31.2019.9
Responsabilità di un amministratore unico di una SA. Il ricorrente contesta la quantificazione del danno e adduce di non essere stato responsabile per la conduzione della società che era in realtà affidata all'azionista. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione
1 settembre 2020Italiano66 min
10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2019.9
FC
Lugano
1° settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La
__________, con sede a __________è stata iscritta a Registro di commercio il __________
ottobre 2009 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). La società ha in
seguito cambiato la regione sociale in FA 1 e trasferito la sede a __________. Lo
scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella gerenza di un’officina meccanica,
l’acquisto, la vendita, l’importazione, l’esportazione, il noleggio, la
manutenzione e riparazione di veicoli a motore così come l’esercizio di
un’impresa di pulizia, l’acquisto e la vendita di beni mobili e immobili così
come la consulenza e l’intermediazione in materia assicurativa. In base alla
pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato amministratore unico della società, con
diritto di firma individuale, dal 25 ottobre 2011 al 4 dicembre 2015 (cfr.
estratto RC), risultando egli comunque dimissionario in data 21 luglio 2015.
1.2. La società è stata affiliata
quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. ottobre 2009
al 31 luglio 2016 sotto la ragione sociale di __________ e successivamente quale
FA 1. Sin dall’estate del 2010 la società è entrata in mora col pagamento dei
contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal settembre
2010 e precettarla dal gennaio 2011. Al termine di svariate procedure
esecutive, l’Ufficio esecuzioni del distretto di __________ ha rilasciato, il 21
febbraio, 5 maggio, 8 settembre 2017 e 1 febbraio 2018, attestati carenza beni
relativi a crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non soluti dalla FA 1 negli anni dal 2013 al 2016.
Con decreto 11 settembre 2017
della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del
fallimento della società, ragione per cui la Cassa ha insinuato al competente Ufficio
fallimenti un credito di fr. 68’026.20 per contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni dal 2013 al 2017, dopo controllo del
datore di lavoro (doc. 6). La procedura di fallimento è stata sospesa per
mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto 25 settembre 2017
della Pretura di __________, non avendo nessun creditore anticipato le spese
per la sua continuazione, ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è
rimasto scoperto. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 14 febbraio
2018 (cfr. estratto RC).
1.3. Costatato di avere subito un
danno, con decisione 12 dicembre 2018, confermata con provvedimento su
opposizione 18 marzo 2019 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1, amministratore
unico della società, in via solidale con TERZ 1, amministratore unico dal 27
luglio 2016, per analogo periodo e importo, il risarcimento ex art. 52 LAVS di
fr. 31'276.10 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 negli anni dal 2013
al mese di giugno 2015, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse
d’ingiunzione e interessi di mora.
La Cassa ha contemporaneamente
proceduto nei confronti di TERZ 1, intimandogli il 12 dicembre 2018 una
decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 67'905.45,
pari ai contributi non pagati dalla società dal 2013 al 2017 (in via solidale
con RI 1 limitatamente a fr. 31'276.10). TERZ 1 non avendo interposto
opposizione, la procedura risarcitoria nei suoi confronti è sfociata
nell’emissione di un attestato carenza beni il 13 dicembre 2019 per l’intero
importo fatto valere dalla Cassa (doc. IX/2).
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 18 marzo 2019 è insorto con ricorso RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone
l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
1.5. Con risposta di causa 23
maggio 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo
in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da
parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei
contributi paritetici (doc. III).
Il 7 giugno 2019 il
ricorrente, tramite il suo legale, ha formulato delle richieste di prova (doc.
V).
Con decreto del 12 giugno
2019 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa, assegnandogli
un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ 1, il quale
tuttavia è rimasto silente (doc. VII).
Su richiesta dell’avv. RA 1, il
23 giugno 2020 si è tenuto un pubblico dibattimento in presenza delle parti,
ciascuna assistita dai rispettivi rappresentanti, nel corso del quale le
medesime hanno riesposto le rispettive posizioni (doc. IX). La Cassa ha versato
agli atti l’incarto concernente la procedura di risarcimento nei confronti di TERZ
1.
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung,
in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33
con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento
colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF
9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016
consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6).
Qualora più datori di
lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una
persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato
che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio
2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica,
rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone
che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono
responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso concreto, come da
giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni,
prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi
chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via
sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore unico con diritto di
firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato
dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei
contributi sociali dovuti.
In particolare, la Cassa
gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi
agli anni dal 2013 al giugno 2015 per complessivi fr. 31'276.10, comprensivi
dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito
contributivo, doc. 1/A-C; doc. 4, 5, 6).
2.2. L’art. 52 cpv. 3 LAVS - nella
versione in concreto applicabile in vigore sino al 31 dicembre 2019 - stabilisce
che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa
ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del
danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello
previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un
termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05
del 23 novembre 2006).
Sia in questa sede precisato
che dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il
diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del
Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che
dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si
prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza
del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del danno, ai sensi
dell’art. 60 cpv. 1 CO.
Secondo la giurisprudenza
sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v. OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3
LAVS (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2019),
il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è
causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS
ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a
questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non
possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del
datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).
Decisiva per la decorrenza
del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno,
ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).
La conoscenza del danno è
data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto
facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze
effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono
giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid.
2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid.
3b = RCC
1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid.
2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi
nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un
danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali
(DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC
1989 p. 116 consid. 4a), lo si
deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne
il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.
D’altro canto, il danno è
da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non
possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per
intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V
443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere
incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo
dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156
consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da
ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura
esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art.
115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e
nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro
non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non
potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.
Quando la cassa subisce un
danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del
fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la
notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a
valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di
due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre
2019), rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82
v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28
novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e
H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12,
113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da
tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una
procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili,
anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza
beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è
normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito
della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza
di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.
In caso di fallimento invece
la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando
è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola,
conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al
momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il
privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF
126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze,
sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio
la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad
un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori
della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al
riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori,
Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della
sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V
443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Precedentemente al
fallimento, come detto, il momento della conoscenza
del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni
durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti),
oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121
V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Nella
fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di
prescrizione deve essere considerato dapprima il rilascio degli attestati
carenza beni in data 21 febbraio, 5 maggio e 8 settembre 2017 oltre a 1.
febbraio 2018, e quindi il decreto della Pretura del distretto di __________
del 25 settembre 2017, con il quale è stata dichiarata la sospensione della
procedura di fallimento ai sensi dell’art. 230 LEF nei confronti della FA 1 (cfr.
estratto RC informatizzato agli atti; cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA
31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
È quindi chiaro che, avendo
intimato la decisione di risarcimento il 12 dicembre 2018 (doc. 3), la Cassa ha
ampiamente rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella
versione applicabile in vigore sino al 31 dicembre 2019) e quindi il credito
risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256
consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del
4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2
consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il
danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF
rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2013-2015 (quest’ultimo sino
al mese di giugno, considerando la data delle dimissioni del ricorrente del 21
luglio 2015), oneri che sono stati calcolati sulla base delle distinte
salariali fatte pervenire dalla società (cfr. specchietto riassuntivo del
debito contributivo, doc. 1/A, 1/B e 1/C) per complessivi fr. 31'276.10 (spese
amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso
della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come
risulta dalla documentazione prodotta dalla Cassa, segnatamente dai conteggi e dai
solleciti inviati alla società, dalle procedure esecutive avviate nei suoi confronti
in via di pignoramento (sfociati in attestati carenza beni emessi in data 21 febbraio, 5 maggio, 8 settembre 2017 e 1.
febbraio 2018, in relazione a contributi paritetici rimasti scoperti negli anni
dal 2013 al 2016) e dalla procedura fallimentare (cfr. doc. 4, 5, 6). I contributi sono nella misura
di fr. 6'908.95 riferiti all’anno 2013 (salari notificati per fr. 91'409), di
fr. 15'204.90 all’anno 2014 (salari notificati fr. 114’818) e di fr. 9'162.25
all’anno 2015 limitatamente ai primi sei mesi (salari notificati fr. 140'352
annui) (doc. 1A, B, C).
Con la
risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchietto
dell’evoluzione del debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince
come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il
pagamento dei contributi (doc. 4-6). Sono pure state prodotte le fatture
trimestrali d’acconto per l’anno 2015 (doc. 8/A-D).
Del resto, contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, alla decisione su opposizione sono state
allegate le distinte salariali originali e non semplicemente delle
estrapolazioni dalla banca dati della Cassa. Ad ulteriore comprova la Cassa ha nondimeno
prodotto i dettagli dell’evoluzione degli incassi negli anni dal 2013 al 2015
(doc. 4, 5, 6).
La Cassa ha quindi esaurientemente
illustrato la composizione del danno fatto valere.
Del resto, dalla
documentazione agli atti risulta che la società, per quanto riguarda i contributi
dovuti negli anni oggetto della presente procedura, non ha mai reagito né
presentato opposizione o qualsivoglia contestazione riguardo alle varie
richieste di acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in occasione
delle svariate procedure esecutive culminate con il rilascio di diversi
attestati carenza beni definitivi e, quindi, con l’apertura del fallimento, ha
contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Sia peraltro osservato che TERZ
1, iscritto a RC come amministratore unico della società successivamente al
ricorrente e già in precedenza attivo come amministratore di fatto, oltre che
azionista della FA 1, non si è opposto alla procedura di recupero dei
contributi non versati dalla FA 1 negli anni dal 2013 al 2017 per fr. 67'905.45
avviata nei suoi confronti con decisione della Cassa del 12 dicembre 2018 (doc.
IX/1; cfr. al consid. 1.3).
Stante quanto precede, per quanto concerne le censure ricorsuali in merito ai salari posti
alla base dei conteggi, le stesse risultano quindi innanzitutto di gran lunga
tardive, considerato come contro le precedenti richieste di pagamento e gli
atti esecutivi non sia stata sollevata alcuna opposizione.
Inoltre, il
ricorrente ritiene eccessivi i salari computati dalla Cassa, ma nulla di
concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi salari
versati dalla società.
Sia infine pure osservato
che all’epoca dell’invio delle varie richieste di pagamento e delle relative
diffide, a Registro di commercio la ditta risultava attiva, come pure lo era il
recapito presso l’indirizzo societario rispettivamente era in carica l’amministratore
unico qui ricorrente (cfr. estratto RC della società).
Così stanti le cose, il
ricorrente non può sottrarsi alla definizione dei contributi dovuti dalla
società da lui amministrata avanzando presunte, ma non comprovate irregolarità
nella procedura seguita dalla Cassa.
Riassumendo, la
definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015 (sino
al mese di giugno per quanto riguarda il qui ricorrente), così come
dettagliatamente esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa,
considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli
interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti
effettuati, che conclude per uno scoperto di fr. 31'276.10 appare ineccepibile
(doc. 1A, 1B, 1C; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto riguarda i
costi cfr. anche l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS).
Ai conteggi
della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve
aderire, a maggior ragione considerando come il ricorrente abbia formulato
delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione.
La Cassa ha
in ogni modo ben comprovato, anche mediante la produzione dei riepiloghi ai
doc. 4, 5 e 6, comprendenti la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse
contro la società, anche le spese, ove si ricordi come conformemente
alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di
amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive
costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi
paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in
RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6).
Del resto val la pena di
ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in
concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle
esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in attestati carenza
beni (doc. 5) -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio
dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe
alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa
di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente
non ha prodotto alcuna prova in tal senso. Inoltre, sia pure nuovamente
ricordato che dalla documentazione prodotta non sembra che le singole fatture rese
dalla Cassa e rimaste parzialmente non pagate, malgrado i regolari solleciti, siano
mai state oggetto di alcuna contestazione da parte dell’interessato o della
società di cui era amministratore unico.
Apparendo quindi i
conteggi della Cassa dettagliati e allestiti correttamente sulla base della
esaustiva documentazione all’inserto, essi non sono in alcun modo censurabili.
Del resto il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato pure formalmente
riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 21 febbraio, 5 maggio e 8
settembre 2017 e 1. febbraio 2018 ed è di fatto stato riconosciuto in sede di
fallimento.
In queste
circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha
comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 31'276.10, pari ai contributi
dovuti per gli anni 2013, 2014 e 2015 (sino a giugno), comprensivo di spese
amministrative, di intimazione e tassazioni d’ufficio, dedotti i
versamenti effettuati e inclusi gli interessi di mora - mentre
che il ricorrente non ha fornito elementi che permettano di considerare non
corretta la pretesa.
Non meritano di essere
condivise le censure sollevate dal ricorrente laddove in particolare contesta i
conteggi della Cassa poiché egli non avrebbe personalmente allestito le
distinte salari allegate alla decisione risarcitoria e poiché le stesse non risultano
firmate.
Al riguardo si osserva
che, come rettamente ricordato dall’amministrazione, per la giurisprudenza il
fatto di non aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari non
costituisce un motivo che permetta di non ritenere attendibile la stessa e il relativo
conteggio dei contributi. La compilazione e la vidimazione della dichiarazione
dei salari è in ogni modo chiaramente un compito di cui era responsabile il
ricorrente nella sua veste di organo formale della società (cfr. fra le altre STCA
31.2012.13 del 28 marzo 2013).
In casu, l’amministrazione
ha evidenziato come le distinte allegate alla decisione risarcitorie siano state
estrapolate dalla banca dati dell’amministrazione e pertanto non riportano
alcun timbro o firma. Copia delle dichiarazioni originali per gli anni dal 2013
al 2015 sono state in ogni modo allegate in sede di risposta dalla Cassa (doc.
B-B2) e dalle stesse si evince peraltro che la distinta salariale per l’anno 2014
era stata sottoscritta proprio dal ricorrente, e questo nonostante egli abbia
affermato di non essersi occupato dell'amministrazione della ditta.
Per quanto riguarda invece
la contestazione riguardo alla quantificazione dei contributi, considerato come
la stessa non terrebbe conto che TERZ 1 avrebbe rinunciato a stipendi per un
importo complessivo di fr. 100'000.--, va detto innanzitutto che i calcoli
effettuati dalla Cassa si basano, come esposto, sui salari regolarmente
notificati dal datore di lavoro, comprensivi anche di quelli dell’azionista e
amministratore di fatto TERZ 1 (cfr. le distinte salariali per gli anni
2013-2015 allegate alla decisione 12 dicembre 2018).
In ogni modo, come con
pertinenza ricordato dalla Cassa, secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi
del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da
ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme
al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi
per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal
salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è
realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205;
RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). l contributi paritetici
devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è
pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa
durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110
V 225). Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono
dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al
salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è
importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato,
bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le
tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i
contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere
l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid.
3.4; cfr. STCA 31.2019.20 del 7 maggio 2020). Diverso è il caso in cui si
tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile
2008 consid. 2.2).
In casu, a prescindere dal
fatto che anche questa allegazione non è stata minimamente comprovata né sostanziata,
va sottolineato che il ricorrente non ha sostenuto che il socio TERZ 1 non
abbia svolto attività lucrativa per conto della FA 1. A tal riguardo va in
effetti nuovamente rilevato che la distinta salari del 2013, 2014, 2015
comprende anche tra i salariati il medesimo socio della società.
Se quindi poi la società
non ha versato i salari, rispettivamente TERZ 1 vi ha rinunciato, secondo la
giurisprudenza succitata, questo non è rilevante. Determinante è che dalle
circostanze suddette non si è trattato di mere aspettative salariali. Come
detto, per la giurisprudenza i contributi alle assicurazioni sociali restano in
effetti dovuti anche nell’ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere
l’effettivo versamento del salario.
Non vi è pertanto motivo
per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa relativi ai contributi
dovuti nel periodo in esame. E questo considerando anche che, come già
anticipato, lo stesso TERZ 1 non ha sollevato alcuna contestazione nell’ambito
della procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS avviata direttamente nei suoi
confronti e comprendente anche i contributi calcolati sui suoi salari indicati
nelle liste redatte dalla società (cfr. doc. IX/1; cfr. al consid. 1.3).
In queste circostanze, bisogna
concludere che l’ammontare del danno richiesto al ricorrente sia stato sufficientemente
documentato dalla Cassa e va quindi confermato.
Per quanto infine riguarda
le contestazioni sollevate dal ricorrente in merito agli acconti richiesti, a
suo avviso inadeguati rispetto alla massa salariale, cfr. al consid. 2.8.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. L’art. 35 cpv. 2 OAVS
stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione
Fatti
i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Secondo la cifra 2048
delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC
valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento
importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per
cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze
inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.
Secondo la giurisprudenza
federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti
importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35
cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di
compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli
effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa
salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla
legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro
che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo
alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza
assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti
mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano
presenti.
Nella STF 9C_247/2016 del
10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen
Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System
der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.
Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers
bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres
positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der
Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen
Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen
Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.
35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der
Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten
Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der
ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in
diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli
2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil
9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein
Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der
in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge
leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter
Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend
Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert
nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November
2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui
si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli
organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi
fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della
situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema
di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e
dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202
consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe
per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V
203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata
deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una
grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V
193).
D’altra parte, la
diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali
circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244
consid. 4b)
2.8. Nella fattispecie concreta,
il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di
firma individuale) della FA 1 dal 25 ottobre 2011 sino alle sue dimissioni
presentate il 21 luglio 2015 (la radiazione da RC è avvenuta nondimeno solo il
4 dicembre 2015; cfr. consid. 1.1).
L’insorgente contesta la
sua responsabilità rilevando di non essere responsabile per il danno insorto,
considerato come egli non avrebbe in sostanza mai avuto la possibilità di far
fronte alle incombenze amministrative della società, tra le quali il pagamento
dei contributi, ritenuto come l’amministratore di fatto fosse in realtà TERZ 1,
il quale non gli avrebbe messo a disposizione la documentazione necessaria,
malgrado le sue richieste. Adduce in sostanza che chi comandava all’interno
della società era TERZ 1, al quale quindi la Cassa avrebbe dovuto rivolgersi
per ottenere il pagamento dei contributi non versati e al quale di conseguenza
dovrebbe essere imputato l'eventuale danno.
Ora, quanto asserito non è
sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In effetti, nell'ambito
della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a
mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate
- sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una
società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di
precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003).
Va innanzitutto rilevato
che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29
ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare
attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione
degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che
egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché
i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992
p. 268 consid. 4b).
Se poi, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25
luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai
salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2
dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991,
pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
"dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita
dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che
"scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il
mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente
quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di
una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Per la giurisprudenza un
amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società
evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.
114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30
settembre 1998).
In concreto, nella sua
veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli
obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima
diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi
prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa.
Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF
9C-360/2012 del 17 settembre 2012).
Pur ammettendo che, come
in sostanza argomenta il ricorrente, l’azionista e amministratore di fatto TERZ
1 fosse in qualche modo sordo alle sue richieste, ciò non è circostanza
sufficiente per liberare l’amministratore unico dall’obbligo che la carica
assunta comporta.
Del resto, anche
ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine della
riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente comprovati,
non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione
al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal settembre 2010
e quindi negli anni successivi.
In questo contesto non è
certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca in sostanza
di aver sollecitato l’azionista, il quale, a suo dire, aveva assunto in modo
esclusivo la conduzione della società.
Vero è piuttosto che il
ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione sin dalla sua entrata in carica,
considerato come la Cassa ha dovuto sin dal settembre 2010 sistematicamente
diffidare la società e da gennaio 2011 procedere in via di esecuzione forzata (doc.
A), e quindi anche nel periodo in cui il ricorrente era in carica e non poteva non
essere pertanto consapevole della difficile situazione in cui versava la
società di cui era amministratore.
Stante quanto precede, non
soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe
stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 1.
In effetti, per la
giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi
della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa
(RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14
del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale
negligenza grave la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione
della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione,
verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare
il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio
2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia
competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre
2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e
riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996
nella causa M. G.) non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa.
Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un
amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a
sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la
sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non
avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale
agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che
altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società
quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di
amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7
agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv.
1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti
responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).
Se ne deve quindi
concludere che, ritenuta la posizione di organo formale della società assunta
dal ricorrente, la presunta gestione della società da parte di TERZ 1, ancorché
non minimamente comprovata, non costituisce un motivo sufficiente per esonerare
il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una
negligenza grave. L’amministratore di una società non può limitarsi a fidarsi
delle rassicurazioni di terzi senza una verifica diretta della situazione
debitoria della società.
Del resto dagli atti
risulta, inoltre, che la società, sin dal settembre 2010, ha effettuato i
versamenti per i contributi paritetici dovuti solo parzialmente, con ritardo e
sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi gli estratti conto
dei contributi paritetici, doc. 5-7). Ritenuta questa situazione - che denota
una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota
da tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara
informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la
situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano regolarmente versati,
se del caso rivolgendosi direttamente alla Cassa. E questo a maggior ragione
considerato come la FA 1 fosse una piccola società, con pochi dipendenti (cfr.
doc. 3/B) e che la giurisprudenza nel caso di aziende di modeste dimensioni
prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti
(STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Il ricorrente nella sua
posizione di amministratore unico non ha invece dimostrato di aver messo in
atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad accumulare
debiti.
E comunque, nel solco
della giurisprudenza, dal momento della sua entrata in carica, considerate le
sistematiche diffide (dal settembre 2010) e le svariate procedure esecutive
promosse nei confronti della società dal gennaio 2011, ritenuto come egli non
potesse di conseguenza non essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle
fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire
affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, il ricorrente
avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni
da amministratore unico e non attendere invece sino al 21 luglio 2015, quando
la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la
giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non
essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui
un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di
terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,
constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)
mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,
rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile
ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del 7 marzo 2008
consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4;
H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In questo contesto va
quindi ritenuta inammissibile, e al limite del temerario, l’allegazione del
ricorrente per il quale egli non avrebbe potuto apprendere dell’insolvenza
della società essendo gli attestati carenza beni relativi ai contributi per gli
anni 2013 -2016 stati rilasciati dopo le sue dimissioni nel luglio 2015.
Non si può peraltro
misconoscere che il debito oggetto di tali procedure esecutive sia divenuto
esigibile in un momento in cui il ricorrente, quale organo formale della
società, poteva disporre del capitale esistente e quindi influenzare i
pagamenti.
Resta inoltre il fatto che
le dimissioni del ricorrente (rassegnate con scritto del 21 luglio 2015) sono
avvenute tardivamente e meglio ad oltre quattro anni dalle prime diffide di
pagamento e le relative susseguenti procedure esecutive avviate dalla Cassa e,
quindi, dopo un considerevole periodo dal momento in cui egli aveva potuto (o
quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità di far fronte
al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto dalla Cassa sub
doc. 4, 5, 6 attesta una situazione tutt’altro che incoraggiante, se si
considera che dal 2012 e, quindi, nel periodo in cui il ricorrente era amministratore
unico, sono state inviate numerose diffide di pagamento e promosse ben 9 procedure
esecutive (doc. 4).
Questo Tribunale deve
pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare
rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella
veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere
un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe invece dovuto verificare
puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero
effettivamente versati alla Cassa, se del caso interpellando direttamente
quest’ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio
2002). Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a
qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di amministratore di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che il dovere di diligenza e
vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i
suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3;
STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
E questo a maggior ragione
considerando che egli fosse pure membro del Consiglio di amministrazione della __________,
società che si era occupata della contabilità della FA 1 (cfr. doc. A).
L’insorgente non può
dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della
società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento
costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un
organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari
circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la
giurisprudenza ivi citata).
Il fatto che altre persone
abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi
di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
Determinante è che le
circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti
per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di
una negligenza grave.
Sia peraltro ancora
osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito
nell’esercizio della sua carica di amministratore unico della società, o di
essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli
stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la
STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Nemmeno, infine, il
ricorrente può con successo pretendere l’esistenza di una concolpa della Cassa,
rea a suo avviso di non aver richiesto acconti adeguati alla massa salariale.
Semmai è vero il contrario, ossia che la società ha versato acconti troppo
esigui senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conguaglio.
Come esposto al consid.
2.6 che precede e come con pertinenza ricordato dalla Cassa, l'art. 35 cpv. 2
OAVS stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di comunicare espressamente alla
Cassa una modifica sostanziale della base di calcolo, in particolare se la
variazione è di almeno il 10% e superiore a fr. 20'000 (cfr. STCA 31.2018.16 del
28.02.2019, consid. 2.9.2; cfr. anche il marginale 2048 delle Direttive sulla
riscossione dei contributi, DRC). Questo proprio per evitare conguagli troppo
elevati.
Non vi è per contro alcun
obbligo legale per la Cassa di adeguare gli acconti per l'anno in corso sulla
base dei dati esposti nella distinta dei salari dell'anno precedente, come ben
illustrato nella risposta di causa. Infatti la Cassa, salvo che il datore di
lavoro non glielo comunichi espressamente, non può conoscere nel corso
dell'anno l'evoluzione del numero dei dipendenti di una società e la relativa
somma annua dei salari e nemmeno presumere che la stessa possa essere simile a
quella dell'anno precedente. Inoltre la distinta dei salari non necessariamente
viene fornita dal datore di lavoro entro i termini prescritti e per questo la
Cassa non solo indica in ogni fattura d'acconto la base di calcolo utilizzata, ma
indica altresì esplicitamente al datore di lavoro di comunicare variazioni
importanti della base di calcolo.
Nel caso in esame, per
quanto riguarda il caso specifico, come illustrato nel dettaglio dalla Cassa
nella decisione impugnata, e come si desume dalla documentazione prodotta, la
società ha pagato acconti trimestrali per l'anno 2014 e 2015 decisamente troppo
bassi rispetto alla reale massa salariale.
Si desume in particolare dagli
atti che il 7 febbraio 2014 la Cassa ha inviato una proposta di acconto per il
2014 su una base salariale trimestrale di fr. 3'750.00 (fr. 15'000.00 annui),
con l'avvertenza esplicita di voler comunicare l'importo più confacente,
nell'eventualità in cui l'acconto proposto dalla Cassa non corrispondesse alla
reale situazione (doc. C). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte
della società, la Cassa ha quindi proceduto a fatturare gli acconti sulla base
di tale importo. Tuttavia, l'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2014 si
è poi rivelato essere pari a fr. 114'818.-- (cfr. doc. B1), ben fr. 99'818.--
in più, che corrisponde ad un aumento del 665.00% rispetto all'importo preso in
considerazione per fatturare gli acconti mensili, che pertanto erano
manifestamente bassi. Anche per il 2015, la differenza tra l'importo base per
gli acconti (fr. 45'000.-- annui) e l'ammontare dei salari (fr. 140'352.--,
cfr. doc. B2) era pari al 211.00%, quindi nettamente superiore al 10% di
tolleranza.
Nella risposta di causa la
Cassa, a complemento di quanto esposto nella decisione impugnata, ha
ulteriormente illustrato la situazione come segue:
" anno 2013:
gli acconti sono stati fatturati trimestralmente in base ad una somma annua dei
salari di CHF 15'000.00 (doc. 7) a fronte di un ammontare effettivo di CHF
91'409.00. Vale a dire che anche per tale anno non è stata notificata una
modifica sostanziale della base di calcolo, la quale in sede di conguaglio è
risultata essere del 509,39% più alta rispetto a quella utilizzata per gli
acconti.
anno 2014: la Cassa si riconferma con quanto sin qui detto e
precisa in aggiunta che anche se la base di calcolo fosse stata adeguata sulla
base dei salari effettivi del 2013 (CHF 91'409.55), la differenza con la reale
somma annua dei salari dell'anno 2014 (CHF 1 14'818.55) sarebbe comunque stata
del 25,61 %, vale a dire ben oltre ai limiti legali prescritti.
anno 2015: malgrado la Cassa abbia comunicato con ogni fattura
d'acconto l'obbligo del datore di lavoro di segnalare modifiche importanti
nella base di calcolo (doc. 8A-D), la società non ha mai provveduto in tal
senso, se non con la distinta salari 2015 (allegato B1 sub doc. 3), tramite la
quale ha comunicato una base di calcolo di CHF 135'000.00 per il 2015. Tuttavia
quest'ultima circostanza si è concretizzata solo tardivamente in quanto, come
risulta dall'originale della distinta salari 2015, la stessa è pervenuta alla
Cassa unicamente il 22 ottobre 2015, ciò che ha permesso alla Cassa di
modificare gli acconti solamente a partire dalla 4.a rata di acconto di tale
anno (doc. 8D). In ogni caso sino alle dimissioni del ricorrente, avvenute il
21 luglio 2015, nessuna comunicazione di adeguamento degli acconti 2015 è
pervenuta alla Cassa.”
Alla luce di questi elementi si
deve concludere che la FA 1, versando acconti troppo bassi senza assicurarsi
sufficienti mezzi per tacitare il conteggio finale in tempi utili, ha agito in
modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS,
in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. Come affermato dalla
Cassa pertanto “la società, pagando per lungo tempo acconti manifestamente
bassi, si è finanziata ponendo il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni
sociali, ciò che costituisce negligenza grave secondo la giurisprudenza (STF 9C_701/2018
del 27 novembre 2018).”
Sia del resto pure ricordato
che secondo la giurisprudenza, qualora la situazione finanziaria di una società
dovesse permettere per diverso tempo di onorare solo gli stipendi, ma non anche
gli oneri sociali, peraltro in parte trattenuti alla fonte dai dipendenti, il
datore di lavoro è tenuto a ridurre i salari ad un livello che permetta di
pagare anche i contributi. Infatti il pagamento degli oneri sociali ha la
stessa priorità del pagamento dei salari. In caso contrario la sopravvivenza
dell'azienda viene concretizzata a scapito delle assicurazioni sociali, ciò che
costituisce negligenza grave (STF 9C 436/2016 del 26 giugno 2017).
In sostanza, il
ricorrente, nonostante gli obblighi derivantigli dalla funzione assunta quale amministratore
unico della FA 1 fino al 21 luglio 2015 (cfr. consid. 1.1) e pur dovendo essere
a conoscenza dell’importante aumento della massa salariale ai sensi dell’art.
35 cpv. 2 OAVS, non ha tempestivamente informato la Cassa di questa evenienza.
Ciò, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), configura
una grave negligenza.
Il TCA deve pertanto
concludere che RI 1 ha violato quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS omettendo
di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore
unico di una SA.
Ne consegue che l'insorgente,
tenuto conto del periodo di carica dal 25 ottobre 2011 sino alle dimissioni del
21 luglio 2015 e della giurisprudenza citata, deve assumersi le conseguenze
anche del mancato pagamento dei contributi definitivi per gli anni 2014 e 2015
(limitatamente ai 6/12).
Va qui pure nuovamente
ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza - atteso
che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione
di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo
e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio
e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali
carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003
consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2; H 170/01 del 23
luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del
5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere
dall’assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla chiesta audizione
testimoniale di TERZ 1, il quale peraltro non ha nemmeno dato seguito alla
chiamata in causa di cui al decreto del 12 giugno 2019 (consid. 1.5).
Sono infatti ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o
indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit.,
pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V
94).
Quanto infine ancora
all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di TERZ 1,
azionista della società, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità
dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio
2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre
2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).
Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non
costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per
escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
In simili circostanze
questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la
carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto
responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. Le circostanze
addotte non sono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e
per escludere l’esistenza di una negligenza grave.
2.9. Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pp. 156ss; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La questione decisiva, in
tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente
che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati
in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora
oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668
seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00
dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo
contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con
riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza
federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare
attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.
4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di
discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute
e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza.
In particolare, nemmeno è
stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse
confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento
dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora
esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121
V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre
2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).
Non va in effetti dimenticato
che la società, dopo numerose diffide dal settembre 2010 e l’avvio di procedure
esecutive dal gennaio 2011, non ha liquidato completamente i contributi di
svariati anni, segnatamente dal 2013 al 2017 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B).
I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel febbraio, maggio
e settembre 2017 e ancora febbraio 2018 sono stati resi quattro attestati
carenza beni definitivi e nel settembre 2017 è quindi stato dichiarato il
fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi
di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi
dovuti sull’arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 68'026.20 (spese
amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 5, 6). Trattandosi di un lungo
lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per
ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una
momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di
illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02
del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto
2002).
Come detto, il TFA ha
circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente
versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in
esame.
La verità è che la società
versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto
autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari o di altre pendenze,
la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine
di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in
proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid.
2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione
previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi
ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P.,
H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P.
e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte,
nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento
dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.
e P. L.).
A titolo di raffronto è
utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in
cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In questo senso, secondo
l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.
Non è quindi affatto
accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,
che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,
secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro
potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa
riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze
rilevate è evidente il contrario.
In effetti, l'avere
procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli
oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza non
indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell’amministratore
unico cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel
controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del
dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).
2.10. Per quanto riguarda
l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, alla luce di quanto
precede, la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in
fr. 31'276.10, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli
anni 2013, 2014 e sino al giugno 2015. Come già esposto al consid. 2.3, il
credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale
va ammesso.
Va pure osservato che i
contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono a oneri scaduti durante
il periodo in cui era in carica il ricorrente e venuti a scadenza entro la data
delle dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore unico della SA, formalizzate
con lettera del 21 luglio 2015.
In proposito si rilevi in
effetti che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi
liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha
dimissionato quale organo della società, a partire da questa data (e non dalla
radiazione del Registro di Commercio) egli non avendo infatti più alcuna facoltà
di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61
consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio
2002, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche
Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n.
54). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità
dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126
V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27
febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso
di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il
diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di
Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid.
4a e 4b).
Come già esposto al
consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da
critiche e come tale va ammesso, ricordato nuovamente il principio per il quale
se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti,
salari, fatture, ecc. (RDAT ll 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione,
incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione, di comprovare
l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133).
2.11. Visto quanto sopra esposto
questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando
la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore
unico con firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli
obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso
osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza
grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa
ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le
conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF
della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 31'276.10 per gli anni 2013-2015,
quest'ultimo sino al mese di giugno.
Se,
come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona
giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla
Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo,
di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.
5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno
solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144
cpv. 1 CO).
Legittimamente
quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti
dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra gli azionisti
della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa.
2.12. Visto tutto quanto precede, il
ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.
In DTF 137 V 51, chiamato
a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il
danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora
il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de
droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –
aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.
inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138
nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso
in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione
di diritto di importanza fondamentale” –
presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore
litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –
deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti