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31.2019.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2020Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente

o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

Considerandi

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6

Nella fattispecie concreta, accettando

la carica di socio gerente/ presidente della gerenza con diritto di firma

individuale della FA 1 l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano.

Va qui ricordato che,

secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei

danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una

società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il

gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un

amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della

gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società.

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H

209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Dispositivo

Per questi motivi,

l’assunto del ricorrente che sostiene di non aver avuto alcun potere

decisionale e che l’unico responsabile della gestione societaria era Walter

Dolci non è rilevante per liberarlo da qualsiasi responsabilità ex art. 52

LAVS.

2.7. Al

ricorrente, come detto, la Cassa ha imputato il mancato pagamento del

conguaglio dei contributi 2015 emesso il 26 agosto 2016, quindi successivamente

alle sue dimissioni del 13 maggio 2016 (cfr. specchietto in doc. 7).

Va qui ricordato che secondo la

giurisprudenza, l'organo dimissionario non risponde del conguaglio relativo a

un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso

successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7 febbraio 2001 in re

A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza pregressa riferita alla

violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 35 cpv.2 OAVS

(STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

L’art.

35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla

cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari

durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG “è

ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le

differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori

di lavoro.”

Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di

comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la

somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale

indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una

notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti,

rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella

effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e

colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in

violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla

possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che

sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale

siano presenti (cfr. STF

9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1 e giurisprudenza citata).

Ritornando

al caso in esame, nella decisione contestata (consid. 6.2) la Cassa ha correttamente

fatto presente che:

" (…) per

l’anno 2015 la Cassa ha fatturato gli acconti sulla base di una somma salariale

annua di CHF 100'000 (25'000 a trimestre – doc. A-A3), mentre l’ammontare

effettivo dei salari è risultato essere di CHF 216'387,27 (doc. B), ciò che ha

comportato una differenza addirittura del 194,25%, tra la somma utilizzata per

il calcolo degli acconti e reale massa salariale”.

Non solo, avendo superato

la somma di fr. 200’00.-- la società avrebbe dovuto pagare acconti mensili e

non trimestrali (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).

Contestando una violazione

dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, l’insorgente fa riferimento al “contratto di compravendita”

del 13 maggio 2016” (doc. C) con il quale, insieme a Walter Dolci, ha ceduto a

Raffaele Balzano le quote sociali per complessivi fr. 100’000.--, importo

ampiamente sufficiente per far fronte agli oneri sociali rimasti scoperti.

Rimarca inoltre che nel 2016 la società disponeva di un utile di fr. 51'175,23

(doc. D).

In sede di risposta la

Cassa ha correttamente evidenziato che tale cessione non è parificabile a

lasciare mezzi liquidi sufficienti o istituire veri e propri accantonamenti,

così come richiesto dalla succitata giurisprudenza.

Occorre infatti rilevare

come dal succitato contratto non risulti che il ricavato della cessione sia

confluito nelle casse della società. Non risulta nemmeno che l’acquirente si

sia impegnato ad immettere nuovi fondi nella società per garantire il pagamento

degli oneri sociali; piuttosto si è assunto la responsabilità degli attivi e

dei passivi (su questo punto cfr. consid. 2.8).

Nondimeno in sede di

risposta la Cassa ha altresì correttamente rilevato che a fine 2016 la società

disponeva di meno di fr. 7'000.-- di liquidità, importo ampiamente

insufficiente per garantire il pagamento del conguaglio.

Oltretutto nella decisione

contestata (cfr. consid. 7) è stato rimarcato che nel 2015 la società non ha integralmente

riversato alla Cassa l’intera quota trattenuta mensilmente ai dipendenti (doc.

5), ciò che costituisce una violazione delle prescrizioni.

2.8. Il ricorrente, sempre con

riferimento al succitato contratto di compravendita delle quote societarie,

rileva come con lo stesso il signor __________ si sia assunto tutti i passivi

della società, oneri sociali inclusi e pertanto egli è da considerare l’unico

responsabile del danno cagionato alla Cassa.

Tale assunzione di responsabilità

non ha valenza liberatoria ex art. 52 LAVS. Infatti, secondo giurisprudenza

federale un siffatto accordo è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa,

trattandosi di mera questione interna (STF del 29 ottobre 2008 nella causa B,9C_788/2007,

consid. 3.3.2; del 7 marzo 2008 nella causa B, H 10/07, consid. 6.2; STFA 28

aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H. 209/00, consid. 7.2.2).

2.9. Visto quanto sopra,

confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, il gravame va respinto.

2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità

del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa

di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è

pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti