31.2019.20
Confermata responsabilità di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro. Respinta l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. Conferma dell'ammontare del danno subito dalla Cassa. Negati motivi di discolpa e di giustificazione
7 maggio 2020Italiano36 min
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.20
BS
Lugano
7 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
(radiata da RC il
1° luglio 2019)
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 3
agosto 2015 (la precedente ragione sociale era __________, con sede a __________
cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
TERZ
1 è stato socio e presidente della gerenza dal 3 agosto 2015 al 28 marzo 2017,
con diritto di firma individuale (date di pubblicazione a RC).
RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente dal 3 agosto 2015 e di socio
liquidatore dall’11 luglio 2017 fino al fallimento della società, entrambe le
cariche con diritto di firma individuale (date di pubblicazione a RC).
1.2. La
FA 1 è stata affiliata quale datrice di lavoro alla CO 1 (in seguito: Cassa) dal
1° agosto 2015.
Dal
marzo 2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la
Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla ed anche precettarla dal giugno
2016 (cfr. specchietti dell’evoluzione dei pagamenti dei contributi 2016 - 2018
in doc. 6-8).
In
date 20 luglio 2017, 31 agosto 2017, 9 gennaio 2018, 21 marzo 2018 e 16 agosto
2018 l’Ufficio esecuzione del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa
diversi attestati carenza beni per contributi AVS/AI/ IPG/AD relativi agli anni
2016 e 2017 (cfr. doc. 10 A-B e sub doc. 11).
Con
decreto del 15 ottobre 2018 della Pretura del Distretto di __________ è stato
dichiarato il fallimento della società nel quale la Cassa ha insinuato un
credito di fr. 37'278,10 per contributi non versati negli anni 2016, 2017 e
2018, quest’ultimo per i mesi di gennaio-giugno (sub doc. 11). La procedura è
stata sospesa per mancanza di attivi con decreto della medesima Pretura del 4
febbraio 2018. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 1° luglio 2019 (cfr.
estratto RC).
1.3. Costatato
di aver subito un danno, il 15 maggio 2019 – confermata con decisione su
opposizione del 9 settembre 2019 - la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1 una
decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 37'278,10,
relativo ai contributi paritetici non pagati dalla società per gli anni dal
2016 al 2018 (quest’ultimo sino al mese di giugno), in via solidale con TERZ 1
limitatamente a fr. 13'533,30.
1.4. Contro
la succitata decisione su opposizione insorge RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con
la risposta di causa la Cassa ribadisce in particolare una violazione degli
obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo
formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici. La Cassa rileva
inoltre che, tenuto conto dell’accredito per la ridistribuzione della tassa sul
CO2 di fr. 112,70 nonché dei pagamenti nel frattempo effettuati da TERZ 1 per
fr. 320.--, l’importo del danno subito dev’essere aggiornato e ridotto a fr.
36'838,40.
1.6. Con decreto del 14 novembre 2019 il
Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, ex socio e presidente della
gerenza della FA 1, intimandogli un termine per inoltrare delle osservazioni
(VI). Questi è tuttavia rimasto silente.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p.
646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche
il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates
nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC
1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate).
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1.
gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79
segg.).
Nel
caso concreto, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni ed allo
scioglimento della società, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria)
a RI 1, quale organo formale della FA 1, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società
insolvente, dei contributi sociali dovuti.
2.3. Con
il ricorso RI 1 ha sollevato genericamente l’eccezione di prescrizione dei
crediti vantanti dalla Cassa.
Va
qui ricordato che l’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del
danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del
danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di
cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.
1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e
non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito
risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato
(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta
dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di
lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente
a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La
conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o
dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile
– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei
contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V
195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92
consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC
1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23
luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1).
Conformemente alla
giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la
conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o
di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni
definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti
l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito
contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una
persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il
termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente
decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto
1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19
agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del
20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256,
112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de
réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405). Da
tale momento, come accennato (cfr. consid. 2.2), non vi è inoltre motivo per
non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi
sussidiariamente responsabili anche se il datore di lavoro esiste
giuridicamente (DTF 113 V 256; RCC 1988 pp. 137s; ZAK 1985 p. 619; Nussbaumer,
Das Schadenersatzverfahren, cit., p. 109; idem, Die Haftung, cit., p. 1075). Del resto, con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di
pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza
del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima
della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230
LEF.
Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione
inizia a decorrere dalla data di rilascio, il 20 luglio 2017, dei primi
attestati di carenza di beni per gli acconti del II e III trimestre 2016.
Avendo
intimato la decisione di risarcimento il 15 maggio 2019 (doc. 1), la Cassa ha
rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito
risarcitorio non è prescritto.
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributributi
partitetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società dal 1° gennaio 2016 al 30
giugno 2018 che la stessa non ha mai versato (cfr. i conteggi allegati alla
decisione di risarcimento). I contributi del 2016 sono stati determinati sulla
distinta salari di quell’anno firmata dal ricorrente (doc. 4). Per gli anni
2017 e 2018 (quest’ultimo sino a giugno), non avendo il ricorrente, quale
liquidatore della società, dato seguito alla diffida del 24 agosto 2018 da
parte della Cassa di comunicare se la società aveva versato o meno dei salari
(doc. 3/D), con rapporto 16 ottobre 2018 il Servizio ispettorato della Cassa ha
allestito le relative distinte sulla base degli acconti emessi (doc.3/E) che
non sono stati contestati.
Precedentemente,
il 25 luglio 2018 la Cassa ha notificato al ricorrente, sempre nella veste di
liquidatore della società, i crediti contributivi vantati (sub doc. 11) senza
aver ricevuto alcuna contestazione in merito.
Il
ricorrente contesta ora l’esistenza di un salario rispettivamente di un reale
rapporto contrattuale tra i soci e la società non essendo provato che i primi
abbiano percepito o maturato il relativo diritto. Evidenzia inoltre che non vi
sono state delle rivendicazioni salariali, avendo egli in particolare rinunciato
al suo compenso, certo che non avrebbe beneficiato di indennità di
disoccupazione. Pertanto l’insorgente contesta i succitati conteggi della
Cassa.
Occorre ricordare che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono
dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di
lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da
attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi,
indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le
retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il
salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.
87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia
stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a
tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110
V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia
a chiedere l’effettivo versamento del salario (sottolineatura del
redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui
si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile
2008 consid. 2.2).
In casu, va
sottolineato che il ricorrente non ha sostenuto che i soci, tra cui lui stesso,
non abbiano svolto attività lucrativa per conto della FA 1. A tal riguardo va
rilevato che la distinta salari del 2016 – nella quale tra l’altro figurano
quali salariati i soci della società (incluso quindi il ricorrente) – è stata
compilata dallo stesso insorgente (doc. 4). Inoltre, con email del 9 dicembre
2015 egli ha chiesto alla Cassa l’estratto individuale affermando di essere
stato assunto a settembre dalla FA 1 (doc. 5). Se poi la società non ha versato
Fatti
i salari, rispettivamente il ricorrente vi ha rinunciato, secondo la
giurisprudenza succitata, questo non è rilevante. Determinante è che dalle
circostanze suddette non si è trattato di mere aspettative salariali.
Non
vi è pertanto motivo per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa
relativi ai contributi dovuti nel periodo in esame.
La
Cassa ha inoltre prodotto delle tabelline dalle quali si evince l’evoluzione
del debito contributivo e dalle quali emerge che la società non ha versato
alcun onere sociale (doc. 6-8). Inoltre, come detto sopra, l’amministrazione ha
allegato i diversi attestati di carenza beni.
In
queste circostanze, l’ammontare del danno richiesto al ricorrente, oltre ad
essere corretto, è stato sufficientemente documentato e va quindi confermato.
In
sede di risposta di causa la Cassa ha pertinentemente fatto presente che,
tenuto conto dell’accredito per la ridistribuzione della tassa sul CO2 di fr.
112,70 nonché dei pagamenti nel frattempo effettuati da TERZ 1 per fr. 320.--,
l’ammontare del danno deve essere aggiornato e ridotto a fr. 36'838,40.
2.5. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente
in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a).
Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS;
RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno
a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,
il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio
nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid.
4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.7. Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52;
Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer
Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre
esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle
prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
La
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di
speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF
121 V 244 consid. 4b)
2.8. Nella
fattispecie concreta, il ricorrente sostiene di essere stato socio nonché
effettivo gerente dal mese di marzo 2017, più precisamente dal 6 marzo 2017,
giorno in cui egli ha stipulato con TERZ 1, socio e presidente della gerenza
della società dal 3 agosto 2015 al 28 marzo 2017, il contratto di cessione
delle quote detenute da quest’ultimo (doc. 3/A e 3/B).
Ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS determinante è
invece che, come risulta dall’estratto RC informatizzato agli atti, egli ha
assunto la carica di socio e gerente (con diritto di firma individuale) della FA
1 il 3 agosto 2015 (cfr. il relativo verbale assembleare del 28 luglio 2015 in
doc. 9) e che dall’11 luglio 2017 è divenuto socio e liquidatore (cfr. il
relativo rogito del 3 luglio 2017 in doc. 3/C; va qui ricordato che il
liquidatore di una società è considerato organo formale della stessa: cfr. Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §4 nr. 207,
pag. 51), entrambe le cariche con diritto di firma individuale. Per questo
motivo la Cassa gli ha correttamente imputato quale danno i contributi sociali dovuti
e non soluti dalla società dal 2016 a giugno 2018 anche se, come asserito, egli
“è rimasto praticamente solo tre mesi fino alla messa in liquidazione della
società” (cfr. ricorso punto no. 2.3). Egli è rimasto in carica
quale organo formale più a lungo di TERZ 1 (cfr. consid. 1.1), motivo per cui a
quest’ultimo la Cassa gli ha imputato “solo” fr. 13'533,30 di danno, in via
solidale con il ricorrente.
Quanto
ai suoi obblighi di socio gerente, va ricordato al ricorrente che, conformemente
alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei
danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una
società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un
amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg.
226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno
2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato
secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF
9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01
del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del
15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Per
giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi
della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa
(RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA
31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
Considerandi
Addirittura
è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di
fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un
amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti
(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa
A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di
alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non
costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21
maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione
non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna
remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già
di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano
esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto
non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92
del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
In
concreto, vista la succitata giurisprudenza, il fatto, addotto dal ricorrente,
che la società fosse effettivamente gestita da TERZ 1 sino a tre mesi prima
della liquidazione della stessa non lo libera da una sua responsabilità ex art.
52.
LAVS avendo egli comunque un obbligo di vigilanza e di diligenza in merito
al versamento degli oneri sociali.
Occorre
poi rilevare che, come si evince dai menzionati specchietti relativi all’evoluzione
del debito contributivo, già dal mese di marzo 2016 la Cassa ha iniziato a
diffidare regolarmente la società affinché liquidasse il dovuto e a precettarla
dal giugno 2016 non riuscendo ad incassare alcunché. Oltretutto la società non
ha riversato alla Cassa l’intera quota trattenuta mensilmente dal salario dei
dipendenti, ciò che costituisce una violazione delle prescrizioni (artt. 14
cpv. 1 e 87 cpv. 3 LAVS).
Della
cronica morosità della società per quel che concerne il versamento dei
contributi il ricorrente, facendo uso del suo obbligo di vigilanza, avrebbe
dovuto rendersene conto e sollecitarne il pagamento e, in caso di mancato
riscontro, avrebbe dovuto inoltrare le proprie dimissioni.
In
sede di opposizione RI 1 ha sostenuto che una volta visionata la contabilità si
sarebbe reso conto della grave situazione debitoria mettendo la società in
liquidazione dopo 2 mesi. Ribadito il più volte citato obbligo di controllo e
di diligenza, sin dall’inizio del suo mandato il ricorrente avrebbe dovuto
visionare la contabilità, in particolare per quel che concerne i pagamenti
degli oneri sociali. Del resto egli non ha asserito di esserne stato impedito.
In queste circostanze, la (tardiva) liquidazione della società non può giovare
all’insorgente.
Non
va poi dimenticato che, quale socio liquidatore, non ha dato seguito, malgrado
la diffida del Servizio ispettorato della Cassa, al suo obbligo di compilazione
delle dichiarazioni dei salari degli anni 2017 e 2018 (doc. 3/D), ciò che
costituisce una violazione delle prescrizioni.
2.9
L’insorgente sostiene che il mancato pagamento dei contributi è stato
effettuato nell’intento di salvare la società a seguito della mancanza di
liquidità, rinunciando allo stipendio.
Occorre
piuttosto esaminare l’esistenza di speciali circostanze che avrebbero potuto
legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni
sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
Ora,
non misconoscendo la rinuncia salariale operata dal ricorrente, non va tuttavia
dimenticato che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha versato
alcun contributo (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc.
6-8). Infatti dal marzo 2016 la società è entrata in mora col pagamento dei
contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla ed anche
precettarla dal giugno 2016 (cfr. specchietti dell’evoluzione dei pagamenti dei
contributi 2016- 2018 in doc. 6-8). In queste condizioni si può affermare che i
problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti
contributi dal 2016 sino al mese di giugno 2018. Trattandosi di un lasso di
tempo non trascurabile, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In
queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il
mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi
finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA
del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è
dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243,
principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa
W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa
D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato
cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7
maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in
cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per
contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se
tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr.
DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.
3.1
e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5;
STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo
la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa
A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18,
ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti,
decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno
l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.
e P. L.).
A
titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA
(cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione,
la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato
immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando
prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In
questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società
giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati
i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4
maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu
non realizzati.
Ora,
in concreto l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e
lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di oltre due anni, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del socio gerente cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e
nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione
del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).
2.10
Visto
tutto quanto precede, tenuto conto della riduzione del danno (cfr. consid. 2.4),
RI 1 è condannato a risarcire alla Cassa di fr. 36'838,40.
In
tal seno il ricorso va accolto parzialmente. Considerato che la riduzione del
danno a seguito della ridistribuzione a favore del ricorrente della tassa CO2
(fr. 112,70) è minima rispetto all’ammontare del danno subito dalla Cassa, che
i versamenti effettuati da TERZ 1 non incidono sulla responsabilità ex art. 52
LAVS dell’insorgente – le cui censure ricorsuali si sono rilevate infondate – non
si assegnano ripetibili parziali.
2.11
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità
di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a
un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ RI 1 è
condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 36'838,40.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti