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27 aprile 2020Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992

p. 268 consid. 4b).

Se

poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche

STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso

dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8

ottobre 2003). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H

234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Del resto, secondo la

nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, cfr. anche la STCA 31.2009.1 del 18

novembre 2009 consid. 2.8 con riferimenti alla giurisprudenza federale, confermata

dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Per giurisprudenza un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

In concreto, nella sua veste

di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli obblighi

inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, in

particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi prelevati dai

salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Tale dovere

risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF 9C-360/2012 del

17 settembre 2012).

Per quanto riguarda il fatto,

addotto dal ricorrente, che egli avrebbe fatto confluire alla società mezzi

propri per fr. 327’000 oltre ad aver ottenuto per la società un’ingente linea

di credito, tali apporti, benché volti a risanare la situazione della società,

non costituiscono motivo di giustificazione e di discolpa quando, come nel

presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS.

Del resto la giurisprudenza ha

più volte ribadito che il tentativo dì sanare la situazione debitoria di una società,

effettuando versamenti parziali dei contributi, non costituisce di per sé motivo

di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi

arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del

debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri

amministratori (STFA inc. H 270/03 del 28 giugno 2004, STCA 31.2008.6 del 12

febbraio 2009).

Sia inoltre rilevato che essendo

la società in difficoltà finanziarie da ormai troppo tempo e che il mancato

pagamento dei contributi era cronico – con diffide e procedure esecutive dal

2013, come si esporrà meglio in seguito - gli sforzi che l'opponente avrebbe

profuso per salvare le sorti della società dal fallimento non assurgono a

motivo di discolpa (STFA H 143/02 del 30 gennaio 2003) e quindi il

comportamento del ricorrente è da qualificare come gravemente negligente ai

sensi dell'art. 52 LAVS.

Come inoltre ha pertinentemente

osservato la Cassa nella decisione contestata, in ogni caso “l'illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi

(STCA 12 febbraio 2009, inc. 31.2008.6). Infatti, come stabilito dalla

giurisprudenza federale, nell'ambito dell’accertamento del mancato pagamento

dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità, la

sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una

negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/C)1). In

aggiunta si rileva che la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS

non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a

eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, in c. 31.2007.18+20; STCA 14

giugno 1995, inc. 31.1995.12)”.

In concreto, dalla

documentazione agli atti si evince che al momento dell'assunzione della carica

di amministratore unico, la società era già debitrice nei confronti della Cassa

delle mensilità da luglio a novembre 2015. Si evince poi che tali mensilità

sono state tacitate, unitamente a quella di dicembre, solamente grazie ai

pagamenti fatti durante i mesi di settembre e ottobre 2016 (cfr. dettaglio

evoluzione incasso 2015, doc. A) per una somma di fr. 128'815.10 (doc. B). Quanto

al 2016 nessuno degli acconti emessi risulta essere stato onorato (doc. 3B-C).

Ne consegue che, malgrado il

ricorrente abbia versato nella società un capitale ingente nel periodo da

settembre a novembre 2016 (cfr. allegato a doc. 2) e fatto ottenere una linea

di credito di oltre un milione e mezzo, come con pertinenza rilevato dalla

Cassa, l’opponente ha atteso fino a fine 2016, e quindi dopo dieci mesi

dall’entrata in carica, per saldare il dovuto dell'anno precedente, malgrado le

diffide e i precetti, e ha omesso di effettuare versamenti per l'anno 2016.

Del resto, l’amministrazione ha

con pertinenza rilevato che “(…) l'importo immesso di CHF 327'000.00 sarebbe

stato più che sufficiente per coprire non solo gli arretrati 2015, bensì anche

gli acconti scoperti del periodo gennaio-ottobre 2016 che ammontavano a quel

momento a circa CHF 183'000.O0 (saldo poi ridotto grazie al conteggio di

chiusura). Tuttavia quest'ultima circostanza non si è mai concretizzata. Si

rileva inoltre che per il 2016 la società, non avendo fatto alcun pagamento, non

ha nemmeno riversato alla Cassa la quota trattenuta mensilmente ai propri

dipendenti. Ciò che prefigura una violazione delle prescrizioni ex artt. 14 cpv.

1 e 87 cpv. 3 LAVS. Ciò significa che la società ha trattenuto indebitamente, e

quindi destinato ad altri, scopi tali oneri (…).”

Ha pure sottolineato che per la

giurisprudenza federale “il versamento dei salari ai dipendenti non ha

carattere prioritario rispetto al pagamento degli oneri sociali alla Cassa,

imponendo al datore di lavoro in difficoltà economica, i cui continui pagamenti

sono in grado di garantire unicamente la copertura dei salari netti e non dell'ammontare

lordo degli stessi, di ridurre di conseguenza il volume dei salari ad un

livello che permetta il pagamento anche dei relativi oneri sociali (STF 26

giugno 2017, 9C 436/2016; STF 13 marzo 2018, 9C 548/2017). Oltre a ciò si

rileva che, come previsto dalla giurisprudenza, ritenuto l'ingente fabbisogno

di capitali da parte della società (capitali immessi e linea di credito ottenuta

= circa CHF 2 mio) in rapporto ai contributi allora scoperti, l'opponente non

poteva certo ritenere che il mancato pagamento degli oneri sociali - peraltro

nemmeno per un tempo ragionevole - potesse essere ritenuto essenziale alla

sopravvivenza della società, rispettivamente che in breve tempo la società

sarebbe stata in grado di onorare i propri obblighi nei confronti della Cassa

(STF 12 marzo 2019, 9C- 861/2018)”.

A queste pertinenti

allegazioni questo TCA deve aderire, dovendosi nuovamente ribadire che per

ammettere l'esistenza di un comportamento intenzionale giusta l’art. 52 LAVS è

sufficiente, di principio, che l'amministratore della società abbia dato la

priorità al pagamento di altre spese societarie (salari, fornitori), lasciando

volontariamente che il debito contributivo si accumulasse, potendo incorrere, a

seguito del mancato riversamento, in una violazione penale ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS (cfr. Jean-Maurice Frésard, Les développements

récents de la jurisprudènce du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabiìité e l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag.164 e

165).

Gli sforzi intrapresi dal

ricorrente al fine della riduzione del danno non potrebbero quindi comunque di

per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione al mancato pagamento degli

oneri sociali concretizzatosi sin dal 2013.

Vero è piuttosto che il

ricorrente ha tollerato la situazione sin dalla sua entrata in carica nel dicembre

2015, ove si ricordi che successivamente, già dal mese di marzo 2015 la Cassa

ha dovuto inviare diffide alla società, divenute in seguito sistematiche,

rispettivamente fare intimare nell’ottobre 2015 il primo di svariati precetti

esecutivi (doc. 1/A). In queste condizioni, il ricorrente non poteva non essere

consapevole della difficile situazione in cui versava la società.

Quanto poi all’allegazione

per la quale il mancato pagamento dei contributi sarebbe anche da ricondurre al

comportamento in malafede di un debitore che non avrebbe onorato una fattura di

quasi un milione di franchi, l’argomento, ancorché non comprovato, non ha

pregio. Deve infatti essere osservato che una ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 336/95 del 7 maggio 1997). Il TFA ha

ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998 consid. 3c e giurisprudenza

ivi citata). Il fatto per esempio che un grosso committente non abbia onorato

le proprie fatture, non può essere tutelato. Una società deve prevedere che

prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso di determinati

crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non incideranno

sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non vengano onorate. Non può

inoltre non essere rilevato che, nella misura in cui le sorti della società

vengono affidate all’apporto di un solo grosso cliente (in un settore per

altro, come quello in cui era attiva la società di cui era amministratore il

ricorrente, nel quale non è escluso possano insorgere effettivi problemi di

incasso), tale circostanza risulta altamente rischiosa, la ditta avendo fondato

la propria esistenza su equilibri delicati, omettendo di differenziare la

propria dipendenza commerciale (in argomento STCA 31.2011.4 del 31.2008.2

del 18 agosto 2008 e riferimenti).

Come detto, dagli atti

risulta che la FA 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi per cui

la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal 2013 rispettivamente

precettarla dal 2015 e che (nonostante le diffide e i precetti a essa

indirizzati; cfr. doc. 3/A-C) nessuna delle dodici richieste di acconto emesse

dalla Cassa per il 2016 è stata onorata (doc. 3/C). Ritenuta questa situazione – che denota una evidente difficoltà della società

a far fronte al proprio obbligo di versare i contributi che si è protratta su

un lungo periodo – l’insorgente non poteva accontentarsi delle

asserite assicurazioni espresse da un debitore.

E comunque, nel solco

della giurisprudenza, fin dalla sua entrata nella società, considerato come già

nel corso della prima metà del 2015 erano state inviate numerose diffide e nell’ottobre

2015 la prima domanda d’esecuzione (seguita dalle altre il 9 e 23 novembre

2015, 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, 18 aprile, 9 maggio, 6 giugno, 16 agosto

e 19 settembre 2016; doc. 1/A/B/C), vale a dire quasi tutte nel periodo di

carica del ricorrente, egli doveva essere ben consapevole dei ritardi nei

pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità

di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità.

Del resto egli ammette che la sua entrata in carica era avvenuta a piena

conoscenza della difficile situazione finanziaria della stessa, tanto è vero

che egli stesso ha affermato di aver assunto la carica proprio per risanare la

società.

Già in questo periodo egli

avrebbe di conseguenza dovuto prendere in considerazione di rassegnare le

proprie dimissioni da amministratore, considerato come secondo la

giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non

essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui

un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di

terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,

constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)

mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,

rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del

7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005

consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Questo Tribunale deve

pertanto ribadire che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare

rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi.

Sia peraltro ancora osservato

che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito nell’esercizio

della sua carica di amministratore, o di essere stato ingannato mediante

raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli

imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7

febbraio 2006).

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la

carica di amministratore unico di una società anonima gli imponeva, RI 1 deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

2.7. Occorre tuttavia esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). Come accennato, la

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

Considerandi

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In concreto, non possono

essere ammessi validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa,

nel senso della succitata giurisprudenza.

In particolare, nemmeno è

stato addotto, né comprovato, che la società di cui il ricorrente era

amministratore si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera

e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da

prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr.

DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H

297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Deve nuovamente essere

sottolineato che la società è stata oggetto di numerose diffide già nel corso

del 2013 e quindi sistematicamente dalla seconda metà del 2014 e, quindi, di

procedure esecutive a partire dalle fatture riguardanti i contributi degli anni

2013.

e 2014, procedendovi quindi in modo sistematico dal mese di ottobre 2015

(doc. 1/A, 3/A/B/C). Tali ritardi nei pagamenti hanno infine portato

all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto che la società abbia

costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di

per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la

responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la

massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27

giugno 2004 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Nel dicembre 2016 è quindi

stato dichiarato il fallimento. In queste condizioni si può affermare che i

problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti

contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 133'834.30,

come da documentazione agli atti (spese amministrative e interessi di mora

inclusi; doc. 1 e 2 allegati).

Non si è dunque in

presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla

giurisprudenza federale (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente

in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.;

STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01,

consid. 3.4.3). L’Alta Corte ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.

anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato

versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi

erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003

nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002

nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa

H., M. e S., H 209/01, consid. 4b), circostanza che non sussiste nel caso in

esame.

Nel caso in esame la verità

è piuttosto che la società versava già da un considerevole tempo in serie

difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare a dare priorità al

pagamento dei salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro non

essendo un motivo di discolpa.

In una situazione come

quella in cui si trovava la società, a maggior ragione quindi l’avere procrastinato

costantemente il pagamento dei contributi paritetici quantomeno dal 2015 e

lasciato scoperti buona parte degli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è

segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la

responsabilità dell’amministratore cui incombeva per legge la massima vigilanza

nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce

una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). Il mancato

pagamento dei premi è, dunque, da considerare cronico.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la

sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai

suoi crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H

103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).

Viste le circostanze

rilevate è piuttosto evidente il contrario.

Infine, come già

accennato, ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il

fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante mezzi propri. Pagamenti

parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso

contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti

contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche

importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per

questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul

punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

Nel caso in esame, in

considerazione di quanto precede il fatto che una parte dei contributi si riferisca

a fatture scadute (quelle per i mesi di novembre e dicembre 2016) dopo la

dichiarazione di fallimento (il 1. dicembre 2016) non può avere valenza

liberatoria per l'opponente per il quale deve essere ammessa una grave

negligenza che ha portato all'irrecuperabilità dei contributi relativi ad un

lungo periodo di scoperto e, quindi, anche all’apertura del fallimento.

Come è stato dianzi

evidenziato, malgrado il ricorrente abbia iniettato nella società un importante

capitale nella società e pure ottenuto una linea di credito, dette misure si

sono rilevate insufficienti per evitare o limitare il danno patito dalla Cassa.

La Cassa ha in proposito

pure osservato come il ricorrente abbia addirittura protratto l'attività della

società persino dopo che la

Cassa, per limitare il più

possibile il danno, aveva depositato il 30 giugno 2016 un'istanza alla Pretura

di __________ chiedente il fallimento della FA 1 senza preventiva esecuzione ex

art. 190 LEF.

A detta della Cassa, “il

fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri

delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a -

mancato riversamento di almeno la quota parte di oneri sociali trattenuta ai

dipendenti nel 2016; -

cronico differimento dei pagamenti; - mancato pagamento di diversi acconti e

del conguaglio 2016;

ha fatto sì che l'opponente

trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la

giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente

(STF 27 novembre 2018, 9C 701/2018), aggravando ulteriormente il danno subito

dalla Cassa e impegnando, nell’ottica di un nesso di causalità diretta, la

responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore unico della

società, anche per

quanto attiene ai

contributi relativi a fatture scadute dopo il decreto di fallimento.”

A tali argomentazioni

questa Corte deve aderire.

Per quanto riguarda l'imponibilità

delle retribuzioni, si evidenzia nuovamente che i contributi paritetici AVS

devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è

pagato, su tutte le retribuzioni

dovute per ii periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto

all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali

sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario

(RCC 1976, pag. 87).

Anche sotto questo profilo

è data la responsabilità del ricorrente.

2.8

Per quanto riguarda

l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la Cassa ha

sufficientemente documentato (doc. 1 e allegati, 3/A, B, C) e quantificato la

pretesa in fr. 133'834.30, corrispondente ai contributi paritetici scoperti

riferiti agli anni dal 2013 al 2017, di cui fr. 24'247.60 per contributi sulle

rivendicazioni di credito dopo controllo della società datrice di lavoro. Come

già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi

esente da critiche e come tale va ammesso, ricordato nuovamente il principio

per il quale se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria

pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT ll 1995 pag. 396),

dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù

dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza

dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133).

Va pure osservato che i contributi

di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono a oneri già scaduti e non

tacitati al momento dell’entrata in funzione del ricorrente, e a oneri scaduti

in seguito (cfr. Pratique VSI 1992 pag. 269 consid. 7; RCC 1898 pag. 114

consid. 4).

Il ricorrente contesta (in

realtà esplicitamente solo nella sua precedente opposizione alla decisione di

risarcimento del 12 aprile 2019) l'ammontare del danno, sostenendo innanzitutto

che alcuni salari insinuati nel fallimento sarebbero già stati percepiti e

alcuni dipendenti avrebbero trovato un posto di lavoro dopo la loro insinuazione

di credito, ma senza darne comunicazione all'Ufficio fallimenti (per quanto

riguarda invece la censura relativa alla sua mancata responsabilità per i

contributi relativi ai salari rivendicati per il periodo successivo alla dichiarazione

di fallimento cfr. al consid. 2.7).

Ora, tale allegazione

risulta sprovvista di alcun substrato probatorio e non allega indizi concreti

che possano anche solo lasciar dubitare della correttezza delle rivendicazioni salariali

annunciate nel fallimento e ammesse in graduatoria (doc. D), dalla quale emerge

peraltro che il ricorrente ha accettato i crediti vantati dai creditori di I.a

e Il.a classe (comprendenti quindi i salari rivendicati dai dipendenti qui

contestati e i relativi contributi insinuati dalla Cassa), limitandosi

unicamente a contestare alcuni crediti di Ill.a classe in questa sede

irrilevanti.

La Cassa ha del resto

precisato, nella decisione oggetto di impugnativa, di aver comunque già dedotto

dalle

rivendicazioni dei salariati

le indennità di insolvenza percepite dai lavoratori, come ben si evince dalle

distinte di salari rivendicati e dal conteggio dettagliato allestito il 15

ottobre 2018 dalla Cassa all’attenzione della società fallita, rimasto peraltro

incontestato (cfr. giustificativi allegati alla decisione risarcitoria, doc. 1).

Il ricorrente ritiene inoltre

che la Cassa abbia conteggiato in doppio alcuni stipendi relativi all'anno

2016, precedenti alla dichiarazione di fallimento. Ora, a prescindere dal fatto

che anche questa allegazione non è stata minimamente comprovata né dettagliata,

la Cassa ha in merito osservato con pertinenza che la distinta salari dell'anno

2016, sulla base della

quale sono conteggiati i

contributi, è stata compilata dalla società stessa (doc. E), la quale evidentemente

non avrebbe avuto alcun motivo di inserire salari non versati. Va parimenti

osservato che se i dipendenti hanno rivendicato in sede fallimentare determinate

mensilità di salario, ciò significa, fino a prova del contrario, che tali

mensilità non sono state effettivamente percepite. Non resta che nuovamente

sottolineare che in sede di verbale presso l’Ufficio fallimenti di __________

il 1. dicembre 2016 il ricorrente, nella sua funzione di amministratore unico

della società fallita, non ha negato che in quel momento non fossero ancora

stati disdetti i contratti di 25-30 dipendenti (doc.1/F).

Del resto, dalla documentazione

agli atti e dalle indicazioni fornite dalla Cassa, risulta che alla disdetta di

tali contratti ha dovuto procedere l’Ufficio fallimenti. Tali disdette hanno

inevitabilmente comportato per diversi dipendenti il mancato percepimento, in

particolare per gli anni 2016 e 2017, di quanto da essi dovuto a titolo di

salari per gli ultimi mesi e indennità varie.

Sia peraltro nuovamente

ricordato (cfr. al consid. 2.3) che

per quanto riguarda infine

l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza i contributi

paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il

salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività

durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF

110.

V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il

lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo quindi determinante sapere

se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 31.2002.48/49

del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).

Da tutto quanto precede,

ne discende che il ricorrente non ha apportato valide motivazioni atte a

mettere in dubbio il credito fatto valere dalla Cassa.

2.9

Visto quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando

la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore

unico con firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.

Non avendo adempiuto agli

obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno,

nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), sono stati

invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa e,

quindi, assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi

paritetici della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 133’834.30 per gli

anni 2013-2017.

2.10

Quanto alla richiesta di

edizione dell’incarto dall’Ufficio Fallimenti “del dossier fallimentare di FA

1” formulata nel gravame, va detto che la stessa va respinta in quanto

ininfluente per quanto riguarda la determinazione della responsabilità

dell’insorgente, il quale, come si è potuto appurare sulla base degli atti di

causa, non ha adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico con

diritto di firma individuale di una SA gli imponeva e va quindi ritenuto responsabile

ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

Per costante

giurisprudenza, se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del

ricorrente va respinta, essendo la documentazione agli atti

sufficiente per poter concludere circa la responsabilità dell’insorgente ex

art. 52 LAVS. Va del resto ancora ricordato all’insorgente che, soprattutto se

rappresentato da un legale, non può essere richiesta in termini generici

l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle

parti indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare i motivi di

discolpa invocati a sostegno del loro corretto agire (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002 confermata nelle STFA H 177/01 del 15 novembre 2002 e H 258/03 del

14.

aprile 2005).

2.11

Visto tutto quanto precede, il

ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

In DTF 137 V 51, chiamato

a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti