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Decisione

31.2019.3

Responsabilità ex art. 52 LAVS confermata di un amministratore per i contributi AF non versati dalla succursale svizzera

7 febbraio 2020Italiano32 min

società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

31.2019.3

BS

Lugano

7 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in

relazione alla ditta: FA 1

(radiata il 18

settembre 2015)

chiamato in causa: TERZ 3

ritenuto in

fatto

1.1. La società FA 1 (in seguito: la

società), con sede a __________, ha iscritto la propria succursale di __________

a Registro di commercio il 6 agosto 2013 (data di pubblicazione a Registro di

Commercio del Canton Ticino, cfr. estratto RC in doc. 6).

Lo scopo sociale consisteva nella

consulenza aziendale e la pianificazione fiscale internazionale, la consulenza

finanziaria ecc..

Nel periodo 2015 – 2017, come

risulta dall’estratto RC informatizzato, il Consiglio di amministrazione della società

era così composto:

- __________, amministratore

delegato, dal 29 luglio 2013 al 30 novembre 2015;

- RI 1, amministratore

unico dal 30 novembre 2015 al 12 febbraio 2016, dimissionario il 16 dicembre

2015 (cfr. doc. 1 allegato all’opposizione 26 ottobre 2018, doc. 2), egli è

stato vicedirettore della succursale di __________ dal 25 novembre 2013 all’8

giugno 2015 e direttore della stessa dall’8 giugno 2015;

- TERZ 1, amministratore

presidente dal 6 giugno 2013 al 30 novembre 2015.

1.2. La succursale di __________

della FA 1 (in seguito: succursale), è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in

seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° agosto 2013 e stralciata

il 30 settembre 2015 a seguito della sua cancellazione (FUSC __________ 2015).

Con

decreti del 14 dicembre 2016 e del 15 maggio 2017 del giudice del Tribunale di

prima istanza del Canton __________ sono state dichiarate l’apertura e

rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento della società

(FUSC 30 maggio 2017).

In data 22 settembre 2017 la

Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Canton __________ il proprio

credito di fr. 5'135,90 a titolo di contributi per gli assegni familiari

cantonali non integralmente soluti dalla succursale relativi al periodo da

gennaio a settembre 2015, dopo controllo del datore di lavoro (XII/4).

La liquidazione fallimentare

è continuata in via sommaria (FUSC 27 giugno 2017) e il 19 dicembre 2017 l’Ufficio

fallimenti del Canton __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni in

seguito a fallimento per l’intero credito insinuato dalla Cassa (doc. D).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione del 28 settembre 2018,

confermata con decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 la Cassa ha chiesto

a RI 1 il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per il mancato

pagamento dei contributi per gli assegni familiari (AF) cantonali (gennaio –

settembre 2015) dovuti dalla succursale per complessivi di fr. 1'824,95, con

vincolo di solidarietà con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 1'771,65.

1.4. Contro la succitata

decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso,

contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

In primo luogo sostiene di

essere effettivamente entrato nel CdA della società solo il 17 novembre 2015 e

di essersi dimesso il 16 dicembre 2015, rimanendo quindi in carica solo un

mese. Assevera altresì che la società era già insolvente al momento

dell’accettazione del mandato, circostanza che sarebbe dimostrata dall’elenco

dei creditori della società da lui sottoscritto per conto dell’Ufficio

fallimento il 31 agosto 2017. Rileva che dal citato elenco non risulta il

credito insinuato dalla Cassa e che quindi non ha avuto modo di controllarlo.

Evidenzia che il danno oggetto della decisione non è a lui imputabile poiché si

riferisce alla succursale di __________, affiliata alla Cassa per gli assegni

familiari e stralciata il 18 settembre 2015, quindi prima del suo mandato di

amministratore unico della sede principale e che durante il suo mandato non ha

aggravato il danno non avendo avuto la succursale più dipendenti.

Sostiene inoltre di aver

accettato la carica di amministratore unico della società sulla base della

documentazione ricevuta dai precedenti amministratori TERZ 1 e __________

relativa ai beni della società la cui realizzazione avrebbe permesso di pagare

tutti i debiti societari. Una volta assunta la carica, non avendo ricevuto la

richiesta documentazione contabile, dopo aver capito che i precedenti

amministratori non avevano alcuna intenzione di onorare i debiti “ma di farmi

assumere le responsabilità civili delle loro malefatte in seno alla società”,

egli si è tempestivamente dimesso, denunciandoli penalmente.

1.5. Con la risposta di causa,

preliminarmente la Cassa precisa che il 28 settembre 2018 ha emesso nei confronti

di TERZ 1 una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato.

Confermando quanto esposto

nella decisione impugnata, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso,

ribadendo la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.

Rileva che tale

responsabilità decorre dall’effettiva entrata del ricorrente nel CdA della

società, indipendentemente dall’iscrizione a Registro di Commercio, contestando

che l’interessato abbia assunto il suo mandato solo al 17 novembre 2015.

Rileva altresì che i contributi

scoperti si riferiscono al periodo in cui egli era direttore della succursale.

1.6. Con osservazioni del 6 marzo

2019 l’insorgente conferma quanto sostenuto con il ricorso, contestando che la

decisione di risarcimento nei confronti di TERZ 3 sia cresciuta in giudicato in

quanto quest’ultimo il 17 novembre 2017 ha lasciato la Svizzera per l’estero,

chiedendo al TCA di verificare la regolare notifica (V).

1.7. Il 15 marzo 2019 la Cassa ha

ribadito la propria posizione, precisando che anche in caso di una (presunta)

mancata notifica a TERZ 1 della decisione di risarcimento per il ricorrente la

situazione non cambierebbe, essendo entrambi debitori solidali nei confronti

dell’amministrazione (VI).

1.8. Con decreto del 20 marzo 2019

il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 3 (IX).

1.9. Con osservazioni datate 1°aprile

2019 il ricorrente ribadisce fra l’altro di essere stato all’oscuro della

situazione debitoria della società, confermando le proprie allegazioni

ricorsuali.

1.10. Su richiesta del TCA, in data 18

dicembre 2019 la Cassa ha inviato della documentazione (XII).

1.11. Il 15 gennaio 2020 il ricorrente

ha preso posizione in merito ai nuovi atti (XIV).

1.12. Con scritto 23 gennaio 2020 la

Cassa, preso atto delle osservazioni dell’insorgente, ha ridotto il danno a fr.

1'619.60 (XVIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in

particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V

11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il

datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri

dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della

liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse

rispondono solidalmente per l’intero danno”.

Il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il

problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la

prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta

anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo

art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura e sospensione del fallimento

della IA & A SA International Advisors & Associates la Cassa ha

chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale ex -

amministratore unico, il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS per i

contributi AF non versati dalla società relativi alla sua succursale di Lugano.

2.3. Costituiscono elementi del

danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del

salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002

consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994

pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002

consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni

familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis

OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag.

369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, oggetto

del danno è il mancato versamento dei contributi AF per il periodo da gennaio a

settembre 2015 (mese in cui la succursale è stata soppressa) non versati dalla succursale,

così come risulta dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito

contributivo (doc. B).

Sulla base dei salari versati

dalla succursale nel 2015 (gennaio-giugno) dichiarati dal ricorrente il 15

gennaio 2020 (XVI), tenuto conto che il datore non ha anticipato alcun assegno

familiare, con scritto 23 gennaio 2020 la Cassa ha rideterminato i contributi

AF dovuti e non versati, riducendo l’ammontare del danno subito a fr. 1'619.60

(XVIII). Va fatto presente che per il 2015 la succursale non aveva notificato i

salari versati, motivo per cui la Cassa aveva allestito d’ufficio la relativa

distinta salari (XIII/3) e proceduto all’emissione degli relativi acconti (doc.

E allegato alla decisione impugnata).

Tenuto conto che con la

decisione contestata la Cassa ha ritenuto il ricorrente responsabile per il

mancato pagamento degli acconti AF del periodo gennaio-settembre 2015 per fr. 1'824.95

e che secondo giurisprudenza un

organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde dei contributi

forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura in cui

questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei contributi

effettivi - superiori od inferiori - determinati alla fine dell’anno civile e

rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (cfr. STFA H 82/01

del 5 dicembre 2001 pubblicata

in VSI 2002 pag. 55, confermata nella STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010),

rettamente l’amministrazione ha ridotto il danno imputabile al ricorrente a fr.

1'619,60.

2.4. Il ricorrente contesta di dover

rispondere del danno trattandosi di contributi AF della succursale scaduti

prima dell’entrata in carica quale amministratore unico della società.

2.4.1. L’insorgente sostiene di aver

assunto la carica di amministratore unico solo il 17 novembre 2017.

Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza,

l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva

nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a

registro di commercio (DTF 123 V 172).

Dagli atti risulta che

l’insorgente è stato nominato amministratore unico della società dall’Assemblea

Generale del 13 ottobre 2015 (cfr. il relativo verbale in doc. A alla decisione

impugnata).

In sede di risposta

rettamene la Cassa evidenzia che “lo scambio di corrispondenza elettronica

prodotta dal ricorrente non comprova in alcun modo che egli abbia assunto la

carica di amministratore unico solo il 17 novembre 2015, anzi, vero è il

contrario. Infatti con emali del 12 novembre 2015 (doc. 2 allegato al ricorso),

il ricorrente minaccia di inoltrare con effetto immediato le sue dimissioni nel

caso in cui non fosse effettuato un pagamento. Di conseguenza le asserzioni del

ricorrente secondo cui avrebbe assunto la caria solo il 17 novembre 2015

vengono smentite”.

Ritenuto che il ricorrente

si è dimesso il 16 dicembre 2015 (cfr. doc. 1 allegato all’opposizione 26

ottobre 2018, doc. 2), egli è stato amministratore unico della società per 64

giorni (cfr. decisione contestata consid. 7.2 in fine) e non, come da lui

sostenuto, per solo un mese.

2.4.2. Accertato che il ricorrente ha

assunto la carica di amministratore unico il 13 ottobre 2015, va ricordato che

il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti,

ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del

nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno

causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di

amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché

la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di

fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag.

1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento

del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des

Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con

riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011

consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

A sostegno dell’assunto che la

società era già insolvente allorquando è diventato amministratore unico della

stessa, il ricorrente fa riferimento al suo scritto 31 agosto 2017 all’UF del

Canton __________ in cui aveva preso posizione in merito all’elenco dei

creditori della società (doc. 2). Tuttavia l’insolvibilità della società va

semmai posta al 16 dicembre 2016 con l’apertura del fallimento, vale a dire oltre

un anno dopo la sua nomina (non risultano attestati di carenza beni rilasciati a

favore della Cassa prima del fallimento).

In queste circostanze la

Cassa ha rettamente imputato all’insorgente il mancato pagamento dei contributi

AF per il periodo gennaio – settembre 2015, tenuto conto dell’importo del danno

corretto sopra (cfr. consid. 2.3).

2.5. Per definizione, il danno considerato

dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione

ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in

materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a).

Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg.

OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

Fatti

2.8. Nel caso in esame, avendo il

ricorrente ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1, egli ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio

2003).

Giova ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così,

l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla

scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti

della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in

instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi

vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.

4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC

1989 p. 116; cfr. anche

STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02

dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28

aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).

In questo contesto il fatto, per esempio,

di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da

parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di

discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15

dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.9. A sua discolpa il ricorrente

rileva di essere stato per poco tempo amministratore unico della società (64

giorni, cfr. consid. 2.4.1).

Al

riguardo, secondo giurisprudenza per liberare l'amministratore che si dimette

dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la

condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la

società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002,

consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun

motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato

(STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Ora,

dall’estratto del conteggio fornito dalla Cassa cantonale di compensazione del

Canton Ginevra, allegato alle osservazioni del 15 marzo 2019 della Cassa, si

evince come la società presenti importanti scoperti contributivi per il 2014 e

2015 (VII), motivo per cui non si può affermare che quest’ultima abbia versato

regolarmente e saldato i contributi paritetici.

Va

inoltre ricordato che per il 2015 la succursale non ha versato i contributi AF

(doc. E allegata alla decisione contestata).

Ne

consegue che la succitata giurisprudenza non può essere applicata.

2.10. L’insorgente sostiene di aver

accettato il mandato dai soci ed ex amministratori TERZ 1 e __________, i quali

“mi hanno presentato documentazione relativa ad attivi di proprietà della

società, la cui realizzazione avrebbero permesso di erogare importanti

dividendi ai soci, dopo aver pagato tutti i debiti.” (ricorso pag. 3).

Rileva che una volta nominato amministratore unico ha “richiesto

immediatamente la documentazione (bilanci degli anni precedenti, estratti conto

bancari, bilanci di verifica del periodo in corso, scoperti debitori/creditori,

corrispondenza ecc” e di essersi dimesso tempestivamente non avendo i

succitati presentato quanto richiesto.

Nel caso concreto,

conformemente alla giurisprudenza, il

ricorrente - prima di assumere la carica di organo formale - avrebbe dovuto

appurare se gli oneri sociali scaduti ed esigibili fossero già stati pagati e

nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la

contabilità, evenienza questa - secondo quanto da lui sostenuto - accertata

(tardivamente, n.d.r.) dopo la nomina di amministratore unico, non doveva

accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento

dell'arretrato contributivo (STCA 31.2014.1 del 10 ottobre 2014).

Come visto al considerando

precedente, almeno dal 2014 la società era in ritardo con il pagamento dei contributi

e la succursale non aveva liquidato gli acconti AF relativi al 2015 (di

quest’ultima circostanza il ricorrente ne era pienamente consapevole essendo stato

vicedirettore e direttore dalla succursale dal 25 novembre 2013 all’8 giugno

2015).

Con riferimento agli

obblighi di vigilanza e di controllo che incombono ad un amministratore in

merito al pagamento dei contributi, esposti al consid. 2.8, va ancora

evidenziato come non può assurgere a motivo di discolpa il fatto di essersi

fidato delle rassicurazioni da parte di terzi circa l’andamento degli affari

della società e quindi anche circa il pagamento degli oneri sociali. Fidarsi di

quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di terzi senza

verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in questo

senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STFA

H349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4).

La fiducia che si ripone in

terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento

dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STFA H 5/02 del 31

gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.202.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).

Va poi precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA

31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del

14 giugno 1995; recentemente: STCA 31.2017.93 del 9 febbraio 2018), la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

In ogni modo va ricordato

che secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione

accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono,

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi

Considerandi

all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente

disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati,

egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione

di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid.

6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4;

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003), dimissioni che il ricorrente ha (tardivamente)

rassegnato dopo due mesi dalla sua nomina.

2.11

Il

ricorrente sostiene che la gestione della società da parte degli ex

amministratori __________ e TERZ 1 è stata fraudolenta.

A tal riguardo, fa

riferimento ad un procedimento penale nei confronti dei succitati per diversi reati

finanziari e di essere stato sentito il 17 febbraio 2016 dal magistrato

inquirente quale persona informata dei fatti e di aver infine sporto in data 20

dicembre 2017 una denuncia penale nei confronti dei succitati per truffa e

diversi altri reati ipotizzati (doc. 14).

Non

è necessario richiedere gli atti penali, come da richiesta ricorsuale (sul tema

dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere l'esito

della denuncia penale presentata dal ricorrente il 20 dicembre 2017 (doc. 14)

ed avente ad oggetto da un lato un’asserita "truffa ai danni della

collettività" (la quale, anche qualora fosse accertata, non è dato divedere

come possa influenzare l’esito della vertenza che qui ci occupa), dall'altro

l'asserita truffa nei suoi confronti (rimasta – per quanto concerne la presente

procedura – allo stadio di puro parlato senza apporto di elementi probatori

concreti), le quali non sono con ogni verosimiglianza tali da influire

sull'esito della vertenza.

Secondo

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato

dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che

concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della

colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid.

5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).

Egli si scosta tuttavia

dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti

stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non

siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale

prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF

125.

V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella

causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H 184/98, consid 4b).

Inoltre, dato che per

l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non

occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della

vicenda penale (cfr. cfr. STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01,

consid. 5).

Tuttavia, nell'ipotesi in

cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di

scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali,

al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate

condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi

dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa

L., H 393/01, consid. 2.6; STFA 30 marzo 1999 nella causa R.

G., H 340/98, consid. 2b).

2.12

Determinante è

l’esistenza o meno di motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione per

l’omesso pagamento dei contributi sociali.

Costituisce motivo di

giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei

contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in

questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione

finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in

cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione

può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato

pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente

rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi

segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso in esame, come visto, già al momento in cui il ricorrente è entrato nella

società, da lungo tempo i contributi non erano stati versati. Inoltre nel 2015

la succursale non aveva liquidato alcun contributo AF.

Non è pertanto ipotizzabile

che l’omesso pagamento servisse per salvare la società, né del resto ciò è

stato fatto valere.

2.13

In conclusione, visto quanto

sopra, confermata la responsabilità del ricorrente il ricorso va accolto nel

senso che l’insorgente deve risarcire il danno subito dalla Cassa pari a fr.

1'619.60 (cfr. consid. 2.3).

2.14

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ RI 1 è condannato a

versare alla CO 1fr. 1'619.60.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti