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Decisione

31.2020.10

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 di un membro del Cda per violazione dell'obbligo di vigilanza e di controllo riguardo al pagamento dei contributi paritetici. Nessun valido motivo di discolpa e giustificazione

15 ottobre 2020Italiano27 min

1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO

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Raccomandata

Incarto

n.

31.2020.10

BS/sc

Lugano

15 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 febbraio 2020 emanata

da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA

1 (radiata da RC il 17 dicembre 2018)

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. La

FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata costituita

il 16 settembre 2016 [in precedenza la ragione sociale era __________] (data di

pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

Fatti

I

soci gerenti della società, con diritto di firma individuale, sono stati (date

di pubblicazione nel FUSC):

- TERZ

1, dal 16 settembre 2016 al 26 luglio 2017;

- RI

1, dal 26 luglio 2017 all’8 novembre 2017 (dimissionario il 27 ottobre 2017;

cfr. il relativo verbale dell’Assemblea generale straordinaria in doc. 3/B);

- __________,

dall’8 novembre 2017 fino al fallimento della società (13 luglio 2018).

__________

è stato invece socio, con diritto di firma individuale, dal 16 settembre 2016

sino al fallimento della società.

1.2. Dal

1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO

1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

Il

12 marzo e il 7 giugno 2018 l’Ufficio esecuzioni del Distretto di __________ ha

rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per gli anni 2016 e 2017 (sub doc.

4).

Con

decreti del 13 e 24 luglio 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha

dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la

sospensione della procedura ex art. 230 LEF.

In

data 19 settembre 2018 Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del

Distretto di __________ il proprio credito di fr. 60'085,15, a titolo di

contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016

- 2017 (sub doc. 4).

La

procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per

mancanza di attivi (cfr. lettera 25 settembre 2018 dell’UF sub doc. 4).

La

ragione sociale è stata radiata da RC il 7 maggio 2018.

1.3. Costatato

di avere subìto un danno, con decisione dell’11 ottobre 2019,

confermata con decisione su opposizione del 27 febbraio 2020, la Cassa ha

chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 39'351,90, per

contributi paritetici non soluti dalla società da settembre 2016 a settembre

2017, in via solidale con TERZ 1 limitatamente a fr. 23'305,75 (doc. 1).

1.4. Con

il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione,

chiedendone l’annullamento.

Contesta

una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Precisa di aver assunto la carica di

gerente per fare un piacere a __________, socio e di fatto gerente della società,

e di non aver mai lavorato presso la stessa. Evidenzia di avergli subito

chiesto di poter visionare la situazione contabile ed assicurativa della

società, senza aver tuttavia avuto tale possibilità essendo stato __________ troppo

impegnato a lavorare per la FA 1 al fine di garantire l’incasso dei lavori e per

retribuire i fornitori.

A

sua discolpa l’insorgente rileva di essere rimasto in carica solo per tre mesi

e una settimana (dal 26 luglio al 3 novembre 2017; date di pubblicazione nel

FUSC). Nella denegata ipotesi in cui dovesse rispondere di un eventuale danno, egli

ne contestata l’ammontare fissato nella decisione impugnata poiché nel 2016 e

per alcuni mesi del 2017 non aveva il controllo della società. L’eventuale e

contestato danno dovrebbe pertanto ammontare al massimo a fr. 7'499,25, corrispondente

a tre mesi di contributi non versati.

Infine

l’insorgente sostiene che il suo comportamento non può essere ritenuto causale

per il danno subito dalla Cassa essendo la società fallita dopo 8 mesi dalla

sua uscita dalla stessa.

1.5. Con

la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione

contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la

responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per negligenza grave.

1.6. Il

30 maggio 2020 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta della

Cassa (V).

1.7. Interpellata

dal TCA in merito alle succitate osservazioni, con lettera 5 giugno 2020 la

Cassa ha comunicato di non avere altro da aggiungere e di confermare la

decisione impugnata (VI).

1.8. Con

ordinanza del 10 giugno 2020 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ

1 (IX), il quale è rimasto silente.

considerato in diritto

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice

unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Secondo

l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha

provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.

530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",

cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur

Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per

mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2

e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro

motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli

organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta

in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni

definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer,

Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107;

Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in

RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15;

SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in

vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero

danno”.

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il

1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag.

79 segg.).

Nella

fattispecie concreta, a seguito degli attestati di carenza beni del 12 marzo e

del 7 giugno 2018 la Cassa ha

rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, gerente della società,

diritto di firma individuale, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi

paritetici non versati dalla stessa.

Essa ha peraltro rispettato il termine biennale (dal 1° gennaio 2020: tre anni)

di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la decisione di

risarcimento (11 ottobre 2019) entro due anni dal rilascio, il 12 marzo 2018

del primo ACB, (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC

1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une

procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

2.3. Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01

del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24

ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece

computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno per complessivi fr. 39'351,90 fatto valere nei

confronti del ricorrente è costituito dal mancato versamento dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2016 a settembre 2017, così come risulta dai

conteggi allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti

relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi 2016/2017 (doc. 5 e 6).

In

queste circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.

2.4. Il

ricorrente ritiene che, qualora la sua responsabilità ex art. 52 LAVS dovesse

essere confermata, deve rispondere solo per tre mensilità di contributi avendo

ricoperto la carica gerente solo da luglio ad ottobre 2017 e non anche per

quelli precedenti.

Va

qui ricordato che il nuovo

amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma

pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in

funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve

vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e

dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa

effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF

119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del

nuovo amministratore secondo

l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di

compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel

caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già

insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi

risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10

pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi

l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per

ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und

seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di

giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e

STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

Nel

caso concreto, rettamente la Cassa ha imputato al ricorrente anche i contributi

paritetici dovuti e non soluti dalla società precedenti la sua nomina di

gerente (26 luglio 2017), così come chiaramente si evince dai citati specchietti

dell’evoluzione del debito contributivo (doc 5 e 6).

Non

è stato del resto fatto valere che nel luglio 2017 la società si trovasse in

uno stato d’illiquidità o di sovraddebitamento ai sensi della succitata

giurisprudenza, motivo per cui l’insorgente deve rispondere non solo per

l’acconto del III trimestre 2017 scaduto durante il suo incarico, ma anche,

come detto sopra, di quelli precedenti.

2.5. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

Considerandi

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.6

La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni,

rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108

V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il

pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare

l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di

liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione

dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,

abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i

contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag.

307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa

sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.7

Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988.

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono

necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti

esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo

determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in

modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state

attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108

V 186 segg. consid. 1b).

2.8

Nella

fattispecie concreta, l’insorgente sostiene di aver assunto la carica di

gerente per fare un piacere a __________, socio e di fatto gerente della FA 1,

e di non aver mai lavorato presso la società.

Ora, quanto

asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

In effetti il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del

15.

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993.

nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Il

ricorrente sostiene inoltre che malgrado le sue richieste a __________, da

questi non ha avuto l’accesso alla documentazione contabile in quanto impegnato

a lavorare per la società al fine garantire l’incasso dei lavori e retribuire i

fornitori.

A

tal riguardo fa riferimento allo scritto 13 novembre 2019 in cui __________ ha

dichiarato:

"

(…)

- di essere proprietario di tutte le 20 quote della

ditta FA 1 ora in liquidazione;

- durante tutto il periodo della società avevo

l’effettiva gestione della società;

- ho chiesto un piacere al signor RI 1 per assumere

la carica di gerente. Carica che lui ha assunto dal 26 luglio 2017 all’8

novembre 2017;

- volendo essere corretto e trasparente, a seguito

dell’assunzione della carica di gerente il signor RI 1 mi ha subito richiesto

di fornirgli tutti i dettagli inerenti la società, ovvero le entrate, le

uscite, i pagamenti ed anche i particolari di pagamento dei contributi sociali;

- malgrado le sollecitazioni formali e scritte del

signor RI 1, non ho mai dato seguito a questa sua richiesta in quanto ero

impegnato a lavorare per la società alfine garantire l’incasso dei lavori

effettuati;

- io ero l’unico detentore di queste informazioni ed

ero l’unico che gestiva i contratti di personale e i pagamenti;

- a causa di questa mia inadempienza, il signor RI 1

ha preannunciato più volte di dare le dimissioni e dopo circa un mese aveva

espresso la volontà di voler formalizzare la sua uscita della società, io a ciò

non mi sono opposto e RI 1 dopo 4 mesi dall’entrata in carica, ha dato le

dimissioni dal posto di gerente. Di fatto, RI 1 non è mai entrato in possesso

di documenti societari, per cui non ha mai potuto rendersi conto del mancato

pagamento degli oneri sociali dovuti;

- confermo quindi di essere stato l’effettivo

gerente e amministratore di fatto unico della società.” (doc. D)

Certo,

egli non ha avuto modo di poter visionare la documentazione, ma tale situazione

non corrisponde a quella di un socio gerente a cui è stato impedito dall’asserito gerente di fatto

nell’esercizio della sua carica, o di essere stato ingannato mediante raggiri di

rilevanza penale, motivo per cui non può essergli imputata una negligenza grave

(in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

Prima di accettare la

carica di socio gerente, l’insorgente avrebbe dovuto informarsi sulla situazione

contributiva della società, non solo per fare un piacere a __________.

A

tal riguardo, rettamente nella decisione contestata (cfr. consid. 7.1) la Cassa

ha riassunto la seguente giurisprudenza:

" Per quanto attiene alla posizione delle persone che

assumono una carica formale in una società preesistente, il Tribunale federale

ha avuto modo di precisare che gli obblighi citati ai punti precedenti competono

anche all'organo che subentra, il quale ha il dovere di vegliare affinché

vengano versati alla Cassa non solo i contributi correnti, ma anche quelli

scaduti, dovuti per un periodo antecedente alla sua entrata in carica, poiché

esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra l’inagire

dell'organo e il mancato pagamento dei contributi. Esso deve quindi accertarsi

che, fino al momento della sua entrata in carica, i contributi sociali siano

stati interamente pagati.

Incorrono

in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la

carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per

quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato in carica

alla fine dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile del danno

contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile

per tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore,

non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la

situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno

esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA dell'8

novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V., A.P.,

F.C.: in casu organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 = ZAK

1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re c.c. C. Cassa

professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa professionale).”

Va

inoltre fatto presente all’insorgente che non potendo ricevere informazioni dall’asserito

gerente di fatto, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla Cassa per conoscere

il reale stato del debito contributivo, ciò che invece ha fatto il suo

successore TERZ 1 (cfr. lettera 14 dicembre 2017 della Cassa con gli estratti

conto dei contributi paritetici AVS per gli anni 2016 e 2017 sub doc. 4). Non

solo, appurato di non poter ricevere le informazioni necessarie, il ricorrente

avrebbe dovuto dimettersi subito.

Il

ricorrente sottolinea di essere stato in carica quale gerente per soli tre mesi

ed una settimana, dal 26 luglio 2017 fino all’8 novembre 2017, così come

risulta da RC.

Secondo

giurisprudenza per liberare

l'amministratore (rispettivamente il socio gerente) che si dimette dopo pochi

mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione

secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha

pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30

gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01

del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Non

può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Ritornando

al caso in esame, la brevità del periodo di carica del ricorrente non costituisce

motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità ex art. 52

LAVS, già solo per il fatto che al momento dell'entrata in carica quale gerente,

come visto al consid. 2.4., la società era in mora con il pagamento dei

contributi. Inoltre, nonostante diffide e precetti esecutivi, per il 2017 la

società non ha effettuato alcun versamento, così come si evince dal relativo

specchietto riassuntivo dell’evoluzione del debito contributivo (doc. 6).

Va

poi rilevato che la Cassa ha dovuto diffidare la società – costituita il 16

settembre 2016 – da gennaio 2017 e da marzo 2017 ha avviato nei suoi confronti

delle procedure esecutive.

Inoltre,

come pertinentemente rilevato nella decisione contestata, durante il periodo in

carica del ricorrente sono state emesse:

" (…)

- Fattura di conguaglio del periodo settembre-dicembre

2016.

di CHF 16'250.45, emessa il 4 luglio 2017, diffidata il 15agosto 2017 e

precettata l’11 settembre 2017;

- Fattura relativa all’acconto del 3° trimestre 2017

di CHF 5'083.90, emessa il 1° settembre 2017, scaduta durante il periodo di

carica dell’opponente e successivamente diffidata il 6 novembre 2017 e

precettata il 27 novembre 2017;

- Diffida

relativa alla fattura d’acconto del 2° trimestre 2017;

- Domande di esecuzione relative agli acconti del 1°

e 2° trimestre 2017. (…)”

(doc. 3 pag. 11)

Il

fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento

dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di

negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali

incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della

società (STF 27 giugno 1994 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre

2006).

In conclusione, non avendo adempiuto agli

obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno

sono stati validamente invocati motivi di giustificazione, il ricorrente deve

essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9

Richiamato

quanto esposto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del

ricorrente, la decisione impugnata merita altrettanto conferma mentre il

ricorso va respinto.

2.10

Il

TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità

del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle

prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore

di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv.

1.

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di

fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless,

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della

“questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo

l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto

pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve

essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti