31.2019.3
Responsabilità ex art. 52 LAVS confermata di un amministratore per i contributi AF non versati dalla succursale svizzera
7 febbraio 2020Italiano32 min
società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.3
BS
Lugano
7 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in
relazione alla ditta: FA 1
(radiata il 18
settembre 2015)
chiamato in causa: TERZ 3
ritenuto in
fatto
1.1. La società FA 1 (in seguito: la
società), con sede a __________, ha iscritto la propria succursale di __________
a Registro di commercio il 6 agosto 2013 (data di pubblicazione a Registro di
Commercio del Canton Ticino, cfr. estratto RC in doc. 6).
Lo scopo sociale consisteva nella
consulenza aziendale e la pianificazione fiscale internazionale, la consulenza
finanziaria ecc..
Nel periodo 2015 – 2017, come
risulta dall’estratto RC informatizzato, il Consiglio di amministrazione della società
era così composto:
- __________, amministratore
delegato, dal 29 luglio 2013 al 30 novembre 2015;
- RI 1, amministratore
unico dal 30 novembre 2015 al 12 febbraio 2016, dimissionario il 16 dicembre
2015 (cfr. doc. 1 allegato all’opposizione 26 ottobre 2018, doc. 2), egli è
stato vicedirettore della succursale di __________ dal 25 novembre 2013 all’8
giugno 2015 e direttore della stessa dall’8 giugno 2015;
- TERZ 1, amministratore
presidente dal 6 giugno 2013 al 30 novembre 2015.
1.2. La succursale di __________
della FA 1 (in seguito: succursale), è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in
seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° agosto 2013 e stralciata
il 30 settembre 2015 a seguito della sua cancellazione (FUSC __________ 2015).
Con
decreti del 14 dicembre 2016 e del 15 maggio 2017 del giudice del Tribunale di
prima istanza del Canton __________ sono state dichiarate l’apertura e
rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento della società
(FUSC 30 maggio 2017).
In data 22 settembre 2017 la
Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Canton __________ il proprio
credito di fr. 5'135,90 a titolo di contributi per gli assegni familiari
cantonali non integralmente soluti dalla succursale relativi al periodo da
gennaio a settembre 2015, dopo controllo del datore di lavoro (XII/4).
La liquidazione fallimentare
è continuata in via sommaria (FUSC 27 giugno 2017) e il 19 dicembre 2017 l’Ufficio
fallimenti del Canton __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni in
seguito a fallimento per l’intero credito insinuato dalla Cassa (doc. D).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione del 28 settembre 2018,
confermata con decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 la Cassa ha chiesto
a RI 1 il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per il mancato
pagamento dei contributi per gli assegni familiari (AF) cantonali (gennaio –
settembre 2015) dovuti dalla succursale per complessivi di fr. 1'824,95, con
vincolo di solidarietà con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 1'771,65.
1.4. Contro la succitata
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso,
contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
In primo luogo sostiene di
essere effettivamente entrato nel CdA della società solo il 17 novembre 2015 e
di essersi dimesso il 16 dicembre 2015, rimanendo quindi in carica solo un
mese. Assevera altresì che la società era già insolvente al momento
dell’accettazione del mandato, circostanza che sarebbe dimostrata dall’elenco
dei creditori della società da lui sottoscritto per conto dell’Ufficio
fallimento il 31 agosto 2017. Rileva che dal citato elenco non risulta il
credito insinuato dalla Cassa e che quindi non ha avuto modo di controllarlo.
Evidenzia che il danno oggetto della decisione non è a lui imputabile poiché si
riferisce alla succursale di __________, affiliata alla Cassa per gli assegni
familiari e stralciata il 18 settembre 2015, quindi prima del suo mandato di
amministratore unico della sede principale e che durante il suo mandato non ha
aggravato il danno non avendo avuto la succursale più dipendenti.
Sostiene inoltre di aver
accettato la carica di amministratore unico della società sulla base della
documentazione ricevuta dai precedenti amministratori TERZ 1 e __________
relativa ai beni della società la cui realizzazione avrebbe permesso di pagare
tutti i debiti societari. Una volta assunta la carica, non avendo ricevuto la
richiesta documentazione contabile, dopo aver capito che i precedenti
amministratori non avevano alcuna intenzione di onorare i debiti “ma di farmi
assumere le responsabilità civili delle loro malefatte in seno alla società”,
egli si è tempestivamente dimesso, denunciandoli penalmente.
1.5. Con la risposta di causa,
preliminarmente la Cassa precisa che il 28 settembre 2018 ha emesso nei confronti
di TERZ 1 una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato.
Confermando quanto esposto
nella decisione impugnata, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso,
ribadendo la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.
Rileva che tale
responsabilità decorre dall’effettiva entrata del ricorrente nel CdA della
società, indipendentemente dall’iscrizione a Registro di Commercio, contestando
che l’interessato abbia assunto il suo mandato solo al 17 novembre 2015.
Rileva altresì che i contributi
scoperti si riferiscono al periodo in cui egli era direttore della succursale.
1.6. Con osservazioni del 6 marzo
2019 l’insorgente conferma quanto sostenuto con il ricorso, contestando che la
decisione di risarcimento nei confronti di TERZ 3 sia cresciuta in giudicato in
quanto quest’ultimo il 17 novembre 2017 ha lasciato la Svizzera per l’estero,
chiedendo al TCA di verificare la regolare notifica (V).
1.7. Il 15 marzo 2019 la Cassa ha
ribadito la propria posizione, precisando che anche in caso di una (presunta)
mancata notifica a TERZ 1 della decisione di risarcimento per il ricorrente la
situazione non cambierebbe, essendo entrambi debitori solidali nei confronti
dell’amministrazione (VI).
1.8. Con decreto del 20 marzo 2019
il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 3 (IX).
1.9. Con osservazioni datate 1°aprile
2019 il ricorrente ribadisce fra l’altro di essere stato all’oscuro della
situazione debitoria della società, confermando le proprie allegazioni
ricorsuali.
1.10. Su richiesta del TCA, in data 18
dicembre 2019 la Cassa ha inviato della documentazione (XII).
1.11. Il 15 gennaio 2020 il ricorrente
ha preso posizione in merito ai nuovi atti (XIV).
1.12. Con scritto 23 gennaio 2020 la
Cassa, preso atto delle osservazioni dell’insorgente, ha ridotto il danno a fr.
1'619.60 (XVIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in
particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina
ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V
11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il
datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il
problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la
prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta
anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo
art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura e sospensione del fallimento
della IA & A SA International Advisors & Associates la Cassa ha
chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale ex -
amministratore unico, il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS per i
contributi AF non versati dalla società relativi alla sua succursale di Lugano.
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994
pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002
consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.
369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto
del danno è il mancato versamento dei contributi AF per il periodo da gennaio a
settembre 2015 (mese in cui la succursale è stata soppressa) non versati dalla succursale,
così come risulta dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito
contributivo (doc. B).
Sulla base dei salari versati
dalla succursale nel 2015 (gennaio-giugno) dichiarati dal ricorrente il 15
gennaio 2020 (XVI), tenuto conto che il datore non ha anticipato alcun assegno
familiare, con scritto 23 gennaio 2020 la Cassa ha rideterminato i contributi
AF dovuti e non versati, riducendo l’ammontare del danno subito a fr. 1'619.60
(XVIII). Va fatto presente che per il 2015 la succursale non aveva notificato i
salari versati, motivo per cui la Cassa aveva allestito d’ufficio la relativa
distinta salari (XIII/3) e proceduto all’emissione degli relativi acconti (doc.
E allegato alla decisione impugnata).
Tenuto conto che con la
decisione contestata la Cassa ha ritenuto il ricorrente responsabile per il
mancato pagamento degli acconti AF del periodo gennaio-settembre 2015 per fr. 1'824.95
e che secondo giurisprudenza un
organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde dei contributi
forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura in cui
questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei contributi
effettivi - superiori od inferiori - determinati alla fine dell’anno civile e
rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (cfr. STFA H 82/01
del 5 dicembre 2001 pubblicata
in VSI 2002 pag. 55, confermata nella STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010),
rettamente l’amministrazione ha ridotto il danno imputabile al ricorrente a fr.
1'619,60.
2.4. Il ricorrente contesta di dover
rispondere del danno trattandosi di contributi AF della succursale scaduti
prima dell’entrata in carica quale amministratore unico della società.
2.4.1. L’insorgente sostiene di aver
assunto la carica di amministratore unico solo il 17 novembre 2017.
Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza,
l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva
nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a
registro di commercio (DTF 123 V 172).
Dagli atti risulta che
l’insorgente è stato nominato amministratore unico della società dall’Assemblea
Generale del 13 ottobre 2015 (cfr. il relativo verbale in doc. A alla decisione
impugnata).
In sede di risposta
rettamene la Cassa evidenzia che “lo scambio di corrispondenza elettronica
prodotta dal ricorrente non comprova in alcun modo che egli abbia assunto la
carica di amministratore unico solo il 17 novembre 2015, anzi, vero è il
contrario. Infatti con emali del 12 novembre 2015 (doc. 2 allegato al ricorso),
il ricorrente minaccia di inoltrare con effetto immediato le sue dimissioni nel
caso in cui non fosse effettuato un pagamento. Di conseguenza le asserzioni del
ricorrente secondo cui avrebbe assunto la caria solo il 17 novembre 2015
vengono smentite”.
Ritenuto che il ricorrente
si è dimesso il 16 dicembre 2015 (cfr. doc. 1 allegato all’opposizione 26
ottobre 2018, doc. 2), egli è stato amministratore unico della società per 64
giorni (cfr. decisione contestata consid. 7.2 in fine) e non, come da lui
sostenuto, per solo un mese.
2.4.2. Accertato che il ricorrente ha
assunto la carica di amministratore unico il 13 ottobre 2015, va ricordato che
il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti,
ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in
funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve
vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e
dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa
effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del
nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno
causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di
amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché
la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al
punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di
fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.
1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento
del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des
Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con
riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011
consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
A sostegno dell’assunto che la
società era già insolvente allorquando è diventato amministratore unico della
stessa, il ricorrente fa riferimento al suo scritto 31 agosto 2017 all’UF del
Canton __________ in cui aveva preso posizione in merito all’elenco dei
creditori della società (doc. 2). Tuttavia l’insolvibilità della società va
semmai posta al 16 dicembre 2016 con l’apertura del fallimento, vale a dire oltre
un anno dopo la sua nomina (non risultano attestati di carenza beni rilasciati a
favore della Cassa prima del fallimento).
In queste circostanze la
Cassa ha rettamente imputato all’insorgente il mancato pagamento dei contributi
AF per il periodo gennaio – settembre 2015, tenuto conto dell’importo del danno
corretto sopra (cfr. consid. 2.3).
2.5. Per definizione, il danno considerato
dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione
ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in
materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a).
Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg.
OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
Fatti
2.8. Nel caso in esame, avendo il
ricorrente ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1, egli ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio
2003).
Giova ricordare come ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così,
l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla
scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti
della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in
instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.
4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC
1989 p. 116; cfr. anche
STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02
dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28
aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002
consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In questo contesto il fatto, per esempio,
di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da
parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di
discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15
dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.9. A sua discolpa il ricorrente
rileva di essere stato per poco tempo amministratore unico della società (64
giorni, cfr. consid. 2.4.1).
Al
riguardo, secondo giurisprudenza per liberare l'amministratore che si dimette
dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la
condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la
società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002,
consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun
motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le
procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato
(STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Ora,
dall’estratto del conteggio fornito dalla Cassa cantonale di compensazione del
Canton Ginevra, allegato alle osservazioni del 15 marzo 2019 della Cassa, si
evince come la società presenti importanti scoperti contributivi per il 2014 e
2015 (VII), motivo per cui non si può affermare che quest’ultima abbia versato
regolarmente e saldato i contributi paritetici.
Va
inoltre ricordato che per il 2015 la succursale non ha versato i contributi AF
(doc. E allegata alla decisione contestata).
Ne
consegue che la succitata giurisprudenza non può essere applicata.
2.10. L’insorgente sostiene di aver
accettato il mandato dai soci ed ex amministratori TERZ 1 e __________, i quali
“mi hanno presentato documentazione relativa ad attivi di proprietà della
società, la cui realizzazione avrebbero permesso di erogare importanti
dividendi ai soci, dopo aver pagato tutti i debiti.” (ricorso pag. 3).
Rileva che una volta nominato amministratore unico ha “richiesto
immediatamente la documentazione (bilanci degli anni precedenti, estratti conto
bancari, bilanci di verifica del periodo in corso, scoperti debitori/creditori,
corrispondenza ecc” e di essersi dimesso tempestivamente non avendo i
succitati presentato quanto richiesto.
Nel caso concreto,
conformemente alla giurisprudenza, il
ricorrente - prima di assumere la carica di organo formale - avrebbe dovuto
appurare se gli oneri sociali scaduti ed esigibili fossero già stati pagati e
nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la
contabilità, evenienza questa - secondo quanto da lui sostenuto - accertata
(tardivamente, n.d.r.) dopo la nomina di amministratore unico, non doveva
accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento
dell'arretrato contributivo (STCA 31.2014.1 del 10 ottobre 2014).
Come visto al considerando
precedente, almeno dal 2014 la società era in ritardo con il pagamento dei contributi
e la succursale non aveva liquidato gli acconti AF relativi al 2015 (di
quest’ultima circostanza il ricorrente ne era pienamente consapevole essendo stato
vicedirettore e direttore dalla succursale dal 25 novembre 2013 all’8 giugno
2015).
Con riferimento agli
obblighi di vigilanza e di controllo che incombono ad un amministratore in
merito al pagamento dei contributi, esposti al consid. 2.8, va ancora
evidenziato come non può assurgere a motivo di discolpa il fatto di essersi
fidato delle rassicurazioni da parte di terzi circa l’andamento degli affari
della società e quindi anche circa il pagamento degli oneri sociali. Fidarsi di
quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di terzi senza
verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in questo
senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STFA
H349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4).
La fiducia che si ripone in
terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento
dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STFA H 5/02 del 31
gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.202.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).
Va poi precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA
31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del
14 giugno 1995; recentemente: STCA 31.2017.93 del 9 febbraio 2018), la
responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in
relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un
fallimento.
In ogni modo va ricordato
che secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione
accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono,
nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi
Considerandi
all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente
disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati,
egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione
di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid.
6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4;
H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003), dimissioni che il ricorrente ha (tardivamente)
rassegnato dopo due mesi dalla sua nomina.
2.11
Il
ricorrente sostiene che la gestione della società da parte degli ex
amministratori __________ e TERZ 1 è stata fraudolenta.
A tal riguardo, fa
riferimento ad un procedimento penale nei confronti dei succitati per diversi reati
finanziari e di essere stato sentito il 17 febbraio 2016 dal magistrato
inquirente quale persona informata dei fatti e di aver infine sporto in data 20
dicembre 2017 una denuncia penale nei confronti dei succitati per truffa e
diversi altri reati ipotizzati (doc. 14).
Non
è necessario richiedere gli atti penali, come da richiesta ricorsuale (sul tema
dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018
consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere l'esito
della denuncia penale presentata dal ricorrente il 20 dicembre 2017 (doc. 14)
ed avente ad oggetto da un lato un’asserita "truffa ai danni della
collettività" (la quale, anche qualora fosse accertata, non è dato divedere
come possa influenzare l’esito della vertenza che qui ci occupa), dall'altro
l'asserita truffa nei suoi confronti (rimasta – per quanto concerne la presente
procedura – allo stadio di puro parlato senza apporto di elementi probatori
concreti), le quali non sono con ogni verosimiglianza tali da influire
sull'esito della vertenza.
Secondo
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato
dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che
concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della
colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid.
5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).
Egli si scosta tuttavia
dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti
stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non
siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale
prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF
125.
V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella
causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H 184/98, consid 4b).
Inoltre, dato che per
l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non
occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della
vicenda penale (cfr. cfr. STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01,
consid. 5).
Tuttavia, nell'ipotesi in
cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di
scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,
al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate
condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi
dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa
L., H 393/01, consid. 2.6; STFA 30 marzo 1999 nella causa R.
G., H 340/98, consid. 2b).
2.12
Determinante è
l’esistenza o meno di motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione per
l’omesso pagamento dei contributi sociali.
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione
può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato
pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere
sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei
contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel
caso in esame, come visto, già al momento in cui il ricorrente è entrato nella
società, da lungo tempo i contributi non erano stati versati. Inoltre nel 2015
la succursale non aveva liquidato alcun contributo AF.
Non è pertanto ipotizzabile
che l’omesso pagamento servisse per salvare la società, né del resto ciò è
stato fatto valere.
2.13
In conclusione, visto quanto
sopra, confermata la responsabilità del ricorrente il ricorso va accolto nel
senso che l’insorgente deve risarcire il danno subito dalla Cassa pari a fr.
1'619.60 (cfr. consid. 2.3).
2.14
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ RI 1 è condannato a
versare alla CO 1fr. 1'619.60.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti