31.2019.23
Responsabilità di socio e gerente di una Sagl. Ricorrente adduce di aver funto solo da prestanome e che la conduzione della società sarebbe stata effettuata da terze persone. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione
1 settembre 2020Italiano58 min
Ciò premesso, le, peraltro generiche, censure ricorsuali in merito ai salari posti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.23
FC
Lugano
1° settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. La
FA 1, con sede dapprima a __________ e poi a __________, è stata iscritta a
Registro di commercio il 24 gennaio 2012 (cfr. estratto RC informatizzato agli
atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella commercializzazione di
casalinghi, elettrodomestici, materiali edili e di arredamento. In base alla
pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stata socia e gerente, con diritto di firma
individuale, dal 27 gennaio 2012 al 20 aprile 2016 (cfr. estratto RC),
risultando la medesima comunque dimissionaria in data 13 aprile 2016.
1.2. La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. gennaio 2012.
Sin dal novembre 2012 la
società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha
dovuto sistematicamente diffidarla e anche precettarla dall’agosto 2015. Al termine
di svariate procedure esecutive, l’UEF del distretto di __________ ha
rilasciato, il 6 settembre e 28 novembre 2017 due attestati carenza beni
relativi a crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non soluti dalla FA 1 negli anni 2016 e 2017.
Con decreto 5 gennaio 2018
della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del
fallimento della società. La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti di __________
un credito di fr. 80'126.65 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
soluti negli anni dal 2015 al 2017 (doc. 6). La procedura di fallimento è stata
sospesa per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto del 6
giugno 2019 della Pretura di __________, non avendo nessun creditore anticipato
le spese per la sua continuazione, ragione per cui l’importo insinuato dalla
Cassa è rimasto scoperto. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 20
novembre 2019 (cfr. estratto RC).
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione 14 giugno 2019, confermata con provvedimento su
opposizione 12 novembre 2019 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1, socia
gerente della società dal 27 gennaio 2012 sino alle dimissioni del 13 aprile
2016, in via solidale con TERZ 1, gerente dal 20 luglio 2017, per analogo
periodo e importo, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 23'941.60 per i
contributi paritetici non soluti dalla FA 1, negli anni dal 2015 sino al mese
di marzo 2016, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione
e interessi di mora.
La Cassa ha contemporaneamente
proceduto nei confronti di TERZ 1, intimandogli pure in data 14 giugno 2019 una
decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 80'126.65
pari ai contributi non pagati dalla società dal 2015 al 2017 (in via solidale
con RI 1 limitatamente a fr. 23'941.60). Detta decisione è cresciuta
incontestata in giudicato (doc. IX/2).
1.4. Contro la decisione su
opposizione insorge RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contestando una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con risposta di causa 9
gennaio 2020 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo
in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da
parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei
contributi paritetici (doc. III).
In data 23 gennaio 2020 la
ricorrente, tramite il suo legale, ha formulato delle richieste di prova (doc.
V).
Con decreto del 27 gennaio
2020 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa, assegnandogli
un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ 1, il quale
tuttavia è rimasto silente (doc. VII).
Su richiesta del legale di RI 1
in data 23 giugno 2020 si è tenuto un pubblico dibattimento in presenza delle
parti, ciascuna assistita dai rispettivi rappresentanti legali, nel corso del
quale le medesime hanno riesposto le rispettive posizioni e la Cassa ha versato
agli atti l’incarto concernente la procedura di risarcimento nei confronti di TERZ
1 (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Secondo
l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta
l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique
VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a
questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52
LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR
2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei
danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una
società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).
Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli
stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).
La corte federale ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio
2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel caso concreto, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,
prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi
chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria) a RI 1 quale organo formale (socio gerente con diritto di firma
individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal
mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi
sociali dovuti.
In particolare, la Cassa le
ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi agli
anni 2015 e 2016 (quest’ultimo anno limitatamente ai primi tre mesi) per
complessivi fr. 23'941.60, comprensivi dei costi e degli interessi (cfr.
specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1 e allegati).
2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS
stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente
da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre
2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15;
STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Sia in questa sede
precisato che dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel
senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che
comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il
risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la
Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni
dall’insorgere del danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v. OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3
LAVS (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2019),
il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è
causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a
questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non
possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di
lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,
ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.
2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi
nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un
danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali
(DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 p. 116 consid. 4a), lo si
deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne
il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è
da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non
possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V
443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere
incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo
dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156
consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da
ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura
esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.
115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e
nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro
non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non
potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un
danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del
fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta
per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due
anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019),
rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS
(STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005
[H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20
marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256,
112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da
tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una
procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili,
anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza
beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è
normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito
della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per
mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
In caso di fallimento invece
la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando
è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,
conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al
momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il
privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF
126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,
sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio
la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad
un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori
della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al
riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,
Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della
sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V
443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Precedentemente al fallimento,
come detto, il momento della conoscenza del danno può
avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a
determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241
consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nella
fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di
prescrizione devono essere considerati, da un lato, gli attestati carenza beni
rilasciati il 6 settembre e 28 novembre 2017 e, dall’altro, il decreto della
Pretura di __________ del 6 giugno 2019, con il quale è stata dichiarata la
sospensione della procedura di fallimento nei confronti della FA 1 per mancanza
di attivo (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; cfr. DTF 126 V 443, 128 V
11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003). Appare quindi chiaro che, avendo
intimato la decisione di risarcimento il 14 giugno 2019 (doc. 1), la Cassa ha
rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione
applicabile in vigore sino al 31 dicembre 2019) e quindi il credito
risarcitorio non è prescritto (doc. XV; cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132;
Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de
réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il
danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF
rimasto impagato dalla FA 1, relativamente all’anno 2015 e ai primi tre mesi
del 2016, oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte
salariali (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1/A e B;
3 A/B/C, 4 e 5) per complessivi fr. 23'941.60 (spese amministrative, esecutive
e interessi di mora inclusi, non ancora dedotto il rimborso della tassa sul
CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dai conteggi,
dalle procedure esecutive avviate nei confronti della società e dalla risposta
di causa della Cassa (doc. III). In occasione dell’udienza tenutasi il 23 giugno
2020 la Cassa ha precisato che dopo l’accredito di restituzione della tassa del
CO2 il danno è da fissare in fr. 22'802.20 (doc. IX).
Va qui rilevato che
l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere
adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come
conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le
spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e
esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in
RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6).
Del resto va ribadito che
se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti,
salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa
-, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di
collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte
portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione
non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
La ricorrente non ha
prodotto alcuna prova rilevante in tal senso né peraltro ha fornito valide e
motivate contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa, limitandosi in
sostanza a far valere che la dichiarazione dei salari 2016 non sarebbe stata da
lei firmata e che non vi sarebbe la prova dell’effettivo versamento dei salari
2015.
Per contro, innanzitutto
la Cassa ha prodotto agli atti un conteggio dettagliato specificante gli
importi richiesti, ritenuto come le singole fatture rimaste impagate, malgrado
Fatti
i solleciti, non sembrano essere mai state oggetto di alcuna contestazione da
parte della ricorrente o della società di cui era gerente (doc. 1/A e B; doc.
5, 6). Sono pure state prodotte le distinte dei salari 2015 e 2016 (doc.
3A/B/C).
Tutto ben considerato
quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo
esaustiva, da un lato, e che la ricorrente non abbia formulato precise censure
sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento
dalla Cassa deve ritenersi corretta.
Nemmeno risulta peraltro
dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente
causa, la ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi
sociali abbia mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari
notificati dalla società, venivano inviati e che peraltro sono stati
parzialmente pagati.
Ciò premesso, le, peraltro generiche, censure ricorsuali in merito ai salari posti
alla base dei conteggi risultano innanzitutto di gran lunga tardive. Inoltre,
laddove la ricorrente sembra ritenere eccessivi i salari computati dalla Cassa,
nulla tuttavia di concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi
salari versati dalla società.
Riassumendo, la
definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo
sino al mese di marzo), così come dettagliatamente esposta sugli estratti conto
prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese amministrative, le spese di
diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati
i pagamenti effettuati, che conclude per uno scoperto di fr. 23'941.60 (poi
corretto in fr. 22'802.20 dopo deduzione della tassa sul CO2; cfr. doc. IX), appare
ineccepibile (doc. 1A, 1B, 1C; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto
riguarda i costi cfr. anche l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS).
Ai conteggi
della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve
aderire, a maggior ragione considerando come la ricorrente abbia formulato
delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione. Nemmeno la
documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di udienza del 23 giugno 2020
permette di concludere diversamente (doc. IX/2-4).
Inoltre, il
credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato formalmente riconosciuto negli
attestati carenza beni resi il 6 settembre e 28 novembre 2017 e pure in sede di
fallimento.
In queste
circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato
a sufficienza il danno subito, che ammonta, per quanto riguarda la
responsabilità dell’ex gerente, in fr. 22'802.20, pari ai contributi dovuti per
l’anno 2015 e i primi tre mesi del 2016, comprensivo di spese amministrative, di
intimazione e tassazioni d’ufficio, dedotti i versamenti effettuati e la tessa
sul CO2 e inclusi gli interessi di mora.
In merito alla censura per
cui la ricorrente non avrebbe sottoscritto la dichiarazione dei salari del
2016, si osserva che per la giurisprudenza il fatto di non aver personalmente
redatto la dichiarazione dei salari non costituisce un motivo che permetta di
non ritenere attendibile la stessa e il relativo conteggio dei contributi. La
compilazione e la vidimazione della dichiarazione dei salari è in ogni modo
chiaramente un compito di cui era responsabile la ricorrente nella sua veste di
organo formale della società (cfr. fra le altre STCA 31.2012.13 del 28 marzo
2013). In casu, la Cassa ha nondimeno prodotto le dichiarazioni dei salari per
gli anni 2015 e 2016 sottoscritte dalla società (doc. 3 A-A1; cfr. anche doc. 7).
Quanto alla prova
dell’effettivo versamento dei salari, va detto innanzitutto che i calcoli
effettuati dalla Cassa si basano, come esposto, sui salari regolarmente
notificati dal datore di lavoro.
In ogni modo, secondo
l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal
datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del
debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi
devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito
da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid.
2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento
in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività
lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione
(DTF 110 V 225). Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, i contributi
sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo
diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS
non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere
versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato
(fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i
contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere
l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid.
3.4; cfr. STCA 31.2019.20 del 7 maggio 2020). Diverso è il caso in cui si
tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile
2008 consid. 2.2).
In casu, la ricorrente non
ha sostenuto che i dipendenti elencati nella lista dei salari non abbiano
svolto attività lucrativa per conto della FA 1. D’altra parte, l’ipotesi, del
tutto remota e comunque non comprovata, che la società non abbia versato i
salari, rispettivamente che i dipendenti vi abbiano rinunciato, non è, secondo
la ricordata giurisprudenza, rilevante. Determinante è che dalle circostanze
suddette non si è trattato di mere aspettative salariali. Per la giurisprudenza
i contributi alle assicurazioni sociali restano in effetti dovuti anche
nell’ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l’effettivo versamento del
salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003).
Non vi è pertanto motivo
per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa relativi ai contributi
dovuti nel periodo in esame.
Va in proposito pure
considerato che TERZ 1, gerente della società dal 20 luglio 2017, non ha
sollevato alcuna contestazione nell’ambito della procedura risarcitoria ex art.
52 LAVS avviata direttamente nei suoi confronti e comprendente la totalità dei
contributi non pagati dalla FA 1 negli anni dal 2015 al 2017 per fr. 80'126.65,
la relativa decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS essendo cresciuta
incontestata in giudicato (cfr. doc. IX/1; cfr. al consid. 1.3).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della
Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche
se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608
consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. L’art. 35 cpv. 2 OAVS
stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione
i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Secondo la cifra 2048
delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC
valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento
importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per
cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze
inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.
Secondo la giurisprudenza
federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35
cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di
compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli
effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa
salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla
legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro
che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo
alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza
assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti
mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano
presenti.
Nella STF 9C_247/2016 del
10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen
Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System
der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.
Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers
bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres
positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der
Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen
Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen
Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.
35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der
Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten
Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der
ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in
diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli
2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil
9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein
Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der
in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge
leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter
Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend
Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert
nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November
2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid.
5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des
Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una
ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si
deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere
addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e
di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo
ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che
gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p.
647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess
nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una
società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne
l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze
che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.9.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.8. Nella fattispecie concreta, la
ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale)
della FA 1 dal 27 gennaio 2012 sino alle dimissioni del 13 aprile 2016 (estratto
RC informatizzato agli atti).
L’insorgente nega una sua
responsabilità asserendo di aver accettato la carica di socia gerente
unicamente quale prestanome su richiesta del suo ex compagno __________, il
quale si sarebbe occupato della gestione e dell’amministrazione della società
agendo quale amministratore di fatto e si sarebbe peraltro dichiarato disposto
nei suoi confronti ad assumersi la responsabilità del mancato pagamento dei
contributi. In fase di opposizione alla decisione risarcitoria aveva pure
rilevato come lei, di professione estetista, nemmeno sarebbe stata a
quell'epoca in grado di gestire a livello amministrativo una società di quel
genere.
Ora, quanto asserito, peraltro
senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarla da una
responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti la ricorrente, accettando il mandato
di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano.
Come detto (cfr. supra
consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i
gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei
contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl
devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V
238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.
177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito
della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche
al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (e nel
caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre
2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,
cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella
sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in
particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è
di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può
essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente
impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18
novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Per giurisprudenza un
amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
Addirittura è da ritenere
una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi
dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo
della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non
abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5
ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.
31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in
sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria
responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla
gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che
di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e
rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una
grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il
potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica
l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo
1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto
della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere
considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989
pag. 115).
In concreto, ritenuta la
posizione di organo formale della società e considerando anche che ella non ha
minimamente provato di essere stata impossibilitata ad eseguire puntualmente i
suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalla propria responsabilità
semplicemente adducendo, genericamente, di essersi limitata al ruolo di prestanome,
mentre che la gestione della società sarebbe stata affidata unicamente al suo
ex compagno __________.
Accettando il mandato di
socia gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione
derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Come accennato, ad ogni
amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
Non senza ricordare che in
caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si tratta,
la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare
che un amministratore rispettivamente un gerente diligente non può estraniarsi
dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione
(RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14
del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la
passività di amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono
tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il
fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i
pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28
gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun
diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in
sé motivi liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha
ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità
sostenendo che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza.
RI 1 dunque, vista la
carica assunta in seno alla FA 1, non poteva limitarsi ad un ruolo passivo, tralasciando
invece, come da lei stessa dichiarato, le questioni amministrative e
finanziarie, a maggior ragione se si considera che, vista la carica assunta, la
prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di
controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3; cfr. anche STCA
31.2019.1 del 15 luglio 2019).
Ricordiamo che per
l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e
precettata sin dal novembre 2012. La ricorrente, che è rimasta gerente della
società dalla sua costituzione fino alle sue dimissioni del 13 aprile 2016, doveva
quindi essere al corrente di questa situazione e avrebbe quindi dovuto
intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione. Ritenuta questa
situazione, che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio
obbligo contributivo nota da tempo, ella doveva attivarsi al fine di ottenere
una chiara informazione sull’andamento della stessa e quindi prendere in mano
la situazione.
Ove inoltre le sue
sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già
oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto
utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova
- ella avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla
società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di
corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V.
e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).
Va poi ricordato che in
caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto
responsabile del danno.
In concreto,
manifestamente la ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di socia gerente di una Sagl (cfr. STFA del 20
marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002
nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa C., H 194/01, consid. 4c).
Con riferimento a quanto
esposto al consid. 2.6, va pure osservato che, come osservato dalla Cassa in
occasione dell’udienza del 23 giugno 2020, la FA 1, versando acconti troppo
bassi senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conteggio finale in
tempi utili, ha agito in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2
OAVS. Pagando per lungo tempo acconti manifestamente bassi (cfr. in merito la
tabella riassuntiva al doc. 9), si è finanziata ponendo il rischio
imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza
grave secondo la giurisprudenza, considerato come il pagamento degli oneri
sociali deve avere la stessa priorità del pagamento dei salari (STF 9C-701/2018
del 27 novembre 2018 e 9C 436/2016 del 26 giugno 2017).
Di tale negligenza grave deve
rispondere la ricorrente, visti gli obblighi derivantile dalla funzione assunta
quale gerente di una Sagl (cfr. consid. 1.1). Ne consegue che, tenuto conto del
periodo di carica dal 27 gennaio 2012 sino alle dimissioni del 13 aprile 2016 e
della giurisprudenza citata, la medesima deve assumersi le conseguenze del
mancato pagamento dei contributi definitivi per gli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo
limitatamente ai 3/12).
Comunque, nel solco della
giurisprudenza, perlomeno già nel corso della seconda metà del 2012 o
quantomeno dall’agosto 2015 con l’intimazione dei primi precetti esecutivi -
vale e dire nel momento in cui ella doveva essere consapevole dei ritardi nei
pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità
di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità
- avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie
dimissioni da gerente e non attendere invece sino al mese di aprile 2016,
quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la
giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non
essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui
un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di
terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,
constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)
mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,
rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di
corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del
7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005
consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Le dimissioni della
ricorrente (rassegnate con scritto del 13 aprile 2016) sono avvenute comunque
tardivamente e meglio anni dopo le prime diffide di pagamento (nel novembre
2012) e otto mesi dopo le relative susseguenti procedure esecutive avviate
dalla Cassa e, quindi, dopo un considerevole periodo dal momento in cui ella
aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità
di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti i riepiloghi prodotti dalla
Cassa sub doc. 5, 6 attestano una situazione tutt’altro che incoraggiante.
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare
rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Ella non poteva, nella
veste di gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella
società, ma avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i
contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa, se del caso
interpellando direttamente quest’ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e
H 38/01 del 17 gennaio 2002). Ella ha quindi omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una Sagl (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto
che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso
osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con
particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
Non soccorre quindi
all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza che fossero di
fatto altre persone, segnatamente __________, ad occuparsi della gestione amministrativa
dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive, considerato come il fatto
che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della
società quali organi di fatto
non scarica l'amministratore formale dalle
sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996, consid. 2.9).
Determinante
è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono
motivi sufficienti per esonerarla dalla sua responsabilità e per escludere
quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Sia peraltro ancora
osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere
stata impedita nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stata ingannata
mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle
imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7
febbraio 2006).
Infine,
occorre ribadire ancora che gli amministratori devono rassegnare
tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di
sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile
ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA
H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Quanto infine al fatto
che, come addotto dalla ricorrente,
il reale amministratore
era anche il suo compagno e padre di sua figlia, tale allegazione risulta
irrilevante. In effetti, la Cassa ha con pertinenza rilevato che “nonostante
possa essere vero che generalmente all'interno di una "parentela
stretta" come nel caso di specie, viga un rapporto di fiducia
privilegiato, è altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli obblighi
di vigilanza all'interno di una "SA familiare", si finirebbe per
legittimare la figura dell"'uomo di paglia" (STCA 7 aprile 2004 inc.
n. 31 .2003.20-21-22; STCA 16 aprile 2003 inc. n. 31 .2002.21)”.
Inoltre, nemmeno la circostanza
che all'interno della società fossero state definite delle competenze non è
rilevante per la responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA H 13/03 del 21 maggio
2003 e STCA 16 dícern5re 2009, inc. 31.2008.15), un amministratore diligente
non potendosi estraniare dai problemi della società evidenziando che altri si
occupavano
della gestione (STCA del
27 aprile 2017, inc. n. 31.2016.16, consid. 2.8. e riferimenti). Addirittura è
da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori, di fatto
esclusi dalla gestione della società, í quali sono tenuti ad un costante
controllo della gestione.
Né infine la circostanza,
addotta in fase di opposizione, che la ricorrente fosse di professione
estetista e quindi sprovvista delle competenze necessarie alle questioni amministrative
di una società, permette di sgravarla dalla sua responsabilità quale gerente
della società. Infatti la Cassa ha giustamente sottolineato che “in tale
contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per
quanto riguarda i pagamenti non costituisce motivo liberatorio o di discolpa
(STFA 5 ottobre 2000, H 210/99 e STCA 28 gennaio 2004, inc. 31 .2003.18)”.
Anzi, il fatto di aver assunto l'incarico di socia gerente allorquando non
sarebbe stata in grado di occuparsi della gestione amministrativa di una società,
“è segno di ulteriore grave negligenza” (STCA del 18 settembre 20'l7
inc. 31.201 7.4, consid. 2.8).
Il mancato uso del potere
decisionale che il mandato conferiva non scagiona quindi la ricorrente dalla
propria responsabilità ex art. 52 LAVS, considerato che la violazione delle
norme legali è possibile anche per omissione. Il suo comportamento è quindi in
relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa
(STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; STFA H 65/01 del 13 maggio 2002).
Nemmeno la ricorrente può
discolparsi argomentando che __________ si sarebbe dichiarato disposto ad
assumersi la responsabilità del mancato pagamento dei contributi. Al riguardo
la Cassa ha con pertinenza ricordato che per la giurisprudenza simili accordi
di natura privata sono privi di rilevanza nell'ambito della responsabilità ai
sensi dell'art. 52, trattandosi di mera questione interna ininfluente nel rapporto
esterno con la Cassa, LAVS (STCA 31.2002.14 del 6 agosto 2002).
In simili circostanze
questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la
carica di gerente le imponeva, la ricorrente deve essere ritenuta responsabile
ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.9. Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668
seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali,
i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono
essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss;
cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non
può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano
effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza. In particolare, la ricorrente non può sgravarsi
adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della
società. Né del resto è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la fallita __________
si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso
pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle prospettive
allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.
Non va in effetti dimenticato
che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha liquidato
completamente i contributi degli anni dal 2015 al 2017 (cfr. specchietti
riassuntivi del debito contributivo, doc. IX e allegati). I contributi residui
sono rimasti scoperti e la Cassa ha dovuto procedere a diffide e a procedure
esecutive e nel gennaio 2018 è quindi stato dichiarato il fallimento della
società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità
della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti
sull’arco di un periodo non trascurabile, segnatamente nel 2015, 2016 e 2017,
per complessivi fr. 80'126.65 (spese amministrative e interessi di mora
inclusi; doc. 3-5). Trattandosi di un lasso di tempo non trascurabile, la
negligenza grave deve essere riconosciuta.
La verità è che la società
versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto
autorizzare l’organo della società a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva
di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una
procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.
In queste circostanze, le
difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli
stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della
società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio 2002
nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di
un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla
giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati
recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.
3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 +
H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento
dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G;
cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V
243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e
3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA
del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del
27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella
causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.
18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti,
decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno
l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.
e P. L.).
A titolo di raffronto è
utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in
cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In questo senso, secondo
l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.
Ora, in concreto l'avere
procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli
oneri sociali sull’arco di più anni, è segno di una negligenza non indifferente
del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità della gerente cui incombeva
per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr.
RCC 1992 p. 269).
2.10. Quanto
alla richiesta di audizione testimoniale dei signori __________ e __________
(doc. I e X), la stessa va respinta in quanto ininfluente per quanto riguarda
la determinazione della responsabilità dell’insorgente, la quale, come si è
potuto appurare sulla base degli atti di causa, non ha adempiuto agli obblighi
che la carica di gerente con diritto di firma individuale di una Sagl le imponeva
e va quindi ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.
Per costante
giurisprudenza in effetti, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante
e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. ld). Ne consegue che la richiesta del ricorrente
va respinta, essendo la documentazione agli atti sufficiente per poter concludere
circa la responsabilità dell'insorgente ex art. 52 LAVS. Va del resto ancora
ricordato all’insorgente che, soprattutto se rappresentato da un legale, non
può essere richiesta in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto
che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti
utili a dimostrare i motivi di discolpa invocati a sostegno del loro corretto
agire (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 confermata nelle STFA H 177/01 del 15
novembre 2002 e H 258/03 del 14 aprile 2005).
2.11. Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale deve concludere che l’insorgente – accettando la carica di
organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con diritto di firma
individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e
vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari,
avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto
valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata
giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato
pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, per gli anni
2015 e 2016, quest'ultimo sino al mese di marzo.
Se,
come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica
hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa
decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di
alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.
5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno
solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144
cpv. 1 CO).
Legittimamente quindi la
Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dei due soci
gerenti, i rapporti interni tra gli organi della stessa non essendo in ogni
modo di rilievo per la Cassa.
La Cassa ha nondimeno precisato
di essere proceduta anche nei confronti di __________ (doc. IX/1), mentre che
per quanto riguarda __________ ha riferito di avervi rinunciato considerato
come in data 25 febbraio 2019 nei confronti dello stesso e della sua ditta
individuale sia stato aperto il fallimento, poi chiuso per mancanza d’attivo
(doc. IX).
Il ricorso va quindi respinto e
la decisione contestata, con cui è chiesta la condanna di RI 1 al versamento di
fr. 23'941.60 per oneri sociali non versati dalla FA 1 di __________, va
confermata limitatamente all’importo di fr. 22'802.20, come precisato dalla
Cassa (doc. IX).
2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a
pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:
une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 22'802.20.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti