31.2019.4
Responsabilità di socio e gerente di una Sagl. Ricorrente adduce di aver assunto la carica di gerente per un tempo limitato e che la conduzione della società sarebbe stata effettuata dal socio. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione
30 gennaio 2020Italiano45 min
conduzione della società era stata assunta in maniera esclusiva da TERZ 1 (socio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.4
FC
Lugano
30 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
chiamato in causa: TERZ 1
in relaz. alla fallita: FA 1
ritenuto in
fatto
1.1. FA
1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 6 dicembre
2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva,
tra l’altro, nella compravendita di veicoli, auto, moto, ecc., import ed
export, esercizio di autorimessa e officina, carrozzeria e selleria, oltre
all’esercizio di autolavaggio.
RI
1 è stato socio e gerente della società, con diritto di firma individuale, dal
21 luglio 2015 sino alle dimissioni formalizzate il 17 dicembre 2016 (radiazione
a RC il 18 gennaio 2017; cfr. estratto RC; cfr. doc. B e decisione impugnata).
1.2. Affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1 gennaio 2014
al 30 novembre 2017, la società è entrata in mora col pagamento dei contributi
per cui la Cassa dal mese di agosto 2015 ha dovuto diffidarla e quindi anche
precettarla. In data 8 febbraio 2017 l’UE di __________ ha rilasciato alla
Cassa un attestato carenza beni per contributi non pagati per il 2014 per fr.
7'174.50 (doc. 8).
Con
decreto del 16 marzo 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stato
dichiarato il fallimento della società, procedura che è quindi stata sospesa
per mancanza di attivi con decreto della medesima Pretura dell’11 luglio 2017. La
ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 23 novembre 2017 (cfr. estratto
RC).
1.3. Costatato
di aver subito un danno, il 31 ottobre 2018 la Cassa ha emesso nei confronti di
RI 1, ex socio e gerente della società, una decisione di risarcimento giusta
l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 17'580.45, comprensivo di contributi non
pagati per gli anni dal 2014 al 2016, spese amministrative ed esecutive, tasse
d’ingiunzione e interessi di mora. Parallelamente la Cassa ha reso un’analoga
decisione di risarcimento per fr. 17'507.15 nei confronti di TERZ 1, ex socio e
presidente della gerenza della società fallita, il quale non ha contestato il
provvedimento (doc. 1).
Con
decisione su opposizione del 28 gennaio 2019 la Cassa, respingendo le
contestazioni formulate nell’opposizione dall’interessato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha confermato la responsabilità dell’ex socio gerente in
relazione al mancato pagamento di suddetto importo.
1.4. Contro
la decisione su opposizione insorge RI 1, assistito dal suo legale, contestando
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle motivazioni
verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con
la risposta di causa 12 marzo 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del
ricorso, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e
di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al
pagamento dei contributi paritetici.
Con
decreto del 3 aprile 2019 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in
causa, assegnandogli un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ
1, il quale tuttavia è rimasto silente (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
(dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto
pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108
consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p.
646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr.
6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società
semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un
danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e
sentenze ivi citate).
Conformemente
alla giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226ss; Pratique VSI 2002 pp. 177s; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001).
Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli
stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31.2011.6 dell’11 ottobre 2011).
La
corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS va mantenuta anche dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del
nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel
caso concreto, a seguito del rilascio, l’8 febbraio 2017, di un attestato
carenza beni relativo ai contributi sociali non pagati nel 2014 (doc. 8),
dell’avvio, con decreto del 16 marzo 2017 della Pretura del Distretto di __________,
della procedura di fallimento della società - procedura che è quindi stata
sospesa per mancanza di attivi con decreto della medesima Pretura dell’11
luglio 2017 (con radiazione della ragione sociale il 23 novembre 2017) - la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1quale organo formale (socio
e gerente con diritto di firma individuale nel periodo dal 21 luglio 2015 al 18
gennaio 2017), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal
mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi
sociali dovuti.
In
particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non
versati dalla FA 1 relativi agli anni 2014-2016 (quest’ultimo anno sino a
maggio) per complessivi fr. 17'580.45 (doc. 2A, 2B e 2C).
2.3. L’art.
52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due
anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in
cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3
LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore
sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione
(SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile
al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito
risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato
(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta
dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa
assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono
essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta
perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di
lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente
a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La
conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o
dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile
– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei
contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V
195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92
consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC
1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23
luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è
opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore
di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave
le prescrizioni legali (DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 p.
116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti
dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali
concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro
canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i
contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici
(segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o
di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi
non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg
LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b;
112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del
danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di
una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai
sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel
suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il
datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto
verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv.
1 LAVS.
Quando
la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di
fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto
con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento
a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto
anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non
ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di
prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il
termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19
febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132,
1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une
procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405;
Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi
è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi
organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste
giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di
pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della
conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento
o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art.
230 LEF.
In
caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio,
in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione.
La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore
di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo
anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento
(SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di
particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di
graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione
del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo
verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC
1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso
della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr.
anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13
del 20 gennaio 2010).
Precedentemente
al fallimento, come detto, il momento della
conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di
carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con
riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria
concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164,
consid. 4d).
Nella fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del
danno è stato al più presto l’attestato di carenza beni a seguito di
pignoramento emesso a favore della Cassa in data 8 febbraio 2017 (doc. 8; Frey/Mosimann,
Bollinger, AHVG Kommentar, 2018, all’art. 52 n. 22).
Appare
quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta
l’art. 52 LAVS il 31 ottobre 2018, la Cassa ha rispettato il termine biennale
ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è
prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991
p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une
procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.4. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD
e AF rimasti insoluti dalla FA 1 relativi agli anni 2014, 2015 e 2016
(quest’ultimo anno sino al 31 maggio), oneri che sono stati calcolati sulla
base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti riassuntivi del debito
contributivo, doc. 2A-2C) per complessivi fr. 18'236.10 (spese amministrative,
esecutive e interessi di mora inclusi; doc. 2A, 2B e 2C). Va qui rilevato che
l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è di per sé contestato
dal ricorrente, ed è da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato anche come
conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le
spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e
esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in
RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta
all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari,
fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per
la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133
consid. II/1b).
Nemmeno
risulta peraltro dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e
della presente causa, il ricorrente quale gerente della società debitrice dei
contributi (né peraltro alcun altro organo della società) abbia mai contestato
Fatti
i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari notificati dalla società,
venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente tacitati. Del resto il
credito della Cassa è stato parzialmente riconosciuto nell’attestato carenza
beni reso l’8 febbraio 2017 per un importo di fr. 7'174.50 (doc. 8).
Per
quanto riguarda infine l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza
i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal
momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il
periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di
contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal
momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo
quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al
lavoratore (STCA 31.2002.48/49 del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).
2.5. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99,
consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno
a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.
52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84
consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC
1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è
esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,
il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio
nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid.
4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.7. Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52;
Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer
Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre
esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle
prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V 193).
D’altra
parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la
sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.;
cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)
2.8. Nella
fattispecie concreta, il ricorrente ha ricoperto la carica di gerente (con
diritto di firma individuale) della FA 1 dal 21 luglio 2015 al 18 gennaio 2017
(cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
L’insorgente
contesta la sua responsabilità rilevando in sostanza di aver assunto la carica
di socio gerente per un tempo limitato, durante il quale in ogni modo la
conduzione della società era stata assunta in maniera esclusiva da TERZ 1 (socio
e presidente della gerenza), il quale non gli avrebbe permesso di svolgere
alcun compito gestionale in seno alla FA 1. Rileva che di conseguenza egli non
avrebbe mai avuto il diritto di firma sui conti correnti della società, potendo
agire unicamente in qualità di dipendente. Adduce inoltre di aver richiesto più
volte informazioni e documentazione al presidente della gerenza, senza tuttavia
che quest'ultimo abbia mai dato seguito a tali richieste, ma ricevendo per
contro rassicurazioni sul fatto che la società fosse in regola con il pagamento
degli oneri sociali. Sarebbe solo a seguito delle dimissioni di TERZ 1 che egli
avrebbe potuto accedere ai documenti contabili e rendersi conto della reale situazione
debitoria della società, ciò che lo avrebbe indotto a inoltrare subito le dimissioni.
Fa inoltre rilevare che diversi movimenti contabili effettuati da TERZ 1 non
troverebbero giustificazione, motivo per cui starebbe valutando una denuncia
penale.
Ora,
tutto ben considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali
circostanze - che peraltro non risultano minimamente comprovate - sono
irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una
società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di
precisi obblighi.
Va
avantutto rilevato che accettando il mandato di gerente di una Sagl l’insorgente
ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del
29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31
gennaio 2003). In effetti come accennato, conformemente alla giurisprudenza
federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati
dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, H 337/01 del 23 gennaio 2003;
STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Giova
ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare
per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Così, l'organo deve prestare attenzione particolare
alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari
importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in
instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid.
4b).
Se
poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o
negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve
intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27
febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC
1989 p. 116; cfr.
anche
STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,
peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS
(STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03
dell’8 ottobre 2003). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
"dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita
dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Secondo
la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie
dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, cfr. anche la STCA 31.2009.1 del 18
novembre 2009 consid. 2.8 con riferimenti alla giurisprudenza federale, confermata
dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Per
giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi
della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa
(RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA
31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).
In
concreto, pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, il
socio, gerente e presidente della gerenza TERZ 1 fosse sordo ai suoi richiami, ciò
non è circostanza sufficiente per liberare l’altro socio gerente dall’obbligo
che la carica assunta comporta.
Del
resto, anche ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine
della riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente
comprovati, non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in
relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin da
agosto 2015 (cfr. doc. 5) e negli anni dal 2014 al 2016.
In
questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente
asserisca in sostanza di aver più volte sollecitato l’altro gerente, il quale,
a suo dire, aveva assunto in modo esclusivo la conduzione della società.
Vero
è piuttosto che il ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione quantomeno
dal mese di agosto 2015, momento a partire dal quale la Cassa ha dovuto inviare
le prime diffide alla società, divenute sistematiche da febbraio 2016, rispettivamente
nel marzo 2016 con l’intimazione di precetti esecutivi (doc. 6, 7) - ossia
proprio nel periodo in cui egli era gerente della società – non potendo quindi
non essere consapevole della difficile situazione in cui versava la società.
Stante
quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la
quale egli non sarebbe stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 1.
In
effetti, per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave
anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della
società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione,
verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare
il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio
2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza
alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr.
anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che
non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.)
non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del
21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione
non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna
remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già
di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano
esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto
non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale
(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid.
2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è
applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento
in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF
9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13
novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).
Se
ne deve quindi concludere che la presunta gestione della società da parte del
cogerente TERZ 1 non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il
ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una
negligenza grave. Del resto l’amministratore o il gerente di una società non
può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza una verifica
diretta della situazione debitoria della società.
Del
resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, sin dall’estate del 2015, ha
effettuato i versamenti per i contributi paritetici dovuti solo parzialmente, con
ritardo e sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi gli estratti
conto dei contributi paritetici, doc. 5-7).
Ritenuta
questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al
proprio obbligo contributivo nota da tempo - l’insorgente
doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento
della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare
se i contributi venissero regolarmente versati.
Anche
il fatto, che peraltro l’insorgente nemmeno ha esplicitamente addotto (e
tantomeno comprovato), di aver ripetutamente sollecitato il presidente della
gerenza al regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei
giustificativi contabili, non sarebbe sufficiente per liberarlo dalla propria
responsabilità.
In
realtà, il ricorrente nella sua posizione di gerente non ha dimostrato di aver
messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha
continuato ad accumulare debiti.
Premesso
che in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive
agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007
del 29 ottobre 2008 e STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31
gennaio 2003), in concreto va detto che la FA 1 era una piccola società, con
pochi dipendenti (cfr. doc. 2A-2C): facendo uso della diligenza richiesta dal
suo ruolo di gerente, l’interessato avrebbe dovuto (regolarmente) controllare
lo stato dei pagamenti dei contributi.
E
comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso della seconda
metà del 2015 o quantomeno dal marzo 2016 con l’intimazione dei primi precetti
esecutivi - vale e dire nel momento in cui egli doveva essere consapevole dei
ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva
impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati
con regolarità - avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le
proprie dimissioni da gerente e non attendere invece sino al dicembre 2016
(doc. B), quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti,
secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione
accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono,
nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi
all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente
disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati,
egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione
di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione
di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07
del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile
2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Le
dimissioni del ricorrente (rassegnate con scritto del 17 dicembre 2016) sono
avvenute comunque tardivamente e meglio oltre un anno e mezzo dopo le prime
diffide di pagamento e nove mesi dopo le relative susseguenti procedure
esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un considerevole periodo dal momento
in cui egli aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva
impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il
riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 5 attesta una situazione tutt’altro che
incoraggiante, se si considera che nel periodo in cui il ricorrente era gerente
erano state inviate ben 8 diffide di pagamento (doc. 5-7).
Questo
Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con
particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non
poteva, nella veste di gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo
passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e
personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla
Cassa, se del caso interpellando direttamente quest’ultima (cfr. STFA H 265/02
del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di
compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di
una Sagl (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno
2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la
prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo
quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14
febbraio 2006).
Non
soccorre quindi all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza
che fossero altre persone ad occuparsi della gestione amministrativa
dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive. Del resto, il fatto
che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della
società quali organi di fatto
non scarica l'amministratore formale dalle
sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto
1996, consid. 2.9).
Determinante
è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono
motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere
quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Sia
peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere
stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente della società, o di
essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli
stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la
STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Il suo riferimento all’eventualità,
peraltro rimasta allo stadio di puro parlato, di procedere ad una denuncia
penale nei confronti di TERZ 1, non modifica questa conclusioni, ribadito
nuovamente come egli, se davvero non disponeva, come in sostanza asserito,
delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva
societaria, non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le
proprie dimissioni ( cfr. in merito, fra le altre le
STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Inoltre, come già detto, nel caso in cui non avesse
ottenuto risposta alle sue richieste di informazioni, il ricorrente avrebbe
potuto, per quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedere
informazioni direttamente alla Cassa
ed in seguito intervenire affinché
gli oneri sociali venissero pagati rispettivamente trarne le adeguate
conseguenze.
In
simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto
agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto
responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.9. Infine
occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso
verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure
emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore
di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
In
concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
In
particolare, nemmeno è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la FA 1 si
trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso
pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive
allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V
244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4
novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Non
va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, non
ha liquidato completamente i contributi degli anni dal 2014 al 2016 (cfr.
specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 2A, 2B e 2C). I
contributi residui sono rimasti scoperti e nel febbraio 2017 è stato reso un attestato
carenza beni (doc. 8) e nel marzo 2017 è quindi stato dichiarato il fallimento
della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di
liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi
dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente dal 2014 al 2016, per
complessivi fr. 18'236.10, come da documentazione agli atti, di cui fr. 17'580.45
richiesti al ricorrente (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc.
Considerandi
2.
e allegati) Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve
essere riconosciuta.
Non
si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza federale (DTF 121 V 243, principi ancora
confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e
M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). L’Alta Corte ha considerato cronico il
mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997
nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il
mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V
243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e
3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA
del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b), circostanza
che non sussiste nel caso in esame.
La
verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che
non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei
salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al
termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.
L'avere
procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 2014 e
lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza
non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del
gerente cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel
controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del
dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).
Non
è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile
per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di
lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la
Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa
B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze
rilevate è evidente il contrario.
Infine,
ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver
ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di acconti. Pagamenti
parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso
contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti
contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche
importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per
questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52
LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul
punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa
A., B., C., D. e E. [H 277/01]).
L’insorgente
non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo
comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un
organo formale.
2.10
Per
quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la
Cassa ha sufficientemente documentato (doc. 2) e quantificato la pretesa in fr.
17'580.45, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni
2014, 2015 e sino al maggio 2016. Come già esposto al consid. 2.4, il credito
fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente da
critiche e come tale va ammesso.
Va
pure osservato che i contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono
a oneri già scaduti e scoperti al momento dell’entrata in funzione del
ricorrente (cfr. Pratique VSI 1992 pag. 269 consid. 7; RCC 1898 pag. 114
consid. 4), rispettivamente venuti a scadenza successivamente e entro la data
delle dimissioni del ricorrente dalla carica di gerente della Sagl, formalizzate
con lettera del 17 dicembre 2016 (doc. B). In proposito si rilevi i effetti che
secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato
dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato
quale organo della società, a partire da questa data (e non dalla radiazione
del Registro di Commercio) egli non avendo infatti più alcuna facoltà di controllo
sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e
4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 3a;
DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54). Determinante ai fini
dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il
momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00
del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a).
Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla
cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela
della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere
fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).
In
conclusione RI 1, quale ex gerente, non avendo ottemperato agli obblighi di
diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei
propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non
avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve
assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici
AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 17'580.45 per
gli anni 2014-2016, quest'ultimo sino al mese di maggio.
2.11
Visto
tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.
In
DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del
datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in
materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.
30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le
recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità
di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a
un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI 1 è
condannato a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 17'580.45.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il
ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità
dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1
lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è
nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il
ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti