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31.2019.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 gennaio 2020Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari notificati dalla società,

venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente tacitati. Del resto il

credito della Cassa è stato parzialmente riconosciuto nell’attestato carenza

beni reso l’8 febbraio 2017 per un importo di fr. 7'174.50 (doc. 8).

Per

quanto riguarda infine l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza

i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal

momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il

periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di

contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal

momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo

quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al

lavoratore (STCA 31.2002.48/49 del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).

2.5. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99,

consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno

a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.6. La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid.

4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.7. Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre

esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle

prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V 193).

D’altra

parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un

amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria

alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio

della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III

198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari

importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la

sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.;

cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.8. Nella

fattispecie concreta, il ricorrente ha ricoperto la carica di gerente (con

diritto di firma individuale) della FA 1 dal 21 luglio 2015 al 18 gennaio 2017

(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

L’insorgente

contesta la sua responsabilità rilevando in sostanza di aver assunto la carica

di socio gerente per un tempo limitato, durante il quale in ogni modo la

conduzione della società era stata assunta in maniera esclusiva da TERZ 1 (socio

e presidente della gerenza), il quale non gli avrebbe permesso di svolgere

alcun compito gestionale in seno alla FA 1. Rileva che di conseguenza egli non

avrebbe mai avuto il diritto di firma sui conti correnti della società, potendo

agire unicamente in qualità di dipendente. Adduce inoltre di aver richiesto più

volte informazioni e documentazione al presidente della gerenza, senza tuttavia

che quest'ultimo abbia mai dato seguito a tali richieste, ma ricevendo per

contro rassicurazioni sul fatto che la società fosse in regola con il pagamento

degli oneri sociali. Sarebbe solo a seguito delle dimissioni di TERZ 1 che egli

avrebbe potuto accedere ai documenti contabili e rendersi conto della reale situazione

debitoria della società, ciò che lo avrebbe indotto a inoltrare subito le dimissioni.

Fa inoltre rilevare che diversi movimenti contabili effettuati da TERZ 1 non

troverebbero giustificazione, motivo per cui starebbe valutando una denuncia

penale.

Ora,

tutto ben considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali

circostanze - che peraltro non risultano minimamente comprovate - sono

irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una

società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di

precisi obblighi.

Va

avantutto rilevato che accettando il mandato di gerente di una Sagl l’insorgente

ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31

gennaio 2003). In effetti come accennato, conformemente alla giurisprudenza

federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati

dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003;

STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

Giova

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di

principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,

studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere

irregolarità. Così, l'organo deve prestare attenzione particolare

alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari

importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in

instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi

vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.

4b).

Se

poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o

negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve

intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27

febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr.

anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03

dell’8 ottobre 2003). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

"dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H

234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita

dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale

consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,

ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, cfr. anche la STCA 31.2009.1 del 18

novembre 2009 consid. 2.8 con riferimenti alla giurisprudenza federale, confermata

dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Per

giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi

della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa

(RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA

31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

In

concreto, pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, il

socio, gerente e presidente della gerenza TERZ 1 fosse sordo ai suoi richiami, ciò

non è circostanza sufficiente per liberare l’altro socio gerente dall’obbligo

che la carica assunta comporta.

Del

resto, anche ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine

della riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente

comprovati, non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in

relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin da

agosto 2015 (cfr. doc. 5) e negli anni dal 2014 al 2016.

In

questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente

asserisca in sostanza di aver più volte sollecitato l’altro gerente, il quale,

a suo dire, aveva assunto in modo esclusivo la conduzione della società.

Vero

è piuttosto che il ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione quantomeno

dal mese di agosto 2015, momento a partire dal quale la Cassa ha dovuto inviare

le prime diffide alla società, divenute sistematiche da febbraio 2016, rispettivamente

nel marzo 2016 con l’intimazione di precetti esecutivi (doc. 6, 7) - ossia

proprio nel periodo in cui egli era gerente della società – non potendo quindi

non essere consapevole della difficile situazione in cui versava la società.

Stante

quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la

quale egli non sarebbe stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 1.

In

effetti, per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave

anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della

società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione,

verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare

il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio

2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza

alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr.

anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che

non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.)

non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del

21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione

non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna

remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già

di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano

esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto

non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid.

Considerandi

2.

). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è

applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento

in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF

9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13

novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).

Se

ne deve quindi concludere che la presunta gestione della società da parte del

cogerente TERZ 1 non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il

ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una

negligenza grave. Del resto l’amministratore o il gerente di una società non

può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza una verifica

diretta della situazione debitoria della società.

Del

resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, sin dall’estate del 2015, ha

effettuato i versamenti per i contributi paritetici dovuti solo parzialmente, con

ritardo e sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi gli estratti

conto dei contributi paritetici, doc. 5-7).

Ritenuta

questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al

proprio obbligo contributivo nota da tempo - l’insorgente

doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento

della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare

se i contributi venissero regolarmente versati.

Anche

il fatto, che peraltro l’insorgente nemmeno ha esplicitamente addotto (e

tantomeno comprovato), di aver ripetutamente sollecitato il presidente della

gerenza al regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei

giustificativi contabili, non sarebbe sufficiente per liberarlo dalla propria

responsabilità.

In

realtà, il ricorrente nella sua posizione di gerente non ha dimostrato di aver

messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha

continuato ad accumulare debiti.

Premesso

che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive

agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007

del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31

gennaio 2003), in concreto va detto che la FA 1 era una piccola società, con

pochi dipendenti (cfr. doc. 2A-2C): facendo uso della diligenza richiesta dal

suo ruolo di gerente, l’interessato avrebbe dovuto (regolarmente) controllare

lo stato dei pagamenti dei contributi.

E

comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso della seconda

metà del 2015 o quantomeno dal marzo 2016 con l’intimazione dei primi precetti

esecutivi - vale e dire nel momento in cui egli doveva essere consapevole dei

ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva

impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati

con regolarità - avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le

proprie dimissioni da gerente e non attendere invece sino al dicembre 2016

(doc. B), quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti,

secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione

accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono,

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente

disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati,

egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione

di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione

di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07

del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile

2005.

consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Le

dimissioni del ricorrente (rassegnate con scritto del 17 dicembre 2016) sono

avvenute comunque tardivamente e meglio oltre un anno e mezzo dopo le prime

diffide di pagamento e nove mesi dopo le relative susseguenti procedure

esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un considerevole periodo dal momento

in cui egli aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva

impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il

riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 5 attesta una situazione tutt’altro che

incoraggiante, se si considera che nel periodo in cui il ricorrente era gerente

erano state inviate ben 8 diffide di pagamento (doc. 5-7).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con

particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non

poteva, nella veste di gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo

passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e

personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla

Cassa, se del caso interpellando direttamente quest’ultima (cfr. STFA H 265/02

del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di

compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di

una Sagl (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno

2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la

prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo

quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14

febbraio 2006).

Non

soccorre quindi all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza

che fossero altre persone ad occuparsi della gestione amministrativa

dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del resto, il fatto

che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della

società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle

sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9).

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Sia

peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere

stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente della società, o di

essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli

stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la

STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Il suo riferimento all’eventualità,

peraltro rimasta allo stadio di puro parlato, di procedere ad una denuncia

penale nei confronti di TERZ 1, non modifica questa conclusioni, ribadito

nuovamente come egli, se davvero non disponeva, come in sostanza asserito,

delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva

societaria, non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le

proprie dimissioni ( cfr. in merito, fra le altre le

STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Inoltre, come già detto, nel caso in cui non avesse

ottenuto risposta alle sue richieste di informazioni, il ricorrente avrebbe

potuto, per quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedere

informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché

gli oneri sociali venissero pagati rispettivamente trarne le adeguate

conseguenze.

In

simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto

agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto

responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9

Infine

occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso

verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure

emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore

di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In

concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

In

particolare, nemmeno è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la FA 1 si

trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso

pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive

allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V

244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4

novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Non

va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, non

ha liquidato completamente i contributi degli anni dal 2014 al 2016 (cfr.

specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 2A, 2B e 2C). I

contributi residui sono rimasti scoperti e nel febbraio 2017 è stato reso un attestato

carenza beni (doc. 8) e nel marzo 2017 è quindi stato dichiarato il fallimento

della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di

liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi

dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2014 al 2016, per

complessivi fr. 18'236.10, come da documentazione agli atti, di cui fr. 17'580.45

richiesti al ricorrente (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc.

2.

e allegati) Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve

essere riconosciuta.

Non

si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto

eccezionalmente dalla giurisprudenza federale (DTF 121 V 243, principi ancora

confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H

134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e

M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). L’Alta Corte ha considerato cronico il

mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997

nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il

mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e

3.2

; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA

del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b), circostanza

che non sussiste nel caso in esame.

La

verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che

non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei

salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al

termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.

L'avere

procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2014 e

lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza

non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del

gerente cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel

controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del

dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).

Non

è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile

per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di

lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la

Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa

B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze

rilevate è evidente il contrario.

Infine,

ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver

ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti. Pagamenti

parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso

contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti

contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche

importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per

questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul

punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa

A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

L’insorgente

non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo

comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un

organo formale.

2.10

Per

quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la

Cassa ha sufficientemente documentato (doc. 2) e quantificato la pretesa in fr.

17'580.45, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni

2014, 2015 e sino al maggio 2016. Come già esposto al consid. 2.4, il credito

fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente da

critiche e come tale va ammesso.

Va

pure osservato che i contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono

a oneri già scaduti e scoperti al momento dell’entrata in funzione del

ricorrente (cfr. Pratique VSI 1992 pag. 269 consid. 7; RCC 1898 pag. 114

consid. 4), rispettivamente venuti a scadenza successivamente e entro la data

delle dimissioni del ricorrente dalla carica di gerente della Sagl, formalizzate

con lettera del 17 dicembre 2016 (doc. B). In proposito si rilevi i effetti che

secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato

dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato

quale organo della società, a partire da questa data (e non dalla radiazione

del Registro di Commercio) egli non avendo infatti più alcuna facoltà di controllo

sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e

4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 3a;

DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl,

Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54). Determinante ai fini

dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il

momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00

del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a).

Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla

cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela

della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere

fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

In

conclusione RI 1, quale ex gerente, non avendo ottemperato agli obblighi di

diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei

propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non

avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve

assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici

AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 17'580.45 per

gli anni 2014-2016, quest'ultimo sino al mese di maggio.

2.11

Visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ RI 1 è

condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 17'580.45.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti