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Decisione

31.2019.17

Responsabilità ex art. 52 LAVS di amministratore unico di una SA. Non sono stati fatti valere validi motivi di discolpa o giustificazione. In particiolare il fatto di aver versato dei capitali per far fronte alle pendenze della società non è sufficiente. Confermata decisione della Cassa

27 aprile 2020Italiano51 min

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.17

FC

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 settembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede prima a __________,

poi a __________ e dal 2016 a __________, è stata iscritta a Registro di

commercio il 17 gennaio 2005 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo

scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella consulenza, progettazione,

direzione lavori e l’esecuzione di impianti elettrici in generale, impianti ad

alta e media tensione applicati a complessi industriali e linee aeree,

l’importazione e l’esportazione di prodotti menzionati e la manutenzione di

impianti elettrici.

RI 1 è stato amministratore

unico della società, con diritto di firma individuale, dal 23 dicembre 2015 (cfr.

estratto RC).

1.2. Affiliata quale datrice di

lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. febbraio 2005, la società è

entrata in mora col pagamento dei contributi per cui dal 2013 ha dovuto venir

diffidata e quindi anche precettata per i contributi relativi agli anni 2013 e

2014 e quindi dal mese di ottobre 2015 sistematicamente.

Con decreto del 1.

dicembre 2016 della Pretura del Distretto di __________è stato dichiarato il fallimento

della società (nel quale la Cassa ha insinuato un credito di fr. 133'834.30 per

contributi non versati negli anni 2013-2017, di cui fr. 24'247.60 per

contributi sulle rivendicazioni di credito), procedura che è quindi stata proseguita

in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (pubblicazione FUSC del 3 febbraio 2017).

Con scritto del 14 marzo 2019 l’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________ (UF)

ha comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il credito insinuato non

sarebbe stato tacitato.

1.3. Costatato di aver subito un

danno, il 12 aprile 2019 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, ex

amministratore unico della società, una decisione di risarcimento giusta l’art.

52 LAVS per l’importo di fr. 133'834.30, comprensivo di contributi non pagati

per gli anni dal 2013 e 2017, spese amministrative ed esecutive, tasse d’ingiunzione

e interessi di mora e dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2.

Con decisione su

opposizione del 4 settembre 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni

formulate nell’opposizione dall’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

confermato la responsabilità dell’ex amministratore unico in relazione al

mancato pagamento di suddetto importo.

1.4. Contro la decisione su

opposizione insorge RI 1, sempre tramite il suo legale, contestando una sua responsabilità

ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Chiede di essere liberato da ogni

debito nei confronti della Cassa e, in via subordinata, che il conteggio

allestito dalla Cassa sia limitato al 30 novembre 2016 con un danno massimo

opponibile al ricorrente di fr. 100'461.20. Delle motivazioni ricorsuali verrà

detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.5. Con la risposta di causa del 25

ottobre 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in

particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte

dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi

paritetici (doc. III).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108

consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p.

646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF

114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione

deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il

datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di

compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi.

Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del

fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991

p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di

lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una

persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono

solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

La Corte federale ha

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS va

mantenuta anche dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del nuovo art. 52

LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nel caso concreto, a

seguito dell’apertura, con decreto del 1. dicembre 2016 della Pretura del

Distretto di __________, della procedura di fallimento della FA 1 - procedura quindi

proseguita in via sommaria (pubblicazione FUSC del __________ 2017) - la Cassa

ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore

unico della società con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex

art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della

società insolvente, di contributi sociali dovuti. In particolare, la Cassa gli

ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi agli

anni dal 2013 al 2017 per complessivi fr. 133'834.30, spese e interessi inclusi

(doc. 1).

2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS

stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento

in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,

diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al

31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005

AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo la giurisprudenza

sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52

cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della

cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno).

Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi

paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno

subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi

di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16

cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA

H/136/04 del 18 agosto 2005).

Decisiva per la decorrenza

del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,

ma quella in cui la cassa ne viene effettivamente a conoscenza

(Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen

aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

La conoscenza del danno è

data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto

facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze

effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono

giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.

2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.

3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi

nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un

danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali

(DTF 114 V 219 consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere

altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto

delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

D’altro canto, il danno è

da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non

possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per

intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V

443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere

incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo

dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156

consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da

ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura

esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.

115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e

nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro

non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non

potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

Quando la cassa subisce un

danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del

fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la

notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a

valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora

sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di

due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di

perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 31.1995.260 del 5 agosto 1996; STFA H 188/04

del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 del 5 giugno 2003,

H 265/00 del 20 marzo 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p.

132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à

une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p.

405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è

motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi

sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste

giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di

pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della

conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento

o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi

dell'art. 230 LEF.

In caso di fallimento invece

la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando

è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,

conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al

momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il

privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF

126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,

sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio

la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad

un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori

della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al

riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,

Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso della sospensione della

procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V

11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010).

Nella

fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del danno è stata, al più

presto, la comunicazione del 14 marzo 2019 dell’UF di __________ con la

quale, nell’ambito del fallimento nei confronti della

FA 1, dichiarato con decreto del 1. dicembre

2016, è stato comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il credito

insinuato non sarebbe stato tacitato.

Appare

quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta

l’art. 52 LAVS il 12 aprile 2019 (doc. 1), la Cassa ha rispettato il termine

biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è

prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132;

Nussbaumer, op. cit., in RCC 1991 p. 405).

2.3. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI

1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre

2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp.

369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non

sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19

agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza,

spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in

applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso

di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del

danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133

consid. II/1b).

Nel caso in esame, il

danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti

insoluti dalla FA 1 relativi agli anni dal 2013 al 2017, oneri che sono stati

calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti

riassuntivi del debito contributivo, doc. 3/A-C) per complessivi fr. 133'834.30

(spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il

rimborso della tassa sul CO2), di cui fr. 24'247.60 per contributi su

rivendicazioni di credito, tenendo conto dei versamenti effettuati, così come

risulta dai conteggi, dalle svariate procedure esecutive avviate nei confronti

della società e dalla risposta di causa della Cassa.

Va qui rilevato che

l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere

adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come

conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le

spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e

esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi

paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in

RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta

all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari,

fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per

la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Il ricorrente non ha

prodotto alcuna prova in tal senso.

La Cassa ha per contro versato

agli atti sia le dichiarazioni dei salari sottoscritti dalla società (doc. E),

sia i dettagli dell’evoluzione della procedura di incasso nei vari anni, sia i

conteggi dettagliati dei contributi richiesti per i diversi singoli anni, gli

estratti conto dai quali si evincono le diffide inviate alla società, le

procedure esecutive promosse nei suoi confronti, i pagamenti ricevuti (doc. 1 e

allegati, 3/A-C), così come gli scritti inviati alla società successivamente

all’apertura del fallimento indicanti la lista dei salari rivendicati dai

lavoratori e come tali insinuati all’UF (lettera 15 ottobre 2018, doc. 1

allegato), copia della graduatoria del fallimento del 16 gennaio 2019 e

depositata il 22 febbraio 2019 (doc. D), la distinta dei salari (doc. 2), così

come il verbale di interrogatorio del ricorrente di fronte al funzionario

dell’ufficio fallimenti del 1. dicembre 2016, nel quale non vi è traccia di

contestazione del credito fatto valere dalla Cassa (doc. F).

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa e i conteggi,

ricostruiti nei dettagli e ripartiti precisamente per gli anni rimasti scoperti,

risulti esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato censure

precise sugli importi chiesti in pagamento, limitandosi a contestazioni

generiche, immotivate e non documentate, dall’altro, la cifra chiesta in

pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta (cfr. ancora al consid. 2.8).

Nemmeno, come detto,

risulta dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della

presente causa, il ricorrente quale amministratore unico della società

debitrice dei contributi sociali, o altro organo della società, abbiano mai

contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari notificati,

venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente pagati. Del resto, già

è stato detto che il credito insinuato dalla Cassa è stato riconosciuto dall’UF

competente nella graduatoria del fallimento della società depositata il 22

febbraio 2019 (doc. D).

Per quanto riguarda infine

l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza i contributi

paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il

salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività

durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF

110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il

lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo quindi determinante sapere

se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 31.2002.48/49

del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid.

4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui

si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli

organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi

fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della

situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema

di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e

dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202

consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.

658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe

per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V

203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata

deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una

grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V

193).

D’altra parte, la

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di

speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF

121 V 244 consid. 4b).

2.6. Nella fattispecie concreta,

il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico (con diritto di

firma individuale) della FA 1 dal 23 dicembre 2015. In base all’estratto RC

l’assicurato figura tuttora, pendente la procedura di fallimento della società,

quale amministratore unico della fallita.

Riguardo al ruolo di

amministratore unico, egli afferma in sostanza che non gli si può imputare nessuna

intenzionalità o negligenza grave in relazione al danno subito dalla Cassa per

il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della FA 1, in considerazione

del fatto che egli ha assunto la carica per risanare la società, la quale

versava in una situazione disperata; egli asserisce in particolare di aver apportato

mezzi propri per fr. 327'000 e ottenuto una linea di credito di fr. 1,6 mio da

parte della __________ per permettere la continuazione dell’attività.

A suo dire, il mancato

pagamento dei contributi sarebbe da ricondurre al comportamento in malafede di

un debitore che non ha onorato una fattura di quasi un milione di franchi.

Ora, tutto ben

considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - anche

volendole considerare come comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione

della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio

esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi.

Va avantutto rilevato che

accettando il mandato di amministratore unico di una SA (in concreto dal 16

dicembre 2015) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre

2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Le prescrizioni cui fa riferimento l’art.

52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione e meglio le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati e l'obbligo di

allestire i relativi conteggi (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC

1985 pag. 607 consid. 5a).

L'obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag.

84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2,

108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre, il

datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto

ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con

tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.

608 consid. 5b).

Va inoltre rammentato che

per ammettere l'esistenza di un comportamento intenzionale giusta l’art. 52

LAVS è sufficiente, di principio, che l'amministratore della società abbia dato

la priorità al pagamento di altre spese societarie (salari, fornitori) che egli

giudicava - a torto o a ragione - indispensabili per la sopravvivenza della società,

lasciando volontariamente

che il debito contributivo

si accumulasse, potendo incorrere, a seguito del mancato riversamento, in una

violazione penale ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS (cfr.

Jean-Maurice Frésard, Les développements récents de la jurisprudènce du

Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabiìité e l'employeur

selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag.164 e 165).

In particolare, ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Così, l'organo deve prestare

attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione

degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che

egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché

Fatti

i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992

p. 268 consid. 4b).

Se

poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche

STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso

dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro

già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8

ottobre 2003). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Del resto, secondo la

nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, cfr. anche la STCA 31.2009.1 del 18

novembre 2009 consid. 2.8 con riferimenti alla giurisprudenza federale, confermata

dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Per giurisprudenza un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

In concreto, nella sua veste

di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli obblighi

inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, in

particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi prelevati dai

salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Tale dovere

risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF 9C-360/2012 del

17 settembre 2012).

Per quanto riguarda il fatto,

addotto dal ricorrente, che egli avrebbe fatto confluire alla società mezzi

propri per fr. 327’000 oltre ad aver ottenuto per la società un’ingente linea

di credito, tali apporti, benché volti a risanare la situazione della società,

non costituiscono motivo di giustificazione e di discolpa quando, come nel

presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS.

Del resto la giurisprudenza ha

più volte ribadito che il tentativo dì sanare la situazione debitoria di una società,

effettuando versamenti parziali dei contributi, non costituisce di per sé motivo

di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi

arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del

debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri

amministratori (STFA inc. H 270/03 del 28 giugno 2004, STCA 31.2008.6 del 12

febbraio 2009).

Sia inoltre rilevato che essendo

la società in difficoltà finanziarie da ormai troppo tempo e che il mancato

pagamento dei contributi era cronico – con diffide e procedure esecutive dal

2013, come si esporrà meglio in seguito - gli sforzi che l'opponente avrebbe

profuso per salvare le sorti della società dal fallimento non assurgono a

motivo di discolpa (STFA H 143/02 del 30 gennaio 2003) e quindi il

comportamento del ricorrente è da qualificare come gravemente negligente ai

sensi dell'art. 52 LAVS.

Come inoltre ha pertinentemente

osservato la Cassa nella decisione contestata, in ogni caso “l'illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi

(STCA 12 febbraio 2009, inc. 31.2008.6). Infatti, come stabilito dalla

giurisprudenza federale, nell'ambito dell’accertamento del mancato pagamento

dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità, la

sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una

negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/C)1). In

aggiunta si rileva che la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS

non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a

eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, in c. 31.2007.18+20; STCA 14

giugno 1995, inc. 31.1995.12)”.

In concreto, dalla

documentazione agli atti si evince che al momento dell'assunzione della carica

di amministratore unico, la società era già debitrice nei confronti della Cassa

delle mensilità da luglio a novembre 2015. Si evince poi che tali mensilità

sono state tacitate, unitamente a quella di dicembre, solamente grazie ai

pagamenti fatti durante i mesi di settembre e ottobre 2016 (cfr. dettaglio

evoluzione incasso 2015, doc. A) per una somma di fr. 128'815.10 (doc. B). Quanto

al 2016 nessuno degli acconti emessi risulta essere stato onorato (doc. 3B-C).

Ne consegue che, malgrado il

ricorrente abbia versato nella società un capitale ingente nel periodo da

settembre a novembre 2016 (cfr. allegato a doc. 2) e fatto ottenere una linea

di credito di oltre un milione e mezzo, come con pertinenza rilevato dalla

Cassa, l’opponente ha atteso fino a fine 2016, e quindi dopo dieci mesi

dall’entrata in carica, per saldare il dovuto dell'anno precedente, malgrado le

diffide e i precetti, e ha omesso di effettuare versamenti per l'anno 2016.

Del resto, l’amministrazione ha

con pertinenza rilevato che “(…) l'importo immesso di CHF 327'000.00 sarebbe

stato più che sufficiente per coprire non solo gli arretrati 2015, bensì anche

gli acconti scoperti del periodo gennaio-ottobre 2016 che ammontavano a quel

momento a circa CHF 183'000.O0 (saldo poi ridotto grazie al conteggio di

chiusura). Tuttavia quest'ultima circostanza non si è mai concretizzata. Si

rileva inoltre che per il 2016 la società, non avendo fatto alcun pagamento, non

ha nemmeno riversato alla Cassa la quota trattenuta mensilmente ai propri

dipendenti. Ciò che prefigura una violazione delle prescrizioni ex artt. 14 cpv.

1 e 87 cpv. 3 LAVS. Ciò significa che la società ha trattenuto indebitamente, e

quindi destinato ad altri, scopi tali oneri (…).”

Ha pure sottolineato che per la

giurisprudenza federale “il versamento dei salari ai dipendenti non ha

carattere prioritario rispetto al pagamento degli oneri sociali alla Cassa,

imponendo al datore di lavoro in difficoltà economica, i cui continui pagamenti

sono in grado di garantire unicamente la copertura dei salari netti e non dell'ammontare

lordo degli stessi, di ridurre di conseguenza il volume dei salari ad un

livello che permetta il pagamento anche dei relativi oneri sociali (STF 26

giugno 2017, 9C 436/2016; STF 13 marzo 2018, 9C 548/2017). Oltre a ciò si

rileva che, come previsto dalla giurisprudenza, ritenuto l'ingente fabbisogno

di capitali da parte della società (capitali immessi e linea di credito ottenuta

= circa CHF 2 mio) in rapporto ai contributi allora scoperti, l'opponente non

poteva certo ritenere che il mancato pagamento degli oneri sociali - peraltro

nemmeno per un tempo ragionevole - potesse essere ritenuto essenziale alla

sopravvivenza della società, rispettivamente che in breve tempo la società

sarebbe stata in grado di onorare i propri obblighi nei confronti della Cassa

(STF 12 marzo 2019, 9C- 861/2018)”.

A queste pertinenti

allegazioni questo TCA deve aderire, dovendosi nuovamente ribadire che per

ammettere l'esistenza di un comportamento intenzionale giusta l’art. 52 LAVS è

sufficiente, di principio, che l'amministratore della società abbia dato la

priorità al pagamento di altre spese societarie (salari, fornitori), lasciando

volontariamente che il debito contributivo si accumulasse, potendo incorrere, a

seguito del mancato riversamento, in una violazione penale ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS (cfr. Jean-Maurice Frésard, Les développements

récents de la jurisprudènce du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabiìité e l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag.164 e

165).

Gli sforzi intrapresi dal

ricorrente al fine della riduzione del danno non potrebbero quindi comunque di

per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione al mancato pagamento degli

oneri sociali concretizzatosi sin dal 2013.

Vero è piuttosto che il

ricorrente ha tollerato la situazione sin dalla sua entrata in carica nel dicembre

2015, ove si ricordi che successivamente, già dal mese di marzo 2015 la Cassa

ha dovuto inviare diffide alla società, divenute in seguito sistematiche,

rispettivamente fare intimare nell’ottobre 2015 il primo di svariati precetti

esecutivi (doc. 1/A). In queste condizioni, il ricorrente non poteva non essere

consapevole della difficile situazione in cui versava la società.

Quanto poi all’allegazione

per la quale il mancato pagamento dei contributi sarebbe anche da ricondurre al

comportamento in malafede di un debitore che non avrebbe onorato una fattura di

quasi un milione di franchi, l’argomento, ancorché non comprovato, non ha

pregio. Deve infatti essere osservato che una ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 336/95 del 7 maggio 1997). Il TFA ha

ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione

nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una

crisi finanziaria (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998 consid. 3c e giurisprudenza

ivi citata). Il fatto per esempio che un grosso committente non abbia onorato

le proprie fatture, non può essere tutelato. Una società deve prevedere che

prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso di determinati

crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non incideranno

sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non vengano onorate. Non può

inoltre non essere rilevato che, nella misura in cui le sorti della società

vengono affidate all’apporto di un solo grosso cliente (in un settore per

altro, come quello in cui era attiva la società di cui era amministratore il

ricorrente, nel quale non è escluso possano insorgere effettivi problemi di

incasso), tale circostanza risulta altamente rischiosa, la ditta avendo fondato

la propria esistenza su equilibri delicati, omettendo di differenziare la

propria dipendenza commerciale (in argomento STCA 31.2011.4 del 31.2008.2

del 18 agosto 2008 e riferimenti).

Come detto, dagli atti

risulta che la FA 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi per cui

la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal 2013 rispettivamente

precettarla dal 2015 e che (nonostante le diffide e i precetti a essa

indirizzati; cfr. doc. 3/A-C) nessuna delle dodici richieste di acconto emesse

dalla Cassa per il 2016 è stata onorata (doc. 3/C). Ritenuta questa situazione – che denota una evidente difficoltà della società

a far fronte al proprio obbligo di versare i contributi che si è protratta su

un lungo periodo – l’insorgente non poteva accontentarsi delle

asserite assicurazioni espresse da un debitore.

E comunque, nel solco

della giurisprudenza, fin dalla sua entrata nella società, considerato come già

nel corso della prima metà del 2015 erano state inviate numerose diffide e nell’ottobre

2015 la prima domanda d’esecuzione (seguita dalle altre il 9 e 23 novembre

2015, 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, 18 aprile, 9 maggio, 6 giugno, 16 agosto

e 19 settembre 2016; doc. 1/A/B/C), vale a dire quasi tutte nel periodo di

carica del ricorrente, egli doveva essere ben consapevole dei ritardi nei

pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità

di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità.

Del resto egli ammette che la sua entrata in carica era avvenuta a piena

conoscenza della difficile situazione finanziaria della stessa, tanto è vero

che egli stesso ha affermato di aver assunto la carica proprio per risanare la

società.

Già in questo periodo egli

avrebbe di conseguenza dovuto prendere in considerazione di rassegnare le

proprie dimissioni da amministratore, considerato come secondo la

giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non

essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui

un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di

terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,

constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)

mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,

rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del

7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005

consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Questo Tribunale deve

pertanto ribadire che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare

rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi.

Sia peraltro ancora osservato

che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito nell’esercizio

della sua carica di amministratore, o di essere stato ingannato mediante

raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli

imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7

febbraio 2006).

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la

carica di amministratore unico di una società anonima gli imponeva, RI 1 deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

2.7. Occorre tuttavia esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il

proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). Come accennato, la

giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare

Considerandi

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001

consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In concreto, non possono

essere ammessi validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa,

nel senso della succitata giurisprudenza.

In particolare, nemmeno è

stato addotto, né comprovato, che la società di cui il ricorrente era

amministratore si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera

e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da

prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr.

DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Deve nuovamente essere

sottolineato che la società è stata oggetto di numerose diffide già nel corso

del 2013 e quindi sistematicamente dalla seconda metà del 2014 e, quindi, di

procedure esecutive a partire dalle fatture riguardanti i contributi degli anni

2013.

e 2014, procedendovi quindi in modo sistematico dal mese di ottobre 2015

(doc. 1/A, 3/A/B/C). Tali ritardi nei pagamenti hanno infine portato

all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto che la società abbia

costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di

per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la

responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la

massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27

giugno 2004 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Nel dicembre 2016 è quindi

stato dichiarato il fallimento. In queste condizioni si può affermare che i

problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti

contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 133'834.30,

come da documentazione agli atti (spese amministrative e interessi di mora

inclusi; doc. 1 e 2 allegati).

Non si è dunque in

presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla

giurisprudenza federale (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente

in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.;

STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01,

consid. 3.4.3). L’Alta Corte ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.

anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato

versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi

erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003

nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002

nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa

H., M. e S., H 209/01, consid. 4b), circostanza che non sussiste nel caso in

esame.

Nel caso in esame la verità

è piuttosto che la società versava già da un considerevole tempo in serie

difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare a dare priorità al

pagamento dei salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro non

essendo un motivo di discolpa.

In una situazione come

quella in cui si trovava la società, a maggior ragione quindi l’avere procrastinato

costantemente il pagamento dei contributi paritetici quantomeno dal 2015 e

lasciato scoperti buona parte degli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è

segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la

responsabilità dell’amministratore cui incombeva per legge la massima vigilanza

nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce

una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). Il mancato

pagamento dei premi è, dunque, da considerare cronico.

Non è quindi affatto

accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,

che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,

secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la

sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai

suoi crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).

Viste le circostanze

rilevate è piuttosto evidente il contrario.

Infine, come già

accennato, ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il

fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante mezzi propri. Pagamenti

parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso

contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti

contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche

importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per

questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul

punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

L’insorgente non può

quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento

costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

Nel caso in esame, in

considerazione di quanto precede il fatto che una parte dei contributi si riferisca

a fatture scadute (quelle per i mesi di novembre e dicembre 2016) dopo la

dichiarazione di fallimento (il 1. dicembre 2016) non può avere valenza

liberatoria per l'opponente per il quale deve essere ammessa una grave

negligenza che ha portato all'irrecuperabilità dei contributi relativi ad un

lungo periodo di scoperto e, quindi, anche all’apertura del fallimento.

Come è stato dianzi

evidenziato, malgrado il ricorrente abbia iniettato nella società un importante

capitale nella società e pure ottenuto una linea di credito, dette misure si

sono rilevate insufficienti per evitare o limitare il danno patito dalla Cassa.

La Cassa ha in proposito

pure osservato come il ricorrente abbia addirittura protratto l'attività della

società persino dopo che la

Cassa, per limitare il più

possibile il danno, aveva depositato il 30 giugno 2016 un'istanza alla Pretura

di __________ chiedente il fallimento della FA 1 senza preventiva esecuzione ex

art. 190 LEF.

A detta della Cassa, “il

fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri

delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a -

mancato riversamento di almeno la quota parte di oneri sociali trattenuta ai

dipendenti nel 2016; -

cronico differimento dei pagamenti; - mancato pagamento di diversi acconti e

del conguaglio 2016;

ha fatto sì che l'opponente

trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la

giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente

(STF 27 novembre 2018, 9C 701/2018), aggravando ulteriormente il danno subito

dalla Cassa e impegnando, nell’ottica di un nesso di causalità diretta, la

responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore unico della

società, anche per

quanto attiene ai

contributi relativi a fatture scadute dopo il decreto di fallimento.”

A tali argomentazioni

questa Corte deve aderire.

Per quanto riguarda l'imponibilità

delle retribuzioni, si evidenzia nuovamente che i contributi paritetici AVS

devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è

pagato, su tutte le retribuzioni

dovute per ii periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto

all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali

sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario

(RCC 1976, pag. 87).

Anche sotto questo profilo

è data la responsabilità del ricorrente.

2.8

Per quanto riguarda

l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la Cassa ha

sufficientemente documentato (doc. 1 e allegati, 3/A, B, C) e quantificato la

pretesa in fr. 133'834.30, corrispondente ai contributi paritetici scoperti

riferiti agli anni dal 2013 al 2017, di cui fr. 24'247.60 per contributi sulle

rivendicazioni di credito dopo controllo della società datrice di lavoro. Come

già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi

esente da critiche e come tale va ammesso, ricordato nuovamente il principio

per il quale se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria

pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT ll 1995 pag. 396),

dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù

dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza

dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133).

Va pure osservato che i contributi

di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono a oneri già scaduti e non

tacitati al momento dell’entrata in funzione del ricorrente, e a oneri scaduti

in seguito (cfr. Pratique VSI 1992 pag. 269 consid. 7; RCC 1898 pag. 114

consid. 4).

Il ricorrente contesta (in

realtà esplicitamente solo nella sua precedente opposizione alla decisione di

risarcimento del 12 aprile 2019) l'ammontare del danno, sostenendo innanzitutto

che alcuni salari insinuati nel fallimento sarebbero già stati percepiti e

alcuni dipendenti avrebbero trovato un posto di lavoro dopo la loro insinuazione

di credito, ma senza darne comunicazione all'Ufficio fallimenti (per quanto

riguarda invece la censura relativa alla sua mancata responsabilità per i

contributi relativi ai salari rivendicati per il periodo successivo alla dichiarazione

di fallimento cfr. al consid. 2.7).

Ora, tale allegazione

risulta sprovvista di alcun substrato probatorio e non allega indizi concreti

che possano anche solo lasciar dubitare della correttezza delle rivendicazioni salariali

annunciate nel fallimento e ammesse in graduatoria (doc. D), dalla quale emerge

peraltro che il ricorrente ha accettato i crediti vantati dai creditori di I.a

e Il.a classe (comprendenti quindi i salari rivendicati dai dipendenti qui

contestati e i relativi contributi insinuati dalla Cassa), limitandosi

unicamente a contestare alcuni crediti di Ill.a classe in questa sede

irrilevanti.

La Cassa ha del resto

precisato, nella decisione oggetto di impugnativa, di aver comunque già dedotto

dalle

rivendicazioni dei salariati

le indennità di insolvenza percepite dai lavoratori, come ben si evince dalle

distinte di salari rivendicati e dal conteggio dettagliato allestito il 15

ottobre 2018 dalla Cassa all’attenzione della società fallita, rimasto peraltro

incontestato (cfr. giustificativi allegati alla decisione risarcitoria, doc. 1).

Il ricorrente ritiene inoltre

che la Cassa abbia conteggiato in doppio alcuni stipendi relativi all'anno

2016, precedenti alla dichiarazione di fallimento. Ora, a prescindere dal fatto

che anche questa allegazione non è stata minimamente comprovata né dettagliata,

la Cassa ha in merito osservato con pertinenza che la distinta salari dell'anno

2016, sulla base della

quale sono conteggiati i

contributi, è stata compilata dalla società stessa (doc. E), la quale evidentemente

non avrebbe avuto alcun motivo di inserire salari non versati. Va parimenti

osservato che se i dipendenti hanno rivendicato in sede fallimentare determinate

mensilità di salario, ciò significa, fino a prova del contrario, che tali

mensilità non sono state effettivamente percepite. Non resta che nuovamente

sottolineare che in sede di verbale presso l’Ufficio fallimenti di __________

il 1. dicembre 2016 il ricorrente, nella sua funzione di amministratore unico

della società fallita, non ha negato che in quel momento non fossero ancora

stati disdetti i contratti di 25-30 dipendenti (doc.1/F).

Del resto, dalla documentazione

agli atti e dalle indicazioni fornite dalla Cassa, risulta che alla disdetta di

tali contratti ha dovuto procedere l’Ufficio fallimenti. Tali disdette hanno

inevitabilmente comportato per diversi dipendenti il mancato percepimento, in

particolare per gli anni 2016 e 2017, di quanto da essi dovuto a titolo di

salari per gli ultimi mesi e indennità varie.

Sia peraltro nuovamente

ricordato (cfr. al consid. 2.3) che

per quanto riguarda infine

l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza i contributi

paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il

salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività

durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF

110.

V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il

lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo quindi determinante sapere

se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 31.2002.48/49

del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).

Da tutto quanto precede,

ne discende che il ricorrente non ha apportato valide motivazioni atte a

mettere in dubbio il credito fatto valere dalla Cassa.

2.9

Visto quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando

la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore

unico con firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.

Non avendo adempiuto agli

obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno,

nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), sono stati

invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa e,

quindi, assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi

paritetici della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 133’834.30 per gli

anni 2013-2017.

2.10

Quanto alla richiesta di

edizione dell’incarto dall’Ufficio Fallimenti “del dossier fallimentare di FA

1” formulata nel gravame, va detto che la stessa va respinta in quanto

ininfluente per quanto riguarda la determinazione della responsabilità

dell’insorgente, il quale, come si è potuto appurare sulla base degli atti di

causa, non ha adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico con

diritto di firma individuale di una SA gli imponeva e va quindi ritenuto responsabile

ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

Per costante

giurisprudenza, se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del

ricorrente va respinta, essendo la documentazione agli atti

sufficiente per poter concludere circa la responsabilità dell’insorgente ex

art. 52 LAVS. Va del resto ancora ricordato all’insorgente che, soprattutto se

rappresentato da un legale, non può essere richiesta in termini generici

l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle

parti indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare i motivi di

discolpa invocati a sostegno del loro corretto agire (STFA H 170/01 del 23

luglio 2002 confermata nelle STFA H 177/01 del 15 novembre 2002 e H 258/03 del

14.

aprile 2005).

2.11

Visto tutto quanto precede, il

ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

In DTF 137 V 51, chiamato

a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti