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Decisione

31.2019.22

Responsabilità del datore di lavoro. Nel caso concreto la procedura ex art. 52 non è prematura. Sulla base della comunicazione dell'Ufficio fallimenti il danno è almeno sorto parzialmente e la Cassa p

19 maggio 2020Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e

il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Nel caso in esame,

nella decisione contestata (cfr. consid. 5.4) la Cassa ha fatto presente che

nell’ambito delle proprie ricostruzioni relative alle rivendicazioni salariali

dei dipendenti della società ha potuto accertare che per gli anni dal 2015 al

2017 “una parte dei salari sono stati versati a contanti e in nero al

proprio personale; nella maggior parte dei casi il salario notificato alla

Cassa non era conforme al salario a cui i dipendenti, per anzianità e monte ore

espletate avrebbe avuto diritto secondo il CCL di riferimento; al personale non

è stata riconosciuta alcuna indennità per il tempo di trasferta (soggetta a

contribuzione AVS)”.

Quanto sopra non è

stato oggetto di contestazione. Anzi nel gravame l’insorgente, amministratore

unico della FA 1, ha scritto che “conferma ed accetta qualsivoglia

responsabilità ex art. 52 LAVS.”

Considerandi

2.6

Visto quanto sopra, confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per il danno subito di fr.

71'880,15, riservata la cessione di un eventuale dividendo da fallimento da

parte della Cassa, il ricorso va respinto.

2.7

Il TF, nella DTF 137

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei

confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è

ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.--

o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa

l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello

Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le

recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della

“questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti