31.2019.8
Responsabilità ex art. 52 LAVS del socio gerente. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Problemi di salute non impedivano di capire il ruolo assunto e di dare le dimissioni. Aggiornamento dell'importo del danno
13 gennaio 2020Italiano34 min
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.8
FS
Lugano
13 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
radiata
da RC il 20 maggio 2019
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
__________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ ottobre 2014
(data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo
scopo sociale consisteva nella riparazione, nella costruzione, nella
manutenzione e nella commercializzazione di prodotti elettromeccanici, di
motori elettrici, di pompe in generale, di generatori di corrente, di
trasformatori, nonché la consulenza in tali ambiti (cfr. estratto RC
informatizzato agli atti).
RI 1 (ora RI 1) ha
ricoperto la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale sin
dalla fondazione della società.
1.2. Dal 1. gennaio 2015 la
società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datore di
lavoro (cfr. doc. 1).
Il 29 marzo 2017, il 10
agosto 2017, il 10 gennaio 2018 e il 6 luglio 2018, l’Ufficio esecuzioni (UE)
del Distretto di __________ ha rilasciato cinque attestati di carenza beni
relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società
per gli anni 2016 e 2017 (doc. 5/D1-D5).
Con decreti dell’11 luglio
e del 10 dicembre 2018 della Pretura del Distretto di __________ sono state
dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC __________ luglio
2018 e __________ gennaio 2019).
La procedura di fallimento
è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in
applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto
RC agli atti).
1.3. Costatato di avere subìto un
danno, con decisione del 12 dicembre 2018 la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale socia gerente) il risarcimento ex
art. 52 LAVS di fr. 13'569.70 per contributi paritetici non soluti dalla
società per gli anni 2016 e 2017 (doc. 1).
1.4. A seguito dell’opposizione
inoltrata da RI 1 (doc. 2) – dopo averle chiesto un aggiornamento degli
atti medici (doc. 3) e considerati i certificati prodotti con le relative
precisazioni circa l’inabilità lavorativa (doc. 4) –, con decisione su
opposizione del 21 marzo 2019 (doc. 5), la Cassa ha
confermato la decisione del 12 dicembre 2018.
1.5. Con il presente ricorso RI 1 ha
impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.
L’insorgente – contestato
l’assunto della Cassa secondo cui “(…) non emergono elementi tali che
possano supportare la tesi secondo la quale l'opponente, durante il periodo di
carica quale socia gerente della FA 1, sia stata totalmente impedita di
comprendere ciò che stesse succedendo in seno alla società e/o a determinarsi
nel tempo sulle questioni importanti relative alla gestione della stessa. (…)”
– sostiene che “(…) il medico è chiaro nel dire che sono inabile al
100% nell' amministrare la ditta FA 1 a partire dall'evento scatenante e cioè
il licenziamento del Sig. __________ e quindi è chiaro che si tratta del
febbraio 2016. Dal momento dell'evento scatenante
non sono più riuscita
a comprendere cosa dovevo fare per amministrare la ditta, avevo terrore di
recarmi in ditta, tremavo e restavo quasi tutto il giorno a letto non riuscendo
nemmeno ad andare dal medico. (…)” (I).
1.6. Con la risposta di causa –
indicato di aver emanato solo una decisione di risarcimento dei danni nei
confronti della ricorrente – la Cassa ha postulato la reiezione del
ricorso.
Rilevato come la
ricorrente ribadisca di non essere stata in grado di svolgere la sua attività
di gerente a causa della patologia che la rendeva inabile al 100% in tale
funzione e considerato di aver sufficientemente esposto i motivi per i quali
l’ha ritenuta responsabile del danno subìto, la Cassa ha rinviato alle
argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata (III).
La Cassa si è quindi
confermata nella decisione risarcitoria aggiornando l’importo del danno fatto
valere a fr. 13'497.40, dopo ridistribuzione della tassa sul CO2 di
fr. 72.30 (13'569.70 – 72.30 = 13'497.40; cfr. doc. 6 e 7).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va
rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Fatti
I
soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non
pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e
il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una
società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche
Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
2.2. Nella fattispecie in esame,
come da giurisprudenza citata al considerando precedente, a seguito del
rilascio degli attestati di carenza beni del 29 marzo 2017, del 10 agosto 2017,
del 10 gennaio 2018 e del 6 luglio 2018 (cfr. consid. 1.2) – che segnano
l’insorgenza e la conoscenza del danno –, la Cassa ha rettamente chiesto
in via sussidiaria a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati dalla FA 1 per gli anni 2016 e 2017 (cfr. consid. 1.3).
Va
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione
per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di
un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale
attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli articoli 115 cpv. 1 e 149
LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi
l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per
fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex
art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione
ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del
28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno
2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF
123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 pag. 132, 1990
pag. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que
parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in:
RCC 1991 pag. 405). Con l'attestato di carenza beni
(definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il
momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria
nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi
ai sensi dell'art. 230 LEF.
In
concreto dai verbali di pignoramento che hanno portato ai rispettivi attestati
di carenza beni risulta che “(…) l’ufficio [ndr.: si riferisce
all’Ufficio di esecuzione] non ha accertato presso il debitore la presenza
di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento del
salario. La socio gerente dichiara che la società escussa non possiede beni,
né attivi da sottoporre a pignoramento. (…)” (doc. 5/D1-D5).
2.3. Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis
OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg.
369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000
consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe
inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre
1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2016 e 2017, così come risulta dai
conteggi allestiti secondo le relative dichiarazione dei salari (doc. 1 e
5/A2-A3) e dagli specchietti sub doc. 6 e 7.
L’importo complessivo di
fr. 13'569.70, poi aggiornato a fr. 13'497.40 dopo ridistribuzione della tassa
sul CO2 (cfr. consid. 1.6), peraltro non validamente contestato,
fatto valere nei confronti di RI 1è quindi da ritenere adeguatamente
comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e
alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi
moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno
risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.
Giova qui ribadire che,
avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in
applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso
di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del
danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag.
397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA
1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nella fattispecie concreta, accettando
la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale della Sagl
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Va qui ribadito (cfr.
consid. 2.1) che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una
Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come
gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex
art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri
applicati agli amministratori di questa società.
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In concreto, nella
decisione impugnata, rettamente la Cassa ha (incontestatamente) rilevato che “(…)
quanto ai contributi insoluti, a seguito dell'entrata in mora della FA 1 con il
pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto pressoché sistematicamente già
dal mese di maggio 2015 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di giugno
dello stesso anno all'avvio di procedure esecutive, che hanno portato all'irrecuperabilità
dei contributi. Il fatto che la società abbia procrastinato e differito il
pagamento delle fatture inerenti agli oneri sociali è già di per sé segno di
negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli
organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 2004 nella causa M.;
Considerandi
STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Il comportamento dell'opponente è
quindi in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla
Cassa (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/01). (…)”
(doc. 5, punto 8).
Va qui inoltre ricordato
che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22
del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione
della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo
contesto, l’argomentazione secondo la quale “(…) Ie tre disdette erano del __________
e del __________, le due persone che mi hanno causato il conflitto, il terzo
era stato assunto perché mi ha chiesto che voleva provare a lavorare in ditta
ma poi lui ha dichiarato che non era in grado di gestire la situazione senza la
mia presenza e perciò mi ha richiesto di disdire il suo rapporto di lavoro (…)”
(I, punto 4) non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa
per il mancato versamento degli oneri sociali.
2.8
Occorre pertanto esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il
proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e
108.
V 189 consid. 2b pag. 193).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa
seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,
che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,
pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto
alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le
procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato
(STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nella fattispecie, nessun
motivo di discolpa o giustificazione ai sensi della surriferita giurisprudenza è
stato fatto valere, né risulta d’altronde dagli atti.
2.9
La ricorrente, come accennato
(cfr. consid. 1.5), ha sostenuto invece che le sue condizioni di salute non le
permettevano di svolgere con la necessaria diligenza l’attività di gerente
della FA 1. Essa fa riferimento ai certificati medici – prodotti con
l’opposizione 9 gennaio 2019 (doc. 2) e, interpellata dalla Cassa con lettera
dell’11 gennaio 2019 (doc. 3), con lo scritto 1. marzo 2019 (doc. 4) – nei
quali:
• il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 16 ottobre 2017 ha
attestato che: “(…) Si certifica che la paziente a margine è seguita presso
il mio studio medico attualmente in modo regolare a causa di una serie di
importanti disturbi nervosi. Essa attualmente non riesce a svolgere la sua
attività lavorativa in qualità di amministratrice presso la ditta FA 1 di __________,
a causa di attacchi di panico e importanti stati d’ansia che sono stati
scatenati in seguito ad un conflitto con un collaboratore dell'azienda Signor __________.
(…)” (doc. 2/A) e il 25 febbraio 2019 che: “(…) Su richiesta della
paziente a margine certifico che essa è stata in cura presso il mio studio
medico dal 19.10.2009 fino al 18.03.2010 e dal 01.10.2012 al 16.09.2013
regolarmente. Mentre nel corso degli anni 2014, 2015 e 2017 è stata seguita
saltuariamente. Si tratta di una persona che soffre di una serie di disturbi
nervosi, in passato aveva presentato dei periodi d'inabilità lavorativa,
essendo molto sensibile e fragile, l'ultimo episodio depressivo era in gran
parte collegato alle problematiche sul posto di lavoro che le avevano scatenato
una reazione ansioso-depressiva. (…)” (doc. 4/A);
• il
dr. __________, FMH in medicina interna e oncologia-ematologia, il 25 febbraio
2019.
ha certificato che “(…) su richiesta della paziente confermo che la
signora RI 1 è in mia cura dal 16.7.2014. Dal 2014 ad oggi la paziente mi ha
consultato per diversi problemi di salute sia internistici che di ordine
psicologico a conferma di un difficile stato di salute. In questo periodo la
paziente ha pure avuto dei disturbi della fera [ndr. recte: sfera]
psicologica con stati ansioso-depressivi ciò che ha comportato anche un
consulto psichiatrico specialistico. (…)” (doc. 4/B).
Va innanzitutto osservato
che, secondo la giurisprudenza, in generale la malattia o l’invalidità dell’organo
responsabile può valere quale valido motivo di discolpa se a seguito di tale
stato, con ogni verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere
il proprio ruolo né di determinarsi in merito alle sue dimissioni (STF
9C_394/2016 del 21 novembre 2016 che ha confermato la STCA 31.2015.14 del 27
aprile 2016 con riferimenti).
La Cassa, chiamata ad
accertare i fatti e richiamato l’art. 43 cpv. 3 LPGA, con scritto dell’11
gennaio 2019 ha comunicato a RI 1 che per “(…) poter riesaminare la sua
posizione occorre che lei ci fornisca un certificato medico aggiornato,
attestante i seguenti elementi: - il periodo esatto di inizio e fine della sua
inabilità lavorativa; - la percentuale di inabilità lavorativa (se è variata
nel tempo, specificare anche a quale periodo si riferisce); - se la patologia
indicata le ha impedito in misura totale e continuativa di: - comprendere ciò
che stava accadendo in seno alla FA 1; - comprendere il suo ruolo in seno alla FA
1.
e di adempiere alle relative responsabilità; - di rassegnare le dimissioni
dalla funzione di gerente. (…)” (doc. 3).
Ritenute da una parte le precise
domande circa l’evoluzione dello stato di salute e visto, dall’altra parte, che
dai succitati certificati non risulta una chiara valutazione della capacità
lavorativa (e della sua evoluzione nel tempo) avuto riguardo alla sua funzione in
seno alla società e nemmeno emerge l’impossibilità di rassegnare le dimissioni
dalla carica assunta, non è possibile seguire l’insorgente laddove sostiene che
“(…) è vero che ho assunto la carica di socia gerente dal 20 ottobre 2014 ma
anche vero che da febbraio 2016 a seguito degli avvenimenti esposti dai
certificati medici da voi noti non ero in grado di comprendere che avrei dovuto
dimettermi. (…)” (I, punto 1).
Al riguardo, rettamente la
Cassa ha osservato che: “(…) – Per il certificato medico del 16 ottobre 2017
del Dr. Med. __________: - non definisce il periodo esatto durante il quale la
signora RI 1 è stata inabile al lavoro; - non definisce il grado di inabilità
lavorativa della signora RI 1; - indica che "attualmente", vale a
dire il 16 ottobre 2017, la signora RI 1 non era in grado di svolgere la sua
attività lavorativa. – Per il certificato medico del 25 febbraio 2019 del Dr.
Med. __________: - stabilisce unicamente i periodi di cura della signora RI 1
senza specificare i periodi ed i gradi esatti di inabilità lavorativa; - che
per il 2017, anno oggetto della decisione risarcitoria, è stata seguita
saltuariamente; - non indica con precisione l'influenza dei disturbi nervosi
sofferti dalla signora RI 1 sulla sfera professionale dell'opponente. – Per il
certificato medico del 25 febbraio 2019 del Dr. Med. __________: - conferma
sostanzialmente che la signora RI 1 è sua paziente dal 16 luglio 2014 e che la
stessa ha sofferto di disturbi di natura psicologica, senza peraltro fare alcun
riferimento all'influenza di quest'ultimi sulla sfera professionale
dell'opponente. (…)” (doc. 5, punto 10.2).
Ma vi è di più. Dagli atti
risulta che l’insorgente ha assunto la carica di socia gerente della società
fin dalla sua costituzione (il 20 ottobre 2014, come risulta dall’estratto RC
agli atti); che ha compilato le dichiarazioni dei salari relative agli anni dal
2015.
al 2017 (cfr. doc. 5/A1-A3); che ha dichiarato per sé stessa uno
stipendio, quale dipendente della società, per i periodi febbraio-dicembre 2015
(doc. 5/A1), gennaio-giugno 2016 (doc. 5/A2) e gennaio-giugno 2017 (doc. 5/A3);
che durante l’anno 2016 il 23 febbraio ha disdetto con effetto immediato il
rapporto di lavoro con __________ (doc. 2/C) e il 24 maggio ha comunicato alla
Cassa l’uscita dall’organico di tre dipendenti (doc. 2/B); che con scritto
pervenuto alla Cassa il 10 maggio 2017 (timbro) ha notificato la modifica della
base di calcolo degli acconti dal 1. gennaio 2017 e l’assunzione di due nuovi
collaboratori (doc. 5/B), che negli anni dal 2015 al 2017 ha effettuato undici
pagamenti (doc. 5/C) e che nei verbali di pignoramento del 29 marzo e del 10
agosto 2017 rispettivamente del 10 gennaio e 6 luglio 2018 ha dichiarato all’UE
di __________ che la società non aveva beni pignorabili (doc. 5/D1-D5).
Stanti le succitate
evenienze questo Tribunale ritiene che –
conformemente alla succitata giurisprudenza e secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3; 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014.
consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag.
181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – non è possibile concludere che
l’insorgente sia stata totalmente impedita di comprendere ciò che stava
succedendo all’interno della società e di determinarsi sulle questioni relative
alla gestione della stessa.
In particolare, non è
possibile concludere differentemente in base alle semplici dichiarazioni di
parte (peraltro nemmeno documentate e comprovate) secondo le quali “(…) 2.
nel 2016 e 2017 ho effettuato varie correzioni alle dichiarazioni di salario
poiché non ero in grado di compilare il formulario a causa della mia malattia
che mi creava costanti confusioni. La dichiarazione 2017 è stata fatta in
settembre 2018 su intimazione dell'ufficio esecuzioni di Bellinzona e non è
neppure congruente. 3. da luglio 2016 a dicembre 2016 e da luglio 2017 a
dicembre 2017 non ho erogato salario in quanto non sono riuscita a recarmi in
ditta nemmeno un'ora, gli altri mesi mi recavo qualche ora accompagnata da
terze persone ma non riuscivo a comprendere cosa dovevo fare, intervenivano
attacchi di panico e ansia e dovevo andarmene. […] 5. il documento B non
è stato compilato in modo corretto a causa dei miei problemi di salute e delle
costanti pressioni avute dall'ufficio AVS, infatti non sono mai stati
collaboratori della ditta FA 1 ma avevano solo un guadagno intermedio, erano a
beneficio della disoccupazione. Inoltre le entrate delle persone indicate sono
state inviate in date diverse a quanto asserito dall'ufficio AVS. 6. Nel 2015
ho effettuato 10 versamenti anche se ero in difficoltà con la ditta ho fatto
fronte a tutti i pagamenti di quell'anno, nel 2016 e 2017 ho fatto solo un
versamento perché non ero in grado di comprendere la situazione. 7. la ditta
non ha mai avuto inventario o beni e di conseguenza nemmeno beni pignorabili.
Inoltre mi sono recata solo una volta al 29 marzo 2017 all'ufficio esecuzioni,
le altre sono state dichiarazioni d'ufficio ed io non ero presente infatti sono
sempre state portate a casa dalla polizia poiché non ero in grado di uscire da casa
e di recarmi all'ufficio esecuzioni. (…)” (I, punti 2, 3, 5, 6 e 7).
In questo senso a ragione
la Cassa ha concluso che “(…) in considerazione di quanto precede, a mente
della Cassa, non emergono elementi tali che possano supportare la tesi secondo
la quale l'opponente, durante il periodo di carica quale socia gerente della FA
1, sia stata totalmente impedita di comprendere ciò che stesse succedendo in
seno alla società e/o a determinarsi nel tempo sulle questioni importanti
relative alla gestione della stessa. Innanzitutto risulta che i problemi di
natura psicologia fossero comunque già presenti, in certa misura, anche prima
dell'assunzione della carica quale socia gerente nel mese di ottobre 2014,
rispettivamente prima del grave conflitto con il dipendente avvenuto nel
febbraio 2016. Inoltre, come indicato al punto 8, anche le difficoltà di
pagamento degli oneri sociali sono sorte nel 2015, vale a dire ben prima del
citato conflitto con il dipendente. Oltre a ciò, proprio negli anni 2016 e 2017
durante i quali la signora RI 1, secondo sue asserzioni, ha maggiormente sofferto
di disturbi psichici, si è comunque determinata su aspetti aziendali importanti
quali i rapporti con la Cassa, effettuando dei pagamenti, comunicando i
dipendenti occupati e le relative fluttuazioni, nonché i rapporti con l'Ufficio
esecuzioni, fornendo informazioni circa la solvibilità della società. Ne
consegue che i problemi di salute asseriti dall'opponente non possono assurgere
a valido motivo di giustificazione, non avendole impedito di esercitare
importanti mansioni direttive e/o operative in seno alla società durante il
periodo di carica quale socia gerente e proprio nel periodo di asserita
inabilità lavorativa. Qualora non fosse più stata effettivamente in grado di
comprendere il suo ruolo e le relative responsabilità, avrebbe dovuto nominare
un suo sostituto, rispettivamente rassegnare per tempo le dimissioni. Nella
fattispecie non sono stati peraltro forniti elementi atti a dimostrare che non
fosse in grado di determinarsi, per tempo, sull'opportunità di dimissionare
dalla carica di gerente della società. (…)” (doc. 5, punto 10.5).
In queste circostanze,
visto tutto quanto suesposto, i motivi di salute invocati non sono sufficienti
per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.10
Riguardo all’ammontare del
danno, vista la risposta di causa con cui, dopo ridistribuzione della tassa sul
CO2, la Cassa ha aggiornato l’importo del danno fatto valere a fr.
13'497.40 (13'569.70 – 72.30 = 13'497.40; cfr. consid. 1.6), RI 1deve risarcire
alla Cassa la somma di fr. 13'497.40 per oneri sociali non versati dalla FA 1
negli anni 2016 e 2017.
2.11
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto.
2.12
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannata a versare alla CO 1 la somma di fr. 13'497.40.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti