Lexipedia

Decisione

31.2019.13

Responsabilità di socio e gerente di una Sagl. Ricorrente adduce di aver funto solo da magazziniere, e che la conduzione della società sarebbe stata effettuata da terze persone. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione

20 gennaio 2020Italiano42 min

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.13

FC

Lugano

20 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2019 emanata da

in

relazione alla fallita:

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 4

gennaio 2006 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale

consisteva, tra l’altro, nell’importazione ed il commercio di vini, oli,

prodotti alimentari ed affini. RI 1 è stato socio e gerente della società, con

diritto di firma individuale, dalla sua fondazione sino alla radiazione della

società avvenuta il 23 novembre 2017 (cfr. estratto RC; cfr. decisione

impugnata).

1.2. La società è stata affiliata

quale datrice di lavoro alla CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. gennaio 2006 al 30

novembre 2017.

Dal maggio 2016 la società

è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto

sistematicamente diffidarla e quindi anche precettarla dal giugno 2016 (doc. 4-5).

Con decreto del 31 gennaio

2017 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento

della società a far tempo dal 1. febbraio 2017.

La Cassa ha insinuato all’Ufficio

fallimenti del distretto di __________il proprio credito di fr. 17'832.60 a

titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2015

e 2016. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai

sensi dell’art. 230 LEF con decreto della medesima Pretura del 6 giugno 2017 e,

quindi, definitamente chiusa e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 23

novembre 2017 (cfr. estratto RC).

1.3. Costatato di aver subito un

danno, il 15 marzo 2019 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, socio e

gerente della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per

l’importo di fr. 17'674.90, inclusi contributi non pagati, spese amministrative,

spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora e dopo

aggiornamento ad avvenuta ridistribuzione della tassa sul CO2. Con decisione su

opposizione del 28 giugno 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate

nell’opposizione dall’interessato, ha confermato la responsabilità dell’ex

gerente in relazione al mancato pagamento di suddetto importo.

1.4. Contro la decisione su

opposizione insorge RI 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e

chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

Fatti

1.5. Con la risposta di causa 6

agosto 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in

particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte

dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi

paritetici.

considerato in

diritto

2.1. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;

SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il

riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una

società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V

125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la

cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo

nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo

contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung

des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les

développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,

p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr.

6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società

semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un

danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e

sentenze ivi citate).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei

danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una

società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il

socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima

(DTF 126 V 238 = Pratique VSI

2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).

Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli

stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007

del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).

La corte federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve

essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio

2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nel caso concreto, a

seguito dell’avvio e della sospensione per mancanza d’attivo della procedura di

fallimento (decreto 6 giugno 2017), della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto

(in via sussidiaria) a RI 1quale organo formale (gerente con diritto di firma

individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal

mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi

sociali dovuti.

In particolare, la Cassa

gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi

agli anni 2015-2016 per complessivi fr. 17'832.60, poi aggiornati a fr.

17'674.90 dopo ridistribuzione della tassa sul CO2 (doc. 3). La Cassa aveva invero

insinuato all’Ufficio fallimenti del distretto di __________ il proprio credito

(di fr. 17'832.60), ma la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza

di attivo con decreto della medesima Pretura del 6 giugno 2017 e, quindi,

definitamente chiusa e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 23

novembre 2017 (cfr. estratto RC).

2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce

che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la

cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere

del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello

previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un

termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05

del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52

cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della

cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).

Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,

ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a

conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:

Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC

1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.

2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi

nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno

violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF

114 V 219, consid. 4a = RCC

1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve

essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il

rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

D’altro canto, il danno è

da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non

possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V

443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere

incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo

dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156

consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da

ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura

esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.

115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e

nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro

non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non

potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Quando la cassa subisce un

danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del

fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di

due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di

perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260];

STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF

123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les

caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un

dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p.

664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non

iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente

responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato

di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi

quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del

deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del

fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

In caso di fallimento invece

la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando

è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,

conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al

momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il

privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF

126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,

sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio

la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad

un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori

della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al

riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,

Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240). Precedentemente al fallimento, come

detto, il momento della conoscenza del danno può

avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante

un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a

determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241

consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Nella

fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di

prescrizione deve essere considerato il decreto della Pretura di __________ del

6 giugno 2017, con il quale è stata dichiarata la sospensione della procedura

di fallimento nei confronti della FA 1 per mancanza di attivo (cfr. estratto RC

informatizzato agli atti; cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50

del 22 ottobre 2003). Appare quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di

risarcimento il 15 marzo 2019 (doc. 3), la Cassa ha rispettato il termine

biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è

prescritto (doc. XV; in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c;

RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à

une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p.

405).

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il

danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF

rimasto impagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2015 e 2016, oneri che

sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti

riassuntivi del debito contributivo, doc. 3-5) per complessivi fr. 17'832.60

(spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, non ancora

dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti

effettuati, così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate

nei confronti della società e dalla risposta di causa della Cassa (doc. III).

Va qui rilevato che

l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere

adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come

conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le

spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e

esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in

RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta

all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari,

fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per

la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in

tal senso né peraltro ha minimamente contestato l’importo fatto valere dalla

Cassa.

La Cassa ha in effetti

prodotto agli atti un conteggio dettagliato specificante gli importi richiesti,

ritenuto come le singole fatture rimaste impagate, malgrado i solleciti, non sembrano

essere mai state oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente o

della società di cui era gerente (doc. 3-5).

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo

esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato censure sugli

importi chiesti in pagamento, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento dalla

Cassa deve ritenersi corretta.

Nemmeno risulta peraltro

dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente

causa, il ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi

sociali abbia mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari

notificati dalla società, venivano inviati e che peraltro sono stati

parzialmente pagati.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere

una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,

rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108

V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il

pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare

l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di

liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione

dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,

abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i

contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p.

307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore

di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui

si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli

organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe

per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V

203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze

che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.7. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma

individuale) della FA 1 dalla sua costituzione il 4 gennaio 2006 (estratto RC

informatizzato agli atti).

L’insorgente nega una sua

responsabilità asserendo di aver accettato la carica di socio gerente su

richiesta del socio fondatore, __________, in considerazione del fatto che

quest'ultimo non avrebbe altrimenti potuto assumere la gerenza poiché residente

all'estero. Sostiene che il suo ruolo si sarebbe limitato a quello di

magazziniere, mentre __________ si sarebbe occupato in prima persona della

gestione della società. L’insorgente sottolinea poi che a quell'epoca non

sarebbe nemmeno stato capace di gestire a livello amministrativo una società di

quel genere. Egli rileva infine di non essere in grado di far fronte

all'importo richiesto a causa degli oneri familiari cui sarebbe tenuto in

ragione della separazione dalla moglie.

Ora, quanto asserito, peraltro

senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarlo da una

responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti il ricorrente, accettando il mandato

di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano.

Come detto (cfr. supra

consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i

gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl

devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V

238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.

177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito

della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel

caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Per giurisprudenza un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

Addirittura è da ritenere

una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

In concreto, ritenuta la

posizione di organo formale della società e considerando anche che egli non ha

minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i

suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalla propria responsabilità

semplicemente adducendo, genericamente, di essersi limitato al ruolo di

magazziniere, mentre che la gestione della società sarebbe stata affidata

unicamente a __________.

Accettando il mandato di

socio gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano

(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003,

H 5/02 del 31 gennaio 2003). Come accennato (cfr. supra pag. 12), ad ogni

amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

Non senza ricordare che in

caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si

tratta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza

e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare

che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17

ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di

amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un

costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio

2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di

firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi

liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che

un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che

non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua

partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza.

RI 1 dunque, vista la

carica assunta in seno alla società, non poteva limitarsi ad occuparsi

unicamente della funzione di “magazziniere”, tralasciando invece, come

da lui stesso dichiarato, “le questioni amministrative e finanziarie”, accontentandosi

quindi di un ruolo passivo, a maggior ragione se si considera che, vista la

carica assunta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di

diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3;

cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019).

Ricordiamo che per

l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e

precettata sin dal maggio 2016 (doc. 5). Il ricorrente, che è rimasto gerente

della società fino alla sua cancellazione, doveva essere al corrente di questa

situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere

la situazione.

Ove inoltre le sue

sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già

oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto

utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova

- egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla

società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V.

e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il

membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i

contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare

che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA H 403/01 del 28

maggio 2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV

n. 15 consid. 6b).

Va poi ricordato che in

caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto

responsabile del danno.

In concreto,

manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl (cfr. STFA del 20

marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002

nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa C., H 194/01, consid. 4c),

Non soccorre quindi

all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza che fossero

altre persone, segnatamente __________, ad occuparsi della gestione amministrativa

dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del resto, il fatto

che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della

società quali organi di fatto

non scarica l'amministratore formale dalle

sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9).

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Sia peraltro ancora

osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere

stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato

mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può

essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del

7 febbraio 2006).

Infine,

occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare

tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Nel

caso in esame – a prescindere dal fatto che le allegazioni dell’interessato

sono rimaste allo stadio di puro parlato (e prive quindi di qualsivoglia

supporto probatorio) - egli, se davvero non disponeva, come in sostanza

asserito, delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva

non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le proprie

dimissioni (cfr. in merito, fra le altre le STCA

31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008).

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la

carica di gerente gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile

ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.8. Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale

ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono

debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In

questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita

contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.

cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa

M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare, il ricorrente non può

sgravarsi adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della

società. Né del resto è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la fallita FA

1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che

l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle

prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

Non va in effetti dimenticato

che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha liquidato

completamente i contributi degli anni 2015 e 2016 (cfr. specchietti riassuntivi

del debito contributivo, doc. 3-5). I contributi residui sono rimasti scoperti

e la Cassa ha dovuto procedere a diffide e a procedure esecutive e nel gennaio

2017 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste

condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano

ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un periodo non

trascurabile, segnatamente nel 2015 e 2016, per complessivi fr. 17'832.60 (spese

amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 3-5). Trattandosi di un lasso

di tempo non trascurabile, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

La verità è che la società

versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto

autorizzare l’organo della società a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva

di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una

procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.

In queste circostanze, le

difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli

stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della società

o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio 2002 nella

causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un

valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza

del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in

STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.;

STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01,

consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.

anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato

il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i

contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30

gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20

agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002

nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del

27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella

causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.

18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti,

decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno

l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.

e P. L.).

A titolo di raffronto è

utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in

cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non

versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

Ora, in concreto l'avere

procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli

oneri sociali sull’arco di due anni, è segno di una negligenza non indifferente

del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del gerente cui incombeva

per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr.

RCC 1992 p. 269).

Infine, ai fini della

responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto, addotto dal

ricorrente, che egli si troverebbe in una difficile situazione finanziaria,

vista anche la separazione dalla moglie, che non gli permetterebbe di far

fronte al pagamento alla Cassa. La sua situazione economica personale non è in

questo contesto rilevante poiché non può assurgere a motivo di discolpa. In

effetti, nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è

contemplato l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza dei presupposti

della buona fede e dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e

25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la

buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il

richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag.

664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene

riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito

intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono è a priori escluso

(cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11).

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

Comunque alla Cassa competerà

di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali

possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448; cfr. anche la STCA

31.2001.42 del 22 settembre 2003 consid. 2.8.2).

Sia inoltre

osservato che nella risposta di causa la Cassa si è dichiarata disposta a

valutare col ricorrente, previa sua richiesta scritta, la sottoscrizione di un

accordo di ratealizzazione dell’importo da versare

2.9. Visto tutto quanto precede,

il ricorso va respinto e la decisione contestata, con cui la Cassa ha chiesto

la condanna di RI 1 al versamento di fr. 17'674.90 per oneri sociali non

versati dalla FA 1 di __________ (dopo ridistribuzione della tassa sul CO2), va

confermata.

2.10. In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ RI

1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 17'674.90.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti