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Decisione

31.2019.14

Responsabilità di amministratore unico di una SA . Ricorrente adduce di aver agito sempre su indicazione dell'azionista e che la conduzione della società sarebbe stata effettuata da terze persone. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione

4 febbraio 2020Italiano44 min

parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.14

FC

Lugano

4 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 luglio 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relaz. alla fallita: __________

ritenuto in

fatto

1.1. La

__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 23

gennaio 2014 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale

consisteva, tra l’altro, nell’espletamento di ogni

attività (come consulenza, progettazione, produzione, installazione,

manutenzione, gestione, tele gestione) nel settore elettrico ad alta, media e

bassa tensione, per impianti di vario tipo, così come il commercio e la vendita

di ogni prodotto o articolo avente relazione con l'attività sociale.

RI

1 è stato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale,

dal 23 gennaio 2015 (cfr. estratto RC).

1.2. Affiliata

quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. febbraio

2014 al 28 febbraio 2018, la società è entrata in mora col pagamento dei

contributi per cui dal mese di marzo 2015 ha dovuto venir diffidata e quindi

anche precettata. In data 6 giugno 2017 l’UE di __________ ha rilasciato alla

Cassa un attestato carenza beni per contributi AVS/AI/ IPG/AD non pagati per

gli anni 2015 e 2016 per complessivi fr. 10'869.85 (incluse spese ed interessi,

doc. 8).

Con

decreto del 13 luglio 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stato

dichiarato il fallimento della società (nel quale la Cassa ha insinuato un

credito di fr. 13'813.65 per contributi non versati negli anni 2015 e 2016),

procedura che è quindi stata sospesa per mancanza di attivi con decreto della

medesima Pretura del 4 settembre 2017. La ragione sociale è stata radiata

d’ufficio il 14 febbraio 2018 (cfr. estratto RC).

1.3. Costatato

di aver subito un danno, il 15 febbraio 2019 la Cassa ha emesso nei confronti

di RI 1, ex amministratore unico della società, una decisione di risarcimento

giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 13'724.70, comprensivo di contributi

non pagati per gli anni 2015 e 2016, spese amministrative ed esecutive, tasse

d’ingiunzione e interessi di mora e dopo accredito della ridistribuzione della

tassa sul CO2.

Con

decisione su opposizione del 4 luglio 2019 la Cassa, respingendo le

contestazioni formulate nell’opposizione, ha confermato la responsabilità

dell’ex amministratore unico in relazione al mancato pagamento di suddetto

importo.

1.4. Contro

la decisione su opposizione insorge RI 1, contestando una sua responsabilità ex

art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle motivazioni verrà detto, per

quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.5. Con

la risposta di causa 28 agosto 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del

ricorso, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e

di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al

pagamento dei contributi paritetici.

Con

ulteriori osservazioni del 1 ottobre 2019 il ricorrente si è ulteriormente

ribadito nelle sue allegazioni (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Secondo

l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta

l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique

VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a

questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC

1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR

2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una

società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato

assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114

V 214 e sentenze ivi citate).

La

corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS va mantenuta anche dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del

nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nel

caso concreto, a seguito del rilascio, il 6 giugno 2017, di tre attestati

carenza beni relativi ai contributi sociali non pagati nel 2015 e 2016 (doc. 8),

dell’apertura, con decreto del 13 luglio 2017 della Pretura del Distretto di __________,

della procedura di fallimento della società - procedura che è quindi stata

sospesa per mancanza di attivi con decreto della medesima Pretura del

successivo 4 settembre 2017 (con radiazione della ragione sociale il 14

febbraio 2018) - la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale

organo formale (amministratore unico della società con diritto di firma

individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal

mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi

sociali dovuti.

In

particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non

versati dalla __________ relativi agli anni 2015 e 2016 per complessivi fr. 13'724.70,

spese e interessi inclusi (doc. 3).

2.3. L’art.

52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due

anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in

cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3

LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore

sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione

(SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito

risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato

(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta

dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di

lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

Decisiva

per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data

d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente

a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:

Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

La

conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o

dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile

– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei

contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V

195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92

consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC

1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23

luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è

opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore

di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave

le prescrizioni legali (DTF

114 V 219 consid. 4a = RCC

1989 p.

116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti

dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali

concernenti la procedura di risarcimento.

D’altro

canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i

contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici

(segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o

di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi

non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg

LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b;

112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del

danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di

una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai

sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel

suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il

datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto

verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv.

1 LAVS.

Quando

la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di

fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto

con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento

a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto

anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non

ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di

prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il

termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 31.1995.260 del 5 agosto

1996; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01

del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V

157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en

tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52

LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento,

come accennato, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento

contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di

lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a

seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento

della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel

fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai

sensi dell'art. 230 LEF.

In

caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio,

in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione.

La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore

di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo

anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento

(SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di

particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di

graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione

del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo

verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC

1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima

assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso

della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr.

anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13

del 20 gennaio 2010).

Precedentemente

al fallimento, come detto, il momento della

conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di

carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con

riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria

concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 p. 164,

consid. 4d).

Nella fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del

danno sono stati al più presto gli attestati di carenza beni a seguito di

pignoramento emessi a favore della Cassa in data 6 giugno 2017 (doc. 8; Frey/Mosimann,

Bollinger, AHVG Kommentar, 2018, all’art. 52 n. 22).

Appare

quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta

l’art. 52 LAVS il 15 febbraio 2019 (doc. 3), la Cassa ha rispettato il termine

biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è

prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991

p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une

procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD

e AF rimasti insoluti dalla __________ relativi agli anni 2015 e 2016, oneri

che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr.

specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 3, 6, 7) per complessivi

fr. 13'724.70 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già

dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti

effettuati, così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate

nei confronti della società in via di pignoramento dapprima e di fallimento poi

e dalla risposta di causa della Cassa.

Va

qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da

ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato

anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la

giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.;

STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire

che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante

estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto

fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio

dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe

alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa

di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente

non ha prodotto alcuna prova in tal senso.

La

Cassa ha in effetti prodotto agli atti sia i conteggi dettagliati dei

contributi richiesti per i due singoli anni, gli estratti conto dai quali si

evincono le diffide inviate alla società, le procedure esecutive promosse nei

suoi confronti, gli attestati carenza beni con i quali sono stati riconosciuti

crediti per fr. 3'660.95, 3'624.40 e 3'584.50 (doc. 8) così come il verbale di

interrogatorio del ricorrente di fronte al funzionario dell’ufficio fallimenti

del 24 luglio 2017 e nel quale non vi è traccia di contestazione del credito

fatto valere dalla Cassa (doc. 9).

Tutto

ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa e

Fatti

i conteggi, ricostruiti nei dettagli e ripartiti precisamente per i due anni

rimasti scoperti, risulti esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia

formulato censure precise sugli importi chiesti in pagamento, limitandosi a

contestazioni generiche, immotivate e non documentate, dall’altro, la cifra

chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta.

Nemmeno,

come detto, risulta peraltro dagli atti che mai, prima delle procedure di

incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale amministratore

unico della società debitrice dei contributi sociali, o altro organo della

società, abbiano mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei

salari notificati, venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente

pagati. Del resto il credito insinuato dalla Cassa è stato riconosciuto negli

attestati carenza beni definitivi resi il 6 giugno 2017 per un importo

complessivo di fr. 10'869.85 (doc. 8).

Per

quanto riguarda infine l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza

i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal

momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il

periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di

contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal

momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo

quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al

lavoratore (STCA 31.2002.48/49 del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.6. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.7. Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre

esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle

prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V 193).

D’altra

parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di

speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF

121 V 244 consid. 4b)

2.8. Nella

fattispecie concreta, il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore

unico (con diritto di firma individuale) della __________ dal 23 gennaio 2015.

In base all’estratto da RC l’assicurato figura rimasto in carica sino alla

radiazione della società da RC, avvenuta il 14 febbraio 2018 (sulle dimissioni

cfr. in seguito).

Riguardo

al ruolo di amministratore unico, egli afferma in sostanza di non aver mai

avuto la possibilità di far fronte alle incombenze amministrative della società,

considerato come egli avrebbe purtroppo sempre operato su consiglio e parere

dello studio __________ nella persona del signor __________. Rileva inoltre che

la __________ si trovava in uno stato di insolvenza già dopo il primo semestre

del 2015 e che, visto che __________ non dava seguito alle sue ripetute

richieste di liquidazione dell’azienda, egli aveva volontariamente omesso di

pagare una fattura per provocare il fallimento della società. Rileva infine di aver

rassegnato le proprie dimissioni il 26 giugno 2017 e non prima, poiché

erroneamente convinto che fosse possibile dimissionare soltanto ad avvenuta

liquidazione della società.

Ora,

tutto ben considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali

circostanze - che peraltro non risultano minimamente comprovate - sono

irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una

società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di

precisi obblighi.

Va

avantutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico di una SA

l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007

del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31

gennaio 2003).

In

particolare, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così,

l'organo deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui

viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in

eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza

(cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi

di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V

202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b).

Se

poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC

1989 p. 116;

cfr. anche

STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03

dell’8 ottobre 2003). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, cfr. anche la STCA 31.2009.1 del 18

novembre 2009 consid. 2.8 con riferimenti alla giurisprudenza federale, confermata

dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Per

giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi

della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa

(RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14

del 30 settembre 1998).

In

concreto, pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, __________,

a detta del ricorrente il vero responsabile della conduzione della società, fosse

sordo ai suoi richiami, ciò non è circostanza sufficiente per liberare

l’amministratore unico dall’obbligo che la carica assunta comporta.

Del

resto, anche ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine

della riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente

comprovati, non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in

relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal

marzo 2015 (cfr. doc. 6,7) e negli anni 2015 e 2016.

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca (senza peraltro comprovarlo) in sostanza di aver più volte

sollecitato __________.

Vero

è piuttosto che il ricorrente ha tollerato la situazione sin dalla sua entrata

in carica nel gennaio 2015, ove si ricordi che già dal mese di marzo 2015 la

Cassa ha dovuto inviare diffide alla società, divenute in seguito sistematiche,

rispettivamente fare intimare nel novembre 2015 il primo di svariati precetti

esecutivi (doc. 6, 7). In queste condizioni, il ricorrente non poteva non

essere consapevole della difficile situazione in cui versava la società.

Stante

quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la

quale egli non sarebbe stato informato né ascoltato adeguatamente da __________.

In

effetti, per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave

anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della

società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione,

verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare

il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio

2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza

alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr.

anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che

non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.)

non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del

21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di

amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7

agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv.

1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del

risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti

responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010 consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).

Se

ne deve quindi concludere che la presunta gestione della società da parte di __________,

ancorché non minimamente comprovata, non costituisce un motivo sufficiente per

esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di

una negligenza grave. L’amministratore di una società non può limitarsi a

fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza una verifica diretta della

situazione debitoria della società.

Ritenuta

questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al

proprio obbligo contributivo sin dall’inizio del 2015 e quindi nota da tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di

ottenere una chiara informazione sull’andamento della stessa e, quindi,

prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venissero

Considerandi

regolarmente versati. E questo a maggior ragione considerato come la __________

fosse una piccola società, con pochi dipendenti (cfr. doc. 3A-3B) e che la

giurisprudenza nel caso di aziende di modeste dimensioni prescrive agli organi

degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008 e STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio

2003). Il ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha invece

dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che

la società ha continuato ad accumulare debiti.

E

comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso della seconda

metà del 2015 con l’invio di numerose diffide e con l’inoltro della prima

domanda d’esecuzione il 23 novembre 2015 (seguita dalle altre il 9 maggio 2016,

6.

giugno, 19 settembre e 28 novembre 2016, 13 marzo 2017) - vale a dire tutte

nel periodo di carica del ricorrente anche volendo considerare le addotte

dimissioni del 26 giugno 2017 (cfr. doc. 5) - egli doveva essere consapevole

dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e

dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici

venissero pagati con regolarità: già in questo periodo egli avrebbe quindi dovuto

prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore

e non attendere invece sino al 26 giugno 2017 (doc. 5), quando la situazione

era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando

un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di

svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo

societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che

ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che

i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere

immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le

dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art.

52.

LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del 7 marzo 2008 consid.

6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4;

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Le

dimissioni del ricorrente (che sarebbero state formulate con scritto del 26

giugno 2017; doc. 5), anche volendole considerare come effettivamente

rassegnate - osservato come la Cassa faccia in ogni modo con pertinenza

rilevare, nella decisione contestata, come non vi sia prova alcuna

dell’effettivo invio e ricevimento delle medesime -, sono avvenute comunque

tardivamente e meglio oltre due anni dopo la prima diffida di pagamento e un

anno e mezzo dopo la prima procedura esecutiva avviata dalla Cassa e, quindi,

dopo un considerevole periodo dal momento in cui egli avrebbe quantomeno potuto

constatare l’effettiva impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi.

Il riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 3A e 3B attesta in effetti una

situazione tutt’altro che incoraggiante, se si considera che nel periodo in cui

il ricorrente era amministratore unico gerente sono state inviate ben nove

diffide di pagamento (doc. 5-7). Del resto, il fatto, allegato dal ricorrente,

che egli fosse erroneamente convinto che le dimissioni fossero possibili soltanto

una volta liquidata la società così come la sua “mancata percezione della

gravità della condotta insita nel non versare quanto previsto dall’AVS”

(doc. V), non costituiscono evidentemente un valido motivo di discolpa.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con

particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non

poteva, nella veste di amministratore unico di una SA, accontentarsi di

svolgere un ruolo passivo nella società, ma avrebbe dovuto verificare

puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente

versati alla Cassa, se del caso interpellando direttamente quest’ultima (cfr.

STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Sia

peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere

stato impedito nell’esercizio della sua carica di amministratore, o di essere

stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi

non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Il

suo riferimento all’eventualità, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato,

di presunti ostracismi da parte di __________, non modifica questa conclusioni,

ribadito nuovamente come egli, se davvero non disponeva, come in sostanza

asserito, delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva

societaria, non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le

proprie dimissioni ( cfr. in merito, fra le altre le

STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008)

rispettivamente, per quel che concerne la posizione

contributiva della società, chiedere informazioni direttamente alla Cassa

ed

in seguito intervenire affinché gli oneri sociali venissero pagati

rispettivamente trarne le adeguate conseguenze.

In

simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto

agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

Infine,

ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto, addotto

dal ricorrente, che egli si troverebbe in una difficile situazione finanziaria

che non gli permetterebbe di far fronte al pagamento alla Cassa. La sua

situazione economica personale non è in questo contesto rilevante poiché non

può assurgere a motivo di discolpa. In effetti, nella procedura di risarcimento

ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono (che

presuppone l'esistenza dei presupposti della buona fede e dell'onere gravoso,

cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza,

non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere

il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per

grave negligenza (RCC 1986, pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della

persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli

ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono è

a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc.

31.94.11).

L’insorgente

non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo

comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un

organo formale.

Comunque

alla Cassa competerà di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente

giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448; cfr. anche la

STCA 31.2001.42 del 22 settembre 2003 consid. 2.8.2)

rispettivamente l’eventuale possibilità di concordare, dietro richiesta

dell’interessato, un accordo di ratealizzazione dell’importo da versare, come

del resto evidenziato dalla Cassa nella decisione impugnata (doc. 1).

2.9

Infine

occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile

l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle

tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non

versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer,

Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In

concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

In

particolare, nemmeno è stato addotto, né comprovato, che la __________ si

trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso

pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive

allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Non

va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, non

ha liquidato completamente i contributi degli anni 2015 e 2016 (cfr. specchietti

riassuntivi del debito contributivo, doc. 3A, 3B). I contributi residui sono

rimasti scoperti, nel giugno 2017 sono stati resi tre attestati carenza beni

(doc. 8) e nel luglio 2017 è quindi stato dichiarato il fallimento. In queste

condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano

ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo, per complessivi fr. 13'813.65, come da documentazione agli atti, di

cui fr. 13'724.70 richiesti al ricorrente (spese amministrative e interessi di

mora inclusi; doc. 1 e allegati).

Non

si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto

eccezionalmente dalla giurisprudenza federale (DTF 121 V 243, principi ancora

confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e

M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). L’Alta Corte ha considerato cronico il

mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997

nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il

mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e

3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA

del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b), circostanza

che non sussiste nel caso in esame.

La

verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che

non avrebbero dovuto autorizzare a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva

di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una

procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.

Le

prospettive di recupero di fatturato che il ricorrente adduce sembrava avesse

l’azienda nel momento in cui egli è subentrato come amministratore unico nel

gennaio 2015 si sono del resto presto rilevate come non realistiche già a

inizio 2016, come del resto ammette l’insorgente. A maggior ragione quindi

l’avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2015

e lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di due anni, è segno di una

negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità

dell’amministratore cui incombeva per legge la massima vigilanza nella

conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una

grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).

Non

è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il

datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la

Cassa riguardo ai suoi crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid.

3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108

V 188).

Viste

le circostanze rilevate è piuttosto evidente il contrario.

2.10

Per

quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la

Cassa ha sufficientemente documentato (doc. 3A, 3B, 6 e 7) e quantificato la

pretesa in fr. 13'724.70, corrispondente ai contributi paritetici scoperti

riferiti agli anni 2015 e 2016. Come già esposto al consid. 2.4, il credito

fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che sostanzialmente incontestato,

esente da critiche e come tale va ammesso.

Va

pure osservato che i contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono

a oneri già scaduti e non tacitati al momento dell’entrata in funzione del

ricorrente (cfr. Pratique VSI 1992 pag. 269 consid. 7; RCC 1898 pag. 114

consid. 4), rispettivamente venuti a scadenza successivamente e entro la data

delle dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore della SA,

formalizzate con lettera del 26 giugno 2017 (doc. 5), vale a dire quando ormai

erano già stati resi gli attestati carenza beni e poco prima dell’apertura del

fallimento. In proposito si rilevi i effetti che secondo la giurisprudenza del

TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52

LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società, a

partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli

non avendo infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima

(SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p.

293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e

3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna

1996.

§ 27 n. 54). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della

responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del

mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora

si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di

commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al

Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126

V 61 consid. 4a e 4b).

Nella

fattispecie, l’assicurato ha, come detto, prodotto agli atti copia di uno

scritto datato 26 giugno 2017, indirizzato alla __________, e per essa presso

la __________, con il quale egli dichiara di presentare “formalmente le mie

dimissioni da amministratore unico della vs società con effetto immediato”

(doc. 5). Ora, malgrado la Cassa abbia con pertinenza osservato come di tale

scritto, che peraltro nemmeno è firmato dall’interessato, non risulti nemmeno

comprovato l’invio né la trasmissione a RC, anche volendo considerare

l’assicurato effettivamente dimissionario dal 26 giugno 2017, tale circostanza

non avrebbe, per i motivi elencati sopra, rilevanza nella fattispecie.

In

conclusione RI 1 deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici della __________, ora fallita, per l'ammontare di fr. 13’724.70

per gli anni 2015-2016.

2.11

Visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata

confermata.

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ RI 1è condannato

a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 13’724.70.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti