31.2019.13
Responsabilità di socio e gerente di una Sagl. Ricorrente adduce di aver funto solo da magazziniere, e che la conduzione della società sarebbe stata effettuata da terze persone. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione
20 gennaio 2020Italiano42 min
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.13
FC
Lugano
20 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno 2019 emanata da
in
relazione alla fallita:
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 4
gennaio 2006 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale
consisteva, tra l’altro, nell’importazione ed il commercio di vini, oli,
prodotti alimentari ed affini. RI 1 è stato socio e gerente della società, con
diritto di firma individuale, dalla sua fondazione sino alla radiazione della
società avvenuta il 23 novembre 2017 (cfr. estratto RC; cfr. decisione
impugnata).
1.2. La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. gennaio 2006 al 30
novembre 2017.
Dal maggio 2016 la società
è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto
sistematicamente diffidarla e quindi anche precettarla dal giugno 2016 (doc. 4-5).
Con decreto del 31 gennaio
2017 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento
della società a far tempo dal 1. febbraio 2017.
La Cassa ha insinuato all’Ufficio
fallimenti del distretto di __________il proprio credito di fr. 17'832.60 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2015
e 2016. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai
sensi dell’art. 230 LEF con decreto della medesima Pretura del 6 giugno 2017 e,
quindi, definitamente chiusa e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 23
novembre 2017 (cfr. estratto RC).
1.3. Costatato di aver subito un
danno, il 15 marzo 2019 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, socio e
gerente della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per
l’importo di fr. 17'674.90, inclusi contributi non pagati, spese amministrative,
spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora e dopo
aggiornamento ad avvenuta ridistribuzione della tassa sul CO2. Con decisione su
opposizione del 28 giugno 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate
nell’opposizione dall’interessato, ha confermato la responsabilità dell’ex
gerente in relazione al mancato pagamento di suddetto importo.
1.4. Contro la decisione su
opposizione insorge RI 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e
chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Fatti
1.5. Con la risposta di causa 6
agosto 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in
particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte
dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi
paritetici.
considerato in
diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti;
SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il
riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una
società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V
125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la
cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr.
6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei
danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una
società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).
Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli
stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).
La corte federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio
2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel caso concreto, a
seguito dell’avvio e della sospensione per mancanza d’attivo della procedura di
fallimento (decreto 6 giugno 2017), della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto
(in via sussidiaria) a RI 1quale organo formale (gerente con diritto di firma
individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal
mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi
sociali dovuti.
In particolare, la Cassa
gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi
agli anni 2015-2016 per complessivi fr. 17'832.60, poi aggiornati a fr.
17'674.90 dopo ridistribuzione della tassa sul CO2 (doc. 3). La Cassa aveva invero
insinuato all’Ufficio fallimenti del distretto di __________ il proprio credito
(di fr. 17'832.60), ma la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza
di attivo con decreto della medesima Pretura del 6 giugno 2017 e, quindi,
definitamente chiusa e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 23
novembre 2017 (cfr. estratto RC).
2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce
che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la
cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere
del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05
del 23 novembre 2006).
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52
cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della
cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).
Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi
paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno
subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi
di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA
H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,
ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.
2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi
nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno
violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve
essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il
rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è
da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non
possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V
443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere
incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo
dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156
consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da
ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura
esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.
115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e
nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro
non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non
potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un
danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del
fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di
due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di
perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260];
STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF
123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les
caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un
dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p.
664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non
iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente
responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato
di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi
quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del
deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del
fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
In caso di fallimento invece
la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando
è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,
conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al
momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il
privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF
126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,
sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio
la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad
un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori
della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al
riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,
Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240). Precedentemente al fallimento, come
detto, il momento della conoscenza del danno può
avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a
determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241
consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nella
fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di
prescrizione deve essere considerato il decreto della Pretura di __________ del
6 giugno 2017, con il quale è stata dichiarata la sospensione della procedura
di fallimento nei confronti della FA 1 per mancanza di attivo (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti; cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50
del 22 ottobre 2003). Appare quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di
risarcimento il 15 marzo 2019 (doc. 3), la Cassa ha rispettato il termine
biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è
prescritto (doc. XV; in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c;
RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à
une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p.
405).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il
danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF
rimasto impagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2015 e 2016, oneri che
sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti
riassuntivi del debito contributivo, doc. 3-5) per complessivi fr. 17'832.60
(spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, non ancora
dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti
effettuati, così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate
nei confronti della società e dalla risposta di causa della Cassa (doc. III).
Va qui rilevato che
l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere
adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come
conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le
spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e
esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in
RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta
all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari,
fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per
la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in
tal senso né peraltro ha minimamente contestato l’importo fatto valere dalla
Cassa.
La Cassa ha in effetti
prodotto agli atti un conteggio dettagliato specificante gli importi richiesti,
ritenuto come le singole fatture rimaste impagate, malgrado i solleciti, non sembrano
essere mai state oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente o
della società di cui era gerente (doc. 3-5).
Tutto ben considerato
quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo
esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato censure sugli
importi chiesti in pagamento, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento dalla
Cassa deve ritenersi corretta.
Nemmeno risulta peraltro
dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente
causa, il ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi
sociali abbia mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari
notificati dalla società, venivano inviati e che peraltro sono stati
parzialmente pagati.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere
una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p.
307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore
di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui
si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli
organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi
fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della
situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema
di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e
dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe
per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V
203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una
grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze
che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.7. Nella fattispecie concreta,
il ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma
individuale) della FA 1 dalla sua costituzione il 4 gennaio 2006 (estratto RC
informatizzato agli atti).
L’insorgente nega una sua
responsabilità asserendo di aver accettato la carica di socio gerente su
richiesta del socio fondatore, __________, in considerazione del fatto che
quest'ultimo non avrebbe altrimenti potuto assumere la gerenza poiché residente
all'estero. Sostiene che il suo ruolo si sarebbe limitato a quello di
magazziniere, mentre __________ si sarebbe occupato in prima persona della
gestione della società. L’insorgente sottolinea poi che a quell'epoca non
sarebbe nemmeno stato capace di gestire a livello amministrativo una società di
quel genere. Egli rileva infine di non essere in grado di far fronte
all'importo richiesto a causa degli oneri familiari cui sarebbe tenuto in
ragione della separazione dalla moglie.
Ora, quanto asserito, peraltro
senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarlo da una
responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti il ricorrente, accettando il mandato
di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano.
Come detto (cfr. supra
consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i
gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei
contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl
devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V
238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.
177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito
della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (e nel
caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è
di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Per giurisprudenza un
amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
Addirittura è da ritenere
una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.
31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
In concreto, ritenuta la
posizione di organo formale della società e considerando anche che egli non ha
minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i
suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalla propria responsabilità
semplicemente adducendo, genericamente, di essersi limitato al ruolo di
magazziniere, mentre che la gestione della società sarebbe stata affidata
unicamente a __________.
Accettando il mandato di
socio gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano
(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003,
H 5/02 del 31 gennaio 2003). Come accennato (cfr. supra pag. 12), ad ogni
amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
Non senza ricordare che in
caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si
tratta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza
e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare
che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17
ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di
amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un
costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio
2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di
firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi
liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che
un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che
non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua
partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza.
RI 1 dunque, vista la
carica assunta in seno alla società, non poteva limitarsi ad occuparsi
unicamente della funzione di “magazziniere”, tralasciando invece, come
da lui stesso dichiarato, “le questioni amministrative e finanziarie”, accontentandosi
quindi di un ruolo passivo, a maggior ragione se si considera che, vista la
carica assunta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di
diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3;
cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019).
Ricordiamo che per
l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e
precettata sin dal maggio 2016 (doc. 5). Il ricorrente, che è rimasto gerente
della società fino alla sua cancellazione, doveva essere al corrente di questa
situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere
la situazione.
Ove inoltre le sue
sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già
oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto
utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova
- egli avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla
società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di
corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V.
e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il
membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i
contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare
che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA H 403/01 del 28
maggio 2002 consid. 3b; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5a; SVR 2001 AHV
n. 15 consid. 6b).
Va poi ricordato che in
caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto
responsabile del danno.
In concreto,
manifestamente il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl (cfr. STFA del 20
marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002
nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa C., H 194/01, consid. 4c),
Non soccorre quindi
all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza che fossero
altre persone, segnatamente __________, ad occuparsi della gestione amministrativa
dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del resto, il fatto
che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della
società quali organi di fatto
non scarica l'amministratore formale dalle
sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996, consid. 2.9).
Determinante
è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono
motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere
quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Sia peraltro ancora
osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere
stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato
mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può
essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del
7 febbraio 2006).
Infine,
occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare
tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di
sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile
ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA
H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Nel
caso in esame – a prescindere dal fatto che le allegazioni dell’interessato
sono rimaste allo stadio di puro parlato (e prive quindi di qualsivoglia
supporto probatorio) - egli, se davvero non disponeva, come in sostanza
asserito, delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva
non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le proprie
dimissioni (cfr. in merito, fra le altre le STCA
31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008).
In simili circostanze
questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la
carica di gerente gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile
ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.8. Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668
seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale
ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione
nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una
crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono
debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In
questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita
contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.
cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza. In particolare, il ricorrente non può
sgravarsi adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della
società. Né del resto è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la fallita FA
1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che
l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle
prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.
Non va in effetti dimenticato
che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha liquidato
completamente i contributi degli anni 2015 e 2016 (cfr. specchietti riassuntivi
del debito contributivo, doc. 3-5). I contributi residui sono rimasti scoperti
e la Cassa ha dovuto procedere a diffide e a procedure esecutive e nel gennaio
2017 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste
condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano
ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un periodo non
trascurabile, segnatamente nel 2015 e 2016, per complessivi fr. 17'832.60 (spese
amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 3-5). Trattandosi di un lasso
di tempo non trascurabile, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
La verità è che la società
versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto
autorizzare l’organo della società a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva
di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una
procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.
In queste circostanze, le
difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli
stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della società
o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio 2002 nella
causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un
valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza
del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in
STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.;
STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01,
consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato
il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i
contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30
gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20
agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002
nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del
27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella
causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.
18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti,
decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno
l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.
e P. L.).
A titolo di raffronto è
utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in
cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In questo senso, secondo
l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.
Ora, in concreto l'avere
procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli
oneri sociali sull’arco di due anni, è segno di una negligenza non indifferente
del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del gerente cui incombeva
per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr.
RCC 1992 p. 269).
Infine, ai fini della
responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto, addotto dal
ricorrente, che egli si troverebbe in una difficile situazione finanziaria,
vista anche la separazione dalla moglie, che non gli permetterebbe di far
fronte al pagamento alla Cassa. La sua situazione economica personale non è in
questo contesto rilevante poiché non può assurgere a motivo di discolpa. In
effetti, nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è
contemplato l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza dei presupposti
della buona fede e dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e
25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la
buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il
richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag.
664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene
riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito
intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono è a priori escluso
(cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11).
L’insorgente non può
quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento
costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.
Comunque alla Cassa competerà
di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali
possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448; cfr. anche la STCA
31.2001.42 del 22 settembre 2003 consid. 2.8.2).
Sia inoltre
osservato che nella risposta di causa la Cassa si è dichiarata disposta a
valutare col ricorrente, previa sua richiesta scritta, la sottoscrizione di un
accordo di ratealizzazione dell’importo da versare
2.9. Visto tutto quanto precede,
il ricorso va respinto e la decisione contestata, con cui la Cassa ha chiesto
la condanna di RI 1 al versamento di fr. 17'674.90 per oneri sociali non
versati dalla FA 1 di __________ (dopo ridistribuzione della tassa sul CO2), va
confermata.
2.10. In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 17'674.90.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti