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Decisione

31.2019.12

Amministratore unico di una SA, contesta responsabilità ma non adduce validi motivi di discolpa o giustificazione. Ricorso respinto

28 gennaio 2020Italiano54 min

i salari posti alla base dei conteggi del 2017, le stesse risultano quindi innanzitutto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.12

FC

Lugano

28 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 maggio 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relaz. alla fallita: FA 1

radiata da RC il __________

ottobre 2019

ritenuto in fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 18

marzo 2010 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale

consisteva, tra l’altro, nella consulenza aziendale e societaria di ogni

genere, nonché la gestione di imprese di ogni tipo, in particolare del settore

del turismo, la proprietà di partecipazioni in Svizzera e all'estero e di

immobili all'estero. RI 1 è stato amministratore unico della società, con

diritto di firma individuale, dalla sua fondazione sino alla radiazione della

società avvenuta il 23 ottobre 2019 (cfr. estratto RC).

1.2. La società è stata affiliata

quale datrice di lavoro alla Cassa di compensazione CO 1 (in seguito: Cassa) dal

1. agosto 2014 sino al 21 dicembre 2017, data in cui è stata stralciata per

cessazione di attività.

Sin dal momento della sua

affiliazione la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui

la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e anche precettarla (doc. III). Al

termine di svariate procedure esecutive, l’UEF di __________ ha rilasciato, il

13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018, attestati carenza beni relativi ai

crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici non soluti dalla FA

1, per complessivi fr. 91'248.60 (doc. 5).

1.3. Costatato di aver subito un

danno, il 21 marzo 2019 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, amministratore

unico della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per

l’importo di fr. 93'006.75, inclusi contributi non pagati per l’anno 2017,

spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di

mora.

Con decreto del 1. aprile

2019 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento

della società a far tempo dal giorno successivo. Detta procedura di fallimento

è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto

della medesima Pretura del 29 aprile 2019 e, quindi, la ragione sociale è stata

radiata d’ufficio il 23 ottobre 2019 (cfr. estratto RC).

Con decisione su

opposizione del 16 maggio 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate

nell’opposizione da RI 1, ha confermato la responsabilità dell’ex amministratore

unico in relazione al mancato pagamento dei contributi.

1.4. Contro la decisione su

opposizione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e

chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

1.5. Con la risposta di causa 2

luglio 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in

particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte

dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi

paritetici (doc. III).

In data 9 agosto 2019 il

ricorrente ha ulteriormente replicato alle allegazioni della Cassa, la quale in

data 27 agosto 2019 si è riconfermata nelle proprie domande e allegazioni (doc.

V e VII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Il ricorrente censura

preliminarmente una presunta irregolarità nella decisione della Cassa, che

sarebbe da attribuire al fatto che il firmatario della stessa, __________, non sarebbe

autorizzato a firmare le decisioni della Cassa.

In proposito la Cassa,

dopo aver osservato come in ogni modo il fatto di non figurare nel sito di una

società non escluda che una persona non sia provvista di diritto di firma, ha

prodotto uno scritto redatto e sottoscritto dal direttore della Cassa convenuta

il 1. gennaio 2019. Con tale scritto, denominato “Mandato commerciale”, __________

(unitamente a __________) viene espressamente autorizzato a rappresentare la

Cassa, con firma individuale, nell’ambito del contenzioso relativo ai

contributi, la presentazione di denunce penali conformemente agli art. 87 e 88

LAVS e nei procedimenti per risarcimento danni ex art. 52 LAVS (doc. 6).

Ne discende che non vi è

motivo alcuno per non ritenere che __________, al momento della firma della

decisione di risarcimento del 21 marzo 2019 (doc. 3) rispettivamente della

decisione su opposizione del 16 maggio 2019 (doc. 5), fosse regolarmente

autorizzato a firmare le stesse. E questo a prescindere dal fatto che la Cassa CO

1 avrebbe in ogni modo ratificato l’operato del proprio funzionario.

nel

merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea

2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il

comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei

contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del

21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF

114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione

deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il

datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di

compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137,

1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va

rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°

gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,

rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone

che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono

responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio

2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nel caso concreto, come da

giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,

prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura nel

frattempo sospesa in assenza di attivi; cfr. estratto RC), poi, la Cassa ha

rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (amministratore

unico con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS

per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società

insolvente, di parte dei contributi sociali dovuti.

In particolare, la Cassa

gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi

all’anno 2017 per complessivi fr. 93'006.75, comprensivi dei costi e degli

interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc.1 e 1A).

2.3. L’art. 52 cpv. 3 LAVS

stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento

in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,

diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al

31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005

AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52

cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della

cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).

Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,

ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a

conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:

Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.

2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi

nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un

danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali

(DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 p. 116 consid. 4a), lo si

deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne

il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

D’altro canto, il danno è

da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non

possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V

443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere

incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo

dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid.

2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da

ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura

esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.

115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e

nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro

non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non

potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Quando la cassa subisce un

danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del

fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di

due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di

perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260];

STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF

123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les

caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un

dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p.

664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non

iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente

responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con

l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa

quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia

prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione

del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

In caso di fallimento invece

la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando

è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,

conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al

momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il

privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF

126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,

sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio

la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad

un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori

della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al

riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,

Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della

sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V

443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

Precedentemente al

fallimento, come detto, il momento della conoscenza

del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni

durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),

oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121

V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Nella

fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del danno sono stati gli attestati

di carenza beni a seguito di pignoramento emessi a favore della Cassa in data 13

febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018 (doc. 5; Frey/Mosimann, Bollinger, AHVG

Kommentar, 2018, all’art. 52 n. 22).

Appare

quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta

l’art. 52 LAVS il 21 marzo 2019, la Cassa ha rispettato il termine biennale ex

art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è

prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991

p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une

procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

D’altra

parte, per quanto riguarda l’eccezione del ricorrente riguardo ad una presunta

assenza di un danno in epoca precedente il deposito della graduatoria

fallimentare, sia precisato, a titolo abbondanziale, che, conformemente alla

giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52

LAVS per l’intero ammontare e in caso di eventuale pagamento nell’ambito del

fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV

Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con

riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nel caso in esame, la procedura di

fallimento della FA 1, aperta a far tempo dal 2 aprile 2019, è stata comunque sospesa

con decreto del 29 aprile 2019 per mancanza di attivo e, quindi, senza un dividendo

a favore della Cassa (che sarebbe andato in riduzione del danno).

2.4. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS),

le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in

RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono

invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto

2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta

all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari,

fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione

del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di

contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno

richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid.

II/1b).

Nel caso in esame, il

danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF

rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente all’anno 2017 (sino alla

cessazione dell’attività il 21 dicembre 2017), oneri che, in assenza della

lista aggiornata dei salari, sono stati calcolati dalla Cassa sulla base delle

distinte salariali relative agli anni precedenti (cfr. specchietto riassuntivo

del debito contributivo, doc. 1A) per complessivi fr. 93'006.75 (spese

amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso

della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come

risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate nei confronti della

società in via di pignoramento dapprima e di fallimento poi e dalla risposta di

causa della Cassa rispettivamente dalle tassazioni d’ufficio rimaste incontestate

e dalla documentazione allegata alla decisione contestata. Anche gli attestati

carenza beni a seguito di pignoramento emessi a

favore della Cassa in data 13 febbraio, 14 marzo e 12 giugno 2018 hanno

attestato un credito della Cassa di fr. 91'248.60, poi fissato a fr. 93'006.75 dopo l’aggiunta delle spese e degli

interessi, come ben desumibile dal conteggio allestito dalla Cassa il 2 luglio

2019 (doc. 5 e 1A).

Con la

risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchietto

dell’evoluzione del debito contributivo dal quale si evince come la stessa

abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei

contributi (doc. 1B).

Riguardo alle censure

ricorsuali, la convenuta ha illustrato nel dettaglio la composizione del danno

fatto valere.

Dalla documentazione agli atti

risulta in particolare che la società in oggetto, per quanto riguarda i

contributi dovuti per l’anno 2017, ha omesso di presentare la necessaria

documentazione, segnatamente la dichiarazione dei salari, malgrado diversi

richiami inviatile in data 15 febbraio, 9 e 23 marzo, 9 e 23 aprile e 5

novembre 2018 (doc. 7-9), costringendo la Cassa ad inviarle innanzitutto (il 9

aprile 2018) una “decisione di multa per mancato inoltro della documentazione

salariale” per il 2017, con assegnazione di un termine di dieci giorni per

far pervenire la documentazione. Essendo tale termine trascorso

infruttuosamente, con un ulteriore scritto del 23 aprile 2018 la Cassa ha

nuovamente invitato la società a fornire la documentazione con la comminatoria

che in caso contrario la massa salariale sarebbe stata fissata d’ufficio. Tale

scritto, denominato “Diritto di essere sentiti per la tassazione d’ufficio

della massa salariale, periodo di conteggio 2017, cessazione dell’attività al

21.12.2017” concludeva con la precisazione che “in assenza di una vostra

presa di posizione entro 20 giorni, emaneremo una decisione di tassazione,

fatturandovi poi gli importi corrispondenti e gli interessi di mora” (doc.

11). In evidente assenza di qualsivoglia reazione da parte della società, in

data 5 novembre 2018 la Cassa si è pertanto vista costretta a notificare alla debitrice,

e per essa a RI 1, la decisione di fissazione d’ufficio dei contributi seguente:

" Malgrado

ripetuti solleciti, non ci avete inoltrato la dichiarazione delle somme

salariali per il periodo sopra indicato. In base all’art. 38 OAVS siamo perciò

costretti a fissare d’ufficio i contributi salariali come indicato qui di

seguito:

Calcolo dei

contributi (tutti gli importi in CHF)

Tipo contributo/prestazione Base/Massa

Tasso (%) Importo Già fatturato Differenza

Salariale annuo

2017

Contributi AVS-AI-IPG 965'000.00 10.250 98'912.50 98'969.20

-56.70

Contributi disoccupazione 965'000.00

2'200 21'230.00 21'230.00 0.00

Contributi disoccupazione 2

0.00 1.000 0.00 0.00 0.00

Contr. ass. familiari TI 965'000.00

2.200 21'230.00 21'230.00 0.00

Contr. Ass. integr. TI (AFI) 965'000.00

0.153 1'476.45 1'476.20 0.25

Fondo per la formazione TI 965.000.00

0.095 916.75 916.40 0.35

AF TI anticipati

0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

Spese d’amministrazione

98'912.50 3.500 3461.95 1’978-20 1'483.75

Totale

147'227.65 145'800.00 1'427.65

Interessi secondo la distinta

dettagliata sul retro

62.25

Tassa 50.00

Saldo a nostro favore

1'539.90

Vi preghiamo nuovamente di volerci inviare prontamente la

documentazione salariale per il 2017.

Grazie.

Vogliate osservare l’avvertimento della procedura di

opposizione sul retro di questa pagina.

Vi preghiamo di volerci versare l’importo indicato entro 30

giorni. In seguito, saremo costretti a fatturare anche gli interessi di mora ai

sensi dell’art. 41 OAVS.

Ripreso salari 2017 (gennaio – settembre) da Cassa Pensione.

Calcolo degli

interessi (secondo l’art. 41bis,

41ter e 42 OAVS) (tutti gli importi in CHF)

Contributi in base Altri

contributi Già fatturato Saldo di tutti i Periodo Tasso Inte-

alla legge federale con interessi contributi

con d’interesse resse

interessi

2017

123'604.45 22'706.45 144'883.60 1'427.30 22.12.17-31.12.17 5.00 1.80

123'604.45 22'706.45 144'883.60 1'427.30 01.01.18-05.11.18 5.00

60.45

Totale

62.25

(…)” (doc. 12)

Come espressamente menzionato

alla fine di tale presa di posizione, contro la stessa era data opportunità di

opposizione entro 30 giorni, facoltà di cui la FA 1, e per essa il qui

ricorrente e suo amministratore unico fino alla sua cancellazione da RC, non ha

tuttavia ritenuto di far uso lasciando diventare definitiva la decisione

stessa.

Considerato come in seguito la

società non ha provveduto al versamento integrale dei dovuti contributi, la

Cassa è quindi stata costretta a procedere in data 21 marzo 2019 con la

decisione di risarcimento dei confronti dell’amministratore unico qui

ricorrente (doc. 1).

Per quanto concerne l’ammontare

dei contributi richiesti per il 2017, la Cassa ha ben illustrato di aver considerato

una massa salariale annua di fr. 965'000.00, basandosi su quanto notificato

l'anno precedente (massa salariale di fr. 964'577.23). Del resto la Cassa ha

pure precisato che anche confrontando le schede salari dell'anno 2016 (conteggi

dell'imposta alla fonte) allegate all'opposizione contro la decisione su

opposizione (cfr. doc. 2), anche se non ben comprensibili, non risulta una

maggiorazione dei salari, il totale dei salari notificati, relativo solo ai

dipendenti tassati alla fonte, ammontando comunque a circa fr. 880'000.-.

Stante quanto precede, per quanto concerne le allegazioni ricorsuali, segnatamente laddove si censurano

Fatti

i salari posti alla base dei conteggi del 2017, le stesse risultano quindi innanzitutto

di gran lunga tardive considerato come contro la decisione di tassazione d’ufficio

del 5 novembre 2018, pervenuta alla società il 7 novembre 2018, non è stata sollevata

alcuna opposizione diventando quindi definitiva. La stessa ha quindi stabilito

in maniera vincolante che i contributi paritetici dovuti per i dipendenti della

FA 1 per l’attività svolta nel 2017 ammontano a fr. 147'227.65, incluse le

spese d’amministrazione di fr. 3'461.95 (cfr. nel dettaglio doc. 1/A, 4 e 12).

Considerati i versamenti della convenuta, scoperti restano fr. 93'006.75, come ben

illustrato nei conteggi della Cassa (doc. 1A e 1B).

Inoltre, sia

pure osservato che il ricorrente ritiene eccessivi i salari computati dalla

Cassa, ma nulla di concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi

salari versati dalla società.

Sia infine pure osservato

che il ricorrente nemmeno può sostenere che la pretesa della Cassa susseguente

alla tassazione d'ufficio sarebbe stata eseguita senza le opportune verifiche e

contradittorio. In effetti, all’epoca dell’invio dei solleciti menzionati e

pure della decisione di fissazione d’ufficio dei contributi del 5 novembre 2018,

a Registro di commercio la ditta risultava ancora attiva, come pure lo era il

recapito presso la __________ di __________ rispettivamente presso

l’amministratore unico RI 1 (cfr. estratto RC della società).

D’altra parte appare

innegabile che la tassazione d'ufficio si sia resa necessaria a seguito della

mancata collaborazione della società, malgrado i citati ripetuti solleciti e

richiami (doc. 7-12).

Del resto la Cassa ha pure

fatto rilevare - e dette allegazioni sono rimaste incontestate - che sin dalla

sua affiliazione la società non aveva ottemperato in maniera ineccepibile all'obbligo

di pagare tempestivamente i contributi dovuti, frequentemente la Cassa avendo

dovuto procedere a solleciti e all’avvio di procedure esecutive.

Così stanti le cose, il

ricorrente non può sottrarsi alla definizione dei contributi dovuti dalla

società da lui amministrata avanzando presunte, ma non comprovate irregolarità

nella procedura seguita dalla Cassa.

Riassumendo riguardo alla

tassazione d’ufficio del 5 novembre 2018, riferita ai contributi dovuti per il

2017, considerati i pagamenti effettuati, a ragione la Cassa pretende lo

scoperto ammontante a fr. 93'006.75, come da estratto conto del 2 luglio 2019

(doc. 1A, 1B e 12).

Quanto ai costi

addebitati dalla Cassa, il ricorrente ritiene in sostanza che esisterebbe un

doppione dei costi tra spese di amministrazione e spese d'intimazione. A torto.

Innanzitutto la Cassa richiama

con pertinenza l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS per il quale a copertura delle loro

spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri

(datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente,

dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone

che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente

secondo l'art. 2) un contributo. Questo contributo è calcolato in percentuale

dei contributi AVS. Ha pure prodotto agli atti copie dei solleciti a voler

produrre la documentazione salariale, munite della comminatoria di addebito di

interessi, costi e tasse (doc. 8-10).

Nella

risposta di causa, così come del resto già nella decisione su opposizione, ha

quindi esposto dettagliatamente il calcolo delle spese come segue:

" (…)

L’ammontare delle spese di amministrazione di CHF 3'482.55 è così

composto:

spese di amministrazione come a decisione fissazione

d’ufficio dei contributi del 05.11.2018 CHF 3'461.95

spese di amministrazione come a conteggio indennità

insolvenza del 21.08 CHF

20.60

L’importo delle spese d’intimazione e tassazioni d’ufficio di CHF

1'040.00 è così composto:

acconto gennaio 2017 diffida

di pagamento del 10.03.2017 CHF 50.00

acconto febbraio 2017 diffida

di pagamento del 10.04.2017 CHF 50.00

acconto marzo 2017 diffida

di pagamento del 10.05.2017 CHF 50.00

tassazione

d’ufficio per opposizione precetto

del

12.07.2017 CHF 50.00

acconto aprile 2017 diffida

di pagamento del 09.06.2017 CHF 50.00

acconto maggio 2017 diffida

di pagamento del 10.07.2017 CHF 50.00

tassazione

d’ufficio per opposizione precetto

del

08.08.2017 CHF 50.00

acconto giugno 2017 diffida

di pagamento del 10.08.2017 CHF 50.00

tassazione

d’ufficio per opposizione precetto

del

11.09.2017 CHF 50.00

acconto luglio 2017 diffida

di pagamento del 11.09.2017 CHF 50.00

acconto agosto 2017 diffida

di pagamento del 10.10.2017 CHF 50.00

tassazione

d’ufficio per opposizione precetto

del

07.11.2017 CHF 50.00

acconto settembre 2017 diffida

di pagamento del 10.11.2017 CHF 50.00

acconto ottobre 2017 diffida

di pagamento del 11.12.2017 CHF 50.00

tassazione

d’ufficio per opposizione precetto

del

15.01.2018 CHF 50.00

acconto novembre 2017 diffida di

pagamento del 10.01.2018 CHF 50.00

acconto dicembre 2017 diffida

di pagamento del 09.02.2018 CHF 50’00

tassazione

d’ufficio per opposizione precetto

de.

12.03.2018 CHF 50.00

quaderno salari 1a

intimazione del 09.03.2018 CHF 30.00

quaderno salari 2a

intimazione del 23.03.2018 CHF 60.00

quaderno salari tassazione

d’ufficio del 05.11.2018 CHF 50.00

A nostro parere non ci risulta che non sono stati minimamente

dettagliati in quanto le spese di amministrazione e le diffide di pagamento

come sopra elencate sono già state indicate nella nostra decisione su

opposizione.

Ribadiamo che se i contributi venivano versati alla loro scadenza

e la dichiarazione dei salari regolarmente presentata non si giungeva a

calcolare tutti questi costi, come previsto dagli art. 34a OAVS, 36 cpv. 2 OAVS

e 38 cpv. 3 OAVS. (…)” (doc. III)

A questo conteggio,

dettagliato e che non lascia spazio a censura alcuna, si deve aderire, a

maggior ragione considerando come il ricorrente l’abbia contestato, ma del

tutto genericamente, senza cioè avanzare alcuna motivazione concreta.

La Cassa ha

in ogni modo ben comprovato, mediante la produzione dell’estratto conto

dettagliato del 2 luglio 2019 comprendente la lista di tutte le diffide e

esecuzioni promosse contro la società (doc. 1A, 1B), anche le spese, ove si

ricordi come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la

giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.;

STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

Del resto val la pena di

ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in

concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle

esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in sette verbali di

pignoramento a valere quali attestati carenza beni (doc. 5)-, per la

giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC

1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal

senso. Inoltre, sia pure nuovamente ricordato che dalla documentazione prodotta

non sembra, né del resto il ricorrente comprova altrimenti, che le singole

fatture rese dalla Cassa e rimaste parzialmente impagate, malgrado i regolari

solleciti, siano mai state oggetto di alcuna contestazione da parte del

ricorrente o della società di cui era amministratore unico.

Apparendo quini i conteggi

allestiti dalla Cassa dettagliati e allestiti correttamente sulla base della

esaustiva documentazione all’inserto, essi non appaiono in alcun modo

censurabili. Del resto il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato pure

formalmente riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 13 febbraio, 14

marzo e 12 giugno 2018 per un importo complessivo di fr. 91'248.60 (doc. 5).

In queste

circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha

comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 93'006.75 - pari ai contributi

dovuti per il 2017 di fr. 147'848.20,

fr. 3'482.55 (per spese di amministrazione),

oltre a fr. 1'040 per spese di intimazione e tassazioni d’ufficio,

dedotti i versamenti effettuati e inclusi gli interessi di mora -

mentre che il ricorrente non ha fornito il benché minimo elemento che permetta

di considerare non corretta la pretesa.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti)

e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid.

1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.6. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere

contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare

validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una

violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,

rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108

V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il

pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare

l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di

liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione

dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,

abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i

contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p.

307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore

di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui

si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli

organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe

per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V

203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

193).

D’altra parte, la

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia

quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta,

essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze

che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.8. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di

firma individuale) della FA 1 dalla sua costituzione (il 18 marzo 2010) sino alla

radiazione da RC il __________ ottobre 2019 (cfr. consid. 1.1).

L’insorgente contesta la

sua responsabilità rilevando di non essere responsabile per il danno insorto. Adduce

che “chi comandava” all’interno della società era in sostanza

l’azionista di maggioranza __________, il “vero boss societario” come

del resto si evincerebbe dal “patto parasociale” sottoscritto con lui il

26 aprile 2017 allegato agli atti (doc. 6). A suo avviso, sarebbe a __________

(titolare di 74 azioni su 100) e anche a __________ (titolare di due azioni),

in quanto essi i “decisori delle sorti della società”, che la Cassa avrebbe

dovuto rivolgersi per ottenere il pagamento dei contributi non versati.

Sostiene in sostanza che l'eventuale danno dovrebbe piuttosto essere imputato a

__________ e __________.

Quanto asserito non è

sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

In effetti, nell'ambito

della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a

mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate

- sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una

società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di

precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003).

Va innanzitutto rilevato

che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni

amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,

in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di

principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare

attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione

degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché

i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992

p. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02

dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso

contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile

2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999

(H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la

nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

In questo contesto non è

certamente esimente da colpa il fatto, a cui sembra implicitamente alludere il

ricorrente, che egli sia stato in qualche modo ingannato dagli altri due

menzionati azionisti della società. Detta argomentazione è del tutto ininfluente

ritenuto che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente

ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del

29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio

2003).

Va in questa sede

ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può

estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano

della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella

causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da

ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto

esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA

H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F.,

inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

Sia del resto osservato

che nemmeno l'assunzione di responsabilità da parte di un terzo, che il

ricorrente vorrebbe più o meno esplicitamente dedurre dall’allegato “patto

parasociale” sottoscritto il 26 aprile 2017 con l’azionista __________

(doc. 6), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di

semplice questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra gli

azionisti interessati (cfr. in proposito STCA 31.2002.43 del 30 gennaio 2003 e

giurisprudenza ivi citata).

L’insorgente non può

dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della

società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento

costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un

organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari

circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la

giurisprudenza ivi citata).

Del resto questo Tribunale

osserva che il ricorrente non ha seriamente addotto e tantomeno provato di

essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di

amministratore con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto

rispettivamente ha comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di

rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una

negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

In particolare, egli non adduce

chiaramente (e quindi tantomeno comprova) di essere stato raggirato da altre

persone, segnatamente da __________ e __________.

Anche in questa ipotesi

tuttavia, occorre ribadire che gli

amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010). Nell’ipotesi quindi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del

5 giugno 2003).

Va qui pure nuovamente ricordato

che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Di conseguenza - atteso

che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione

di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo

e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio

e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali

carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003,

consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23

luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del

5 novembre 2001, consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere

dall’assunzione di ulteriori prove.

Sono infatti ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o

indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio

permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un

apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie

non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre

prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal

caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Quanto infine ancora all’asserita

esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di __________ e __________,

azionisti della società, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per

giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità

dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio

2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre

2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non

costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per

escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

RI 1 dunque, vista la

carica assunta in seno alla società, non poteva limitarsi ad un ruolo passivo,

a maggior ragione se si considera che, vista la carica assunta, la prassi in

materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo

accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 20018 consid. 6.3; cfr. anche STCA 31.2019.1

del 15 luglio 2019). Ricordiamo che per l’incasso dei contributi la società ha

dovuto essere regolarmente diffidata e precettata in sostanza sin dalla sua

affiliazione. Il ricorrente, che è rimasto amministratore unico della società

fino alla sua cancellazione, doveva quindi essere al corrente di questa

situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere

la situazione.

Ove peraltro le sue

eventuali sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi

(già oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto

utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova

- egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla

società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V.

e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il

membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i

contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare

che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA H 403/01 del 28

maggio 2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV

n. 15 consid. 6b).

Va poi ricordato che in

caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

In concreto,

manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA (cfr. STFA del 20

marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002

nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa C., H 194/01, consid. 4c),

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

2.9. Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b,

108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare, il ricorrente non può

sgravarsi adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della

società, segnatamente allegando che la FA 1 si trovasse confrontata con una

mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse

da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il

salvataggio dell’azienda.

Non va in effetti dimenticato

che la società, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato

completamente i contributi del 2017 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I

contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel febbraio, marzo e

giugno 2018 sono stati resi ben sette attestati carenza beni definitivi (doc.

5) e nell’aprile 2019 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In

queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società

erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo, per complessivi fr. 93'006.75, come si evince dagli attestati carenza

beni (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 5). Trattandosi di

un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

In queste circostanze non

risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per

ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una

momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di

illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02

del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto

2002).

Come detto, il TFA ha

circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo

dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente

versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in

esame.

La verità è che la società

versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto

autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento di altre pendenze, la prospettiva

di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una

procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in proposito

la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non

si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto

eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora

confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e

M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno

l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.

e P. L.).

A titolo di raffronto è

utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in

cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non

versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la

sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa

riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze

rilevate è evidente il contrario.

Infine, ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere

contributivo mediante il versamento di acconti rispettivamente con mezzi propri.

Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In

caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui

debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche

importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per

questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul

punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale

(cfr. RCC 1992 p. 269).

2.10. Visto quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando

la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore

unico con firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.

Non avendo adempiuto agli

obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno,

nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), sono stati

invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

Se,

come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona

giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla

Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,

di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.

5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno

solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144

cpv. 1 CO).

Legittimamente quindi la

Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti

dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra gli azionisti

della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa.

2.11. Visto tutto quanto precede, il

ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

In DTF 137 V 51, chiamato

a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ RI

1 è condannato a versare alla Cassa di compensazione CO 1 la somma di fr. 93'006.75.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti