
radiata d’ufficio il 23 ottobre 2019 (cfr. estratto RC).
Con decisione su
opposizione del 16 maggio 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate
nell’opposizione da RI 1, ha confermato la responsabilità dell’ex amministratore
unico in relazione al mancato pagamento dei contributi.
1.4. Contro la decisione su
opposizione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e
chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa 2
luglio 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in
particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte
dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi
paritetici (doc. III).
In data 9 agosto 2019 il
ricorrente ha ulteriormente replicato alle allegazioni della Cassa, la quale in
data 27 agosto 2019 si è riconfermata nelle proprie domande e allegazioni (doc.
V e VII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Il ricorrente censura
preliminarmente una presunta irregolarità nella decisione della Cassa, che
sarebbe da attribuire al fatto che il firmatario della stessa, __________, non sarebbe
autorizzato a firmare le decisioni della Cassa.
In proposito la Cassa,
dopo aver osservato come in ogni modo il fatto di non figurare nel sito di una
società non escluda che una persona non sia provvista di diritto di firma, ha
prodotto uno scritto redatto e sottoscritto dal direttore della Cassa convenuta
il 1. gennaio 2019. Con tale scritto, denominato “Mandato commerciale”, __________
(unitamente a __________) viene espressamente autorizzato a rappresentare la
Cassa, con firma individuale, nell’ambito del contenzioso relativo ai
contributi, la presentazione di denunce penali conformemente agli art. 87 e 88
LAVS e nei procedimenti per risarcimento danni ex art. 52 LAVS (doc. 6).
Ne discende che non vi è
motivo alcuno per non ritenere che __________, al momento della firma della
decisione di risarcimento del 21 marzo 2019 (doc. 3) rispettivamente della
decisione su opposizione del 16 maggio 2019 (doc. 5), fosse regolarmente
autorizzato a firmare le stesse. E questo a prescindere dal fatto che la Cassa CO
1 avrebbe in ogni modo ratificato l’operato del proprio funzionario.
nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea
2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il
comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei
contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del
21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF
114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione
deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il
datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di
compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137,
1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso concreto, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,
prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura nel
frattempo sospesa in assenza di attivi; cfr. estratto RC), poi, la Cassa ha
rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (amministratore
unico con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società
insolvente, di parte dei contributi sociali dovuti.
In particolare, la Cassa
gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi
all’anno 2017 per complessivi fr. 93'006.75, comprensivi dei costi e degli
interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc.1 e 1A).
2.3. L’art. 52 cpv. 3 LAVS
stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,
diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al
31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005
AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52
cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della
cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).
Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA
H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,
ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.
2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi
nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un
danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali
(DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 p. 116 consid. 4a), lo si
deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne
il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è
da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non
possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V
443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere
incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo
dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid.
2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da
ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura
esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.
115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e
nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro
non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non
potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un
danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del
fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di
due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di
perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260];
STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF
123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les
caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un
dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p.
664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non
iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente
responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con
l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa
quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia
prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione
del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
In caso di fallimento invece
la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando
è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,
conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al
momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il
privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF
126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,
sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio
la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad
un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori
della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al
riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,
Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della
sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V
443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Precedentemente al
fallimento, come detto, il momento della conoscenza
del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni
durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),
oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121
V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nella
fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del danno sono stati gli attestati
di carenza beni a seguito di pignoramento emessi a favore della Cassa in data 13
febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018 (doc. 5; Frey/Mosimann, Bollinger, AHVG
Kommentar, 2018, all’art. 52 n. 22).
Appare
quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta
l’art. 52 LAVS il 21 marzo 2019, la Cassa ha rispettato il termine biennale ex
art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è
prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991
p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une
procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
D’altra
parte, per quanto riguarda l’eccezione del ricorrente riguardo ad una presunta
assenza di un danno in epoca precedente il deposito della graduatoria
fallimentare, sia precisato, a titolo abbondanziale, che, conformemente alla
giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52
LAVS per l’intero ammontare e in caso di eventuale pagamento nell’ambito del
fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV
Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con
riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nel caso in esame, la procedura di
fallimento della FA 1, aperta a far tempo dal 2 aprile 2019, è stata comunque sospesa
con decreto del 29 aprile 2019 per mancanza di attivo e, quindi, senza un dividendo
a favore della Cassa (che sarebbe andato in riduzione del danno).
2.4. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS),
le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in
RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono
invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto
2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta
all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari,
fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione
del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di
contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno
richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid.
II/1b).
Nel caso in esame, il
danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF
rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente all’anno 2017 (sino alla
cessazione dell’attività il 21 dicembre 2017), oneri che, in assenza della
lista aggiornata dei salari, sono stati calcolati dalla Cassa sulla base delle
distinte salariali relative agli anni precedenti (cfr. specchietto riassuntivo
del debito contributivo, doc. 1A) per complessivi fr. 93'006.75 (spese
amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso
della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come
risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate nei confronti della
società in via di pignoramento dapprima e di fallimento poi e dalla risposta di
causa della Cassa rispettivamente dalle tassazioni d’ufficio rimaste incontestate
e dalla documentazione allegata alla decisione contestata. Anche gli attestati
carenza beni a seguito di pignoramento emessi a
favore della Cassa in data 13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018 hanno
attestato un credito della Cassa di fr. 91'248.60, poi fissato a fr. 93'006.75 dopo l’aggiunta delle spese e degli
interessi, come ben desumibile dal conteggio allestito dalla Cassa il 2 luglio
2019 (doc. 5 e 1A).
Con la
risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchietto
dell’evoluzione del debito contributivo dal quale si evince come la stessa
abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei
contributi (doc. 1B).
Riguardo alle censure
ricorsuali, la convenuta ha illustrato nel dettaglio la composizione del danno
fatto valere.
Dalla documentazione agli atti
risulta in particolare che la società in oggetto, per quanto riguarda i
contributi dovuti per l’anno 2017, ha omesso di presentare la necessaria
documentazione, segnatamente la dichiarazione dei salari, malgrado diversi
richiami inviatile in data 15 febbraio, 9 e 23 marzo, 9 e 23 aprile e 5
novembre 2018 (doc. 7-9), costringendo la Cassa ad inviarle innanzitutto (il 9
aprile 2018) una “decisione di multa per mancato inoltro della documentazione
salariale” per il 2017, con assegnazione di un termine di dieci giorni per
far pervenire la documentazione. Essendo tale termine trascorso
infruttuosamente, con un ulteriore scritto del 23 aprile 2018 la Cassa ha
nuovamente invitato la società a fornire la documentazione con la comminatoria
che in caso contrario la massa salariale sarebbe stata fissata d’ufficio. Tale
scritto, denominato “Diritto di essere sentiti per la tassazione d’ufficio
della massa salariale, periodo di conteggio 2017, cessazione dell’attività al
21.12.2017” concludeva con la precisazione che “in assenza di una vostra
presa di posizione entro 20 giorni, emaneremo una decisione di tassazione,
fatturandovi poi gli importi corrispondenti e gli interessi di mora” (doc.
11). In evidente assenza di qualsivoglia reazione da parte della società, in
data 5 novembre 2018 la Cassa si è pertanto vista costretta a notificare alla debitrice,
e per essa a RI 1, la decisione di fissazione d’ufficio dei contributi seguente:
" Malgrado
ripetuti solleciti, non ci avete inoltrato la dichiarazione delle somme
salariali per il periodo sopra indicato. In base all’art. 38 OAVS siamo perciò
costretti a fissare d’ufficio i contributi salariali come indicato qui di
seguito:
Calcolo dei
contributi (tutti gli importi in CHF)
Tipo contributo/prestazione Base/Massa
Tasso (%) Importo Già fatturato Differenza
Salariale annuo
2017
Contributi AVS-AI-IPG 965'000.00 10.250 98'912.50 98'969.20
-56.70
Contributi disoccupazione 965'000.00
2'200 21'230.00 21'230.00 0.00
Contributi disoccupazione 2
0.00 1.000 0.00 0.00 0.00
Contr. ass. familiari TI 965'000.00
2.200 21'230.00 21'230.00 0.00
Contr. Ass. integr. TI (AFI) 965'000.00
0.153 1'476.45 1'476.20 0.25
Fondo per la formazione TI 965.000.00
0.095 916.75 916.40 0.35
AF TI anticipati
0.00 0.000 0.00 0.00 0.00
Spese d’amministrazione
98'912.50 3.500 3461.95 1’978-20 1'483.75
Totale
147'227.65 145'800.00 1'427.65
Interessi secondo la distinta
dettagliata sul retro
62.25
Tassa 50.00
Saldo a nostro favore
1'539.90
Vi preghiamo nuovamente di volerci inviare prontamente la
documentazione salariale per il 2017.
Grazie.
Vogliate osservare l’avvertimento della procedura di
opposizione sul retro di questa pagina.
Vi preghiamo di volerci versare l’importo indicato entro 30
giorni. In seguito, saremo costretti a fatturare anche gli interessi di mora ai
sensi dell’art. 41 OAVS.
Ripreso salari 2017 (gennaio – settembre) da Cassa Pensione.
Calcolo degli
interessi (secondo l’art. 41bis,
41ter e 42 OAVS) (tutti gli importi in CHF)
Contributi in base Altri
contributi Già fatturato Saldo di tutti i Periodo Tasso Inte-
alla legge federale con interessi contributi
con d’interesse resse
interessi
2017
123'604.45 22'706.45 144'883.60 1'427.30 22.12.17-31.12.17 5.00 1.80
123'604.45 22'706.45 144'883.60 1'427.30 01.01.18-05.11.18 5.00
60.45
Totale
62.25
(…)” (doc. 12)
Come espressamente menzionato
alla fine di tale presa di posizione, contro la stessa era data opportunità di
opposizione entro 30 giorni, facoltà di cui la FA 1, e per essa il qui
ricorrente e suo amministratore unico fino alla sua cancellazione da RC, non ha
tuttavia ritenuto di far uso lasciando diventare definitiva la decisione
stessa.
Considerato come in seguito la
società non ha provveduto al versamento integrale dei dovuti contributi, la
Cassa è quindi stata costretta a procedere in data 21 marzo 2019 con la
decisione di risarcimento dei confronti dell’amministratore unico qui
ricorrente (doc. 1).
Per quanto concerne l’ammontare
dei contributi richiesti per il 2017, la Cassa ha ben illustrato di aver considerato
una massa salariale annua di fr. 965'000.00, basandosi su quanto notificato
l'anno precedente (massa salariale di fr. 964'577.23). Del resto la Cassa ha
pure precisato che anche confrontando le schede salari dell'anno 2016 (conteggi
dell'imposta alla fonte) allegate all'opposizione contro la decisione su
opposizione (cfr. doc. 2), anche se non ben comprensibili, non risulta una
maggiorazione dei salari, il totale dei salari notificati, relativo solo ai
dipendenti tassati alla fonte, ammontando comunque a circa fr. 880'000.-.
Stante quanto precede, per quanto concerne le allegazioni ricorsuali, segnatamente laddove si censurano
Fatti
i salari posti alla base dei conteggi del 2017, le stesse risultano quindi innanzitutto
di gran lunga tardive considerato come contro la decisione di tassazione d’ufficio
del 5 novembre 2018, pervenuta alla società il 7 novembre 2018, non è stata sollevata
alcuna opposizione diventando quindi definitiva. La stessa ha quindi stabilito
in maniera vincolante che i contributi paritetici dovuti per i dipendenti della
FA 1 per l’attività svolta nel 2017 ammontano a fr. 147'227.65, incluse le
spese d’amministrazione di fr. 3'461.95 (cfr. nel dettaglio doc. 1/A, 4 e 12).
Considerati i versamenti della convenuta, scoperti restano fr. 93'006.75, come ben
illustrato nei conteggi della Cassa (doc. 1A e 1B).
Inoltre, sia
pure osservato che il ricorrente ritiene eccessivi i salari computati dalla
Cassa, ma nulla di concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi
salari versati dalla società.
Sia infine pure osservato
che il ricorrente nemmeno può sostenere che la pretesa della Cassa susseguente
alla tassazione d'ufficio sarebbe stata eseguita senza le opportune verifiche e
contradittorio. In effetti, all’epoca dell’invio dei solleciti menzionati e
pure della decisione di fissazione d’ufficio dei contributi del 5 novembre 2018,
a Registro di commercio la ditta risultava ancora attiva, come pure lo era il
recapito presso la __________ di __________ rispettivamente presso
l’amministratore unico RI 1 (cfr. estratto RC della società).
D’altra parte appare
innegabile che la tassazione d'ufficio si sia resa necessaria a seguito della
mancata collaborazione della società, malgrado i citati ripetuti solleciti e
richiami (doc. 7-12).
Del resto la Cassa ha pure
fatto rilevare - e dette allegazioni sono rimaste incontestate - che sin dalla
sua affiliazione la società non aveva ottemperato in maniera ineccepibile all'obbligo
di pagare tempestivamente i contributi dovuti, frequentemente la Cassa avendo
dovuto procedere a solleciti e all’avvio di procedure esecutive.
Così stanti le cose, il
ricorrente non può sottrarsi alla definizione dei contributi dovuti dalla
società da lui amministrata avanzando presunte, ma non comprovate irregolarità
nella procedura seguita dalla Cassa.
Riassumendo riguardo alla
tassazione d’ufficio del 5 novembre 2018, riferita ai contributi dovuti per il
2017, considerati i pagamenti effettuati, a ragione la Cassa pretende lo
scoperto ammontante a fr. 93'006.75, come da estratto conto del 2 luglio 2019
(doc. 1A, 1B e 12).
Quanto ai costi
addebitati dalla Cassa, il ricorrente ritiene in sostanza che esisterebbe un
doppione dei costi tra spese di amministrazione e spese d'intimazione. A torto.
Innanzitutto la Cassa richiama
con pertinenza l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS per il quale a copertura delle loro
spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri
(datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente,
dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone
che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente
secondo l'art. 2) un contributo. Questo contributo è calcolato in percentuale
dei contributi AVS. Ha pure prodotto agli atti copie dei solleciti a voler
produrre la documentazione salariale, munite della comminatoria di addebito di
interessi, costi e tasse (doc. 8-10).
Nella
risposta di causa, così come del resto già nella decisione su opposizione, ha
quindi esposto dettagliatamente il calcolo delle spese come segue:
" (…)
L’ammontare delle spese di amministrazione di CHF 3'482.55 è così
composto:
spese di amministrazione come a decisione fissazione
d’ufficio dei contributi del 05.11.2018 CHF 3'461.95
spese di amministrazione come a conteggio indennità
insolvenza del 21.08 CHF
20.60
L’importo delle spese d’intimazione e tassazioni d’ufficio di CHF
1'040.00 è così composto:
acconto gennaio 2017 diffida
di pagamento del 10.03.2017 CHF 50.00
acconto febbraio 2017 diffida
di pagamento del 10.04.2017 CHF 50.00
acconto marzo 2017 diffida
di pagamento del 10.05.2017 CHF 50.00
tassazione
d’ufficio per opposizione precetto
del
12.07.2017 CHF 50.00
acconto aprile 2017 diffida
di pagamento del 09.06.2017 CHF 50.00
acconto maggio 2017 diffida
di pagamento del 10.07.2017 CHF 50.00
tassazione
d’ufficio per opposizione precetto
del
08.08.2017 CHF 50.00
acconto giugno 2017 diffida
di pagamento del 10.08.2017 CHF 50.00
tassazione
d’ufficio per opposizione precetto
del
11.09.2017 CHF 50.00
acconto luglio 2017 diffida
di pagamento del 11.09.2017 CHF 50.00
acconto agosto 2017 diffida
di pagamento del 10.10.2017 CHF 50.00
tassazione
d’ufficio per opposizione precetto
del
07.11.2017 CHF 50.00
acconto settembre 2017 diffida
di pagamento del 10.11.2017 CHF 50.00
acconto ottobre 2017 diffida
di pagamento del 11.12.2017 CHF 50.00
tassazione
d’ufficio per opposizione precetto
del
15.01.2018 CHF 50.00
acconto novembre 2017 diffida di
pagamento del 10.01.2018 CHF 50.00
acconto dicembre 2017 diffida
di pagamento del 09.02.2018 CHF 50’00
tassazione
d’ufficio per opposizione precetto
de.
12.03.2018 CHF 50.00
quaderno salari 1a
intimazione del 09.03.2018 CHF 30.00
quaderno salari 2a
intimazione del 23.03.2018 CHF 60.00
quaderno salari tassazione
d’ufficio del 05.11.2018 CHF 50.00
A nostro parere non ci risulta che non sono stati minimamente
dettagliati in quanto le spese di amministrazione e le diffide di pagamento
come sopra elencate sono già state indicate nella nostra decisione su
opposizione.
Ribadiamo che se i contributi venivano versati alla loro scadenza
e la dichiarazione dei salari regolarmente presentata non si giungeva a
calcolare tutti questi costi, come previsto dagli art. 34a OAVS, 36 cpv. 2 OAVS
e 38 cpv. 3 OAVS. (…)” (doc. III)
A questo conteggio,
dettagliato e che non lascia spazio a censura alcuna, si deve aderire, a
maggior ragione considerando come il ricorrente l’abbia contestato, ma del
tutto genericamente, senza cioè avanzare alcuna motivazione concreta.
La Cassa ha
in ogni modo ben comprovato, mediante la produzione dell’estratto conto
dettagliato del 2 luglio 2019 comprendente la lista di tutte le diffide e
esecuzioni promosse contro la società (doc. 1A, 1B), anche le spese, ove si
ricordi come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata
giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese
di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente
ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la
giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.;
STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).
Del resto val la pena di
ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in
concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle
esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in sette verbali di
pignoramento a valere quali attestati carenza beni (doc. 5)-, per la
giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC
1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal
senso. Inoltre, sia pure nuovamente ricordato che dalla documentazione prodotta
non sembra, né del resto il ricorrente comprova altrimenti, che le singole
fatture rese dalla Cassa e rimaste parzialmente impagate, malgrado i regolari
solleciti, siano mai state oggetto di alcuna contestazione da parte del
ricorrente o della società di cui era amministratore unico.
Apparendo quini i conteggi
allestiti dalla Cassa dettagliati e allestiti correttamente sulla base della
esaustiva documentazione all’inserto, essi non appaiono in alcun modo
censurabili. Del resto il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato pure
formalmente riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 13 febbraio, 14
marzo e 12 giugno 2018 per un importo complessivo di fr. 91'248.60 (doc. 5).
In queste
circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha
comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 93'006.75 - pari ai contributi
dovuti per il 2017 di fr. 147'848.20,
fr. 3'482.55 (per spese di amministrazione),
oltre a fr. 1'040 per spese di intimazione e tassazioni d’ufficio,
dedotti i versamenti effettuati e inclusi gli interessi di mora -
mentre che il ricorrente non ha fornito il benché minimo elemento che permetta
di considerare non corretta la pretesa.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.
1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere
contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare
validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una
violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p.
307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore
di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui
si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli
organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi
fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della
situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema
di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e
dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe
per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V
203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una
grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V
193).
D’altra parte, la
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia
quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta,
essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze
che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.8. Nella fattispecie concreta,
il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di
firma individuale) della FA 1 dalla sua costituzione (il 18 marzo 2010) sino alla
radiazione da RC il __________ ottobre 2019 (cfr. consid. 1.1).
L’insorgente contesta la
sua responsabilità rilevando di non essere responsabile per il danno insorto. Adduce
che “chi comandava” all’interno della società era in sostanza
l’azionista di maggioranza __________, il “vero boss societario” come
del resto si evincerebbe dal “patto parasociale” sottoscritto con lui il
26 aprile 2017 allegato agli atti (doc. 6). A suo avviso, sarebbe a __________
(titolare di 74 azioni su 100) e anche a __________ (titolare di due azioni),
in quanto essi i “decisori delle sorti della società”, che la Cassa avrebbe
dovuto rivolgersi per ottenere il pagamento dei contributi non versati.
Sostiene in sostanza che l'eventuale danno dovrebbe piuttosto essere imputato a
__________ e __________.
Quanto asserito non è
sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In effetti, nell'ambito
della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a
mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate
- sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una
società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di
precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003).
Va innanzitutto rilevato
che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare
attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione
degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che
egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché
i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992
p. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02
dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28
aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile
2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999
(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.
716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la
nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In questo contesto non è
certamente esimente da colpa il fatto, a cui sembra implicitamente alludere il
ricorrente, che egli sia stato in qualche modo ingannato dagli altri due
menzionati azionisti della società. Detta argomentazione è del tutto ininfluente
ritenuto che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente
ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del
29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio
2003).
Va in questa sede
ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può
estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano
della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella
causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da
ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto
esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA
H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F.,
inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
Sia del resto osservato
che nemmeno l'assunzione di responsabilità da parte di un terzo, che il
ricorrente vorrebbe più o meno esplicitamente dedurre dall’allegato “patto
parasociale” sottoscritto il 26 aprile 2017 con l’azionista __________
(doc. 6), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di
semplice questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra gli
azionisti interessati (cfr. in proposito STCA 31.2002.43 del 30 gennaio 2003 e
giurisprudenza ivi citata).
L’insorgente non può
dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della
società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento
costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un
organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari
circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la
giurisprudenza ivi citata).
Del resto questo Tribunale
osserva che il ricorrente non ha seriamente addotto e tantomeno provato di
essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di
amministratore con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto
rispettivamente ha comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di
rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una
negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
In particolare, egli non adduce
chiaramente (e quindi tantomeno comprova) di essere stato raggirato da altre
persone, segnatamente da __________ e __________.
Anche in questa ipotesi
tuttavia, occorre ribadire che gli
amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010). Nell’ipotesi quindi in cui un organo societario non sia in grado di
sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile
ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del
5 giugno 2003).
Va qui pure nuovamente ricordato
che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza - atteso
che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione
di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo
e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio
e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali
carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003,
consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23
luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del
5 novembre 2001, consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere
dall’assunzione di ulteriori prove.
Sono infatti ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o
indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie
non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre
prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal
caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Quanto infine ancora all’asserita
esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di __________ e __________,
azionisti della società, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità
dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio
2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre
2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).
Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non
costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per
escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
RI 1 dunque, vista la
carica assunta in seno alla società, non poteva limitarsi ad un ruolo passivo,
a maggior ragione se si considera che, vista la carica assunta, la prassi in
materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo
accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 20018 consid. 6.3; cfr. anche STCA 31.2019.1
del 15 luglio 2019). Ricordiamo che per l’incasso dei contributi la società ha
dovuto essere regolarmente diffidata e precettata in sostanza sin dalla sua
affiliazione. Il ricorrente, che è rimasto amministratore unico della società
fino alla sua cancellazione, doveva quindi essere al corrente di questa
situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere
la situazione.
Ove peraltro le sue
eventuali sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi
(già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto
utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova
- egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla
società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di
corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V.
e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il
membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i
contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare
che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA H 403/01 del 28
maggio 2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV
n. 15 consid. 6b).
Va poi ricordato che in
caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
In concreto,
manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA (cfr. STFA del 20
marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002
nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa C., H 194/01, consid. 4c),
Determinante
è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono
motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere
quindi l’esistenza di una negligenza grave.
2.9. Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b,
108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668
seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di
discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza. In particolare, il ricorrente non può
sgravarsi adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della
società, segnatamente allegando che la FA 1 si trovasse confrontata con una
mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse
da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il
salvataggio dell’azienda.
Non va in effetti dimenticato
che la società, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato
completamente i contributi del 2017 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I
contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel febbraio, marzo e
giugno 2018 sono stati resi ben sette attestati carenza beni definitivi (doc.
5) e nell’aprile 2019 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In
queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società
erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo
periodo, per complessivi fr. 93'006.75, come si evince dagli attestati carenza
beni (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 5). Trattandosi di
un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per
ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02
del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto
2002).
Come detto, il TFA ha
circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente
versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in
esame.
La verità è che la società
versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto
autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento di altre pendenze, la prospettiva
di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una
procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in proposito
la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non
si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora
confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e
M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno
l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.
e P. L.).
A titolo di raffronto è
utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in
cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In questo senso, secondo
l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.
Non è quindi affatto
accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,
che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,
secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro
potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa
riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze
rilevate è evidente il contrario.
Infine, ai fini della
responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere
contributivo mediante il versamento di acconti rispettivamente con mezzi propri.
Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In
caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui
debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche
importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per
questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52
LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul
punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa
A., B., C., D. e E. [H 277/01]).
L’insorgente non può
quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento
costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale
(cfr. RCC 1992 p. 269).
2.10. Visto quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando
la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore
unico con firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.
Non avendo adempiuto agli
obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno,
nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), sono stati
invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve
essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
Se,
come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona
giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla
Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,
di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.
5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno
solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144
cpv. 1 CO).
Legittimamente quindi la
Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti
dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra gli azionisti
della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa.
2.11. Visto tutto quanto precede, il
ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.
In DTF 137 V 51, chiamato
a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannato a versare alla Cassa di compensazione CO 1 la somma di fr. 93'006.75.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti