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Decisione

31.2020.1

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro che non ha controllato l'operato del gerente di fatto della società

2 giugno 2020Italiano25 min

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni

Source ti.ch

CO 1Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.1

BS

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2019 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1

ritenuto in

fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________ (in seguito a __________), è stata iscritta a

Registro di commercio il __________ novembre 2014 (data di pubblicazione nel

FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

RI

1 ha ricoperto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale,

dal 7 novembre 2014 fino al fallimento della società (20 ottobre 2017). Nel

medesimo periodo __________ è stata socia, senza diritto di firma.

1.2. Dal

1° novembre 2014 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) quale

datrice di lavoro.

Con

decreto del 19 ottobre 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stata

dichiarata l’apertura del fallimento della società (FUSC __________ ottobre

2017).

La

Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________

il proprio credito di fr. 91'232,10, a titolo di contributi paritetici

AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2015 al 2017, di cui

fr. 4'442,20 per contributi su rivendicazioni salariali, dopo controllo del

datore di lavoro.

La

liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria come da pubblicazione

nel FUSC del __________ febbraio 2018.

Con

comunicazione del 4 ottobre 2018 l’UF ha informato la Cassa che non sono

previsti dividendi per i creditori (doc. 3/A). Il 4 dicembre 2019

l’amministrazione del fallimento ha confermato la validità della comunicazione

del 4 ottobre 2018 (doc. 3/B2).

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione del 13 aprile 2019,

confermata con decisione su opposizione del 9 dicembre 2019, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 94'787,35, per

contributi paritetici non soluti dalla società dal 2015 al 2017, inclusi fr.

4'442,20 per contributi sulle rivendicazioni salariali (doc. 1).

1.4. Con

il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione,

chiedendone in sostanza l’annullamento.

Rileva

che la società era controllata e gestita da __________, il quale lo aveva

costantemente assicurato che tutti i pagamenti erano stati eseguiti ed

evidenzia di non aver mai effettuato controlli poiché si fidava di __________.

Rileva altresì di trovarsi, insieme alla sua famiglia, in una situazione

finanziaria disastrosa, ritenendo non corretto che debba pagare per danni

causati da __________. Sostiene che alcuni crediti sono stati incassati

dall’Ufficio fallimenti e chiede al TCA d’intervenire presso l’amministrazione

del fallimento affinché recuperi i restanti crediti per poter saldare lo

scoperto contributivo.

1.5. Con

la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella

decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce

la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per negligenza.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. In

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le

prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento

sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti

in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,

l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la

colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato

pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e

9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1°

gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79

segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la

Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale ex - socio gerente

della stessa, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal

mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi

sociali dovuti per gli anni dal 2015 al 2017.

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal

mancato versamento integrale dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli

anni dal 2015 al 2017, così come risulta dai conteggi e dalle distinte dei

salari rivendicati (allegati alla decisione di risarcimento), nonché dagli

specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. 4-6) per

complessivi fr. 94'787,35.

In

queste circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.

Né del resto lo stesso è stato contestato.

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

Fatti

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni

ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno

(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova

motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.

1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e

relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza

(DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nella

fattispecie concreta, il ricorrente sostiene di aver accettato la proposta di

diventare socio gerente della FA 1 da parte di __________ per un favore

personale. Rileva che era lui che aveva il potere decisionale della società,

come ad esempio per quel che concerne i dipendenti, gli appalti. Sostiene che

il gerente di fatto lo aveva sempre rassicurato per quanto riguarda il

pagamento dei contributi ed evidenzia di essersi fidato di tali rassicurazioni,

senza aver mai effettuato alcun controllo.

Ammette

di aver ritirato dalla casella postale della società un precetto esecutivo

relativo ai contributi del 2015, allarmandosi di conseguenza, “ma purtroppo

oramai i danni a mio nome li aveva (__________, n.d.r.) già fatti”.

Va

qui ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una

Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come

gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex

art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere

parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri

applicati agli amministratori di questa società.

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF

114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in

conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02

dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).

In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di

paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8

novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo

della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato

quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale

sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA

devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Richiamata

la succitata giurisprudenza, l’assunto del ricorrente di non aver avuto alcun

potere decisionale e che l’unico responsabile della gestione societaria era __________

non è sufficiente per liberarlo da qualsiasi responsabilità ex art. 52 LAVS.

Egli avrebbe dovuto vegliare affinché i contributi fossero stati effettivamente

versati. Non doveva infatti fidarsi delle rassicurazioni circa la liquidazione

degli oneri sociali fornite del succitato, senza aver controllato quanto

sostenuto.

A

tal riguardo occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, è da ritenere quale

negligenza grave anche la passività di amministratori (rispettivamente soci

gerenti) di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad

un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la

contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi

paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto

che un amministratore (rispettivamente socio gerente) non abbia competenza

alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr.

anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che

non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.)

non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del

21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

Considerandi

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di

amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7

agosto 1996, consid. 2.9).

Va

poi rilevato che a partire dal II acconto trimestrale del 2015 la Cassa ha

dovuto sistematicamente diffidare e precettare la società (cfr. i già citati

specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 4-6).

Nondimeno

va evidenziato che all’interno della società egli era la persona responsabile

della contabilità, così come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio

presso l’UF (cfr. il relativo verbale in doc 3/C), motivo per cui avrebbe

dovuto rendersi conto che gli oneri sociali non venivano pagati.

Inoltre,

l’insorgente non ha nemmeno sostenuto di essere stato impedito dall’asserito

gerente di fatto nell’esercizio della sua carica di socio gerente, o di essere

stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi

non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Il

ricorrente stesso ammette di aver ritirato un precetto esecutivo concernente i

contributi 2015, ma di non aver intrapreso alcunché. Avrebbe dovuto invece

sollecitarne il pagamento e, in caso di insuccesso, dimettersi subito. In tal

modo avrebbe, perlomeno, limitato la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio

2003.

nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17

gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).

2.8

Il

ricorrente sostiene che la sua situazione economica e quella della sua famiglia

non gli permettono di risarcire il danno subito dalla Cassa.

Come

rilevato nella decisone contestata, nella

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del

condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso,

cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la

buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il

richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag.

664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene

riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito

intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso

(STCA 31.2009.4 del 20

gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un

agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa

risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per

applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione

(Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297).

Spetta

comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente

giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

2.9

Infine,

occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso

verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure

emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore

di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11

gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006,

pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid.

4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato

che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su

equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio

1997.

consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della

società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza

del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00

del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In

concreto, non va dimenticato che la società, dopo numerose diffide e precetti, ha

liquidato solo una minima parte dei contributi dovuti dal 2015 al 2017 (cfr.

specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 4-6). In queste

condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano

ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo

periodo.

Non

è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il

datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la

Cassa riguardo ai suoi crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid.

3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e

108.

V 188).

Viste

le circostanze rilevate è piuttosto evidente il contrario.

2.10

Da

ultimo il ricorrente sostiene che alcuni crediti (quantificati in oltre fr. 10'000.--)

sono stati incassati dall’Ufficio fallimenti e chiede al Tribunale

d’intervenire affinché siano recuperati i restanti crediti per saldare il debito

contributivo nei confronti dalla Cassa. A prescindere dal fatto che non spetta

nè compete al TCA intervenire presso l’Ufficio fallimenti, va qui ricordato

che, secondo giurisprudenza, in caso di pagamento nell’ambito del fallimento,

l’amministrazione dovrà cedere al datore di lavoro il relativo dividendo (cfr.

SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607.

consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid.

3b).

2.11

Visto

quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.12

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1.

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza

fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di

“responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi

Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral

dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag.

342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison

avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF

135.

V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso

in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di

disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è

pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza

fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF,

renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il

valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal

ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti