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Decisione

31.2019.22

Responsabilità del datore di lavoro. Nel caso concreto la procedura ex art. 52 non è prematura. Sulla base della comunicazione dell'Ufficio fallimenti il danno è almeno sorto parzialmente e la Cassa poteva iniziare la procedura

19 maggio 2020Italiano20 min

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

Source ti.ch

CO 1Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.22

BS

Lugano

19 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata costituita

il __________ 2014 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC

informatizzato agli atti).

RI

1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma

individuale, dal 5 dicembre 2014 fino al fallimento della società (16 agosto

2017).

1.2. Dal

1° gennaio 2015 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in

qualità di datore di lavoro.

Con

decreti del 16 agosto 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stata

dichiarate l’apertura del fallimento della società (FUSC __________2017) e

successivamente autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la

procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC __________2017).

La

Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ il

proprio credito di fr. 71'880,15, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e

AF non soluti dalla società per gli anni dal 2015 al 2017, di cui fr. 5'812,15

per contributi su rivendicazioni salariali, dopo controllo del datore di

lavoro.

Con

comunicazione del 7 giugno 2019 l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________

ha informato la Cassa che “è possibile che vi sia un dividendo a favore

della 2.a classe, ma molto esiguo” (doc. 1/B).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione del 12 luglio 2018,

confermata con decisione su opposizione del 28 ottobre 2019, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 71’880, per

contributi paritetici dovuti per gli anni 2015 – 2017 e non soluti dalla

società (doc. 1 e 3).

1.4. Con

il presente ricorso RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la

suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.

Ritiene

la procedura ex art. 52 LAVS prematura poiché gli attivi e i passivi della

fallita, elencati nell’inventario, nonché i crediti insinuati contenuti nella

bozza della graduatoria non permettono di definire il danno effettivamente

subito dalla Cassa, ritenuto inoltre che non è escluso che per la stessa sia

previsto un dividendo, seppur esiguo, da fallimento. Per questi motivi chiede

la sospensione della procedura giudiziaria amministrativa sino al definitivo

deposito dell’inventario e della graduatoria.

1.5. Con

la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella

decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce

come la procedura risarcitoria non sia prematura, prevedendo di subire un danno

almeno parziale. Respinge pertanto la richiesta di sospensione della procedura.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità

o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la

citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.

5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la

Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, amministratore unico, i

contributi paritetici non versati dalla società dal 2015 al 2017.

2.3. Secondo

giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS subentra nel

momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere

recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di

perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione

dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura

ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto

intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza del

danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di pignoramento, il

danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).

Quanto

alla conoscenza del danno, che fa scattare l’inizio del termine di prescrizione

dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2019), la

cassa ne ha conoscenza quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente

esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non

permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano

giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 128 V 15 consid. 2a pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e sentenze ivi citate).

In

caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno interviene

con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo (DTF 113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato

con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente

conoscenza del danno con il deposito della graduatoria (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Tale conoscenza può, in

presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello

stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta

dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori,

che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V

196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al

momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121

V 240; per il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza

di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre

2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010).

Questi

principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la

decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di

conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti).

Nel

caso in esame, il danno per la Cassa è sorto con l’apertura del fallimento,

proseguito in via sommaria.

La

Cassa ha fatto risalire la conoscenza del danno con la ricezione della

comunicazione del 7 giugno 2019 dell’Ufficio fallimenti del Distretto di __________

che l’ha informata che “è possibile che vi sia un dividendo a favore della

2.a classe, ma molto esiguo” (doc. 1/B).

Il

ricorrente sostiene che la procedura ex art. 52 LAVS

sarebbe prematura poiché gli attivi e i passivi della fallita, elencati

nell’inventario, nonché i crediti insinuati contenuti nella bozza della

graduatoria non permettono di definire il danno effettivamente subito dalla

Cassa, ritenuto inoltre che non è escluso che per la stessa sia previsto un

dividendo, seppur esiguo, da fallimento. Per questi motivi chiede la

sospensione della procedura giudiziaria amministrativa sino al definitivo

deposito dell’inventario e della graduatoria.

Ora, tenuto conto

dell’inventario eretto dall’Ufficio fallimenti il 6 novembre 2019 (doc. B) e

dalla (bozza) della graduatoria di fallimento (doc. C), la Cassa aveva gli

estremi per iniziare la presente procedura risarcitoria.

Come correttamente

indicato nella riposta di causa, gli unici attivi a disposizione della

massa fallimentare della società sono costituiti da contanti per fr. 64'818,32

iscritti ad inventario come “prestazioni Dip. Finanze”.

Quali crediti a

favore della stessa risultano:

-

fr. 144'417,41 vantato nei confronti di

singoli dipendenti indicati nell’inventario a titolo di semplice promemoria;

-

fr. 561'171,07 che il ricorrente,

azionista della società, dovrebbe rifondere alla stessa, inventariato per un

valore simbolico di fr. 1.--;

-

eventuale credito per azione di

responsabilità nei confronti degli organi societari che l’amministrazione del

fallimento ha indicato in fr. 1.--;

-

“presunto credito nei confronti del

DSS per spese di trasferta” di fr. 411'969,60 parimenti inventariato con

fr. 1.--.

Dalla graduatoria

risultano indicati i seguenti crediti (esclusi quelli di terza classe) vantati

nei confronti dalla società:

-

fr. 162'939,50 relativi a creditori di

prima classe (rivendicazioni salariali):

-

fr. 73'769,05 di creditori di seconda

classe, di cui fr. 71'880,15 di contributi paritetici rivendicati dalla Cassa

nei confronti della massa fallimentare.

Valutate come

scarse le probabilità d’incasso dei crediti vantati dalla massa fallimentare,

visto l’unico ammontare in contanti, la comunicazione 7 giugno 2019

dell’Ufficio fallimenti – che “è possibile che vi sia un dividendo a favore

della 2.a classe, ma molto esiguo” (doc. 1/B) appare – ammesso e non

concesso che spetti allo scrivente TCA valutarne la fondatezza – corretta e

giustificata.

Il ricorrente

sostiene che dall’attuale situazione del fallimento non si può dedurre

l’assenza di distribuzione del dividendo a favore della Cassa.

In particolare fa

riferimento al preteso rimborso spese di fr. 400’000.-- vantato dalla società

nei confronti del DSS, rivendicazione che è stata contestata dal Consiglio di

Stato (cfr. scritto del 12 giugno 2018 all’Ufficio fallimenti; sub doc. 2).

Benché l’amministrazione del fallimento l’abbia inventariata con un solo

franco, continua il ricorrente, ciò non esclude che, in caso di rinuncia da

parte dell’Ufficio fallimenti, il recupero del credito verrebbe posto in cessione

ex art. 260 LEF ai creditori interessati. In caso di ricavo superiore al

credito del creditore cessionario, tale importo sarà riversato alla massa

fallimentare a tacitazioni dei creditori di Ia ed eventualmente di IIa classe.

Inoltre, egli

rileva come la massa fallimentare abbia dei crediti nei confronti degli ex

dipendenti da compensare con le rivendicazioni salariali degli stessi iscritti

in Ia classe, ciò che aumenterebbe la possibilità di distribuzione alla Cassa

di un dividendo da fallimento. A tal riguardo, in sede di risposta

l’amministrazione ha rettamente osservato che “nella denegata ipotesi in cui

l’Ufficio fallimenti riconosca il credito di CHF 144'417,41 vantato nei

confronti dei dipendenti, deducendoli conseguentemente dai crediti di prima

classe – ciò che non è peraltro ancora avvenuto rispettivamente non è dato di

sapere se ciò avrebbe effetto sulle rivendicazioni salariali poste in prima

oppure in terza classe -, gli attività al momento a disposizione (CHF

64'818,31) non sarebbero in ogni caso sufficiente per tacitare integralmente i

crediti posti in seconda classe”.

Per quel che

concerne i passivi, il ricorrente fa presente come con la bozza della

graduatoria l’Ufficio fallimenti abbia drasticamente ridotto le pretese

salariali, con conseguente possibilità di distribuzione di dividendo ai

creditori di IIa classe.

Infine di

transenna il ricorrente segnala di aver già depositato presso il Ministero

pubblico suoi averi in contanti per il pagamento delle pretese della Cassa.

Sempre nella risposta di causa quest’ultima ha precisato che “gli averi in

contanti che il signor RI 1 avrebbe depositato presso il Ministero pubblico –

insufficienti invero nel loro ammontare (CHF 3’393.41, CHF 7'703 ed Euro

833.03) per rifondere il danno subito dalla Cassa – non hanno alcuna attinenza

con il credito di natura contributiva (da non confondere con quello

risarcitorio) vantato dalla Cassa nei confronti della massa fallimentare della FA

1”.

Orbene, visto

quanto sopra è poco probabile che dal fallimento della società la Cassa potrà

ricevere un dividendo che permetterà di coprire l’intero credito contributivo. A

tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente

che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l’inizio di una

procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). Inoltre, questo TCA

concorda con quanto riportato nella risposta di causa, ossia che “quanto

affermato dal ricorrente è pertanto una mera allegazione frutto di stime

personali e dell’auspicio che le cifre indicate si traducano in una reale

liquidità a favore della massa fallimentare”.

Va poi ricordato

che, secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in

cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non

dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima

della conoscenza precisa del danno effettivo. In caso di pagamento nell’ambito

del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR

2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid.

3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

L’Alta Corte,

riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa

dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa l’incasso di un credito

della fallita, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta

manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul

dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per

ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di

risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al

risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione

di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del

resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di

equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato,

l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184)

(…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5).

In tal senso, la

chiesta richiesta di sospensione della procedura sino al deposito definitivo

della graduatoria e dell’inventario non può essere accolta.

Visto quanto

precede, ritenuto come la Cassa subirà almeno un danno parziale, essa era

legittimata ad iniziare la procedura risarcitoria nei confronti di RI 1.

2.4. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame,

come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento

del conguaglio dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni dal 2015 al 2017 (quest’ultimo

limitatamente ai mesi gennaio e febbraio), di cui fr. 5'812,15 per contributi

sulle rivendicazioni salariali (cfr. la relativa distinta allegata alla

decisione risarcitoria) determinati dopo controllo del datore di lavoro. I

contributi, oggetto di tre tassazioni d’ufficio datate 4 giugno 2018 (allegate

alla decisione risarcitoria) e confermate con decisione su opposizione 28

agosto 2018 (cresciuta in giudicato; doc. 1/A), sono stati determinati sulla

base di retribuzioni non dichiarate alla Cassa.

In queste

circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno pari a

fr. 71'880,15. Né del resto sono state sollevate contestazioni al riguardo.

2.5. Per definizione, il

danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da

un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di

lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994

pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di

conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito

di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e

il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai

sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Nel caso in esame,

nella decisione contestata (cfr. consid. 5.4) la Cassa ha fatto presente che

nell’ambito delle proprie ricostruzioni relative alle rivendicazioni salariali

dei dipendenti della società ha potuto accertare che per gli anni dal 2015 al

2017 “una parte dei salari sono stati versati a contanti e in nero al

proprio personale; nella maggior parte dei casi il salario notificato alla

Cassa non era conforme al salario a cui i dipendenti, per anzianità e monte ore

espletate avrebbe avuto diritto secondo il CCL di riferimento; al personale non

è stata riconosciuta alcuna indennità per il tempo di trasferta (soggetta a

contribuzione AVS)”.

Quanto sopra non è

stato oggetto di contestazione. Anzi nel gravame l’insorgente, amministratore

unico della FA 1, ha scritto che “conferma ed accetta qualsivoglia

responsabilità ex art. 52 LAVS.”

Considerandi

2.6

Visto quanto sopra, confermata

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per il danno subito di fr.

71'880,15, riservata la cessione di un eventuale dividendo da fallimento da

parte della Cassa, il ricorso va respinto.

2.7

Il TF, nella DTF 137

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico

interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei

confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è

ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.--

o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa

l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello

Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le

recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della

“questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che,

secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.--

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti