31.2020.11
Responsabilità ex art. 52 LAVS del socio gerente. Confermato l'importo del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Valutazione anticipata delle prove. Aggiornato l'importo del danno vista la compensazione con prestazioni dell'AI
7 ottobre 2020Italiano49 min
marzo 2020 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale socia gerente) il risarcimento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
31.2020.11
fs
Lugano
7 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 marzo 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________,
è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2006 (data di
pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale
consisteva nella gestione di un centro fitness per la cura del corpo e per il
tempo libero con pesi, massaggi, solarium, aerobica, nonché la vendita di
materiale e attrezzature inerenti l’attività principale così come la gestione
di una mescita di bibite e cibarie (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha ricoperto la
carica di socia e gerente con diritto di firma individuale sin dalla fondazione
della società.
1.2. La società è stata affiliata,
in qualità di datrice di lavoro, alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1.
maggio 1996 (cfr. doc. 3 e 10)
Con decreto del 15 marzo
2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della
società (FUSC __________ 2018) e successivamente ha autorizzato la liquidazione
in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC __________ 2018).
La Cassa, il 27 dicembre
2018 (doc. 10), ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il
proprio credito di fr. 75'146,45 a titolo di contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni dal 2013 al 2018, di cui fr. 773
per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di
lavoro (doc. 3; vedi anche la Graduatoria sub doc. 1/B).
L’UF di __________, con
e-mail del 17 e del 28 ottobre 2019, ha comunicato alla Cassa che “(…) al
momento non siamo ancora in grado di confermati in merito al dividendo (…)”
rispettivamente che “(…) attualmente gli attivi ammontano a ca. CHF 80'000.00;
Fatti
i passivi a ca. 81'000.00 in 1a classe, rispettivamente ca CHF 77'000.00 in 2a
classe (…)” (doc. 1/A).
1.3. Costatato di avere subito un
danno – aggiornato l’importo dopo le ultime registrazioni contabili e
l’accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2 –, con decisione
del 15 novembre 2019 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione del 12
marzo 2020 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale socia gerente) il risarcimento
ex art. 52 LAVS di fr. 74'929.35 per i contributi paritetici non soluti dalla FA
1 negli anni dal 2013 al 2018 (di cui fr. 773 per contributi sulle
rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro) inclusi spese
amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora.
1.4. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione contestando
una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole
motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa –
oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo
riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle
censure sollevate dalla ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la
Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è
confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.
1.6. La ricorrente, con scritto
del 5 giugno 2020 (V trasmesso per conoscenza alla Cassa VI), tramite il suo
legale, ha formulato delle richieste di prove.
Il 23 giugno 2020 si è
tenuto un pubblico dibattimento in presenza delle parti, la ricorrente
assistita dal proprio legale, nel corso del quale le medesime hanno riesposto
le rispettive posizioni, la ricorrente producendo inoltre i doc. D/1-4 (VIII e
allegati doc. D/1-4).
La Cassa, con scritto del
29 giugno 2020 (IX con allegato doc. 12 trasmesso per conoscenza al ricorrente
X), ha formulato le proprie osservazioni riguardo ai doc. D/1-4.
considerato in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1
LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi
l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di
contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la
negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata
violazione delle prescrizioni legali.
La
giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con
riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend",
cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur
Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e
adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per
mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid.
5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1
LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di
diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag.
108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid.
2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985
pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la
pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento
al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi
dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in
DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di
compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la
cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi
organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito
del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa
anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura
di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991,
pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001
AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una
società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato
assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114
V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l’intero danno”.
I soci gerenti e i gerenti
di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi
sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V
238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177
segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6
dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio
2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nel caso in esame, a
seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la
Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (socia e gerente con
diritto di firma individuale della società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento
ex art. 52 LAVS.
2.2. L’insorgente – addotto che “(…) ribadisce in questa
sede che la procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS avviata dalla Cassa è
prematura e intempestiva. La Cassa non può neppure attualmente essere ancora a
conoscenza in modo preciso e dettagliato del presunto danno invocato nei
confronti della ricorrente. La comunicazione informale della signora __________
dell'Ufficio dei fallimenti di __________ al funzionario della Cassa del
28.10.2019 (doc. A) è infondata in quanto persino precedente alla graduatoria
del 22.11.2019 (doc. B). La ricorrente, nella procedura di fallimento, ha
comunque contestato sia l'inventario che la graduatoria. […] Del resto
in concreto alla Cassa è noto che un dividendo le sarà destinato. Essa è dunque
ben cosciente che, se vi sarà danno, questo sarà solo parziale. È pertanto
infondato e contrario alle norme della buona fede, pretendere il risarcimento
dell’intero danno ex art. 52 LAVS dall'amministratore del datore di lavoro
allora quando è dimostrato che vi sarà un risarcimento, almeno parziale, da
parte della società che è la debitrice effettiva. Non essendovi ancora una
conoscenza del danno che potrebbe legittimare la Cassa ad agire nei confronti
del presunto responsabile, per i motivi indicati in precedenza, la decisione
impugnata va annullata in quanto manifestamente prematura e ingiusta nella misura
in cui alla ricorrente viene richiesto il risarcimento dell’intero presunto
danno malgrado per la Cassa nella procedura di fallimento del datore di lavoro,
vi sarà sicuramente un dividendo. (…)” (I, punto 5, pag. 3) – ha, in sostanza, eccepito che la
decisione risarcitoria sarebbe prematura essendo la procedura fallimentare in
corso e il danno non ancora quantificabile.
Al riguardo questo
Tribunale rileva quanto segue.
L’art. 52 cpv. 3 LAVS
stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni
dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS,
diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al
31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV
n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).
Sia in questa sede
precisato che dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel
senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”.
Al riguardo, nel Messaggio
concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di
prescrizione) (FF 2014 211), circa l’art. 52 cpv. 3 LAVS, si legge che “(…)
con il rinvio alle disposizioni del CO sulla prescrizione di azioni risultanti
da atti illeciti, il termine di prescrizione relativo è prolungato da due a tre
anni e quello assoluto da cinque a dieci anni. È inoltre applicabile il termine
di prescrizione più lungo del diritto penale conformemente all’articolo 60
capoverso 2 D-CO. Nel contesto dell’articolo 52 capoverso 1 LAVS non sono
ipotizzabili danni alle persone, poiché si tratta di danni all’assicurazione e
non agli assicurati, e quindi non c’è spazio per l’applicazione dell’articolo
60 capoverso 1bis D-CO. Per l’inizio del termine di prescrizione assoluto non
sarà più determinante il momento dell’insorgenza del danno, bensì il giorno in
cui è avvenuto o ha avuto termine il comportamento dannoso (cfr. art. 60 cpv. 1
D-CO). Alle altre questioni inerenti alla prescrizione, in particolare ai
motivi d’impedimento e di sospensione nonché agli atti interruttivi, si
applicano gli articoli 130 e segg. CO. (…)” (FF 2014 250).
Secondo la
giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v. OAVS, applicabile
all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2003 sino
al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce
il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai
sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente
dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STF 9C_112/2010 del 15
febbraio 2011 consid. 6.2 e STFA H/136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3, tutte
con riferimenti). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto
nel caso concreto con la dichiarazione di fallimento pubblicato nel FUSC del 21
marzo 2018 (cfr. consid. 1.2).
Decisiva
per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del
danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a
conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,
volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del
suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del
danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è
depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei
crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del
danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag.
167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della
procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11;
STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).
Nella fattispecie, come
accennato (cfr. consid. 1.2), l’UF di __________, con e-mail del 17 e del 28
ottobre 2019, ha comunicato alla Cassa di non essere ancora in grado di
confermare un dividendo e che gli attivi erano inferiori ai passivi di 1a
classe.
La Cassa, nella decisione
su opposizione qui impugnata, ha poi osservato che “(…) va inoltre
sottolineato che a seguito dell'opposizione la Cassa ha comunque chiesto
all'Ufficio fallimenti copia della graduatoria e dell'inventario della società
(doc. B e C). Dall'esame di tale documentazione, risulta confermato che gli
attivi a disposizione (CHF 115'475.09) sono insufficienti per coprire
integralmente il credito vantato dalla Cassa e posto in seconda classe. (…)”
(doc. 1, pag. 7) e, con la risposta di causa, rettamente, ha evidenziato “(…)
che la contestazione da parte dell'insorgente dell'inventario e della
graduatoria (doc. B) è ininfluente, atteso che l'incertezza di un dividendo non
deve essere sopportata dalla Cassa. (…)” (III, pag. 3).
Stante quanto precede,
ritenuto che conformemente alla succitata giurisprudenza con le succitate
comunicazioni per e-mail del mese di ottobre 2019 e con il deposito della
graduatoria il 29 novembre 2019 (doc. 1/B) è venuta a conoscenza del danno, la
Cassa, onde salvaguardare il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS,
poteva procedere all’emissione di una decisione di risarcimento danni nei
confronti degli organi societari ai sensi dell’art. 52 LAVS.
È dunque a torto che
l’insorgente pretende che l’azione intentata dalla Cassa nei suoi confronti sia
prematura.
Questo vale anche avuto
riguardo all’eccepita conoscenza del danno –
“(…) la Cassa non può
neppure attualmente essere ancora a conoscenza in modo preciso e dettagliato
del presunto danno (…)” (I, punto 5, pag. 3) – ritenuto che la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per
l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del
fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV
Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF
116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). Infatti,
secondo la giurisprudenza, la Cassa può agire anche se non dispone di tutti gli
elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza
precisa del danno effettivo.
Quanto alla domanda di
sospensione, formulata con l’opposizione del 7 gennaio 2020 (doc. 2) e respinta
con la decisione su opposizione impugnata (doc. 1), questo Tribunale rileva che
l’Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di
sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle
trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta
manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul
dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per
ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di
risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al
risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione
di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del
resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di
equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato,
l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184). (…)”
(STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 5).
2.3.
2.3.1. Si ha un danno ai sensi
dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti
all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi
contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo
per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza
del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18
agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15, pag.16, consid. 5b; 98 V 26).
L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002
consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI
1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre
2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni
familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS);
le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370
confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid.
6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte
dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante
giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.3.2. Nel caso in esame, come accennato
(cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi
paritetici non soluti dalla società negli anni dal 2013 al 2018, così come
risulta dalla documentazione allegata alla decisione di risarcimento danni del 15
novembre 2019 (e meglio: i conteggi relativi agli anni 2016, 2017 e
2018, il rapporto sul controllo del datore di lavoro eseguito il 13 ottobre
2017 con la conseguente “Decisione di Tassazione d’ufficio” dell’11
dicembre 2017 per gli anni dal 2012 al 2015 e il conteggio dei salari
rivendicati per gli anni 2017 e 2018 unitamente alle relative distinte dei
salari) per un importo di complessivi fr. 74'929.35 (doc. 3).
Importo, questo,
comprovato adeguatamente, oltre che dalla succitata documentazione, anche dalle
distinte dei salari per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentate dalla medesima
società e allegate alla risposta di causa sub doc. 10.
2.3.3. La ricorrente sostiene che “(…)
7. La Cassa, neppure con la decisione su opposizione, è stata in grado di
dimostrare l'entità del danno subito. […] L'importo preteso dalla Cassa
si riferisce ai conteggi 2016, 2017 e 2018, oltre alla tassazione d'ufficio per
il periodo 2012-2015 e alle indennità per insolvenza versate agli ex dipendenti
dopo il fallimento della ditta. La ricorrente non può evidentemente essere
ritenuta responsabile per il mancato pagamento degli oneri sociali sulle
indennità per insolvenza che non sono state versate dalla medesima. […]
Per quanto attiene alla tassazione d'Ufficio del 21.12.2018 viene eccepita la
prescrizione trattandosi di contributi riferiti al periodo 2012-2015. In
relazione ai conteggi 2016, 2017 e 2018 non sono state prodotte le dichiarazioni
dei salari. La ricorrente chiede espressamente che tali documenti vengano
acquisiti agli atti per le necessarie verifiche inerenti le pretese della
Cassa. Si ritiene che la Cassa non ha fatto fronte al suo onere probatorio. […]
8.
La Cassa, sostenendo
che la compensazione per CHF 45'201.00 imposta alla ricorrente non sarebbe
oggetto della decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS e che per contro la
decisione di rendita Al non sarebbe stata contestata, è in perfetta malafede. Innanzitutto
la contestazione della compensazione è stata tempestivamente sollevata dalla
ricorrente. La compensazione inoltre ha per oggetto la pretesa della Cassa di
cui alla presente procedura. Non si vede dunque come si possa sostenere che la compensazione
non sia oggetto della decisione qui avversata. […] È pertanto esclusa la
compensazione di contestate pretese della Cassa con quanto dovuto alla
ricorrente a titolo di rendita di invalidità arretrata. Oltretutto, come già indicato
in sede di opposizione, la Cassa ha compensato pure le rendite per i figli che non
possono evidentemente essere ritenuti responsabili per il presunto e contestato
danno preteso dalla Cassa. (…)” (I, punti 7 e 8, pagg. 4 e 5).
Dagli atti risulta che al
succitato importo di fr. 74'929.35 si giunge sommando gli importi dei conteggi (effettuati
sulla base delle relative dichiarazioni dei salari; dichiarazioni prodotte con
la risposta di causa sub doc. 10) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 – per il 2016 fr. 25'349.35 (doc. 3/A), per
il 2017 fr. 42'077.15 (doc. 3/B) e per il 2018 fr. 2834.30 (doc. 3/C) – con quelli relativi alla decisione di “Tassazione
d’ufficio” dell’11 dicembre 2017 per il periodo dal 01.01.2012 al
31.12.2015 (fr. 3'895.55; cfr. il conteggio 21 dicembre 2018 sub doc.
3/D e il rapporto sul controllo del datore di lavoro eseguito il 13 ottobre
2017 con la conseguente “Decisione di Tassazione d’ufficio” dell’11
dicembre 2017 e le distinte di rettifica dei conti individuali dello stesso
giorno sub doc. 3/H) nonché ai salari rivendicati per gli anni 2017 e
2018 (fr. 773; cfr. il conteggio del 21 dicembre 2018 sub doc. 3/E con
le relative distinte dei salari rivendicati sub doc. 3/F e 3/G).
Ricordato come il
ricorrente si sia limitato ad addurre che “(…) la Cassa, neppure con la
decisione su opposizione, è stata in grado di dimostrare l'entità del danno
subito. (…)” (I, punto 7, pag. 4), va qui ribadito che se spetta
all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti, salari, fatture
ecc. (RDAT II 1995 pag. 396) – come ha in concreto fatto la Cassa –, per la
giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Il ricorrente non ha
prodotto alcuna prova rilevante in tal senso né peraltro ha fornito valide e
motivate contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa.
In particolare, quanto
alla censura secondo la quale “(…) la ricorrente non può evidentemente
essere ritenuta responsabile per il mancato pagamento degli oneri sociali sulle
indennità per insolvenza che non sono state versate dalla medesima. (…)”
(I, punto 7, pag. 4), va rilevato che dal conteggio del 21 dicembre 2018 relativo
ai salari rivendicati per gli anni 2017 e 2018 risulta chiaramente che è stata
tolta l’indennità per insolvenza (cfr. doc. 3/E). In questo senso a ragione
nella risposta la Cassa ha addotto che “(…) si precisa, contrariamente a
quanto addotto dall'insorgente, secondo cui ella sarebbe stata chiamata a
pagare i contributi sociali calcolati sulle indennità di insolvenza, che la
signora RI 1 è, invece, tenuta al pagamento dei contributi sociali sulle rivendicazioni
di credito relative agli anni 2017 e 2018. Gli importi su dette rivendicazioni
sono, infatti, al netto delle indennità d'insolvenza versate dalla Cassa
cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. (…)” (III, punto 4.2,
pagg. 3 e 4).
2.3.4. La ricorrente sostiene inoltre
che “(…) per quanto attiene alla tassazione d'Ufficio del 21.12.2018 viene
eccepita la prescrizione trattandosi di contributi riferiti al periodo
2012-2015. (…)” (I, punto 7, pag. 4). Al riguardo, ricordato che per l’art.
16 cpv. 1 LAVS i contributi il cui importo non è stato fissato mediante
decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile
per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati, a ragione
(e questo Tribunale può fare proprio) nella risposta la Cassa ha evidenziato
che “(…) l'insorgente solleva l'eccezione di intervenuta prescrizione in
relazione alla tassazione d'ufficio relativa a riprese per gli anni 2012-2015,
poiché emanata il 21 dicembre 2018 come da data indicata sulla medesima. Si
rileva che la censura è destituita di fondamento. Infatti, la decisione di tassazione
d'ufficio è stata emessa l'11 dicembre 2017 dal Servizio Ispettorato della
Cassa, dopo il controllo del datore di lavoro che ha effettuato il 13 ottobre 2017,
e pertanto è perfettamente tempestiva (doc. 3). Il documento, a cui si
riferisce la ricorrente e che reca la data del 21 dicembre 2018, è un estratto
conto allestito dal Servizio incassi della Cassa ai fini della successiva
insinuazione del credito nel fallimento della società (cfr. riferimenti quanto
al Servizio, al collaboratore e alla firma; doc. 3). (…)” (III, punto 4.3,
pag. 4).
A titolo abbondanziale
questo Tribunale rileva che presupposto per avviare una procedura di risarcimento
ex art. 52 LAVS è l’irrecuperabilità dei contributi a seguito o dell’insolvenza
del datore di lavoro (ciò che è il caso per la società datrice di lavoro
fallita) oppure della perenzione del diritto di riscuotere i contributi.
L’asserita perenzione del credito contributivo non può quindi in ogni caso
essere di ostacolo (anzi, ne è semmai il presupposto) all’avvio di una
procedura di risarcimento nei confronti del qui ricorrente.
2.3.5. Relativamente alla
contestazione della compensazione per fr. 45'201.-- con le prestazioni
d’invalidità riconosciute retroattivamente all’insorgente e di cui alla
decisione dell’Ufficio AI del 28 ottobre 2019 (cfr. doc. 11), questo Tribunale
rileva quanto segue.
L’Ufficio AI, nella
succitata decisione del 28 ottobre 2019, oltre a riconoscere il diritto ad una
rendita intera con relativa rendita completiva per figli con effetto
retroattivo dal 1. novembre 2018, ha indicato esattamente le “Compensazioni
esterne sui pagamenti retroattivi” effettuate con la Cassa CO 1 per un
importo globale pari a fr. 45'201.-- (cfr. doc. 11).
La compensazione è dunque
stata stabilita con la decisione del 28 ottobre 2019 dell’Ufficio AI, cresciuta
incontestata in giudicato, ed è pertanto a ragione che la Cassa ha addotto che “(…)
la qui avversata decisione dispone degli obblighi risarcitori ex art. 52 LAVS
dell'opponente nella sua qualità di ex socia gerente della FA 1, ma nulla
prevede riguardo alle modalità di pagamento del credito vantato dalla Cassa nei
suoi confronti. Ne consegue che la compensazione - che attiene alla sola
decisione di rendita Al nella quale è peraltro espressamente indicata e che è
cresciuta in giudicato incontestata - non può essere oggetto di contestazione
della decisione risarcitoria del 15 novembre 2019, non essendo elemento
costitutivo della stessa. (…)” (doc. 1, punto 10, pag. 10).
In particolare, visto che dagli
atti non risulta e nemmeno l’insorgente prova, in qualsivoglia modo, di aver
impugnato la decisione del 28 ottobre 2019 dell’Ufficio AI, pure a ragione, e
questo Tribunale può fare proprio, la Cassa nella risposta ha ribadito che “(…)
relativamente alla contestazione della compensazione, già si è detto nella
pronuncia avversata alle cui argomentazioni esposte al punto 10. si rinvia,
ribadendo che attiene alla sola decisione di rendita dell'assicurazione
invalidità (Al) emanata dall'Ufficio Al, che peraltro è passata in giudicato,
in quanto non impugnata dalla qui ricorrente, diversamente da quanto ella
asserisce con il gravame. Invero, la compensazione operata con arretrati di
rendita Al è espressamente indicata in detta decisione (doc. 11). (…)”
(III, punto 5, pag. 4).
In ogni caso va qui
osservato che secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile visto il rinvio di cui
all’art. 50 cpv. 2 LAI anche all'assicurazione invalidità, possono essere
compensati con delle prestazioni scadute: i crediti derivanti dalla
LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura (lett. a); i crediti derivanti dalle PC da
restituire (lett. b) e i crediti per la restituzione di rendite e indennità
della LAINF, LAM, LADI e LAMAL (lett. c). Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’amministrazione ha
non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali,
di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341
consid. 2a pag. 342 e riferimenti). La possibilità di compensare presuppone non
solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona,
ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica
assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (DTF 130 V
505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi anche RCC 1983 pag. 69). La
compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il
credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Anche le “Direttive
sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità”, valide dal 1° gennaio 2003 (Stato: 1°gennaio 2020) edite
dall’UFAS, circa la “Compensazione dei crediti delle casse di compensazione
con rendite e assegni per grandi invalidi” stabiliscono che “(…) se il
beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non
salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere
compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a
condizione che questi crediti siano compensabili (…)” (DR nota marginale 10901,
pag. 263) e che il credito compensabile deve, tra gli altri, riguardare il “(…)
risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS). (…)”
(DR nota marginale 10917, pag. 265).
Va inoltre rilevato che a
ragione la Cassa ha precisato che “(…) in considerazione dell'avvenuta - e
non contestata - compensazione in ragione di CHF 45'201.00 come da punto 5.
(doc. 11), il saldo rimanente dell'importo posto a carico della ricorrente
ammonta ora a CHF 29'728.35. (…)” (III, punto 6, pag. 4).
2.3.6. Quanto, infine, alla
documentazione prodotta in sede di dibattimento pubblico (cfr. consid. 1.6),
questo Tribunale non ha alcun motivo per non fare proprie le dettagliate,
precise e documentate (cfr. la “tabella di raffronto salari 2018”
prodotta sub doc. 12) osservazioni formulate al riguardo dalla Cassa del
seguente tenore:
"
(…)
FA 1 - dichiarazione dei salari anno 2017 (doc. D1)
Per quanto attiene alla dichiarazione dei salari della
fallita FA 1 per l'anno 2017 (doc. D1), la stessa corrisponde a quella che è
stata inoltrata alla Cassa a suo tempo dal datore di lavoro e che è stata utilizzata
per la determinazione del danno.
Ne consegue che per l'anno 2017 non risultano esservi
differenze da considerare.
FA 1 - dichiarazione dei salari anno 2018 (doc. D2)
Per l'anno 2018 l'insorgente ha prodotto una nuova
dichiarazione dei salari (doc. D2).
Si rileva che questa dichiarazione diverge da quella
presentata il 21 dicembre 2018 dalla società (cfr. doc. 10 della risposta di
causa) e non può essere considerata come valida base per una rettifica
contributiva per quanto esposto di seguito.
Tale nuovo documento espone, infatti, i dati da
gennaio a marzo 2018 - diversamente da quella utilizzata dalla Cassa (periodo
gennaio-febbraio 2018) -, ciò che contrasta con l'affermazione della
ricorrente, secondo la quale la società avrebbe versato ai dipendenti pressoché
tutti gli stipendi dovuti, ad eccezione di quelli del mese di marzo.
Si evidenzia inoltre - senza che la ricorrente abbia
addotto motivazioni al riguardo o prodotto documentazione a comprova - che il
salario di alcuni dipendenti è stato completamente tralasciato (anche per i
mesi di gennaio e febbraio non in contestazione), mentre per altri risulterebbe
addirittura superiore a quanto già dichiarato e in un caso risulterebbe persino
versato il solo assegno familiare ma non il relativo stipendio.
Per quanto esposto, la Cassa non può che confermare
l'ammontare del danno relativo al periodo gennaio-febbraio 2018 in base ai dati
della distinta dei salari inoltrata dalla società il 21 dicembre 2018.
__________ - dichiarazione dei salari anno 2018 (doc.
D3 e D4)
Secondo la ricorrente i contributi relativi alle
rivendicazioni di credito dell'anno 2018 (CHF 773.00) considererebbero anche un
periodo di disdetta che andrebbe a sovrapporsi a quanto già percepito dai
lavoratori licenziati e successivamente riassunti dalla società __________ a
partire dal 1º aprile 2018.
Al riguardo la Cassa rileva di aver esaminato in
dettaglio la questione, mettendo a confronto quanto dichiarato dalla __________
con quanto rivendicato in sede fallimentare dagli ex dipendenti della FA 1 e
riportato nella relativa graduatoria già agli atti di causa quale allegato B
sub doc. 1.
Orbene, come risulta dall'annessa tabella riassuntiva
(doc. 12), in un solo caso la rivendicazione del dipendente (signor __________)
è relativa ad un periodo di disdetta e peraltro unicamente in tale caso il
periodo comprende anche il mese di aprile 2018.
Tuttavia, il dipendente in questione non risulta
essere stato riassunto dal 1º aprile 2018 dalla __________, ciò che esclude
quindi una possibile sovrapposizione di periodi e retribuzioni.
Si osserva poi pure che i salari rivendicati per
l'anno 2018 e ricostruiti dal Servizio Ispettorato della Cassa (CHF 8'758.00,
cfr. doc. 12 e allegati sub doc. 3), dopo deduzione dell'indennità
d'insolvenza, sono ben inferiori all'ammontare delle rivendicazioni salariali,
al netto delle prestazioni LADI, riconosciute dall'Ufficio fallimenti di __________
(CHF 14'476.00, doc. 12; allegato B sub doc. 1).
Pertanto, non trovando conferma alcuna il pregiudizio
invocato dalla ricorrente, l'importo del danno imputato è corretto. (…)"
(IX)
Tutto ben considerato
quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo esaustiva,
da un lato, e che la ricorrente (lo si ribadisce) non ha formulato precise
censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, l’importo chiesto quale
risarcimento danni ex art. 52 LAVS dalla Cassa di fr. 74'929.35 va confermato.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che
constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli
artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei
suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di
conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard,
op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta
risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve
conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo
segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati.
2.7. La ricorrente – limitandosi a sostenere in modo del tutto
generico e senza addurre prove al riguardo “(…) che non può esserle
rimproverata alcuna intenzionalità o negligenza grave in relazione al presunto
mancato pagamento degli oneri sociali della ditta della quale la medesima era
socia e gerente. La Cassa medesima riconosce che la ditta, già nel 2002, aveva
problemi di liquidità e di conseguenza ritardi nel pagamento degli oneri
sociali determinante è però il fatto che, a fronte delle diffide della Cassa,
il datore di lavoro ha sempre pagato gli importi a suo carico, fino alle
difficoltà che hanno condotto al fallimento. Quanto dovuto alla Cassa è stato
pagato anche nell'ambito della procedura di fallimento senza preventiva esecuzione
del 2017. La ditta infatti non è stata dichiarata fallita a seguito di tale
istanza. Tutti questi pagamenti effettuati dal datore di lavoro dimostrano
l'impegno sempre e regolarmente profuso dalla ricorrente per far fronte al
pagamento degli oneri sociali. In questa situazione di difficoltà economica
della ditta, non si vede quale negligenza grave possa essere rimproverata alla
ricorrente. Essa ha garantito la massima vigilanza nella conduzione e nel
controllo della società effettuando i pagamenti dovuti, almeno fintanto che ciò
è stato possibile a fonte delle difficoltà economiche della società. Se vi è
stato un danno subito dalla Cassa, ciò che comunque si contesta, questo non è
certamente dovuto al comportamento della ricorrente. (…)” (I, punto 6,
pagg. 3 e 4) – non ha addotto
alcuna valida ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi
paritetici negli anni dal 2013 al 2018 per un importo di fr. 74'929.35 (importo
confermato da questo Tribunale per le ragioni esposte al consid. 2.3), così
come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 15 novembre 2019 confermata
con decisione su opposizione del 12 marzo 2020 (cfr. consid. 1.3).
Va qui ricordato che
secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del
Considerandi
2.
dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione
della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nella sua veste di socia e
gerente con diritto di firma individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli
obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.
Occorre infatti ribadire
(cfr. consid. 2.1) che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di
una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali
come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl
deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo
comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi
criteri applicati agli amministratori di questa società.
A tal riguardo ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza
sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114.
V 219 = RCC
1989.
pag. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997
nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei
dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00
del 28 aprile 2003; DTF
108.
V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso
contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA
365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha
rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1
CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere
d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale
incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Alla ricorrente –
che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui essa non
avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di socia gerente – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi
venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr.
consid. 2.6), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo
societario.
In concreto RI 1 non
poteva, nella sua veste di socia gerente, accontentarsi di svolgere un ruolo
passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Alla ricorrente, che
nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivata nella sua
veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici
venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza
grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione ricoperta.
2.8
Infine occorre rilevare che
l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali
– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i
contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di
eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è
omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità
in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il
datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei
fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può
oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un
termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con
riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers
und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,
n. 668s pagg. 156 segg.; vedi
anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono
essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e
rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro
esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la
perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007
del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,
op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun
motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici
era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27
giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso in disamina,
dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto,
sono del resto state invocate dal ricorrente.
Per contro la Cassa, nella
decisione su opposizione impugnata, ha rettamente e incontestatamente rilevato
che “(…) nel concreto caso, a seguito dell'entrata in mora della società con
il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto già dall'anno 2002 ad un
invio pressoché sistematico di diffide di pagamento e dal 2012 all'avvio di
regolari procedure esecutive (numerose esecuzioni sono state fatte già a
partire dal 2002), che hanno portato all’irrecuperabilità dei contributi. Le
inadempienze si sono protratte nel tempo e hanno costretto la Cassa, al fine di
limitare il danno cagionato dal cronico mancato pagamento degli oneri sociali,
a inoltrare il 2 settembre 2017 un'istanza di fallimento senza preventiva
esecuzione ex art. 190 LEF. Il fatto che la società abbia procrastinato e
differito il versamento dei contributi, come nel caso di specie, è già di per
sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la
responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la
massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27
giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Il
comportamento dell'insorgente è, quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata
con il danno subito dalla Cassa (STFA del 21 maggio 2003, H 13/03; STFA del 13
maggio 2002, H 65/01). (…)” (doc. 1, punto 8, pag. 9) e nella risposta (producendo
il dettaglio dell’evoluzione incassi degli anni 2016, 2017 e 2018, l’elenco
delle diffide emesse dal 2002 e l’elenco delle esecuzioni promosse fino al 31
dicembre 2012 e dal 1 gennaio 2013 sub. doc. 4-9) ribadito che “(…) in
merito poi al comportamento assunto dalla ricorrente, che nega un proprio agire
intenzionale o per negligenza grave, si osserva che, come indicato nella
decisione contestata al punto 8., il differimento dei pagamenti dei contributi
paritetici era cronico (doc. da 4 a 9). (…)” (III, punto 3, pag. 3).
In queste circostanze, non
avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socia gerente della società le
imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, RI 1 deve
essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.
2.9
Riguardo al richiamo
dell’incarto completo dall’Ufficio fallimenti di __________ (cfr. V) – a prescindere dal fatto che la
giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato
indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se
patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione
dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici
cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra
le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16
settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid.
4c.) – per quanto detto sopra
(cfr. consid. 2.7 e 2.8), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha
potuto concludere che la ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.
Non è pertanto necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori.
Infatti, se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.
111.
e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste
una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2
Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
2.10
Visto tutto quanto precede il
ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
Confermato (cfr. consid.
2.3) il danno subito dalla Cassa per un importo di complessivi fr. 74'929.35,
vista la compensazione con i pagamenti retroattivi di cui alla decisione del 28
ottobre 2019 dell’Ufficio AI per un importo pari a fr. 45'201.-- (cfr. doc.
11), RI 1 deve versare, a saldo, alla Cassa la somma di fr. 29'728.35.
2.11
Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52.
LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ RI
1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 29'728.35 a saldo.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
In
materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.
30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i
fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per
i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti