31.2020.1
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro che non ha controllato l'operato del gerente di fatto della società
2 giugno 2020Italiano25 min
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
Source ti.ch
CO 1Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.1
BS
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre 2019 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1
ritenuto in
fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________ (in seguito a __________), è stata iscritta a
Registro di commercio il __________ novembre 2014 (data di pubblicazione nel
FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale,
dal 7 novembre 2014 fino al fallimento della società (20 ottobre 2017). Nel
medesimo periodo __________ è stata socia, senza diritto di firma.
1.2. Dal
1° novembre 2014 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) quale
datrice di lavoro.
Con
decreto del 19 ottobre 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stata
dichiarata l’apertura del fallimento della società (FUSC __________ ottobre
2017).
La
Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________
il proprio credito di fr. 91'232,10, a titolo di contributi paritetici
AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2015 al 2017, di cui
fr. 4'442,20 per contributi su rivendicazioni salariali, dopo controllo del
datore di lavoro.
La
liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria come da pubblicazione
nel FUSC del __________ febbraio 2018.
Con
comunicazione del 4 ottobre 2018 l’UF ha informato la Cassa che non sono
previsti dividendi per i creditori (doc. 3/A). Il 4 dicembre 2019
l’amministrazione del fallimento ha confermato la validità della comunicazione
del 4 ottobre 2018 (doc. 3/B2).
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione del 13 aprile 2019,
confermata con decisione su opposizione del 9 dicembre 2019, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 94'787,35, per
contributi paritetici non soluti dalla società dal 2015 al 2017, inclusi fr.
4'442,20 per contributi sulle rivendicazioni salariali (doc. 1).
1.4. Con
il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione,
chiedendone in sostanza l’annullamento.
Rileva
che la società era controllata e gestita da __________, il quale lo aveva
costantemente assicurato che tutti i pagamenti erano stati eseguiti ed
evidenzia di non aver mai effettuato controlli poiché si fidava di __________.
Rileva altresì di trovarsi, insieme alla sua famiglia, in una situazione
finanziaria disastrosa, ritenendo non corretto che debba pagare per danni
causati da __________. Sostiene che alcuni crediti sono stati incassati
dall’Ufficio fallimenti e chiede al TCA d’intervenire presso l’amministrazione
del fallimento affinché recuperi i restanti crediti per poter saldare lo
scoperto contributivo.
1.5. Con
la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella
decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce
la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per negligenza.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. In
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che
egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la
colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato
pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e
9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli
organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52
LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°
gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79
segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la
Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale ex - socio gerente
della stessa, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal
mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi
sociali dovuti per gli anni dal 2015 al 2017.
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal
mancato versamento integrale dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli
anni dal 2015 al 2017, così come risulta dai conteggi e dalle distinte dei
salari rivendicati (allegati alla decisione di risarcimento), nonché dagli
specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. 4-6) per
complessivi fr. 94'787,35.
In
queste circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.
Né del resto lo stesso è stato contestato.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante
in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile
solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI
1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova
motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.
1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da
un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159
consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta
non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC
1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e
relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza
(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. Nella
fattispecie concreta, il ricorrente sostiene di aver accettato la proposta di
diventare socio gerente della FA 1 da parte di __________ per un favore
personale. Rileva che era lui che aveva il potere decisionale della società,
come ad esempio per quel che concerne i dipendenti, gli appalti. Sostiene che
il gerente di fatto lo aveva sempre rassicurato per quanto riguarda il
pagamento dei contributi ed evidenzia di essersi fidato di tali rassicurazioni,
senza aver mai effettuato alcun controllo.
Ammette
di aver ritirato dalla casella postale della società un precetto esecutivo
relativo ai contributi del 2015, allarmandosi di conseguenza, “ma purtroppo
oramai i danni a mio nome li aveva (__________, n.d.r.) già fatti”.
Va
qui ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una
Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come
gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex
art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri
applicati agli amministratori di questa società.
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato
quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale
sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca
responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA
devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i
contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21
dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte
citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]
confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Richiamata
la succitata giurisprudenza, l’assunto del ricorrente di non aver avuto alcun
potere decisionale e che l’unico responsabile della gestione societaria era __________
non è sufficiente per liberarlo da qualsiasi responsabilità ex art. 52 LAVS.
Egli avrebbe dovuto vegliare affinché i contributi fossero stati effettivamente
versati. Non doveva infatti fidarsi delle rassicurazioni circa la liquidazione
degli oneri sociali fornite del succitato, senza aver controllato quanto
sostenuto.
A
tal riguardo occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, è da ritenere quale
negligenza grave anche la passività di amministratori (rispettivamente soci
gerenti) di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad
un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la
contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi
paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto
che un amministratore (rispettivamente socio gerente) non abbia competenza
alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr.
anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che
non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.)
non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del
21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi
dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai
partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla
costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito
Considerandi
alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire
configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre
persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali
organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di
amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7
agosto 1996, consid. 2.9).
Va
poi rilevato che a partire dal II acconto trimestrale del 2015 la Cassa ha
dovuto sistematicamente diffidare e precettare la società (cfr. i già citati
specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 4-6).
Nondimeno
va evidenziato che all’interno della società egli era la persona responsabile
della contabilità, così come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio
presso l’UF (cfr. il relativo verbale in doc 3/C), motivo per cui avrebbe
dovuto rendersi conto che gli oneri sociali non venivano pagati.
Inoltre,
l’insorgente non ha nemmeno sostenuto di essere stato impedito dall’asserito
gerente di fatto nell’esercizio della sua carica di socio gerente, o di essere
stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi
non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Il
ricorrente stesso ammette di aver ritirato un precetto esecutivo concernente i
contributi 2015, ma di non aver intrapreso alcunché. Avrebbe dovuto invece
sollecitarne il pagamento e, in caso di insuccesso, dimettersi subito. In tal
modo avrebbe, perlomeno, limitato la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di
causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio
2003.
nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17
gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
2.8
Il
ricorrente sostiene che la sua situazione economica e quella della sua famiglia
non gli permettono di risarcire il danno subito dalla Cassa.
Come
rilevato nella decisone contestata, nella
procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del
condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso,
cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la
buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il
richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag.
664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene
riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito
intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso
(STCA 31.2009.4 del 20
gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un
agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa
risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per
applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione
(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297).
Spetta
comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente
giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).
2.9
Infine,
occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso
verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure
emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore
di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi
da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano
allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza
passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura
in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente
quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza
dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi
dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die
Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n.
668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11
gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un
terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche
Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006,
pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.
4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato
che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su
equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio
1997.
consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della
società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza
del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00
del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro
lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo
avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle
assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in
difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di
fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF
9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio
Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va
poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
In
concreto, non va dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, ha
liquidato solo una minima parte dei contributi dovuti dal 2015 al 2017 (cfr.
specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 4-6). In queste
condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano
ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo
periodo.
Non
è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente
indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il
datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la
Cassa riguardo ai suoi crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid.
3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e
108.
V 188).
Viste
le circostanze rilevate è piuttosto evidente il contrario.
2.10
Da
ultimo il ricorrente sostiene che alcuni crediti (quantificati in oltre fr. 10'000.--)
sono stati incassati dall’Ufficio fallimenti e chiede al Tribunale
d’intervenire affinché siano recuperati i restanti crediti per saldare il debito
contributivo nei confronti dalla Cassa. A prescindere dal fatto che non spetta
nè compete al TCA intervenire presso l’Ufficio fallimenti, va qui ricordato
che, secondo giurisprudenza, in caso di pagamento nell’ambito del fallimento,
l’amministrazione dovrà cedere al datore di lavoro il relativo dividendo (cfr.
SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607.
consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid.
3b).
2.11
Visto
quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la
decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.
2.12
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1.
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza
fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di
“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi
Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag.
342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison
avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF
135.
V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso
in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di
disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal
pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è
pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità
dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,
che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza
fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,
renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il
valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal
ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti