31.2020.10
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 di un membro del Cda per violazione dell'obbligo di vigilanza e di controllo riguardo al pagamento dei contributi paritetici. Nessun valido motivo di discolpa e giustificazione
15 ottobre 2020Italiano27 min
1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.10
BS/sc
Lugano
15 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2020 emanata
da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA
1 (radiata da RC il 17 dicembre 2018)
chiamato in causa: TERZ 1
ritenuto in fatto
1.1. La
FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata costituita
il 16 settembre 2016 [in precedenza la ragione sociale era __________] (data di
pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Fatti
I
soci gerenti della società, con diritto di firma individuale, sono stati (date
di pubblicazione nel FUSC):
- TERZ
1, dal 16 settembre 2016 al 26 luglio 2017;
- RI
1, dal 26 luglio 2017 all’8 novembre 2017 (dimissionario il 27 ottobre 2017;
cfr. il relativo verbale dell’Assemblea generale straordinaria in doc. 3/B);
- __________,
dall’8 novembre 2017 fino al fallimento della società (13 luglio 2018).
__________
è stato invece socio, con diritto di firma individuale, dal 16 settembre 2016
sino al fallimento della società.
1.2. Dal
1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO
1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Il
12 marzo e il 7 giugno 2018 l’Ufficio esecuzioni del Distretto di __________ ha
rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per gli anni 2016 e 2017 (sub doc.
4).
Con
decreti del 13 e 24 luglio 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha
dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la
sospensione della procedura ex art. 230 LEF.
In
data 19 settembre 2018 Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del
Distretto di __________ il proprio credito di fr. 60'085,15, a titolo di
contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016
- 2017 (sub doc. 4).
La
procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per
mancanza di attivi (cfr. lettera 25 settembre 2018 dell’UF sub doc. 4).
La
ragione sociale è stata radiata da RC il 7 maggio 2018.
1.3. Costatato
di avere subìto un danno, con decisione dell’11 ottobre 2019,
confermata con decisione su opposizione del 27 febbraio 2020, la Cassa ha
chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 39'351,90, per
contributi paritetici non soluti dalla società da settembre 2016 a settembre
2017, in via solidale con TERZ 1 limitatamente a fr. 23'305,75 (doc. 1).
1.4. Con
il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione,
chiedendone l’annullamento.
Contesta
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Precisa di aver assunto la carica di
gerente per fare un piacere a __________, socio e di fatto gerente della società,
e di non aver mai lavorato presso la stessa. Evidenzia di avergli subito
chiesto di poter visionare la situazione contabile ed assicurativa della
società, senza aver tuttavia avuto tale possibilità essendo stato __________ troppo
impegnato a lavorare per la FA 1 al fine di garantire l’incasso dei lavori e per
retribuire i fornitori.
A
sua discolpa l’insorgente rileva di essere rimasto in carica solo per tre mesi
e una settimana (dal 26 luglio al 3 novembre 2017; date di pubblicazione nel
FUSC). Nella denegata ipotesi in cui dovesse rispondere di un eventuale danno, egli
ne contestata l’ammontare fissato nella decisione impugnata poiché nel 2016 e
per alcuni mesi del 2017 non aveva il controllo della società. L’eventuale e
contestato danno dovrebbe pertanto ammontare al massimo a fr. 7'499,25, corrispondente
a tre mesi di contributi non versati.
Infine
l’insorgente sostiene che il suo comportamento non può essere ritenuto causale
per il danno subito dalla Cassa essendo la società fallita dopo 8 mesi dalla
sua uscita dalla stessa.
1.5. Con
la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione
contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la
responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per negligenza grave.
1.6. Il
30 maggio 2020 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta della
Cassa (V).
1.7. Interpellata
dal TCA in merito alle succitate osservazioni, con lettera 5 giugno 2020 la
Cassa ha comunicato di non avere altro da aggiungere e di confermare la
decisione impugnata (VI).
1.8. Con
ordinanza del 10 giugno 2020 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ
1 (IX), il quale è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice
unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2
e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro
motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli
organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta
in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni
definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;
SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi
citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in
vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero
danno”.
La
Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria
degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.
52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il
1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.
79 segg.).
Nella
fattispecie concreta, a seguito degli attestati di carenza beni del 12 marzo e
del 7 giugno 2018 la Cassa ha
rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, gerente della società,
diritto di firma individuale, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non versati dalla stessa.
Essa ha peraltro rispettato il termine biennale (dal 1° gennaio 2020: tre anni)
di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la decisione di
risarcimento (11 ottobre 2019) entro due anni dal rilascio, il 12 marzo 2018
del primo ACB, (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC
1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une
procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece
computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel
caso in esame, il danno per complessivi fr. 39'351,90 fatto valere nei
confronti del ricorrente è costituito dal mancato versamento dei contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2016 a settembre 2017, così come risulta dai
conteggi allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti
relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi 2016/2017 (doc. 5 e 6).
In
queste circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.
2.4. Il
ricorrente ritiene che, qualora la sua responsabilità ex art. 52 LAVS dovesse
essere confermata, deve rispondere solo per tre mensilità di contributi avendo
ricoperto la carica gerente solo da luglio ad ottobre 2017 e non anche per
quelli precedenti.
Va
qui ricordato che il nuovo
amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma
pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in
funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve
vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e
dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa
effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del
nuovo amministratore secondo
l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di
compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel
caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già
insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi
risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10
pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi
l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per
ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und
seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di
giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e
STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Nel
caso concreto, rettamente la Cassa ha imputato al ricorrente anche i contributi
paritetici dovuti e non soluti dalla società precedenti la sua nomina di
gerente (26 luglio 2017), così come chiaramente si evince dai citati specchietti
dell’evoluzione del debito contributivo (doc 5 e 6).
Non
è stato del resto fatto valere che nel luglio 2017 la società si trovasse in
uno stato d’illiquidità o di sovraddebitamento ai sensi della succitata
giurisprudenza, motivo per cui l’insorgente deve rispondere non solo per
l’acconto del III trimestre 2017 scaduto durante il suo incarico, ma anche,
come detto sopra, di quelli precedenti.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
Considerandi
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186.
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6
La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e
provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,
rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108
V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag.
307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del
datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa
sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;
Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7
Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988.
pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,
pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo
determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108
V 186 segg. consid. 1b).
2.8
Nella
fattispecie concreta, l’insorgente sostiene di aver assunto la carica di
gerente per fare un piacere a __________, socio e di fatto gerente della FA 1,
e di non aver mai lavorato presso la società.
Ora, quanto
asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In effetti il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente
alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio
gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore
di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.
anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del
29.
ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio
2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni.
L’amministratore
(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e
del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.
anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già
prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03
dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V
202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del
15.
aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale
contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione
non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza
scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993.
nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Il
ricorrente sostiene inoltre che malgrado le sue richieste a __________, da
questi non ha avuto l’accesso alla documentazione contabile in quanto impegnato
a lavorare per la società al fine garantire l’incasso dei lavori e retribuire i
fornitori.
A
tal riguardo fa riferimento allo scritto 13 novembre 2019 in cui __________ ha
dichiarato:
"
(…)
- di essere proprietario di tutte le 20 quote della
ditta FA 1 ora in liquidazione;
- durante tutto il periodo della società avevo
l’effettiva gestione della società;
- ho chiesto un piacere al signor RI 1 per assumere
la carica di gerente. Carica che lui ha assunto dal 26 luglio 2017 all’8
novembre 2017;
- volendo essere corretto e trasparente, a seguito
dell’assunzione della carica di gerente il signor RI 1 mi ha subito richiesto
di fornirgli tutti i dettagli inerenti la società, ovvero le entrate, le
uscite, i pagamenti ed anche i particolari di pagamento dei contributi sociali;
- malgrado le sollecitazioni formali e scritte del
signor RI 1, non ho mai dato seguito a questa sua richiesta in quanto ero
impegnato a lavorare per la società alfine garantire l’incasso dei lavori
effettuati;
- io ero l’unico detentore di queste informazioni ed
ero l’unico che gestiva i contratti di personale e i pagamenti;
- a causa di questa mia inadempienza, il signor RI 1
ha preannunciato più volte di dare le dimissioni e dopo circa un mese aveva
espresso la volontà di voler formalizzare la sua uscita della società, io a ciò
non mi sono opposto e RI 1 dopo 4 mesi dall’entrata in carica, ha dato le
dimissioni dal posto di gerente. Di fatto, RI 1 non è mai entrato in possesso
di documenti societari, per cui non ha mai potuto rendersi conto del mancato
pagamento degli oneri sociali dovuti;
- confermo quindi di essere stato l’effettivo
gerente e amministratore di fatto unico della società.” (doc. D)
Certo,
egli non ha avuto modo di poter visionare la documentazione, ma tale situazione
non corrisponde a quella di un socio gerente a cui è stato impedito dall’asserito gerente di fatto
nell’esercizio della sua carica, o di essere stato ingannato mediante raggiri di
rilevanza penale, motivo per cui non può essergli imputata una negligenza grave
(in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Prima di accettare la
carica di socio gerente, l’insorgente avrebbe dovuto informarsi sulla situazione
contributiva della società, non solo per fare un piacere a __________.
A
tal riguardo, rettamente nella decisione contestata (cfr. consid. 7.1) la Cassa
ha riassunto la seguente giurisprudenza:
" Per quanto attiene alla posizione delle persone che
assumono una carica formale in una società preesistente, il Tribunale federale
ha avuto modo di precisare che gli obblighi citati ai punti precedenti competono
anche all'organo che subentra, il quale ha il dovere di vegliare affinché
vengano versati alla Cassa non solo i contributi correnti, ma anche quelli
scaduti, dovuti per un periodo antecedente alla sua entrata in carica, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra l’inagire
dell'organo e il mancato pagamento dei contributi. Esso deve quindi accertarsi
che, fino al momento della sua entrata in carica, i contributi sociali siano
stati interamente pagati.
Incorrono
in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la
carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per
quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato in carica
alla fine dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile del danno
contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile
per tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore,
non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la
situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno
esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA dell'8
novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V., A.P.,
F.C.: in casu organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 = ZAK
1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re c.c. C. Cassa
professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa professionale).”
Va
inoltre fatto presente all’insorgente che non potendo ricevere informazioni dall’asserito
gerente di fatto, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla Cassa per conoscere
il reale stato del debito contributivo, ciò che invece ha fatto il suo
successore TERZ 1 (cfr. lettera 14 dicembre 2017 della Cassa con gli estratti
conto dei contributi paritetici AVS per gli anni 2016 e 2017 sub doc. 4). Non
solo, appurato di non poter ricevere le informazioni necessarie, il ricorrente
avrebbe dovuto dimettersi subito.
Il
ricorrente sottolinea di essere stato in carica quale gerente per soli tre mesi
ed una settimana, dal 26 luglio 2017 fino all’8 novembre 2017, così come
risulta da RC.
Secondo
giurisprudenza per liberare
l'amministratore (rispettivamente il socio gerente) che si dimette dopo pochi
mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione
secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha
pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30
gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01
del 29 aprile 2002, consid. 4b).
Non
può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Ritornando
al caso in esame, la brevità del periodo di carica del ricorrente non costituisce
motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità ex art. 52
LAVS, già solo per il fatto che al momento dell'entrata in carica quale gerente,
come visto al consid. 2.4., la società era in mora con il pagamento dei
contributi. Inoltre, nonostante diffide e precetti esecutivi, per il 2017 la
società non ha effettuato alcun versamento, così come si evince dal relativo
specchietto riassuntivo dell’evoluzione del debito contributivo (doc. 6).
Va
poi rilevato che la Cassa ha dovuto diffidare la società – costituita il 16
settembre 2016 – da gennaio 2017 e da marzo 2017 ha avviato nei suoi confronti
delle procedure esecutive.
Inoltre,
come pertinentemente rilevato nella decisione contestata, durante il periodo in
carica del ricorrente sono state emesse:
" (…)
- Fattura di conguaglio del periodo settembre-dicembre
2016.
di CHF 16'250.45, emessa il 4 luglio 2017, diffidata il 15agosto 2017 e
precettata l’11 settembre 2017;
- Fattura relativa all’acconto del 3° trimestre 2017
di CHF 5'083.90, emessa il 1° settembre 2017, scaduta durante il periodo di
carica dell’opponente e successivamente diffidata il 6 novembre 2017 e
precettata il 27 novembre 2017;
- Diffida
relativa alla fattura d’acconto del 2° trimestre 2017;
- Domande di esecuzione relative agli acconti del 1°
e 2° trimestre 2017. (…)”
(doc. 3 pag. 11)
Il
fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento
dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di
negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali
incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della
società (STF 27 giugno 1994 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre
2006).
In conclusione, non avendo adempiuto agli
obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno
sono stati validamente invocati motivi di giustificazione, il ricorrente deve
essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.9
Richiamato
quanto esposto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del
ricorrente, la decisione impugnata merita altrettanto conferma mentre il
ricorso va respinto.
2.10
Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle
prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore
di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.
1.
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di
fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale
(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità
dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des
assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52
LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF
si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la
responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della
Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e
DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità
di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a
un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della
“questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo
l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto
pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve
essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti